Cassazione Civile, Sez. 6, 16 aprile 2019, n. 10603 - Insufficienza respiratoria acuta e fibrosi polmonare. Notifica


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 16/04/2019

 

 

Rilevato che
La Corte d'appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Inail nei confronti di S.A.M. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto l'origine professionale della insufficienza respiratoria acuta e fibrosi polmonare che aveva colpito M.N., coniuge della predetta, riconoscendo in favore della moglie di costui il diritto alla rendita ai superstiti, in ragione di un asserito nesso eziologico tra il decesso del M.N. e la predetta malattia;
a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che i difensori della S.A.M. si erano costituiti all'udienza di discussione per evidenziare di aver appreso dell'esistenza del procedimento casualmente, non avendo mai ricevuto la notifica del ricorso in appello, e che, verificato che l'avv. DF. si era già costituito nel corso del giudizio di primo grado in luogo dell'originario difensore avv. P., al quale l'atto era stato notificato, nelle more deceduto, e che l'Inail aveva avuto conoscenza legale della sostituzione del difensore, la notifica dell'atto di appello doveva ritenersi insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'INAIL sulla base di unico motivo;
S.A.M. resiste con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Considerato che
Con unico motivo l'ente ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 291, 156 e 160 c.p.c. Osserva che la corte territoriale non aveva tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte di legittimità con le pronunce a Sezioni Unite n. 14916 e n. 14917 del 20/7/2016 e, pertanto, il giudice d'appello, in presenza della costituzione della parte appellata, avrebbe dovuto adottare i provvedimenti idonei a tutela del contraddittorio anziché dichiarare l'inesistenza della notificazione la conseguente inammissibilità del gravame;
il motivo è fondato, in forza dell'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 14916 del 20/7/2016), secondo cui la nozione di inesistenza della notificazione deve essere definita <in termini assolutamente rigorosi>, ravvisabili, oltre che in caso di mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere <un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto>, talché <il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto> e, conseguentemente, <i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.>;
sulla base dei principi enunciati, nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di radicale inesistenza della notificazione, poiché l'attività notificatoria non può dirsi del tutto mancante, nè priva degli elementi essenziali a renderla riconoscibile come tale, riguardando la carenza del procedimento notificatorio esclusivamente il luogo della notificazione, erroneamente individuato nel domicilio del difensore originariamente designato in primo grado, piuttosto che in quello del nuovo difensore incaricato dopo il decesso del primo;
nella enunciate prospettiva non assume rilevanza la sentenza citata dalla controricorrente (Cass. N. 759 del 19/1/2016), di segno opposto rispetto all'indirizzo richiamato, poiché essa precede il richiamato intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, dopo il quale, nel senso della proposta, in un'ipotesi analoga a quella in disamina, si veda Cass. n. 1798 del 24/01/2018: <In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c.)>;
di conseguenza, assorbita l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite contenuta nella memoria e in difformità rispetto alla proposta, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché, in applicazione del principio di diritto enunciato, disponga la rinnovazione del procedimento notificatorio o, se avvenuta, ne accerti il corretto adempimento, provvedendo, ove occorra, per la prosecuzione del giudizio;
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona.
Così deciso in Roma l'8/l/2019