Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 15 dicembre 1994
Validità: 15.12.1994 - 31.12.1997
Parti: Federcasse, Fabi e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Bcc-Cra
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. I Assetti contrattuali
Art. II Decorrenza e durata
Art. III Procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali
Art. IV Indennità di vacanza contrattuale
Art. V Sistema di informativa
Art. VI Area contrattuale
Art. VII Contrattazione di secondo livello
• Art. 39 Premio per gli incrementi di produttività
Art. VIII
• Capitolo II Organici - Assunzioni - Procedure preventive - Mercato del lavoro
o Art. 5 Organici
o Art. 15 Osservatori locali
o Art. 16 Prevenzione dei conflitti collettivi ed esuberanze di personale
o Art. 17 Mercato del lavoro
Art. IX Esami di idoneità
Art. X Inquadramento del personale
Art. XI Trattamento economico
Art. XII Razionalizzazione del salario
Art. XIII Orario di lavoro
• Articolo 48 Orario di lavoro
• Articolo 49 Distribuzione nella settimana
 • Articolo 50 Ripartizione dell'orario di lavoro
• Articolo 58 Lavoro Straordinario
• Art. 64 Aspettativa
Art. XIV Responsabilità civile verso terzi
Art. XV Trasferimenti
Art. XVI Volontariato
Art. XVII Tutela della dignità della persona
Art. XVIII Salute e sicurezza
Art. XIX Antiriciclaggio
Art. XX Pari opportunità
Art. XXI Azioni sociali
Art. XXII Diritti parentali
Art. XXIII Formazione professionale
Art. XXIV Tabelle degli organici
Art. XXV Fondo di previdenza
Art. XXVI Contributi sindacali
Art. XXVII Unioni di fatto
Art. XXVIII Clausole di garanzia per l'esecuzione del contratto
Art. XXIX Disposizione finale
Allegati
Allegato 1 Arretrati
Allegato 2 Tabelle

Il giorno 15 dicembre 1994, in Roma tra la Federazione Italiana delle Bcc/Cra e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi); la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba/Cisl); la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac/Cgil); la Unione Italiana Bancari (Uib/Uil); si è convenuto di stipulare la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del: Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri, gli impiegati e ausiliari delle Bcc/Cra del 28.2.1991.

Art. I Assetti contrattuali
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di categoria;
- un secondo livello di contrattazione:
(a) locale, cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le provincie autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Bcc/Cra;
b) aziendale per quanto riguarda il personale dell'Iccrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, dell'Iccra, della Cedecra, del Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine.
Al secondo livello verranno trattati materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa si articola.

Art. V Sistema di informativa
Le parti si impegnano al riesame, entro la stesura dell'articolato contrattuale, delle competenze dell' Osservatorio Nazionale previsto dall'art. 109 CCNL 28/2/1991, tenendo conto dei compiti ad esso attribuiti in materia di occupazione ed effettuando l'opportuno coordinamento con gli organismi territoriali aventi analoghe finalità e istituiti con il presente rinnovo. Si terrà inoltre conto di quanto concordato nell'art. XX del presente accordo.

Art. VI Area contrattuale
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Cap. I in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Dichiarazione delle parti
Le parti concordano di verificare, entro il 30.6.1995, l'estensione dell'efficacia del CCNL, in presenza delle condizioni necessarie, previa intesa con quei soggetti del movimento che allo stato non ne sono destinatari anche in via diretta ( con particolare riferimento all'Agrileasing, alla Coogestione ed alla Federazione di Bolzano).

Art. VII Contrattazione di secondo livello
Sulla base di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall'art. I del presente rinnovo, le Parti stipulanti convengono che:
- gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL;
- le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi;
- per due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza degli accordi di secondo livello e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a predisporre, entro il 31.12.1995, nella necessaria considerazione della specificità del settore, le condizioni affinché le rappresentanze sindacali unitarie siano realizzate.
In sede di prima applicazione della disciplina di cui sopra gli accordi di secondo livello avranno decorrenza non anteriore al 1.1.1996 e scadranno il 31.12.1998. Le richieste per il rinnovo degli accordi di secondo livello saranno presentate in tempo utile a consentire l'avvio delle trattative, ma comunque, non prima dell'ultimo bimestre 1995.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello sono quelle indicate dall'art. 110 CCNL 28.2.1991, oltre a quanto previsto nel presente accordo di rinnovo, con esclusione della polizza sanitaria, sostituita dalla Cassa Mutua Nazionale istituita il 16/3/1994. […]

Art. VIII
Le parti stipulanti convengono di modificare ed integrare il Capitolo II del contratto nazionale del 28/2/1991 nei seguenti termini:
Capitolo II Organici - Assunzioni - Procedure preventive - Mercato del lavoro
Art. 5 Organici
1. Gli organici del personale delle BCC vanno determinati secondo criteri generali concordati tra le parti stipulanti il presente CCNL.
2. Annualmente, le rappresentanze locali delle medesime parti stipulanti si incontreranno per esaminare gli organici delle singole BCC ed accertarne la corrispondenza alle esigenze aziendali ed ai criteri generali suddetti, secondo quanto stabilito nell'allegato "D" al CCNL.
3. Laddove tale corrispondenza non verrà riscontrata, saranno convenuti modalità e termini per l'adeguamento. In caso di mancato accordo in sede locale, la questione sarà rimessa all'esame, in sede nazionale, delle parti stipulanti il presente CCNL.
4. La disciplina degli organici viene concordata in base alla premessa che le parti stipulanti del presente contratto convengono su una visione dinamica degli organici e sulla opportunità di risolvere eventuali problemi di esuberanza di personale mediante lo strumento della mobilità.
5. La mobilità del personale viene congiuntamente riconosciuta come strumento di promozione professionale, di assetto e sviluppo del Movimento, nonché, ove si dovessero manifestare problemi di eccedenza, quale prioritario strumento di tutela dell'occupazione, nei termini e con le modalità concordate nel presente capitolo.
Dichiarazione a verbale
I problemi connessi agli organici dell'Iccrea, delle Casse Centrali di Trento e Bolzano, del' ICcrraa, della Cedecra, del Cesve, del Secra, di Ghenos Informatica, del Cesi, dell'Incra, di Sicraceit, del Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine, nonchè delle società di servizi e centri elettrocontabili autonomi e completi, costituiti in forma societaria, che svolgano attività operativa prevalentemente in favore di Aziende del Movimento, saranno esaminati con le RSA o, in mancanza, con le stipulanti OO.SS. locali.

Art. 15 Osservatori locali
1. È costituito, con riferimento a ciascuna Federazione locale, un osservatorio locale paritetico formato da un numero massimo di dieci membri: cinque designati dalla Federazione locale e gli altri cinque designati dalle OO.SS. stipulanti e maggiormente rappresentative a livello locale.
2. Tale osservatorio dovrà riunirsi, con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque su richiesta di una delle parti stipulanti, per esaminare la situazione occupazionale delle Aziende.
3. L'osservatorio locale utilizzerà i dati di cui all'allegato "D" citi vigente CCNL, che dovranno essergli forniti annualmente dalla Federazione locale, entro il 30 novembre di ciascun anno. L'osservatorio potrà eventualmente deliberare, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere alla Federazione locale ulteriore documentazione.
4. L'osservatorio locale potrà sottoporre alla valutazione dell'osservatorio nazionale di cui all'art. 109, le situazioni che necessitino di una particolare attenzione.
5. L'osservatorio nazionale, al fine di acquisire elementi utili per le proprie valutazioni, potrà anche disporre un'audizione preliminare della Azienda interessata, della Federazione locale competente e delle stipulanti OO.SS. locali rappresentate nell'organismo paritetico.

Art. 16 Prevenzione dei conflitti collettivi ed esuberanze di personale
1. Nel comune intento di prevenire situazioni che, all'interno del Movimento, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionali, le parti stipulanti convengono sull'opportunità di rafforzare, secondo quanto concordato nel presente articolo, le procedure di informazione, di esame congiunto e di contrattazione, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità, proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute e tali squilibri.
2. Le parti stipulanti individuano, nell'adozione della procedura preventiva di cui ai commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223.
3. In particolare le parti, anche al fine di prevenire i conflitti collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla consistenza numerica del personale occupato, in relazione:
a) ai processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti in altre unità produttive.
b) ai trasferimenti di azienda, nonché ai processi di fusione, concentrazione e scorporo.
c) alle innovazioni tecnologiche ed alle ristrutturazioni aziendali e comunque in tutti quei processi che possano anche comportare eventuali esuberanze di personale, nonché ad altre situazioni nelle quali si possa, in ipotesi, determinare un intervento sugli organici, secondo la fattispecie prevista dall'art. 24 Legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Nell'ipotesi sub a) l'informazione e l'esame congiunto saranno successive alla fase decisionale, ma preventive rispetto all'attuazione operativa delle eventuali ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura di contrattazione dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni da parte delle OO.SS. stipulanti e sarà finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni.
5. Nelle ipotesi sub b) e e) si procederà, al fine di ricercare idonee soluzioni:
1) alla informazione preventiva alle stipulanti OO.SS. locali che dovrà precedere la fase decisionale. Le informazioni dovranno essere fornite dall'Azienda, anche per il tramite della Federazione locale.
In particolare per quanto riguarda le ipotesi sub b) l'informativa dovrà essere rivolta anche alle RSA, ove esistenti, e dovrà riferirsi:
a) ai motivi del programmato trasferimento d'azienda, o dei processi di fusione, concentrazione e scorporo;
b) alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
c) alle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
2) Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al punto 1), le stipulanti OOSS locali potranno chiedere alla Federazione competente di attivare la procedura di contrattazione, in sede locale e con la partecipazione dell'Azienda interessata, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
Nell'ambito di tale esame congiunto potranno essere considerate dalle parti e, ove possibili e concretamente realizzabili, potranno essere concordate ipotesi idonee a superare anche eventuali situazioni di criticità occupazionale. A mero titolo esemplificativo potranno essere prese in considerazione dalle parti ipotesi aventi ad oggetto anche: il blocco delle assunzioni, il blocco del lavoro straordinario, l'attivazione di incentivi all'esodo, la trasformazione di alcuni rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 cod. civ. nel rispetto delle procedure di legge, accordi di solidarietà, l'attivazione di interventi di riqualificazione del personale, la riduzione e/o modulazione di orario e di salario per un periodo di tempo determinato.
3) Nel caso di mancato accordo in sede locale, le OO.SS. nazionali stipulanti potranno chiedere, con comunicazione immediata alla Federazione italiana, di attivare una fase di contrattazione, in sede nazionale, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
Nell'ambito di tale esame congiunto, ove non fossero stati precedentemente risolti i problemi di eccedenze di personale, le parti stipulanti ricercheranno la possibilità di favorire la mobilità dei lavoratori eccedenti mediante la ricollocazione presso altre Aziende, preferibilmente in ambito regionale, anche con la possibile preventiva utilizzazione a tal fine dell'istituto del distacco.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la procedura prevista dal presente articolo, anche perché più favorevole, esaurisce gli obblighi previsti dall'art. 47 legge 29.12.1990 n.428, fatto salvo l'art. 2112 cod. civ.
Le procedure previste nel presente articolo, sono vincolanti per le parti ed il loro mancato rispetto costituisce inadempimento per la parte che non vi abbia dato corso. Dette procedure - fermo quanto ora detto e una volta completate - esauriscono i loro effetti tra le parti stipulanti il presente accordo.
Le parti, fino all'espletamento delle procedure previste nel presente articolo, non assumeranno iniziative unilaterali.

Art. 17 Mercato del lavoro
1. In tema di contratti e lavoro, le parti stipulanti convengono che assunzioni con contratto di "formazione lavoro a part-time" potranno essere effettuate nei seguenti limiti numerici: da 2, in ogni caso, al 10% dell'organico in servizio, con arrotondamento all'unità dell'eventuale frazione.
2. In relazione all'entrata in vigore della legge 19 luglio 1994 n. 451 le parti stipulanti impregiudicate restando le loro rispettive posizioni - si impegnano a rinnovare, tempestivamente, il testo della normativa sui contratti di formazione e lavoro contenuta nell'appendice al CCNL 28.2.1991.
[…]

Art. XIII Orario di lavoro
Le parti al fine di adeguare il Capitolo VI del CCNL 28/2/1991 alla mutata realtà di mercato convengono di sostituire e/o integrare alcune delle norme in esso inserite nel modo che segue:

Articolo 48 Orario di lavoro
Per i quadri e gli impiegati l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 37 ore e 15 minuti.
L'orario giornaliero è stabilito di norma in 7 ore e 27 minuti.
Per gli ausiliari, tranne gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 37 ore e 35 minuti.
Per gli autisti, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 37 ore e 35 minuti.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 40 ore.
[…]

Articolo 49 Distribuzione nella settimana
[…]
Ai lavoratori che compiono turni continuativi ad orario ridotto di almeno 6 ore, nelle situazioni nelle quali è necessaria una distribuzione in turni continuativi ed avvicendati dell'orario di lavoro settimanale va concessa una pausa di 15 minuti nella giornata, con modalità tali da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.
[…]

Articolo 50 Ripartizione dell'orario di lavoro
[…]
La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere; in deroga a tale limite l'adibizione stessa può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti, mediante intese con la Rappresentanza Sindacale Aziendale o in mancanza con il personale.
Nei casi di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata di adibizione allo sportello deve essere contenuta in 5 ore e 30 minuti giornalieri; nella giornata di sabato tale adibizione sarà contenuta entro le 4 ore nel caso di sportello turistico.
Dichiarazione a verbale
L'Iccrea e le Casse Centrali di Trento e Bolzano, in presenza di situazioni che non consentano l'applicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro come sopra concordate per le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, possono adottare soluzioni diverse mediante accordi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Chiarimento a verbale
Ai fini delle disposizioni di cui sopra e delle altre disposizioni del presente contratto, laddove sono previsti rapporti con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ove in mancanza con il personale, gli stessi possono farsi assistere da dirigenti sindacali locali, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 16.

Articolo 58 Lavoro Straordinario
Eliminare il chiarimento a verbale e sostituirlo con
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario, pur tenendo presente la specificità e le esigenze delle aziende minori e con struttura in formazione.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell'anno su richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero in mancanza del personale, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo

Art. XVII Tutela della dignità della persona
Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, comportamenti offensivi e/o altri atti che possano determinare disagio della persona cui sono rivolti influendo sul rapporto di lavoro e sullo sviluppo professionale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori, le Parti stipulanti concordano di effettuare azioni mirate, a livello locale, idonee a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona umana.

Art. XVIII Salute e sicurezza
Al fine di disporre di adeguati elementi di conoscenza per la corretta applicazione della nuova disciplina di legge in materia di salute e sicurezza del lavoro, le Parti stipulanti si impegnano ad esaminare le problematiche inerenti entro il 30 aprile 1995.
Al termine della fase predetta le Parti stipulanti si impegnano, nei limiti di legge, a valutare le possibili idonee soluzioni attuative, in relazione alle specificità del settore, procedendo ai necessari adeguamenti del CCNL.

Art. XXI Azioni sociali
Le Parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano opportuno approfondire l'analisi delle relative tematiche.
A tal fine, convengono di integrare le competenze dell' Osservatorio nazionale di cui all'art. 109 del contratto nazionale 28.2.1991 come segue:
- rilevazione ed analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale.
Ai medesimi fini di cui sopra, nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 108 del contratto nazionale 28.2.1991 potrà, altresì, procedersi relativamente ai lavoratori destinatari del presente accordo di rinnovo:
- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.
Le Aziende prenderanno in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
Le Aziende in caso di ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie adotteranno le misure che facilitino l'accesso dà lavoratori invalidi al posto di lavoro.

Art. XXIII Formazione professionale
Aggiungere all'art. 28 CCNL 28.2.1991
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi a forme di aggiornamento professionale che facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
A livello locale le parti si incontreranno al fine di valutare la possibilità di realizzazione di progetti di formazione ai sensi della vigente normativa CEE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti.