ACCORDO


INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale Lombardia, in seguito indicato come INAIL, con sede legale in Via IV Novembre, 144 in Roma e uffici in Milano, in corso di Porta Nuova, 19, ***, rappresentato dal Direttore regionale, Dott. Antonio Traficante

e

ANCE Lombardia, rappresentata da Dario Firsech, in qualità di Coordinatore delegato per le Relazioni industriali con sede Milano, Via Carducci 18, ***

e

Feneal-Uil Lombardia, rappresentata dal Segretario generale Enrico Vizza, con sede in Milano, via T. Salvini, 4 ***
Filca-Cisl Lombardia rappresentata dal Segretario generale Angelo Ribelli, con sede in Sesto San Giovanni, viale Fulvio Testi n. 42, ***
Fillea-Cgil Lombardia rappresentata dal Segretario generale Ivano Comotti, con sede in Milano, via Palmanova 22, ***
 

VISTO CHE

• l'INAIL è un ente pubblico non economico con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• il D.Lgs n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie
• INAIL, in forza degli artt. 9, 10 e 11 del D.lgs n. 81/2008, ha il compito di svolgere attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, anche in collaborazione con le organizzazioni operanti sul territorio e con il sostegno finanziario di iniziative utili alla diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
• l'impegno fondamentale dell'INAIL, sia nella logica della tutela integrale dei lavoratori sia nel quadro del contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere e incentivare la cultura della prevenzione, sviluppando nei soggetti coinvolti la percezione del rischio
• INAIL, a integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e registra a fini statistici e informativi i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
b) partecipa alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) elabora, raccoglie e diffonde le buone prassi per la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro;
e) predispone linee guida quali atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
f) finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;
• in forza degli artt. 2 ee), 10 e 51 del D.Lgs. n. 81/2008, è compito degli organismi paritetici svolgere o promuovere attività di formazione e sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza del lavoro;
• I CPT e le Scuole Edili/Enti Unificati sono organismi paritetici del settore edile volti a concretizzare la sicurezza e la prevenzione dei cantieri edili contribuendo in maniera capillare a orientare e assistere imprese e lavoratori diffondendo la cultura della sicurezza. Per raggiungere questo obiettivo istituzionale, vengono progettate ed erogate attività formative, elaborate e raccolte buone prassi a fini prevenzionali, sviluppate le azioni di assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione degli adempimenti in materia;
• attraverso la sinergia fra istituzioni ed enti bilaterali si può efficacemente contribuire a una più ampia diffusione della cultura della sicurezza del lavoro;
 

CONSIDERATO CHE LE PARTI

• hanno recepito il protocollo nazionale sottoscritto in data 3 ottobre 2013 tra INAIL e CNCPT, finalizzato alla promozione dei SGSL e dell'asseverazione delle imprese edili come strumento importante per la crescita della sicurezza nei cantieri edili e il successivo protocollo nazionale sottoscritto in data 30 novembre 2016.
• hanno sottoscritto in data 2 novembre 2015 un protocollo d'intesa triennale per avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative e attività congiunte inerenti ai campi della sicurezza e della salute nei luoghi di vita e di lavoro, promuovendo, in particolare, azioni mirate nei cantieri
• condividono l'importanza di rafforzare i legami concreti tra INAIL ed Enti del territorio per progettare e realizzare interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle Istituzioni, delle imprese e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• ritengono che promuovere un sistema di gestione della sicurezza attraverso procedure di lavoro fatte direttamente dall'azienda ed intrinsecamente sicure è fondamentale ai fini di una reale sensibilizzazione al rischio, alla prevenzione e al rispetto formale della legge e delle disposizioni contrattuali previste nel CCNL edilizia e negli integrativi territoriali;
• ritengono fondamentale intervenire direttamente sostenendo le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, in un percorso di accompagnamento all'adozione di Modelli Di Organizzazione e Gestione con lo scopo ultimo di poter asseverare gli stessi in conformità alla Prassi UNI/PdR 2:2013 o la sua sostituzione in Norma Tecnica di Settore
• a tal fine hanno sottoscritto in data 18 dicembre 2018 un nuovo protocollo d'intesa triennale per avviare un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative e attività congiunte inerenti ai campi della sicurezza e della salute nei luoghi di vita e di lavoro, promuovendo, in particolare, azioni mirate nei cantieri;
 

CONVENGONO

di sottoscrivere il primo accordo attuativo del suddetto protocollo per proseguire il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del progetto “azioni di supporto per l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza aziendali e per l'asseverazione delle imprese edili”.
 

Art. 1
Oggetto

Oggetto del presente accordo è l'impegno delle parti a collaborare, ciascuna per gli specifici aspetti di competenza, nella realizzazione delle attività riportate nell'art. 2 del presente accordo e dettagliate nella scheda allegata, che deve ritenersi parte integrante.
 

Art. 2
Impegni

Con il “progetto regionale di supporto per l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza aziendali e per l'asseverazione delle imprese edili” le parti si impegnano a conseguire i seguenti obiettivi:
• coinvolgere e sensibilizzare le imprese e i lavoratori sui valori della salvaguardia della salute e sicurezza, mediante incontri informativi dedicati da tenersi su tutto il territorio regionale;
• predisporre procedure per la gestione della sicurezza nei cantieri da applicarsi nelle imprese coinvolte nel progetto;
• organizzare momenti di condivisione, personalizzazione ed applicazione delle procedure predisposte direttamente presso le realtà aziendali partecipanti;
• prevedere sopralluoghi dei luoghi di lavoro finalizzati alla assistenza nell'applicazione delle procedure condivise e ad un miglioramento delle stesse.
Le attività informative/formative saranno modulate e differenziate a seconda delle specificità territoriali e delle dimensioni e caratteristiche delle imprese edili.
I risultati delle varie attività saranno costantemente monitorati per verificare l'efficacia delle attività svolte, tenendo conto delle dimensioni e della complessità dei cantieri oggetto dell'intervento.
 

Art. 3
Tavolo di Governance e gruppi di lavoro

Come previsto dall'art. 2 del protocollo d'intesa sottoscritto il 18 dicembre 2018, si sono costituiti il Tavolo di Governance, il Tavolo tecnico e il Tavolo di gestione amministrativa, che, ciascuno per la parte di competenza, contribuiscono alla definizione e realizzazione del progetto oggetto del presente accordo.
 

Art. 4
Codice Etico e di Comportamento

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute. La violazione di Codici Etici e di comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine ed onorabilità.
 

Art. 5
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati secondo il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente ai fini delle attività realizzate in attuazione della presente convenzione, fatti salvi i diritti degli interessati secondo le modalità in esso stabilite.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione futuri.
La nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali sarà sottoscritta al momento degli accordi specifici.
 

Art. 6
Profili economici

Il costo complessivo del primo “blocco” del progetto ammonta a € 310.000,00 e sarà sostenuto al 50% dal sistema della pariteticità lombarda e al 50% da INAIL mediante la compartecipazione di risorse umane i cui costi sono stimati pari a € 13.000,00 e risorse finanziarie pari a € 142.000,00. La ripartizione del suddetto budget tra Enti Unificati/ CPT - Scuole Edili i CPT lombardi sarà definito dal Tavolo di Governance e laddove una parte delle risorse assegnate non fossero utilizzate, le stesse saranno assegnate in via aggiuntiva agli altri Enti provinciali che abbiano esaurito il budget di competenza e ne facessero richiesta.
Ciascun Ente Unificato/ CPT - Scuola Edile della Lombardia si dovrà attivare con il proprio INAIL territoriale al fine di avviare il progetto regionale per la quota di propria competenza e provvederà alla rendicontazione dello stesso.
Ai fini amministrativi sarà, inoltre, individuato come capofila Ente Sistema Edilizia Brescia E.S.E.B., che si occuperà di supportare gli Enti nella rendicontazione territoriale provvedendo, altresì, a raccogliere la stessa, coordinandola e presentandola al tavolo regionale di gestione amministrativa di INAIL Lombardia.
Il Capofila si occuperà di raccogliere tutti gli elementi attinenti alla rendicontazione e gestione delle procedure contabili di spesa, e invierà con cadenza trimestrale una puntuale rendicontazione delle spese sostenute alla Direzione Regionale INAIL che provvederà ai pagamenti. Le somme incassate dal Capofila dovranno essere riversate a ciascun Ente Unificato/ CPT - Scuola Edile sulla base delle risultanze della rendicontazione approvata da INAIL Lombardia afferente all'attività svolta da ciascuno di essi.
Ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 il capofila si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'accensione di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Le evidenze di pagamento riporteranno il Codice Unico di Progetto (CUP): E84D19000010003.
Inoltre il capofila si impegna, nel caso di ricorso ad operatore terzo privato, a utilizzare nella scelta del contraente le procedure previste a garanzia dei principi generali di trasparenza, imparzialità e pubblicità del sistema degli appalti pubblici, attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite e delle risorse finanziarie impegnate.
L'eventuale affidamento a terzi dovrà essere preventivamene autorizzato da INAIL.
Il capofila si impegna inoltre a indicare nel rapporto con il terzo contraente la clausola con cui il terzo stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora il terzo fosse un libero professionista, questo andrà individuato di comune accordo dai partners e dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
- per le attività formative nei limiti di esperienza e retribuzione oraria omnicomprensiva previsti dalla legislazione nazionale e regionale in tema di formazione continua
- per le attività sul campo propedeutiche alla formazione: esperienza e retribuzione oraria omnicomprensiva nei limiti previsti attualmente dai contratti di prestazione d'opera professionale in essere.
 

Art. 7
Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula e avrà durata fino al 31 dicembre 2020.
E' fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere dal presente accordo in ogni tempo, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.
 

Art. 8
Aspetti legali

Il presente protocollo viene redatto nella forma di scrittura privata non autenticata e:
• per Inail, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella - Allegato B - annessa al D.P.R. n. 642/72
• per ANCE e OO.SS. regionali è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
Il presente protocollo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l'imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente protocollo che è retto e disciplinato unicamente dalla Legge italiana; se ciò non fosse sufficiente a risolvere la vertenza, le parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente il Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto
Milano, 11 marzo 2019

INAIL Direzione regionale Lombardia
ANCE Lombardia
Feneal-Uil Lombardia
Filca-Cisl Lombardia
Fillea-Cgil Lombardia

 

Progetto regionale di supporto per i sistemi di gestione della sicurezza aziendali e per l’asseverazione delle imprese edili


Fonte: inail.it