Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 marzo 2019, n. 7584 - Lavoratore adibito a mansioni incompatibili con le proprie condizioni fisiche: colposa inadempienza datoriale ex art. 2087 c.c. per la mancata ottemperanza alle prescrizioni mediche


 

La mancata corretta e compiuta ottemperanza alle apposte prescrizioni mediche, comunque evidentemente a conoscenza di parte datoriale (che non risulta averla mai univocamente negata), comporta colposa inadempienza degli obblighi contrattuali derivanti dal categorico precetto normativo di cui all'art. 2087 c.c. con conseguenti responsabilità risarcitorie in difetto di adeguata prova liberatoria ex art. 1218 c.c. da parte datoriale, prova liberatoria che tuttavia non è stata riscontrata dai giudici di merito aditi


 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DE GREGORIO FEDERICO Data pubblicazione: 18/03/2019

 

 

LA CORTE, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore.
OSSERVA guanto segue.
 

 

La Corte d'Appello di Torino rigettava il gravame interposto da POSTE ITALIANE S.p.a. contro L.I.E., avverso la pronuncia con la quale all'udienza del 12 marzo 2012 il locale giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta dal L.I.E., aveva dichiarato la responsabilità della società convenuta per l'aggravamento della patologia agli arti inferiori e di disturbi psichici sofferti dal ricorrente, condannandola di conseguenza al pagamento titolo di risarcimento del danno biologico, della somma di euro 17.335,50 oltre accessori di legge, accertando altresì che le assenze per malattia dello stesso L.I.E., tra dicembre 2005 e dicembre 2009, non potevano concorrere al computo del periodo di comporto nella misura di 144 giorni, che quindi andavano detratti per il calcolo dello stesso periodo.
Infatti, il giudice adito previa escussione dei diversi testimoni indicati e dopo l'espletamento di apposita c.t.u. medico-legale, aveva riconosciuto l'anzidetto importo, liquidato secondo le cosiddette tabelle milanesi, a titolo di danno biologico da incapacità temporanea, avendo ritenuto Poste Italiane responsabile ex art. 2087 c.c. dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente relativamente al solo periodo intercorso dal dicembre del 2005 (allorché il L.I.E. era stato giudicato non idoneo alla mansioni di portalettere, ma idoneo soltanto a mansioni interne non comportanti stazione eretta prolungata o deambulazione protratta) sino al dicembre 2009, fino cioè all'assegnazione di mansioni compatibili con l'acclarato stato di salute.
La c.t.u. medico-legale, pur avendo escluso la presenza dei postumi invalidanti, aveva tuttavia riscontrato che per effetto delle mansioni svolte, ed in particolare del mantenimento della posizione eretta, il dipendente aveva subito un aggravamento della patologia a carico del ginocchio destro e del disturbo dell'adattamento, sicché 144 giorni di assenza per malattia (dei 202 avutisi durante il periodo dicembre 2005 - dicembre 2009) erano stati stati determinati dai suddetti aggravamenti, dipesi dalle mansioni svolte, per cui doveva escludersi che tali giornate fossero computabili ai fini del comporto, avendo tuttavia dato luogo ad incapacità temporanea, totale e parziale, dunque risarcibile in ragione di complessivi euro 17.335,50.
Secondo la Corte distrettuale era pacifico che a seguito di visita d'idoneità in data 27 dicembre del 2005 il collegio medico giudicò il L.I.E., in relazione alle patologie sofferte a carico degli arti inferiori, non idoneo per 12 mesi alle mansioni di portalettere, ma "idoneo a mansioni interne non comportanti stazione eretta prolungata o deambulazione protratta" e che a seguito della seconda visita, risalente al 14 settembre 2007, il collegio medico lo ritenne inidoneo in modo permanente e assoluto alle mansioni di portalettere, ma soltanto "idoneo a mansioni interne prevalentemente sedentarie". Quindi tali prescrizioni, ancorché non particolarmente dettagliate, indicavano la necessità di adibire il L.I.E. non solo a mansioni interne di ufficio, ma soprattutto a mansioni che gli consentissero di restare seduto per la gran parte del tempo lavorativo e che non comportassero dunque, se non in via del tutto occasionale e per un tempo assai limitato, la stazione eretta e la movimentazione degli arti. Le risultanze istruttorie avevano, invece, dimostrato che le mansioni assegnate al L.I.E. durante l'arco temporale dicembre 2005 - dicembre 2009 non erano state affatto prevalentemente sedentarie, avendo invece comportato anche il mantenimento della stazione eretta, frequenti spostamenti ed un sovraccarico agli arti inferiori. In primo luogo, la Corte territoriale ha rilevato che le uniche mansioni, che avrebbero comportato attività prevalentemente sedentarie (tracking delle raccomandate e degli atti giudiziari), erano risultate svolte dal L.I.E. solo fino al periodo anteriore all'esito della prima visita collegiale e dopo in modo del tutto marginale (dichiarazioni del teste S., quelle rese in sede di libero interrogatorio da parte dell'attore, dei testi P., G. e C., siccome specificamente riportate alle pagine 8 e 9 della sentenza di appello). Dunque, secondo la Corte distrettuale, poteva affermarsi con serenità in base all'Istruttoria svolta che le mansioni disimpegnate dal L.I.E. erano consistite essenzialmente nell'incasellamento della posta per le zone dei portalettere e poi nell'incasellamento CMP, nonché nella lavorazione dei cosiddetti scarti e degli sconosciuti, mansioni che evidentemente, in assenza di elementi circa lo svolgimento di altre e diverse attività, lo impegnavano per tutto il turno di lavoro e che comportavano con frequenza necessità di stare in piedi, lo spostamento da un luogo all'altro all'interno dell'ufficio ed il trasporto di carrelli contenenti la posta (come da rilievi fotografici in atti e dalle deposizioni rese anche dai testi C., T., C. e V., deposizioni testimoniali giudicate inoltre sul punto ben più attendibili di quelle rese dai testi C., D'A. e G., per le ragioni specificamente illustrate).
Secondo la Corte territoriale rilevava soprattutto il fatto che in modo davvero disarmante i superiori del L.I.E. avevano in sostanza reso dichiarazioni attestanti la loro concreta mancata conoscenza dell'effettivo contenuto delle prescrizioni mediche in ordine alle mansioni cui adibire il dipendente, così smentendo in definitiva quanto dai medesimi affermato circa l'aver essi operato conformemente alle prescrizioni, in base alle quali l'appellato andava assegnato prevalentemente a mansioni sedentarie non comportanti stazione eretta prolungata.
In sostanza, secondo la Corte d'Appello, sia la prescrizione medica del 2005 che quella della seconda visita collegiale del 2007, per cui occorreva l'adibizione del L.I.E. non soltanto ad attività interne, ma nell'ambito di queste, anche ad attività "prevalentemente sedentarie", con conseguente necessaria assegnazione a mansioni di tipo diverso da quelle solo in via residuale e marginale indicate, erano state disattese dalla società convenuta, che si era limitata ad assegnare il dipendente ad attività interne (del che costituiva ulteriore conferma la lettera del 5 giugno 2006, con la quale venne disposta l'assegnazione del lavoratore "ad attività interne connesse al settore recapito" senza alcun riferimento di sorta alle concrete attività da svolgere e al giudizio medico-legale del dicembre 2005) ed avendo Poste Italiane assegnato al lavoratore mansioni che "soprattutto" sedentarie non potevano certo definirsi, comportando le stesse lo svolgimento quantomeno in pari misura di attività che potevano perlopiù essere svolte da seduti e di attività che, al contrario, richiedevano necessariamente la stazione eretta, la deambulazione e comunque sovraccarico degli arti inferiori.
La stessa Corte, inoltre, ha motivatamente superato il rilievo del consulente tecnico di parte convenuta, secondo cui la letteratura scientifica consigliava per la CRPS un'attività fisica riabilitativa e non già una riduzione della mobilizzazione dell'atto interessato.
Infine, la Corte piemontese ha giudicato francamente incomprensibile l'asserito concorso di colpa del L.I.E., ex articolo 1227 c.c., dedotto per la prima volta in appello, stante, a prescindere da ogni altra considerazione, la totale assenza in causa di elementi che potessero far ricondurre a fatti imputabili al lavoratore l'aggravamento delle sue condizioni di salute.
Avverso l'anzidetta pronuncia (19 giugno - primo luglio 2013) ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. come da atto in data 23 - 24 dicembre 2013, notificato il 3 gennaio 2014 e affidato ad un solo articolato motivo, in seguito illustrato da memoria.
L.I.E. è rimasto intimato e non ha depositato alcuna memoria difensiva.
 

 

CONSIDERATO, quindi, che
la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché 2087 c.c., in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., avendo l'impugnata sentenza imputato alla società una responsabilità per aggravamento della patologia denunciata in assenza di dimostrazione di qualsiasi colpa della stessa convenuta, atteso il pieno e provato rispetto da parte di quest'ultima delle prescrizioni mediche impartite dal competente collegio, la Corte torinese si sarebbe posta in diretto contrasto con il citato orientamento giurisprudenziale, ricostruendo in capo alla convenuta società una responsabilità essenzialmente oggettiva, avendo in definitiva considerato parte datoriale responsabile per non essere riuscita a scorporare, tra tutte le attività interne, quelle prevalentemente sedentarie, e per aver dunque assegnato il L.I.E. a mansioni comportanti lo svolgimento quantomeno in pari misura di attività che potevano perlopiù essere svolte da seduti e di attività che al contrario richiedevano necessariamente la stazione eretta, a tale statuizione la Corte territoriale sarebbe pervenuta indebitamente, presupponendo che dalla nozione di attività interne, comprensiva di tutte quelle di ufficio connesse e strumentali al recapito, potesse essere scorporata la ben diversa e inesistente nozione di attività prevalentemente sedentarie. Ma nel far ciò la Corte piemontese avrebbe trascurato che nel settore postale le attività interne coincidono con quelle prevalentemente sedentarie, non sussistendo un tertium genus di attività solo sedentarie (con l'eccezione di mansioni implicanti un diverso livello di inquadramento e un differente contenuto professionale, come ad esempio le attività, pur presenti sebbene numero limitatissimo, di portierato). Inoltre, la Commissione medica non aveva fornito alcuna indicazione precisa in ordine a cosa dovesse intendersi per prevalentemente sedentarie, né aveva in alcun modo determinato la durata della stazione eretta e della deambulazione compatibile con lo stato di salute del dipendente. Vero è che sulla base delle prescrizioni mediche impartite il L.I.E., al pari di altri lavoratori nella medesima posizione, era stato esonerato dalle mansioni di portalettere ed applicato a mansioni interne, ossia di ufficio da considerarsi del tutto compatibili con il proprio profilo di appartenenza. Lo stesso lavoratore nel corso del libero interrogatorio aveva, del resto, ammesso che dopo un'assenza durata circa due mesi al rientro aveva svolto mansioni ritenute consone alla sua patologia, nel senso che si occupava della registrazione delle raccomandate. Erroneamente, però, si era ritenuto che l'attività di incasellamento impegnasse il L.I.E. per tutto il turno di lavoro, ciò che di fatto non era possibile, non potendo durare per tutto il turno un'attività che si poneva come funzionale a quella dei portalettere, operanti in uscita alle ore 9 del mattino per il giro di consegne, trasportando la posta precedentemente suddivisa nei casellari secondo le zone distribuzione; avuto riguardo alle concrete modalità tempistiche delle lavorazioni, cui il L.I.E. era stato adibito, secondo parte ricorrente doveva considerarsi provato il rispetto delle prescrizioni mediche, non residuando margini per addossare alla società alcuna responsabilità se non in patente violazione del ricordato granitico orientamento giurisprudenziale (Cass. nn. 3785/09, 1579 e 6018 del 2000), in base al quale dal dovere di prevenzione imposto dall'articolo 2087 c.c. non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata, diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua volta, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati;
quanto, poi, al concorso di colpa invocato dalla società ai sensi dell'art. 1227 c.c., giudicato incomprensibile dalla Corte territoriale, ad avviso della ricorrente era appena il caso di chiarire come il L.I.E. non avesse mai chiesto un ulteriore mutamento di mansioni, dopo il suo spostamento alle lavorazioni interne, pur avendo avuto la possibilità di rivolgersi a ben quattro responsabili, che si erano succeduti ne! periodo 2004 - 2010, mentre si era immediatamente opposto all'assegnazione presso l'ufficio postale di Nichelino;
che ad essa ricorrente, dunque, attesa la pacifica scarsa specificità delle prescrizioni mediche, ritenuta peraltro dalla stessa Corte torinese, non poteva imputarsi nemmeno a titolo di colpa l'assegnazione e il quindi prolungato mantenimento del L.I.E. in mansioni di ufficio che solo a distanza di tempo il lavoratore aveva poi contestato essere stato il motivo dell'aggravamento della patologia sofferta. Sotto questo profilo, pertanto, era ravvisabile quantomeno il concorso di colpa nel fatto di aver esplicitato le proprie esigenze attendendo la proposizione del ricorso dinanzi al giudice del lavoro;
quindi, esclusa ogni colposa responsabilità della società nell'aggravamento della patologia sofferta dal lavoratore, nemmeno era giustificata la disposta detrazione dal periodo di comporto di 144 giorni di assenza, perché causalmente ricondotti allo svolgimento di mansioni non rispettose delle prescrizioni mediche;
che le anzidette censure vanno disattese siccome in contrasto con i surriferiti ampiamente motivati accertamenti in punto di fatto compiuti dalla Corte di merito, laddove sono state, come si è visto, riscontrate anche indebite omissioni di cautele da parte della società datrice di lavoro, in violazione quindi delle prescrizioni pure in via generale imposte dall'ampio tenore del precetto contenuto nell'art. 2087 c.c., unitamente altresì al nesso di causalità tra la ritenuta condotta inadempiente e il rilevato pregiudizio alla salute del dipendente; a fronte degli accertamenti e delle valutazioni, del tutto coerenti e logiche, da parte del giudice di merito, appaiono dunque non pertinenti le surriferite diverse opinioni espresse da POSTE ITALIANE, che non possono trovare accoglimento nell'ambito della c.d. critica vincolata consentita dalle tassative ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c. (Cass. n. 25332 del 28/11/2014: il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; ne deriva che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.
Cfr., inoltre, Cass. III civ. n. 10295 del 7/5/2007, secondo cui, mentre il vizio di falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico -con la correlata necessità che la sua denunzia debba avvenire mediante l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente- invece, il vizio relativo all'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo qualora il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, ragion per cui tra le due relative censure deducibili in sede di legittimità non vi possono essere giustapposizioni. Da ciò consegue che il ricorrente non può denunciare contemporaneamente la violazione di norme di diritto e il difetto di motivazione, attribuendo alla decisione impugnata un'errata applicazione delle norme di diritto, senza indicare la diversa prospettazione attraverso la quale si sarebbe giunti ad un giudizio sul fatto diverso da quello contemplato dalla norma di diritto applicata al caso concreto, perché la deduzione di questa deficienza verrebbe, nella realtà, a mascherare una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità);
peraltro, nel caso di specie non è stato nemmeno denunciato alcun vizio rilevante ai sensi dell'art. 360 co. I n. 5 c.p.c., vizio che anche secondo il testo anteriore alle più rigide preclusioni imposte dal legislatore del 2012 si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito, rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (l'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti, di modo che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte - Cass. III civ. n. 2222 del 14 febbraio 2003, conformi tra le altre, Cass. n. 350 del 2002, n. 584 del 16/01/2004, n. 20322 del 20/10/2005.
Va ancora rilevato che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. -però nei limiti dell'attuale vigente testo di detta norma, ratione temporis applicabile, con riferimento alla qui impugnata sentenza, risalente al giugno / luglio dell'anno 2013- non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la
funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che anche laddove sia stato dedotto un vizio di motivazione, la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito - v. in tal sensi Cass. civ. sez. 6 - 5, n. 91 del 07/01/2014, Cass. n. 5024 del 28/03/2012. Analogamente Cass. n. 17477 del 09/08/2007, ha affermato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge);
pertanto, non si ravvisano nella specie gli estremi delle violazioni e delle omissioni ipotizzate dal ricorrente, soprattutto poi in relazione ad apprezzamenti del giudice di merito, che rimangono d'altro canto sindacabili in sede di legittimità, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nei limiti della sua riduzione al c.d. "minimo costituzionale" circa il controllo di questa Corte sulla motivazione, ossia soltanto per la «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», per la «motivazione apparente», per il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e per la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. più di recente Cass. civ. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 19677 - 01/10/2015, ed esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, come altresì precisato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/4/2014, nonché dalla Sez. 6-3 con la pronuncia n. 23828 del 20/11/2015.);
che peraltro le anzidette doglianze risultano in effetti già adeguatamente delibate dalla Corte di merito, la quale ne dava atto alle pagine sei e sette della sentenza qui impugnata (punti a, b, c, d, e), argomentando quindi nel senso che le succitate prescrizioni non risultavano essere state osservate da parte datoriale, visto in particolare che non era stata provata l'assegnazione di mansioni prevalentemente sedentarie, essendosi POSTE ITALIANE limitata ad adibire il L.I.E. ad attività interne, di modo che la mancata corretta e compiuta ottemperanza alle apposte prescrizioni mediche, comunque evidentemente a conoscenza di parte datoriale (che non risulta averla mai univocamente negata), comporta colposa inadempienza degli obblighi contrattuali derivanti dal categorico precetto normativo di cui all'art. 2087 c.c. con conseguenti responsabilità risarcitone in difetto di adeguata prova liberatoria ex art. 1218 c.c. da parte datoriale, prova liberatoria che tuttavia non è stata riscontrata dai giudici di merito aditi (cfr. in part. Cass. lav. n. 12445 del 25/05/2006, secondo cui, posta la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell'art. 2087 cod. civ., sul piano della ripartizione dell'onere probatorio al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre - in parziale deroga al principio generale stabilito dall'art. 2697 cod. civ. - non è gravato dall'onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell'inadempimento. V. parimenti Cass. lav. n. 9817 del 14/04/2008: la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Nello stesso senso, tra le altre, Cass. lav. n. 21590 del 13/08/2008 e n. 15078 del 26/06/2009.
V. altresì Cass. lav. n. 8855 - 11/04/2013, secondo cui in tema di responsabilità per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Inoltre, Cass. lav. n. 4184 del 24/02/2006 già affermava che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di "neminem laedere" espresso dall'art. 2043 cod. civ. -la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale- sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall’art. 2087 cod .civ. ad integrazione "ex lege" delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale. Di conseguenza, il danno biologico - inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione - può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità. Qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale, dalla natura dell'illecito -consistente nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore- non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva -fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa-, ma occorre pur sempre l'elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. La necessità della colpa -che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana- va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale, che è quello previsto dall'art. 1218 cod. civ., perciò diverso da quello di cui all'art. 2043 cod. civ., cosicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare sia la lesione all'Integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa. Conformi Cass. lav. n. 12763 del 21/12/1998 e n. 23162 del 07/11/2007.
Cfr. ancora Cass. lav. n. 16003 del 19/07/2007: il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge);
alla stregua di quanto sopra neppure è ipotizzabile il concorso di colpa, invece adombrato dalla ricorrente, laddove peraltro non risulta nemmeno espressamente denunciata la violazione dell'art. 1227 c.c., tanto più poi che non è dato neanche ravvisare nella specie alcun comportamento anomalo o abnorme posto in essere dal L.I.E. nello svolgimento delle mansioni, cui durante l'arco temporale considerato egli è stato adibito (cfr. comunque anche Cass. lav. n. 24798 del 05/12/2016, secondo cui il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'Integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell'iter" produttivo del danno "imposta" dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso. Conformi id. n. 1994 del 13/02/2012, nonché Cass. III civ. n. 11753 del 15/05/2018.
V. altresì Cass. lav. n. 4656 del 25/02/2011: le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso ai lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. In senso conforme, tra le altre, Cass. lav. n. 22818 del 28/10/2009. Anche Cass. lav. n. 2209 del 04/02/2016 che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento.
Parimenti Cass. lav. n. 19494 del 10/09/2009: il datore di lavoro è sempre responsabile dell'Infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Analogamente, Cass. lav. n. 798 del 13/01/2017: in tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la "ratio" di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto);
pertanto, il ricorso va respinto, peraltro senza alcun provvedimento in ordine al regolamento delle relative spese processuali, che restano evidentemente a carico della parte rimasta soccombente, non essendovi stata alcuna difesa svolta nell'interesse dell'intimato L.I.E.; tuttavia, atteso l'esito del tutto negativo dell'impugnazione, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115/02 quanto al raddoppio del contributo unificato;
 

 

P.Q.M.

 


la Corte RIGETTA il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 26 settembre 2018