Categoria: 2019
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 marzo 2019
Validità: 01.04.2019 - 31.03.2022
Parti: Fise-Assomanovalanza e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi in appalto per conto dell'amministrazione della difesa, interni, giustizia, forze dell’ordine e amministrazioni militari
Fonte: cnel


Sommario:

 

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del presente contratto
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Cessazione di appalto - Passaggio del personale
Art. 6 - Inquadramento del personale
Art. 7 - Contratti a tempo determinato
Art. 8 - Contratti a tempo parziale
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Orario di lavoro flessibile
Art. 11 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 12 - Riposo giornaliero e settimanale
Art. 13 - Festività

 

Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Provvedimenti disciplinari
Art. 16 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 17 - Sistema di relazioni e assetti contrattuali
Art. 18 - Diritti sindacali
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Retribuzione
Art. 22 - Determinazione del trattamento economico
Art. 23 - Tredicesima mensilità
Art. 24 - Quattordicesima mensilità
Art. 25 - Aumenti di anzianità
Art. 26 - Decorrenza e durata


Contratto collettivo nazionale per il personale dipendente da imprese esercenti servizi in appalto per conto dell'amministrazione della difesa, interni, giustizia, forze dell’ordine e amministrazioni militari

Addì 25 marzo 2019, tra Fise-Assomanovalanza […], e Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uiltrasporti Uil […], è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti, in appalto per conto dell'Amministrazione della Difesa, di Amministrazioni Militari e altre come esemplificate nell’articolo 1 del presente CCNL, di servizi quali prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo e in partenza, spostamento di materiali, e quant'altro definito manovalanza comune, per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e\o aeroportuali militari, di enti militari e le altre amministrazioni.
Le Parti condividono la necessità di proseguire l’attività di rivitalizzazione e riconoscimento politico del settore anche attraverso la stipula di un Protocollo con il Ministero della Difesa, nell’obiettivo di ulteriormente consolidare il presente CCNL come il contratto identitario del settore, con riguardo sia all’ambito di applicazione “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” sia ai soggetti stipulanti quali “associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, come attestato anche dal Ministero del Lavoro con la validazione delle Tabelle di costo ai fini della predisposizione delle offerte nelle gare di appalto.
A tale ultimo proposito, le Parti procederanno all’immediata richiesta congiunta al Ministero di aggiornamento delle Tabelle di costo del lavoro di cui al Decreto 5 marzo 2010, in applicazione dei nuovi minimi contrattuali come derivanti dal presente Accordo.
Pertanto, anche in relazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, art. 23, comma 16, art, 30, comma quarto, art. 50), le Parti richiederanno al Ministero della Difesa che nei capitolati di appalto sia recepito come obbligo ai fini della partecipazione alla gara, della predisposizione delle offerte, e nei corso di esecuzione dei servizi, che le imprese aggiudicatane applichino integralmente il presente CCNL, sia nella parte economica che in quella normativa, in coerenza con l’articolo 30, quarto comma, del d.lgs, n. 50/2016 relativamente all’obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto, svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Le Parti confermano, infine, che l’integrale applicazione del presente CCNL, sia nella parte normativa che in quella economica, costituisce requisito imprescindibile, ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, per usufruire dei benefici contributivi e delle agevolazioni di qualsiasi natura e dei benefici di legge per nuove assunzioni.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti servizi in appalto/affidamento per conto delle Amministrazioni della Difesa, Interni, Giustizia, PdCM, Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria), e Amministrazioni Militari, quali prestazioni di facchinaggio, operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo e in partenza, spostamento di materiali, e quant'altro definito manovalanza comune, per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e\o aeroportuali militari, e di enti militari.

Art. 3 - Assunzione
[…]
4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto delle norme vigenti.
5. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini con qualsiasi mezzo, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine

Art. 5 - Cessazione di appalto - Passaggio del personale
[…]
11. L’impresa cessante, almeno quindici giorni prima dell’avvicendamento, consegna all’impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l’eventuale assunzione:
[…]
■ situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all’art. 16 del presente CCNL;
[…]
■ l’elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999;
■ le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all’Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
■ le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino - di cui all’art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005;
[…]

Art. 6 - Inquadramento del personale
Mutamento di mansioni
[…]
2. In relazione ad esigenze organizzative temporanee, il dipendente può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti il suo livello purché rientranti nella medesima categoria legale e ciò non comporti alcun peggioramento economico o morale della sua condizione.
[…]
5. Il mutamento di mansioni è accompagnato dall’assolvimento dell’obbligo formativo, ove necessario con riguardo a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008. Il relativo mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[…]
7. L’inidoneità alle mansioni specifiche di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni è regolata a termini del medesimo articolo.
[…]

Art. 7 - Contratti a tempo determinato
1. Si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato può avvenire anche a tempo parziale, ai sensi dell’articolo 8 del presente CCNL e delle norme di legge vigenti.
[…]

Art. 8 - Contratti a tempo parziale
[…]
21. A termini dell’articolo 7 del d.lgs. n. 81/2015 il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento; il lavoratore a tempo parziale ha inoltre i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
[...]

Art. 9 - Orario di lavoro
1. L’orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato su cinque o sei giorni lavorativi è di 40 ore.
2. Ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative.
4. In sede aziendale le Parti possono concordare una distribuzione dell’orario di lavoro con modalità multiperiodale, fino a un periodo di dodici mesi.
5. La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro può essere articolata in non più di due frazioni. In base a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive.
6. Quanto concordato nel precedente comma è stabilito in attuazione dell’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003.
7. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate ai sensi di quanto previsto all’articolo 11, quinto comma, del presente CCNL.
8. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un’ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
9. L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
10. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore.
[…]

Art. 10 - Orario di lavoro flessibile
1. In relazione a particolari esigenze di servizio comportanti variazioni dell’intensità lavorativa, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa flessibile - con riguardo anche a singoli settori, reparti o gruppi di lavoratori - con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, semprechè la media dell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all’orario normale settimanale di cui all’art. 9.
2. La durata settimanale media dell’orario normale di lavoro di 40 ore può essere realizzata:
a) per singole settimane non consecutive, con ore ordinarie di lavoro di durata giornaliera normalmente non inferiore a 4 ore e non superiore a 11 ore;
b) per periodi plurisettimanali consecutivi comunque non superiori a otto settimane, con ore ordinarie di lavoro di durata settimanale normalmente non inferiore a 30 ore e non superiore a 48 ore.
3. Le modalità di attuazione dell’orario di lavoro flessibile ai sensi del comma 2 nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.
4. Esperito l’esame congiunto, gli orari di lavoro e i periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 2 sono comunicati con ordine di servizio ai lavoratori dei settori, reparti o uffici interessati, con preavviso minimo di sette giorni calendariali.
5. L’attuazione del programma di orario di lavoro in regime di flessibilità non dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normalmente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 40 ore né al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale superiore alle 40 ore.
Per l’intero periodo programmato, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario normale contrattualmente previsto; fermo restando che le ore eccedenti l’orario programmato saranno considerate e retribuite, in ogni caso, come ore di lavoro straordinario secondo le consuete cadenze temporali mensili.
6. Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale individuale.
7. Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 2, si verifichino assenze per malattia o infortunio non sul lavoro in giorni in cui sia stata programmata una prestazione lavorativa di durata superiore al normale orario giornaliero, le ore prestabilite in eccedenza sono recuperate nell’ambito del medesimo ovvero di un successivo programma.

Art. 11 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
1. Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.
2. L’impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione straordinaria eccedente le 250 ore annue.
3. È considerato lavoro straordinario, e dà luogo a un compenso, quello disposto dall’impresa ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 9, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.
[…]

Art. 12 - Riposo giornaliero e settimanale
1. In ogni periodo di ventiquattro ore, decorrenti dall’inizio della prestazione lavorativa stabilito dall’azienda, il dipendente ha diritto a undici ore di riposo giornaliero consecutivo.
2. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al precedente comma.
3. In regime di settimana lavorativa di cinque giorni, a tutti gli effetti il sesto giorno è un giorno feriale prelavorato retribuito e il settimo è il normale giorno di riposo settimanale considerato festivo.
4. Il riposo settimanale programmato, anche in servizio di reperibilità, può cadere, di norma, anche in giorno settimanale diverso dalla domenica ed è qualificato riposo settimanale compensativo.
5. In tal caso, a tutti gli effetti, la domenica è considerata giorno lavorativo normale mentre è considerato giorno festivo quello individuato come riposo settimanale compensativo.
6. Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale, domenicale ovvero compensativo, ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto, oltre al recupero del riposo entro i successivi tre giorni, al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
7. Per il personale addetto a turni avvicendati, l’osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell’intervallo tra il termine di una prestazione e l’inizio della successiva.
8. Possono essere oggetto della contrattazione aziendale di secondo livello collocazione e modalità

Art. 14 - Ferie
[…]
5. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda.
6. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 15 - Provvedimenti disciplinari
1. L'inosservanza, da parte del dipendente, delle norme di legge e del presente CCNL, con particolare riguardo a quelle relative ai diritti e ai doveri, nonché delle disposizioni di servizio diramate dall’azienda può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a quattro ore della retribuzione base parametrale;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso e T.F.R.;
f) licenziamento senza preavviso e con T.F.R.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera e), si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente.
3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera f), si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
4. I provvedimenti disciplinari non pregiudicano l’accertamento di eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 17 - Sistema di relazioni e assetti contrattuali
1. Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento del settore, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
2. Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti tecnologici, sugli obbiettivi industriali, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell’attività dell’impresa.
3. A tale scopo, nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale/aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL.
Livello nazionale
Di norma annualmente, entro l’ultimo trimestre, Fise-Assomanovalanza, nel corso di appositi incontri in sede nazionale a seguito di specifica richiesta, porterà a conoscenza di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti:
- i programmi inerenti le prospettive del settore;
- le previsioni degli investimenti complessivi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l’aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive nell’ambito dell’integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti al settore e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull’occupazione dei lavoratori, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
A tal fine le parti convengono:
a) ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta:
b) la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione non oltre i 15 giorni dalla richiesta.
Livello aziendale
Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono quanto segue.
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende operanti negli ambiti di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con le RSU/RSA unitamente alle OO.SS. territoriali stipulanti in appositi incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, situazione degli appalti, ristrutturazione, innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In particolare verranno fomite inoltre informazioni relative a:
1. andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2. politica degli investimenti, preventiva e consuntiva;
3. andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie;
4. organizzazione del lavoro;
5. applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
6. applicazione delle normative vigenti in materia di pari opportunità e discriminazione di genere;
7. numero degli addetti, distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
8. informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;
9. inquadramenti professionali;
10. contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti;
11. interventi di formazione, riqualificazione del personale e riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti.
Saranno inoltre fomite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere nazionale, rincontro si svolgerà al relativo livello, su richiesta di una delle parti, convocato da Fise-Assomanovalanza.
Per le aziende articolate su appalti dislocati in più zone nel territorio nazionale, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
A livello aziendale, con le RSU/RSA si procederà con cadenza annuale, ad una valutazione circa lo svolgimento del lavoro straordinario e la fruizione dei permessi contrattuali.
L'informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto ed appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni ricevute e preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra, o a seguito di specifica richiesta di una delle parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della dimensione/articolazione territoriale delle aziende, al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Costituiscono materia di confronto a livello aziendale tra le direzioni aziendali e le rappresentanze aziendali dei lavoratori i seguenti temi:
• la distribuzione degli orari di lavoro;
• l'eventuale articolazione dei turni;
• l'inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di miglior favore;
• le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell'art.9 dello Statuto dei lavoratori;
• la programmazione del periodo delle ferie annuali;
• gli indumenti di lavoro nonché tutti gli altri temi specificatamente previsti dal presente contratto o da norme di legge;
• la corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo sull’orario di lavoro;
• l’effettuazione di lavoro straordinario secondo quanto previsto dalle norme contenute nel presente contratto.

Art. 18 - Diritti sindacali
Cariche sindacali - Permessi e aspettative […]
Affissioni

Presso i posti di lavoro l’impresa collocherà un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali o territoriali e dai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Le organizzazioni sindacali nazionali o territoriali preciseranno all'impresa, tramite le rispettive organizzazioni datoriali, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
Della comunicazione da affiggere verrà contemporaneamente informata la direzione locale mediante consegna di una copia della stessa.
Diritto di assemblea
In considerazione delle caratteristiche del settore, per cui le imprese ed i lavoratori operano presso sedi dei committenti, le assemblee retribuite di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 20.5.1970 potranno essere convocate con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di gravissima ed estrema urgenza, dalle RSU/RSA, su materie di interesse sindacale.
Contributi sindacali [...]