Tipologia: CCNL
Data firma: 31 dicembre 2003
Validità: 31.12.2003 - 30.12.2007
Parti: Cifa, Fedarcom e Confsal, Filc
Settori: Commercio, Turismo, Fino a 15 dipendenti
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Articolo 1.
Articolo 2.
Titolo II - Classificazione del personale
Articolo 3.
Titolo III - Assunzione
Articolo 4.
Articolo 5.
Titolo IV - Periodo di prova
Articolo 6.
Titolo V - Orario di lavoro
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Titolo VI - Lavoro straordinario
Articolo 10.
Titolo VII - Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Articolo 11.
Articolo 12.
Articolo 13.
Articolo 14.
Titolo VIII - Congedo matrimoniale - maternità - servizio militare
Articolo 15.
Articolo 16.
Articolo 17.
Titolo IX - Missioni e trasferimenti
Articolo 18.
Titolo X - Malattie e infortuni
Articolo 19.
Titolo XI - Sospensione dal lavoro
Articolo 20.
Titolo XII - Anzianità di servizio
Articolo 21.
Titolo XIII - Gratifica natalizia
Articolo 22.
Titolo XIV - Premio di fedeltà
Articolo 23.
Titolo XV - Trattamento economico
Articolo 24.
Articolo 25.
Articolo 26.
Articolo 27.
Titolo XVI - Carenza contrattuale
Articolo 28.
Titolo XVII - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Articolo 29.
Titolo XVIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 30.
Articolo 31.
 Articolo 32.
Articolo 33.
Titolo XIX - Trattamento di fine rapporto
Articolo 34.
Titolo XX - Apprendistato

Articolo 35.
Articolo 36.
Articolo 37.
Articolo 38.
Titolo XXI - Lavoro part-time
Articolo 39.
Articolo 40.
Titolo XXII - Contratto formazione e lavoro (CFL)
Articolo 41.
Titolo XXIII - Aziende di stagione e contratto a termine - Costituzione rapporti di lavoro - Periodo di prova - Preavviso - Orario di lavoro - Trattamento economico - Vitto e alloggio - Ferie - Gratifica natalizia - Lavoro part-time
Articolo 42.
Articolo 43.
Articolo 44.
Articolo 45.
Articolo 46.
Articolo 47.
Articolo 48.
Articolo 49.
Articolo 50.
Articolo 51.
Articolo 52.
Articolo 53.
Titolo XXIV - Diritti sindacali e quote sindacali
Articolo 54.
Titolo XXV - Composizione delle controversie
Articolo 55.
Art. 56 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale.
Art. 57 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali.
Titolo XXVI - Decorrenza e durata
Articolo 58.
Titolo XXVII - Enti bilaterali
Articolo 59.
Art. 60 - Contratti di inserimento.
Art. 61 - Contratti di riallineamento.
Titolo XXVIII - Esclusività di stampa
Articolo 62.
Titolo XXIX - Archivio contratti
Articolo 63.
Allegati
Allegato A Progetto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3, legge n. 863/84 e successive modificazioni.
Allegato B Statuto tipo dell'Ente Bilaterale Turismo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività nel settore del turismo (fino a 15 dipendenti) sottoscritto dalle parti il 31 dicembre 2003, in vigore dal 31 dicembre 2003

Confederazione Italiana Federazioni Autonome (Cifa) [...]; Federazione Autonoma Commercianti, Rappresentanti, Operatori del Turismo e Artigiani (Fedarcom) [...] e Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (Confsal) [...]; Federazione Italiana Lavoratori Commercio (Filc) [...] è stato stipulato il seguente CCNL per i lavoratori dipendenti di aziende che svolgono attività nel settore del turismo:
- aziende alberghiere
- pubblici esercizi
- complessi turistici ricettivi dell'aria aperta
- stabilimenti balneari
- imprese viaggi e turismo
- alberghi diurni
con un numero massimo di 15 dipendenti.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende del settore del turismo e il relativo personale dipendente.

Articolo 2.
Il contratto si applica:
a) alle Aziende alberghiere:
- alberghi
- motel
- pensioni
- locande
- fittacamere
- ostelli
- residence
- colonie climatiche
b) ai Pubblici esercizi:
- bar
- caffè
- gelaterie
- snack bar
- bottiglierie e fiaschetterie
- ristoranti
- trattorie
- osterie
- pizzerie
- tavole calde
- self-service
- fast-foods
- rosticcerie
- paninoteche
- friggitorie
- locali notturni
- sale da ballo
- sale da gioco
- posti di ristoro
- spacci aziendali
- aziende di ristorazione collettiva
c) ai Complessi turistici ricettivi dell'aria aperta:
- campeggi
- villaggi
d) agli Stabilimenti balneari
e) alle Imprese Viaggi e Turismo
f) agli Alberghi diurni.


Titolo III - Assunzione
Articolo 5.

Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
[...]
- libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
[...]

Titolo V - Orario di lavoro
Articolo 7.

La durata normale del lavoro effettiva per la quasi generalità delle aziende del settore turismo è fissata in 40 ore settimanali.
Per i dipendenti: custodi, guardiani, portieri, inservienti, camerieri, personale di servizio e di cucina, centralinisti e interpreti, con mansioni discontinue o di semplice attesa l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore in misura non superiore alle 2 ore giornaliere e alle 12 settimanali.
Per lavoro effettivo s'intende lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa.
[...]
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 5% sulla paga base tabellare.
La durata del tempo per la consumazione dei pasti è compresa tra un minimo di mezz'ora ad un massimo di 1 ora al giorno.

Articolo 8.
L'orario di lavoro dei fanciulli, liberi da obblighi scolastici e fino a 15 anni compiuti, non può durare, senza interruzione, più di 5 ore.
Qualora l'orario di lavora superi le 5 ore deve essere interrotto da un riposo intermedio di almeno mezz'ora.

Titolo VI - Lavoro straordinario
Articolo 10.

[...]
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.
[...]

Titolo VII - Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Articolo 11.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali, quelle di pubblica utilità, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Articolo 13.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

Titolo VIII - Congedo matrimoniale - maternità - servizio militare
Articolo 16.

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalla vigente legislatura sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo X - Malattie e infortuni
Articolo 19.

[...]
Nel caso, poi, che il dipendente sia addetto alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari ha l'obbligo, in caso di malattia superiore ai 5 giorni, di presentare al rientro in servizio il certificato medico attestante che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia.
[...]

Titolo XVIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 30.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con raccomandata r/r.
La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle seguenti cause:
[...]
- l'insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
[...]
- danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi presso l'azienda;
[...]
- esecuzione di lavori senza permesso nell'azienda sia per conto proprio che per terzi;
[...]
- la non osservanza delle norme previste nel presente CCNL;
[...]

Titolo XX - Apprendistato
Articolo 35.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.
[...]
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento professionale regionale e da Enti e Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge.

Articolo 36.
[...]
Possono essere assunti apprendisti d'età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge.
[...]

Titolo XXIII - Aziende di stagione e contratto a termine - Costituzione rapporti di lavoro - Periodo di prova - Preavviso - Orario di lavoro - Trattamento economico - Vitto e alloggio - Ferie - Gratifica natalizia - Lavoro part-time
Articolo 42.

Si considerano aziende di stagione, le aziende di cui all'art. 1 del presente contratto che abbiano, comunque, un periodo di chiusura durante l'anno.
La durata massima e consecutiva dell'attività non potrà essere superiore a 6 mesi.
Per quanto riguarda le aziende alberghiere, il presente contratto si applica a tutte le aziende la cui classificazione a stelle non superi il numero di 4.
[...]

Articolo 46.
L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fine ad un massimo di 10 ore da svolgersi in base alle esigenze dell'azienda in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, sempre in armonia e in ottemperanza alla normativa vigente.
Nel fissare tale durata di lavoro giornaliera si è tenuto conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori, conoscere l'entità del lavoro da svolgere che è caratterizzata dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché dagli altri eventi che possono comunque, ripercuotersi sull'attività aziendale.
La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.
L'orario per la consumazione dei pasti del lavoratore, (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, metà mattina e pomeriggio) è di complessive 2 ore giornaliere, che dovranno essere decurtate dall'orario giornaliero di lavoro.

Articolo 49.
Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendente che non ha usufruito del periodo di ferie, durante il periodo stagionale, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retribuzione.

Titolo XXIV - Diritti sindacali e quote sindacali
Articolo 54.

Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa, non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, ma intendono, comunque, salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nel limite di 8 ore che saranno richiesti a cura della OS al datore di lavoro.
[...]

Titolo XXV - Composizione delle controversie
Articolo 55.

Per tutte le controversie individuali e collettive relative all'applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
Tutte le eventuali controversie inerenti al presente CCNL del Turismo potranno essere demandati a richiesta anche da una sola delle parti contrattuali stipulanti alla Commissione di Conciliazione paritetica locale o nazionale di cui agli artt. 58 e 59 del presente contratto.

Art. 56 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale.
La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti in misura paritetica e può articolarsi in sottocommissioni riguardanti i vari settori.
La Commissione nazionale avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali.
La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari accordi nazionali e locali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende.
Le vertenze di carattere generale riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto e i vari accordi nazionali e locali, prima di qualsiasi azione, devono essere inviate all'esame della Commissione di conciliazione paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali controversie sono state già esaminate dalla Commissione di conciliazione paritetica locale e hanno prodotto esito negativo.
[...]
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di favorire la costituzione degli EBN (Ente Bilaterale Nazionale) su basi paritetiche delle associazioni dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle Commissioni di conciliazione al fine di migliorare l'attività conciliativa.

Art. 57 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali.
Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla Commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la designazione da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che però possono designare successivamente il componente, la Commissione per la risoluzione delle controversie può operare lo stesso.
Le suddette Commissioni avranno la sede presso una delle associazioni dei datori di lavoro locali aderenti alle associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
La Commissione è convocata dall'associazione imprenditoriale locale interessata ogniqualvolta è fatta la richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
La richiesta deve essere motivata indicando l'oggetto della controversia e la Commissione entro 20 giorni dovrà esaminarla e sottoscrivere un verbale negativo o positivo in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della Commissione.
In caso di mancato accordo la Commissione di conciliazione paritetica territoriale demanda alla Commissione di conciliazione paritetica nazionale il verbale di accordo negativo per esperire il secondo tentativo di conciliazione ed infine deposita numero 2 copie del verbale presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte dalle parti interessati e dai componenti la Commissione e in caso di mancato accordo dovranno contenere le motivazioni del mancato accordo ed eventuali soluzioni parziali sulle quali le parti concordano.
Le Commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti stipulanti il CCNL devono essere comunicate all'EBN per includerli nell'Archivio dei contratti.

Titolo XXVII - Enti bilaterali
Articolo 59.

1) Le parti stipulanti inoltre, concordano di costituire un Organismo denominato "Ente Bilaterale Nazionale" (EBN) che avrà quale finalità quello di:
- gestire i contratti di formazione e lavoro;
[...]
- realizzare corsi di formazione professionali;
- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL previsto dalla legge;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- promuovere la nascita degli Enti bilaterali regionali, territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
[...]
- realizzare iniziative di carattere sociale;
- istituire comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
2) L'EBN dovrà dotarsi di una Commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
3) Gli Organi di gestione dell'EBN saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
4) L'EBN provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
5) L'EBN promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
Il finanziamento dell'EBN avverrà tramite contribuzione (0,15%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) e una parte a carico dei lavoratori (0,5%) (allegato B, Statuto tipo Ente bilaterale).
6) L'EBN non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.