Tipologia: ACCRIN
Data firma: 14 luglio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.05.2007
Parti: OO.AA.(Alimentaristi) e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Relazioni industriali
Parte I - Premessa
Osservatorio Nazionale di Settore.
Organismo bilaterale nazionale per la formazione
Formazione professionale.
Appalti.
Assetti contrattuali.
Diritti sindacali.
Distribuzione del contratto.
Assunzioni.
Mercato del lavoro e altre modifiche legislative.
Mercato del lavoro.
Part-time.
Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
Lavoro temporaneo.
Quadri.
Articolo 23.
Sistema di inquadramento professionale.
Orario di lavoro.
Articolo 30.
Articolo 30 bis.
Articolo 30-ter.
Orario di lavoro.
 Lavoratori immigrati.
Congedi.
Art. ___ - Permessi per eventi e cause particolari (da inserire nel capitolo VIII del CCNL).
Art. ___ - Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari (da inserire nel capitolo VIII del CCNL).
• A) Congedi parentali.
• B) Congedi per la malattia del figlio.
• C) Congedi per la formazione.
• D) Congedi per gravi motivi familiari.
Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami.
Malattia e infortunio sul lavoro.
Salario.
Ambiente e sicurezza.
Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni.
Articolo 73.
Previdenza complementare.
Articolo 74.
Assistenza sanitaria.
Fondo aiuti e solidarietà.
Protocollo Viaggiatori e Piazzisti.
Articolo 11.
Articolo 15.
Decorrenza e durata.

Roma, 14 luglio 2003 tra Aidi, Aiipa, Airi, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Assozucchero, Distillatori, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi con la partecipazione di Federalimentare e Fai/Cisl, Flai/Cgil, Uila/Uil si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 giugno 1999 per l'industria alimentare

Relazioni industriali
Parte I - Premessa
Osservatorio Nazionale di Settore.

Al fine di pervenire ad una definitiva valorizzazione dell'Osservatorio di Settore quale strumento privilegiato e fondamentale di relazioni industriali condivise, le Parti convengono quanto segue.
Entro il 31.12.03 il Gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio si riunirà per individuare priorità di analisi istruttorie dell'Osservatorio medesimo ed eventuali interventi delle Parti nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni e Organizzazioni in ordine alle problematiche d'interesse del settore e alle possibili soluzioni.
Le successive riunioni dedicate a tale oggetto si susseguiranno con cadenza almeno semestrale.
Fin da ora le Parti convengono che tra le priorità prescelte dal Gruppo ristretto, particolare rilevanza verrà data alle analisi sulle linee di politica agro-industriale, anche al fine di assumere posizioni concertate in tutte le occasioni di confronto con la Pubblica Amministrazione e le altre categorie.
Anche ai fini di cui sopra, nella fase di stesura del CCNL, si provvederà a recepire materialmente la Premessa dell'accordo economico di rinnovo del 2001 concernente i temi della sicurezza alimentare e del "risk assessment".
Entro il 31.12.03 verrà costituita, nell'ambito dell'Osservatorio, una specifica Sezione competente in tema di ambiente e sicurezza alimentare, i cui compiti specifici riguarderanno le materie della qualità e sicurezza degli alimenti, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti.
Altro argomento al quale verrà dedicata particolare attenzione è quello relativo all'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze e implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL, il tema della responsabilità sociale dell'impresa sarà inserito tra gli argomenti di possibile analisi da parte dell'Osservatorio.
Sempre in fase di stesura del CCNL le Parti provvederanno a recepire ed a coordinare con quanto già previsto dalla clausola relativa all'Osservatorio i commi 6 e 7 dell'allegato 1 al CCNL in tema di monitoraggio della contrattazione di secondo livello, dandosi reciprocamente atto del comune impegno a proseguire ed implementare l'attività di monitoraggio già iniziata dal Gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio anche al fine di indirizzare la contrattazione aziendale e promuovere buone pratiche negoziali.
Dopo un'istruttoria compiuta dal Gruppo ristretto di coordinamento dell'Osservatorio entro il 31.12.03, le Parti stipulanti potranno costituire in via sperimentale, d'intesa con le Associazioni territoriali competenti, Osservatori di carattere territoriale raccordati a quello nazionale di settore.
In tale contesto e con riferimento all'attività svolta dall'Osservatorio nazionale, al fine di fornire un supporto alle Parti stipulanti il CCNL potrà essere esaminato, in particolare, il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni con riferimento alle conseguenze e implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
Sempre previa istruttoria del Gruppo ristretto dell'Osservatorio da compiersi entro il 31.12.03, potranno essere realizzati, d'intesa tra le singole Associazioni di categoria e le OOSS dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente CCNL, specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati a quello nazionale di settore, per l'analisi, per quanto di rispettiva competenza, delle medesime tematiche previste per l'Osservatorio nazionale.
Entro il 31.12.03 verrà costituita la Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità che si occuperà, oltre agli argomenti già previsti (ad esempio molestie sessuali e parità uomo-donna) anche del fenomeno del mobbing, con l'intento di pervenire a una definizione di tale fenomeno alla luce della legislazione vigente e alla elaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della legislazione medesima e a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali.
La 1a relazione annua della Commissione alle Parti si terrà entro il 31.12.04
Entro il 31.12.03 le Parti s'incontreranno per valutare l'opportunità di una più stabile strutturazione/strumentazione dell'Osservatorio o di parti di esso.
[…]

Osservatorio Nazionale di Settore.
(Sezione "Formazione") - Modificare il comma 6 come segue:
Il gruppo nel perseguimento del predetto obiettivo di diffusione della cultura formativa, istituirà entro il 31.12.03 una specifica sezione dell'Osservatorio, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di promuovere una corretta informazione all'interno del sistema imprenditoriale, in particolare delle piccole e medie imprese, e di valutare l'utilizzazione di tali finanziamenti per gli eventuali progetti che si convenisse di definire sul piano settoriale;
- indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse umane;
- individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché ad iniziative di nuova imprenditorialità;
- elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell'ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica e organizzativa dell'impresa.
Nell'ambito del quadro generale così determinato, la Sezione potrà inoltre prevedere forme di collaborazione con Scuole/Università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie tra il mondo dell'Istruzione e quello dell'impresa su materie attinenti al mercato e alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.

Organismo bilaterale nazionale per la formazione
Le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese della formazione, s'impegnano a costituire entro il 31.12.03 l'Organismo bilaterale nazionale per la formazione nell'industria alimentare (in forma abbreviata OBA).
Per il finanziamento e per la struttura giuridica dell'Organismo saranno adottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo stesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.
L'OBA avrà il compito di:
- tenere rapporti con le Istituzioni nazionali e regionali preposte alla formazione professionale,
- essere interlocutore attivo e supporto all'attività della specifica sezione dell'Osservatorio nazionale di settore e degli altri Osservatori previsti dal presente contratto,
- previi opportuni coordinamenti, essere interlocutore del Fondo interprofessionale per la formazione continua - Fondimpresa - per quanto attiene ai progetti per i settori dell'industria alimentare.

Formazione professionale.
Sostituire l'art. 3 con il seguente:
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono concordemente l'importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente a una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata ai perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative;
[…]
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) e 4) dell'art. 2 forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico- professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata - anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell'Osservatorio di cui all'art. 1 - l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
(a) al personale neo-assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
(b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente e un costante aggiornamento;
(c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare un' effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
(d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. ___ del presente contratto;
(e) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'art. 62 del CCNL.
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Fondimpresa, nonché attraverso l'utilizzo:
- del monte ore di cui all'art. 45, se non già utilizzato per gli scopi specifici;
- delle ferie e/o dei ROL nel limite massimo di 24 ore annue.
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.

Appalti.
Modificare il comma 5, art. 4 (Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni) come segue:
I gruppi industriali e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati... omissis...

Assunzioni.
Sostituire l'art. 15 con il seguente:
Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti.
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica di idoneità ai lavoro.
[…]

Mercato del lavoro e altre modifiche legislative.
Mercato del lavoro.
Sostituire l'art. 18 (Disciplina del rapporto a tempo determinato) con il seguente:
Art. ___ - Disciplina del rapporto a tempo determinato.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
[…]
Le aziende, nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 2 del presente CCNL, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
[…]
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. […]

Lavoro temporaneo.
[…]
Inserire in calce all'articolo la seguente dichiarazione a verbale:
Le Parti concordano d'incontrarsi entro il 31.12.03 per individuare le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi, così come previsto dall'art. 64 della citata legge n. 488/99.

Orario di lavoro.
Articolo 30.
Capitolo "Flessibilità degli orari".
Modificare il comma 1 come segue:
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dall'1.7.03, essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 72 ore per anno solare o per esercizio. Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al comma precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.

Articolo 30 bis.
Modificare il comma 2 come segue:
Le Parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 30 e del successivo art. 31, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all'intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni d'orario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dagli artt. 30, 30 ter e 31.
[…]

Articolo 30-ter.
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, art. 4, D.lgs. n. 66/03 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro da verificare a tale livello.
[…]

Sostituire il comma 7, art. 31, con il seguente:
Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, per lavoro notturno s'intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle 6. Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al D.lgs. n. 66/03, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato provvedimento (donne, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno d'età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico affidatario di un figlio convivente d'età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni).

Aggiungere dopo il comma 8 il seguente:
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle OOSS di cui al comma 1, art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l'informativa di cui al comma 2 della disposizione sopra citata.
[…]

Orario di lavoro.
A decorrere dall'1.1.05 i riposi per i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni per 6 giorni e su 3 turni per 7 giorni, saranno incrementati di 4 ore restando invariate le modalità di godimento. Inoltre le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente già in atto e concordato a titolo analogo (riduzioni d'orario a qualunque titolo concesse, permessi, ferie, ecc.).

Ambiente e sicurezza.
Da inserire in calce all'art. 62:
Note a verbale.
Le Parti convengono che a decorrere dalla data di rinnovo del presente CCNL verrà costituito e inizierà ad operare nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di Settore il Gruppo di lavoro incaricato di recepire nel settore alimentare le Linee Guida sulla sicurezza sul lavoro concordate con l'Uni da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Le Parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano ricorso alla formazione finanziata dall'Inail.