Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 aprile 2019, n. 11117 - Responsabilità da infortunio sul lavoro e risarcimento


 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 19/04/2019

 

 

 

Rilevato
che con sentenza 11 aprile 2017, la Corte d'appello di Roma rigettava, per intervenuta prescrizione, le domande proposte da SE.Gl. s.p.a. nei confronti di Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.: così riformando la sentenza di primo grado, che invece, previo accertamento della responsabilità per l'infortunio sul lavoro occorso il 13 aprile 2006 al dipendente S.U.F. (ricorrente in persona di R.F., coniuge e procuratrice generale) della datrice SE.Gl. s.p.a. e del collega S.F., aveva condannato la società e, per essa, la compagnia di assicurazioni chiamata in causa al pagamento, in favore del lavoratore a titolo di risarcimento integrale del danno reddituale e differenziale sofferto, della somma di € 476.652,00 oltre interessi; che avverso tale sentenza SE.Gl. s.p.a. e S.F. ricorrevano per cassazione con unico motivo, cui resisteva la società di assicurazione con controricorso; non svolgeva difese R.F., nella qualità, pure intimata; il RG. comunicava le sue conclusioni scritte a norma dell'art. 380bis l c.p.c. e le parti costituite comunicavano ulteriore memoria;
 

 

Considerato
che i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2952 c.c., per inidoneità alla decorrenza del termine di prescrizione biennale della lettera raccomandata a.r. 9 marzo 2011 del procuratore del danneggiato a SE.Gl. s.p.a. e S.F., siccome non integrante una richiesta di risarcimento del danno, pure in assenza di referti medici a conferma dello stato psicofisico del danneggiato e della stabilizzazione dei postumi dell'infortunio, oltre che di una quantificazione del danno (unico motivo); che il collegio ritiene che il motivo sia inammissibile;
che esso difetta innanzi tutto di specificità, in violazione del principio prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., per la mancata trascrizione del testo della lettera oggetto di doglianza, al fine di consentirne una valutazione diretta a questa Corte (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell'art. 360bis, primo comma c.p.c.; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48); 
che inoltre con esso i ricorrenti si dolgono dell'interpretazione giudiziale del testo della lettera 9 marzo 2011, che, risultando assolutamente plausibile e congruamente argomentata (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 4 al primo periodo di pg. 5 della sentenza) e avendo ad essa i ricorrenti meramente contrapposto la propria, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254); che in tal modo la censura ha ad oggetto il risultato interpretativo in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), che peraltro è, come detto, ben plausibile, neppure essendo necessario che essa sia l'unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178); che la critica dei ricorrenti non contiene nemmeno l'indicazione dei canoni interpretativi violati, né tanto meno la specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350);
che infine l'interpretazione del testo della lettera compiuta dalla Corte territoriale è pure corretta, posto che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato, perché a partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore (avendo acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non ne sia ancora nota la specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi: Cass. 18 settembre 2014, n. 19660); che si deve infatti considerare che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione (Cass. 6 ottobre 2017, n. 25430);
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza; 
che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato come da dispositivo;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna SE.Gl. s.p.a. e S.F. alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 13 febbraio 2019