Tipologia: Contratto integrativo regionale
Data firma: 26 marzo 2003
Parti: Delegazione di parte pubblica e delegazione sindacale
Comparto: Scuola, Lazio
Fonte: Ufficio Scolastico Lazio

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Protocollo d'intesa regionale
Art. 2 I contenuti del Protocollo d'intesa
 Art. 3 Conferenza di programma
Art. 4 Commissione bilaterale sulla sicurezza

Contratto integrativo regionale sui criteri generali relativi applicazione del d.l.vo 626/94 e 242/96

Visto l'articolo 40 del D.L.vo 165/2001;
Visti gli articoli 7 e 10 del CCNL dell'Area V della Dirigenza Scolastica;
Tra la Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale del Lazio rappresentata dal Direttore Generale Pro-tempore e le Organizzazioni Sindacali dei Dirigenti Scolastici si stipula il seguente Contratto Collettivo Regionale in materia di sicurezza.

Art. 1 Protocollo d'intesa regionale
La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di assicurare il più alto livello di sicurezza negli edifici scolastici della Regione Lazio, si attiverà per favorire la stipula di un Protocollo d'intesa con i soggetti istituzionali interessati alle problematiche della sicurezza nelle scuole.
Tale protocollo avrà come contenuto specifico i comportamenti, in termini cooperativi, che assumeranno i sottoscrittori (la stessa Direzione Generale, i Dirigenti Scolastici componenti la commissione bilaterale di cui al successivo art. 4, gli Assessorati Regionali, Provinciali e Comunali, i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Ispettorato Regionale del Lavoro, l'Ufficio di Coordinamento Regionale delle ASL) per accrescere progressivamente e in ultima analisi garantire la sicurezza totale degli edifici scolastici.

Art. 2 I contenuti del Protocollo d'intesa
Nel Protocollo di cui al precedente articolo 1 si descriveranno le modalità di intervento, nel rispetto delle rispettive responsabilità e competenze, che i vari soggetti attiveranno di volta in volta a fronte di specifiche necessità. Dovrà in particolare essere declinato l'intervento dei soggetti istituzionali che sia ispirato da una finalità cooperativa e collaborativa orientata alla soluzione dei problemi.
Dovrà, inoltre, contenere un impegno delle istituzioni coinvolte all'azione operativa secondo individuate scale di priorità.

Art. 3 Conferenza di programma
Ai fini di cui all'articolo 1 la Direzione Regionale si farà promotrice di una Conferenza di programma, nelle forme ritenute più opportune per favorire la partecipazione dei Dirigenti Scolastici, che coinvolga i soggetti istituzionali interessati alla problematica della sicurezza nelle scuole, come scaturita dalle disposizioni di Legge 626/94 e 242/96 e successivi interventi normativi.

Art. 4 Commissione bilaterale sulla sicurezza
È costituita, ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 1.3.2002, una Commissione bilaterale regionale sulla sicurezza a composizione paritetica con il compito di osservazione dei processi di sviluppo della sicurezza nelle scuole, di raccolta dati, di formulazione di proposte, di segnalazione tempestiva delle problematiche insorgenti nel rapporto fra le istituzioni preposte e le istituzioni scolastiche.

Letto e sottoscritto in Roma, il 26.03.2003

Il Direttore regionale dell'USR
Anp - Cida
Cgil - Scuola
Dir. Scolastici Cgil
Cisl - Scuola
Dir. Scolastici Cisl
Uil - Scuola
Dir. Scolastici Uil
Snals - Confsal