•  Malattia Professionale

Con ricorso al Tribunale di Brescia, giudice del lavoro, un lavoratore conveniva in giudizio l'INAIL per sentirlo condannare a corrispondergli le prestazioni di legge in riferimento ad una grave patologia cerebrale di origine professionale.

Il ricorrente esponeva di essere stato dirigente d'azienda e che, in tale mansione , aveva utilizzato il cellulare e il cordless per una media di 5 - 6 ore al giorno per 12 anni; essendo destrimane, teneva l'apparecchio all'orecchio sinistro e rispondeva al telefono fisso con la mano destra o con la stessa prendeva appunti o note.

Detta attività gli aveva provocato una grave patologia e per questo aveva chiesto all'INAIL le corrispondenti prestazioni di legge che gli vennero negate per mancanza del nesso causale tra la patologia e la mansione lavorativa.

Respinta in primo grado la domanda, veniva conseguentemente proposto appello - Accolto.

In riforma della sentenza n. 471/08 del Tribunale di Brescia, la Corte d'Appello condanna l'INAIL a corrispondere all'appellante la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80% con arretrati ed interessi. 

Rileva la Corte innanzitutto che, nel caso di specie, "Ogni patologia è suffragata da consulenze cliniche specialistiche e ripetute e da opportune indagini".

Quanto al nesso causale, il CTU ha spiegato, attraverso l'analisi di vari studi effettuati dal 2005 al 2009, ciò che lo porta a sostenere una probabilità quanto meno concausale dell'uso dei telefoni nella causazione dell'infortunio.
Partendo da tali dati, il consulente tecnico di parte ha poi confrontato il dato di rischio individuale ottenuto dal consulente, con quello ricavato per il fattore di rischio universalmente riconosciuto dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti: appare così evidentemente integrato il requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale richiesto dalla normativa.

Infatti, "secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità."


 

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