Tipologia: CCNL
Data firma: 23 gennaio 2003
Validità: 01.09.2002 - 31.08.2006
Parti: Assolampade e Ugl Chimici
Settori: Chimici, Lampade, valvole ecc., Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Dichiarazione congiunta.
Disciplina generale
Sezione I
Art. 1 - Relazioni industriali e sistema di osservazione.
• Premessa.

• A) Livello nazionale.
• B) Livello aziendale.
Art. 2 - Formazione.
Art. 3 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio.
• 1) Decentramento produttivo.

• 2) Appalti.
• 3) Lavoro a domicilio.
Art. 4 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento.
Sezione II
Parte comune alle tre regolamentazioni

Art. 5 - Assunzione e visite mediche.
• Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25, legge 23.7.91 n. 223.
Art. 6 - Portatori di handicap.
Art. 7 - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
• A) Contratto a termine.
• B) Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
• C) Comunicazioni
Art. 8 - Apprendistato.
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale (part-time).
Art. 10 - Telelavoro.
Art. 11 - Periodo di prova.
Art. 12 - Classificazione del personale.
Art. 13 - Passaggio di mansioni.
Art. 14 - Cumulo di mansioni.
Art. 15 - Orario di lavoro.
Art. 16 -Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni.
Art. 17 - Lavoro in turni.
Art. 18 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali.
Art. 19 - Riposo settimanale.
Art. 20 - Festività.
Art. 21 - Ferie.
Art. 22 - Riposi aggiuntivi.
Art. 23 - Sospensione del lavoro.
Art. 24 - Elementi della retribuzione.
Art. 25 - Minimi contrattuali.
• Aumento dei minimi contrattuali (in euro)
• Una tantum.
Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 27 - Premio speciale.
Art. 28 - Previdenza complementare - Fonchim.
• A) Contribuzioni.
• B) Contratti a termine.
• C) Documentazione e informativa.
• D) Permessi per i componenti dell'Assemblea.
Art. 29 - Premio aziendale di partecipazione.
Art. 30 - Mensa.
Art. 31 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 32 - Tredicesima mensilità.
Art. 33 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 34 - Passaggi di qualifica.
Art. 35 - Trasferimenti.
Art. 36 - Assenze.
Art. 37 - Congedo matrimoniale.
Art. 38 - Aspettativa.
Art. 39 - Volontariato.
Art. 40 - Permessi e congedi.
Art. 41 - Servizio militare.
Art. 42 - Trattamento per maternità.
Art. 43 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 44 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
• A) Assenza dal lavoro
• B) Conservazione del posto
• C) Trattamento economico
Art. 45 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
• Premessa

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
• Prevenzione e igiene
Art. 46 - Istruzione professionale - Facilitazioni per lavoratori studenti
Art. 47 - Diritto allo studio.
 Art. 48 - Indumenti di lavoro.
Art. 49 - Norme aziendali.
Art. 50 - Reclami e controversie.
Art. 51 - Relazioni sindacali.
Art. 52 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 53 - Rapporti in azienda.
Art. 54 - Conservazione degli strumenti e del materiale.
Art. 55 - Procedura per i provvedimenti disciplinari.
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 57 - Licenziamento senza preavviso.
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 60 - Indennità in caso di morte.
Art. 61 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 62 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 63 - Patronati.
Art. 64 - Assemblee.
Art. 65 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 66 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 67 - Affissioni.
Art. 68 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 69 - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 70 - Condizioni di miglior favore.
Art. 71 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 72 - Decorrenza e durata.
Art. 73 - Esclusiva di stampa - Distribuzione del contratto.
Disciplina speciale
Sezione I
Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 74 - Periodo di prova.
Art. 75 - Personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 76 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento all'art. 76, punto 4
Art. 77 - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 78 - Interruzione del lavoro e sospensioni.
Art. 79 - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 80 - Recuperi.
Art. 81 - Trattamento economico in caso di festività.
Art. 82 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 83 - Retribuzione oraria.
Art. 84 - Trasferte.
Art. 85 - Preavviso.
Art. 86 - Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti.
Sezione II
Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale

Art. 87 - Criteri di appartenenza.
Art. 88 - Clausole di rinvio.
Sezione III
Regolamentazione per gli appartenenti alle qualifiche quadri e impiegatizia

Art. 89 - Periodo di prova.
Art. 90 - Disposizioni particolari per quadri e impiegati con funzioni direttive.
Art. 91 - Computo della retribuzione.
Art. 92 - Trasferta.
Art. 93 - Alloggio.
Art. 94 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 95 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Allegati
Allegato A Minimi tabellari mensili (in euro)
Allegato B Indennità di contingenza
Allegato C Dichiarazione comune
Allegato D Linee guida congiunte sul premio di partecipazione
Allegato D1 Esempi di parametri di produttività
Allegato D2 Esempi di parametri di andamento economico
Appendice legislativa
D.lgs. 19.9.94 n. 626: Attuazione delle Direttive CEE nn. 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (GU 12.11.94 n. 265);
Legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori): Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme di collocamento (GU 27.5.70 n. 131);
Legge 8.3.00 n. 53: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (GU 13.3.00 n. 60).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle industrie produttrici di: lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici 23 gennaio 2003

Addì 23 gennaio 2003 in Roma tra Associazione Nazionale Fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi luminescenti e apparecchi termostatici […] e Federazione Nazionale Ugl Chimici […] con la partecipazione delle Segreterie provinciali e delle RSU del Settore; con l'assistenza del Vice Segretario Generale Ugl Responsabile del Dipartimento Politiche sociali e sindacali […] e dal Segretario generale Ugl […] si è stipulato il seguente CCNL per le Aziende e i lavoratori da esse dipendenti che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, e semiconduttori (non regolati da altri CCNL), trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.
Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, i Protocolli d'intesa e gli Accordi interconfederali vigenti, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, s'intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Dichiarazione congiunta.
Ogniqualvolta nel testo del contratto vengono citate le OOSS, per la Ugl Chimici s'intende richiamata la stessa.

Disciplina generale
Sezione I
Art. 1 - Relazioni industriali e sistema di osservazione.
Premessa.

Nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni industriali in un contesto partecipativo e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali, le Parti - tenuto conto delle caratteristiche dei comparti merceologici (lampade, cinescopi ecc.) e delle peculiarità del settore, convengono di dare impulso e sviluppo all'Organismo paritetico di Osservazione nazionale sull'andamento del settore stesso, già costituito con precedente contratto.
Tale Organismo - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in esame e comunque normalmente con cadenza annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sul settore, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e prevenire le situazioni di debolezza.

A) Livello nazionale.
L'Organismo nazionale di cui alla premessa analizza, in particolare, i seguenti temi:
(a) l'evoluzione del sistema di relazioni industriali;
[…]
(c) le prospettive produttive del settore, con le sue articolazioni e le prevedibili conseguenze sui livelli occupazionali;
(d) l'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie e/o significative ristrutturazioni industriali che richiedano interventi di formazione e riqualificazione professionale; la consistenza strutturale del settore, per quanto concerne il numero degli addetti distinti per sesso e per classi di età;
(e) l'andamento dell'occupazione femminile e giovanile, in relazione agli accordi interconfederali vigenti sui CFL e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia;
(f) le eventuali problematiche connesse con l'inserimento di lavoratori portatori di handicap;
[…]
(i) le normative legislative nazionali e comunitarie in materia di lavoro e, in particolare, l'evoluzione legislativa relativa agli orari di lavoro; le problematiche relative all'orario di lavoro e al conto ore individuale, anche in rapporto al contesto della competitività; le eventuali sperimentazioni a livello aziendale e l'attuazione delle normative contrattuali in argomento;
(l) il mercato del lavoro, i nuovi rapporti di lavoro, la flessibilità e lo sviluppo dell'occupazione;
(m) i Comitati aziendali europei;
(n) l'andamento della contrattazione di 2° livello, con riferimento alle normative vigenti;
(o) le tematiche della sicurezza sul lavoro, ambientali e dell'ecologia, con riferimento all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, anche al fine di individuare eventuali proposte da sottoporre alle Autorità competenti.
Saranno inoltre oggetto di esame congiunto:
- la definizione delle linee guida per le attività formative orientate all'approfondimento delle specificità del settore, rivolte ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- la predisposizione di una banca dati degli infortuni sul lavoro occorsi nel settore, nel rispetto della legge n. 675/96;
- l'eventuale elaborazione da parte delle competenti autorità italiane di nuove specifiche tabelle riguardanti i limiti di concentrazione nelle lavorazioni di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose.
(p) le problematiche della formazione, della formazione continua e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate ad un maggior raccordo con le esigenze delle imprese. I temi della formazione costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di favorire l'aggiornamento professionale dei lavoratori in relazione alle esigenze dell'evoluzione tecnologica e organizzativa in atto e di promuovere lo sviluppo della cultura di impresa;
(q) le tematiche inerenti le molestie sessuali;
(r) le tematiche inerenti il mobbing;
(s) la presenza di lavoratori immigrati nel settore, con particolare riferimento alle eventuali problematiche connesse con l'integrazione nei luoghi di lavoro.
L'Organismo paritetico di Osservazione nazionale avrà inoltre il compito di esaminare la possibilità di istituire un Fondo Sanitario Nazionale Integrativo, su base individuale volontaria, tenuto conto e compatibilmente con l'evoluzione normativa in materia, e avendo riguardo alla dinamica complessiva dei costi. L'attività dell'Organismo si svolgerà nel corso del 2° biennio di validità del CCNL 23.1.03.

B) Livello aziendale.
II momento d'incontro a livello nazionale si coordina e si completa attraverso un sistema informativo a livello aziendale, che si configura come segue.
Annualmente i gruppi industriali articolati su più unità produttive e le imprese caratterizzate da 1 sola unità produttiva con più di 150 unità, forniranno alle RSU e, tramite le associazioni imprenditoriali, alle OOSS dei lavoratori, informazioni sui seguenti argomenti:
(a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti;
(b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni con riferimento, se del caso, alle necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
[…]
(d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile e giovanile;
(e) modifiche tecnologiche qualora le stesse configurino sostanziali modifiche del sistema produttivo o investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione;
(f) nuove tecnologie di processo in presenza di sostanziale modifica di quelle fino ad allora adottate e che abbiano rilevanti conseguenze sulla organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sulla occupazione;
(g) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e riqualificazione dei lavoratori;
[…]
(i) elementi conoscitivi in merito ai congedi di cui al comma 2, art. 40;
(l) il mercato del lavoro, i nuovi rapporti di lavoro, la flessibilità e lo sviluppo dell'occupazione.
Nel corso degli incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per quanto concerne in particolare la problematica dell'occupazione femminile e le pari opportunità vi sarà la partecipazione di lavoratrici dipendenti in possesso di adeguate conoscenze della specifica materia.
Eventuali azioni positive che derivassero dall'esame di tali problematiche potranno essere portate all'attenzione delle Parti stipulanti il CCNL, al fine di compiere i più opportuni approfondimenti.
In apertura degli incontri, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà di volta in volta agli Organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 CP.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 150, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto d).
Nota a verbale.
Le Parti si danno atto che la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti alla parte B, lett. e) e f), potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustificano.

Art. 2 - Formazione.
Le Parti, anche in riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione, affermano concordemente l'importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Infatti l'evoluzione della tecnologia, la crescente competitività dei mercati, i mutamenti del contesto normativo e sociale e i processi di cambiamento determinano l'esigenza di una continua ridefinizione organizzativa e dei processi di lavoro e richiedono, di conseguenza, l'adeguamento delle professionalità e del livello di qualificazione delle risorse.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese;
- provvedere alle necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori, anche al fine di porre i lavoratori stessi in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative, dagli obiettivi di qualità e dal mercato;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni;
[…]
In relazione a quanto sopra le Parti hanno previsto la formazione tra i temi oggetto dell'informazione da fornire ai vari livelli alle rappresentanze dei lavoratori per le opportune valutazioni.
Le Parti affermano l'utilità di procedere al monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione, sia a livello nazionale che comunitario, nonché all'individuazione delle specifiche esigenze formative del settore.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei lavoratori di esprimere, in occasione del confronto con l'Azienda, le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in Centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'Azienda, nonché alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della prestazione, per meglio rispondere alle esigenze formative e allo sviluppo professionale.
Con particolare riferimento alla formazione continua le Parti esamineranno le risultanze dell'indagine, prevista dall'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte riguardante il settore e, alla luce di esse, valuteranno l'opportunità di realizzare con gli Organismi paritetici bilaterali e - in tal caso in relazione alle realtà locali - con le rispettive Organizzazioni territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione nonché la possibilità di utilizzare le risorse a tali fini previste dai Fondi comunitari e dalla legislazione vigente.
Le Parti convengono che i costi della formazione continua di cui sopra saranno finanziati in misura significativa attraverso l'utilizzazione di risorse esterne a tal fine previste.
I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione continua di cui ai commi precedenti saranno ripartiti, previo confronto con la RSU, sulla base del principio della partecipazione paritetica di imprese e lavoratori.
Per la frequenza ai corsi di formazione continua i lavoratori utilizzeranno i permessi e i riposi a vario titolo spettanti, ivi comprese le ore accumulate nel conto ore individuale di cui all'art. 15.

Art. 3 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio.
1) Decentramento produttivo.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro la RSU e, tramite le locali Associazioni imprenditoriali, il competente Sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influiscano sull'occupazione complessiva.

2) Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con la RSU, l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi d'intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta della RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Le Aziende appaltanti devono esigere dalle Aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori; in particolare le Aziende appaltanti forniscono dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le Aziende appaltatrici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno con incontri periodici la RSU sulle motivazioni e sulla natura delle attività conferite in appalto.

3) Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti Sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente la RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.
[…]

Sezione II
Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 5 - Assunzione e visite mediche.

[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per i lavoratori per i quali sono prescritte, il personale che s'intende assumere può essere sottoposto a visita medica.

Art. 6 - Portatori di handicap.
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento ai sensi delle leggi vigenti, dei portatori di handicap riconosciuti invalidi civili nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Per quanto concerne i permessi e i congedi si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Art. 7 - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
C) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU le motivazioni del ricorso ad assunzioni e il numero dei lavoratori con contratto a termine e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, di cui al presente articolo contrattuale, comunicando la mansione, il livello nonché la durata prevista del contratto.
Nel caso di ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza, le predette comunicazioni potranno essere effettuate entro i successivi 5 giorni dall'assunzione.
Le parti a livello aziendale, all'inizio di ogni anno, s'incontreranno per esaminare e valutare le esperienze sviluppate.
I lavoratori assunti con contratto a termine e interinale usufruiranno di interventi informativi/formativi di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94, avendo riferimento all'esperienza lavorativa e alla mansione svolta.
[…]

Art. 8 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Per quanto da esse non contemplato, valgono le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]
La durata del periodo di apprendistato nonché l'impegno formativo esterno sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo d'istruzione in possesso dell'apprendista:

profili professionali titolo di istruzioneformazione esterna ore annuedurata

profili professionali previsti  dai livelli  I, H, G, F

titolo d'istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire

602 anni
 

titoli d'istruzione post-obbligo, o attestati di qualifica, non idonei rispetto al profilo  professionale da conseguire

1203 anni
 

titolo d'istruzione dell'obbligo 

1204 anni

[…]
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore - in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente - che curerà le necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
[…]
L'apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
[…]

Art. 10 - Telelavoro.
Le Parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente con le stesse, esigenze dei dipendenti.
Per telelavoro s'intende la prestazione effettuata in via normale con continuità dal lavoratore dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, attraverso il supporto di strumenti telematici. Lo svolgimento della prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all'assistenza tecnica presso clienti. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive.
Le postazioni di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza delle postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa, che ne rimane proprietaria.
[…]
Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; le normative speciali riportate nel presente articolo sostituiscono le normative generali del CCNL.
Ferma restando la durata della prestazione prevista dall'art. 15 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa.
Tali modalità saranno definite a livello aziendale con il singolo dipendente.
Il datore di lavoro garantirà che gli strumenti telematici forniti al dipendente telelavorista rispondano ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quelle delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo.
[…]
Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche attraverso apposita connessione informatica.
[…]
Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, dell'esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese e di valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito del Sistema di osservazione nazionale l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro.

Art. 12 - Classificazione del personale.
[…]
Viene istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6 rappresentanti di Assolampade e da 6 rappresentanti delle OOSS.
La Commissione avrà il compito di:
- esprimere, entro 30 giorni dalla segnalazione, il proprio parere sul livello di competenza delle mansioni sottoposte al suo esame dalla Direzione aziendale e/o dalla RSU;
- sottoporre alle parti stipulanti proposte di integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo contrattuale.
L'esaurimento delle procedure di cui ai punti precedenti rappresenta imprescindibile condizione di procedibilità per eventuali iniziative unilaterali.
[…]

Art. 15 - Orario di lavoro.
La durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni.
La durata settimanale dell'orario normale di lavoro viene confermata in 40 ore e normalmente viene distribuita in 5 giorni. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate previo accordo, da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta aziendale, tra Direzione e RSU. L'operatività della decisione aziendale sarà sospesa per tale arco di tempo.
Le aziende verificheranno con la RSU la possibilità di adottare per i lavoratori giornalieri, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali, regimi di orario articolati su 39 ore settimanali utilizzando, fino a concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all'art. 22, le ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di Intesa del 22.1.83, nonché le riduzioni d'orario di lavoro di cui al presente articolo.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono con sentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.
Le Parti convengono di assicurare in tempo utile - mediante adeguata calendarizzazione definita a livello aziendale con la RSU - l'effettivo godimento dei riposi e delle riduzioni di orario di cui all'art. 22, al Protocollo d'intesa 22.1.83 e alle riduzioni di orario di cui al presente articolo, anche per la parte eventualmente non utilizzata ai fini indicati dal comma 3.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta e/o commesse con vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al raggiungimento del programma settimanale di produzione ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle Parti, ad esigenze di manutenzione delle macchine, nonché alla salvaguardia della efficienza degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.
Al di fuori dei casi previsti dal comma 6, eventuali casi di lavoro straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al comma 6.
L'orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui all'art. 1, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite; le modalità operative dovranno essere definite con tempestività e comunque entro 20 giorni dalla data della richiesta aziendale; al termine di tale periodo il programma sarà attuato. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU.
Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10% del minimo tabellare più contingenza. Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di cui al successivo art. 16, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.1.94, a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.7.02 e a 232,5 giornate lavorative annue a decorrere dall'1.1.06.
La collocazione rispettivamente dei 27, dei 27,5 e 28,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui all'art. 22, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo d'intesa 22.1.83, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata, a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
I riposi di cui al comma precedente assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende e quanto previsto da provvedimenti di legge successivi alla data di stipulazione del presente contratto.
L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'Azienda.
Nei turni regolari periodici, là dove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del turno montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, nonché l'iniziativa dell'Azienda per la ricerca del sostituto, nell'osservanza degli obblighi di legge.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 20.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale.
[…]

Le Parti convengono di istituire il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, secondo quanto previsto ai due commi successivi.
A partire dall'1.1.01 per le ore straordinarie (non determinate da messa a punto di nuovi investimenti, mancato cambio turno, manutenzione straordinaria non programmata comprese le esigenze di ripristino degli impianti, casi di forza maggiore causati da eventi esterni al ciclo produttivo), si provvederà, ferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta:
- all'accantonamento delle quote orarie nella misura del 50% su apposito conto ore individuale;
- al pagamento o all'accantonamento del restante 50% nel conto ore, secondo la volontà manifestata dal lavoratore all'inizio di ogni anno.
Con cadenza semestrale, la Direzione aziendale e la RSU esamineranno le modalità di utilizzo delle ore accantonate.
L'utilizzazione delle ore accantonate, che saranno evidenziate in busta paga, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. I lavoratori utilizzeranno i recuperi relativi alle ore maturate, sia per necessità personali o familiari, sia per le esigenze di formazione continua di cui all'art. 2, entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Chiarimenti a verbale.
1) Conformemente al disposto dell'art. 20, legge 17.10.67 n. 977, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile può essere ridotto a mezz'ora.
2) Lavori preparatori e complementari - Le Parti convengono di perseguire l'obiettivo del più ampio ed effettivo utilizzo degli impianti ai fini produttivi. Al riguardo, fermo restando l'orario settimanale contrattualmente previsto, a livello aziendale saranno individuati mutamenti organizzativi e/o di distribuzione di orario atti a trovare le soluzioni nel rispetto dei parametri qualitativi.
[…]
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Sezione I, Disciplina Generale del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 17 - Lavoro in turni.
Le Parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
[…]
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
[…]

Art. 19 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato. […]

Art. 40 - Permessi e congedi.
Per quanto concerne i permessi e i congedi per ragioni inerenti:
- familiari portatori di handicap;
- stato di tossicodipendenza;
- familiari in condizioni di tossicodipendenza;
- tutela della maternità;
- formazione;
- decesso o grave infermità di coniuge, parenti, convivente;
- eventi e cause particolari
si fa riferimento alle relative norme di legge.
[…]
Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione riceverà, per 3 giorni di permesso a partire dal giorno della dimissione dall'ospedale, un trattamento integrativo di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta.

Art. 42 - Trattamento per maternità.
Per la tutela fisica e economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Le aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenza per maternità, attraverso percorsi informativi e formativi.

Art. 43 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 45 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
Premessa

Le parti individuano come valori condivisi lo sviluppo delle attività produttive, la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere l'applicazione consapevole e partecipata delle norme contrattuali e di legge, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a livello aziendale.
L'obiettivo comune è il miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente tramite una gestione preventiva dei fattori di rischio e con adeguata e sufficiente formazione dei lavoratori.
Le parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo l'adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000 ed EMAS.
Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica e della equità sociale è il punto di riferimento per la costruzione di una coerente strategia ambientale.
In particolare, annualmente, in occasione della riunione periodica prevista dall'art. 11, D.lgs. n. 626/94, verranno definiti i corretti criteri di informazione dei lavoratori in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche della singola impresa mediante la formulazione di un documento congiunto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLS previsto dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 1 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 3 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 600 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 601 a 1.000 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni assunti a tempo indeterminato.
Al RLS eletto dai lavoratori sono attribuiti i seguenti compiti previsti dal D.lgs. n. 626/94:
(a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
(b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
(c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
(d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 626/94;
(e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
(f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
(g) riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22, D.lgs. n. 626/94;
(h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
(i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
(l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11, D.lgs. n. 626/94;
(m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
(n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
(o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
(p) ha accesso al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, D.lgs. n. 626/94.
La riunione periodica prevista dal precedente punto l) è convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione con urgenza della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale, i cui contenuti saranno oggetto di un apposito documento che verrà portato a conoscenza di tutti i lavoratori.
Vengono inoltre attribuiti al RLS i seguenti compiti:
- concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione d'indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione alla normativa vigente delle ASL o, in alternativa, ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- l'Azienda assumerà a proprio carico l'onere di tali indagini. I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico affidato. Il RLS ha piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente, a tecnici particolarmente qualificati iscritti in albi professionali;
- verificare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- formulare valutazioni sul programma di sorveglianza sanitaria comprendente esami chimici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente a seguito della valutazione da parte aziendale o di situazioni di particolare rischio emerse nel corso di indagini ambientali. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati;
- partecipare, con le modalità definite a livello aziendale, ad eventuali sopralluoghi con i responsabili aziendali, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'Azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i RLS, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; tali permessi, che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l'espletamento degli adempimenti previsti ai predetti punti b), c), d), g), i) ed l) del presente articolo. Le ore di pertinenza dell'esercizio non utilizzate, potranno essere fruite entro il termine dell'anno successivo.
Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal CCNL saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività dei RLS.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nelle aziende superiori a 100 dipendenti, in aggiunta a quanto sopra previsto, si effettueranno ulteriori 8 ore finalizzate alla formazione congiunta e all'aggiornamento dei RLS con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene e ai rischi specifici presenti nel proprio ambito di rappresentanza, attività che verrà integrata ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Le Parti seguiranno la formazione dei RLS, attraverso un'anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli organismi Paritetici istituiti dall'Accordo interconfederale 22.6.95 e in conformità delle linee guida congiuntamente definite nell'ambito del sistema di osservazione di cui all'art. 1, lett. o).
Le Aziende porteranno a conoscenza del RLS, su sua richiesta: (a) programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e sicurezza;
(b) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
(c) adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'Azienda esaminerà con il RLS la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio sul posto di lavoro.
In caso di appalto le aziende verificheranno l'idoneità tecnico- professionale, con attenzione anche agli aspetti della sicurezza, delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori ad esse affidati e forniranno alle imprese terze informazioni attinenti gli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Per quanto concerne gli appalti nelle grandi manutenzioni, le Parti confermano che l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza, igiene e ambiente deve riguardare anche i lavoratori delle imprese appaltatrici che operano nell'unità produttiva. A tale riguardo in presenza di appalti significativi, su richiesta del RLS, verranno fornite informazioni sulla gestione del programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici.

Prevenzione e igiene
L'Azienda e i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e alle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene e della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
Con particolare riferimento al programma di sorveglianza sanitaria, le Aziende pianificheranno i controlli sanitari in modo da limitare il più possibile il disagio per i lavoratori.
Le Parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive e tenere sotto controllo eventuali problemi relativi al microclima e alla rumorosità.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV). Tale documentazione e i relativi aggiornamenti sono messi a disposizione del RLS su idoneo supporto.
Le Parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane.
Vengono istituiti:
(a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici che possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
(b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione del RLS e dei lavoratori;
(c) il libretto personale sanitario e di rischio tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
Per quanto riguarda il personale femminile, in conformità di quanto previsto dal D.lgs. n. 645/96 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, l'Azienda, nell'ambito della valutazione del rischio previsto dal D.lgs. n. 626/94, individua i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
(d) il registro di cui all'art. 69, D.lgs. n. 626/94 degli esposti alle sostanze cancerogene, ove sussistano, nell'ambito del processo produttivo;
(e) scheda delle caratteristiche di impianto, per gli impianti sottoposti a rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17.12.77 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione
- mezzi di protezione individuale e collettivi e loro ubicazione
- interventi sull'impianto in caso di emergenza
È prevista inoltre la scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi impiegati nel ciclo produttivo, il cui contenuto è disponibile sui luoghi di lavoro.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.

Art. 48 - Indumenti di lavoro.
L'Azienda dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori, gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie agli operai addetti:
- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetriatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all'officina produzione gas;
- inoltre ai tubisti addetti alla saldatura autogena e agli addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti.
L'Azienda provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà i lavoratori in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le Aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50%.
L'Azienda inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un'usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.

Art. 49 - Norme aziendali.
Oltre che al presente CCNL, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto. Tali norme devono essere portate a conoscenza dei lavoratori interessati.

Art. 51 - Relazioni sindacali.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa 22.1.83, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui alla Sezione I, Disciplina Generale del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle Parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 53 - Rapporti in azienda.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli della attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
(2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 54 - Conservazione degli strumenti e del materiale.
Il lavoratore riceverà in consegna dall'Azienda gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L'uso degli strumenti di proprietà del lavoratore dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
L'Azienda potrà in qualunque momento sostituire con strumenti propri quelli di proprietà del lavoratore.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto come strumento è affidato alla sua custodia.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'Azienda.
[…]
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale.

Art. 56 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno e alle altre norme potranno essere punite:
(1) con richiamo verbale
(2) con l'ammonizione scritta
(3) con la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione
(4) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni
(5) con il licenziamento
[…]
Le multe potranno essere inflitte al lavoratore che:
(a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro
senza giustificati motivi;
(b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
(d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
(e) sia trovato addormentato;
(f) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
(g) introduca bevande alcoliche senza regolare permesso;
(h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
(i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'Azienda ravvisi per ragioni di sicurezza, o di disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto di fumare;
(l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 57 - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, con la perdita dell'indennità di preavviso, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
(a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati adottati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 55;
(b) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione;
(c) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell'azienda;
(d) insubordinazione verso i superiori;
[…]
(g) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
(n) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 55, quando siano stati adottati 3 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo negli ultimi 2 anni.

Art. 62 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 13.12.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti della RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale di 2 ore e mezza per dipendente, compreso il personale con contratto a tempo determinato, in forza nell'unità produttiva.
Tale monte ore assorbe fino a concorrenza eventuali condizioni di miglior favore in atto a livello aziendale.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. […]
Dichiarazioni a verbale.
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

Art. 64 - Assemblee.
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 67 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria, aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere, in appositi albi, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le Direzioni aziendali consentiranno altresì l'affissione negli albi, di cui al comma 1, della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma dello stesso Segretario responsabile.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.
[…]
È consentita, all'interno delle unità produttive, fuori dai reparti di produzione e dell'orario di lavoro e durante gli intervalli di tale orario, la diffusione di materiale di informazione delle OOSS, anch'esso tempestivamente inoltrato in copia alla Direzione aziendale.
[…]

Disciplina speciale
Sezione I
Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 75 - Personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge nella misura di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme contenute nell'Accordo interconfederale 23.5.46.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: addetti alla portineria, guardiani diurni e notturni, uscieri, infermieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
S'intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
Per gli operai discontinui la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro viene fissata come segue:
- discontinui già con orario normale di 72 ore settimanali: ore 60
- discontinui già con orario normale di 60 ore settimanali: ore 50
- discontinui già con orario normale di 54 ore settimanali: ore 45
La ripartizione dell'orario settimanale contrattuale potrà essere determinata anche in modo non uniforme.
[…]

Art. 76 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
In tutte le unità produttive è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile col lavoro ad economia, l'operaio o la squadra dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo
[…]
4) L'Azienda comunicherà alla RSU i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo. L'Azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza. Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 22) (v. chiarimento in calce all'articolo).
5) In caso d'introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 4) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Azienda e la RSU. Nel caso di modificazione rilevante in taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore la OS dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4) potrà chiedere l'esame congiunto di cui al comma 1 al fine di accertare che si sia in presenza della introduzione di un nuovo sistema. Nel caso in cui, nell'esame congiunto, insorgano divergenti apprezzamenti di fatto circa la rilevanza delle modificazioni intervenute o comunque divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all'art. 50, Parte Comune.
6) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 4), comma 3, alle norme di cui al presente articolo. Anche in questa ipotesi, ove insorgano divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all'art. 50, Parte Comune.
[…]
22) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in particolare quelli relativi:
[…]
- in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione di lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche stesse;
- alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 14);
[…]
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la RSU, perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la RSU stessa e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi. Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi tra le OOSS territoriali rispettive.

Protocollo di chiarimento all'art. 76, punto 4
Qualora l'Azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima. Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'Azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi. L'Azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es. moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 80 - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresì i limiti giornalieri e il periodo di tempo entro il quale potrà essere effettuato il recupero stesso.

Art. 86 - Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti.
Agli operai elettricisti montatori che facciano uso di scale aeree e di ponti mobili viene riconosciuto il diritto a una maggiorazione del 7% sulla paga effettivamente percepita (esclusa la contingenza) limitatamente alle ore di lavoro durante le quali essi fanno uso dei mezzi di cui sopra.

Sezione II
Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 88 - Clausole di rinvio.

Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative stabilite dal presente contratto per gli impiegati di pari livello, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alle categorie speciali.

Allegati
Allegato D1 Esempi di parametri di produttività

[…]
- efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna