Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 marzo 2019, n. 7312 - Rendita vitalizia per il danno biologico permanente da infortunio sul lavoro. Menomazioni preesistenti e postumi indennizzabili


 

... Quando il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, esso deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni.


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 14/03/2019

 

 

Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Patti, rigettava la domanda proposta da G.E.P. al fine di ottenere la rendita vitalizia per il danno biologico permanente riportato all'esito di un infortunio sul lavoro occorso in data 18 dicembre 2002.
2. Il giudice di secondo grado accoglieva le conclusioni dell'ausiliare dallo stesso nominato, il quale aveva rilevato che le affezioni rilevate all'esame obbiettivo nel corso della consulenza tecnica (patologia artrosica degenerativa infiammatoria alla spalla destra, patologia erniaria alla colonna cervicale e alla colonna lombosacrale), seppure di entità significativa, trovavano la loro genesi in fatti estranei al lavoro, risultando altamente preponderanti le preesistenze, sicché doveva ritenersi l'insussistenza di un danno biologico permanente derivante dal lamentato infortunio.
3. Per la cassazione della sentenza G.E.P. ha proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, cui ha resistito l'Inail con controricorso.
 

 

Considerato che:
4. a fondamento del ricorso il G.E.P. deduce la violazione o falsa applicazione dell' art. 79 del t.u. n. 1124 del 1965 e dell'art. 13 del d.lgs. 23/2/2000 n. 38, nonché dell'art. 41 c.p.
Argomenta che la preesistente patologia alla spalla destra incide su organi funzionali diversi da quelli oggetto della menomazione da infortunio, che ha attinto la spalla sinistra, mentre il quadro artrosico alla spalla sinistra è da considerarsi una menomazione preesistente concorrente derivante da fatti estranei al lavoro, da valutare secondo quanto prescritto dal richiamato art. 13 comma 6 del d.lgs n. 38 del 2000. Lamenta inoltre che non sia stata valorizzata come causata dall'Infortunio la lesione parziale del capo lungo del bicipite brachiale, risultante dal referto di ecografia tendinea della spalla sinistra eseguita in data 17/2/2003 ed inoltre l'incidenza dell'infortunio sulle ulteriori preesistenze riscontrate.
5. Il ricorso è fondato, non avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione dell'art. 13 del d.lgs. 23/02/2000, n. 38, che dispone che quando il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, esso deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni.
6. La Corte d'appello, preso atto dell'esistenza di preesistenze concorrenti, ovvero incidenti sul medesimo sistema organo-funzionale attinto dall'infortunio, avrebbe infatti potuto escludere l'indennizzo solo qualora non vi fosse stata alcuna incidenza causale dell'infortunio nella riscontrata menomazione, mentre in caso di concorso nell'eziologia avrebbe dovuto determinare i postumi indennizzabili applicando la c.d. formula Gabrielli.
7. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Catania, che dovrà procedere a nuova valutazione applicando i principi sopra individuati.
8. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
9. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
 

 

P.Q.M.
 

 

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.1.2019