Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 aprile 2019, n. 10333 - Attività lavorativa in azienda di vernici e patologie. Indennizzabilità


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 12/04/2019

 

 

Rilevato che
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda, svolta dall'attuale ricorrente, per il riconoscimento dell'origine professionale delle tre patologie denunciate in sede amministrativa, delle quali l'INAIL aveva negato l'indennizzabilità;
2. per le Corte di merito, in adesione alle conclusioni dell'ausiliare officiato in giudizio, le patologie denunciate non erano ascrivibili all'esposizione lavorativa pluriennale a sostanze tossiche inalate durante l'attività lavorativa svolta in azienda produttrice di vernici, come prospettato invece dal lavoratore, per non essere risultato, quanto alla dermatite, alcuna risposta positiva a fattori allergizzanti connessi alle sostanze irritative presenti in ambiente lavorativo; quanto all'encefalopatia, per non essere emersi segni di alterazione organica del sistema nervoso centrale e periferico che potessero confermare la diagnosi di tale patologia, ingenerabile, se mai, solo con esposizione prolungata per un decennio mentre, nella specie, l'attività era stata prestata solo per quattro anni prima della denuncia dell'insorgenza; dalla broncopatia, infine, derivava un minimo impegno funzionale;
3. avverso tale sentenza R.D. ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INAIL con controricorso;
 

 

Considerato che
4. con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito incentrato la decisione su malattia (encefalopatia tossica) estranea al giudizio perché denunciata con altra domanda amministrativa; con il secondo mezzo è censurata l'omessa valutazione complessiva delle patologie denunciate;
5. il ricorso è da rigettare;
6. il primo motivo non si conforma ai canoni di autosufficienza e specificità dei motivi di impugnazione giacché, per confutare la statuizione impugnata, non richiama, neanche per sintesi, l'atto introduttivo che suffragherebbe il contenuto dell'azione spiegata e della relativa domanda introdotta in giudizio;
7. il secondo motivo svolge inadeguatamente, secondo il paradigma del novellato art. 360, n.5 cod.proc.civ., la censura di omessa valutazione complessiva delle patologie denunciate, trascurando di considerare che la Corte di merito ha puntualmente dato atto, e dunque, esaminato le patologie complessive denunciate dall'assicurato, per cui la doglianza avrebbe, se mai, dovuto essere svolta sul piano della regola di diritto da applicare;
8. in ogni caso vale ribadire, con le Sezioni unite della Corte, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, che, alla stregua del novellato vizio di motivazione, applicabile ratione temporìs, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
9. in sede di legittimità non è data ora (come del resto non era altrimenti data allora, vigente il testo precedente del n. 5 dell'art. 360 cod.proc.civ.) la possibilità di censurare che la prova di un dato fatto sia stata tratta o negata dall'apprezzamento o dalla obliterazione di un determinato elemento istruttorio, atteso che una tale critica ha ad oggetto non già un fatto storico, ma la stessa attività di valutazione del corredo probatorio, che solo al giudice di merito compete;
10. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
11. ai sensi dell'art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis
 

 

P.Q.M.

 


la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2019