Tipologia: CCNL
Data firma: 9 luglio 1994
Validità: 01.07.1994 - 30.06.1998
Parti:
Intersind e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic, Failm
Settori: Metalmeccanici
PP.SS.
Fonte: CNEL
Sommario:
Norme generali |
Art. 3. - Periodo di prova |
Contratto nazionale 9 luglio 1994 per i lavoratori
dipendenti delle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind
Addì 9 luglio 1994, in Roma tra l'Associazione Sindacale
Intersind [...] e con la presenza [...] della Confindustria; e la Fim-Cisl -
Federazione italiana metalmeccanici [...] assistita dalla segreteria confederale
della Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori; e la Fiom-Cgil -
Federazione impiegati e operai metallurgici [...] assistita dalla segreteria
confederale Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro; e la Uilm -
Unione italiana lavoratori metalmeccanici [...] assistita dalla segreteria
confederale della Uil - Unione italiana del lavoro [...]
Hanno altresì sottoscritto il presente contratto la Fismic - Federazione
italiana sindacati metalmeccanici ed industrie collegate - [...] e la Failm -
Federazione autonoma italiana lavoratori metalmeccanici e siderurgici [....] con
l'assistenza della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - Cisal
[...]
Norme generali
Premessa
Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione che vede le
aziende metalmeccaniche impegnate in rilevanti e significativi processi di
ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e sviluppo, è indispensabile
realizzare un sistema contrattuale che consenta di corrispondere alle esigenze
fondamentali di entrambe le parti e di operare, ciascuna nel rispetto del
proprio ruolo, per il conseguimento degli obiettivi comunemente individuati e
delle seguenti finalità:
[...]
- valorizzare, in questo quadro, il ruolo del lavoro industriale, anche
attraverso l'affermazione dei diritti individuali e sindacali, una appropriata
considerazione delle capacità e delle professionalità dei lavoratori, uomini e
donne, ed una costante attenzione alle problematiche dell'ambiente di lavoro;
- consolidare e sviluppare le positive esperienze già maturate nella direzione
di relazioni industriali orientate ad un maggior grado di consenso e di
partecipazione dei lavoratori agli obiettivi sopra indicati.
Sulla base di quanto precede ed in coerenza con quanto già previsto dal
CCNL 14 dicembre 1990
ed in conformità al
Protocollo 23 luglio
1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo, le parti hanno concordato di operare un riordino del sistema
contrattuale che definisce:
- una appropriata articolazione della contrattazione collettiva, definendo
competenze e contenuti propri del contratto nazionale e della sede aziendale,
secondo criteri atti ad evitare la riproposizione delle stesse materie ai
diversi livelli, nonché individuando i soggetti abilitati in rapporto alle
singole fattispecie disciplinate dal presente contratto;
[...]
- idonee procedure di regolazione delle relazioni sindacali volte ad assicurare
il rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, anche allo
scopo di prevenire fasi di conflittua1ità e di contenzioso. In relazione a ciò è
comune impegno delle parti operare,ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per
favorire una puntuale attuazione della normativa contrattuale e delle procedure
di conciliazione delle controversie individuali e collettive. A tal fine le
Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire
perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare,
innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, le parti hanno stipulato il seguente CCNL
da valere per le società rappresentate dall'Associazione sindacale Intersind che
svolgono attività metalmeccaniche, come appresso indicate, e per i lavoratori,
da essi dipendenti, addetti a tale attività.
Campo di applicazione del
contratto
1) Il presente contratto si applica:
a) alle aziende appartenenti tradizionalmente alla categoria metalmeccanica
destinate alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle
quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione dei manufatti nei quali
le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
b) alle aziende tradizionalmente considerate affini alle metalmeccaniche.
2) Per ciascuno dei settori appresso indicati e per le materie esplicitamente
previste nel presente contratto sono stabiliti contestualmente e per la medesima
durata regolamentazioni di settore che costituiscono parte integrante, a tutti
gli effetti, del contratto stesso.
Ai fini di cui sopra i settori ed il relativo campo di applicazione, che nel
loro complesso coprono interamente l'area della categoria, sono i seguenti:
A) Settore siderurgico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il
processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati
costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il
processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione
di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f, g), si intendono
connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria,
agglomerazione, trattamento termico.
B) Settore navalmeccanico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- costruzione nel suo totale complesso, allestimento, armamento, manutenzione e
riparazione di navi di qualunque tipo, di galleggianti compresi bacini, pontoni
e chiatte;
- costruzione di imbarcazioni in plastica;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro
parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Settore elettromeccanico ed elettronico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla fabbricazione e al
montaggio di:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione,
misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica,
telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, filodiffusione,
registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso di ferrovie, filovie,
tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale,
domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche.
D) Settore auto-aviomotoristico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla costruzione in serie,nel
loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autobus e filobus;
- autocarri;
- aeromobili;
- carrozzerie per autovetture, autocarri, autobus e filobus;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, autobus, filobus e
aeromobili.
E) Settore meccanica varia
A titolo esemplificativo appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di: materiale mobile e
fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche,funivie e autobus; motocicli,
motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti
e simili e arredi metallici; motrici idrauliche, a vapore ed a combustione
interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici; organi di trasmissione
e cuscinetti a sfere; impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto;
apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso
industriale, domestico e medicale; apparecchi per illuminazione e segnalazioni
luminose con energia di natura diversa dall'elettrica; apparecchi utensili e
strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed
apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per
il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e
pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed
affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine
operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, dei
sughero e di materie sintetiche (resine); macchine, apparecchi ed accessori per
fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine,
apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine
ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari,
olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie
chimiche e della gomma; utensili per macchine operatrici; strumenti d'officina;
utensili ed attrezzi per arti e mestieri; ferri da taglio ed armi bianche;
pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed
apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e
di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e
di riscaldamento; macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di
aria, lavanderia e stireria; macchine ed impianti per posta pneumatica,
distributori di carburante e distributori automatici; armi e materiale metallico
per uso bellico e da caccia; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni
di meccanica varia e meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova,
misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche,
cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici (non
calcolatori elettronici), contabili, affiancatrici e simili; lavorazioni ottiche
in genere; occhialeria; orologi in genere; modelli meccanici per fonderia;
- costruzione di: vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili
ed apparecchi da cucina; articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle; reti e tele metalliche, tubi
flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene; strumenti musicali
metallici; oggetti in ferro battuto; scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici,
termici,elettrici e comunque di materiale metallico.
F) Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame,piombo, zinco,
argento ed altri);
- trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento
e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati,imbutiti, stampati,
fucinati e tranciati;
- fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli
non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- fusione di ghisa in getti;
- fabbricazione di getti in acciaio.
3) L'appartenenza dell'azienda al settore è determinata, quando l'attività è
unica, da quella effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate.
Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo si applicano ai
rispettivi rapporti di lavoro le speciali norme corrispondenti a ciascuna
attività.
Quando distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è
determinata dal criterio della prevalenza. Per l'attuazione dei criteri di cui
sopra, nell'ambito di applicazione del presente contratto, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da un'unità produttiva, normalmente
coincidente con lo stabilimento e indipendentemente dal perimetro di esso;
2) nell'ambito aziendale si considera autonoma l'attività accessoria la cui
produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività
dell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma,quella
alla quale è addetto il maggiore numero di lavoratori. Nel caso di più di due
attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori
addetti;
4) nell'ambito dell'unità produttiva saranno applicate le norme di un solo
settore in base al criterio della prevalenza;
5) qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere
tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il
numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini
dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le
parti stipulanti si incontreranno per esaminare la situazione.
Chiarimento a verbale
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di
costruzione,ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche,
secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che
appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo di
applicazione del presente CCNL.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione «di reti telefoniche ed
elettriche» sono tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria
metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di
opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lettera b), art. 5,
legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Articolazione della
contrattazione collettiva
1) Nell'ambito di un assetto delle relazioni sindacali rispondente agli
obiettivi indicati nella Premessa ed in conformità a quanto già previsto dal
CCNL 14 dicembre 1990
ed a quanto definito dal
Protocollo 23 luglio
1993, il sistema contrattuale si articola sul livello
nazionale e con diverse e prefissate discipline, sul livello aziendale.
Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa
e biennale per la parte retributiva.
2) Competenze del livello
nazionale
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro,
costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi.
Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base con una specifica
funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto
delle retribuzioni contrattuali.
Il contratto nazionale individua, per livello aziendale, le materie ed i
soggetti abilitati, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di
quanto stabilito.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale
rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione:
a) del sistema di informazione;
b) dei diritti sindacali;
c) del sistema di inquadramento dei lavoratori;
d) dell'orario di lavoro.
3) Competenze del livello
aziendale
A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in
conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto
un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento;
- modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari
lavorativi, flessibilità della prestazione, verifiche attuative;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro,
- pari opportunità.
B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a
specifiche materie, rinviano alla competenza del livello aziendale.
[...]
La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata, in
rapporto alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o
nazionali, congiuntamente alle RSU.
[...]
Note a verbale
[...]
2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con
caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del
Protocollo 23 luglio
1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della
procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le RSU
e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle pani
stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale
formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
4) Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione
contrattuale ed i relativi contenuti nonché a garantire comportamenti ad essi
conformi.
In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno
ricondotte, ai fini di un loro superamento nel rispetto di quanto stabilito
dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 29, Parte
Generale - Sez. 3), fermo restando che fino al completamento delle stesse non si
farà ricorso ad azioni dirette.
Struttura del contratto
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende
inquadrate nei settori specificati alle lett. A) - F), sotto il titolo «Campo di
applicazione del contratto», e si articola come segue:
Parte generale
- Sez. 1)
- Sez. 2) (Rapporti sindacali)
- Sez. 3) (Disciplina del rapporto individuale di lavoro)
Parte speciale
- Sez. A) (Riguarda i lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge
18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato)
- Sez. Quadri (Riguarda, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, i
lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla declaratoria specificatamente
definita)
- Sez. B) (Riguarda i lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973)
- Sez. C) (Riguarda i lavoratori che non hanno né i requisiti di cui alla Sez.
A) né le caratteristiche previste dall'accordo di cui è menzione alla Sez. B).
Norma transitoria
Le parti convengono di costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente
CCNL, un gruppo di lavoro paritetico, formato da tre rappresentanti di Intersind
e da tre rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm con il compito di definire
congiuntamente, entro il 31 dicembre 1997, una ipotesi di dettato contrattuale
che - senza comportare variazioni di costi, modifiche o mutamenti sostanziali
rispetto a quanto convenuto nel presente CCNL - risulti semplificato per ciò che
attiene la parte formale ed aggiornato per ciò che riguarda la corrispondenza di
esso alla legislazione vigente al fine di facilitare una interpretazione
uniforme del testo contrattuale e prevenire, per quanto possibile, la
vertenzialità giudiziaria.
In tale contesto verranno individuate soluzioni idonee per l'omogeneizzazione
della terminologia retributiva utilizzata nei diversi articoli del CCNL, con
particolare riguardo alla esigenza di pervenire ad una definizione univoca degli
elementi retributivi che entrano nella base di computo degli istituti
contrattuali.
Parte generale
Sezione 1
Art. 1. - Sistema di informazione
1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle
Organizzazioni sindacali nazionali - nei caso di complessi industriali di
particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel
territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di
categoria dei lavoratori ed alle RSU, nel corso di un apposito incontro:
a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di
diversificazione e di innovazione della produzione;
b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo;
c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e
i relativi criteri di localizzazione - o l'ampliamento o consistenti modifiche
di quelli esistenti;
d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di
ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica.
Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le
prevedibili implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli
investimenti suddetti su:
- l'occupazione;
- le condizioni di lavoro;
- le condizioni ambientali ed ecologiche.
Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive
saranno inoltre fornite notizie:
e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione,
disaggregati per sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento
occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione
aziendali, nonché all'applicazione delle normative in materia di occupazione
femminile e giovanile;
f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al
numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai
contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento
dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento
di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'
azienda;
g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce
dell'art. 2 della Parte Generale, Sez. 3);
h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica
del decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione, l'articolazione per
tipologie,nonché i prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva;
i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione
e/o accordi industriali con imprese straniere;
l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero;
m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di
ricerca - per i contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione;
n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio
energetico.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale
e, per quel che concerne in particolare le lettere d), i) ed m), dalla
riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative
aziendali.
2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda,
in apposita riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti
delle informazioni fornite ai sensi del precedente punto 1).
In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno
fornite anche informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a
tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite
leggi.
3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei
lavoratori, le informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento
all'ambito territoriale o regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente
per il tramite della Associazione imprenditoriale territorialmente competente,
in base a criteri generali definiti a livello regionale.
4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite
globalmente per ciascun settore - e, in tale ambito, separatamente per le
aziende inquadrate in diverse Società finanziarie - a richiesta delle
Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito incontro che si
svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle
loro Società finanziarie:
- Siderurgia;
- Fonderie di seconda fusione;
- Metallurgia non ferrosa;
- Trasporto pubblico su gomma;
- Materiale rotabile ferroviario;
- Aeronautica;
- Auto;
- Navalmeccanica;
- Meccanica strumentale;
- Impianti industriali, montaggi e carpenteria;
- Elettromeccanica;
- Elettronica;
- Meccanica varia.
5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che
implichino scelte ed interventi coinvolgenti l'intero settore, le relative
informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle
Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate,
assistite se del caso dalle rispettive Società finanziarie.
6) Fuori dalle previsioni di cui ai precedenti punti, nei casi di
ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione ovvero di crisi aziendale
comportanti rilevanti riflessi sull'occupazione, le aziende esporranno alle
Organizzazioni sindacali nazionali - per i complessi industriali di particolare
importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio
nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria
ed alle RSU lo scenario di riferimento, il programma degli interventi che si
rendono necessari sotto l'aspetto produttivo ed organizzativo, i motivi che ne
sono alla base ed il programma degli investimenti.
Le aziende esporranno altresì gli strumenti previsti per fronteggiare le
conseguenze sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
Il confronto si dovrà concludere entro 10 giorni, elevati a 20 giorni nel caso
di realtà particolarmente complesse per dimensione e articolazione al fine di
valutare la possibilità di una intesa. Resta inteso che le procedure di legge,
avviate come mero adempimento formale, si considerano espletate anche nel caso
in cui il raggiungimento dell'accordo sia intervenuto prima dei termini di
scadenza delle stesse.
Entrambi i termini potranno essere eccezionalmente prorogati di comune accordo
tra le parti per un periodo di durata comunque non superiore alla metà del tempo
previsto.
Per l'intera durata del confronto, non si darà luogo da parte delle
Organizzazioni sindacali e delle rispettive strutture territoriali e aziendali a
manifestazioni di conflittualità. Analogamente le imprese si impegnano a non
dare attuazione al programma di interventi esposti.
Nei processi comportanti programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e
riconversione che presentino caratteristiche di notevole complessità per
ampiezza e per rilevanza di effetti sul personale e riguardanti realtà aziendali
articolate in più unità produttive, le parti valuteranno l'opportunità di
costituire una Commissione, paritetica e non negoziale, costituita da
rappresentanti della Direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali
nazionali.
Tale organismo sarà finalizzato al monitoraggio dell'andamento dei processi
previsti dai piano di ristrutturazione e riorganizzazione anche con riguardo
alla posizione competitiva dell'azienda sul mercato.
7) In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti
stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni
industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un gruppo di
lavoro che, successivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei
Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei
lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne
analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle
rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione
italiana.
Art. 2. - Osservatorio
Allo scopo di migliorare la conoscenza del posizionamento competitivo delle
aziende associate all'Intersind nonché dell'andamento dei settori produttivi nei
quali le stesse operano, anche con riferimento ai principali Paesi industriali e
con particolare riguardo ai Paesi della Unione Europea, le parti convengono
sull'opportunità di costituire a livello nazionale un Osservatorio con il
compito di redigere due rapporti tecnico-ricognitivi, uno annuale e l'altro
biennale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi
relativi agli elementi di conoscenza considerati che costituiranno anche una
comune base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione
delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
A tal fine si provvederà a:
a) raccogliere, con cadenza annuale, dati e informazioni significativi,
concernenti un campione di aziende appartenenti ai diversi settori produttivi
nei quali operano le aziende aderenti all'Intersind, comparabili con quelli
predisposti da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di
comune accordo;
b) effettuare, con cadenza biennale, un esame comparato tra gli indicatori
riferiti ad un campione di settori produttivi di cui al punto 4), del precedente
art. 1 e quelli di un campione di analoghe realtà dei principali Paesi
industriali. I predetti indicatori qualitativi e quantitativi, che dovranno
essere comparabili con quelli elaborati da fonti e istituti di ricerca
economico-statistica identificati di comune accordo, saranno individuati
nell'ambito dei seguenti argomenti:
- innovazione tecnologica;
- utilizzo degli impianti;
- investimenti in ricerca e sviluppo;
- produttività e competitività;
- andamento dell'occupazione;
- struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- orari di fatto (durata della prestazione e relativi regimi);
- sistemi di inquadramento.
Per l'attivazione dell'Osservatorio le parti designeranno un Comitato
paritetico, costituito complessivamente da dodici rappresentanti nominati da
Intersind e da Fim-Fiom-Uilm che provvederà a:
- predisporre, ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), un
modello di scheda di rilevazione di dati aziendali estrapolati da quelli
contenuti nell'informativa del già richiamato art. 1; le citate schede dovranno
essere inviate da parte delle aziende al Comitato, per il tramite delle
delegazioni Intersind competenti per territorio, successivamente all'informativa
di cui al citato art. 1;
- individuare ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), il
campione di aziende, tra quelle più significative per dimensione, tipologia di
prodotto, ecc. e, ai fini di quanto previsto dalla lettera b), il campione dei
settori produttivi ivi indicati.
Il Comitato si riunirà di norma trimestralmente.
I contenuti dei rapporti elaborati dal Comitato verranno messi a disposizione di
ciascuna delle parti che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di
iniziative comuni per la presentazione dei risultati.
Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, le parti definiranno,
in apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto
funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 3. - Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto
previsto dalla
Raccomandazione CEE
del 13 dicembre 1984 n. 635 e dalle disposizioni legislative
in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca
finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali
ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel
lavoro.
In relazione a ciò, per la vigenza del presente contratto nazionale di
categoria, viene confermata la Commissione paritetica nazionale costituita da
sei componenti, di cui tre designati da Intersind e tre designati dalle
Segreterie Nazionali di Fim-Fiom-Uilm, che potranno essere assistiti
rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendali in
cui la presenza femminile risulti particolarmente significativa, alla quale è
affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende
metalmeccaniche sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle
aziende nell'ambito del sistema informativo vigente (art. 1 punto e), Parte
Generale, Sez. 1);
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e
le iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi della
CEE in riferimento al Programma di azione 1991/1995 della Comunità Europea ed al
Programma di azione per l'attuazione della Carta Comunitaria dei diritti sociali
fondamentali;
c) valutare gli esiti delle eventuali indagini già realizzate per una
approfondita conoscenza delle problematiche in materia, nonché la possibilità di
proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche
sperimentazioni di azioni positive;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi
di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del
fenomeno.
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e
da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma due volte l'anno e
invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.
Sei mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione esaurirà il
proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo
completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate
nell'arco di vigenza del contratto stesso, corredato di eventuali proposte che
costituiranno oggetto di esame in occasione del prossimo rinnovo.
Alla Commissione nazionale viene altresì affidato il compito di valutare la
possibilità di promuovere in via sperimentale, la costituzione di una
Commissione paritetica per le pari opportunità, con riferimento a tre specifiche
realtà aziendali, da individuare di comune accordo, nelle quali l'incidenza del
personale femminile presenti connotazioni di particolare rilievo ed entità.
La Commissione nazionale provvederà a definire i compiti da assegnare alle
predette Commissioni aziendali ed avrà cura di seguirne l'attività per una
opportuna verifica della stessa e per ogni intervento necessario a risolvere i
problemi di ordine metodologico che dovessero eventualmente riscontrarsi.
Le Commissioni paritetiche aziendali, che saranno composte di sei componenti, di
cui tre designati dalla direzione aziendale interessata e tre designati dai
Sindacati di categoria Fim-Fiom-Uilm, in ragione di uno per Sindacato, scelti
tra i dipendenti dell'azienda stessa, si riuniranno di norma semestralmente.
Trascorsi dodici mesi dalla costituzione, ciascuna Commissione aziendale
redigerà una relazione sull'attività svolta, da inviare alla Commissione
nazionale che, previa valutazione dell'andamento della sperimentazione
effettuata, potrà decidere di prorogare per un ulteriore anno la sperimentazione
stessa.
Sempre nell'ottica di sviluppare l'approfondimento delle tematiche relative alle
pari opportunità, in via sperimentale, verranno costituite Commissioni
paritetiche in alcune Regioni che la Commissione nazionale provvederà ad
individuare in relazione alla concentrazione delle aziende metalmeccaniche
associate e tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato del lavoro.
La costituzione delle predette Commissioni avverrà inizialmente in due Regioni e
verrà estesa, nel corso dell'anno successivo, ad altre due Regioni, previa
valutazione positiva dell'andamento della sperimentazione.
Le Commissioni regionali saranno composte da dodici componenti, di in sei
designati dall'Intersind e sei designati da Firn-Fiom-Ui1m, e avranno sede
presso le competenti Delegazioni Intersind.
Alle Commissioni regionali, che opereranno in stretto raccordo con la
Commissione paritetica nazionale che ne coordinerà l'attività, viene affidato il
compito di:
- seguire,allo scopo di favorire un comune apporto propositivo,l'evoluzione
della legislazione regionale sulle pari opportunità e l'attività degli organismi
operanti nel territorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- promuovere iniziative di approfondimento sulle tematiche della presenza
femminile nel mercato del lavoro, avuto anche riguardo agli eventuali fattori
che ostacolano nel territorio il raggiungimento di pari opportunità uomo-donna;
- considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o
indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro;
- proporre alle Istituzioni ed Enti competenti, sulla base delle connotazioni e
dei prevedibili sviluppi dell'economia locale, interventi in materia di
orientamento scolastico e di formazione professionale,anche in relazione alle
iniziative specificatamente previste dall'Accordo interconfederale 5 gennaio
1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil.
Le Commissioni, presiedute a turno da un componente di parte imprenditoriale e
da un componente di parte sindacale, si riuniranno di norma semestralmente e
redigeranno, con periodicità biennale, una relazione, che invieranno alla
Commissione nazionale, in ordine ai temi di cui sopra ed alle esperienze
realizzate nel territorio sulle problematiche in materia.
Le parti riaffermano la loro attenzione alle problematiche concernenti
l'occupazione femminile e dichiarano la disponibilità ad un loro
approfondimento. A tal fine le aziende forniranno annualmente informazioni
relativa mente all'occupazione femminile ed alle attività formative volte a
perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, anche allo scopo di individuare,
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, azioni finalizzate al
superamento di eventuali situazioni che ostino a condizioni di pari opportunità.
Con tale intendimento sarà anche favorito l'inserimento di personale femminile
in attività formative che ne consentano l'accesso a professionalità non
tradizionali. Ciò anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale
su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
Per le lavoratrici che riprendono l'attività dopo l'assenza per maternità, fatte
salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno individuate modalità di
reinserimento atte a salvaguardare le professionalità acquisite.
Art. 4. - Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche all'assetto
produttivo - Decentramento
Fuori dell'ipotesi di cui all'art. 1, nel caso di:
a) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo;
b) modifiche all'assetto produttivo degli stabilimenti, intendendosi in tali
modifiche compreso anche l'eventuale scorporo di attività proprie del ciclo
produttivo esistente;
c) decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive e
tecnico-amministrative, aventi riflessi sia sull'occupazione che sulle
condizioni di lavoro, ne sarà data dall'azienda comunicazione - successivamente
alla fase di progettazione preventivamente a quella operativa - per gli aspetti
qualitativi e quantitativi, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei
lavoratori ed alla RSU cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da
avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per un esame in ordine ai riflessi
anzidetti. Tale esame - salvo diversi accordi che fossero direttamente raggiunti
tra le parti - dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta
stessa; l'azienda comunque non darà luogo all'attuazione delle modifiche
suddette prima che sia trascorso il termine in parola.
Nota a verbale agli artt. 1 e 4
L'Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'opportunità di evitare qualunque
sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto
autonome, contenute nei
Protocollo IRI 16
luglio 1986 e stante autonoma valenza di questi nel solo
ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme
previste dagli artt. 1 e 4 del presente contratto potranno essere invocate ed
applicate solo quando non siano operanti per le stesse materie e con gli stessi
soggetti, il citato
Protocollo IRI
successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le
procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia
contenute nello stesso
Protocollo.
Art. 5. - Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e di fornitura continuativa
Per quanto riguarda la tutela del lavoro a domicilio, fermo restando il disposto
della legge l8 dicembre l973, n. 877, le aziende daranno comunicazione alla RSU
di eventuali casi di ricorso a tale particolare tipo di prestazione. Alla
predetta comunicazione potrà seguire un esame tra le parti.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto
concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di
prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto e in
quelli di fornitura ad esecuzione continuativa che verranno stipulati con le
imprese rientranti nell'ambito delle attività indotte e operanti nel territorio
nazionale, una clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese,
delle norme di legge (assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche) e dei
rispettivi contratti di lavoro.
Art. 6. - Mobilità orizzontale nell`ambito dello stesso stabilimento o unità
produttiva
Ferme le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli professionali
e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale
aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'azienda fornirà
preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali territoriali dei
lavoratori ed alla RSU le quali potranno richiedere, entro tre giorni, un
incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere
effettuato entro i cinque giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di
lavoratori, all'interno di uno stesso reparto o per lavorazioni omogenee o
similari, di durata temporanea, dovuti ad assenze dei titolari e ad improvvise
esigenze tecnico-produttive.
L'azienda fornirà alla RSU nei tempi tecnici possibili e comunque entro una
settimana, le informazioni relative agli spostamenti effettuati.
Art. 7. - Riqualificazione professionale o movimenti di personale nell'ambito di
complessi aziendali
Fermo quanto previsto dall'art. 1 (Sistema di informazione) della presente Sez.
1) della Parte Generale, laddove, nell'ambito di complessi aziendali (aziende
con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale), si pongano problemi di
riconversione produttiva e ristrutturazione, che comportino riqualificazione
professionale o movimenti di personale fra i diversi stabilimenti, la direzione
aziendale ne darà comunicazione, per il tramite della competente Associazione
datoriale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che potranno richiedere
l'effettuazione di un esame congiunto - a livello nazionale o regionale o
territoriale, a seconda delle fattispecie - in ordine al problemi predetti
inteso a garantire le condizioni professionali e retributive dei lavoratori
interessati, secondo le vigenti normative in materia.
Nel caso di riconversioni produttive e ristrutturazioni che comportino,
nell'ambito della stessa provincia o regione, movimenti di personale tra aziende
metalmeccaniche a partecipazione statale diverse, tutti i problemi di mobilità
relativi formeranno invece oggetto di esame sindacale tra le Organizzazioni
stipulanti per:
a) agevolare l'applicazione delle normative di legge relative alla mobilità del
lavoro adeguandola alle singole fattispecie;
b) valutare le caratteristiche connesse alla struttura qualitativa della
manodopera interessata ai processi di mobilità e adottare, ove necessario,
programmi di formazione interni ed esterni all'azienda, connessi alle esigenze
di riqualificazione professionale del personale sia per i lavoratori già
ricollocati presso altre aziende, sia per quelli da ricollocare, nell'obiettivo
di realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro avente caratteristica
di equivalenza.
I contenuti delle eventuali intese raggiunte in materia di mobilità dovranno
risultare per i lavoratori interessati correlativi ed inscindibili.
Parte generale
Sezione 2 (Rapporti sindacali)
Art. 1. - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblee indette dalle Organizzazioni
sindacali, singolarmente o congiuntamente, nell'unità produttiva in cui prestano
la loro opera fuori dell'orario di lavoro.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare ad assemblee durante l'orario di
lavoro, fino a 10 ore all'anno.
[...]
Le modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale
tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, a
salvaguardia degli impianti nonché di conciliare l'esercizio del diritto di
riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli
altri lavoratori.
[...]
Art. 2. - Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 970,
n. 300.
Art. 5. -
Rappresentanze sindacali unitarie
In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la
rappresentanza sindacale unitaria (RSU) di cui all'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993 secondo la disciplina prevista dallo stesso Accordo
interconfederale e dall'accordo applicativo 4 maggio 1994.
[...]
Fatto salvo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 4 - Parte prima -
dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i componenti della RSU
subentrano alla RSA ed ai suoi dirigenti nella titolarità dei diritti, dei
permessi, delle libertà sindacali e delle tutele spettanti per effetto delle
disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300 del 20 maggio 1970,
sempreché siano svolte compiutamente e regolarmente le procedure relative alla
nomina di cui agli artt. 19 e 21 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale
citato. Agli stessi è inoltre estesa la tutela prevista dall'art. 14
dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 per i membri di Commissione interna
limitatamente alla permanenza nell'incarico, ferma restando l'applicabilità
dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e di eventuali disposizioni
legislative di miglior favore.
[...]
Art. 7. -
Comitati antinfortunistici di stabilimento
Si farà luogo all'inclusione di rappresentanti dei lavoratori, designati dalle
Organizzazioni sindacali, nei comitati antinfortunistici di stabilimento, fermi
restando i compiti tecnico-consultivi di cui tali comitati sono già oggi
investiti nelle aziende.
La designazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti fra i dipendenti dello
stabilimento, competerà ai Sindacati territoriali di categoria, in ragione di
uno per Sindacato.
Parte generale
Sezione 3 (Disciplina del rapporto individuale di lavoro)
Art. 1. - Assunzione
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 2. - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad
assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende considereranno con la maggior attenzione, nell'ambito delle proprie
possibilità tecnico-organizzative,il problema dell'inserimento degli invalidi e
degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità
lavorativa delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e
partecipazione della RSU.
In relazione a quanto sopra le aziende valuteranno congiuntamente con la RSU le
più opportune modalità di adattamento all'interno delle unità produttive con la
eventuale collaborazione dei competenti servizi di assistenza degli Enti
pubblici (Regione, Provincia, Comune).
[...]
Allo scopo di favorire l'inserimento dei portatori di handicap in posti di
lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente
con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le aziende si
adopereranno per individuare interventi atti a superare le c.d. «barriere
architettoniche», anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di
finanziamento pubblico.
Nota a verbale
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in
considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si
adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei
provvedimenti necessari per dare attuazione ai «sistemi di lavoro protetto» di
cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di
intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della
Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore
sensibilità.
Art. 2-bis. - Contratto
a tempo determinato
[...]
Con riferimento alle ipotesi sopra considerate, la Direzione aziendale
comunicherà annualmente alla RSU le fattispecie di ricorso al contratto a tempo
determinato ed il numero dei lavoratori interessati. Tale comunicazione sarà
effettuata, di volta in volta, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere
b), c) e d) per una opportuna verifica.
Art. 2-ter. -
Contratti di formazione e lavoro
In ordine all'istituto dei contratti di formazione e lavoro, le parti convengono
di incontrarsi a livello nazionale, successivamente alla conversione in legge
del D.L. n. 299/1994, per effettuare una ricognizione ed una valutazione dei
relativi contenuti avuto riguardo ai problemi applicativi per le aziende
associate del settore metalmeccanico con l'obiettivo di agevolarne il più largo
utilizzo.
Art. 3. - Documenti,
residenza e domicilio
[...]
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la
sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura
dell'azienda.
[...]
Art.
4. - Inquadramento dei lavoratori
Mobilità professionale
Premesso che:
1) il sistema è basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori
nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse
di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della
produttività e delle capacità professionali stesse;
2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le
esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di
nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi
di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a
livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la
rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa
previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro
prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro
congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse;
3) per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al
fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado
di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali
specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà
luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Fermo quanto previsto ai punti precedenti, le parti concordano sull'opportunità
di adottare criteri atti a definire processi di sviluppo professionale,
accertati gli oggettivi presupposti e le necessarie condizioni
tecnico-organizzative. Tali criteri e i relativi piani di attuazione formeranno
oggetto di esame con la RSU.
[...]
Commissione paritetica nazionale sul sistema di inquadramento dei lavoratori
Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori resta
integralmente disciplinato dalla normativa del contratto nazionale di categoria,
le parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con
obiettivi di analisi, verifica e proposta in materia di inquadramento
professionale dei lavoratori.
Tale Commissione, che sarà costituita da dodici componenti, di cui sei designati
dall'Intersind e sei dalle Organizzazioni sindacali Fim-Fiom-Uilm, avvierà i
suoi lavori entro il primo semestre 1995.
La Commissione inizierà il suo compito verificando la rispondenza
dell'inquadramento contrattuale, in coerenza con le esigenze di:
- essere aderente e flessibile all'evoluzione tecnologica ed organizzativa in
coerenza con l'innovazione di prodotto e i cambiamenti di processo;
- cogliere le differenziazioni professionali, valutare le nuove professionalità,
anche alla luce delle relative esigenze formative e superare i vincoli derivanti
dagli automatismi.
La Commissione effettuerà la raccolta e l'analisi di elementi conoscitivi
aggregati ed omogenei sulla situazione dell'inquadramento nelle aziende
metalmeccaniche, sulla base delle metodologie che saranno dalla stessa
individuate. Ciò al fine di valutare la rispondenza del vigente sistema di
inquadramento ai mutamenti tecnologici, organizzativi, di prodotto, di processo
e la sua idoneità a cogliere le nuove professionalità ed i differenziali tra le
diverse figure professioni, nonché di rilevare eventuali aree di criticità.
Successivamente la Commissione studierà e progetterà ipotesi di modifica del
sistema di inquadramento dei lavoratori (operai, categorie speciali,
impiegati,quadri), individuando nell'ambito di una classificazione unica valida
per tutto il comparto metalmeccanico:
- i criteri e gli strumenti per la valutazione delle professionalità anche allo
scopo di apprezzarne i differenziali rilevati;
- il numero delle categorie, i relativi requisiti professionali e la
corrispondente collocazione delle diverse figure.
Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione potrà avvalersi della
conoscenza comparata dei sistemi di inquadramento più significativi e delle
esperienze maturate sia in altri settori industriali sia nei principali Paesi
europei, utilizzando a tal fine le rilevazioni elaborate dall'Osservatorio
previsto dall'art. 2, Parte Generale, Sez. 1) del presente contratto.
I lavori della Commissione saranno completati entro sei mesi dalla scadenza del
presente contratto con la presentazione alle parti stipulanti delle conclusioni,
che costituiranno oggetto di valutazione del successivo rinnovo contrattuale,
anche per quanto concerne i relativi oneri, ai fini delle conseguenti decisioni.
Alla suddetta Commissione viene altresì affidato il compito di verificare, nel
periodo compreso tra il 10 luglio 1995 ed il 31 dicembre 1995 la possibilità di
individuare nell'ambito della declaratoria definita per i quadri nel presente
contratto, la articolazione di un profilo professionale superiore da compensare
con una indennità di funzione più elevata. La relativa proposta verrà sottoposta
alle parti stipulanti ai fini di una definizione della materia.
Art. 5. - Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale settimanale, fatte salve le deroghe e le
eccezioni previste dalla legge, è di 40 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattualmente previsto
per ciascun settore può essere effettuata anche in modo non uni forme.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla
settimana la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media
plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Altri casi di
distribuzione plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali potranno
formare oggetto di intese con la RSU.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione con
il rispetto delle procedure in materia.
L'orario verrà fissato all'entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni il lavoro
cessa di massima entro le ore 13 del sabato con l'esclusione, in ogni caso,
delle attività elencate nèlla tabella n. 1 allegata al presente articolo.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni (dal
lunedì al venerdì) e per quei lavoratori che per qualsiasi causa - eccezione
fatta per il godimento delle ferie e delle festività infrasettimanali e
nazionali - abbiano fornito una prestazione di effettivo lavoro inferiore a
quella dell'orario normale contrattuale e siano chiamati a prestare la loro
opera nella giornata del sabato, la prestazione suddetta fino al limite
dell'orario settimanale sarà compensata con la retribuzione maggiorata del 10%.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di
effettiva prestazione, con l'eccezione delle ore per ferie e festività
infrasettimanali e nazionali godute, che, limitatamente all'ipotesi di cui al
comma precedente, saranno considerate come effettiva prestazione.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche
se questi siano predispost1i soltanto per determinati reparti ovvero per brevi
periodi.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari
caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30
minuti per la refezione, riferita a turni di lavoro di 8 ore giornaliere.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il
lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato
sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero
di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni
del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla
produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà
essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
Nelle ipotesi di cui ai due commi che precedono resta inteso che al lavoratore
che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione durante il turno
successivo non potranno essere richieste prestazioni eccedenti l'orario normale
durante la settimana. Tali prestazioni straordinarie assorbono, comunque, fino a
concorrenza, la quota settimanale di straordinario del lavoratore interessato e
l'eventuale eccedenza rispetto al limite delle otto ore settimanali sarà
scomputata dal limite previsto per la settimana successiva.
Le prestazioni di cui al comma precedente assorbono inoltre, fino a concorrenza,
la quota annuale massima del lavoro straordinario del lavoratore interessato, di
cui agli artt. 6 della Parte Speciale, Sez. A) e della Parte Speciale, Sez. C)
-del presente contratto, fermo restando che anche per tali prestazioni il
lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente
alle ore effettuate oltre la 120 e fino alla 1600.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni
allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente
in ore notturne.
Nota a verbale
- La disciplina prevista dal 12° comma non si applica ai lavoratori turnisti
addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non
suscettibili di fermata, per i quali rimangono ferme le condizioni in atto.
- In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni le
pause previste dal 12° comma non supereranno complessivamente le 2 ore e mezza
settimanali.
Turni di lavoro
A fronte di:
- particolari esigenze produttive connesse a caratteristiche del ciclo ed a
necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e della energia;
- esigenze di prolungamento dell'orario settimanale normale per maggiori carichi
di lavoro connessi a fluttuazioni di mercato;
si darà luogo a incontri tra la Direzione aziendale e la RSU per la tempestiva
definizione delle modalità attuative di: - prestazioni in più turni giornalieri
o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di
domenica;
- istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di particolari
esigenze;
- determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una
media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
A fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le
modalità di intervento e consegna, l'azienda farà ricorso, limitatamente ad un
periodo temporale correlato ad assolvere alle suddette esigenze, dandone
tempestiva informazione alla RSU, al lavoro straordinario di cui al comma 6
degli artt. 6, Parte Speciale - Sez. A) e 7, Parte Speciale - Sez. C) che dovrà
essere obbligatoriamente prestato dai lavoratori interessati.
Sempre a fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi
e le modalità di intervento e consegna, si darà luogo ad incontri tra la
direzione aziendale e la RSU per la tempestiva definizione delle modalità
attuative di:
- prestazioni, anche in regime di lavoro straordinario, in più turni giornalieri
o in nuovi turni di lavoro, nelle ore diurne o notturne e nelle giornate di
sabato e di domenica;
- articolazioni dell'orario di lavoro attraverso una distribuzione su base
plurisettimanale, con un massimo di 48 ore e ferma restando la media di 40 ore
settimanali.
Le parti convengono che, al di fuori di quanto già previsto ai commi 13 e 14 del
presente art. 5, nei casi concordati di prestazione di lavoro su più turni
giornalieri, per i quali non si possa interrompere - a seguito di vincoli
tecnologici o di significativi vincoli di processo - la fase di lavorazione in
corso, la Direzione aziendale e la RSU definiranno modalità e criteri di cambio
turno che assicurino la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del
lavoratore del turno cessante entro il limite massimo delle prime due ore del
turno successivo.
Verifiche
Le parti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche a livello
nazionale e/o aziendale in ordine alla concreta applicazione delle norme sulla
flessibilità così come previste ai punti precedenti e di tutti gli strumenti che
disciplinano le prestazioni di lavoro.
Verifiche specifiche saranno effettuate su richiesta di una delle parti, in
riferimento a situazioni aziendali particolari, circa l'attuazione di quanto
previsto ai punti precedenti e i connessi problemi organizzativi, anche in
relazione alle previste riduzioni di orario.
Dichiarazione congiunta
Le parti, nel comune intento di migliorare il posizionamento competitivo delle
aziende, convengono che la flessibilità dell'utilizzo della prestazione di
lavoro costituisce un fattore di straordinaria rilevanza per conseguire
obiettivi di maggiore produttività, efficienza e competitività e di adeguata
risposta alle esigenze di mercato.
Le parti inoltre riconfermano il loro reciproco impegno a rendere concreta
l'applicazione di tutti gli istituti e le norme concordate in tema di
flessibilità.
In relazione a ciò, fermo restando quanto previsto in tema di orario di lavoro
nel vigente CCNL, convengono di rendere disponibili e tempestivamente
applicabili non solo le modalità previste ma anche regimi di orari innovativi e
quindi diversi in coerenza con le specificità proprie delle singole realtà
produttive.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto «Verifiche», resta inteso che
eventuali difformità che avessero a registrarsi costituiranno oggetto di
tempestiva valutazione - e comunque, su richiesta di una delle parti, entro tre
giorni lavorativi - tra i rappresentanti territoriali dell'Associazione
datoriale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo scopo di assumere
le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni
contrattuali concernenti la fattispecie in esame.
Tabella n. 1 allegata all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando
tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana
senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia
saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio
del sabato.
Tabella n. 2 allegata all'art. 5
- lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione;
- auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio;
nelle aree del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti;
- macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del
foraggio, ecc.);
- elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica);
- elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione,
distribuzione della energia elettrica; motori elettrici con altezza d'asse
superiore ad un metro);
- aeronautica;
- telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di
installazione di reti e di centrali);
- informatica;
- fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa, con esclusione
delle aziende di cui al punto 1) Riduzione dell'orario di lavoro.
[...]
Art. 5-ter. - Orario flessibile
Fatto salvo il normale orario giornaliero e settimanale di lavoro e ricorrendo
le condizioni tecniche-organizzative, ove non esistano esigenze particolari di
presenza contemporanea dei lavoratori interessati per il funzionamento delle
attività lavorative, potranno avere luogo incontri, in sede aziendale, per
esaminare le possibilità di istituire, in via sperimentale, orari flessibili di
entrata ed uscita dal lavoro.
Art. 6. - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la
domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno
svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal
lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto
godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
Art. 8. - Forme di retribuzione
Ferme le vigenti disposizioni di legge in materia di incentivazione del lavoro,
i lavoratori Sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di
retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di retribuzione a rendimento determinate in relazione alle
possibilità tecniche e all'incremento della produzione.
Art. 10. -
Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Particolari indennità devono essere fissate tra le Delegazioni imprenditoriali e
le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria competenti per territorio
per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre
1.500 metri di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.
Art. 16. - Disciplina
aziendale - Doveri
Oltre che al presente contratto i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del
rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla
direzione, purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei
diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi
vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Il lavoratore, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori,come
previsto dall'organizzazione aziendale e deve conservare rapporti di educazione
verso i colleghi, osservando le disposizioni del presente contratto nonché
quelle impartite dal superiori.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i
rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente
riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una
situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al
fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la
modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le
iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai sensi
della lettera d) dell'art. 3, Parte Generale, Sez. 1).
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili
equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun
lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad
osservare le disposizioni. Inoltre dovrà rendere noti i nominativi e le mansioni
specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla
esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni
assegnategli;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.
Art. 23. -
Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Nei casi in cui l'attuazione di innovazioni tecnologiche comporti conseguenze
rilevanti nell'occupazione o negli orari di lavoro, avrà luogo tempestivamente
una comunicazione, resa dall'azienda tramite la propria Associazione sindacale,
cui potrà far seguito a richiesta di una delle parti, in ordine alle predette
conseguenze, una consultazione tra le stesse a livello nazionale.
A) Le parti convengono sull'esigenza di procedere a livello aziendale - in
relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto riguarda le
Rappresentanze sindacali aziendali nonché al disposto dell'art. 20, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a programmi concordati di indagini
sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e l'integrità
psico-fisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune
accordo con i relativi criteri di priorità.
Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978
(unità sanitarie locali, presidii e servizi multizonali, ecc.) o da Istituti
sanitari convenzionati che diano idonee garanzie di poter condurre in proprio i
necessari rilievi.
Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini
- i cui risultati saranno portati contemporaneamente a conoscenza delle parti ed
avranno carattere riservato - potranno essere affidate a Istituti sanitari
scelti di comune accordo tra direzione e RSU preferibilmente tra quelli promossi
a cura degli Enti locali, ove esistenti, ovvero individuati nell'ambito di una
rosa preventivamente concordata di altri Enti o Istituti.
Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie
semplici potranno essere effettuate da tecnici dell'azienda e da rappresentanti
sindacali aziendali dei lavoratori opportunamente addestrati all'uso di dette
apparecchiature messe a disposizione dall'azienda.
L'azienda assumerà l'onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali
di cui sopra e all'adozione delle misure appropriate per i casi, i modi ed i
termini concordati tra le parti.
In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle
indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, potrà essere
concordata, di volta in volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici.
Per la scelta degli Enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la
procedura prevista dal 2° e 3° comma del presente articolo.
In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n.
300, vengono istituiti, per concorrere ad una efficace prevenzione e tutela
della salute dei lavoratori:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura
dell'azienda che ne darà copia alla RSU. In esso verranno annotati i risultati
delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici,
che possano determinare specifiche situazioni di nocività e le caratteristiche
dei relativi reparti e lavorazioni;
b) il registro dei dati bio-statistici, tenuto ed aggiornato a
cura dell'azienda che ne darà copia alla RSU. In esso saranno annotati i
risultati statistici delle assenze per infortunio, malattia professionale e
malattia comune.
I registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni
area omogenea individuata di comune accordo;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed
aggiornato dai competenti servizi aziendali e posto, a richiesta del lavoratore,
a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici
concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda
per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini
concordate, le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art.
5, 3° comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed
allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa.
La formulazione di tale libretto verrà definita tra la RSU e la direzione. I
modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in
conformità a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 833/1978.
Le direzioni aziendali forniranno semestralmente alla RSU, per aree
significative, dati complessivi relativi:
- alla frequenza, alla gravità (fino a 3 giorni, oltre 3 giorni), alla causa
diretta degli infortuni sul lavoro;
- all'indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia
comune. Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il
numero degli invalidi per malattie professionali.
La RSU potrà formulare, per una valutazione con la direzione aziendale, proposte
volte al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza, nonché ai
fini dell'informazione e della formazione dei lavoratori, ad opera dell'azienda,
in materia di prevenzione ed ambiente. Salve le esigenze derivanti dal segreto
industriale, l'azienda darà comunicazione alla RSU e curerà la menzione nel
registro dei dati ambientali delle sostanze presenti nel ciclo produttivo, delle
loro caratteristiche tossico logiche e dei possibili effetti sull'uomo e
sull'ambiente. L'azienda fornirà alla RSU:
- informazioni in ordine alle innovazioni di carattere produttivo ed
impiantistico che abbiano conseguenze dirette e significative sulle condizioni
di lavoro e su eventuali rischi noti in base alle acquisizioni
medico-scientifiche;
- informazioni sui piani di emergenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. maggio
1988, n. 175;
- un'informativa annuale in materia di emissioni nell'atmosfera e di smaltimento
dei rifiuti. Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra, la diffusione
e l'uso di esse sono consentite nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105
cod.civ. Le aziende forniranno altresì alla RSU un'informativa generale
sull'attività dei servizi sanitari, ove esistenti. Vengono mantenuti gli accordi
aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la materia dell'ambiente
di lavoro.
Le parti, consapevoli della rilevanza crescente che le problematiche ambientali
interne all'azienda possono assumere sull'ambiente esterno, convengono
sull'opportunità di seguire con ogni attenzione i fenomeni che di volta in volta
si determinano localmente, con l'intendimento di individuare uniformità di
indirizzi e di comportamenti.
Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento:
1) di realizzare, in quanto possibile, l'omogeneizzazione degli strumenti
statistici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (soprattutto per quanto
concerne i complessi aziendali con più stabilimenti dislocati nel territorio
nazionale);
2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale
nelle istanze amministrative competenti. In tale contesto le aziende, con
riferimento ad eventuali riflessi significativi che le proprie attività
produttive possono determinare sull'ambiente esterno, forniranno informazione su
forme di collaborazione che potranno intervenire con le competenti Autorità in
materia.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in
modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione,
l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali
stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge,
saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come:occhiali,
maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e
saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti
che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni
previste dalle vigenti leggi in materia. In tale contesto, con riferimento a
specifiche problematiche aziendali, potranno essere esaminati con la RSU gli
aspetti ergonomici connessi all'impiego di videoterminali, in stretto raccordo
con le vigenti leggi in materia.
Dichiarazione a verbale
Intersind e Fim-Fiom-Uilm, in relazione al recepimento della
Direttiva 89/391/CEE
del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,
convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico, formato da sei
rappresentanti per Intersind e da sei rappresentanti per Fim-Fiom-Uilm, con il
compito di definire, entro tre mesi, l'armonizzazione della disciplina
contrattuale con il nuovo quadro normativo.
Art. 24. - Appalti
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di
legge in materia. Le aziende, peraltro, non affideranno all'interno dei propri
stabilimenti od altre unità lavori in appalto relativi: ad attività di
trasformazione che siano esplicate nelle unità o stabilimenti suddetti, nonché
ad attività di manutenzione ordinaria, sia quelle aventi carattere continuativo
sia quelle che pur avendo carattere di saltuarietà siano suscettibili di
coordinamento nella programmazione consentendo nei diversi successivi interventi
manutentivi un carico di lavoro costante.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte
dell'azienda appaltatrice.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto
delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende
appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e
antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei
servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda
appaltatrice.
Date le particolari caratteristiche di settore, la regolamentazione suddetta non
troverà applicazione nei confronti delle aziende siderurgiche e navalmeccaniche
che abbiano già provveduto a disciplinare la materia con accordi aziendali.
Ferma la disciplina di cui al presente articolo le parti convengono
sull'opportunità di limitare i lavori in appalto svolti all'interno degli
stabilimenti con carattere di continuità - in particolare quelli attinenti al
ciclo produttivo e con esclusione delle attività di installazione e montaggi in
cantiere - ai casi per i quali le esigenze tecniche, organizzative o gestionali
non rendono praticabili soluzioni dirette.
Tali esigenze saranno esaminate a livello sindacale e, in tale quadro, saranno
definite, ove necessario, le modalità di salvaguardia della occupazione dei
lavoratori della ditta appaltatrice.
Dichiarazione a verbale
Le aziende appaltanti comprese nella sfera di applicazione del presente
contratto sono disponibili ad agevolare l'esercizio dei diritti sindacali dei
lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici del settore metalmeccanico
operanti presso le loro unità produttive, previe intese tra appaltante e
appaltatrice.
Nota a verbale
Sono esclusi dalle limitazioni di cui al 1° comma del presente articolo gli
appalti relativi a manutenzioni specialistiche a macchine d'ufficio o ad altre
apparecchiature, per le quali sia necessaria l'assistenza tecnica delle ditte
fornitrici.
Art. 29. - Procedure generali di composizione e conciliazione, reclami e
controversie
Le parti esprimono il comune convincimento che ad un positivo andamento delle
relazioni sindacali concorra anche la predisposizione di idonei strumenti che
privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire
fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono
di attenersi alle procedure di seguito indicate concernenti, rispettivamente,
l'interpretazione delle disposizioni contrattuali, il rispetto della struttura
della contrattazione come definita nel presente contratto, la conciliazione dei
reclami e delle controversie individuali e collettive.
A) La titolarità della interpretazione delle norme del presente contratto è
delle parti stipulanti.
Le questioni di natura interpretativa, a fronte anche dell'eventuale insorgenza
di controversie, saranno sottoposte per una loro definizione, su istanza di una
delle parti stipulanti a livello nazionale, all'esame di una Commissione
paritetica nazionale composta da sei componenti di cui tre designati da
Intersind e tre da Fim-Fiom-Uilm. La Commissione dovrà pervenire ad una
decisione entro il termine di trenta giorni, prorogabili di comune accordo, dal
ricevimento del quesito interpretativo.
In caso di mancato accordo e limitatamente alle questioni di natura
interpretativa aventi ad oggetto istituti retributivi, la Commissione nazionale
si avvarrà dell'apporto di un componente esterno di indiscussa competenza nel
campo delle relazioni industriali e del diritto del lavoro, che sarà individuato
ogni volta di comune accordo, con funzione di impulso e di promozione nei
confronti della Commissione e di garante della risoluzione del quesito
interpretativo in esame attraverso una decisione, che resta prerogativa
esclusiva della Commissione stessa, da assumersi entro il termine di ulteriori
venti giorni, prorogabili di comune accordo.
Le deliberazioni adottate ai sensi dei due precedenti commi, delle quali sarà
redatto motivato verbale, impegnano le parti quale espressione vincolante della
comune volontà. In caso di controversia giudiziaria in atto, il predetto verbale
potrà essere inviato al magistrato competente ai sensi e nello spirito degli
articoli 421 e 425 cod. proc. civ. Fino al completo esaurimento della procedura
di cui alla presente lettera A) non potrà farsi ricorso a forme di agitazione
sindacale né verrà adita l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto di esame
da parte dei lavoratori nei confronti dei quali trova applicazione il presente
contratto.
Dichiarazione a verbale
La procedura di cui al 4° comma del presente articolo ha carattere sperimentale,
per la durata di un biennio, a far data dal 10 luglio 1994.
Le parti si incontreranno tre mesi prima della scadenza per effettuare una
valutazione circa l'andamento della sperimentazione stessa che, in caso
positivo, si intenderà rinnovata per il periodo di vigenza del presente
contratto.
B) In relazione a quanto stabilito al punto 4) del titolo Articolazione della
contrattazione collettiva le parti concordano la procedura di seguito indicata.
1) in caso di ravvisata difformità di comportamenti rispetto all'area delle
competenze relative ai rapporti tra Azienda e la RSU si darà luogo ad un
incontro tra i rappresentanti territoriali dell'Associazione datoriale e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo scopo di assumere le determinazioni
necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali
concernenti la fattispecie in esame.
La richiesta sarà presentata per iscritto ad iniziativa di una delle suddette
parti, restando inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro dieci giorni,
prorogabili di comune accordo, dalla sua attivazione.
In caso di mancato accordo in tale sede, ciascuna delle parti potrà richiedere,
entro cinque giorni, che la questione venga sottoposta, in seconda e definitiva
istanza, all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, restando inteso
che la procedura dovrà esaurirsi entro venti giorni, prorogabili di comune
accordo, dalla richiesta stessa.
2) In tutti i casi non ricompresi nei precedente punto 1) nei quali si ravvisino
comportamenti difformi, si darà luogo ad un incontro tra i rappresentanti della
Associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali nazionali allo scopo di
assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle
disposizioni contrattuali concernenti la fattispecie in esame.
La richiesta sarà presentata per iscritto ad iniziativa di una delle suddette
parti, restando inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro venti giorni,
prorogabili di comune accordo, dalla richiesta stessa.
Fino al completo esaurimento della procedura di cui alla presente lettera B) non
potrà farsi ricorso a forme di agitazione sindacale, né verrà adita l'Autorità
giudiziaria, sia da parte delle Organizzazioni sindacali che dei lavoratori nei
confronti dei quali trova applicazione il presente contratto.
C) Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per
eventuali reclami, le controversie individuali e collettive tra aziende e
lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la direzione e la
RSU e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni
sindacali.
Le controversie collettive non risolte in sede aziendale né in sede territoriale
saranno deferite alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Finché non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o,
comunque, non siano trascorsi quindici giorni dalla data del deferimento della
controversia da parte de1lle Organizzazioni territoriali, non si farà ricorso
all'azione diretta.
Art. 30. - Comitati tecnici paritetici per cottimi e qualifiche
Sono istituiti in ogni azienda comitati tecnici paritetici, i cui componenti
sono designati dalle rispettive Organizzazioni territoriali fra i dipendenti
dell'azienda stessa, con il compito - in presenza di vertenze individuali o
plurime per le qualifiche, oppure relative alla materia di cui all'art. 11,
punto 31, della Parte Speciale, Sez. F) per i cottimi - di istruire le vertenze
stesse, rilevando ed accertando gli elementi di fatto che le caratterizzano sul
piano tecnico. E in facoltà di detti comitati di esprimere un parere sulla
soluzione sindacale della vertenza che sarà poi definita nella normale sede
sindacale territoriale. In tale sede, nel caso in cui il parere sia stato
espresso all'unanimità, la vertenza si considererà definita in senso conforme al
parere medesimo, qualora l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che ha
instaurato la vertenza o l'Organizzazione datoriale non la riassuma entro un
termine di dieci giorni a decorrere dalla trasmissione degli atti del comitato
tecnico paritetico alle rispettive Organizzazioni territoriali.
È convenuto:
a) che i comitati tecnici paritetici sono costituiti in via permanente con le
designazioni dei loro componenti valide per almeno un anno. Il loro intervento
si verifica a seguito della richiesta di una o più delle Organizzazioni
sindacali delle parti interessate. Ciascuna Organizzazione territoriale dei
lavoratori designerà oltre al componente titolare anche un supplente, dandone
comunicazione all'azienda per il tramite dell'Associazione datoriale;
b) che in particolare, per quanto riguarda le vertenze in materia di qualifiche,
al comitato tecnico paritetico saranno forniti, per le singole fattispecie, dati
di fatto inerenti l'inquadramento delle mansioni in rapporto alle declaratorie
ed alle esemplificazioni. Fermo restando che l'attribuzione delle qualifiche non
può che derivare dalla valutazione delle mansioni secondo i criteri
contrattuali, saranno comunicati, nei casi particolari, opportune notizie e
chiarimenti in ordine ad eventuali casi analoghi;
c) che il comitato tecnico paritetico dovrà pronunciarsi entro un termine di
dieci giorni a partire dalla data in cui è stato investito della controversia da
una delle rispettive Organizzazioni;
d) che per le riunioni dei comitati tecnici paritetici chiamati ad espletare i
loro compiti, sarà messo a disposizione un idoneo locale in azienda.
Inoltre, per quanto attiene ai nuovi sistemi di cottimo, di cui al punto 8
dell'art. 11 della Parte Speciale, Sez. C), ed al 6° capoverso delle norme
particolari per le linee a catena ed a flusso continuo, il comitato tecnico
paritetico - su richiesta di una delle parti - esamina la comunicazione della
direzione, prima che essa formi oggetto dell'esame congiunto in sede sindacale
previsto dal predetto articolo; per quanto concerne, poi, le modifiche parziali
dei sistemi di cottimo in atto di cui al punto 9 dell'art. 11 della Parte
Speciale, Sez. C) ed al 7° capoverso delle norme particolari per le linee a
catena ed a flusso continuo, nel corso dell'eventuale esame congiunto previsto
dalle citate norme, potrà essere richiesto al comitato tecnico paritetico, da
una delle parti, di accertare elementi di fatto utili ai fini dell'esame
predetto.
Il compito del comitato tecnico paritetico in ordine a quanto previsto al comma
precedente dovrà essere assolto entro un termine di venti giorni a decorrere
dalla relativa richiesta.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni dei lavoratori dichiarano che ovunque sarà possibile esse si
atterranno al criterio di designare il membro supplente tra gli appartenenti a
categoria diversa da quella del membro effettivo.
Art. 33. Aspettativa e permessi
1) Le parti convengono che, sempre che ricorrano le condizioni
tecnico-organizzative e di funzionalità aziendale, i lavoratori con anzianità
aziendale di almeno 10 anni potranno usufruire, su richiesta, di un periodo di
aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi.
Il rapporto di lavoro è sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di alcun
istituto normativo e retributivo, fatta salva la sola garanzia della
conservazione del posto di lavoro con esclusione di ogni anzianità
convenzionale.
Del periodo di aspettativa potrà usufruire contemporaneamente - per una sola
volta in costanza del rapporto di lavoro - un numero di lavoratori non superiore
all'1% degli organici aziendali in ciascun anno.
I lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si
impegnano, nel corso del periodo suddetto, a non svolgere attività lavorative
retribuite.
[...]
L'azienda, a richiesta, concederà al lavoratore, assunto a tempo indeterminato,
in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per
accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari
delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali.
Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le
aziende agevoleranno il reinserimento dei dipendente nell'attività lavorativa,
considerando positivamente, compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive,la temporanea utilizzazione dell'interessato in idonei turni
di lavoro.
L'aspettativa di cui al presente punto 2) non potrà comunque superare:
- 4 mesi, per i casi di cui al 5° comma;
- 3 anni, per i casi di cui al 6° comma, secondo quanto previsto dall'art. 124,
1° comma del citato D.P.R. n. 309/1990, fermo restando, in entrambi i casi, la
non decorrenza della anzianità di servizio per alcun istituto.
3) Al lavoratori che si sottopongano nelle strutture abilitate al prelievo di
midollo osseo verrà riconosciuto un giorno di permesso retribuito, in
coincidenza con l'intervento.
A tal fine il lavoratore dovrà presentare adeguata documentazione che certifichi
l'avvenuto ricovero.
Tale soluzione intende anticipare eventuali provvedimenti che le parti auspicano
vengano adottati in futuro dal legislatore, parificando il tratta mento con
quello relativo ai donatori di sangue anche in considerazione della particolare
rilevanza sociale che il problema va assumendo.
Art. 34. - Contrattazione
aziendale
Le parti confermano che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere
per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Parte speciale
Sezione A)
Si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, impiego privato
Art. 6. - Lavoro
straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario, fatte salve le deroghe e le eccezioni di
legge, quello eccedente l'orario normale giornaliero derivante dalla
ripartizione dell'orario contrattuale settimanale nell'ambito bella normativa di
cui all'art. 5 (Orario di lavoro) della Parte Generale, Sez. 3).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alla RSU del lavoro
straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli non
preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta
di una delle stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole
fattispecie.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore
giornaliere, 8 ore settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere
richieste prestazioni oltre il suddetto limite annuale, non superando comunque
quello di 160 ore annue.
In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed
impiantistiche, nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il
limite massimo annuale di cui al comma precedente è fissato in 130 ore annuali;
nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite di 130
ore, non superando comunque quello di 200 ore annue.
Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad
esempio: salvaguardia, a fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo
produttivo, della funzionalità degli impianti; situazioni connesse a ritardi o
esigenze non preventivate rispetto a importanti commesse e consegne;
presentazione del prodotto al cliente), l'azienda potrà comandare prestazioni
straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all'anno. In tali casi
l'azienda fornirà successivamente alla RSU, nei tempi tecnici possibili e
comunque entro una settimana, le informazioni relative.
Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro
straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre
l'orario normale con riposo compensativo programmato, nell'ambito di una media
plurisettimanale concordata, in relazione alle esigenze tecnico produttive
dell'azienda.
Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche
non ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività
navali, aeronautiche e di non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di
eventi imprevisti, non saranno conteggiate nei limiti individuali di prestazione
straordinaria di cui al presente contratto.
Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente
alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120a
di cui al 4° comma o la 130a di cui al 5° comma del presente
articolo. Tali riposi saranno usufruiti entro l'anno in misura non inferiore a
una giornata e tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell'azienda.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del
mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel
limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli
impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro
notturno i minori.
Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile,
potranno essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall'art.
5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[...]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro
notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario nei
limiti massimi previsti dal 4°, 5° e 6° comma del presente articolo.
[...]
Nota a verbale al 6° comma
In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti
dal contratto per le aziende aderenti all'Intersind rispetto agli altri
contratti per l'industria metalmeccanica, la quantità di prestazioni
straordinarie di cui al 6° comma del presente articolo si intende aggiuntiva ai
limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti
rispettivamente ai precedenti 4° e 5° comma.
Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al 9° comma
del presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle
ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 144a ora di cui al 4°
comma o oltre la 154a ora di cui al 5° comma.
[...]
Art. 13. - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda
ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle
ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le
giornate di ferie non godute.
[...]
Art. 17. -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]
Parte speciale
Sezione Quadri
Si applica, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, ai lavoratori in
possesso dei requisiti di cui alla declaratoria definita nell'ambito dell'8a
categoria.
Art. 3. - Orario flessibile
Fermo restando il disposto dall'articolo 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e
relative deroghe ed esclusioni, sarà sperimentata, a livello aziendale, per aree
significative, l'introduzione di forme d'orario flessibile, compatibilmente con
le esigenze tecnico-organizzative e di funzionamento dell'attività produttiva.
Art. 7. - Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente Sezione trova applicazione la
disciplina contenuta nella precedente Sezione A) della Parte Speciale.
Parte speciale
Sezione B)
Si applica al lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973
Art. 4. - Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per cause di forza maggiore e
per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra
le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso
le singole aziende.
Art. 9. - Norme di rinvio.
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi
articoli della Sez. A) della presente Parte Speciale:
Festività Art. 5
Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 6
Cumulo di mansioni Art. 8
Corresponsione della retribuzione Art. 12
Ferie Art. 13
Tredicesima mensilità Art. 14
Congedo matrimoniale Art. 16
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 17
Servizio militare Art. 18
Assenze e permessi Art. 19
Trasferte Art. 22
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi
articoli della Sez. C) della presente Parte Speciale:
Passaggio temporaneo di mansioni Art. 9
Indumenti di lavoro Art. 17
Consegna e conservazione utensili e materiali Art. 26
Per quanto non contemplato nella presente Sez. B) si rinvia alle disposizioni
normative della precedente Sez. A) della Parte Speciale, in quanto applicabili e
senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente Sez.
B).
Parte speciale
Sezione C)
Si applica ai lavoratori che non hanno né i requisiti di cui alla Sez. A) né le
caratteristiche previste dall'accordo di cui è menzione alla Sez. B).
Art. 5. - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 (Sospensione ed interruzione del
lavoro) della presente Sezione, è ammesso il recupero a regime normale delle ore
di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro
concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la direzione e la
RSU o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero
stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30
giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 7. - Lavoro
straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario, fatte salve le deroghe e le eccezioni di
legge, quello eccedente l'orario normale giornaliero derivante dalla
ripartizione dell'orario contrattuale settimanale nel'ambito della normativa di
cui all'art. 5 (Orario di lavoro) della Parte Generale, Sez. 3).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alla RSU del lavoro
straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli non
preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta
di una delle stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole
fattispecie.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore
giornaliere, 8 ore settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere
richieste prestazioni oltre il suddetto limite annuale, non superando comunque
quello di 160 ore annue.
In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed
impiantistiche, nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il
limite massimo annuale di cui al comma precedente è fissato in 130 ore annuali;
nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite di 130
ore, non superando comunque quello di 200 ore annue.
Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad
esempio: salvaguardia, a fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo
produttivo, della funzionalità degli impianti; situazioni connesse a ritardi o
esigenze non preventivate rispetto a importanti commesse e consegne;
presentazione del prodotto al cliente), l'azienda potrà comandare prestazioni
straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all'anno. In tali casi
l'azienda fornirà successivamente alla RSU nei tempi tecnici possibili e
comunque entro una settimana, le informazioni relative.
Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro
straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre
l'orario normale con riposo compensativo programmato, nell'ambito di una media
plurisettimanale concordata, in relazione alle esigenze tecnico-produttive
dell'azienda.
Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche
non ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività
navali, aeronautiche e di non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di
eventi imprevisti, non saranno conteggiate nei limiti individuali di prestazione
straordinaria di cui al presente contratto.
Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente
alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120a
di cui al 4° comma o la 130a di cui al 50 comma del presente
articolo.
Tali riposi saranno usufruiti entro l'anno in misura non inferiore a una
giornata e tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell'azienda.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del
mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6,nel
limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli
impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro
notturno i minori.
Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile,
potranno essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall'art.
5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[
]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere il
lavoro notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario
nei limiti massimi previsti dal 4°, 5° e 6° comma del presente articolo.
[
]
Nota a verbale al 6° comma
In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti
dal contratto per le aziende aderenti all'Intersind rispetto agli altri
contratti per l'industria metalmeccanica, la quantità di prestazioni
straordinarie di cui al 6° comma del presente articolo si intende aggiuntiva ai
limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti
rispettivamente al precedenti 4° e 5° comma.
Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al 9° comma
del presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle
ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 144a ora
di cui al 4° comma o oltre la 154a ora di cui al 5° comma.
Nota a verbale al 15° comma
[
]
Art. 10. - Indennità per lavori che si svolgono in condizioni di particolare
disagio
Le parti, considerata la varietà di situazioni esistenti in materia, convengono
di far luogo alla costituzione di commissioni tecniche a livello di settore le
quali provvedano all'accertamento e, avendo presente l'esigenza di non
determinare ulteriori oneri, al coordinamento delle situazioni in atto nelle
aziende per le lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio.
Nel caso in cui vengano poste in atto nuove attività, vale a dire nuovi
stabilimenti o nuovi reparti di lavorazione, e che insorgano contestazioni in
ordine alle condizioni di particolare disagio in cui ivi si svolgono le
lavorazioni, le contestazioni stesse saranno portate all'esame di una
commissione tecnica di settore per un accertamento e la conseguente formulazione
di suggerimenti relativi.
Art. 11. -
Regolamentazione del lavoro a cottimo
Nei casi in cui, allo scopo di conseguire l'incremento della produzione,la
valutazione della prestazione del lavoratore o di una squadra di lavoratori sia
fatta in base al risultato delle misurazioni o della stima dei tempi di
lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un
determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro o
anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato
superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore
o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre
forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee a catena e di linee a
flusso continuo) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, in quanto
tecnicamente applicabile.
[
]
L'azienda, tramite la sua Associazione sindacale, porta a conoscenza dei
Sindacati territoriali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo
in vigore per quanto riguarda:
a) la determinazione dei tempi di lavorazione comunicando, ove tecnicamente
possibile, come nel caso di sistemi analitici:
- metodi di rilevazione dei tempi;
- coefficienti di maggiorazione;
b) la determinazione degli utili di cottimo.
Per quanto concerne i sistemi di cottimo in atto, per i quali la comunicazione
di cui al 4° comma ha finalità informativa, sono ammesse solo contestazioni di
carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al 30° comma
e seguenti.
Qualora si determinino situazioni di contestazione che in via del tutto
particolare investano aspetti che possano far ritenere fondato un riferimento al
sistema in atto, si potrà dar corso in sede nazionale ad un incontro tra le
Organizzazioni stipulanti ai fini di un obiettivo esame delle contestazioni
stesse.
In caso di introduzione di nuovi sistemi, invece, alla comunicazione potrà
seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'azienda rappresentata o assistita
dalla sua Associazione sindacale e i Sindacati territoriali dei lavoratori in
ordine ai punti oggetto della comunicazione.
Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di
modifica parziale del sistema di cottimo in atto, gli estremi della quale
ricorrono quando almeno uno dei criteri di cui al precedente 4° comma sia stato
modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti
dimensioni.
I lavoratori che lavorano a cottimo dovranno essere messi a conoscenza,
all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui
lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da
eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché
di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[
]
Qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della
produzione richiedessero modificazioni nei criteri di attribuzione delle misure
di partecipazione al cottimo, le stesse saranno concordate in sede aziendale.
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in
particolare quelli relativi:
[
]
h) alle tariffe in assestamento, anche in caso di modifiche tecniche od
organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza
delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno
determinate dalle modifiche suddette;
c) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui
al 20° comma;
[
]
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare
reclamo scritto alla direzione tramite la RSU perché venga esperito il tentativo
di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non
oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni
successivi in sede sindacale tra la direzione ed il lavoratore entrambi
assistiti dalle Organizzazioni sindacali territoriali cui appartengono o
comunque conferiscono mandato.
Norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo
Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una
successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua
sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di gruppi di parti
staccate di un prodotta finale che si spostano lungo la linea a mezzo di sistema
meccanico a velocità uniforme o a scatti e nelle quali la quantità di produzione
giornaliera e i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è
rigidamente costante per tutto turno di lavoro ed uguale alla «cadenza» cioè al
tempo di spostamento1 del prodotto da una stazione alla successiva.
Si considerano linee a flusso continuo le linee di produzione di serie,
costituite da un insieme di posti di lavoro su ciascuno dei quali si effettua
sempre la stessa operazione tecnologica secondo una successione prestabilita, e
in ciascuno dei quali la quantità e il tipo di produzione giornalieri richiesti,
individuali e di squadra, sono sempre costanti e non modificabili dall'attività
del lavoratore.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro richiesto è
fisso pur potendo variare da un posto all'altro, a seconda dell'operazione
tecnologica da compiere; il prodotto si sposta lungo la linea con possibilità di
formare depositi tra un posto e l'altro.
Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena o a flusso
continuo) ed alle caratteristiche tecnico organizzative delle lavorazioni
stesse, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali, in quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee
sostituzioni degli addetti che si assentano per bisogni fisiologici salvo che a
tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede
di determinazione dei tempi;
- le interruzioni retribuite;
- l'ammontare di un'indennità particolare.
La comunicazione di cui sopra verrà effettuata agli stessi fini e con le
procedure previste al 5° comma e seguenti del presente articolo.
In caso di aziende che introducano per la prima volta il sistema di lavorazione
con linee a catena o a flusso continuo, alla prevista comunicazione seguirà, a
richiesta, un esame congiunto.
Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di
modifica parziale del sistema in atto, gli estremi della quale ricorrono quando
almeno uno degli elementi di cui al 5° comma del presente articolo sia stato
modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti
dimensioni.
La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena o a flusso continuo è
commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato.
Nelle linee a catena o a flusso continuo le variazioni di cadenza che lascino
inalterato il tempo globale assegnato non determinano variazioni retributive
anche se implicano variazioni del livello medio di saturazione nei limiti
previsti.
Per quanto concerne le controversie, ivi comprese quelle relative alle
variazioni di ritmo, di cadenza e di saturazione, si seguirà la procedura
prevista al 31° comma e seguenti del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento alle norme particolari previste per le linee a catena e a flusso
continuo, le Organizzazioni sindacali stipulanti si danno atto che, in relazione
alla situazione esistente tra le aziende rappresentate dall'Intersind, sistemi
di lavorazione tipicamente a catena o a flusso continuo - al quali sono
applicabili le presenti norme - ricorrono per le caratteristiche peculiari
proprie di tali sistemi solo in aziende dei settori auto-aviomotoristico ed
elettromeccanico ed elettronico.
Qualora anche in altri settori dovessero essere introdotti tali caratteristici
sistemi di lavorazione le parti si incontreranno per accertarne la rispondenza
ai fini dell'applicabilità delle presenti norme.
[
]
Art. 14. - Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle
ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le
giornate di ferie non godute.
[
]
Art. 17. - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio,
durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[
]
Art. 18. -
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente
di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale
deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
[
]
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di
assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte
alla propria capacità lavorativa.
[
]
Art. 21. -
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art. 26. -
Consegna e conservazione utensili e materiali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve
farne richiesta al suo superiore diretto.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed
in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il
servizio.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a
lui affidato.
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegna togli: in
caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone
tempestivamente, però, la direzione.
Al sabato, per i lavoratori non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il
lavoro verrà sospeso prima dell'ora di cessazione per un adeguato intervallo di
tempo fissato dalla direzione al fine di permettere al lavoratore di fare
completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in
questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza
l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta
arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di
materiali subiti.
[
]
Art. 30. - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti
siderurgici
Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra,
il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla
prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, si seguirà la procedura
stabilita alla lettera C) dell'art. 29 (Procedure generali di composizione e
conciliazione, reclami e controversie) della Parte generale, Sez. 3).
Art. 31. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
1) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di
trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento,
addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti,
custodi, portieri, guardiani diurni e notturni.
2) I lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, 44 o
48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 10 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 9 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 8 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
[
]
9) In riferimento all'art. 17 (Indumenti di lavoro) della presente Sezione, ai
lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie
l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
10) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno ad essere regolate con accordi particolari: gii
interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni
sindacali.
[
]
Art. 33. - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato
al presente contratto.
Allegati
Allegato n. 6 Dichiarazione comune
Intersind e Fismic si danno atto che, in via transitoria e fermo restando quanto
stabilito in tema di RSU dall'art. 5, Parte Generale, Sez. 2) dell'accordo di
rinnovo 9 luglio 1994 per le aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind,
Fismic manterrà, in via provvisoria e fino al prossimo rinnovo di dette RSU, le
attuali rappresentanze (RSA) - limitatamente alle unità produttive dove si è già
provveduto alla loro costituzione e nella composizione numerica in atto, così
come comunicata alle aziende interessate - costituita ai sensi della vigente
legislazione e che la dizione «Rappresentanze sindacali unitarie» contenuta nel
testo dell'accordo di rinnovo si intende sostituita con «Rappresentanze
sindacali aziendali».
Con riferimento a quanto stabilito dal punto C) «Articolazione della
contrattazione collettiva - Norme Generali», nelle unità sopra indicate sono
titolari della negoziazione in sede aziendale e dei diritti di informazione,
esclusivamente le strutture territoriali e, per le realtà più complesse,
l'Organizzazione nazionale Fismic.
Roma, 27 settembre 1994.
Allegato n. 7 Protocollo di
adesione
Considerato che in data 22 dicembre 1994 l'Organizzazione sindacale Cisal ha
formalmente aderito al
Protocollo 23 luglio
1993 e, contemporaneamente, ha sottoscritto l'Accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, sulla disciplina delle Rappresentanze
sindacali unitarie, la Failm - Federazione autonoma italiana metalmeccanici e
metallurgici - aderente alla Confederazione Cisal [
], aderisce al contratto
collettivo nazionale di lavoro 9 luglio 1994 per i lavoratori dipendenti dalle
aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind, nel testo qui di seguito
riportato.
La suddetta Organizzazione sindacale, pertanto, rinuncia a costituire
Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19, legge 20 maggio 1970,
n. 300, e si impegna, nelle unità produttive in cui non si sono ancora svolte le
consultazioni, a partecipare alle elezioni delle Rappresentanze sindacali
unitarie previste dall'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e secondo
quanto stabilito dall'art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie, Parte Generale
- Sez. 2) dell'Accordo 9 luglio 1994.
Roma, 7 febbraio 1995.