Tipologia: CCNL
Data firma: 19 novembre 1988
Validità: 01.11.1988 - 31.12.1990
Parti: Fiamclaf e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Aziende farmaceutiche municipalizzate
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa politica
Obiettivi e settori d'intervento
1) Funzione sociale.
2) Bilanci.
3) Iniziative ed impegni per la qualificazione e caratterizzazione del servizio.
4) Rapporti col settore privato
5) Rispetto normativa
6) Onaosi.
7) Enpaf.
Mezzi per la realizzazione degli obiettivi
Considerazioni conclusive e diritto di informazione
Titolo I - Applicabilità e durata
Art. 1 Applicabilità del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 4 Norme aziendali
Titolo II - Assunzioni
Art. 5 Assunzione del personale
Art. 6 Periodo di prova
Art. 7 Contratti di formazione e lavoro
Art. 8 Lavoro a tempo parziale
Art. 9 Assunzione a termine
Titolo III - Classificazione del personale
Art. 10 Classificazione del personale
• Area quadri (Legge n. 190/1985)
• Area dell'alta professionalità
• Area tecnico-amministrativa
• Norma di attuazione
• Area esecutiva
Art. 11 Quadri intermedi
Art. 12 Criteri per la individuazione del personale da inquadrare nell'area quadri
Art. 13 Mutamento di mansioni e di livello
Titolo IV - Orario di lavoro, riposi, assenze e permessi, ferie
Art. 14 Durata settimanale e orario giornaliero del lavoro
Art. 15 Riposo settimanale e festività
Art. 16 Assenze e permessi
Art. 17 Ferie
Titolo V - Parte retributiva
Art. 18 Retribuzione mensile e sue definizioni.
Art. 19 Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 20 Retribuzione base mensile e indennità di contingenza.
Art. 21 Inglobamento dell'EMI
Art. 22 Indennità di aggiornamento tecnico-professionale.
Art. 23 Indennità quadri.
• Norma transitoria di attuazione
Art. 24 Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 25 Servizio notturno.
Art. 26 Lavoro straordinario.
Art. 27 Prestazioni inventariali.
Art. 28 Aumenti periodici di anzianità.
• Norma di attuazione
Art. 29 Anzianità di servizio - Anzianità professionale - Anzianità convenzionale.
Art. 30 Benemerenze nazionali.
Titolo VI - Indennità e benefici vari
Art. 31 Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri.
Art. 32 Missioni.
Art. 33 Trasferte.
Art. 34 Indennità maneggio denaro.
Art. 35 Mensa.
Art. 36 Indumenti di lavoro.
Art. 37 Indennità di bilinguismo.
Art. 38 Copertura assicurativa.
Titolo VII - Assistenza di malattia o infortunio e sospensioni del rapporto di lavoro
  Art. 39 Assistenza di malattia o infortunio.
Art. 40 Trattamento di malattia o infortunio.
Art. 41 Gravidanza e puerperio.
Art. 42 Aspettativa.
Art. 43 Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 44 Sospensione del lavoro.
Titolo VIII - Produttività
Art. 45. Premio di produttività.
Titolo IX - Doveri dei lavoratori
Art. 46 Doveri dei lavoratori.
Art. 47 Provvedimenti disciplinari.
Titolo X - Studio e formazione
Art. 48 Lavoratori studenti.
Art. 49 Diritto allo studio.
Art. 50 Aggiornamento professionale.
Titolo XI - Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 51 Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 52 Preavviso di licenziamento e di dimissioni e indennità sostitutiva.
Art. 53 Trattamento di fine rapporto.
Art. 54 Certificato di lavoro.
Art. 55 Trattamento di pensione.
Titolo XII - Relazioni sindacali
Art. 56 Prerogative e funzioni dei sindacati.
1) Applicabilità dell'art. 18 e del Titolo III dello Statuto dei lavoratori.

2) Organismi di rappresentanza sindacale.
3) Assemblee sindacali del personale.
4) Permessi sindacali.
5) Aspettativa per incarichi sindacali.
6) Affissione di comunicati sindacali.
7) Quote sindacali.
8) Consegna testo contrattuale.
9) Sedi sindacali.
Art. 57 Istituti e materie demandati alla contrattazione aziendale.
Art. 58 Modifiche dell'organizzazione aziendale - Organici (Tabelle numeriche del personale).
Art. 59 Condizioni ed ambiente di lavoro.
Art. 60 Commissione paritetica interpretativa.
Art. 61 Regolamento delle vertenze individuali.
Titolo XIII - Istituti vari
Art. 62 Cauzioni.
Art. 63 Cessione o trasformazione dell'azienda.
Tabelle allegate
Tab. n. 1 - Scaglionamento degli aumenti delle retribuzioni base mensili.
Tab. n. 2 - Retribuzioni base mensili.
Appendici
n. 1 - Indennità macchine fatturatrici ed elettrocontabili.
n. 2 - Aspettative sindacali retribuite.
n. 3 - Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n.297.
n. 4 - Indennità di anzianità (art. 42 CCNL 25.6.1981).
n. 5 - Art. 23 - Premio annuo collegato all'andamento della produttività (CCNL 20.11.1984).
n. 6 - Accordo nazionale 9.12.1986 per il premio di produttività 1984.
n. 7 - Premio di produttività - Accordo nazionale 27 gennaio 1987 di attuazione dell'art. 23, comma 12°, del CCNL 20 novembre 1984 per i dipendenti da Aziende farmaceutiche municipalizzate.
n. 8 - Accordo nazionale 18 novembre 1988 di rinnovo del CCNL per i dipendenti da Aziende farmaceutiche municipalizzate.
Allegati legislativi
Legge 1970/300
Legge 1982/297
Legge 1984/863
Legge 1985/190
Legge 1986/106
Legge 1986/38
Legge 1987/56

Accordo nazionale 19 novembre 1988
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate


Il 19 novembre 1988, in Roma, tra la Federazione italiana aziende municipalizzate centrali del latte Annonarie e farmaceutiche (Fiamclaf) [....] e dal rappresentante della Commissione Sindacale permanente della Cispel [...] e la Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mensa e servizi (Filcams-Cgil) [...] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) [...]; la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (Fisascat/Cisl) [...] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...]; la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs) [...] unitamente ad una delegazione composta dai Rappresentanti Sindacali Uiltucs del settore AFM [...]; da Rappresentanti Sindacali Uiltucs nella Unione Confederale Quadri (Uco-Uil), settore farmacie [...] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) nella persona del Segretario Confederale [...]; con la partecipazione di una delegazione unitaria di Rappresentanze sindacali aziendali, è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende farmaceutiche municipalizzate che sostituisce integralmente il CCNL 20 novembre 1984.
La normativa che segue è quindi aggiornata e coordinata con le disposizioni di legge e il seguente accordo nazionale:
- accordo nazionale 19 novembre 1988 per il rinnovo del CCNL 20 novembre 1984 per i dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate, scaduto il 31 dicembre 1987.

Obiettivi e settori d'intervento
5) La Fiamclaf e le OO.SS. concordano sulla necessità che sia rigorosamente rispettata la normativa legislativa relativa al servizio farmaceutico sia da parte delle farmacie pubbliche che di quelle private.

Considerazioni conclusive e diritto di informazione
Per quanto sopra detto, tra la Fiamclaf e le Federazioni Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, ferme restando l'autonomia e le distinte responsabilità delle Parti, si conviene quanto segue:
l) Di norma annualmente, e comunque nell'ultimo quadrimestre di ogni anno, a livello nazionale, la Fiamclaf, su richiesta delle Federazioni Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, fornirà a queste informazioni generali previsionali sulle prospettive di sviluppo, sui programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali anche in relazione ai livelli occupazionali, sui programmi di ampliamento del servizio municipalizzato, sulle riorganizzazioni strutturali, sulle prospettive commerciali, sulla qualificazione del servizio.
L'incontro ha il fine di offrire occasione di confronto tra le predette Federazioni per la definizione delle più idonee politiche in ordine alle materie di cui sopra, tenendo conto sia della particolarità delle aziende farmaceutiche municipalizzate, dovuta alla loro natura istituzionale ed alla loro funzione sociale, sia del ruolo che, in base alla premessa politica di cui al presente contratto, esse sono chiamate a svolgere nel nuovo assetto sanitario del Paese.
2) Le aziende forniranno alle Organizzazioni sindacali territoriali (regionali, provinciali e zonali), su loro richiesta, annualmente e di norma in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, informazioni circa le prospettive di sviluppo, i programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali, le riorganizzazioni strutturali e delle tecniche di lavoro. Su queste materie si aprirà un confronto per una verifica dei riflessi che tali iniziative assumono nei confronti dell'occupazione, dell'organizzazione del lavoro, della qualificazione professionale, della mobilità del personale ed anche della qualità del servizio reso alla cittadinanza.
Tale verifica dovrà risultare funzionale alla individuazione di processi operativi che diano adeguate e coerenti risposte ai problemi di cui sopra.
[...]

Titolo I - Applicabilità e durata
Art. 1 Applicabilità del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro fra le aziende municipalizzate esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farmaceutici, ed i loro dipendenti ad eccezione di quelli che hanno la qualifica di dirigente.
2. L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinata agli adempimenti di legge cui debbono ottemperare le aziende farmaceutiche municipalizzate.
[...]
4. Il CCNL indica esplicitamente e tassativamente le materie demandate alla trattativa aziendale.
[...]

Art. 4 Norme aziendali
l. Oltre che alle norme del presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente contratto.
2. Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.

Titolo II - Assunzioni
Art. 5 Assunzione del personale

[...]
3. L'aspirante dovrà sottoporsi a visita medica presso una struttura del SSN per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e della idoneità specifica al lavoro che dovrebbe espletare.

Art. 9 Assunzione a termine
[...]
2. Di tali assunzioni sarà data comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
[...]
9. Oltre che dalle norme di cui sopra, il rapporto di lavoro del personale assunto a termine sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto medesimo.
[...]

Titolo IV - Orario di lavoro, riposi, assenze e permessi, ferie
Art. 14 Durata settimanale e orario giornaliero del lavoro

1. La durata normale del lavoro che deve svolgersi, per le farmacie, nei limiti dell'orario di apertura e chiusura stabilito dalle competenti autorità - è di 40 ore settimanali.
2. Tale orario settimanale è di norma ripartito su cinque giorni consecutivi. Laddove comprovate ragioni tecniche o organizzative ostino all'attuazione della ripartizione di cui sopra, una diversa distribuzione dell'orario di lavoro dovrà essere concordata tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali.
3. Quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito su cinque giorni, il secondo giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad ogni altro effetto.
4. L'orario giornaliero di lavoro del personale è fissato dall'azienda, d'accordo con l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale, secondo le esigenze del servizio.
5. I turni di servizio sono stabiliti dall'azienda, d'accordo con l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale, in relazione agli orari di lavoro e secondo le esigenze del servizio. Tali turni dovranno risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale.
6. Tra l'azienda e l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale saranno altresì concordate le pause del lavoro.
[...]

Art. 15 Riposo settimanale e festività
1. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
2. Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico, il lavoratore che ne è richiesto è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo, sempre per 24 ore consecutive, in altra giornata della successiva settimana.
[...]
4. Verificandosi l'ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione va retribuito come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dall'art. 26 del presente contratto.
[...]

Art. 17 Ferie
[...]
9. Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante la assegnazione per iscritto delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[...]

Titolo V - Parte retributiva
Art. 25 Servizio notturno.

1. Il personale addetto alla vendita nella farmacia dovrà prestare la propria opera anche nelle ore notturne, quando la farmacia sia tenuta al servizio notturno stabilito dall'autorità competente.
2. Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina della farmacia, entrambe fissate dall'autorità competente.
3. Si considera orario normale notturno quello lavorato nei limiti fissati dall'art. 14 del presente contratto.
4. Si considera orario straordinario notturno quello lavorato oltre i limiti di cui al comma precedente.
5. Fermo restando che le maggiorazioni per il lavoro ordinario ed i compensi per il lavoro straordinario corrisposti ai sensi del presente articolo non sono considerati facenti parte della retribuzione globale a nessun effetto esclusi quelli fiscali e previdenziali e del trattamento di fine rapporto (in quest'ultimo caso nei limiti previsti dall'art. 53, comma 2, punto 14), il servizio notturno può essere svolto ed è compensato come segue:
a) servizio a porte aperte ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
viene compensato:
- con la sola maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria per le ore di servizio prestate fino al limite dell'orario normale fissato ai sensi dell'art. 14 del presente contratto in aggiunta alla normale retribuzione;
- con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 50% per le ore di servizio prestate eccedenti il predetto limite.
b) servizio misto a porte aperte ed a porte chiuse, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia, dopo la chiusura delle porte, per rispondere ad ogni chiamata:
- viene compensato come al precedente punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
- viene compensato come al successivo punto c) dall'ora di chiusura delle porte fino al termine del servizio.
c) servizio sempre a porte chiuse per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni chiamata:
- viene compensato con la sola maggiorazione del 10 % della retribuzione individuale oraria per il servizio prestato nel limite dell'orario normale fissato ai sensi dell'art. 14 del presente contratto in aggiunta alla normale retribuzione e con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 30% per le ore eccedenti detto limite;
- il trattamento di cui sopra non compete al lavoratore ove questi svolga tale servizio, anziché in farmacia, nell'alloggio fornitogli gratuitamente dall'azienda e collocato nelle immediate vicinanze della farmacia stessa.
[...]

Art. 26 Lavoro straordinario.
[...]
7. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni particolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni stesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale.
8. Le aziende non potranno comunque, per le prestazioni straordinarie, superare il limite massimo costituito da un monte di ore annuo corrispondente a 100 ore per ogni dipendente.
9. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
10. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore retribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 50 non saranno considerare ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui all'8° comma.
[...]
12. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione relativa all'entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende stesse.

Titolo VI - Indennità e benefici vari
Art. 31 Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri.

1. I farmacisti delle farmacie periferiche, di frazione o di piccoli centri che abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato dalla autorità competente l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura per la spedizione delle ricette urgenti e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro prevista dall'art. 14 e/o l'orario festivo antimeridiano, hanno diritto:
a) se il farmacista ha soltanto l'obbligo della reperibilità: a una indennità pari al 30% della retribuzione individuale mensile;
b) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore alla durata settimanale del lavoro stabilita dall'art. 14 ma che non ecceda i limiti di 44 ore settimanali: ad una indennità pari al 10% della retribuzione individuale mensile;
c) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della farmacia che superi le 44 ore settimanali: oltre al trattamento di cui al precedente punto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, ad un riposo compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la cui data di godimento sarà concordata con l'azienda o, per ogni ora di servizio effettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 30%;
d) se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell'orario festivo antimeridiano: a mezza giornata di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà concordata con l'azienda, e alla sola maggiorazione, per il lavoro festivo prestato, del 45% della retribuzione individuale oraria, non cumulabile con le maggiorazioni di cui agli artt. 26, comma 6°, e 15, comma 3°, del presente contratto.
2. È in facoltà dell'azienda di assegnare, sentito il dipendente, in sostituzione dell'indennità di cui alla lettera a), l'alloggio gratuito.
[...]
5. Qualora sia richiesta la reperibilità a farmacisti che non rientrino nella ipotesi di cui al 1° comma, il compenso per tale reperibilità sarà quello previsto alla lett. a) di detto 1° comma con la eventuale limitazione di cui al 3° comma del presente articolo.

Art. 36 Indumenti di lavoro.
[...]
2. È parimenti a carico dell'azienda, la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.

Art. 38 Copertura assicurativa.
Ai lavoratori operanti in farmacia dovrà essere fornita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi, garantisca almeno i massimali previsti dall'Inail.

Titolo VII - Assistenza di malattia o infortunio e sospensioni del rapporto di lavoro
Art. 40 Trattamento di malattia o infortunio.

[...]
4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari o case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28 febbraio 1953, n. 86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l'obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell'art. 9 della legge 14-12-1970, n. 1088 - fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall'art. 10, ultimo comma, della citata legge n.86/1953.
[...]
13. [...]
È altresì in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, all'atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN.
[...]
16.Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell'azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l'azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all'esterno dell'azienda.

Art. 41 Gravidanza e puerperio.
1. Per il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[...]

Titolo IX - Doveri dei lavoratori
Art. 46 Doveri dei lavoratori.

1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa;
[...]
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[...]
i) osservare tutte le norme di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere, disposte con ordine di servizio dell'azienda.
2. Al lavoratore è vietato inoltre:
[...]
- di ritornare nei locali dell'azienda e trattenervisi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio o con l'autorizzazione della azienda stessa;
[...]
4. Il lavoratore, a richiesta dell'azienda, deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 40, a visita medica da parte di medici di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, e di medici del SSN.

Art. 47 Provvedimenti disciplinari.
[...]
7. Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto si applica altresì nel caso d'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]

Titolo XII - Relazioni sindacali
Art. 56 Prerogative e funzioni dei sindacati.
1) Applicabilità dell'art. 18 e del Titolo III dello Statuto dei lavoratori.

In deroga a quanto previsto dall'art. 35 della legge 20-5-1970, n. 300, le norme di cui all'art. 18 ed al Titolo III della legge stessa si applicano anche alle aziende con meno di 15 dipendenti.

2) Organismi di rappresentanza sindacale.
[...]
3. Nelle aziende in cui non siano costituite le rappresentanze sindacali aziendali o il consiglio dei delegati di azienda, l'agente contrattuale per le materie di cui all'art. 57 è l'organizzazione sindacale territoriale.

3) Assemblee sindacali del personale.
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

6) Affissione di comunicati sindacali.
1. L'organismo di rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che la direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

Art. 57 Istituti e materie demandati alla contrattazione aziendale.
1. Il presente contratto conferisce agli organismi di cui al 1° comma del punto 2 dell'art. 56 diritto di trattativa nella sede aziendale per tutti gli aspetti del presente contratto per i quali tale trattativa è prevista, quali, ad esempio, quelli relativi: al lavoro a tempo parziale (art. 8); all'orario di lavoro (art. 14); alla determinazione di ulteriori esemplificazioni delle mansioni (art. 10); alle modalità di prestazioni e al compenso per gli inventari (art. 27); al premio annuo collegato all'andamento della produttività (art. 45); alle missioni per l'espletamento di servizi esterni convenzionati a favore di altri enti e alle convenzioni speciali per i lavoratori le cui attribuzioni comportino viaggi abituali (art. 32); alla mensa (art. 35); alle modalità di partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale (art. 50); alla copertura assicurativa per il personale operante in farmacia (art. 38); alle modifiche dell'organizzazione aziendale, agli organici, alle tabelle numeriche del personale (art.58).
2. Fermo restando che, in sede aziendale, in relazione a quanto previsto al 1° comma per la normale gestione del rapporto di lavoro e per la corretta applicazione del contratto nazionale e aziendale, le Parti si incontreranno ogni qualvolta se ne presenti la necessità su richiesta di una delle Parti stesse, si conviene che gli istituti precisati nel precedente comma andranno a costituire il contratto collettivo integrativo aziendale a valenza pluriennale.

Art. 58 Modifiche dell'organizzazione aziendale - Organici (Tabelle numeriche del personale).
1. Le Parti convengono che, in caso di trasformazioni o modifiche tecnologiche o di processi organizzativi, le aziende esamineranno preventivamente tali eventi con l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale, e contratteranno con esso gli effetti che potranno derivare alle condizioni di lavoro dalle citate modificazioni.
2. Le aziende discuteranno altresì con l'organismo di rappresentanza sindacale aziendale gli organici, ossia le tabelle numeriche del personale, ai fini della concorde ricerca delle soluzioni più idonee.

Art. 59 Condizioni ed ambiente di lavoro.
1. Per l'attuazione pratica dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativo alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, presso ogni azienda è costituito un comitato composto da due o quattro rappresentanti, secondo le dimensioni aziendali, eletti dai lavoratori. Il comitato potrà servirsi, se necessario, di esperti esterni scelti nell'ambito di enti specializzati pubblici o di diritto pubblico.
2. La chiamata di tali esperti sarà concordata tra l'azienda ed il comitato.

Art. 60 Commissione paritetica interpretativa.
1. Le controversie eventualmente scaturenti dall'interpretazione ed applicazione del presente contratto non risolte in sede aziendale saranno definite da una commissione paritetica di sei membri, tre dei quali nominati dalla Fiamclaf e tre dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, uno per ciascuna.
2. Detta commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un presidente. In caso di disaccordo su tale scelta lo farà designare dal Primo presidente della Corte di appello di Roma.
3. La commissioni paritetica verrà convocata dalla Fiamclaf su propria iniziativa o su richiesta di una delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, entro quarantacinque giorni dalla richiesta medesima.
4. Le Parti si impegnano a riconoscere ed osservare quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla commissione paritetica.

Appendici
Appendice n. 1
Indennità macchine fatturatrici ed elettrocontabili

In applicazione del punto 10 dell'Accordo nazionale di rinnovo 25.6.1981, è stato abolito l'art. 23 "Indennità macchine fatturatrici ed elettrocontabili" del CCNL 12.6.1975.
L'indennità di cui al sopracitato articolo abolito resta attribuita « ad personam » negli eventuali casi in cui alla data del presente CCNL fosse ancora corrisposta.