Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 23 ottobre 2009
Validità: 23.10.2009 - 31.12.2011
Parti: Assotelecomunicazioni - Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Servizi, TLC
Fonte: SLC-CGIL

Sommario:

 Premessa
Campo di applicazione
Articolo 1 – Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
• A) Forum nazionale
• Lettera B) Controllo a distanza - Osservatorio nazionale
• Lettera C) Commissioni aziendali pari opportunità e ambiente e sicurezza
• E) Informazioni in sede territoriale
• D) Informazioni a livello aziendale
Articolo 2 - Formazione Professionale
• A) Agenzia bilaterale per la formazione di settore
• Allegato 4 Protocollo
• B) Commissioni formazione a livello aziendale
Articolo 3 - Assetti contrattuali
• Contratto nazionale
• Contrattazione aziendale
• Incontri in sede aziendale
• Controversie sugli assetti contrattuali
Articolo 4 - Decorrenza e durata
Articolo 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 18 - Contratto di lavoro a tempo parziale
 Articolo 19 - Contratto di inserimento
Articolo 20 - Contratto di apprendistato
• Formazione
Articolo 23 - Classificazione professionale
• A) Premessa
• B) Declaratorie, profili professionali e esemplificazioni
• D) Criteri di impiego e di mobilità dei lavoratori
Articolo 26 - Orario di lavoro
Articolo 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo notturno
• Banca ore

Articolo 32 - Assenze , Permessi, Congedi, Aspettativa
• Assenze
Articolo 33- Diritto allo studio e formazione personale
Articolo 34 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
• Permessi retribuiti
Articolo 36 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Articolo 44 - Premio di risultato
Articolo…- Istituzione della Sanità integrativa di settore
Articolo… - Elemento di garanzia retributiva
Allegato 1 Una tantum e retribuzione contrattuale
Nota a verbale

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione

Assotelecomunicazioni - Asstel, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil

Roma 23 Ottobre 2009

Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo si applica alle imprese della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, tra cui, a titolo esemplificativo, si indicano:
A) imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fìssa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.);
B) imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
C) imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione;
D) imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Articolo 1 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
1. Assotelecomunicazioni - Asstel e Slc-Cgils Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, sulla base dei principi individuati in "Premessa", convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, nonché caratterizzato dalia sistematicità dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall'esame delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nelle diverse realtà aziendali.
2. In tale sistema gli strumenti relazionali di seguito determinati risultano orientati alla ricerca di obiettivi condivisi e alla costruzione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto, attraverso sia la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa in funzione dei mutamenti e dell'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi, regolamentari e di mercato, che il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza ai vari livelli

A) Forum nazionale
È istituito il Forum Nazionale dell’Ict/Tclecomunicazioni che costituisce la sede di analisi, verifica, confronto e proposta tra le Parti.
Il Forum ha luogo, con cadenza di norma annuale, entro il mese di giugno. Entro il precedente mese di maggio a cura delle Parti viene predisposto un documento di sintesi sullo stato del settore che costituisce la base dei lavori del Forum.
Al Forum partecipano le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Oil e gli Organi Direttivi dell'Associazione datoriale, stipulanti il CCNL.
In relazione ai temi trattati potranno essere previste specifiche sessioni aperte all'intervento di soggetti esterni interlocutori del settore.
Ove tra le Parti sia stata raggiunta una posizione comune, eventualmente espressa in un "avviso comune", questa potrà essere sottoposta all'attenzione di Enti ed Istituzioni pubbliche nazionali, ed eventualmente territoriali, con le modalità che saranno caso per caso individuate.
Sono oggetto del Forum tutti i temi di interesse comune relativi o collegati al settore quali lo sviluppo tecnologico, le dinamiche economiche, l'evoluzione dell'attività legislativa e regolamentare nazionale, europea ed internazionale, il rapporto con i consumatori e la responsabilità sociale dell'impresa, il mercato del lavoro, le pari opportunità, la sicurezza sul lavoro.
In relazione ai temi di cui sopra, su richiesta di una delle Parti, potranno essere costituiti specifici Gruppi di Lavoro/Commissioni paritetici di approfondimento, studio, ricerca e proposta, a livello di settore, sulle tematiche di competenza.
Le Parti nell'ambito del Forum stabiliscono i criteri per la ripartizione delle spese relative al suo funzionamento, mentre quelle concernenti le iniziative di .studio di cui ai comma precedente verranno concordate preventivamente di volta in volta, con riferimento sia all'ammontare che alla suddivisione, valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti europei e nazionali eventualmente disponibili.
La segreteria del Forum e di eventuali Gruppi di Lavoro/Commissioni ha sede presso l'Organizzazione datoriale stipulante, che si fa carico della relativa gestione ordinaria.
Nota a verbale.
Le Parti si danno atto, che alla luce di quanto previsto al punto A) del presente articolo (Forum), si intendono assolti gli obblighi già previsti dall'art. 1, lettera D) del CCNL 3 dicembre 2005.

Lettera C) Commissioni aziendali pari opportunità e ambiente e sicurezza

Nei Gruppi/imprese che occupano più di 250 dipendenti, ove non operino comunque organismi equivalenti, possono essere istituite la Commissione paritetica pari opportunità e la Commissione paritetica ambiente e sicurezza. Le relative competenze e modalità operative sono definite da specifici accordi aziendali con le RSU e con le rispettive Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL

B) Commissione nazionale pari opportunità
Soppresso
C) Commissione nazionale ambiente e sicurezza
Soppresso
D) Informazioni in sede nazionale
Soppresso
E) Informazioni in sede territoriale
Per la vigenza del presente contratto, nel corso di apposito incontro annuale, una delegazione delle Associazioni degli industriali territorialmente competenti fornirà - anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito del Forum - alle strutture territoriali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, informazioni con specifico riferimento al territorio considerato.
Le aree geografiche interessate dall'informativa territoriale sono individuate come segue:
Nord Ovest: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;
Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;
Centro Ovest: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna;
Centro Est: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise;
Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia
Le informazioni verranno fornite presso le sedi delle Associazioni degli industriali di Milano, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Palermo, Bari e Napoli

D) Informazioni a livello aziendale
Con cadenza annuale e di norma nel primo quadrimestre, le imprese che occupano complessivamente almeno 50 dipendenti provvederanno a fornire, con l'assistenza delle Associazioni degli industriali dove hanno sede le Direzioni generali aziendali, alle Organizzazioni sindacali stipulanti e congiuntamente alle RSU, ove costituite, informazioni sulle materie di seguito individuate:
1. gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi qualitativi e quantitativi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
2. l'evoluzione degli assetti tecnologici ed organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sull'organizzazione complessiva del lavoro;
3. le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia degli impianti;
4. i programmi qualificanti afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale, avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale femminile e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
5. l'andamento dell'occupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e inquadramento professionale;
6. il sistema complessivo degli orari di lavoro;
[…]
Qualora dovessero successivamente intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, saranno forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e della riservatezza necessaria a non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.

Articolo 2 - Formazione Professionale
A) Agenzia bilaterale per la formazione di settore
1. Assotelecomunicazioni - Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, convengono di istituire dal 1 giugno 2010 l'Agenzia Bilaterale per la Formazione di Settore (ABF)
2. I compiti, le modalità organizzative e di finanziamento dell'ABF sono definiti nel Protocollo allegato al presente CCNL.
3. Le Parti si danno atto che con l'operatività dell'ABF si estinguono i compiti della Commissione Nazionale Paritetica per la Formazione professionale che viene conseguentemente sciolta.
4. Tanto premesso, viene costituito un Gruppo di lavoro paritetico di dodici esperti - sei per la parte sindacale e sei per la parte datoriale che entro il 30 aprile 2010 definirà gli atti giuridici necessari (Atto costitutivo, Statuto, Regolamento Operativo) e tutti gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'ABF in conformità a quanto previsto dal presente CCNL e dal Protocollo allegato.

Allegato 4
Protocollo

1. All’Agenzia Bilaterale per la Formazione di Settore sono attribuiti i seguenti compiti:
- monitoraggio dell'evoluzione legislativa in materia di formazione professionale;
- analisi dei fabbisogni formativi, all'interno del settore;
- azioni di sensibilizzazione e orientamento presso le Istituzioni comunitarie, nazionali e locali per la promozione di interventi mirati allo sviluppo delle professionalità nell'ambito del settore;
- interlocuzione con Fondimpresa e con altri Enti e Istituzioni comunitari, nazionali, locali, preposti alla erogazione di forme di finanziamento o incentivazione regionale, nazionale ed europeo per l'elaborazione di progetti formativi relativi al settore anche attraverso strumenti innovativi come la formazione a distanza.
2. L'adesione da parte delle aziende a un progetto formativo nazionale di settore elaborato dall'ABF e finanziato come sopra definito, non necessita di ulteriore formalizzazione della condivisione delle Parti a livello aziendale, fermo restando che le imprese informeranno tempestivamente le RSU.
Al riguardo, l’ABF ogni anno predispone un catalogo di corsi di formazione finanziati da Fondimpresa sulle seguenti materie:
- ambiente e sicurezza sul lavoro;
- responsabilitàex lege n. 231 del 2001;
- normativa in materia di privacy;
- informatica di base;
- formazione linguistica di base; rapporto di lavoro, CCNL e previdenza
A livello aziendale è possibile definire ulteriori ampliamenti, localizzazioni e sviluppi dei suddetti corsi.
3. I finanziamenti per le specifiche iniziative dell'ABF dovranno essere reperiti nell'ambito delle risorse messe a disposizione da Enti che erogano risorse per la Formazione
4. Assotelecomunicazioni - Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil convengono che l’ABF avrà sede presso l'Organizzazione datoriale stipulante, che fornirà i servizi di segreteria. Le Parti convengono altresì che gli incarichi degli organismi dell'ABF saranno svolti dai singoli componenti a titolo gratuito

B) Commissioni formazione a livello aziendale
I Le Parti convengono di istituire apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupano almeno 2000 dipendenti.
2 Ogni Commissione aziendale sarà costituita pariteticamente da sei componenti, di cui tre in rappresentanza dell'impresa e tre in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle RSU, ove costituite.
3. La Commissione aziendale potrà svolgere le seguenti attività:
- monitorare i fabbisogni formativi connessi all'esigenza di mantenere livelli di professionalità coerenti con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'impresa;
- formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati;
- effettuare un'analisi quali-quantitativa dell'attività di formazione e riqualificazione svolta a livello annuale nell'impresa.
4. Gli incontri della Commissione aziendale avverranno presso la sede dell'Associazione degli industriali competente o presso altra sede concordata dalle Parti
5. Le decisioni delle Commissioni paritetiche di cui sopra saranno adottate all'unanimità dei loro componenti.

Articolo 3 - Assetti contrattuali
Contrattazione aziendale
9. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e che non siano stati già negoziati al primo livello.
[…]
11. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 Dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
[…]

Incontri in sede aziendale
17. Anche a livello di singola unità produttiva, in presenza di significative innovazioni e/o trasformazioni tecnologiche e/o produttive, per valutare gli effetti inerenti a modifiche dei livelli occupazionali, orari, e inquadramenti, e formazione, si avvierà un momento di approfondimento ed esame propositivo sulle suddette tematiche da svolgersi in sede sindacale con la competente direzione aziendale.
18. Nel caso di accordi nazionali riferiti ad aziende plurilocalizzate, le RSU delle singole unità produttive, congiuntamente alle organizzazioni territoriali dei lavoratori, potranno richiedere alle competenti direzioni aziendali un incontro, da effettuare anche in sede sindacale, in merito all'applicazione dell'accordo stesso.

Controversie sugli assetti contrattuali
19. Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così come definiti nel presente capitolo, sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il CCNL entro quindici giorni dal momento in cui sono stati rilevati.
20. Entro i successivi sette giorni lavorativi sì farà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l’inadempimento riguardi una singola azienda

Articolo 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Commi 1-7: Identici
[…]
9. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro
[…]
11. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati
[…]

Articolo 19 - Contratto di inserimento
Comma 1 Identico
[…]
Comma 3 Identico
[…]
Commi 5-12 Identici
Nota a verbale CFL Soppressa

Articolo 20 - Contratto di apprendistato
Commi 1-14: Identici
Formazione
I principi convenuti nei presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante
Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai CCNL, si conviene quanto segue
La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore medie annue fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 80 ore, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico professionale.
In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali Tale formazione sarà pari ad un terzo del monte ore medio previsto per il primo anno di formazione e comunque non dovrà essere inferiore a 40 ore di formazione., Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica
I profili formativi sono definiti nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente contratto
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo approvato dal DM 10 Ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato.
La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza on the job e in affiancamento
La formazione formale può essere esterna o interna all'azienda, in conformità con la legislazione vigente.
Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei, in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali, diversi da quelli in cui si svolge la normale attività produttiva. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.
Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso dì azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento, ubicate anche in altra regione.
Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo.
Per i requisiti di idoneità aziendale si fa riferimento al D.M. 28 Febbraio 2000

Articolo 26 - Orario di lavoro
Commi 1-2: Invariati
3. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa dovute a motivi stagionali o contingenti, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti L'azienda definirà tali regimi di orario previo esame congiunto con la RSU interessata In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione
Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario

Commi 4-9 e Nota a verbale: Invariati
Riduzione dell'orario di lavoro […]
Comma 13: Invariato
Dichiarazione a verbale: Invariata
Norme transitorie
Soppresse

Articolo 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo notturno
Commi 1-12: Invariati
Banca ore
Le parti convengono di confermare l'istituzione della banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate, salvo diverso accordo aziendale, oltre le 100 ore annue individuali secondo i seguenti criteri e modalità
Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non richiedono entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di optare per il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni contrattualmente previste nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese dell'effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che richiedono formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di optare per il riposo potranno fruirlo con le modalità e quantità previste per il conto ore di cui all' art. 26.
[…]

Nota a verbale
Resta inteso che l'applicazione del presente accordo, per le parti normativa ed economica, è subordinata allo scioglimento positivo della riserva sulla presente ipotesi di accordo.