Categoria: 1999
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 settembre 1999
Validità: 01.09.1999 - 31.12.2002
Parti: Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Terziario, distribuzione, servizi, Confesercenti
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa generale
Validità e sfera di applicazione del contratto
Parte I - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale

Art. 1 - Procedure per il rinnovo del CCNL.
Art. 2 - Diritti di informazione.
Art. 3 - Strumenti nazionali.
Art. 4 - Tutela delle lavoratrici.
Art. 5 - Pari opportunità.
Art. 6 - Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario (Ebnt).
Art. 7 - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente bilaterale nazionale.
Art. 8 - Osservatorio nazionale.
Art. 9 - Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
Art. 10 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure.
Art. 11 - Previdenza complementare.
Art. 12 - Assistenza sanitaria integrativa.
Titolo II - 2° livello di contrattazione
Premessa.
Art. 13 - Contrattazione territoriale.
• a) Criteri guida.

• b) Procedure.
Art. 14 - Contrattazione aziendale.
Titolo III - Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 15 - Diritti di informazione.
Art. 16 - Materie di accordi territoriali.
Art. 17 - Congelamento contratti e accordi provinciali.
Art. 18 - Enti bilaterali.
Art. 19 - Finanziamento Enti bilaterali.
Titolo IV - Composizione delle controversie
Art. 20 - Procedure.
Art. 21 - Collegio arbitrale.
Art. 22 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali.
Art. 23 - Funzionamento delle Commissioni paritetiche.
Titolo V - Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 24 - Diritti di informazione.
Titolo VI - Mercato del lavoro
Premessa.
Art. 25 - Contratti a tempo determinato.
Art. 26 - Lavoro interinale.
• Casi di ammissibilità.

• Individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale.
• Percentuale di lavoratori assumibili.
• Rinvio alle leggi.
Art. 27 - Formazione e qualificazione professionale
Art. 28 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
• Premessa.
• Normativa.
Art. 29 - Procedure.
Art. 30 - Lavoratori inabili.
Dichiarazione a verbale sul lavoro parasubordinato..
Titolo VII - Licenziamenti collettivi
Titolo VIII - Diritti sindacali
Art. 31 - Dirigenti sindacali.
Art. 32 - Permessi retribuiti RSA o CDA
Art. 33 - Compiti e funzioni delle RSU.
Art. 34 -Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle RSU.
Art. 35 - Numero dei componenti e permessi retribuiti RSU.
Art. 36 - Permessi non retribuiti RSA o RSU.
Art. 37 - Clausola di salvaguardia.
Art. 38 - Chiarimento a verbale.
Art. 39 - Assemblea.
Art. 40 - Referendum.
Art. 41 - Trattenuta contributi sindacali.
Titolo IX - Delegato aziendale
Art. 42 - Delegato aziendale.
Titolo X - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 43 - Condizioni ambientali.
Art. 44 - Sicurezza sul lavoro.
Dichiarazione a verbale sul dialogo sociale europeo e le convenzioni OIL.
Parte II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - Classificazione del personale

Art. 1 - Premessa.
Art. 2 - Evoluzione della classificazione.
Art. 3 - Classificazione.
Titolo II - Quadri
Art. 4 - Declaratoria.
Art. 5 - Formazione e aggiornamento.
Art. 6 - Assegnazione della qualifica.
Art. 7 - Polizza assicurativa.
Art. 8 - Orario.
Art. 9 - Trasferimenti.
Art. 10 - Collegio di conciliazione e arbitrato.
Art. 11 - Indennità di funzione.
Art. 12 - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 13 - Investimenti formativi.
Art. 14 - Osservatorio.
Titolo III - Assunzione
Art. 15 - Assunzione.
Art. 16 - Documentazione.
Art. 17 - Esclusione dalle quote di riserva.
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 18 - Periodo di prova.
Titolo V - Apprendistato
Premessa
Art. 19 - Sfera di applicazione.
Art. 20 - Proporzione numerica.
Art. 21 - Limiti di età.
Art. 22 - Assunzione.
Art. 23 - Periodo di prova.
Art 24 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 26 - Doveri dell'apprendista.
Art. 27 - Trattamento normativo.
Art. 28 - Trattamento economico.
Art. 29 - Malattia.
Art. 30 - Durata dell'apprendistato.
Art. 31 - Formazione: durata.
Art. 32 - Formazione: contenuti.
Art. 33 - Tutor.
Art. 34 - Durata dell'apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi.
Art. 35 - Rinvio alla legge.
Parte Speciale
Art. 36 - Percentuale di conferma.
Art. 37 - Sfera di applicazione.
Art. 38 - Proporzione numerica.
Art. 39 - Durata.
Art. 39 bis - Accordi applicativi territoriali.
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 40 - Orario normale settimanale.
Art. 41 - Articolazione dell'orario settimanale.
Art. 42 - Orario medio settimanale per specifiche tipologie.
Art. 43 - Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro.
Art. 44 - Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale.
Art. 45 - Flessibilità dell'orario.
Art. 46 - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva A).
Art. 47 - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva B).
Art. 48 - Procedure.
Art. 49 - Banca delle ore.
Art. 50 - Assorbimenti - Divieto.
Art. 51 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede.
Art. 52 - Orario di lavoro dei minori.
Art. 53 - Fissazione dell'orario.
Art. 54 - Disposizioni speciali.
Art. 55 - Lavoratori discontinui.
Titolo VII - Part-time
Art. 56 - Premessa.
Art. 57 - Rapporto a tempo parziale.
Art. 58 - Genitori di portatori di handicap.
Art. 59 - Disciplina del rapporto a tempo parziale.
Art. 60 - Relazioni sindacali aziendali.
Art. 61 - Lavoro ripartito.
Art. 62 - Riproporzionamento.
Art. 63 - Quota giornaliera della retribuzione.
Art. 64 - Quota oraria della retribuzione.
Art. 65 - Festività.
Art. 66 - Permessi retribuiti.
Art. 67 - Ferie.
Art. 68 - Permessi per studio.
Art. 69 - Lavoro supplementare.
Art. 70 - Registro lavoro supplementare.
Art. 71 - Mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima).
Art. 72 - Preavviso.
Art. 73 - Relazioni sindacali regionali.
Art. 74 - Part-time post-maternità.
Art. 75 - Condizioni di miglior favore.
Titolo VIII - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 76 - Norme generali lavoro straordinario.
Art. 77 - Maggiorazione lavoro straordinario.
Art. 78 - Registro del lavoro straordinario.
Norma transitoria.
Art. 79 - Lavoro ordinario notturno.
  Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 80 - Riposo settimanale.
Art. 81 - Festività.
Art. 82 - Retribuzione prestazioni festive.
Art. 83 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge.
Art. 84 - Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione di carburante autostradale.
Art. 85 - Permessi retribuiti.
Titolo X - Ferie
Art. 86 - Ferie.
Art. 87 - Funzioni pubbliche elettive.
Art. 88 - Cariche pubbliche elettive.
Art. 89 - Determinazione periodo di ferie.
Art. 90 - Normativa retribuzione ferie.
Art. 91 - Normativa per cessazione rapporto.
Art. 92 - Richiamo lavoratore in ferie.
Art. 93 - Irrinunciabilità.
Art. 94 - Registro ferie.
Titolo XI - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 95 - Congedi retribuiti.
Art. 96 - Aspettativa non retribuita.
Art. 97 - Congedo matrimoniale.
Art. 98 - Diritto allo studio.
Art. 99 - Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva.
Art. 100 - Aspettativa per tossicodipendenza.
Art. 101 - Congedi e permessi per handicap.
Titolo XII - Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 102 - Chiamata alle armi.
Art. 103 - Richiamo alle armi.
Titolo XIII - Missioni e trasferimenti
Art. 104 - Missioni.
Art. 105 - Trattamento retributivo trasporto merci.
Art. 106 - Trasferimenti.
Art. 107 - Disposizioni per i trasferimenti.
Titolo XIV - Malattie e infortuni
Art. 108 - Malattia.
Art. 109 - Normativa.
Art. 110 - Obblighi del lavoratore.
Art. 111 - Periodo di comporto.
Art. 112 - Trattamento economico di malattia.
Art. 113 - Infortunio.
Art. 114 - Trattamento economico di infortunio.
Art. 115 - Quota giornaliera per malattia e infortunio.
Art. 116 - Festività.
Art. 117 - Aspettativa non retribuita per malattia.
Art. 118 - Aspettativa non retribuita per infortunio.
Art. 119 - Tubercolosi.
Art. 120 - Rinvio alle leggi.
Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 121 - Astensione dal lavoro.
Art. 122 - Permessi per assistenza al bambino.
Art. 123 - Normativa.
Titolo XVI - Sospensione del lavoro
Art. 124 - Sospensione.
Titolo XVII - Anzianità di servizio
Art. 125 - Decorrenza anzianità di servizio.
Art. 126 - Computo anzianità frazione annua.
Titolo XVIII - Anzianità convenzionale
Art. 127 - Anzianità convenzionale.
Titolo XIX - Passaggi di qualifica
Art. 128 - Mansioni del lavoratore.
Art. 129 - Mansioni promiscue.
Art. 130 - Passaggi di livello.
Titolo XX - Scatti di anzianità
Art. 131 - Scatti di anzianità.
Titolo XXI - Trattamento economico
Art. 132 - Normale retribuzione.
Art. 133 - Conglobamento Elemento Distinto della Retribuzione (EDR).
Art. 134 - Retribuzione di fatto.
Art. 135 - Retribuzione mensile.
Art. 136 - Quota giornaliera.
Art. 137 - Quota oraria.
Art. 138 - Paga base nazionale conglobata.
Art. 139 - Paga base nazionale conglobata 2° biennio economico.
Art. 140 - Aumenti retributivi mensili.
Art. 141 - Aumenti retributivi mensili - 2° biennio economico.
Art. 142 - Una tantum.
Art. 143 - Una tantum.
Art. 144 - Terzi elementi provinciali.
Art. 145 - Terzi elementi nazionali.
Art. 146 - Assorbimenti.
Art. 147 - Trattamento personale di vendita a provvigione.
Art. 148 - Indennità di cassa e maneggio denaro.
Art. 149 - Prospetto paga.
Titolo XXII - Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 150 - Tredicesima mensilità.
Art. 151 - Quattordicesima mensilità.
Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso

Art. 152 - Recesso ex art. 2118 cc.
Art. 153 - Recesso ex art. 2119 cc.
Art. 154 - Normativa.
Art. 155 - Nullità del licenziamento.
Art. 156 - Nullità del licenziamento per matrimonio.
Art. 157 - Licenziamento simulato.
b) Preavviso
Art. 158 - Preavviso.
Art. 159 - Indennità sostitutiva del preavviso.
c) Trattamento di fine rapporto
Art. 160 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 161 - Cessione o trasformazione dell'azienda.
Art. 162 - Fallimento dell'azienda.
Art. 163 - Decesso del dipendente.
Art. 164 - Corresponsione del TFR.
d) Dimissioni
Art. 165 - Dimissioni.
Art. 166 - Dimissioni per matrimonio.
Art. 167 - Dimissioni per maternità.
Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 168 - Obbligo del prestatore di lavoro.
Art. 169 - Divieti.
Art. 170 - Giustificazione delle assenze.
Art. 171 - Rispetto orario di lavoro.
Art. 172 - Comunicazione mutamento di domicilio.
Art. 173 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 174 - Codice disciplinare.
Art. 175 - Normativa provvedimenti disciplinari.
Titolo XXV - Cauzioni
Art. 176 - Cauzioni.
Art. 177 - Diritto di rivalsa.
Art. 178 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto.
Titolo XXVI - Calo merci e inventari
Art. 179 - Calo merci.
Art. 180 - Inventari.
Titolo XXVII - Responsabilità civili e penali
Art. 181 - Assistenza legale.
Art. 182 - Normativa sui procedimenti penali.
Titolo XXVIII - Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 183 - Coabitazione, vitto e alloggio.
Titolo XXIX - Divise e attrezzi
Art. 184 - Divise e attrezzi.
Titolo XXX - Appalti
Art. 185 - Appalti.
Titolo XXXI - Decorrenza e durata
Art. 186 - Decorrenza e durata del contratto.
Protocollo aggiuntivo per operatori di vendita (ex viaggiatori e piazzisti)
Allegati
Allegato 1. Progetto standard di formazione e lavoro.
Allegato 2. Relazioni sindacali a livello nazionale. Insediamento dell'Osservatorio nazionale.
Allegato 3. Schema di riferimento per l'attività dell'Osservatorio nazionale.
Allegato 4. Statuto Ente Bilaterale Nazionale.
Allegato 5. Statuto Ente Bilaterale Territoriale.
Allegato 6. Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia.
Allegato 7. Fondo di solidarietà.
Allegato 8. Priorità per la concessione di anticipazioni sul TFR.
Allegato 9. CCNL 17 dicembre 1979.
Allegato 10. Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU.
Allegato 11. Accordo sul telelavoro subordinato.
Allegato 12. Ipotesi di accordo interconfederale applicativo del D.lgs. n. 626/94.
Allegato 13. Protocollo in materia di previdenza complementare.
Allegato 14. Moduli di formazione degli apprendisti.
Allegato 15. Richiesta di parere di conformità.
Allegato 16. Tabelle di paga base dal 31.12.96 all'1.7.98.
Allegato 17. Accordo istitutivo del Fondo di Previdenza integrativa Marco Polo.
Allegato 18. Ipotesi di accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di scommesse.
Allegato 19. Legge 20.5.70 n. 300. Statuto dei lavoratori.
Allegato 20. Legge 15.7.66 n. 604. Norme sui licenziamenti individuali.
Allegato 21. Legge 11.5.90 n. 108. Disciplina dei licenziamenti individuali.
Allegato 22. Legge 29.5.82. Disciplina del trattamento di fine rapporto.
Allegato 23. D.lgs. 25.2.00 n. 61. Attuazione delle direttiva 97/81/CE relativa all'Accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso da Unice, Ceep e Ces (GU 20.3.00 n. 66).
Allegato 24. D.lgs. 2.2.01 n. 18. Attuazione della Direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 21.2.01 n. 43).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

L'anno 1999, il giorno 22 settembre in Roma tra la Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi-Mense e Servizi (Filcams-Cgil) [...] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) [...] e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) [...] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) [...] e con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] visti il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 8.11.94; il rinnovo della parte economica 20.1.97; il relativo Accordo nazionale di rinnovo 22.9.99; l'Accordo 3.7.01 per il rinnovo della parte economica; il Verbale d'intesa 27.6.02 si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
[...]

Premessa generale
[...]
Le Parti, inoltre, s'impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
[...]
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e delle OOSS, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico - produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali e aziendali anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati e informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
[...]
Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell'attivazione della Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 3, parte I, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto al comma 8, art. 10, parte I, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.
Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e interinale, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza e il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati e il relativo personale dipendente.
a) Alimentazione:
- commercio all'ingrosso di generi alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);
- commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;
- commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;
- rivendite di pollame e selvaggina;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;
- commercio all'ingrosso e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che s'intendono comprese:
(a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
(b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
(c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento e infiascamento;
- commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.
b) Fiori, piante e affini:
- commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
- commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
- produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.
c) Merci d'uso e prodotti industriali:
- grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
- tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;
confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie e affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie e articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria e affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie e affini;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento, eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- macchine per cucire;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
- carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico- farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
- commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio e commercio con l'estero:
- agenti e rappresentanti di commercio;
- mediatori pubblici e privati;
- commissionari;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
- imprese portuali di controllo.
e) Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone:
- imprese dileasing;
- recupero crediti,factoring;
- servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione disoftware informatici;
- noleggio e vendita di audiovisivi;
- servizi di revisione contabile,auditing;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione;
-telemarketing, televendite,call center;
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale;
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi didesign, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- concessionarie di pubblicità;
- aziende di pubblicità;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- promozione vendite;
- agenzie fotografiche;
- ufficiResidences;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- servizi fiduciari;
- buying office;
- agenzie di brokeraggio;
- attività di garanzia collettiva fidi;
- aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- vendita di multiproprietà;
- autoscuole;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- agenzie di scommesse;
- servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- altri servizi alle persone.
[...]
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Parte I - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 2 - Diritti di informazione.

Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, Confesercenti e le OOSS nazionali dei lavoratori s'incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, di terziarizzazione, di affiliazione, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
(a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei CFL, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE n. 635/84 e con la legge n. 125/91;
(b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
(c) la formazione e riqualificazione professionale;
(d) la struttura dei comparti e settori, nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
(e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l'opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.

Art. 3 - Strumenti nazionali.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella premessa, concordano sull'opportunità di istituire:
(1) il Gruppo di lavoro per le Pari opportunità;
(2) l'Osservatorio nazionale;
(3) la Commissione paritetica nazionale.
Il gruppo di lavoro per le Pari Opportunità, l'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica nazionale sono composti ciascuno da 6 membri, dei quali 3 designati da Confesercenti e 3 designati da Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl e Uiltucs-Uil. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 4 - Tutela delle lavoratrici.
Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione CEE 29.5.90, misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità, di cui all'art. 2, parte I, è deputato ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione aziendale ove potrà costituire titolo per l'individuazione di misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco dell'integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.

Art. 6 - Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario (Ebnt).
L'Ebnt ha i seguenti scopi:
(a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
(b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
(c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
(d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
(e) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 6, parte I, CCNL 8.11.94, per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
[...]
(g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
(h) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
(i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/86 di riforma del CNEL;
[...]
(n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
(o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
(p) individuare e adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ebnt stesso;
(q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ebnt.
L'Ebnt provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.

Art. 7 - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente bilaterale nazionale.
L'Ebnt, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di 2° livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.

Art. 8 - Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ebnt per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
(a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 2, parte I;
(b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
(c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione, e l'utilizzo degli accordi in materia di CFL e apprendistato, nonché dei contratti a termine;
(d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
(e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei CFL;
(f) svolge le funzioni previste dal titolo VI, art. 25, parte I, (Contratti a tempo determinato), dal titolo VI, art. 28, parte I, (Contratti di formazione e lavoro) e dal titolo V, parte II (Apprendistato).
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui agli allegati 2 e 3.

Art. 9 - Commissione Paritetica Nazionale (CPN).
La CPN costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 10, parte I, esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie d'interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente parte I del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
(1) individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi d'innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza. La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.
La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi. Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL;
(2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
Annualmente, di norma nel 2° semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo;
(3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

Titolo II - 2° livello di contrattazione
Premessa.

Le Parti, nel ribadire quanto affermato nella Premessa generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il 2° livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 3), capitolo "Assetti contrattuali", Protocollo 23.7.93, che s'intende integralmente richiamato, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle Parti.
[...]

Art. 13 - Contrattazione territoriale.
a) Criteri guida.

Le parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 8.11.94, titolo II, in materia di 2° livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare, i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell'ambito di tale confronto:
- diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL;
- alternatività rispetto alla contrattazione aziendale;
- materie di accordi previste dall'art. 16.
[...]
Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno, a titolo esemplificativo, quali punti di riferimento:
- l'andamento della composizione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
- l'andamento della composizione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali;
- i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
- i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
[...]

Art. 14 - Contrattazione aziendale.
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 89, parte II;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 5, parte I;
- modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori);
[...]
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
In materia di classificazione del personale possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure d'interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 3, parte II, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'art. 9, parte I, le parti riporteranno all'apposita Commissione di cui all'art. 9, punto b), parte I, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, e in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti d'informazione, nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle OOSS nazionali o territoriali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil a Confesercenti o all'Associazione competente per territorio ad essa aderente.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle OOSS locali aderenti o facenti capo alle OONN stipulanti e, per i datori di lavoro, dell'Associazione territoriale a carattere generale aderente a Confesercenti.

Titolo III - Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 15 - Diritti di informazione.

Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il 1° quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti OOSS s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale e i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al D.lgs. n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.

Art. 16 - Materie di accordi territoriali.
Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 2, parte I, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti OOSS realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
- interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
- funzioni attribuite alle parti sociali dall'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, in materia di convenzioni tra imprese e Commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego;
- altre iniziative che le parti dovessero attivare in relazione a quanto previsto dalla stessa legge n. 56/87 in tema di mercato del lavoro, in particolare al titolo II;
- definizione di accordi in materia di apprendistato e CFL, sulla base di quanto ad esse delegato dagli articoli di cui al titolo VI, art. 28, parte I (CFL) e titolo V, parte II (Apprendistato) del presente contratto;
- definizione di accordi in materia di assistenza sanitaria integrativa.
Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
In materia di classificazione del personale e in coerenza con quanto definito dall'art. 9, lett. b), parte I, verranno svolte analisi e avanzate proposte tese ad evidenziare alla CPN le istanze emergenti nelle realtà locali.
Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti OOSS potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 18, parte I, anche costituiti - previo specifico accordo - in apposito ente.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su quanto previsto dai seguenti articoli:
- dall'art. 41, parte II, in materia di articolazione dell'orario settimanale;
- dall'art. 44, parte II, in materia di procedure per l'articolazione dell'orario settimanale;
- dall'art. 46, parte II, in materia di flessibilità dell'orario.
A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 18, lett. d), parte I, ovvero i dati fatti oggetto d'informazione alle OOSS nel corso degli incontri di cui all'art. 15, parte I.

Art. 18 - Enti bilaterali.
1) L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
(a) programma e organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a), art. 8, parte I, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, legge n. 56/87; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, comma 4, legge 22.7.61 n. 628;
(b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di CFL e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
(c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei CFL;
(d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti a Confesercenti - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 41, 44, 46, 47, 48, parte II; in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 45, parte II.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 8, parte I e relativo allegato 5.
2) L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, tutelato dal titolo XI, parte II del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3) Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno 3 membri rappresentanti, designati dalle OOSS territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
- dal titolo VI, art. 25, parte I (contratti a tempo determinato);
- dal titolo VI, art. 28, parte I (CFL);
- dal titolo X, parte I (Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori);
- dal titolo V, parte II (Apprendistato);
- dal titolo VI, parte II (Orario di lavoro), relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali previsti negli artt. 46, 47, 48;
- dal titolo VII, parte II (Part-time), relativamente al lavoro ripartito e ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
4) Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del DM 25.3.98 n. 142.
5) Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.
6) Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione e arbitrato previste dagli artt. 20 e 21, parte I.
[...]

Titolo V - Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 24 - Diritti di informazione.

Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
(a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
(b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
(c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
s'incontreranno con le OOSS stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione, terziarizzazione, affiliazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le OOSS le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Titolo VI - Mercato del lavoro
Premessa.

[...] le parti confermano la validità dell'istituto del CFL, apportando allo stesso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.

Art. 25 - Contratti a tempo determinato.
[...]
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita Commissione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma dell'anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto delle assunzioni di cui al presente punto l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad Associazione aderente a Confesercenti, nonché una dichiarazione d'impegno relativa all'applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
[...]

Art. 26 - Lavoro interinale.
Casi di ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
[...]
(4) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
(5) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
(6) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94.

Rinvio alle leggi.
Per quanto non previsto dal presente articolo in tema di lavoro temporaneo valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
[...]

Art. 27 - Formazione e qualificazione professionale.
Considerata la realizzazione del Mercato Unico Europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal Memorandum Eurofiet-Cecd in merito ai bisogni formativi nel settore del commercio al dettaglio, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
[...]
(4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
[...]
Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto regionale e aziendale, per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
[...]
- formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza;
- formazione sul ruolo e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie;
[...]

Art. 28 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Normativa.
Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19.7.94 n. 451, CFL mirati:
- CFL di tipo a.1) all'acquisizione di professionalità intermedie: (livelli 3, 4 e 5) con una durata di 24 mesi;
- CFL di tipo a.2) all'acquisizione di professionalità elevate: (Quadri, livelli 1 e 2) con una durata di 24 mesi;
- CFL di tipo b) all'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo delle imprese: (tutti i livelli escluso il 7) con una durata di 12 mesi.
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento iniziale, quello finale e la durata del CFL.
[...]
Ai lavoratori assunti con CFL si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, nonché la normativa, anche economica, del presente contratto e della contrattazione collettiva integrativa, laddove esistente.
[...]
La formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo a.2), di 80 ore per contratti di tipo a.1) e di 20 ore per i contratti di tipo b).
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti esistenti e definiti in base alla previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente alla legge n. 451/94 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello d'inquadramento.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'allegato 1 e il progetto sarà accompagnato da dichiarazione d'impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
[...]
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione paritetica ai fini dell'assunzione.
[...]
All'atto dell'assunzione l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda stessa a una Associazione aderente a Confesercenti.
Accordi applicativi, a livello aziendale, possono altresì essere realizzati nelle imprese che operino in più ambiti regionali. In tal caso, le imprese comunicheranno i contenuti delle intese raggiunte alle loro Associazioni territorialmente competenti, che provvederanno a trasmetterle agli Enti bilaterali interessati e all'Osservatorio nazionale.
[...]

Art. 29 - Procedure.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano la formazione professionale, compreso l'istituto dei CFL, può essere disciplinata da leggi, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

Art. 30 - Lavoratori inabili.
Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro con CFL di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e/o delibere regionali in materia, di cui alla legge n. 56/87.
Le parti allo scopo convengono di promuovere, nelle Regioni nelle quali non siano vigenti specifiche convenzioni in materia, l'adozione di strumenti equivalenti secondo i seguenti criteri:
(a) i soggetti con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero devono essere riconosciuti tali dalle Commissioni preposte dagli Organi competenti e inseriti dalla Commissione provinciale (ex lege n. 482/68) nelle quote delle categorie protette di cui alla stessa legge;
(b) le offerte di lavoro - anche per le deroghe previste dalla legge n. 56/87, art. 25 - devono riguardare:
(1) soggetti, individuati dalla Commissione competente come idonei al lavoro, che abbiano superato corsi prelavorativi effettuati presso gli Enti locali o, comunque, autorizzati dalle Regioni;
(2) che gli stessi siano ritenuti idonei, dalla competente USL, all'offerta di lavoro proposta.
L'inserimento lavorativo seguirà il seguente iter: "stage" di preinserimento in azienda da effettuare con le modalità fissate dalle convenzioni e al termine dello stage eventuale assunzione con ingresso nel livello iniziale del "CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi" mediante CFL della durata di 24 mesi, in deroga a quanto previsto dal presente contratto.

Dichiarazione a verbale sul lavoro parasubordinato.
Le parti ribadiscono l'impegno a proseguire il confronto in riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato nell'intento di pervenire alla definizione di regole e normative specifiche in materia.

Titolo VIII - Diritti sindacali
Art. 32 - Permessi retribuiti RSA o CDA.

[...]
Le RSA hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 33 - Compiti e funzioni delle RSU.
Filcams, Fisascat, Uiltucs esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni Filcams, Fisascat, Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle politiche confederali delle OOSS di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della OS.

Art. 34 -Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle RSU.
Ai sensi dell'art. 8, Accordo interconfederale 8.6.95, i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei CdA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, legge n. 300/70.
[...]

Art. 39 - Assemblea.
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi d'interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle OOSS locali aderenti o facenti capo alle OONN stipulanti.

Titolo IX - Delegato aziendale
Art. 42 - Delegato aziendale.
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28.6.58, esteso 'erga omnes' ai sensi della legge 14.7.59 n.741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le OOSS stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Titolo X - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
Art. 43 - Condizioni ambientali.

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei delegati, e in mancanza la Rappresentanza aziendale, può promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

Art. 44 - Sicurezza sul lavoro.
Le Parti, in attuazione della Direttiva n. 89/391 CEE del 12.6.89, riguardante l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, hanno stipulato il 20.11.96 l'Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. n. 626/94, che è parte integrante del presente CCNL (allegato 12).

Dichiarazione a verbale sul dialogo sociale europeo e le convenzioni OIL.
Le Parti, entro ottobre, s'incontreranno allo scopo di valutare il coordinamento del sistema di relazioni sindacali con il dialogo sociale europeo e le convenzioni OIL.

Parte II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo III - Assunzione
Art. 16 - Documentazione.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[...]
(g) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge 30.4.62 n. 283 e all'art. 37, DPR 26.3.80 n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
[...]

Titolo V - Apprendistato
Art. 21 - Limiti di età.

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art.16, comma 1, legge n. 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato comma 1, art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il 18° anno compiuto.

Art. 22 - Assunzione.
Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che esse potranno conseguire al termine del rapporto.
Dichiarazione congiunta.
Le parti s'impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per l'avviamento dell'apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti bilaterali.

Art. 25 - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
(a) impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
(b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo;
(c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
(d) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
(e) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[...]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 26 - Doveri dell'apprendista.
L'apprendista deve:
(a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
(b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
(c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
(d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 27 - Trattamento normativo.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 25, parte II, sono comprese nell'orario di lavoro.
[...]

Art. 31 - Formazione: durata.
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

titolo di studio ore di formazione medie annue
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica professionale 100
diploma di scuola media superiore 80
diploma universitario 60
diploma di laurea 60

Al 2° livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 32 - Formazione: contenuti.
Per la formazione degli apprendisti, ai sensi del DM 20.5.99, attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro
secondo il modello sperimentale (allegato 14) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), Decreto del ministro del lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel DM 20.5.99:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecnico-scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto secondo il modello sperimentale (allegato 14) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
[...]
Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province e associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art. 32, parte II, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione per la definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.

Art. 33 - Tutor.
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.

Art. 35 - Rinvio alla legge.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e d'istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che nella provincia di Bolzano l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali, regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente contratto.
[...]

Parte Speciale
(Articoli così modificati dall'Accordo 27.6.02).
Art. 37 - Sfera di applicazione.
[...]
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti devono presentare - prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro - domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 18, parte I, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato e ai programmi di formazione indicati dall'azienda.

Art. 39 bis - Accordi applicativi territoriali.
Gli accordi applicativi territoriali prevedono che il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta del parere di conformità, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 15, alla Commissione paritetica costituita in seno all'Ente bilaterale territoriale, per consentire alla Commissione la verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, l'ammissibilità del livello contrattuale d'inquadramento, nonché il rispetto della condizione di cui al comma 3, art. 36, relativamente al biennio precedente.
Tali accordi applicativi dovranno altresì prevedere la partecipazione obbligatoria dell'apprendista a un modulo formativo "di ingresso", valido per tutte le figure professionali e con contenuto di carattere trasversale, di complessive 8 ore, preliminari e aggiuntive a quanto previsto dall'art. 31, parte II.
Tale modulo formativo "di ingresso", elaborato secondo un progetto quadro predisposto dall'Ente bilaterale nazionale, verrà realizzato a livello territoriale. Gli Enti bilaterali territoriali provvederanno a specificare i contenuti e le modalità di svolgimento in relazione alle esigenze specifiche esistenti sul territorio e a rilasciare la relativa validazione del modulo formativo d'ingresso effettuato.
Gli accordi applicativi territoriali prevedono, inoltre, l'impegno da parte del datore di lavoro di informare annualmente la Commissione costituita presso l'Ente bilaterale circa l'effettuazione delle ore di formazione di cui all'art. 31, parte II, nonché attestare, al termine del rapporto, l'attività svolta e i risultati conseguiti dal lavoratore.
Successivamente all'emanazione del parere, l'Ente bilaterale è tenuto a notificare l'esito alla Direzione provinciale del lavoro, al fine dei necessari controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali contenute nel presente titolo.

Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 40 - Orario normale settimanale.

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, è fissata in 40 ore settimanali (vedi art. 85, parte II), salvo quanto disposto dall'art. 55, parte II.
Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Art. 41 - Articolazione dell'orario settimanale.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 44, parte II, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
(a.1) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al comma 2 della presente lett. a.1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
(a.2) 40 ore settimanali con opzione e utilizzo di flessibilità.
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 45, parte II, il monte ore di permessi di cui al comma 3, art. 85, parte II, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di 8 ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 85, parte II.
(b) 39 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al comma 3, art. 85, parte II.
Le rimanenti ore di cui all'art. 85, parte II, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 45, parte II.
(c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al comma 1, art. 85, parte II e 56 al comma 3, art. 85, parte II.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 85, parte II, ferma restando l'applicabilità dell'art. 45, parte II.
[...]

Art. 42 - Orario medio settimanale per specifiche tipologie.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, art. 40, parte II, le aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari,cash & carry e ipermercati realizzeranno l'articolazione dell'orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all'art. 85, comma 3, parte II, e le ulteriori 16 ore di cui al successivo comma 4, art. 85, parte II.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali vigenti in materia alla data di stipula del presente contratto.
Per le aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico secondo le tipologie di cui al comma 1 del presente articolo, che alla data d'entrata in vigore del presente contratto non applichino l'articolazione dell'orario medio settimanale di 38 ore ivi prevista, tale regime medio settimanale sarà applicato a decorrere dall'1.1.96, fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.
Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l'applicazione del comma 1 di cui al presente articolo avverrà con la seguente gradualità:
- dall'1.7.96 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso l'assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all'art. 85;
- dall'1.7.97 distribuzione dell'orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso l'assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all'art. 85 (per complessive 72 ore);
sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

Art. 44 - Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale.
L'eventuale variazione dell'articolazione dell'orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 41, parte II, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda, sarà comunicata entro il 30 novembre di ciascun anno dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 53, parte II, e contestualmente, per iscritto, all'Osservatorio della provincia di competenza, di cui all'art. 18, parte I, tramite la corrispondente Associazione territoriale aderente a Confesercenti.
L'articolazione dell'orario settimanale prescelta avrà vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell'orario, avrà validità annua.
Nel corso degli incontri di cui all'art. 18, parte I, i dati aggregati relativi all'applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto d'informazione alle OOSS anche al fine di consentire il confronto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 16, parte I.

Art. 45 - Flessibilità dell'orario.
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 14, parte I, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi d'orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
Nell'ambito del 2° livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano 4, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
[...]
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 46 - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva A).
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 14, parte I e di quanto stabilito in materia di accordi territoriali dall'art. 16, parte I CCNL, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda questa potrà realizzare, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 45, parte II, i seguenti regimi d'orario con le seguenti modalità:
(1) per le aziende di cui all'art. 41, lett. a.2), parte II:
superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, in luogo di quanto previsto dall'art. 41, lett. a.2), parte II, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 85, parte II, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale;
(2) per le aziende di cui all'art. 41, lett. b) e c), parte II:
superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 85, parte II, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 47 - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva B).
Nell'ambito del 2° livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le aziende di cui all'art. 41, lett. a.2), b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 45, parte II, sui seguenti regimi d'orario con le seguenti modalità:
(1) superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
(2) superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 85, parte II, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 85, parte II, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 48 - Procedure.
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
[...]
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 46 e 47, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 76, parte II.
Al fine di consentire il confronto di cui al comma 1, artt. 46 e 47, parte II, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSA/RSU e alle OOSS territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 46 e 47, parte II, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 52 - Orario di lavoro dei minori.
L'orario di lavoro dei minori, come individuati dall'art. 5, D.lgs. n. 345/99, non può durare senza interruzione più di 4 ore e 30 minuti.
L'orario di lavoro non potrà comunque superare le 8 giornaliere e le 40 settimanali, per i minori tra i 15 e i 18 anni.

Art. 53 - Fissazione dell'orario.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
Ai sensi dell'art. 12, RD 10.9.23 n. 1955, l'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.
[...]

Art. 54 - Disposizioni speciali.
[...]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.
[...]

Art. 55 - Lavoratori discontinui.
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
(1) custodi;
(2) guardiani diurni o notturni;
(3) portieri;
(4) personale addetto all'estinzione degli incendi;
(5) uscieri;
(6) personale addetto al carico e allo scarico;
(7) commessi di negozio, nei comuni fino a 5.000 abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);
(8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;
(9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
(10)pompisti dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall'art. 129, parte II, in tema di mansioni promiscue.
L'orario di lavoro non potrà comunque superare le 8 giornaliere e le 40 settimanali, per i minori tra i 15 e i 18 anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazioni a verbale.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema d'orario di lavoro.
Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema d'orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all'art. 14, parte I, sulla contrattazione aziendale.

Titolo VII - Part-time
Art. 61 - Lavoro ripartito.

[...]
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, s'impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Titolo VIII - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 76 - Norme generali lavoro straordinario.

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, RDL 15.3.23 n. 692 e dell'art. 9 del relativo regolamento.

Art. 78 - Registro del lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle OOSS regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al presente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia d'orario di lavoro e lavoro straordinario, valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Norma transitoria.
Le parti stipulanti s'impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.
Le OOSS provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale aderenti a Confesercenti s'incontreranno, almeno 1 volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

Titolo IX - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 80 - Riposo settimanale.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 83 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22.2.34 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 132, parte II, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo X - Ferie
Art. 93 - Irrinunciabilità.
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 94 - Registro ferie.
Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 78, parte II, per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XI - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 101 - Congedi e permessi per handicap.

[...]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato può usufruire alternativamente dei permessi di cui alle lett. b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente. [(b) 2 ore di permesso giornaliero retribuito (c) 3 giorni di permesso ogni mese indennizzati n.d.r.]
[...]

Titolo XIII - Missioni e trasferimenti
Art. 107 - Disposizioni per i trasferimenti.

A norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[...]

Titolo XIV - Malattie e infortuni
Art. 109 - Normativa.

[...]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 113 - Infortunio.
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Art. 119 - Tubercolosi.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti, l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma, art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[...]

Art. 120 - Rinvio alle leggi.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XV - Gravidanza e puerperio
Art. 121 - Astensione dal lavoro.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
(a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(c) per i 3 mesi dopo il parto;
(d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
In applicazione e alle condizioni previste dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 972 dell'11.10.88, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, il periodo di astensione obbligatoria 'post partum' è fissato in 7 mesi.
[...]

Art. 122 - Permessi per assistenza al bambino.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. [...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]

Art. 123 - Normativa.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso

Art. 153 - Recesso ex art. 2119 CC.
Ai sensi dell'art. 2119 cc, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[...]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma 1 del presente articolo:
[...]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi.
[...]

Titolo XXIV - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 169 - Divieti.

È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda, salvo quanto previsto dall'art. 39, parte I del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[...]
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
[...]

Art. 173 - Provvedimenti disciplinari.
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
(1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
(2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
(3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 132, parte II;
(4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
(5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[...]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[...]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[...]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 168, commi 1 e 2, parte II;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[...]
- recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[...]

Titolo XXIX - Divise e attrezzi
Art. 184 - Divise e attrezzi.

[...]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico- sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.
[...]

Titolo XXX - Appalti
Art. 185 - Appalti.

Le parti si danno atto che la materia relativa agli appalti è disciplinata dalla legge 23.10.60 n. 1369, che dispone norme in materia di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall'imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante, questa è tenuta a darne informazione alle OOSS provinciali stipulanti il presente contratto.
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dall'art. 14, parte I.