Cassazione Penale, Sez. 4, 04 aprile 2019, n. 14914 - Infortunio mortale e omessa vigilanza sull'adozione dei dispositivi di protezione individuale durante l'effettuazione di lavori di sistemazione di un tubo fognario


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/02/2019

 

 

 

Fatto

 

l. La Corte di Appello di Catania, con sentenza pronunciata alla udienza del 27 Aprile 2018, a seguito della impugnazione del Procuratore della Repubblica di Catania, di quella delle parti civili Omissis e di quello incidentale dell'imputato, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, riconosceva S.G. colpevole del reato di omicidio colposo ascrittogli con inosservanza della disciplina antinfortunistica e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta circostanza aggravante, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione. Rimetteva al giudice civile la liquidazione del danno subito dai prossimi congiunti dell'infortunato ed assegnava agli stessi somme provvisionali.
2. In particolare allo S.G. veniva addebitata l'omessa vigilanza sull'adozione dei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro al defunto operaio il quale, durante l'effettuazione di lavori di sistemazione di un tubo fognario posto all'esterno del ponte del torrente Martello, sito in contrada Petrosino nel comune di Maniace (CT), non indossando l'imbragatura di sicurezza anticaduta, il 9 luglio 2009 precipitava nel vuoto dall'altezza di circa mt.5 riportando gravi lesioni. Dopo essere stato soccorso e trasportato all'Ospedale di Bronte, a seguito di complicanze, il C. veniva elitrasportato al Policlinico di Messina dove, nonostante gli interventi effettuati, il 30 agosto del medesimo anno spirava.
3. Il giudice di primo grado ha mandato assolto lo S.G. in quanto riteneva che il rapporto di causalità attivato dalla condotta del C. era stato interrotto da profili eziologici sopravvenuti, dotati di assorbente rilievo causale allorquando l'infortunato si trovava ricoverato presso struttura ospedaliera ove erano intervenute complicanze settiche che lo avevano condotto a morte.
4. Il giudice distrettuale, riconosciuta la posizione di garanzia in capo all'imputato, ritenuto il mancato rispetto della normativa di sicurezza ed esclusa la nullità della perizia autoptica per mancato avviso al C. del compimento dell'atto irripetibile, escludeva che le complicanze intervenute in sede nosocomiale avessero determinato una interruzione del rapporto di causalità. In primo luogo evidenziava come, anche a volere ritenere che la tracheotomia operata sul paziente, avesse determinato una fistola tracheoesofagea da cui era derivata una polmonite ab ingestis, nondimeno non sarebbe stato interrotto il rapporto causale dovuto all'infortunio in quanto si sarebbe trattato di complicanza tutt'altro che imprevedibile o eccezionale rispetto al decorso della malattia conseguente all'infortunio. Sotto diverso profilo rappresentava come la ipotesi sopra indicata costituisse una mera congettura difensiva e non avesse trovato alcun riscontro obiettivo, non essendo stato raccolto alcun elemento a sostegno della difesa tecnica dell'imputato che vi fosse stato un travaso di elementi alimentari dell'apparato digerente a quello respiratorio.
5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.G.  prospettando quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo assume contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento al riconoscimento della responsabilità dell'imputato in relazione all'effettivo svolgimento del sinistro. In particolare il ricorrente rilevava la illogicità della struttura argomentativa fondata sulle dichiarazioni dell'ufficiale di PG V., volte ad escludere che l'infortunato indossasse la imbracatura mentre era impegnato nella lavorazione, laddove tali dichiarazioni erano contrastate non solo da quelle di altri testimoni, ma anche da una complessiva insufficienza conoscitiva del teste V. il quale non aveva assistito direttamente ai soccorsi e non poteva essere a conoscenza se la cintura che aveva indossato potesse essere rimasta nel veicolo con cui era stato trasportato al 118 (all'interno del quale, successivamente ai fatti, era stata trovata una imbracatura).
5.1 Con una seconda articolazione deduce violazione dell'art. 178 co.II lett.c) cod.proc.pen. in ragione della nullità - inutilizzabilità degli esiti della perizia necroscopica, laddove il PM aveva proceduto all'atto irripetibile senza avvisare lo S.G. e il suo difensore pure potendo risalire, al momento in cui aveva disposto l'assunzione del mezzo tecnico non differibile, ai soggetti che avevano assunto ruoli di garanzia per l'infortunio occorso al lavoratore.
5.2 Con un terzo motivo di ricorso assume violazione di legge con riferimento all'art.603 comma III bis cod.proc.pen., dal momento che il giudice di appello aveva ritenuto la responsabilità penale dell'imputato, a fronte di sentenza assolutoria in primo grado, mediante una differente valutazione della prova dichiarativa e in assenza di una motivazione rafforzata in violazione altresì di principi sanciti dalla CEDU e dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento particolare alle allegazioni del perito e dei consulenti delle parti private.
5.4 Con una ultima articolazione il ricorrente si duole di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione e motivazione insufficiente per omessa confutazione della sentenza di primo grado con riferimento alla esclusione della interruzione del rapporto di causalità in ragione della sopravvenienza di complicanza nosocomiale, avendo omesso un giudizio prognostico ex ante sulla base di una valutazione che doveva arrestarsi a stabilire se, in assenza della insorgenza della complicanza, il decorso della malattia determinata dall'infortunio fosse destinato ad un esito infausto. La risposta non poteva che essere negativa alla stregua delle risultanze della cartella clinica e della valutazione operata dai sanitari di una evoluzione migliorativa del danno cerebrale. Rilevava altresì un difetto di motivazione laddove il giudice distrettuale aveva ritenuto l'apporto fornito dai sanitari solo in termini di condotta omissiva, laddove la fonte di pregiudizio per il paziente era dipesa da una errata manovra nella tracheotomia e pertanto da una condotta omissiva.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è ammissibile e deve trovare accoglimento nei termini che seguono. I motivi uno e tre sono fondati e possono essere decisi congiuntamente e assorbono i rilievi contenuti nel quarto motivo di ricorso. Il motivo secondo è infondato. Il giudice territoriale ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall'imputato non avendo questo indicato gli elementi che, ancor prima dell'iscrizione nel registro degli indagati, avrebbero collegato lo S.G. alla notizia di reato de quo, così da estendere a quest'ultimo le garanzie difensive connesse allo svolgimento dell'accertamento tecnico irripetibile consistito nell'esame necroscopico dell'infortunato.
2. Come premessa all'esame dei motivi di doglianza si deve rilevare che tanto il Tribunale di Catania quanto la Corte d'Appello dello stesso capoluogo hanno ritenuto provato che la vittima dell'incidente sul lavoro non indossasse l'imbragatura di sicurezza e pertanto, avendo lo S.G. assunto una posizione di garanzia nei confronti del C., posizione di garanzia che non risulta oggetto di contestazione, era allo stesso addebitabile la condotta omissiva consistente nella mancata vigilanza sul corretto uso del dispositivo di sicurezza. 
2.1 Rispetto a tale assunto il giudice di primo grado ha ritenuto inverosimile la ricostruzione difensiva secondo cui la cintura era stata regolarmente indossata e sganciata dal C. solo prima di essersi messo in sicurezza ma, in ogni caso, anche a riconoscere la validità di tale ricostruzione, secondo il ragionamento del Tribunale il preposto non avrebbe comunque adempiuto adeguatamente all'obbligo di vigilanza sull'uso corretto della imbragatura.
Il giudice distrettuale ha ugualmente riconosciuto la riconducibilità dell'evento a profili di colpa addebitabili allo S.G., peraltro transitando per un percorso argomentativo molto diverso, e cioè affidando alla testimonianza del Mar.llo V., intervenuto sul posto nell'immediatezza del fatto, la evidenza della mancata osservanza di alcuna norma di sicurezza per la tipologia di lavoro e, al contempo, bollando come "palesemente false" le dichiarazioni dei testi della difesa, operai della ELCAL s.r.l. che avevano dichiarato che la persona offesa risultava regolarmente imbragato e che una imbragatura era stata rinvenuta all'interno della FIAT Panda sulla quale l'infortunato era stato condotto al Pronto Soccorso.
3. Le due sentenze giungono a soluzioni differenti valutando in maniera diametralmente opposta il nesso di causalità tra le lesioni e l'exitus ma ancora prima fondano la colpa dello S.G. su una diversa ricostruzione del compendio dichiarativo, atteso che il giudice di primo grado, che pure aveva escluso una relazione causale tra la condotta omissiva dello S.G. e l'evento, nel riconoscere la posizione di garanzia di questi aveva ricostruito la dinamica del sinistro e la responsabilità dello S.G. a prescindere dal contributo dichiarativo assunto, mentre il giudice di appello, nell'escludere la interruzione del rapporto di causalità, si è diffuso sulla questione della causalità della colpa, valorizzando le dichiarazioni di un unico testimone e screditando quelle "palesemente false" dei testimoni di difesa. Ma in tale modo ha finito per violare i principi giurisprudenziali ed adesso anche normativi (art.603 comma III bis cod.proc.pen.) volti a presidiare la garanzia della parità del contraddittorio in ipotesi di riforma di sentenza assolutoria mediante una diversa valutazione del materiale dichiarativo che, sulla base del contenuto delle pronunce di merito e dei motivi di ricorsi proposti dall'imputato, appare decisivo in punto di ricostruzione delle modalità dell'infortunio, con particolare riferimento al momento in cui giunsero sul luogo dell'infortunio i primi soccorsi, all'intervento del teste Mar.V., all'accertamento dell'assenza e della mancata adozione dei presidi di sicurezza, alla presenza di cinture di sicurezza nel veicolo che aveva trasportato l'infortunato al nosocomio.
4. Orbene, secondo i consolidati principi affermati già a partire dai primi anni 2000, il giudice di Appello, il quale affermi la responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado "ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" (Cass. S.U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannlno, r.v. 231679).
4.1 Si è poi precisato, prima con una decisone della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ( Dan c. Moldavia del 05/11/2011 ) e poi del Supremo Collegio (Cass. S.U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, e Cass. S.U. n. 187620 del 19/01/17, Patalano), che per adempiere correttamente al proprio onere di motivazione c.d. rafforzata, il giudice che pervenga ad una reformatio in pejus debba operare una nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione allorché da tale omissione derivi la violazione dell'art. 533 c.p.p. in relazione all'art. 603 c.p.p., come interpretato sulla base dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame del testimoni a discarico".
5. Come indica la giurisprudenza del Supremo Collegio "il giudice di appello ... non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza aver proceduto, anche d'ufficio ..., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni su fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio di primo grado", indicando come decisive quelle prove che "hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa proscioglimento- condanna" (Cass. S.U. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta).
5.1 Sul punto la Corte di Appello di Catania è poi incorsa in errore metodologico nell'avere valutato autonomamente l'attendibilità delle dichiarazioni del V.; ed infatti, come più volte affermato dalla Suprema Corte sussiste un vero e proprio obbligo in capo al giudice di appello che intenda riformare una sentenza liberatoria di primo grado, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere nuovamente le prove orali qualora questi valuti diversamente la loro attendibilità rispetto al giudice di prima istanza (Cass. Sez.V n. 6403/15, Cass. sez. II 32619/14). Il ragionamento seguito dal giudice di appello è palesemente viziato dal momento che, nell'apprezzare il valore probatorio delle dichiarazioni dell'ufficiale di PG intervenuto sul luogo dell'infortunio ha totalmente omesso di confrontarle con quelle degli altri testimoni, pure assunti, limitandosi a riconoscerne la falsità, pure avendo il giudice di primo grado omesso di esprimere alcuna valutazione sul punto. Logica giuridica, in ragione della relazione di interferenza tra esiti dichiarativi, giurisprudenza comunitaria e nazionale successivamente recepita anche da disposizione normativa, peraltro inapplicabile ratione temporis (art. 603 comma III bis cod.proc.pen. come inserito dalla Legge 103/2017) imponevano pertanto al giudice di appello la opzione di una rinnovazione integrale della istruttoria dibattimentale. L'esame diretto di tutti i testi, in sede di impugnazione, avrebbe permesso al giudice di avere un quadro completo delle dichiarazioni testimoniali, imprescindibile per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello, in quanto non basta una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma occorre invece una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio" (Cass. Sez IV n. 6366 del 2017 Rv. 269035).
6. Né risulta sul punto conferente evocare quella parte di giurisprudenza che, pur partendo dall'approdo delle sezioni unite, esclude la rinnovazione della istruttoria dibattimentale quando la pronuncia di condanna derivi da un diverso accertamento dei fatti che viene determinato da una rivalutazione del complessivo materiale dichiarativo e documentale (sez .V, 9.5.2017 Fazzini, Rv.271012; 28.3.2017, Carosella Rv. 270471) in quanto, nel caso in specie, il diverso accertamento del giudice di appello si concentra, tra l'altro, nel mutato apprezzamento di attendibilità delle dichiarazioni dei colleghi di lavoro della persona offesa, che il primo giudice aveva ritenuto irrilevanti, mentre il giudice di appello ha ritenuto "false" tali evidenze dichiarative, senza peraltro alcun ulteriore contributo motivazionale.
7. Peraltro il deficit istruttorio in cui è incorsa la Corte di Appello involge altresì gli esiti peritali.
Il Tribunale catanese, nell'assolvere lo S.G. ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod.proc.pen, riteneva non provato che la condotta omissiva ascritta all'imputato potesse essere condizione necessaria del verificarsi dell'evento morte. In particolar modo, rilevava che, sulla base delle consulenze espletate in giudizio - nella specie la consulenza di parte dott.ssa M. - la morte del C. poteva essere addebitata ad una polmonite ab ingestis derivata da una fistola tracheoesofagea di derivazione iatrogena, pertanto affermava che gli eventi nuovi verificatisi in corso di ricovero potessero qualificarsi come cause sopravvenute del tutto eccentriche rispetto a quelle attivate dalla caduta e tali da innescare nuovi, incommensurabili rischi per il paziente in grado di ingenerare decorsi alternativi interruttivi del nesso di causalità tra le originarie lesioni ed il decesso. Il Tribunale perveniva a tale conclusione, che avallava le conclusioni della dott.ssa M., solamente dopo un articolato accertamento peritale, sviluppatosi nell'arco dei tre anni in cui si è svolta l'attività istruttoria, che aveva visto il confronto anche del Prof. B., consulente del PM, e di S., perito nominato dal Tribunale stesso ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen.
7.1 Al contrario, il giudice di seconda istanza ha reputato che i summenzionati accadimenti nosocomiali non avevano integrato né fattori imprevedibili né atipici e perciò li ha ritenuti inidonei ad interrompere il nesso di causalità tra infortunio e morte. Escludeva inoltre la Corte di Appello che la morte del C. potesse essere stata provocata da una polmonite ab ingestis, avendo la stessa consulenza della dott.ssa M. "posto un mero dubbio privo di agganci ad elementi concreti"; sicché sulla scorta di tali assunti ha ribaltato la decisione del Tribunale.
Ritiene il collegio che il giudice di appello non avrebbe potuto ribaltare la sentenza assolutoria in assenza della rinnovazione dei contributi dichiarativi dei periti e dei consulenti in atti.
7.2 Ed infatti nel caso in esame il giudice d'appello, senza disporre la rinnovazione (nonostante la richiesta fatta dalla parte civile all'udienza del 10.11.2017), ha proceduto ad una rivalutazione delle risultanze relative al decorso clinico del paziente, poi deceduto, sulla base di un diverso apprezzamento della consulenza tecnica della dott.ssa M., CT dell'imputato, svalutandone le conclusioni. In particolar modo ha ritenuto il Collegio territoriale che la tesi sostenuta nella consulenza summenzionata, secondo cui la causa del decesso risiedesse in una polmonite ab ingestis, dovessi ritenersi infondata e, in ogni caso, inidonea a sorreggere la tesi della interruzione del nesso causale tra la morte e l'infortunio.
7.2 Rispetto a tale questione (se rinnovare in istruttoria il contributo dichiarativo fornito dai consulenti tecnici e dal perito in presenza di riforma in termini di condanna della sentenza impugnata in ragione di una diversa valutazione di tale contributo) è da rilevare che sono due gli orientamenti nati in seno allo stesso Supremo Collegio.
Avendo sempre come stella polare la decisione n. 27620 del 2016 (Dasgupta, Rv. 267491) ci si è interrogati se le perizie e le consulenze tecniche, essendo prove scientifiche, potessero essere assoggettate alla disciplina delle prove dichiarative e pertanto se anche per queste fosse necessaria la rinnovazione dibattimentale in caso di overturning accusatorio.
8. Secondo parte della giurisprudenza tale assimilazione è necessaria ed imprescindibile e, pertanto, la funzione svolta dal perito nel processo e l'acquisizione dei risultati a cui l'esperto è giunto nello svolgimento dell'incarico peritale - ossia l'esame in dibattimento secondo le disposizioni sull'esame dei testimoni (cfr. art. 501 cod. proc. pen.) - impongono che la rivalutazione della prova sia preceduta dal riascolto dello stesso (Sez. IV, 27.4.2018, Anello e altri, Rv.273872-01; 28.2.2018, D'angelo, Rv.273908-01; Sez. 5, n. 6754 del 7.10.2014, Rv 262722). In seno a tale orientamento giurisprudenziale si è sostenuto che si tratta di un principio volto ad impedire che il giudice che operi la reformatio in pejus introduca una diversa lettura delle conclusioni del perito e/o del consulente di parte, in assenza di un nuovo momento processuale di confronto ed analisi, momento che si ritiene indispensabile nel rovesciamento dell'esito assolutorio "anche al fine di assicurare che il superamento del ragionevole dubbio, trovi una sua concreta giustificazione nell'imprescindibile principio dell'immediatezza del contraddittorio" (Sez. IV, 27.4.2018, Anello e altri, Rv.273872-01).
8.1 Al contrario, altra parte della giurisprudenza, pur non negando che in sede dibattimentale il perito è sentito in veste di testimone e la sua relazione forma parte integrante della deposizione, ha precisato che questi è chiamato a formulare un parere tecnico che, per sua natura di prova scientifica, deve essere valutata dal giudice alla luce della principi scientifici, pertanto le dichiarazioni peritali non possono essere eguagliate alla prova dichiarativa tout court (Sez. 5, n. 1691 del 14.9.2016, Rv 269529; Sez. 1, n. 26845 del 16.05.2002 Rv. 221737) e, conseguentemente, non sussiste in capo al giudice dell'impugnazione l'obbligo di procedere alla rinnovazione di tali dichiarazioni.
8.2 Questo Collegio ritiene corretto avallare le conclusioni del primo orientamento in quanto la mancata rinnovazione si porrebbe in violazione del principio del giusto processo sancito dall'art. 6 CEDU che, per come interpretato dalla giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo, ingloba in sé anche i principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza nella essenziale e decisiva fase del contraddittorio tecnico sugli esiti peritali soprattutto quando, come nel caso in specie, l'assunzione del mezzo tecnico sia dipeso proprio dalla iniziativa del consulente tecnico dell'imputato il quale aveva sollevato proprio alcuni rilievi sulla ricorrenza della relazione eziologica tra l'infortunio occorso e il decesso del paziente.
8.3 Tale conclusione trova poi avallo nella recente decisione delle Sezioni Unite che, chiamate a decidere sulla possibile assimilazione della dichiarazione del perito a quella del testimone e conseguentemente alla necessaria rinnovazione dibattimentale, ha risposto in maniera affermativa (Informazione provvisoria n. 28, P.U. 28 gennaio 2019, Pavan).
9. Appare evidente, quindi, il vizio in cui è incorsa la Corte di Appello nel riconoscere la infondatezza, la incompletezza e la irrilevanza della tesi sostenuta dal consulente tecnico di parte, in totale disaccordo con quanto sostenuto dal giudice di primo grado (che sulla tesi scientifica della polmonite ab ingestis sostenuta dall'imputato tramite il proprio consulente tecnico aveva fondato il giudizio assolutorio) senza procedere alla rinnovazione del contraddittorio tecnico che aveva preceduto e seguito il deposito dell'elaborato peritale nel corso del primo grado.
10. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catania affinché, attenendosi ai principi sopra richiamati, proceda a nuovo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
Roma 13 Febbraio 2019