Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441  - Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1994, Supplemento ordinario n. 103

Riferimenti normativi precedenti:
DL 30 giugno 1982, n. 390 ; D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 ; 


Preambolo
(Omissis).

Articolo 1
Compiti ed attribuzioni.

1. Le attività dell'I.S.P.E.S.L. di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, sono integrate e coordinate con le competenze attribuite all'Istituto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, dall'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. In particolare:
a) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'attività di consulenza è effettuata attraverso:
1) la definizione di criteri, modalità e procedure per la valutazione dei rischi e dei danni per la salute ai fini della loro eliminazione in base al progresso tecnico e normativo in sede di consulenza nella elaborazione dei piani sanitari nazionali e regionali;
2) lo studio delle procedure organizzative e tecniche nel campo dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
3) la consulenza tecnica ai presìdi multizonali di prevenzione e ad organismi pubblici e privati, ai fini della valutazione dei rischi e dei danni per la salute e della loro eliminazione in base al progresso tecnico;
b) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e procedure di valutazione dei rischi è attuato con gli enti normatori nazionali sulla base di appositi protocolli di intesa, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità;
c) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera c), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, per quanto attiene agli ambienti di lavoro, già di competenza dell'Istituto, e agli ambienti di vita, di nuova attribuzione, il compito dell'Istituto si esplica in via prioritaria nella proposta normativa all'autorità di vigilanza e nella consulenza per indicare le misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento degli ambienti di vita e di lavoro, ivi compresa la definizione dei valori limite di esposizione a livello nazionale e la partecipazione alla formulazione di proposte normative a livello comunitario;
d) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera d), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'assistenza alle imprese si attua attraverso l'indicazione di metodologie e procedure mirate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'uso di macchine, attrezzature ed impianti tecnologici e di processo, nonché alla prevenzione medesima nelle condizioni ambientali, ivi comprese l'igiene e la medicina del lavoro. L'assistenza alle imprese si esplica altresì anche attraverso la formulazione e la realizzazione di progetti e la definizione di metodologie per l'informazione e la formazione del personale, nonché attraverso la definizione di fattori ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella disposizione di metodi di lavoro e di produzione. Tutte le iniziative devono essere comunicate alle regioni interessate;
e) relativamente all'art. 1, comma 4, lettera e), del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, l'Istituto esplica attività di certificazione previa specifica autorizzazione ministeriale ed in conformità delle procedure vigenti previste negli atti di recepimento delle direttive comunitarie e svolge attività di collaborazione per l'accreditamento di laboratori sulla base di norme comunitarie;
f) nell'ambito dei compiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, e dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 agosto 1982, n. 597, l'Istituto attesta la conformità in fase di costruzione dei prodotti industriali o parti di essi ovvero dei materiali ad essi destinati, nonché delle procedure di fabbricazione, alle disposizioni di legge o di norme vigenti in materia di omologazione;
g) nell'ambito del reciproco riconoscimento con Paesi non aderenti alla Comunità europea, a seguito di accordi di reciprocità stipulati dall'I.S.P.E.S.L., l'Istituto attesta la rispondenza dei prodotti, degli apparecchi e dei dispositivi di cui alla lettera f) agli standards oggetto dell'accordo. Gli accordi di reciprocità, sottoscritti dall'I.S.P.E.S.L., sono approvati con decreto dei Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
h) su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenze per la vigilanza sulla conformità dei prodotti industriali finiti alle disposizioni vigenti, finalizzata alla verifica della loro idonea e corretta installazione, nonché dell'utilizzazione e dell'esercizio. Per prodotto industriale finito si intende l'impianto, la macchina o l'attrezzatura in genere costituita da componenti o prodotti industriali semplici già certificati da organismi autorizzati ovvero muniti di attestazione di conformità da parte del fabbricante, secondo le procedure imposte dalle direttive comunitarie. Ancora su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'I.S.P.E.S.L. effettua consulenza in tema di pianificazione e omogeneizzazione delle procedure di certificazione, in armonia alle disposizioni di legge comunitaria e presta assistenza sulla corretta applicazione delle stesse sul territorio nazionale;
i) la certificazione, di cui all'art. 1, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presìdi sanitari, si effettua, a richiesta e in conformità alle direttive comunitarie, su macchine e attrezzature nuove e su nuovi impianti ed è finalizzata alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro. Essa consiste in un accertamento delle caratteristiche costruttive delle macchine, attrezzature ed impianti per verificarne la rispondenza alla regola d'arte ed in un esame della loro corretta ubicazione nelle strutture sanitarie.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate:
a) mediante le strutture dell'Istituto articolate secondo quanto previsto dal capo III del presente regolamento;
b) mediante la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. a consorzi aventi oggetto e finalità conformi con i suoi compiti istituzionali. In particolare la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi è consentita nei casi in cui non sia opportuno o possibile l'intervento diretto mediante gli strumenti operativi tipici dell'Istituto e quando si renda necessaria la collaborazione con soggetti pubblici o privati mediante la costituzione di una organizzazione comune; la partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. è in ogni caso limitata a consorzi che non hanno fini di lucro. La partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. ai consorzi deve essere autorizzata in via preventiva dal comitato amministrativo dell'Istituto su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico. La precisazione delle finalità da perseguire attraverso ciascun consorzio e l'individuazione dei soggetti con i quali consociarsi è effettuata dall'I.S.P.E.S.L. sulla base di uno studio di fattibilità, tenendo conto di un disciplinare e di uno statuto. Quanto sopra ai fini della valutazione della convenienza sotto il profilo tecnico-scientifico e giuridico-amministrativo della partecipazione dell'I.S.P.E.S.L. Gli statuti e gli atti costitutivi del consorzio in nessun caso possono far carico all'I.S.P.E.S.L. di assumere personale dipendente dai consorzi ai quali l'Istituto partecipa;
c) mediante programmi di ricerca finalizzata. Tali programmi di durata definita, in particolare, riguardano attività di ricerca, informazione, documentazione, sviluppo e dimostrazione di prototipi e dispositivi relativi a prodotti, processi, protocolli e servizi, con particolare riguardo alla sicurezza, l'igiene e la medicina del lavoro negli ambienti di lavoro, trasferibili al sistema produttivo e al tessuto economico-sociale sulla base della programmazione annuale stabilita dai piani di attività dell'Istituto. Ai programmi di ricerca finalizzata possono partecipare dipartimenti dell'I.S.P.E.S.L., regioni, unità sanitarie locali e presìdi multizonali, università, enti o consorzi di ricerca, enti locali, altre amministrazioni dello Stato, imprese e consorzi di imprese. L'I.S.P.E.S.L. assicura adeguata pubblicità ai programmi di ricerca proposti per favorire la massima partecipazione della comunità scientifica e delle categorie produttive. L'Istituto, in quanto centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale, opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese, in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. In relazione, in particolare, alla finalità di centro nazionale di informazione e documentazione l'I.S.P.E.S.L. promuove, in collaborazione con le regioni, un sistema informativo prevenzionale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato al fine di uniformare i flussi informativi ed ottimizzare le risorse.

Articolo 2
Organi dell'Istituto.

1. Organi dell'I.S.P.E.S.L. sono:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato tecnico-scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.

Articolo 3
Comitato amministrativo.

1. Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Ministro della sanità; è presieduto dallo stesso Ministro o per delega da un Sottosegretario di Stato, rimane in carica cinque anni ed è composto da esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione nei settori di attività dell'Istituto, dei quali:
a) uno designato dal Ministro della sanità;
b) uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) uno designato dal Ministro del tesoro;
e) uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) uno designato dal Ministro dell'ambiente;
g) uno designato dal Ministro dell'interno;
h) due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
i) uno designato dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
l) uno designato dalla unione province italiane (UPI).
2. Alle sedute del comitato partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto.
3. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.
5. Il compenso per i componenti del comitato è fissato con decreto del Ministro della sanità assunto di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Il comitato esercita le seguenti funzioni:
a) inoltra per l'approvazione del Ministro i piani annuali delle attività, corredandoli con il proprio parere;
b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo trasmettendoli al Ministro per l'approvazione;
c) approva gli schemi-tipo di convenzioni con istituzioni di riconosciuto valore scientifico per l'attuazione dei programmi di ricerca stabiliti dai piani annuali di attività;
d) esprime il proprio parere ogni volta che gli viene richiesto dal Ministro della sanità;
e) approva i regolamenti generali di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto e quelli relativi al conferimento di borse di studio.
7. I provvedimenti sono assunti dal comitato su proposta del direttore dell'Istituto. Sulle materie di cui alle lettere a) e c) del comma 6 è sentito il comitato tecnico-scientifico.
8. Il comitato si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta del Ministro o del Sottosegretario di Stato da lui delegato o di almeno la metà dei componenti.
9. L'ordine del giorno e le deliberazioni delle riunioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto e va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima.

Articolo 4
Comitato tecnico-scientifico.

1. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica tre anni ed è presieduto dal direttore dell'Istituto.
2. Esso è composto da sei esperti scelti dal Ministro della sanità, sei esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa, un esperto designato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, un esperto designato dai direttori dei dipartimenti centrali dell'Istituto e da un esperto designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero dell'interno e Ministero dell'ambiente.
3. Le funzioni di segretario sono assolte da un dirigente amministrativo dell'Istituto.
4. Il presidente del comitato può invitare alle riunioni esperti interni dell'Istituto, o esterni, particolarmente competenti nelle materie oggetto di esame.
5. Il compenso per i componenti del comitato è fissato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Il comitato esercita attività di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine ai piani e programmi di attività e formula i pareri previsti dal comma 7 dell'art. 3, ivi compreso il parere sulla individuazione delle materie di studio e ricerche per le quali sono bandite le borse di studio.
7. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alle sedute. Il comitato, su proposta del presidente, può articolare i propri lavori anche per commissioni.
8. La convocazione del comitato può essere richiesta da almeno la metà dei componenti, indicando l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Articolo 5
Direttore dell'Istituto.

1. L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalità scientifica, anche esterna all'Istituto, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso.
2. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato per una sola volta con l'osservanza della stessa procedura.
3. Il trattamento economico del direttore dell'Istituto è determinato con decreto del Ministro della sanità in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
4. Il direttore dell'Istituto:
a) coordina e attua i programmi e le direttive impartite dal Ministro della sanità in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
b) sovraintende al funzionamento e alle attività dell'Istituto;
c) delibera la ripartizione dei fondi fra i dipartimenti ed i servizi in funzione dei compiti agli stessi attribuiti;
d) conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, dei servizi, dei laboratori e di ogni altra struttura interna;
e) predispone il piano di attività annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di provvedimento del comitato amministrativo;
f) cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal comitato amministrativo;
g) esercita i poteri di spesa ed ogni altra funzione attribuitagli da leggi o da regolamenti;
h) rassegna, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione all'autorità vigilante sulla attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente;
i) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto.
5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di dipartimento centrale dallo stesso delegato o, in assenza di delega, dal più anziano in servizio nella funzione di direttore di dipartimento.

Articolo 6
Organizzazione dell'Istituto.

1. L'I.S.P.E.S.L. è organizzato in sei dipartimenti centrali, trentacinque dipartimenti periferici che operano territorialmente nelle circoscrizioni di cui alla tabella D del presente regolamento e, con funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti, da tre dipartimenti centrali amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.

Articolo 7
Dipartimenti centrali.

1. I dipartimenti centrali sono:
a) igiene del lavoro;
b) medicina del lavoro;
c) tecnologie di sicurezza;
d) insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente;
e) omologazione e certificazione;
f) documentazione, informazione e formazione.
2. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'attività svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unità funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attività svolta di fronte al direttore del dipartimento.
3. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico.
4. Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti.
5. Gli incarichi di direzione del dipartimento e di coordinamento di unità funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
6. I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati, con la procedura di cui al comma 3, di norma, tra il personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta. Con provvedimento motivato può essere scelto tra personale avente qualifica inferiore a quello corrispondente al I livello professionale.
7. I coordinatori delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati con la procedura di cui al comma 4, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta.
8. Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unità funzionale amministrativo-contabile cui competono attività amministrative di supporto ai compiti di Istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilità e contratti. L'unità funzionale in questione è retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla IV.
9. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unità funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
10. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti è disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unità funzionali è disposta dal direttore del dipartimento.
11. I dipartimenti centrali coordinano i dipartimenti periferici in relazione alle attività di questi ultimi che afferiscono alle materie di competenza dei dipartimenti centrali stessi e svolgono in maniera integrata assistenza alle imprese, certificazione e consulenza nelle materie di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.
12. I dipartimenti centrali e periferici possono altresì svolgere attività didattica, in relazione a collaborazioni con le università, enti di ricerca ed organismi pubblici e privati. I dipartimenti centrali, per quanto attiene al settore della formazione, informazione e documentazione, collaborano con il dipartimento documentazione e informazione dell'Istituto.
13. Il dipartimento igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti i rischi di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il dipartimento inoltre effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.
14. Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il dipartimento effettua inoltre esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.
15. Il dipartimento tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione del rischio in materia di sicurezza e qualità dei materiali, prodotti, macchine, strutture, impianti, in relazione all'evoluzione tecnologica; effettua esami e formula proposte relative alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario, rilascia certificazione di qualità dei prodotti, certificazione dei sistemi di sicurezza nei presìdi sanitari ed ospedalieri. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.
16. Il dipartimento insediamenti produttivi e interazione con l'ambiente svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione, analisi dei sistemi ai fini della sicurezza e della compatibilità ambientale legati ad interazioni tra gli insediamenti produttivi e l'ambiente esterno, ivi compresi l'analisi del progetto e l'esercizio di impianti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, o comunque connessi a forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori.
17. Il dipartimento omologazione e certificazione svolge compiti di coordinamento delle attività di omologazione di prodotti ed impianti previsti dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzioni sia di indirizzo e di organizzazione, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonché per una uniforme ed univoca applicazione delle norme vigenti in materia omologativa. Svolge inoltre compiti di omologazione di prodotti ed impianti non direttamente esercitabili dai dipartimenti periferici, di certificazione ai fini della sicurezza dei prodotti, di consulenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attività di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e sulle procedure di certificazione. Effettua inoltre elaborazioni statistiche relative a tutte le attività di certificazione ed omologazione. Il dipartimento è articolato in unità funzionali.
18. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti dell'Istituto, il centro nazionale di informazione e documentazione attinente la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione svolge compiti di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto. Il dipartimento svolge inoltre attività didattica, formativa, di perfezionamento ed aggiornamento professionale del Servizio sanitario nazionale. Il dipartimento è articolato in unità funzionali.

Articolo 8
Dipartimenti periferici.

1. Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente nelle circoscrizioni riportate nella tabella D. Ciascuno di essi si articola in tre unità funzionali tecnico-scientifiche ed in una unità funzionale amministrativo-contabile.
2. I dipartimenti siti in capoluogo di regione o che abbiano comunque come sviluppo territoriale il territorio regionale possono svolgere particolari incarichi di rappresentanza dell'Istituto a livello regionale, anche ai fini di un coordinamento funzionale degli altri dipartimenti ricadenti nel territorio della regione, in tutte le attività che l'Istituto può svolgere.
3. I dipartimenti sono retti, di norma, da personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta.
4. I coordinatori delle unità funzionali dei dipartimenti periferici sono nominati, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta.
5. Nei dipartimenti periferici di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli la IV unità funzionale (unità amministrativo-contabile) è coordinata, di norma, da un dirigente che svolge altresì le funzioni di funzionario delegato, mentre nei rimanenti dipartimenti è coordinata da un funzionario appartenente, di norma, alla IV qualifica funzionale.
6. Ferma restando la dipendenza diretta dal direttore dell'Istituto, i direttori dei dipartimenti periferici sono coordinati dai dipartimenti centrali nelle attività che afferiscono alle materie di rispettiva competenza dei dipartimenti centrali stessi.
7. I direttori dei dipartimenti periferici sono responsabili dell'attività complessiva svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. Recepiscono ed applicano le disposizioni emanate dal direttore dell'Istituto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere tecnico ed organizzativo, sente i dipartimenti centrali interessati. Coordinano e sovraintendono, con compiti di unicità di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, le attività delle unità organiche tecnico-scientifiche e di quelle amministrative.
8. Gli incarichi di dirigenza dei dipartimenti periferici sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto.
9. Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali sono conferiti dal direttore dell'Istituto sentiti i direttori dei dipartimenti interessati.
10. Ai direttori dei dipartimenti periferici è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle loro dirette dipendenze. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
11. I dipartimenti periferici sede di capoluogo di regione esplicano anche funzione di raccordo e di rappresentanza con le strutture decentrate dello Stato, nonché con tutti gli organi istituzionali regionali.

Articolo 9
Dipartimenti amministrativi centrali e Servizio per la valutazione e controlli di gestione.

1. Gli uffici amministrativi centrali sono composti da tre dipartimenti amministrativi e da un servizio per la valutazione ed i controlli di gestione.
2. I dipartimenti amministrativi centrali sono:
a) dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale;
b) dipartimento informatico-statistico;
c) dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca "Casilina" e "Monteporzio".
3. I direttori dei servizi amministrativi centrali sono responsabili dell'attività svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unità funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attività svolta di fronte al direttore del dipartimento.
4. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto a un dirigente generale amministrativo.
5. Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti amministrativi centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti, a un dirigente amministrativo.
6. Gli incarichi di direzione di dipartimento e di coordinamento di unità funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
7. I direttori dei dipartimenti amministrativi centrali sono responsabili dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione dei programmi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti amministrativi centrali è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento.
8. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti amministrativi è disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unità funzionali è disposta dal direttore del dipartimento.
9. Il dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale svolge compiti di programmazione e di gestione economico-finanziaria inerenti il bilancio, i servizi a terzi, i contratti, le spese in economia e l'ufficio del consegnatario. Svolge inoltre l'attività relativa alla gestione tecnica e patrimoniale degli immobili, uffici, impianti, attrezzature e servizi dell'Istituto. Cura l'amministrazione del personale, il reclutamento e lo svolgimento delle carriere, il trattamento economico di attività nonché quello di previdenza e quiescenza, l'organizzazione degli uffici centrali e periferici, le relazioni interne, il contenzioso e il supporto all'attività degli organi collegiali dell'Istituto. Il dipartimento è articolato in unità funzionali amministrative.
10. Il dipartimento informatico-statistico svolge compiti di studio e progettazione del sistema informatico per l'attività di gestione dell'Istituto e delle sue implementazioni. Coordina lo sviluppo dell'attività informatica degli uffici dell'Istituto seguendo l'innovazione tecnologica, la progettazione e lo sviluppo del software. Svolge attività di elaborazione dati e di statistica. Il dipartimento è articolato in unità funzionali amministrative.
11. Il dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca "Casilina" e "Monteporzio" svolge attività amministrativa relativa a convenzioni con istituti pubblici e privati di riconosciuto valore scientifico. Cura i rapporti con organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di interesse. Cura i rapporti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa, nonché la partecipazione dell'Istituto a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Svolge inoltre compiti di supporto e assistenza al complesso dei laboratori di ricerca delle aree "Casilina" e "Monteporzio". Il dipartimento è articolato in unità funzionali amministrative.
12. Il servizio per la valutazione e i controlli di gestione ha il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite nonché l'imparzialità e il buon andamento delle attività istituzionali. Il servizio, cui è preposto un dirigente amministrativo, opera in posizione di autonomia e risponde al Ministro della sanità per il tramite del direttore dell'Istituto. Al servizio è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutti i settori operativi dell'Istituto qualsiasi atto o notizia. Il servizio determina, almeno annualmente, tenendo conto altresì delle indicazioni emanate dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i parametri di riferimento del controllo.
13. Per quanto non espressamente previsto al comma 12, si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 [rectius: 18 novembre 1993, n. 470].

Articolo 10
Consiglio interdipartimentale.

1. Il consiglio interdipartimentale è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti centrali e dai dirigenti amministrativi preposti alle direzioni centrali.
2. Il consiglio interdipartimentale:
a) designa i direttori del dipartimento nella giunta di coordinamento con l'Istituto superiore di sanità di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
b) formula proposte sul programma di attività dell'Istituto, sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifici, sui corsi di formazione del personale e la loro programmazione;
c) esprime parere sul coordinamento dell'attività dei dipartimenti;
d) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti e in tutti i casi in cui il presidente lo richieda;
e) verifica lo stato di avanzamento dei programmi di lavoro dell'Istituto;
f) predispone per il direttore dell'Istituto la proposta di consuntivo delle attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate dai direttori di dipartimento.
3. Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei componenti.
4. L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

Articolo 11
Comitati tecnici.

1. Al fine della partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con delibera del comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico, sono istituiti comitati tecnici per determinate materie.
2. I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione e la certificazione sono istituiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al comma 1.

Articolo 12
Borse di studio.

1. L'I.S.P.E.S.L. è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche sprovvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 500 milioni.
2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
3. Le borse di studio sono conferite mediante pubblico concorso ed hanno durata annuale; le stesse potranno essere rinnovate per non più di un biennio.
4. Le borse di studio sono assegnate con provvedimento del direttore dell'Istituto.
5. I requisiti, le modalità di fruizione e la composizione della commissione esaminatrice saranno disciplinati con il regolamento di cui all'art. 28.

Articolo 13
Coordinamento con gli organismi del Servizio sanitario nazionale.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, regolamenta le forme di coordinamento tra l'I.S.P.E.S.L. e gli organismi del Servizio sanitario nazionale nelle materie di rispettiva competenza.

Articolo 14
Attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale
.

1. La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale è deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto sentito il comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto.
2. A tal fine nei piani di attività dell'Istituto viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare nel corso dell'anno, i discenti cui sono rivolti, nonché la durata dei corsi stessi.
3. I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati vengono di volta in volta approvati dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa contiene, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.
4. Ai docenti ed ai relatori dei corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle misure previste dalla vigente normativa in materia e comunque in misura non superiore a quella fissata per il dirigente generale di livello C dello Stato, nonché un compenso determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 15
Esercizio finanziario e bilanci annuale e triennale di previsione.

1. L'Istituto gestisce autonomamente le spese nei limiti dei fondi annualmente assegnati in bilancio.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. La gestione finanziaria dell'Istituto, disciplinata per programmi, si svolge in base al bilancio annuale di previsione, predisposto dal direttore dell'Istituto entro il 10 aprile di ogni anno e adottato con deliberazione del comitato amministrativo, da inviare al Ministero della sanità entro il 30 aprile, per essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data della deliberazione.
4. L'Istituto apre, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale ai sensi dell'art. 1280 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro. I prelevamenti sono effettuati a cura dell'I.S.P.E.S.L. a favore di un istituto di credito cassiere e strettamente correlati alla effettiva necessità delle erogazioni a favore dei creditori. A tal fine l'Istituto allega alla richiesta di prelevamento l'elenco riepilogativo dei mandati trasmessi all'istituto cassiere. Per l'attuazione delle suesposte disposizioni l'I.S.P.E.S.L. stipula apposita convenzione di cassa con primario istituto di credito avente sede sociale nel territorio nazionale. La contabilità speciale è alimentata con ordinativi diretti emessi dal Ministero della sanità.
5. Le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto correlativo alle entrate.
6. È vietata qualsiasi gestione al di fuori del bilancio.
7. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione che illustra i programmi di attività da realizzare nell'esercizio ed è corredato altresì dai dati della consistenza numerica del personale in servizio.
8. Il comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, delibera il bilancio triennale contestualmente al bilancio annuale di previsione, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio e a consentire di valutare i flussi delle spese e la loro produttività nel rispetto del contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato.
9. Le variazioni di bilancio compensative da articolo ad articolo sono deliberate, su proposta del direttore, dal comitato amministrativo e comunicate entro quindici giorni dalla data della deliberazione al Ministero della sanità. Le variazioni per minori o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
10. Le maggiori entrate e le economie di spesa risultanti alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono utilizzate nell'esercizio successivo.

Articolo 16
Gestione finanziaria.

1. La gestione finanziaria dell'Istituto è unica e si attua attraverso il decentramento delle funzioni amministrative nei limiti e con le modalità stabilite dal direttore dell'Istituto.
2. Le funzioni amministrative relative alla contabilità generale dell'Istituto e alla emissione dei mandati di pagamento sono svolte dall'unità centrale preposta ai servizi amministrativi cui spetta anche il coordinamento tra le amministrazioni delle unità operative e l'amministrazione centrale.
3. Il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto è esercitato dall'ufficio centrale di ragioneria ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724 e dall'art. 15, comma 2, della legge 31 luglio 1980, n. 619.

Articolo 17
Attività di ricerca finanziata.

1. L'attività di ricerca scientifica svolta dall'Istituto è altresì finanziata con quota-parte dello stanziamento previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, determinata secondo le indicazioni della commissione per la ricerca sanitaria ai sensi dell'art. 18, distinta per la ricerca corrente e per quella finalizzata e in conto capitale. Detto finanziamento va ad incrementare il fondo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero della sanità - I.S.P.E.S.L. ed è ripartito incrementando gli stanziamenti degli articoli di bilancio destinati alla ricerca.

Articolo 18
Gestione della spesa.

1. I dirigenti possono assumere in ciascun esercizio obbligazioni nei limiti delle disponibilità programmate nell'esercizio, fermo restando che i relativi pagamenti sono contenuti nei limiti delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa.
2. Ogni deliberazione per obbligazioni comportanti assunzioni di impegni di spesa esplicita la disponibilità della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenze che in termini di cassa.
3. Possono essere autorizzate dall'organo competente, qualora se ne ravvisi la necessità, aperture di credito a favore di funzionari delegati per le spese indicate nell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
4. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
5. Il rendiconto della gestione delle spese è trasmesso al Ministero della sanità entro il 30 aprile dell'anno successivo per il tramite dell'ufficio centrale di ragioneria.

Articolo 19
Servizi a pagamento.

1. L'Istituto può rendere a pagamento, a richiesta degli interessati, servizi inerenti alle proprie funzioni stabilite all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, secondo le tariffe allegate al presente regolamento (tabelle A, B e C).
2. Annualmente le tariffe sono aggiornate almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente con provvedimento del comitato tecnico-scientifico approvato dal Ministro della sanità. I proventi derivanti dai menzionati servizi e prestazioni sono imputati negli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Istituto, con provvedimento del Ministro del tesoro, ed utilizzati a scopi istituzionali.
3. Le tariffe per le prestazioni effettuate dall'Istituto sono corrisposte, previo pagamento anticipato, mediante versamento su conti correnti postali intestati all'I.S.P.E.S.L. e vincolati al Ministero del tesoro. L'Istituto provvede all'accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore della tesoreria provinciale dello Stato di Roma con imputazione ai rispettivi capitoli di competenza del bilancio dello Stato, entrate capo XXXI, amministrato dall'I.S.P.E.S.L. Per le prestazioni che per motivi particolari e non prevedibili necessitino di integrazione dei relativi contributi, si provvede ai necessari conguagli con le modalità suaccennate. Per i servizi pagati ma non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo a conguaglio di tariffa.

Articolo 20
Contratti.

1. L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, provvede in piena autonomia direttamente all'acquisto dei beni, dei servizi e di tutto ciò che occorre per le attività gestionali e per il funzionamento dei dipartimenti centrali, dei dipartimenti periferici e dei servizi amministrativi.
2. L'attività contrattuale dell'Istituto è soggetta al parere del Consiglio di Stato che si esprime sui progetti di contratto di importo superiore a seicento milioni. Per i progetti di contratto da cui derivano entrate il limite di cui al comma precedente è ridotto alla metà. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonché sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire venti milioni.
3. Fermo restando quanto precede, l'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita dei beni non più utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione nominata dal direttore.
4. L'acquisto di beni e servizi è disposto dai dirigenti secondo le attribuzioni e i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e nel rispetto delle direttive CE e dei regolamenti amministrativi in materia.
5. In particolare il direttore dell'Istituto esercita, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
6. I dirigenti esercitano autonomi poteri di spesa, per quanto di competenza, entro i limiti di valore delle spese che possono impegnare definiti dal direttore dell'Istituto, nonché i poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal direttore dell'Istituto e dai dirigenti generali.

Articolo 21
Contratti di ricerca e contributi.

1. L'Istituto ha facoltà di concedere finanziamenti a enti o studiosi per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca o contributi di ricerca.
2. L'Istituto può inoltre concedere, con le modalità indicate dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contributi volti a concorrere alle spese inerenti ad iniziative di ricerca scientifica che richiedano l'espletamento di missioni di studio in Italia o all'estero, ovvero la partecipazione a congressi scientifici e seminari, l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali e la stampa dagli atti relativi, la redazione e pubblicazione di opere o di periodici scientifici o similari necessità.
3. I contratti di ricerca sono stipulati con enti privati o società e sono conformi a schemi tipo approvati dal comitato amministrativo, previo parere del comitato tecnico-scientifico.
4. I contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati a trattativa privata. I contratti predetti possono:
a) avere, in relazione ai programmi di ricerca da svolgere, durata pluriennale;
b) prevedere, in connessione alle peculiari loro caratteristiche e alle esigenze degli enti e società commissionari, che siano concesse anticipazioni, dietro presentazione di idonee garanzie, sino al 50 per cento del corrispettivo;
c) prevedere che la rispondenza dell'attività svolta dai commissionari all'oggetto contrattuale sia verificata, anche in corso d'opera, da singoli collaudatori o da commissioni di collaudo sulla base dei costi sostenuti e sulla base dei risultati conseguiti;
d) prevedere, in ispecie nel caso di contratti di durata pluriennale, che sia compiuta una valutazione periodica sull'andamento generale delle ricerche e delle sperimentazioni da parte del comitato tecnico-scientifico dell'Istituto;
e) contenere apposite clausole tese a favorire un rapido ed efficace trasferimento dei risultati conseguiti.
5. I finanziamenti accordati alle università, agli enti pubblici di ricerca o ad altri enti pubblici assumono la forma di contributi modali. Tali contributi sono versati anticipatamente a dette università od enti, i quali sono tenuti a gestirli secondo le rispettive norme di funzionamento, fatto salvo l'obbligo di presentare un analitico rendiconto delle spese effettuate. La documentazione di spesa è tenuta, presso i soggetti fruitori dei contributi, a disposizione dell'Istituto per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di inoltro del rendiconto.
6. Quando i contributi sono concessi a soggetti privati, costoro devono presentare documentati rendiconti delle spese sostenute e presentare una relazione scientifica circa l'attività svolta, relazione da esaminarsi dall'Istituto per le valutazioni di competenza.
7. L'Istituto ha la facoltà di revocare la concessione dei contributi ogni volta che essi non ricevano con la dovuta tempestività una destinazione conforme a quella stabilita nell'atto di concessione.
8. L'Istituto ha la facoltà di non concedere ulteriori contributi a coloro che, in occasione della fruizione di precedenti contributi, non abbiano proceduto ad una tempestiva e completa produzione della richiesta documentazione sulla loro utilizzazione.

Articolo 22
Servizi e spese in economia
.

1. Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia inerenti alle funzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di centocinquanta milioni.
2. Il direttore dell'Istituto, i dirigenti e i funzionari delegati possono disporre spese entro il limite massimo rispettivamente di centocinquanta, cinquanta e dieci milioni.
3. I servizi e le spese da eseguire in economia concernono:
a) acquisto, manutenzione, noleggio e riparazione di beni, mobili, macchine per ufficio, impianti, macchinari, apparecchiature, attrezzature, accessori e parti di ricambio per i vari dipartimenti, servizi e divisioni;
b) custodia, conservazione, trasporto di quanto specificato al punto a);
c) manutenzione, riparazione, adattamento degli immobili di cui l'Istituto si serve per lo svolgimento delle proprie attività;
d) acquisizione, produzione e diffusione di quanto attinente alla formazione, all'informazione e alla comunicazione relativamente ai compiti istituzionali;
e) organizzazione e partecipazione a convegni, corsi, mostre, fiere ed altre manifestazioni culturali e scientifiche relativamente ai compiti istituzionali;
f) spese telefoniche, postali, di illuminazione, di riscaldamento.
4. Le spese aventi carattere ordinatorio, fisso e continuativo sono deliberate sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale.
5. Per la fornitura di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, macchine e arredi per ufficio e tutto ciò che può occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei dipartimenti, servizi e divisioni tecnici ed amministrativi è sentita, sulla indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo, una commissione nominata dal direttore dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da tre membri di cui due dirigenti di ricerca e un dirigente amministrativo. Svolge funzioni di presidente il dirigente più anziano.
6. Le provviste in economia di presumibile importo superiore a lire sette milioni e duecentomila sono giustificate mediante adeguata relazione redatta dal dipartimento, servizio o divisione richiedente.
7. Le provviste di cui al comma 6 sono fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.
8. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, e comunque solo in caso di urgente necessità:
a) le provviste di lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) le provviste di lavori suppletivi, di completamento o di accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non può valersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.
9. I preventivi contengono le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'assunzione dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'ordinazione dei servizi è effettuata mediante lettera o altro atto del committente.
10. L'ordine impegna il fornitore il quale non può in nessun caso e per nessuna ragione variare i termini di consegna, né i prezzi stabiliti, né la qualità e quantità della merce.
11. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di fornitura accettata per iscritto da parte dell'assuntore. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
12. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente articolo sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati designati dal competente dirigente, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera lire 10.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato designato dal dirigente competente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. È ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 23
Forma dei contratti.

1. I contratti sono stipulati in conformità alle disposizioni di legge secondo le procedure previste dal presente regolamento. Gli ordinativi di fornitura sono emessi secondo gli usi del commercio.
2. Le forme di scelta del contraente sono quelle previste dalle direttive CE in materia ritualmente recepite dallo Stato italiano.
3. Ogni atto, contratto o ordinativo costituente obbligazione per l'Istituto è disposto dal direttore dell'Istituto e da dirigenti secondo le attribuzioni e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 24
Organi collegiali.

1. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.
2. La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali interviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 25
Rinvio alle norme di contabilità pubblica.

1. Alle materie non disciplinate espressamente dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di contabilità pubblica.

Articolo 26
Rapporti contrattuali in corso.

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione delle gare.

Articolo 27

(Omissis)
(Il presente articolo non è stato ammesso al visto della Corte dei conti)

Articolo 28
Regolamenti interni.

1. Con provvedimenti del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico e il comitato amministrativo per le materie di competenza, sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più regolamenti interni concernenti:
a) le modalità per la erogazione delle borse di studio;
b) la regolamentazione dell'esercizio delle mansioni superiori, conformemente a quanto disposto dall'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
c) l'articolazione dei dipartimenti in unità funzionali e la declaratoria delle loro attività.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui sopra permane in vigore l'attuale regolamento dei servizi di cui al decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991, n. 322.
3. Alla rideterminazione della pianta organica dell'Istituto si provvede entro i limiti di un contingente da determinare d'intesa con il Ministero del tesoro, sulla base del decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1991, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 1992, registro n. 4, foglio n. 53, adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, con appositi regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 72, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 29
Criteri per la valutazione dei costi e per la verifica dei rendimenti dei servizi.

1. Al fine di consentire la valutazione dei costi di gestione delle attività tecnico-scientifiche l'Istituto si dota di sistemi di rilevazione analitica che consentano di determinare, per ogni servizio e attività istituzionale, il costo per prestazione e, per le attività di ricerca, il costo per progetto, comprensivo di ogni fattore calcolato al lordo.
2. A tale scopo e per il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato sono individuati criteri di attribuzione dei costi direttamente o indirettamente pertinenti all'operatività specifica dei progetti e delle spese generali e delle quote di ammortamento aventi diretta attinenza con le finalità pubblicistiche perseguite dall'Istituto.
3. Detti criteri generali sono adottati, con atto del comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.

Articolo 30
Servizi per il personale.

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, sono istituiti presso l'Istituto un servizio di trasporto per il personale tra la direzione ed i laboratori dei centri di Monteporzio Catone e di via Casilina, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.
2. L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati, ovvero quanto in alternativa previsto, è deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto in relazione alle disponibilità di bilancio.
3. La gestione del servizio di trasporto e della mensa è affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa aventi il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.
4. In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre al buono pasto.

Articolo 31
Commissione di verifica della programmazione scientifica.

1. Il Ministro della sanità nomina una commissione per la verifica dell'attuazione della programmazione scientifica dell'Istituto.
2. La commissione, che ha carattere consultivo e durata triennale non rinnovabile, esprime valutazioni, indicazioni e proposte. È composta: dal Ministro che la presiede o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato delegato; da tre membri scelti dal Ministro; da tre membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le designazioni riguardano personalità scientifiche in grado di apprezzare l'attività svolta a questo proposito dall'Istituto.

Articolo 32
Disposizioni normative dell'I.S.P.E.S.L.

1. A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, i compiti dell'I.S.P.E.S.L. sono stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; dall'art. 2, commi 1, 2 e 3, dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Allegato 1
Allegato unico.
(Omissis).