Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 29 maggio 2008
Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
G.U. 5 luglio 2008, n. 156 - S.O. n. 160

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera h) che prevede, tra le funzioni dello Stato, la determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
Visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e in particolare l'art. 6, comma 2, in base al quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve approvare la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, definita dall'APAT, sentite le ARPA;
Vista la nota protocollo n. DSA/2004/25291 del 15 novembre 2004 trasmessa al GRTN e per conoscenza a tutte le regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale veniva fatta la determinazione provvisoria delle fasce di rispetto degli elettrodotti, sulla base della metodologia di calcolo formulata da APAT trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota protocollo n. 16031 del 5 maggio 2004;
Vista la nota protocollo n. 013233 del 10 aprile 2008 con la quale l'APAT ha formalmente comunicato, in ottemperanza al citato art. 6, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, la metodologia di calcolo definitiva per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, elaborata in collaborazione con le ARPA;
 

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti riportata nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

Art. 2.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.

Roma, 29 maggio 2008

Il direttore generale: Agricola

Allegato