Tribunale di Novara, Sez. Civ., 16 ottobre 2018, n. 2125 - Licenziamento per superamento del periodo di comporto e depressione del lavoratore.  Necessaria la prova dell'antigiuridicità del comportamento della società


 

 

Nel caso di specie non si reputa provato né un demansionamento né un inadempimento di obblighi di protezione e prevenzione datoriali imputabile alla S.p.A. sicché, quand'anche la depressione riportata dal lavoratore sia stata, anche solo concausalmente, determinata dalle mutate condizioni lavorative, cionondimeno le assenze per malattia non possono essere scomputate dal comporto, sicché il licenziamento risulta legittimo.


 

 

FattoDiritto

 

1. Con ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/2012, il sig. Ma.Ch. ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società Co. S.p.A. con lettera del 9.1.2017, da lui ricevuta l'11.1.2017 (sub doc. 46 ric.), per superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto dall'art. 175 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, chiedendo di accertare l'imputabilità della sua malattia al comportamento della società datrice di lavoro e la conseguente illegittimità del licenziamento, e di ordinare alla convenuta di reintegrarlo nel posto di lavoro, condannandola al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra le 5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 1, c.7 e 4, L. 92/2012.
2. Il ricorrente non contesta il numero di giorni di assenza per malattia effettuati, per come analiticamente indicati dalla società datrice di lavoro nel prospetto allegato alla lettera di licenziamento (sub doc. 10 res.), pari dall'11.1.2016 all'11.1.2017 a gg. 192 (cfr. doc. 10 bis res.), e superiore quindi al periodo massimo di 180 giorni di assenza per malattia in un anno solare, per cui aveva diritto, in base all'art. 175 del CCNL di riferimento, alla conservazione del posto.
3. Adduce però di essersi assentato dal lavoro per la gravissima malattia psichica che gli era derivata dal subito demansionamento operato in suo danno dalla Co. S.p.A. subentrata prima come controllante, a partire dalla fine del 2015, e poi dal 1.7.2016 in forza di contratto di affitto dell'intero ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività commerciale del settore cd. tradizionale esercitato nelle filiali operanti in Lombardia, cui egli era addetto, alla Ma. S.p.A. alle cui dipendenze egli lavorava, come quadro, dal 1.10.2013, con incarico, da dicembre 2014, di direttore vendite. Malattia che, in quanto causata dalla condotta illegittima posta in essere dal datore di lavoro in suo danno, comportava l'illegittimità del licenziamento motivato dal superamento del periodo di comporto.
4. La società convenuta, costituitasi, ha resistito alle avverse pretese, deducendo che parte ricorrente aveva prodotto soltanto cinque certificati medici riferiti al periodo intercorrente dal 19.7.2016 alla cessazione del rapporto, che non coprivano neanche l'intero periodo delle assenze richiamate nella lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto che sarebbe stato necessario produrre per documentare la diagnosi. Ha quindi contestato la malattia psichica addotta e i giudizi medici riportati nei certificati di malattia nella parte in cui ipotizzavano responsabilità aziendali in quanto esprimenti valutazioni formulate sulla sola base di quanto riferito al medico dal paziente. Ha sottolineato come l'onere di dimostrare la responsabilità datoriale e il preteso nesso causale tra la patologia psichica lamentata e la condotta datoriale doveva essere assolto dal lavoratore, in modo tanto più rigoroso in un caso, come quello di cui si verteva, di malattia ad eziologia multifattoriale come la depressione. Ha in ogni caso negato che vi fosse stato demansionamento del Ch., soprattutto alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 2103 c.c., successiva alle modifiche di cui al D.Lgs. 81/2015, in vigore dal 25.6.2015, essendo il ricorrente rimasto adibito, per il pochissimo tempo in cui aveva lavorato tra un periodo di assenza per malattia e l'altro, a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento delle ultime svolte.
Ha ancora addotto che la pretesa responsabilità dell'azienda nella causazione della malattia richiede la prova dell'antigiuridicità del comportamento datoriale che va esclusa in assenza di violazione dell'art. 2103 c.c. e fatto presente come, dal 1.7.2016, da quando cioè in forza del contratto di affitto del ramo di azienda cui Ch. era adibito (sub doc. 49 ric.), questi era transitato, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di essa Co. S.p.A. come da lettera di assunzione (sub doc. 6 res.), lo stesso non avesse mai preso servizio restando ininterrottamente assente, prima per malattia, fino al 7.12.2016, quindi fruendo di ferie, richieste e concesse dalla Co., dal 9.12.2016 al 31.12.2016 (cfr. doc. 8) res.), e infine assentandosi di nuovo per malattia dal 2.1.2017 al licenziamento, per cui non aveva potuto avere neppure contezza diretta del contenuto delle mansioni che gli sa-rebbero state assegnate presso la società affittuaria.
In subordine, nel denegato caso di accoglimento del ricorso, la Co. ha chiesto di applicare, in luogo della tutela di cui all'art. 18 c.7 e 4 L. 300/1970, la tutela di cui all'art. 18, c.5, L. 300/1970, con detrazione dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum.
5. Svolta una sommaria attività istruttoria, sentiti quattro testi, due a scelta per ciascuna parte, la causa è stata trattenuta a riserva.
6. La domanda, nei limiti della cognizione sommaria propri di tale fase, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
7. Essendo pacifico che il ricorrente abbia effettuato, nell'arco di tempo considerato nella lettera di licenziamento, un numero di assenze per malattia (analiticamente indicate nel prospetto allegato alla lettera di licenziamento) superiore al periodo di 180 giorni in un anno per cui aveva diritto alla conservazione del posto di lavoro indicato dall'art. 175 CCNL di settore, gravava sul lavoratore ricorrente allegare e provare che la malattia che aveva determinato le assenze e quindi il superamento del periodo di comporto avesse avuto causa, in tutto o in parte, nella nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro aveva omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) o di specifiche norme, e quindi la responsabilità del datore di lavoro per violazione del generale obbligo di protezione o di specifiche norme di legge (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7946 del 07/04/2011 (Rv. 616546 - 01); Cass. n. 5006/2000; Cass. 12 giugno 1995 n. 6601; 14 giugno 1984 n. 3559).
8. Era perciò onere del lavoratore provare che l'infermità che ha dato causa alle assenze che hanno comportato il superamento del periodo di comporto fosse imputabile a responsabilità datoriale per una condotta antigiuridica dell'azienda.
9. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, non è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione a tale malattia, e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. (Cass. 26307/2014; Cass. 10 aprile 1996, n. 3351; Cass. 25 marzo 2011, n. 7037).
10. Ciò in quanto, con riferimento alla disciplina legale del comporto per malattia, va tenuto presente che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili all'ampia e generale nozione di "infortunio" o "malattia" contenuta nell'art. 2110 c.c., evidentemente comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto previsto nello stesso art. 2110, la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all'uso o all'equità. Le medesime assenze da infortunio sul lavoro o da malattia professionale non sono, invece, idonee a far decorrere il periodo di comporto, ne' dunque ad essere computate nel calcolo di tale periodo, soltanto allorquando non solo abbiano avuto causa in fattori di nocività insiti nelle modalità d'esercizio delle mansioni o comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma quando il datore di lavoro sia altresì responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c.. Soltanto, allorquando ricorra un tale inadempimento del datore di lavoro, con violazione pertanto da parte sua dell'obbligazione di tutelare (ex cit. art. 2087) le condizioni di lavoro del dipendente, le assenze per malattia o per infortunio di quest'ultimo, che abbiano origine e trovino causa in detto inadempimento, non possono essere computate nel periodo di comporto, giacché in questo caso l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento illecito della stessa parte cui detta prestazione è destinata (cfr. Cass. 14 giugno 1984 n. 3559; 14 maggio 1994 n. 4723; 15 dicembre 1994 n. 10769; 12 giugno 1995 n. 6601).
11. Da ciò consegue che non è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia, e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro quanto meno ai sensi dell'art. 2087 c.c.
12. Va poi tenuto presente, sempre in punto di diritto, che, quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del de- mansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. sez. L. 1169/2018; Sez. L, Sentenza n. 4211 del 03/03/2016 (Rv. 639195 - 01); Cass. Sez. L, Sentenza n. 4766 del 06/03/2006 (Rv. 587351 - 01).
13. Tanto premesso, passando al vaglio delle emergenze istruttorie in fatto, alla stregua dei richiamati principi di diritto, risulta dai certificati di malattia rilasciati dal medico di base prodotti dal lavoratore sub doc. 58) che il Ch. si sia assentato:
- dall'11.1.2016 al 12.1.2016 per 2 gg. (non vi è produzione di certificato medico)
- dal 7.4.2016 al 14.4.2016 per 8 giorni con diagnosi di "astenia ndd"; mentre
- dal 22.4.2016 al 29.4.2016 per 8 gg.
- dal 27.6.2016 al 15.7.2016 per 19 gg.
- dal 18.7.2016 al 5.8.2016 per 19 gg.
- dal 6.8.2016 al 2.9.2016 per 28 gg..
- dal 2.9.2016 al 14.10.2016 per 43 gg.
- dal 14.10.2016 al l'n.11.2016 per 29 gg.
- dall'11.11.2016 al 25.11.2016 per 14 gg.
- dal 25.11.2016 al 7.12.2016 per 13 gg. con diagnosi di "depressione reattiva";
per poi assentarsi per fruizione di ferie dal 9.12.2016 al 31.12.2016 (v. doc. 8 res.) su sua richiesta, e riassentarsi per malattia dal 2.1.2017 al 16.1.2017 per 15 gg., 9 fino al licenziamento dell'11.1.2016, con diagnosi di "sindrome depressiva riacutizzata".
14. È documentalmente provato inoltre, che:
il ricorrente sia stato assunto da Ma. S.p.A. a decorrere dal 1.10.2013, con qualifica di quadro ex CCNL terziario, distribuzione e servizi, e mansioni di "Bu.Ar.", con sede di lavoro Fle- ro (cf. doc. 2 res.);
nell'organigramma del 2014 non era contemplato nella struttura direzionale della Ma. (doc. 3 res.);
a far data dal 1.1.2015, gli veniva affidato, nell'ambito della struttura commerciale Ma., il ruolo di direttore vendite con un aumento retributivo a titolo di superminimo (v. lettera conferimento incarico, sub doc. 44 ric. e 4 res.);
in base all'organigramma Ma. del 2015 (sub doc. 5 res.), Ch., quale direttore vendite, rispondeva gerarchicamente al dott. MU.RI., Direttore Commerciale, che, a sua volta, riportava gerarchicamente al Direttore Generale, sig. Pi.Pa.
15. Emerge ancora, sempre dai documenti prodotti, ed è incontestato, che, a decorrere dall'11.1.2016, la Co. S.p.A. abbia acquisito l'intero pacchetto azionario della Ma. S.p.A. corrente in Trezzo sull'Adda, operante nel suo stesso settore merceologico (cfr. visura camerale Ma., sub doc. 1 res.), per poi affittare dalla Ma., con decorrenza dal 1.2.2016, il ramo d'azienda della vendita all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico nelle filiali emiliane di Ferrara, Carpi, Modena, Lugo e Reggio Emilia, (cfr. contratto di affitto di ramo d'azienda del 29.1.2016 sub doc. 48 ric.) e quindi, con decorrenza dal 1.7.2016, l'intero ramo d'azienda relativo alle attività commerciali, ad eccezione del reparto Grande Distribuzione Organizzata (cfr. contratto di affitto di ramo d'azienda del 27.6.2016 sub doc. 49 ric.) e che pertanto, il Ch. che era adibito a tale ramo, dal 1.7.2016 è passato alle dipendenze della società affittuaria (cfr. doc. 45 ric. e 6 res.).
16. Come si evince dalla lettera di assunzione per trasferimento ex art. 2112 c.c., la subentrante Co.Fe. ha mantenuto al Ch. l'inquadramento di quadro e mansioni di area vendite, ex CCNL terziario, indicando come sede di lavoro Novara.
17. E' poi pacifico che il ricorrente, all'atto del passaggio del rapporto di lavoro all'affittuaria, cioè al 1.7.2016, fosse già assente per malattia dal 27.6.2016, e non abbia mai preso servizio presso la stessa, essendo rimasto assente fino al licenziamento.
18. Ora i certificati medici prodotti sub docc. 1-5 ric., danno atto di come lo specialista dott. Ma., neurologo, che ha visitato il Ch. la prima volta il 19.7.2016, per come da lui stesso attestato nella relazione del 10.1.2017, avrebbe riscontrato, in base all'anamnesi e alla valutazione del paziente, un episodio depressivo maggiore, reattivo alle condizioni di lavoro (v. certificato del 19.7.2016), persistente nonostante la terapia praticata. Nella relazione del 10.1.2017 (doc. 5 ric.), ultima certificazione medica prodotta, lo specialista allude poi al preteso rilevante demansionamento, in ambito lavorativo, riferitogli dal paziente, che lo stesso avrebbe subito, "a giudicare dall'anamnesi", tra gennaio e giugno 2016.
19. Per quanto sopra detto però, in punto di diritto, pur essendo plausibile che lo stato di depressione certificato al Ch. possa esser stato, quantomeno concausalmente, determinato dalle mutate condizioni lavorative - non graditegli - in cui lo stesso si è trovato ad operare dopo l'acquisizione del pacchetto azionario della MA. da parte della Co., ciò non sarebbe comunque sufficiente ai fini dell'affermazione dell'illegittimità del licenziamento per superamento del comporto che richiederebbe la prova dell'antigiuridicità del comportamento della società convenuta e quindi del dedotto demansionamento o comunque della violazione degli obblighi di protezione gra-vanti sulla società datrice di lavoro.
20. Prova che, quantomeno ad una cognizione sommaria rimessa a tale fase, non si reputa raggiunta né per il periodo successivo al 1.7.2016, allorché la Co. era effettivamente divenuta, ex art. 2112 c.c., datrice di lavoro del ricorrente, non avendo questi mai preso servizio alle dirette dipendenze della stessa, né per il periodo pregresso, decorrente dal gennaio 2016, cioè dall'acquisizione del pacchetto azionario della Ma. S.p.A. allorché datrice di lavoro del Ch., era ancora la Ma..
21. Quanto al dedotto demansionamento del Ch., che lamenta in ricorso di non aver potuto più svolgere, da quando aveva avuto inizio il controllo della Co., i compiti di direttore vendite che svolgeva in precedenza, in quanto l'azienda Ma. era stata presidiata, fin dal 18.1.2016, da figure preposte dalla Co., e la politica commerciale e le vendite erano state affidate, per la parte lombarda, a tale Se.Da., con cui egli era stato costretto ad una degradante ed umiliante collaborazione, dovendo a questi richiedere prezzi ed offerte che in precedenza, come direttore vendite, determinava in piena autonomia e discrezionalità, e quanto ancora alla sua omessa convocazione alle riunioni dei capifiliali, e all'annullamento delle disposizioni da lui in precedenza impartite, si riporta quanto emerso dalle deposizioni dei testi.
22. Va tuttavia in primo luogo dato atto di come parte resistente alleghi che la Ma. aveva chiuso l'esercizio 2015 con perdite per Euro 9.000.000 e tale circostanza è confermata dal teste Se.Da.. Anche il teste Sa.Ma., area manager dell'area lodigiana e di Monza e Brianza per la Ma., transitato poi presso una controllata Co., ha confermato che il bilancio di esercizio 2015 della Ma. si chiuse con perdite che il teste Pi.Pa., ex direttore generale Ma., riferisce di non sapere a quanto ammontassero ma di ricordare che l'A.D. ing. Ma. aveva previsto per il 2015 per circa Euro 1.800.000.
23. Dopodiché il teste Sa.Ma., che aveva lavorato per la Ma. da luglio 2010 a dicembre 2015, prima come assistente del direttore commerciale, Riccardo Ma., e poi coordinando operativamente il territorio vendite e gli area manager, e infine lavorando come area manager di due aree, la lodigiana e la Monza e Brianza, riferisce che Ch., in Ma., espletava le sue mansioni di direttore vendite riportando gerarchicamente al direttore commerciale Riccardo Ma., che come da organigramma del dicembre 2015 (doc. 5 res.), riportava poi al direttore generale Pa., al di sopra del quale vi era l'A.D.; che il direttore commerciale era Riccardo Ma. che continuò ad esserlo anche quando stette molto male; che egli, in Ma., come capoarea, riportava al suo regional manager che, per la Lombardia, era En.An. che, a sua volta, riportava al direttore vendite, Ch..
Quanto al subentro della Co., il teste ha riferito che l'ufficializzazione della cessione al gruppo Co.Fe. era stata data ai dipendenti Ma. da Al.Ma. nel dicembre 2015; quindi c'era stato un incontro con la dirigenza della nuova società che era venuta in sede già prima della fine dell'anno, dopodiché, a gennaio, erano stati mandati in sede dalla Co., propri dipendenti con competenze specifiche per capire come veniva gestita l'attività in Ma. per poi favorire l'integrazione legata alla cessione.
Quanto al ruolo di Se.Da., il teste Sa. riferisce che lo stesso fu presentato come responsabile di polo, cioè come un area manager del gruppo Co. e Fe. e che venne in Ma. nel gennaio 2016, e questo, secondo lui, perché la Co. identificò tre aree fondamentali: logistica, vendite e amministrazione, e inviò suoi dipendenti per capire come venissero svolte le varie attività dalla Ma.. "Se.Da. affiancò la struttura vendite esistente ma non sostituì Ch. nel ruolo;
Io continuavo a lavorare sul territorio relazionandomi con il mio regional area, An., che si relazionava con la direzione vendite che era rimasta in capo a Ch.. Con Ch. e An. avevamo parlato dell'acquisizione da parte di una grande realtà come la Co. come opportunità e lo stesso Ch. disse che andava agevolata; la Ma. era in perdita a fine 2015, non so di quanto; la Co. che l'aveva acquisita ha voluto capire, tramite persone qualificate sue, quali erano i processi interni di gestione della Ma.; Se.Da. non ha fatto da direttore commerciale; Ch., prima dell'acquisizione della Co., era il direttore vendite della Ma.; e per quanto ne so io, rispetto alle sei filiali sul territorio lombardo di cui mi occupavo io, Ch. ha continuato a fare da direttore vendite anche dopo; non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale di un cambio di ruolo né io l'ho percepito".
Il teste riferisce quindi che, per quanto di sua diretta percezione, rispetto alle sei filiali lombarde di cui lui si occupava come area manager, aveva continuato a fare riferimento al suo regional area, An. che, a sua volta, si rapportava al Ch., direttore vendite, affiancato da Se.Da. che aveva il compito di capire il funzionamento della Ma. ed agevolarne l'integrazione con la Co. in vista del futuro affitto d'azienda.
24. Il teste Se.Da., capo area Piemonte Est per Co., ha riferito di esser stato inviato da gennaio 2016 presso la sede della Ma. a Trezzo d'Adda, dall'amministratore delegato di Co. e Fe., che aveva acquisito la Ma., come coordinatore, per favorire l'integrazione della Ma. nella Co. e Fe. escludendo di aver mai fatto da direttore vendite sostituendosi al Ch.. Il teste riferisce che, per prima cosa, si occupò "di verificare se gli sconti ai clienti praticati per le vendite consentivano in relazione agli extra che i fornitori facevano, un margine di guadagno adeguato, e per conoscere la politica commerciale di Ma. rispetto a quella di Co." in quanto la Ma., nel 2015, aveva perdite per Euro 9.000.000. Il teste Da. riferisce di esser stato mandato per coordinare l'integrazione e comprendere la politica commerciale di Ma., di non aver svolto incarico di direttore commerciale, limitandosi a riferire quanto rilevava nell'ambito dell'incarico affidatogli al direttore commerciale della Co., sig. Vi.St., e a quello della Ma., dott. Ri.Ma. Il teste ha aggiunto che Ch. era sempre stato invitato a qualsiasi riunione informativa che lui aveva tenuto e coordinato e che il ricorrente a qualche riunione era andato e ad altre no, riferendo che lui invitava Ch. e gli altre tre area manager, e, a seconda degli argomenti delle riunioni, a volte i capi filiale, a volte gli agenti, a volte entrambi e che Ch. avrebbe dovuto continuare a fare il direttore vendite della Ma., continuando a fare da riferimento ai venditori per le autorizzazioni per gli sconti da praticare, oltre l'autonomia di ciascun venditore. Il Da. ha aggiunto di non aver interagito direttamente con i venditori inizialmente ma quando poi Ch. si era assentato per malattia, siccome vi era anche la fiera, i vari agenti si erano poi rapportati a lui; di non aver mai detto alla forza vendita di rivolgersi a lui, invece che a Ch., per autorizzazioni allo sconto, che pure però aveva dato rapportandosi direttamente ai venditori quando Ch. si era assentato per malattia, in quanto gli agenti si erano rivolti a lui, non sapendo, in assenza di Ch., a chi rivolgersi; di aver sempre chiarito, con tutti, che era presso Ma. per favorire il processo di integrazione delle due aziende e di aver sempre invitato tutta la forza vendite interessata agli incontri che aveva coordinato, compreso il sig. Ch., sia ad incontri con Vi. e sia ad incontri per la fiera; De. invece ricevette il suo stesso incarico per l'Emilia, cioè quello di coordinare le filiali Ma. emiliane che da febbraio 2016, sarebbero già diventate Co. e Fe.
25. Il teste indotto da parte ricorrente, Pi.Pa., direttore generale della Ma., licenziato per giusta causa dalla Co. in data 26.7.2016, come da documentazione prodotta in data 10.7.2018 da parte convenuta, che ha, a sua volta, impugnato il licenziamento definendo la vertenza con una conciliazione, ha in primo luogo riferito di essersi assentato dal lavoro per malattia dal 18.1.2016 al luglio 2016 sicché non è mai stato presente in azienda per l'intero periodo cui si riferiscono i fatti per cui è causa.
Dopo aver riferito circa il ruolo in concreto svolto dal Ch. in Ma., prima dell'acquisizione da parte della Co., asserendo che questi aveva autonomia per i prezzi, sui venditori, sulla scelta dei fornitori da inserire nella strategia commerciale e decideva le strategie di vendita, il Pa., ha aggiunto che, già da dicembre 2015, la Co. e Fe. aveva annunciato, insieme alla vecchia proprietà, l'avvenuta acquisizione della Ma. facendo una riunione plenaria a Trezzo presso la sede Ma.; dopodiché si erano presentate ed erano intervenute le figure di primo livello della Co. sostituendosi di fatto ai ruoli di primo livello della Ma.. Pur confermando che da gennaio 2016 si era assentato dall'azienda, il teste ha riferito di sapere in merito a quanto accaduto dopo il 18.1.2016, soltanto quanto riferitogli dai collaboratori e dai venditori con cui era rimasto in contatto, in particolar modo di quelli dell'area Brescia, che gli avevano confermato l'estromissione del Ch. dal suo ruolo perché, da gennaio 2016, con una velocità incredibile, i contatti con la rete vendita e la direzione Co. li aveva tenuti, per la zona lom-barda, Se.Da., e per l'Emilia non ricordava, forse De. Tutti i primi livelli dell'azienda Co. si erano presentati già a dicembre 2015, tant'è che avevano gestito loro l'inventario della sede di Trezzo. Se.Da., riferisce il teste, formalmente avrebbe dovuto fare quanto riportato al cap. 32 della memoria Co., cioè svolgere funzioni di supporto e coordinamento finalizzate ad agevolare il processo di integrazione e di comprensione delle politiche commerciali con riferimento alle filiali lombarde, senza essere investito di funzioni direttive sul personale Ma., e così fu presentato dall'azienda, ma di fatto, da gennaio 2016, era invece intervenuto direttamente sulla rete vendita dando indi-cazioni precise.
Il teste tuttavia, a precisa domanda dell'avvocato del ricorrente, in prova contraria, sul cap. 34 della memoria, vertente su se Da. avesse sostituito o meno Ch. nel ruolo di direttore vendite ha risposto di non essere in grado di riferirlo, non essendo stato presente in azienda per l'intero periodo di interesse e, interrogato sulle perdite di esercizio della Ma., ha soggiunto di ritenere che Se.Da. si fosse occupato anche del rispetto dei parametri di margine.
26. Infine, il teste An.Ba., indotto sempre da parte ricorrente, venditore esterno della Ma., passato alle dipendenze della Co. e dimessosi a fine novembre 2016, uno dei due venditori menzionati nella mail del 16.5.2016 (sub doc. 13 res.) che Se.Da. aveva chiesto al Ch. di monitorare per via del fatturato insoddisfacente generato, dopo aver descritto i compiti del Ch. in Ma., ha riferito che lo stesso, dal 1.1.2016 non svolse più tali funzioni in quanto la Co. e Fe., subentrata, gli affiancò il sig. Se.Da. che di fatto però poi lo sostituì. Per dare contezza di tale affermazione il teste spiega che ad es., lui stesso fu preso da parte dal Da. che gli chiese conto del non buon andamento delle vendite del primo trimestre 2016, cosa di cui riteneva si sarebbe in precedenza occupato Ch..
Il teste riferisce di un esautoramento del Ch. da parte di Se.Da., che avrebbe cominciato a girare sulle filiali già da subito, senza però riferire nulla di concreto al riguardo se non di una riunione organizzata in Emilia, già forse a gennaio 2016, da tale Depaoli, capo area regionale della Co. e Fe., di cui però dice aveva appreso solo de relato da Ma.Da. che era un capo filiale; riunione cui sarebbero stati invitati, secondo l'informazione che gli fu data, i capi filiali dell'Emilia e i venditori esterni e a cui non era stato invitato Ch.
Ba. riferisce che, dopo un periodo breve di disorientamento, Se.Da. aveva soppiantato Ch., interfacciandosi direttamente col capo filiale Ma. che, a sua volta, comunicava con i venditori; che un capoarea della zona di Bergamo, sig. En.An. che sotto la Ma. era un capo area preposto ad alcune filiali che poi riferiva al sig. Ch., come direttore vendite, diventò il referente per stabilire eventuali prezzi particolari da praticare; cosa che, in precedenza, veniva stabilita dai singoli capiarea e, su Brescia, dallo stesso Ch. che, oltre ad essere direttore vendite faceva per Brescia anche da capoarea (nella mail sub doc. 14 ric. si evince però che An. era regional manager e che continuava a chiedere autorizzazioni al Ch., n. d.e.). Il teste afferma: "capimmo già a gennaio che Ch. non era più coinvolto nelle dinamiche di vendita e che era in atto un cambiamento organizzativo; tutti i capi filiale cominciarono a rapportarsi agli uomini di Co. e Fe. già da gennaio, in base alle indicazioni ricevute anche perché, nel commerciale, le condizioni di vendita devono essere avallate dalla direzione vendite o dal capoarea e da quel momento dovemmo fare riferimento a Se.Da." e riferisce che, da quanto a sua conoscenza, a Ch. venne dato soltanto l'incarico a maggio di seguire lui e il capo filiale di Ro., che faceva anche da venditore esterno, perché li affiancasse nelle visite ai clienti. Ba. riferisce infine di aver avuto un incontro con il dott. Fe. nel novembre 2016, quando cessò la sua collaborazione, nel corso del quale, gli fu proposto di restare ma quando egli manifestò che sarebbe rimasto solo se avesse potuto continuare a lavorare con Ch., Fe. gli avrebbe risposto che Ch. faceva parte del passato.
27. Dall'insieme delle deposizioni orali riportate emerge, a parere di questo giudice, in maniera convergente perciò quan-to riferito dal Se.Da. e cioè che egli fu inviato da gennaio 2016 presso la sede della Ma. a Trezzo d'Adda, dall'amministratore delegato di Co. e Fe., che aveva acquisito la Ma., come coordinatore per favorire l'integrazione della Ma. nella Co. e Fe., con l'incarico di verificare prima di tutto se gli sconti ai clienti praticati per le vendite consentivano in relazione agli extra che i fornitori facevano, un margine di guadagno adeguato, e per conoscere la politica commerciale di Ma. rispetto a quella di Co. in quanto la Ma., nel 2015, aveva perdite ingenti, parrebbe per Euro 9.000.000; di esser stato mandato per coordinare l'integrazione e comprendere la politica commerciale di Ma., di non aver svolto incarico di direttore commerciale, limitandosi a riferire quanto rilevava nell'ambito dell'incarico affidatogli al direttore commerciale della Co., sig. Vi.St., e a quello della Ma., dott. Riccardo Ma., mentre Ch. avrebbe dovuto continuare a fare il direttore vendite della Ma., continuando a fare da riferimento per i venditori per le autorizzazioni per gli sconti da praticare, oltre l'autonomia di ciascun venditore.
28. Ciò trova conferma nella convergente deposizione del teste Sa.Ma., che ha riferito che egli, come area manager rispetto alle sei filiali lombarde di cui si occupava, aveva continuato a fare riferimento al suo regional area, An. che, a sua volta, si rapportava al Ch., direttore vendite, affiancato da Se.Da. che aveva il compito di capire il funzionamento della Ma. ed agevolarne l'integrazione con la Co. in vista del futuro affitto d'azienda.
29. E trova, anche sia pur più sfumata, conferma nelle dichiarazioni del teste Pa. che, benché assentatosi dall'azienda per l'intero periodo, ha confermato che tutti i primi livelli dell'azienda Co. si erano presentati già a dicembre 2015 e che Se.Da. formalmente avrebbe dovuto svolgere funzioni di supporto e coordinamento finalizzate ad agevolare il processo di integrazione e di comprensione delle politiche commerciali con riferimento alle filiali lombarde, senza essere investito di funzioni direttive sul personale Ma., così come era stato presentato dall'azienda, benché di fatto, da gennaio 2016, fosse poi intervenuto direttamente sulla rete vendita dando indicazioni precise occupandosi, presumeva, anche del rispetto dei parametri di margine.
30. Generiche, imprecise e poco circostanziate risultano invece le dichiarazioni testimoniali rese dal Ba., molte delle quali de relato o comunque soltanto affermate e non spiegate né contestualizzate.
31. Le dichiarazioni rese dai testi sul perdurante ruolo di raccordo e coordinamento dei capi area e dei venditori della Ma., rimesso al Ch., trovano inoltre conforto documentale anche nelle stesse mails prodotte da parte ricorrente, come ad es. la mail sub doc. 13) del 20.1.2016 ore 10,33 in cui An., Regional Manager della Lombardia, chiede al Ch., suo sovraordinato, come direttore vendite, indicazioni rispetto al prezzo praticabile per un'offerta al cliente Ko. s.r.l. filiale di Liscate; la mail doc. 14) del 25.1.2016, ore 12,01, in cui, sempre An., Regional Manager della Lombardia, chiede al Ch., suo sovraordi- nato, come direttore vendite, indicazioni rispetto ad un cliente Imequadriduestelle; e ancora la mail sub doc. 12) del 21.1.2016, ore 9,18, con cui Ca.Ri. della Ma., chiede a Ch. se possono allinearsi al prezzo della concorrenza per un'offerta di cavi ad un cliente; e ancora la mail sub doc. 20) del 13.5.2016 ore 14,22, in cui Al.Ga., referente punto vendita di Rovato, chiede a Ch., suo sovraordinato, come direttore vendite, indicazioni su quale prezzo e quale sconto poter praticare ad un cliente, e la mail sub doc. 22 del 16.5.2016 ore 14,29 in cui Ga. chiede ancora indicazioni, sempre a Ch., su quali sconti praticare.
32. Il fatto che poi Ch., come risponde ad An. nella mail 20.1.2016 ore 10,39 (sub doc. 13 ric.), siccome erano condizioni "molto al limite con i margini e i pagamenti", si sentisse più tranquillo a rispondergli dopo aver sentito anche il parere di Se.Da. e di To. della Co. che aveva messo in copia, così come che ritenesse di interpellare, a sua volta, Se.Da., anche nelle altre soprariferite circostanze, sono elementi che riprovano come la nuova proprietà Co. volesse favorire il processo di integrazione della realtà aziendale acquisita ed evidentemente il rispetto di margini di vendita e condizioni che potessero assicurare risultati di esercizio migliori rispetto alle perdite riportate dalla Ma. nel 2015.
33. Pertanto, non si reputa che la condotta di un'azienda che, acquistato l'intero pacchetto di una società operante nel suo stesso settore merceologico, con importanti perdite di esercizio e passività, in procinto di affittarla in un'ottica di continuità aziendale, invii proprio personale per capire le logiche e le dinamiche della società acquisita, curare l'integrazione delle due aziende e dare anche indicazioni su nuovi margini di vendita al fine evidentemente di recuperare guadagno rispetto ad un esercizio in perdita, ma che lasci comunque che Ch., fino all'affitto d'azienda, continui a fare da quadro e da direttore vendite coordinando la forza vendite Ma., come in precedenza, sia pur richiedendogli di coordinarsi, a sua volta, con il referente commerciale della nuova proprietà Co., Se.Da., per riceverne indicazioni coerenti alle direttive della stessa, possa concretare violazione dell'art. 2103 c.c., applicabile ratione temporis nella fattispecie.
34. Ai sensi di tale norma, come modificata dal D.Lgs. 81/2015, il lavoratore deve infatti essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime svolte. La riforma ha infatti privilegiato il concetto di equivalenza formale delle mansioni, già propria del pubblico impiego contrattualizzato (art. 52 D.Lgs. 165/2001), assegnando rilievo solo a tale criterio, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal lavoratore, per cui il giudice non deve sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, diversamente dal previgente norma dell'art. 2103 cod. civ., poiché, ai fini della valutazione del corretto esercizio dello j'us variandi, non rileva l'equivalenza in concreto rispetto alle mansioni da ultimo effettivamente svolte dal lavoratore, quanto che vi sia equivalenza formale tra le mansioni nell'ambito della categoria legale e del livello di inquadramento in base alla classificazione del c.c.n.l. di settore.
35. E siccome l'art. 107 del CCNL terziario (in estratto sub doc. 16 res.) applicato al rapporto di lavoro per cui è causa prevede che appartengono alla categoria dei quadri, i prestatori di lavoro, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa, e siccome Ch., nei cinque mesi in cui ha prestato servizio, ancora alle dipendenze Ma., ha continuato a ricoprire il ruolo di direttore vendite, coordinando il personale che a lui faceva capo con responsabilità gestionali e poteri di discrezionalità decisionale, sia pure, a sua volta, coordinandosi con Se.Da. che fungeva da tramite tra la nuova proprietà e l'azienda acquisita, si reputa che, nonostante la comprovata limitazione di autonomia decisionale, scaturita dalla necessità di raccordarsi con le politiche strategiche della subentrante Co., non sia configurabile un demansionamento in danno del ricorrente.
36. Quanto invece all'addotto isolamento del ricorrente, le mails sub docc. 11) del 23.3.2016, con cui Se.Da. invita Ch. all'incontro con il direttore commerciale Co., sig. Vi., a Trezzo per il 1.4.2016 per un incontro a tre per condividere insieme le attuali politiche aziendali, e sub doc. 12 del 29.3.2016, indirizzata da Se.Da. a Ch. e a quattro capi area, per invitarli ad un incontro con la Sc., riprovano quanto riferito dal teste Da. in ordine al fatto che egli avesse sempre inoltrato al Ch. tutte le mails che potevano riguardarlo; la mail sub doc. 13 res. del
16.5.2016, successiva all'incontro tenuto con l'A.D. di Co., Pa.Fe., e con il direttore commerciale Co.Vi., dà atto di come venga richiesto al Ch. un supporto sull'intero distretto di Brescia, di cui egli aveva maggior conoscenza come territorio e persone su di esso operanti, per affrontare le situazioni di maggiore criticità in termini di recupero del fatturato.
37. Invece la mancata ricezione della mail con cui De. avrebbe organizzato una riunione per l'11.1.2016 con i venditori esterni dell'Emilia Romagna (sub docc. 8 e 9 ric.), non sembra così conferente, alla luce dei chiarimenti resi dal De. allo stesso Ch. con mail del 5.1.2016 (sub doc, 14 res.), con cui in sostanza il primo si scusava per il malinteso, dicendo che era sua intenzione soltanto presentarsi al personale delle filiali che non aveva ancora conosciuto, e invitava Ch. ad accompagnarlo a Casalecchio di Reno, se avesse voluto; mentre la risposta seccata dell'ing. Fe. di cui alla mail 12.5.2016 (sub doc. 32 ric.), all'ennesima rimostranza del Ch. circa la mancata informativa relativa a un incontro con Ec. (v. mail sub doc. 31 ric.), con cui l'A.D. di Co. invitava Ch. a "vivere di più l'azienda" dicendogli: "e vedrà che non solo avrà tutte le informazioni necessarie, ma addirittura dato il Suo ruolo, le avrà prima degli altri! (...). Non le sta bene che vi si abbia mandato tre dei nostri migliori collaboratori per comprendere l'azienda, cominciare ad orientare le persone verso l'imminente integrazione ed essere un tramite con gli amministratori e i dirigenti della Co.Fe.? Mi perdoni ma io non ho più il tempo di correre dietro ai suoi pretesti e alla Sua continua volontà di creare equivoci! La mia priorità in questo momento è garantire un futuro ad oltre trecento famiglie e Lei non sta collaborando per niente. Da.Se. è il tramite commerciale tra la MA. e il sig. Vi. pertanto come più volte ribadito si interfacci con loro per ogni aspetto organizzativo, per il resto se ha voglia di fare il suo mestiere non ha che da cominciarlo a farlo. Mi aspetto al più presto fatti concreti", ribadisce comunque, il ruolo e il compito di raccordo del Da. e la volontà dell'A.D. Co. di coinvolgere Ch. nella nuova realtà aziendale.
38. I testi hanno poi smentito quanto dal Ch. lamentato circa l'estromissione dai preparativi per la fiera del 2.3.2016 (cfr. dep. Se.Da. e Sa.).
39. Con riferimento invece al periodo successivo al 1.7.2016, allorché Ch. è passato alle dipendenze dell'affittuaria Co.Fe., confermato come quadro e con mansioni di area vendita, su
sede Novara (cfr. lettera di assunzione per trasferimento ex art. 2112 c.c., sub doc. 6 res.), poiché il ricorrente era già assente dal 27.6.2016 e lo è rimasto fino al licenziamento non rientrando mai in servizio, nessun demansionamento è dimostrabile rispetto a tale periodo alle dirette dipendenze della Co. non avendosi contezza neanche di quali mansioni gli sarebbero potute essere in concreto assegnate.
40. Quanto infine al fatto che il nominativo del Ch. non compaia nella mail del 3.10.2016 (sub doc. 43 ric.) di assetto poli e filiali lombarde della Ma., né tra i capi filiali né tra i capi polo, o che, come riferito dal teste Ba., nel corso di un incontro nel novembre 2016, l'A.D. Fe. abbia potuto dirgli che Ch. facesse ormai parte del passato, si reputa plausibile che la prolungata assenza per malattia del ricorrente, che mai di fatto aveva preso servizio presso l'affittuaria, avesse evidentemente comportato la necessità, in sua assenza, di una determinata riorganizzazione delle filiali e dei poli, passibile comunque di modifiche, così come la necessità per i venditori e per lo stesso Se.Da. di far riferimento, in sua assenza, ad altre figure presenti in azienda.
41. In conclusione, non si reputa provato né un demansionamento nei termini sopra esposti né un inadempimento di obblighi di protezione e prevenzione datoriali imputabile alla Co., Fe. S.p.A. sicché, quand'anche la depressione riportata dal Ch. sia stata, anche solo concausalmente, determinata dalle mutate condizioni lavorative, cionondimeno le assenze per malattia non possono essere scomputate dal comporto, sicché il licenziamento risulta legittimo.
42. Il ricorso va pertanto respinto.