Tipologia: CCNL
Data firma: 9 luglio 1994
Validità: 01.07.1994 - 30.06.1998
Parti: Intersind e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic, Failm
Settori: Metalmeccanici PP.SS.
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Norme generali
Premessa
Campo di applicazione del contratto
Articolazione della contrattazione collettiva
1)

2) Competenze del livello nazionale
3) Competenze del livello aziendale
• Norma transitoria
• Note a verbale
• Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
• Procedura di rinnovo degli accordi aziendali
• Struttura del contratto
• Terminologia retributiva - Nota applicativa
• Norma transitoria
Parte generale
Sezione 1

Art. 1. - Sistema di informazione
Art. 2. - Osservatorio
Art. 3. - Pari opportunità
Art. 4. - Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche all'assetto produttivo - Decentramento
Nota a verbale agli artt. 1 e 4
Art. 5. - Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e di fornitura continuativa
Art. 6. - Mobilità orizzontale nell`ambito dello stesso stabilimento o unità produttiva
Art. 7. - Riqualificazione professionale o movimenti di personale nell'ambito di complessi aziendali
• Dichiarazione congiunta
Art. 8. - Organismi congiunti territoriali sul mercato del lavoro
Parte generale
Sezione 2 (Rapporti sindacali)

Art. 1. - Assemblea
Art. 2. - Diritto di affissione
Art. 3. - Locali
Art. 4. - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 5. - Rappresentanze sindacali unitarie
• Norme transitorie
Art. 6. - Diffusione di pubblicazioni
Art. 7. - Comitati antinfortunistici di stabilimento
Art. 8. - Versamento dei contributi sindacali
Parte generale
Sezione 3 (Disciplina del rapporto individuale di lavoro)

Art. 1. - Assunzione
Art. 1-bis. - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'articolo 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, n. 223
Art. 2. - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 2-bis. - Contratto a tempo determinato
Art. 2-ter. - Contratti di formazione e lavoro
Art. 3. - Documenti, residenza e domicilio
Art. 4. - Inquadramento dei lavoratori
• Salvaguardia inquadramenti unici aziendali
• Mobilità professionale
• Declaratorie, profili ed esemplificazioni
• Commissione paritetica nazionale sul sistema di inquadramento dei lavoratori
Art. 5. - Orario di lavoro
• Riduzione dell'orario di lavoro
• Modalità di attuazione
• Turni di lavoro
• Prestazioni lavorative
• Verifiche
• Calendario lavorativo
• Tabella n. 1 allegata all'art. 5
• Tabella n. 2 allegata all'art. 5
Art. 5-bis. - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 5-ter. - Orario flessibile
Art. 5-quater. - Lavoro a tempo parziale
Art. 6. - Riposo settimanale
Art. 7. - Anzianità dei lavoratori
Art. 8. - Forme di retribuzione
• Norma transitoria
Art. 9. - Forme incentivanti collettive diverse da quelle di cui al'art.8 (Forme di retribuzione)
Art. 10. - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Art. 11. - Indennità per disagiata sede
Art. 12. - Reclami sulla retribuzione
Art. 13. - Trasferimenti
Art. 14. - Divieti
Art. 15. - Visite di inventario e di controllo
Art. 16. - Disciplina aziendale - Doveri
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18. - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e gli esami dei lavoratori studenti
Art. 19. - Diritto allo studio
Art. 20. - Mense aziendali
Art. 21. - Indennità di mensa
Art. 22. - Innovazioni tecnologiche
Art. 23. - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 24. - Appalti
Art. 25. - Indennità in caso di morte
Art. 26. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 27. - Certificato di lavoro
Art. 28. - Trasferimento d'azienda
Art. 29. - Procedure generali di composizione e conciliazione, reclami e controversie
Art. 30. - Comitati tecnici paritetici per cottimi e qualifiche
Art. 31. - Servizio civile e volontariato
Art. 32. - Scaglionamento ferie collettive
Art. 33. Aspettativa e permessi
Art. 34. - Contrattazione aziendale
Art. 35. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Parte speciale
Sezione A)

Art. 1. - Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla sez. C) al trattamento di cui alla Sez. A) della presente Parte Speciale
Art. 2. - Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla Sez. B) al trattamento di cui alla Sei A) della presente Parte Speciale

 

Art. 3. - Periodo di prova
Art. 4. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 5. - Festività
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 7. - Maggiori prestazioni dei lavoratori inquadrati nella 7a categoria
Art. 8. - Cumulo di mansioni
Art. 9. - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità
• Norme transitorie
Art. 11. - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 12. - Corresponsione della retribuzione
Art. 13. - Ferie
Art. 14. - Tredicesima mensilità
Art. 15. - Trattamento in caso di malattia e infortunio
• Norma transitoria
Art. 16. - Congedo matrimoniale
Art. 17. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 18. - Servizio militare
Art. 19. - Assenze e permessi
Art. 20. - Preavviso
Art. 21. - Trattamento di fine rapporto
Art. 22. - Trasferte
Art. 23. - Retribuzioni base mensili e determinazione della quota di retribuzione oraria
Parte speciale
Sezione Quadri

Art. 1. - Informazione
Art. 2. - Formazione
Art. 3. - Orario flessibile
Art. 4. - Responsabilità civile e/o penale
Art. 5. - Brevetti
Art. 6. - Indennità di funzione
Art. 7. - Clausola di rinvio
Parte speciale
Sezione B)

Art. 1. - Periodo di prova
Art. 2. - Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla Sez. C) al trattamento di cui alla Sez. B) della presente Parte Speciale
Art. 3. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 4. - Recuperi
Art. 5. - Aumenti periodici di anzianità
• Norme transitorie
Art. 6. - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 7. - Preavviso
Art. 8. - Trattamento di fine rapporto
Art. 9. - Norme di rinvio.
Art. 10. - Retribuzioni base mensili e determinazione della quota di retribuzione oraria.
Parte speciale
Sezione C)

Art. 1. - Periodo di prova
Art. 2. - Entrata ed uscita
Art. 3. - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 4. - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 5. - Recuperi
Art. 6. - Festività
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8. - Cumulo di mansioni
Art. 9. - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10. - Indennità per lavori che si svolgono in condizioni di particolare disagio
Art. 11. - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo
Art. 12. - Mensilizzazione
Art. 13. - Corresponsione della retribuzione
Art. 14. - Ferie
Art. 15. - Gratifica natalizia
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità
• Norme transitorie
Art. 17. - Indumenti di lavoro
Art. 18. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
• Norma transitoria
Art. 20. - Congedo matrimoniale
Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 22. - Servizio militare
Art. 23. - Violazione delle procedure di rilevazione delle presenze
Art. 24. - Assenze
Art. 25. - Permessi di entrata ed uscita
Art. 26. - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 27. - Preavviso
Art. 28. - Trattamento di fine rapporto
Art. 29. - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici
Art. 30. - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici
Art. 31. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 32. - Trasferte
Art. 33. - Apprendistato
Art. 34. - Retribuzioni base ragguagliate a mese e determinazione della retribuzione base oraria
Decorrenza e durata
Affissione del contratto
Distribuzione del contratto
Protocollo aggiuntivo Salvaguardia degli impianti
Tabella delle retribuzioni contrattuali base
Protocollo per la costituzione del fondo nazionale di previdenza complementare
Allegati
Allegato n. 1 Contratto nazionale 9 luglio 1994 per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind.
Allegato n. 2 Verbale di accordo del 23 ottobre 1973
Allegato n. 3 Accordo permessi retribuiti 9 luglio 1994
Allegato n. 4 Lettera a Fim-Fiom-Uilm
Allegato n. 5 Quote di servizio sindacale Fim-Fiom-Uilm
Allegato n. 6 Dichiarazione comune
Allegato n. 7 Protocollo di adesione


Contratto nazionale 9 luglio 1994 per i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind

Addì 9 luglio 1994, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind [...] e con la presenza [...] della Confindustria; e la Fim-Cisl - Federazione italiana metalmeccanici [...] assistita dalla segreteria confederale della Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori; e la Fiom-Cgil - Federazione impiegati e operai metallurgici [...] assistita dalla segreteria confederale Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro; e la Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici [...] assistita dalla segreteria confederale della Uil - Unione italiana del lavoro [...]
Hanno altresì sottoscritto il presente contratto la Fismic - Federazione italiana sindacati metalmeccanici ed industrie collegate - [...] e la Failm - Federazione autonoma italiana lavoratori metalmeccanici e siderurgici [....] con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - Cisal [...]

Norme generali
Premessa
Le parti si danno atto che, in particolare nell'attuale situazione che vede le aziende metalmeccaniche impegnate in rilevanti e significativi processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e sviluppo, è indispensabile realizzare un sistema contrattuale che consenta di corrispondere alle esigenze fondamentali di entrambe le parti e di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per il conseguimento degli obiettivi comunemente individuati e delle seguenti finalità:
[...]
- valorizzare, in questo quadro, il ruolo del lavoro industriale, anche attraverso l'affermazione dei diritti individuali e sindacali, una appropriata considerazione delle capacità e delle professionalità dei lavoratori, uomini e donne, ed una costante attenzione alle problematiche dell'ambiente di lavoro;
- consolidare e sviluppare le positive esperienze già maturate nella direzione di relazioni industriali orientate ad un maggior grado di consenso e di partecipazione dei lavoratori agli obiettivi sopra indicati.
Sulla base di quanto precede ed in coerenza con quanto già previsto dal CCNL 14 dicembre 1990 ed in conformità al Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, le parti hanno concordato di operare un riordino del sistema contrattuale che definisce:
- una appropriata articolazione della contrattazione collettiva, definendo competenze e contenuti propri del contratto nazionale e della sede aziendale, secondo criteri atti ad evitare la riproposizione delle stesse materie ai diversi livelli, nonché individuando i soggetti abilitati in rapporto alle singole fattispecie disciplinate dal presente contratto;
[...]
- idonee procedure di regolazione delle relazioni sindacali volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, anche allo scopo di prevenire fasi di conflittua1ità e di contenzioso. In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare,ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione della normativa contrattuale e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive. A tal fine le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto, le parti hanno stipulato il seguente CCNL da valere per le società rappresentate dall'Associazione sindacale Intersind che svolgono attività metalmeccaniche, come appresso indicate, e per i lavoratori, da essi dipendenti, addetti a tale attività.

Campo di applicazione del contratto
1) Il presente contratto si applica:
a) alle aziende appartenenti tradizionalmente alla categoria metalmeccanica destinate alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione dei manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
b) alle aziende tradizionalmente considerate affini alle metalmeccaniche.
2) Per ciascuno dei settori appresso indicati e per le materie esplicitamente previste nel presente contratto sono stabiliti contestualmente e per la medesima durata regolamentazioni di settore che costituiscono parte integrante, a tutti gli effetti, del contratto stesso.
Ai fini di cui sopra i settori ed il relativo campo di applicazione, che nel loro complesso coprono interamente l'area della categoria, sono i seguenti:
A) Settore siderurgico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f, g), si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
B) Settore navalmeccanico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- costruzione nel suo totale complesso, allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi di qualunque tipo, di galleggianti compresi bacini, pontoni e chiatte;
- costruzione di imbarcazioni in plastica;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Settore elettromeccanico ed elettronico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla fabbricazione e al montaggio di:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, filodiffusione, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso di ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche.
D) Settore auto-aviomotoristico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla costruzione in serie,nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autobus e filobus;
- autocarri;
- aeromobili;
- carrozzerie per autovetture, autocarri, autobus e filobus;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, autobus, filobus e aeromobili.
E) Settore meccanica varia
A titolo esemplificativo appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di: materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche,funivie e autobus; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini; carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici; motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici; organi di trasmissione e cuscinetti a sfere; impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale; apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettrica; apparecchi utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, dei sughero e di materie sintetiche (resine); macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma; utensili per macchine operatrici; strumenti d'officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri; ferri da taglio ed armi bianche; pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento; macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria; macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici; armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici (non calcolatori elettronici), contabili, affiancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; occhialeria; orologi in genere; modelli meccanici per fonderia;
- costruzione di: vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina; articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche; bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle; reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene; strumenti musicali metallici; oggetti in ferro battuto; scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici,elettrici e comunque di materiale metallico.
F) Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame,piombo, zinco, argento ed altri);
- trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati,imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- fusione di ghisa in getti;
- fabbricazione di getti in acciaio.
3) L'appartenenza dell'azienda al settore è determinata, quando l'attività è unica, da quella effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate.
Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le speciali norme corrispondenti a ciascuna attività.
Quando distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza. Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, nell'ambito di applicazione del presente contratto, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da un'unità produttiva, normalmente coincidente con lo stabilimento e indipendentemente dal perimetro di esso;
2) nell'ambito aziendale si considera autonoma l'attività accessoria la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività dell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma,quella alla quale è addetto il maggiore numero di lavoratori. Nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
4) nell'ambito dell'unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza;
5) qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le parti stipulanti si incontreranno per esaminare la situazione.
Chiarimento a verbale
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione,ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel Campo di applicazione del presente CCNL.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione «di reti telefoniche ed elettriche» sono tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica e, quindi, lo svolgimento di appalti comportanti esecuzione di opere come sopra definite rientra nel caso descritto dalla lettera b), art. 5, legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Articolazione della contrattazione collettiva
1) Nell'ambito di un assetto delle relazioni sindacali rispondente agli obiettivi indicati nella Premessa ed in conformità a quanto già previsto dal CCNL 14 dicembre 1990 ed a quanto definito dal Protocollo 23 luglio 1993, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e con diverse e prefissate discipline, sul livello aziendale.
Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.

2) Competenze del livello nazionale
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi.
Esso definisce, altresì, il trattamento retributivo base con una specifica funzione di garanzia nella direzione della salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni contrattuali.
Il contratto nazionale individua, per livello aziendale, le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione:
a) del sistema di informazione;
b) dei diritti sindacali;
c) del sistema di inquadramento dei lavoratori;
d) dell'orario di lavoro.

3) Competenze del livello aziendale
A) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto nazionale ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative e decentramento;
- modalità di fruizione delle riduzioni di orario, turni di lavoro, calendari lavorativi, flessibilità della prestazione, verifiche attuative;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- ambiente di lavoro,
- pari opportunità.
B) Restano ferme le altre disposizioni contrattuali che, con riferimento a specifiche materie, rinviano alla competenza del livello aziendale.
[...]
La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali, congiuntamente alle RSU.
[...]

Note a verbale
[...]
2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le RSU e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle pani stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
4) Le parti si impegnano a rispettare le clausole della presente articolazione contrattuale ed i relativi contenuti nonché a garantire comportamenti ad essi conformi.
In relazione a quanto sopra, eventuali situazioni di difformità saranno ricondotte, ai fini di un loro superamento nel rispetto di quanto stabilito dalle norme stesse, nell'ambito delle procedure previste dall'art. 29, Parte Generale - Sez. 3), fermo restando che fino al completamento delle stesse non si farà ricorso ad azioni dirette.

Struttura del contratto
Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende inquadrate nei settori specificati alle lett. A) - F), sotto il titolo «Campo di applicazione del contratto», e si articola come segue:
Parte generale
- Sez. 1)
- Sez. 2) (Rapporti sindacali)
- Sez. 3) (Disciplina del rapporto individuale di lavoro)
Parte speciale
- Sez. A) (Riguarda i lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato)
- Sez. Quadri (Riguarda, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla declaratoria specificatamente definita)
- Sez. B) (Riguarda i lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973)
- Sez. C) (Riguarda i lavoratori che non hanno né i requisiti di cui alla Sez. A) né le caratteristiche previste dall'accordo di cui è menzione alla Sez. B).

Norma transitoria
Le parti convengono di costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, un gruppo di lavoro paritetico, formato da tre rappresentanti di Intersind e da tre rappresentanti di Fim-Fiom-Uilm con il compito di definire congiuntamente, entro il 31 dicembre 1997, una ipotesi di dettato contrattuale che - senza comportare variazioni di costi, modifiche o mutamenti sostanziali rispetto a quanto convenuto nel presente CCNL - risulti semplificato per ciò che attiene la parte formale ed aggiornato per ciò che riguarda la corrispondenza di esso alla legislazione vigente al fine di facilitare una interpretazione uniforme del testo contrattuale e prevenire, per quanto possibile, la vertenzialità giudiziaria.
In tale contesto verranno individuate soluzioni idonee per l'omogeneizzazione della terminologia retributiva utilizzata nei diversi articoli del CCNL, con particolare riguardo alla esigenza di pervenire ad una definizione univoca degli elementi retributivi che entrano nella base di computo degli istituti contrattuali.

Parte generale
Sezione 1
Art. 1. - Sistema di informazione

1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali nazionali - nei caso di complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle RSU, nel corso di un apposito incontro:
a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di innovazione della produzione;
b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo;
c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi criteri di localizzazione - o l'ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti;
d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica.
Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su:
- l'occupazione;
- le condizioni di lavoro;
- le condizioni ambientali ed ecologiche.
Nell'ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie:
e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell'occupazione, disaggregati per sesso, e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all'applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile;
f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all' azienda;
g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell'art. 2 della Parte Generale, Sez. 3);
h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del decentramento e dell'indotto, le aree di localizzazione, l'articolazione per tipologie,nonché i prevedibili riflessi sull'occupazione complessiva;
i) sull'attività sviluppata in ambito internazionale in termini di acquisizione e/o accordi industriali con imprese straniere;
l) sull'attività delle unità produttive dislocate all'estero;
m) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull'occupazione;
n) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e, per quel che concerne in particolare le lettere d), i) ed m), dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
2) Nel corso del secondo semestre dell'anno, verranno illustrati dall'azienda, in apposita riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del precedente punto 1).
In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi.
3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento all'ambito territoriale o regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il tramite della Associazione imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello regionale.
4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per ciascun settore - e, in tale ambito, separatamente per le aziende inquadrate in diverse Società finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle loro Società finanziarie:
- Siderurgia;
- Fonderie di seconda fusione;
- Metallurgia non ferrosa;
- Trasporto pubblico su gomma;
- Materiale rotabile ferroviario;
- Aeronautica;
- Auto;
- Navalmeccanica;
- Meccanica strumentale;
- Impianti industriali, montaggi e carpenteria;
- Elettromeccanica;
- Elettronica;
- Meccanica varia.
5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed interventi coinvolgenti l'intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate, assistite se del caso dalle rispettive Società finanziarie.
6) Fuori dalle previsioni di cui ai precedenti punti, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione ovvero di crisi aziendale comportanti rilevanti riflessi sull'occupazione, le aziende esporranno alle Organizzazioni sindacali nazionali - per i complessi industriali di particolare importanza e/o articolati in più unità produttive dislocate nel territorio nazionale - alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria ed alle RSU lo scenario di riferimento, il programma degli interventi che si rendono necessari sotto l'aspetto produttivo ed organizzativo, i motivi che ne sono alla base ed il programma degli investimenti.
Le aziende esporranno altresì gli strumenti previsti per fronteggiare le conseguenze sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
Il confronto si dovrà concludere entro 10 giorni, elevati a 20 giorni nel caso di realtà particolarmente complesse per dimensione e articolazione al fine di valutare la possibilità di una intesa. Resta inteso che le procedure di legge, avviate come mero adempimento formale, si considerano espletate anche nel caso in cui il raggiungimento dell'accordo sia intervenuto prima dei termini di scadenza delle stesse.
Entrambi i termini potranno essere eccezionalmente prorogati di comune accordo tra le parti per un periodo di durata comunque non superiore alla metà del tempo previsto.
Per l'intera durata del confronto, non si darà luogo da parte delle Organizzazioni sindacali e delle rispettive strutture territoriali e aziendali a manifestazioni di conflittualità. Analogamente le imprese si impegnano a non dare attuazione al programma di interventi esposti.
Nei processi comportanti programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione che presentino caratteristiche di notevole complessità per ampiezza e per rilevanza di effetti sul personale e riguardanti realtà aziendali articolate in più unità produttive, le parti valuteranno l'opportunità di costituire una Commissione, paritetica e non negoziale, costituita da rappresentanti della Direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali nazionali.
Tale organismo sarà finalizzato al monitoraggio dell'andamento dei processi previsti dai piano di ristrutturazione e riorganizzazione anche con riguardo alla posizione competitiva dell'azienda sul mercato.
7) In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un gruppo di lavoro che, successivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della direttiva relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana.

Art. 2. - Osservatorio
Allo scopo di migliorare la conoscenza del posizionamento competitivo delle aziende associate all'Intersind nonché dell'andamento dei settori produttivi nei quali le stesse operano, anche con riferimento ai principali Paesi industriali e con particolare riguardo ai Paesi della Unione Europea, le parti convengono sull'opportunità di costituire a livello nazionale un Osservatorio con il compito di redigere due rapporti tecnico-ricognitivi, uno annuale e l'altro biennale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per un esame comparato di dati complessivi relativi agli elementi di conoscenza considerati che costituiranno anche una comune base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
A tal fine si provvederà a:
a) raccogliere, con cadenza annuale, dati e informazioni significativi, concernenti un campione di aziende appartenenti ai diversi settori produttivi nei quali operano le aziende aderenti all'Intersind, comparabili con quelli predisposti da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo;
b) effettuare, con cadenza biennale, un esame comparato tra gli indicatori riferiti ad un campione di settori produttivi di cui al punto 4), del precedente art. 1 e quelli di un campione di analoghe realtà dei principali Paesi industriali. I predetti indicatori qualitativi e quantitativi, che dovranno essere comparabili con quelli elaborati da fonti e istituti di ricerca economico-statistica identificati di comune accordo, saranno individuati nell'ambito dei seguenti argomenti:
- innovazione tecnologica;
- utilizzo degli impianti;
- investimenti in ricerca e sviluppo;
- produttività e competitività;
- andamento dell'occupazione;
- struttura e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- orari di fatto (durata della prestazione e relativi regimi);
- sistemi di inquadramento.
Per l'attivazione dell'Osservatorio le parti designeranno un Comitato paritetico, costituito complessivamente da dodici rappresentanti nominati da Intersind e da Fim-Fiom-Uilm che provvederà a:
- predisporre, ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), un modello di scheda di rilevazione di dati aziendali estrapolati da quelli contenuti nell'informativa del già richiamato art. 1; le citate schede dovranno essere inviate da parte delle aziende al Comitato, per il tramite delle delegazioni Intersind competenti per territorio, successivamente all'informativa di cui al citato art. 1;
- individuare ai fini di quanto previsto dalla precedente lettera a), il campione di aziende, tra quelle più significative per dimensione, tipologia di prodotto, ecc. e, ai fini di quanto previsto dalla lettera b), il campione dei settori produttivi ivi indicati.
Il Comitato si riunirà di norma trimestralmente.
I contenuti dei rapporti elaborati dal Comitato verranno messi a disposizione di ciascuna delle parti che potranno valutare congiuntamente l'attivazione di iniziative comuni per la presentazione dei risultati.
Entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto, le parti definiranno, in apposito incontro le modalità costitutive ed operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 3. - Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò, per la vigenza del presente contratto nazionale di categoria, viene confermata la Commissione paritetica nazionale costituita da sei componenti, di cui tre designati da Intersind e tre designati dalle Segreterie Nazionali di Fim-Fiom-Uilm, che potranno essere assistiti rispettivamente da un pari numero di rappresentanti delle realtà aziendali in cui la presenza femminile risulti particolarmente significativa, alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende metalmeccaniche sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo vigente (art. 1 punto e), Parte Generale, Sez. 1);
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi della CEE in riferimento al Programma di azione 1991/1995 della Comunità Europea ed al Programma di azione per l'attuazione della Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali;
c) valutare gli esiti delle eventuali indagini già realizzate per una approfondita conoscenza delle problematiche in materia, nonché la possibilità di proporre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riunirà di norma due volte l'anno e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta.
Sei mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arco di vigenza del contratto stesso, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del prossimo rinnovo.
Alla Commissione nazionale viene altresì affidato il compito di valutare la possibilità di promuovere in via sperimentale, la costituzione di una Commissione paritetica per le pari opportunità, con riferimento a tre specifiche realtà aziendali, da individuare di comune accordo, nelle quali l'incidenza del personale femminile presenti connotazioni di particolare rilievo ed entità.
La Commissione nazionale provvederà a definire i compiti da assegnare alle predette Commissioni aziendali ed avrà cura di seguirne l'attività per una opportuna verifica della stessa e per ogni intervento necessario a risolvere i problemi di ordine metodologico che dovessero eventualmente riscontrarsi.
Le Commissioni paritetiche aziendali, che saranno composte di sei componenti, di cui tre designati dalla direzione aziendale interessata e tre designati dai Sindacati di categoria Fim-Fiom-Uilm, in ragione di uno per Sindacato, scelti tra i dipendenti dell'azienda stessa, si riuniranno di norma semestralmente.
Trascorsi dodici mesi dalla costituzione, ciascuna Commissione aziendale redigerà una relazione sull'attività svolta, da inviare alla Commissione nazionale che, previa valutazione dell'andamento della sperimentazione effettuata, potrà decidere di prorogare per un ulteriore anno la sperimentazione stessa.
Sempre nell'ottica di sviluppare l'approfondimento delle tematiche relative alle pari opportunità, in via sperimentale, verranno costituite Commissioni paritetiche in alcune Regioni che la Commissione nazionale provvederà ad individuare in relazione alla concentrazione delle aziende metalmeccaniche associate e tenuto anche conto delle caratteristiche del mercato del lavoro.
La costituzione delle predette Commissioni avverrà inizialmente in due Regioni e verrà estesa, nel corso dell'anno successivo, ad altre due Regioni, previa valutazione positiva dell'andamento della sperimentazione.
Le Commissioni regionali saranno composte da dodici componenti, di in sei designati dall'Intersind e sei designati da Firn-Fiom-Ui1m, e avranno sede presso le competenti Delegazioni Intersind.
Alle Commissioni regionali, che opereranno in stretto raccordo con la Commissione paritetica nazionale che ne coordinerà l'attività, viene affidato il compito di:
- seguire,allo scopo di favorire un comune apporto propositivo,l'evoluzione della legislazione regionale sulle pari opportunità e l'attività degli organismi operanti nel territorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- promuovere iniziative di approfondimento sulle tematiche della presenza femminile nel mercato del lavoro, avuto anche riguardo agli eventuali fattori che ostacolano nel territorio il raggiungimento di pari opportunità uomo-donna;
- considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- proporre alle Istituzioni ed Enti competenti, sulla base delle connotazioni e dei prevedibili sviluppi dell'economia locale, interventi in materia di orientamento scolastico e di formazione professionale,anche in relazione alle iniziative specificatamente previste dall'Accordo interconfederale 5 gennaio 1990 tra Intersind e Cgil-Cisl-Uil.
Le Commissioni, presiedute a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale, si riuniranno di norma semestralmente e redigeranno, con periodicità biennale, una relazione, che invieranno alla Commissione nazionale, in ordine ai temi di cui sopra ed alle esperienze realizzate nel territorio sulle problematiche in materia.
Le parti riaffermano la loro attenzione alle problematiche concernenti l'occupazione femminile e dichiarano la disponibilità ad un loro approfondimento. A tal fine le aziende forniranno annualmente informazioni relativa mente all'occupazione femminile ed alle attività formative volte a perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, anche allo scopo di individuare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, azioni finalizzate al superamento di eventuali situazioni che ostino a condizioni di pari opportunità.
Con tale intendimento sarà anche favorito l'inserimento di personale femminile in attività formative che ne consentano l'accesso a professionalità non tradizionali. Ciò anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale su un più ampio ventaglio di posizioni di lavoro.
Per le lavoratrici che riprendono l'attività dopo l'assenza per maternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, saranno individuate modalità di reinserimento atte a salvaguardare le professionalità acquisite.

Art. 4. - Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche all'assetto produttivo - Decentramento
Fuori dell'ipotesi di cui all'art. 1, nel caso di:
a) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo;
b) modifiche all'assetto produttivo degli stabilimenti, intendendosi in tali modifiche compreso anche l'eventuale scorporo di attività proprie del ciclo produttivo esistente;
c) decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive e tecnico-amministrative, aventi riflessi sia sull'occupazione che sulle condizioni di lavoro, ne sarà data dall'azienda comunicazione - successivamente alla fase di progettazione preventivamente a quella operativa - per gli aspetti qualitativi e quantitativi, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori ed alla RSU cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per un esame in ordine ai riflessi anzidetti. Tale esame - salvo diversi accordi che fossero direttamente raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa; l'azienda comunque non darà luogo all'attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.

Nota a verbale agli artt. 1 e 4
L'Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l'opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle del tutto autonome, contenute nei Protocollo IRI 16 luglio 1986 e stante autonoma valenza di questi nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste dagli artt. 1 e 4 del presente contratto potranno essere invocate ed applicate solo quando non siano operanti per le stesse materie e con gli stessi soggetti, il citato Protocollo IRI successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute nello stesso Protocollo.

Art. 5. - Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e di fornitura continuativa
Per quanto riguarda la tutela del lavoro a domicilio, fermo restando il disposto della legge l8 dicembre l973, n. 877, le aziende daranno comunicazione alla RSU di eventuali casi di ricorso a tale particolare tipo di prestazione. Alla predetta comunicazione potrà seguire un esame tra le parti.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa che verranno stipulati con le imprese rientranti nell'ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro.

Art. 6. - Mobilità orizzontale nell`ambito dello stesso stabilimento o unità produttiva
Ferme le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l'azienda fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori ed alla RSU le quali potranno richiedere, entro tre giorni, un incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di lavoratori, all'interno di uno stesso reparto o per lavorazioni omogenee o similari, di durata temporanea, dovuti ad assenze dei titolari e ad improvvise esigenze tecnico-produttive.
L'azienda fornirà alla RSU nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative agli spostamenti effettuati.

Art. 7. - Riqualificazione professionale o movimenti di personale nell'ambito di complessi aziendali
Fermo quanto previsto dall'art. 1 (Sistema di informazione) della presente Sez. 1) della Parte Generale, laddove, nell'ambito di complessi aziendali (aziende con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale), si pongano problemi di riconversione produttiva e ristrutturazione, che comportino riqualificazione professionale o movimenti di personale fra i diversi stabilimenti, la direzione aziendale ne darà comunicazione, per il tramite della competente Associazione datoriale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che potranno richiedere l'effettuazione di un esame congiunto - a livello nazionale o regionale o territoriale, a seconda delle fattispecie - in ordine al problemi predetti inteso a garantire le condizioni professionali e retributive dei lavoratori interessati, secondo le vigenti normative in materia.
Nel caso di riconversioni produttive e ristrutturazioni che comportino, nell'ambito della stessa provincia o regione, movimenti di personale tra aziende metalmeccaniche a partecipazione statale diverse, tutti i problemi di mobilità relativi formeranno invece oggetto di esame sindacale tra le Organizzazioni stipulanti per:
a) agevolare l'applicazione delle normative di legge relative alla mobilità del lavoro adeguandola alle singole fattispecie;
b) valutare le caratteristiche connesse alla struttura qualitativa della manodopera interessata ai processi di mobilità e adottare, ove necessario, programmi di formazione interni ed esterni all'azienda, connessi alle esigenze di riqualificazione professionale del personale sia per i lavoratori già ricollocati presso altre aziende, sia per quelli da ricollocare, nell'obiettivo di realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro avente caratteristica di equivalenza.
I contenuti delle eventuali intese raggiunte in materia di mobilità dovranno risultare per i lavoratori interessati correlativi ed inscindibili.

Parte generale
Sezione 2 (Rapporti sindacali)
Art. 1. - Assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare ad assemblee durante l'orario di lavoro, fino a 10 ore all'anno.
[...]
Le modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, a salvaguardia degli impianti nonché di conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.
[...]

Art. 2. - Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 970, n. 300.

Art. 5. - Rappresentanze sindacali unitarie
In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) di cui all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina prevista dallo stesso Accordo interconfederale e dall'accordo applicativo 4 maggio 1994.
[...]
Fatto salvo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 4 - Parte prima - dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i componenti della RSU subentrano alla RSA ed ai suoi dirigenti nella titolarità dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300 del 20 maggio 1970, sempreché siano svolte compiutamente e regolarmente le procedure relative alla nomina di cui agli artt. 19 e 21 - Parte seconda - dell'Accordo interconfederale citato. Agli stessi è inoltre estesa la tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 per i membri di Commissione interna limitatamente alla permanenza nell'incarico, ferma restando l'applicabilità dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e di eventuali disposizioni legislative di miglior favore.
[...]

Art. 7. - Comitati antinfortunistici di stabilimento
Si farà luogo all'inclusione di rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni sindacali, nei comitati antinfortunistici di stabilimento, fermi restando i compiti tecnico-consultivi di cui tali comitati sono già oggi investiti nelle aziende.
La designazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti fra i dipendenti dello stabilimento, competerà ai Sindacati territoriali di categoria, in ragione di uno per Sindacato.

Parte generale
Sezione 3 (Disciplina del rapporto individuale di lavoro)
Art. 1. - Assunzione

[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2. - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende considereranno con la maggior attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative,il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione della RSU.
In relazione a quanto sopra le aziende valuteranno congiuntamente con la RSU le più opportune modalità di adattamento all'interno delle unità produttive con la eventuale collaborazione dei competenti servizi di assistenza degli Enti pubblici (Regione, Provincia, Comune).
[...]
Allo scopo di favorire l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, le aziende si adopereranno per individuare interventi atti a superare le c.d. «barriere architettoniche», anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento pubblico.
Nota a verbale
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai «sistemi di lavoro protetto» di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.

Art. 2-bis. - Contratto a tempo determinato
[...]
Con riferimento alle ipotesi sopra considerate, la Direzione aziendale comunicherà annualmente alla RSU le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato ed il numero dei lavoratori interessati. Tale comunicazione sarà effettuata, di volta in volta, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) per una opportuna verifica.

Art. 2-ter. - Contratti di formazione e lavoro
In ordine all'istituto dei contratti di formazione e lavoro, le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale, successivamente alla conversione in legge del D.L. n. 299/1994, per effettuare una ricognizione ed una valutazione dei relativi contenuti avuto riguardo ai problemi applicativi per le aziende associate del settore metalmeccanico con l'obiettivo di agevolarne il più largo utilizzo.

Art. 3. - Documenti, residenza e domicilio
[...]
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.
[...]

Art. 4. - Inquadramento dei lavoratori
Mobilità professionale

Premesso che:
1) il sistema è basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse;
2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse;
3) per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Fermo quanto previsto ai punti precedenti, le parti concordano sull'opportunità di adottare criteri atti a definire processi di sviluppo professionale, accertati gli oggettivi presupposti e le necessarie condizioni tecnico-organizzative. Tali criteri e i relativi piani di attuazione formeranno oggetto di esame con la RSU.
[...]

Commissione paritetica nazionale sul sistema di inquadramento dei lavoratori
Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori resta integralmente disciplinato dalla normativa del contratto nazionale di categoria, le parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con obiettivi di analisi, verifica e proposta in materia di inquadramento professionale dei lavoratori.
Tale Commissione, che sarà costituita da dodici componenti, di cui sei designati dall'Intersind e sei dalle Organizzazioni sindacali Fim-Fiom-Uilm, avvierà i suoi lavori entro il primo semestre 1995.
La Commissione inizierà il suo compito verificando la rispondenza dell'inquadramento contrattuale, in coerenza con le esigenze di:
- essere aderente e flessibile all'evoluzione tecnologica ed organizzativa in coerenza con l'innovazione di prodotto e i cambiamenti di processo;
- cogliere le differenziazioni professionali, valutare le nuove professionalità, anche alla luce delle relative esigenze formative e superare i vincoli derivanti dagli automatismi.
La Commissione effettuerà la raccolta e l'analisi di elementi conoscitivi aggregati ed omogenei sulla situazione dell'inquadramento nelle aziende metalmeccaniche, sulla base delle metodologie che saranno dalla stessa individuate. Ciò al fine di valutare la rispondenza del vigente sistema di inquadramento ai mutamenti tecnologici, organizzativi, di prodotto, di processo e la sua idoneità a cogliere le nuove professionalità ed i differenziali tra le diverse figure professioni, nonché di rilevare eventuali aree di criticità.
Successivamente la Commissione studierà e progetterà ipotesi di modifica del sistema di inquadramento dei lavoratori (operai, categorie speciali, impiegati,quadri), individuando nell'ambito di una classificazione unica valida per tutto il comparto metalmeccanico:
- i criteri e gli strumenti per la valutazione delle professionalità anche allo scopo di apprezzarne i differenziali rilevati;
- il numero delle categorie, i relativi requisiti professionali e la corrispondente collocazione delle diverse figure.
Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione potrà avvalersi della conoscenza comparata dei sistemi di inquadramento più significativi e delle esperienze maturate sia in altri settori industriali sia nei principali Paesi europei, utilizzando a tal fine le rilevazioni elaborate dall'Osservatorio previsto dall'art. 2, Parte Generale, Sez. 1) del presente contratto.
I lavori della Commissione saranno completati entro sei mesi dalla scadenza del presente contratto con la presentazione alle parti stipulanti delle conclusioni, che costituiranno oggetto di valutazione del successivo rinnovo contrattuale, anche per quanto concerne i relativi oneri, ai fini delle conseguenti decisioni.
Alla suddetta Commissione viene altresì affidato il compito di verificare, nel periodo compreso tra il 10 luglio 1995 ed il 31 dicembre 1995 la possibilità di individuare nell'ambito della declaratoria definita per i quadri nel presente contratto, la articolazione di un profilo professionale superiore da compensare con una indennità di funzione più elevata. La relativa proposta verrà sottoposta alle parti stipulanti ai fini di una definizione della materia.

Art. 5. - Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale settimanale, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, è di 40 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario settimanale contrattualmente previsto per ciascun settore può essere effettuata anche in modo non uni forme.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Altri casi di distribuzione plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali potranno formare oggetto di intese con la RSU.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione con il rispetto delle procedure in materia.
L'orario verrà fissato all'entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni il lavoro cessa di massima entro le ore 13 del sabato con l'esclusione, in ogni caso, delle attività elencate nèlla tabella n. 1 allegata al presente articolo.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e per quei lavoratori che per qualsiasi causa - eccezione fatta per il godimento delle ferie e delle festività infrasettimanali e nazionali - abbiano fornito una prestazione di effettivo lavoro inferiore a quella dell'orario normale contrattuale e siano chiamati a prestare la loro opera nella giornata del sabato, la prestazione suddetta fino al limite dell'orario settimanale sarà compensata con la retribuzione maggiorata del 10%.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, con l'eccezione delle ore per ferie e festività infrasettimanali e nazionali godute, che, limitatamente all'ipotesi di cui al comma precedente, saranno considerate come effettiva prestazione.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predispost1i soltanto per determinati reparti ovvero per brevi periodi.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni di lavoro di 8 ore giornaliere.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
Nelle ipotesi di cui ai due commi che precedono resta inteso che al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione durante il turno successivo non potranno essere richieste prestazioni eccedenti l'orario normale durante la settimana. Tali prestazioni straordinarie assorbono, comunque, fino a concorrenza, la quota settimanale di straordinario del lavoratore interessato e l'eventuale eccedenza rispetto al limite delle otto ore settimanali sarà scomputata dal limite previsto per la settimana successiva.
Le prestazioni di cui al comma precedente assorbono inoltre, fino a concorrenza, la quota annuale massima del lavoro straordinario del lavoratore interessato, di cui agli artt. 6 della Parte Speciale, Sez. A) e della Parte Speciale, Sez. C) -del presente contratto, fermo restando che anche per tali prestazioni il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore effettuate oltre la 120 e fino alla 1600.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.

Nota a verbale
- La disciplina prevista dal 12° comma non si applica ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata, per i quali rimangono ferme le condizioni in atto.
- In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni le pause previste dal 12° comma non supereranno complessivamente le 2 ore e mezza settimanali.

Turni di lavoro
A fronte di:
- particolari esigenze produttive connesse a caratteristiche del ciclo ed a necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e della energia;
- esigenze di prolungamento dell'orario settimanale normale per maggiori carichi di lavoro connessi a fluttuazioni di mercato;
si darà luogo a incontri tra la Direzione aziendale e la RSU per la tempestiva definizione delle modalità attuative di: - prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica;
- istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di particolari esigenze;
- determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
A fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e consegna, l'azienda farà ricorso, limitatamente ad un periodo temporale correlato ad assolvere alle suddette esigenze, dandone tempestiva informazione alla RSU, al lavoro straordinario di cui al comma 6 degli artt. 6, Parte Speciale - Sez. A) e 7, Parte Speciale - Sez. C) che dovrà essere obbligatoriamente prestato dai lavoratori interessati.
Sempre a fronte di punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e consegna, si darà luogo ad incontri tra la direzione aziendale e la RSU per la tempestiva definizione delle modalità attuative di:
- prestazioni, anche in regime di lavoro straordinario, in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore diurne o notturne e nelle giornate di sabato e di domenica;
- articolazioni dell'orario di lavoro attraverso una distribuzione su base plurisettimanale, con un massimo di 48 ore e ferma restando la media di 40 ore settimanali.
Le parti convengono che, al di fuori di quanto già previsto ai commi 13 e 14 del presente art. 5, nei casi concordati di prestazione di lavoro su più turni giornalieri, per i quali non si possa interrompere - a seguito di vincoli tecnologici o di significativi vincoli di processo - la fase di lavorazione in corso, la Direzione aziendale e la RSU definiranno modalità e criteri di cambio turno che assicurino la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del lavoratore del turno cessante entro il limite massimo delle prime due ore del turno successivo.

Verifiche
Le parti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche a livello nazionale e/o aziendale in ordine alla concreta applicazione delle norme sulla flessibilità così come previste ai punti precedenti e di tutti gli strumenti che disciplinano le prestazioni di lavoro.
Verifiche specifiche saranno effettuate su richiesta di una delle parti, in riferimento a situazioni aziendali particolari, circa l'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti e i connessi problemi organizzativi, anche in relazione alle previste riduzioni di orario.

Dichiarazione congiunta
Le parti, nel comune intento di migliorare il posizionamento competitivo delle aziende, convengono che la flessibilità dell'utilizzo della prestazione di lavoro costituisce un fattore di straordinaria rilevanza per conseguire obiettivi di maggiore produttività, efficienza e competitività e di adeguata risposta alle esigenze di mercato.
Le parti inoltre riconfermano il loro reciproco impegno a rendere concreta l'applicazione di tutti gli istituti e le norme concordate in tema di flessibilità.
In relazione a ciò, fermo restando quanto previsto in tema di orario di lavoro nel vigente CCNL, convengono di rendere disponibili e tempestivamente applicabili non solo le modalità previste ma anche regimi di orari innovativi e quindi diversi in coerenza con le specificità proprie delle singole realtà produttive.
Fermo restando quanto previsto al precedente punto «Verifiche», resta inteso che eventuali difformità che avessero a registrarsi costituiranno oggetto di tempestiva valutazione - e comunque, su richiesta di una delle parti, entro tre giorni lavorativi - tra i rappresentanti territoriali dell'Associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo scopo di assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti la fattispecie in esame.

Tabella n. 1 allegata all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Tabella n. 2 allegata all'art. 5
- lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione;
- auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti;
- macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.);
- elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica);
- elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distribuzione della energia elettrica; motori elettrici con altezza d'asse superiore ad un metro);
- aeronautica;
- telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali);
- informatica;
- fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa, con esclusione delle aziende di cui al punto 1) Riduzione dell'orario di lavoro.
[...]

Art. 5-ter. - Orario flessibile
Fatto salvo il normale orario giornaliero e settimanale di lavoro e ricorrendo le condizioni tecniche-organizzative, ove non esistano esigenze particolari di presenza contemporanea dei lavoratori interessati per il funzionamento delle attività lavorative, potranno avere luogo incontri, in sede aziendale, per esaminare le possibilità di istituire, in via sperimentale, orari flessibili di entrata ed uscita dal lavoro.

Art. 6. - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 8. - Forme di retribuzione
Ferme le vigenti disposizioni di legge in materia di incentivazione del lavoro, i lavoratori Sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di retribuzione a rendimento determinate in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione.

Art. 10. - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Particolari indennità devono essere fissate tra le Delegazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 metri di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.

Art. 16. - Disciplina aziendale - Doveri
Oltre che al presente contratto i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione, purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Il lavoratore, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori,come previsto dall'organizzazione aziendale e deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi, osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dal superiori.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai sensi della lettera d) dell'art. 3, Parte Generale, Sez. 1).
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni. Inoltre dovrà rendere noti i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 23. - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Nei casi in cui l'attuazione di innovazioni tecnologiche comporti conseguenze rilevanti nell'occupazione o negli orari di lavoro, avrà luogo tempestivamente una comunicazione, resa dall'azienda tramite la propria Associazione sindacale, cui potrà far seguito a richiesta di una delle parti, in ordine alle predette conseguenze, una consultazione tra le stesse a livello nazionale.
A) Le parti convengono sull'esigenza di procedere a livello aziendale - in relazione all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto riguarda le Rappresentanze sindacali aziendali nonché al disposto dell'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a programmi concordati di indagini sull'ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune accordo con i relativi criteri di priorità.
Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 (unità sanitarie locali, presidii e servizi multizonali, ecc.) o da Istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie di poter condurre in proprio i necessari rilievi.
Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini - i cui risultati saranno portati contemporaneamente a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato - potranno essere affidate a Istituti sanitari scelti di comune accordo tra direzione e RSU preferibilmente tra quelli promossi a cura degli Enti locali, ove esistenti, ovvero individuati nell'ambito di una rosa preventivamente concordata di altri Enti o Istituti.
Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie semplici potranno essere effettuate da tecnici dell'azienda e da rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori opportunamente addestrati all'uso di dette apparecchiature messe a disposizione dall'azienda.
L'azienda assumerà l'onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali di cui sopra e all'adozione delle misure appropriate per i casi, i modi ed i termini concordati tra le parti.
In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, potrà essere concordata, di volta in volta, l'attuazione di accertamenti medici specifici.
Per la scelta degli Enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la procedura prevista dal 2° e 3° comma del presente articolo.
In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono istituiti, per concorrere ad una efficace prevenzione e tutela della salute dei lavoratori:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alla RSU. In esso verranno annotati i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, che possano determinare specifiche situazioni di nocività e le caratteristiche dei relativi reparti e lavorazioni;
b) il registro dei dati bio-statistici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda che ne darà copia alla RSU. In esso saranno annotati i risultati statistici delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed aggiornato dai competenti servizi aziendali e posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite di idoneità compiute da Enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa.
La formulazione di tale libretto verrà definita tra la RSU e la direzione. I modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 833/1978.
Le direzioni aziendali forniranno semestralmente alla RSU, per aree significative, dati complessivi relativi:
- alla frequenza, alla gravità (fino a 3 giorni, oltre 3 giorni), alla causa diretta degli infortuni sul lavoro;
- all'indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il numero degli invalidi per malattie professionali.
La RSU potrà formulare, per una valutazione con la direzione aziendale, proposte volte al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza, nonché ai fini dell'informazione e della formazione dei lavoratori, ad opera dell'azienda, in materia di prevenzione ed ambiente. Salve le esigenze derivanti dal segreto industriale, l'azienda darà comunicazione alla RSU e curerà la menzione nel registro dei dati ambientali delle sostanze presenti nel ciclo produttivo, delle loro caratteristiche tossico logiche e dei possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente. L'azienda fornirà alla RSU:
- informazioni in ordine alle innovazioni di carattere produttivo ed impiantistico che abbiano conseguenze dirette e significative sulle condizioni di lavoro e su eventuali rischi noti in base alle acquisizioni medico-scientifiche;
- informazioni sui piani di emergenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. maggio 1988, n. 175;
- un'informativa annuale in materia di emissioni nell'atmosfera e di smaltimento dei rifiuti. Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra, la diffusione e l'uso di esse sono consentite nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 cod.civ. Le aziende forniranno altresì alla RSU un'informativa generale sull'attività dei servizi sanitari, ove esistenti. Vengono mantenuti gli accordi aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la materia dell'ambiente di lavoro.
Le parti, consapevoli della rilevanza crescente che le problematiche ambientali interne all'azienda possono assumere sull'ambiente esterno, convengono sull'opportunità di seguire con ogni attenzione i fenomeni che di volta in volta si determinano localmente, con l'intendimento di individuare uniformità di indirizzi e di comportamenti.
Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento:
1) di realizzare, in quanto possibile, l'omogeneizzazione degli strumenti statistici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (soprattutto per quanto concerne i complessi aziendali con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale);
2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale nelle istanze amministrative competenti. In tale contesto le aziende, con riferimento ad eventuali riflessi significativi che le proprie attività produttive possono determinare sull'ambiente esterno, forniranno informazione su forme di collaborazione che potranno intervenire con le competenti Autorità in materia.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come:occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. In tale contesto, con riferimento a specifiche problematiche aziendali, potranno essere esaminati con la RSU gli aspetti ergonomici connessi all'impiego di videoterminali, in stretto raccordo con le vigenti leggi in materia.
Dichiarazione a verbale
Intersind e Fim-Fiom-Uilm, in relazione al recepimento della Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per Intersind e da sei rappresentanti per Fim-Fiom-Uilm, con il compito di definire, entro tre mesi, l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo.

Art. 24. - Appalti
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia. Le aziende, peraltro, non affideranno all'interno dei propri stabilimenti od altre unità lavori in appalto relativi: ad attività di trasformazione che siano esplicate nelle unità o stabilimenti suddetti, nonché ad attività di manutenzione ordinaria, sia quelle aventi carattere continuativo sia quelle che pur avendo carattere di saltuarietà siano suscettibili di coordinamento nella programmazione consentendo nei diversi successivi interventi manutentivi un carico di lavoro costante.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Date le particolari caratteristiche di settore, la regolamentazione suddetta non troverà applicazione nei confronti delle aziende siderurgiche e navalmeccaniche che abbiano già provveduto a disciplinare la materia con accordi aziendali.
Ferma la disciplina di cui al presente articolo le parti convengono sull'opportunità di limitare i lavori in appalto svolti all'interno degli stabilimenti con carattere di continuità - in particolare quelli attinenti al ciclo produttivo e con esclusione delle attività di installazione e montaggi in cantiere - ai casi per i quali le esigenze tecniche, organizzative o gestionali non rendono praticabili soluzioni dirette.
Tali esigenze saranno esaminate a livello sindacale e, in tale quadro, saranno definite, ove necessario, le modalità di salvaguardia della occupazione dei lavoratori della ditta appaltatrice.
Dichiarazione a verbale
Le aziende appaltanti comprese nella sfera di applicazione del presente contratto sono disponibili ad agevolare l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici del settore metalmeccanico operanti presso le loro unità produttive, previe intese tra appaltante e appaltatrice.
Nota a verbale
Sono esclusi dalle limitazioni di cui al 1° comma del presente articolo gli appalti relativi a manutenzioni specialistiche a macchine d'ufficio o ad altre apparecchiature, per le quali sia necessaria l'assistenza tecnica delle ditte fornitrici.

Art. 29. - Procedure generali di composizione e conciliazione, reclami e controversie
Le parti esprimono il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni sindacali concorra anche la predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate concernenti, rispettivamente, l'interpretazione delle disposizioni contrattuali, il rispetto della struttura della contrattazione come definita nel presente contratto, la conciliazione dei reclami e delle controversie individuali e collettive.
A) La titolarità della interpretazione delle norme del presente contratto è delle parti stipulanti.
Le questioni di natura interpretativa, a fronte anche dell'eventuale insorgenza di controversie, saranno sottoposte per una loro definizione, su istanza di una delle parti stipulanti a livello nazionale, all'esame di una Commissione paritetica nazionale composta da sei componenti di cui tre designati da Intersind e tre da Fim-Fiom-Uilm. La Commissione dovrà pervenire ad una decisione entro il termine di trenta giorni, prorogabili di comune accordo, dal ricevimento del quesito interpretativo.
In caso di mancato accordo e limitatamente alle questioni di natura interpretativa aventi ad oggetto istituti retributivi, la Commissione nazionale si avvarrà dell'apporto di un componente esterno di indiscussa competenza nel campo delle relazioni industriali e del diritto del lavoro, che sarà individuato ogni volta di comune accordo, con funzione di impulso e di promozione nei confronti della Commissione e di garante della risoluzione del quesito interpretativo in esame attraverso una decisione, che resta prerogativa esclusiva della Commissione stessa, da assumersi entro il termine di ulteriori venti giorni, prorogabili di comune accordo.
Le deliberazioni adottate ai sensi dei due precedenti commi, delle quali sarà redatto motivato verbale, impegnano le parti quale espressione vincolante della comune volontà. In caso di controversia giudiziaria in atto, il predetto verbale potrà essere inviato al magistrato competente ai sensi e nello spirito degli articoli 421 e 425 cod. proc. civ. Fino al completo esaurimento della procedura di cui alla presente lettera A) non potrà farsi ricorso a forme di agitazione sindacale né verrà adita l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto di esame da parte dei lavoratori nei confronti dei quali trova applicazione il presente contratto.
Dichiarazione a verbale
La procedura di cui al 4° comma del presente articolo ha carattere sperimentale, per la durata di un biennio, a far data dal 10 luglio 1994.
Le parti si incontreranno tre mesi prima della scadenza per effettuare una valutazione circa l'andamento della sperimentazione stessa che, in caso positivo, si intenderà rinnovata per il periodo di vigenza del presente contratto.
B) In relazione a quanto stabilito al punto 4) del titolo Articolazione della contrattazione collettiva le parti concordano la procedura di seguito indicata.
1) in caso di ravvisata difformità di comportamenti rispetto all'area delle competenze relative ai rapporti tra Azienda e la RSU si darà luogo ad un incontro tra i rappresentanti territoriali dell'Associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori allo scopo di assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti la fattispecie in esame.
La richiesta sarà presentata per iscritto ad iniziativa di una delle suddette parti, restando inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro dieci giorni, prorogabili di comune accordo, dalla sua attivazione.
In caso di mancato accordo in tale sede, ciascuna delle parti potrà richiedere, entro cinque giorni, che la questione venga sottoposta, in seconda e definitiva istanza, all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali, restando inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro venti giorni, prorogabili di comune accordo, dalla richiesta stessa.
2) In tutti i casi non ricompresi nei precedente punto 1) nei quali si ravvisino comportamenti difformi, si darà luogo ad un incontro tra i rappresentanti della Associazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali nazionali allo scopo di assumere le determinazioni necessarie ad una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti la fattispecie in esame.
La richiesta sarà presentata per iscritto ad iniziativa di una delle suddette parti, restando inteso che la procedura dovrà esaurirsi entro venti giorni, prorogabili di comune accordo, dalla richiesta stessa.
Fino al completo esaurimento della procedura di cui alla presente lettera B) non potrà farsi ricorso a forme di agitazione sindacale, né verrà adita l'Autorità giudiziaria, sia da parte delle Organizzazioni sindacali che dei lavoratori nei confronti dei quali trova applicazione il presente contratto.
C) Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la direzione e la RSU e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive non risolte in sede aziendale né in sede territoriale saranno deferite alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Finché non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o, comunque, non siano trascorsi quindici giorni dalla data del deferimento della controversia da parte de1lle Organizzazioni territoriali, non si farà ricorso all'azione diretta.

Art. 30. - Comitati tecnici paritetici per cottimi e qualifiche
Sono istituiti in ogni azienda comitati tecnici paritetici, i cui componenti sono designati dalle rispettive Organizzazioni territoriali fra i dipendenti dell'azienda stessa, con il compito - in presenza di vertenze individuali o plurime per le qualifiche, oppure relative alla materia di cui all'art. 11, punto 31, della Parte Speciale, Sez. F) per i cottimi - di istruire le vertenze stesse, rilevando ed accertando gli elementi di fatto che le caratterizzano sul piano tecnico. E in facoltà di detti comitati di esprimere un parere sulla soluzione sindacale della vertenza che sarà poi definita nella normale sede sindacale territoriale. In tale sede, nel caso in cui il parere sia stato espresso all'unanimità, la vertenza si considererà definita in senso conforme al parere medesimo, qualora l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che ha instaurato la vertenza o l'Organizzazione datoriale non la riassuma entro un termine di dieci giorni a decorrere dalla trasmissione degli atti del comitato tecnico paritetico alle rispettive Organizzazioni territoriali.
È convenuto:
a) che i comitati tecnici paritetici sono costituiti in via permanente con le designazioni dei loro componenti valide per almeno un anno. Il loro intervento si verifica a seguito della richiesta di una o più delle Organizzazioni sindacali delle parti interessate. Ciascuna Organizzazione territoriale dei lavoratori designerà oltre al componente titolare anche un supplente, dandone comunicazione all'azienda per il tramite dell'Associazione datoriale;
b) che in particolare, per quanto riguarda le vertenze in materia di qualifiche, al comitato tecnico paritetico saranno forniti, per le singole fattispecie, dati di fatto inerenti l'inquadramento delle mansioni in rapporto alle declaratorie ed alle esemplificazioni. Fermo restando che l'attribuzione delle qualifiche non può che derivare dalla valutazione delle mansioni secondo i criteri contrattuali, saranno comunicati, nei casi particolari, opportune notizie e chiarimenti in ordine ad eventuali casi analoghi;
c) che il comitato tecnico paritetico dovrà pronunciarsi entro un termine di dieci giorni a partire dalla data in cui è stato investito della controversia da una delle rispettive Organizzazioni;
d) che per le riunioni dei comitati tecnici paritetici chiamati ad espletare i loro compiti, sarà messo a disposizione un idoneo locale in azienda.
Inoltre, per quanto attiene ai nuovi sistemi di cottimo, di cui al punto 8 dell'art. 11 della Parte Speciale, Sez. C), ed al 6° capoverso delle norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo, il comitato tecnico paritetico - su richiesta di una delle parti - esamina la comunicazione della direzione, prima che essa formi oggetto dell'esame congiunto in sede sindacale previsto dal predetto articolo; per quanto concerne, poi, le modifiche parziali dei sistemi di cottimo in atto di cui al punto 9 dell'art. 11 della Parte Speciale, Sez. C) ed al 7° capoverso delle norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo, nel corso dell'eventuale esame congiunto previsto dalle citate norme, potrà essere richiesto al comitato tecnico paritetico, da una delle parti, di accertare elementi di fatto utili ai fini dell'esame predetto.
Il compito del comitato tecnico paritetico in ordine a quanto previsto al comma precedente dovrà essere assolto entro un termine di venti giorni a decorrere dalla relativa richiesta.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni dei lavoratori dichiarano che ovunque sarà possibile esse si atterranno al criterio di designare il membro supplente tra gli appartenenti a categoria diversa da quella del membro effettivo.

Art. 33. Aspettativa e permessi
1) Le parti convengono che, sempre che ricorrano le condizioni tecnico-organizzative e di funzionalità aziendale, i lavoratori con anzianità aziendale di almeno 10 anni potranno usufruire, su richiesta, di un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi.
Il rapporto di lavoro è sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di alcun istituto normativo e retributivo, fatta salva la sola garanzia della conservazione del posto di lavoro con esclusione di ogni anzianità convenzionale.
Del periodo di aspettativa potrà usufruire contemporaneamente - per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro - un numero di lavoratori non superiore all'1% degli organici aziendali in ciascun anno.
I lavoratori interessati dovranno rilasciare una dichiarazione con cui si impegnano, nel corso del periodo suddetto, a non svolgere attività lavorative retribuite.
[...]
L'azienda, a richiesta, concederà al lavoratore, assunto a tempo indeterminato, in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende agevoleranno il reinserimento dei dipendente nell'attività lavorativa, considerando positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive,la temporanea utilizzazione dell'interessato in idonei turni di lavoro.
L'aspettativa di cui al presente punto 2) non potrà comunque superare:
- 4 mesi, per i casi di cui al 5° comma;
- 3 anni, per i casi di cui al 6° comma, secondo quanto previsto dall'art. 124, 1° comma del citato D.P.R. n. 309/1990, fermo restando, in entrambi i casi, la non decorrenza della anzianità di servizio per alcun istituto.
3) Al lavoratori che si sottopongano nelle strutture abilitate al prelievo di midollo osseo verrà riconosciuto un giorno di permesso retribuito, in coincidenza con l'intervento.
A tal fine il lavoratore dovrà presentare adeguata documentazione che certifichi l'avvenuto ricovero.
Tale soluzione intende anticipare eventuali provvedimenti che le parti auspicano vengano adottati in futuro dal legislatore, parificando il tratta mento con quello relativo ai donatori di sangue anche in considerazione della particolare rilevanza sociale che il problema va assumendo.

Art. 34. - Contrattazione aziendale
Le parti confermano che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Parte speciale
Sezione A)

Si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, impiego privato

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario, fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge, quello eccedente l'orario normale giornaliero derivante dalla ripartizione dell'orario contrattuale settimanale nell'ambito bella normativa di cui all'art. 5 (Orario di lavoro) della Parte Generale, Sez. 3).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alla RSU del lavoro straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli non preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta di una delle stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole fattispecie.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite annuale, non superando comunque quello di 160 ore annue.
In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed impiantistiche, nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il limite massimo annuale di cui al comma precedente è fissato in 130 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite di 130 ore, non superando comunque quello di 200 ore annue.
Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad esempio: salvaguardia, a fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo produttivo, della funzionalità degli impianti; situazioni connesse a ritardi o esigenze non preventivate rispetto a importanti commesse e consegne; presentazione del prodotto al cliente), l'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all'anno. In tali casi l'azienda fornirà successivamente alla RSU, nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative.
Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre l'orario normale con riposo compensativo programmato, nell'ambito di una media plurisettimanale concordata, in relazione alle esigenze tecnico produttive dell'azienda.
Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche non ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività navali, aeronautiche e di non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di eventi imprevisti, non saranno conteggiate nei limiti individuali di prestazione straordinaria di cui al presente contratto.
Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120a di cui al 4° comma o la 130a di cui al 5° comma del presente articolo. Tali riposi saranno usufruiti entro l'anno in misura non inferiore a una giornata e tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell'azienda.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno i minori.
Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile, potranno essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[...]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal 4°, 5° e 6° comma del presente articolo.
[...]

Nota a verbale al 6° comma
In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti dal contratto per le aziende aderenti all'Intersind rispetto agli altri contratti per l'industria metalmeccanica, la quantità di prestazioni straordinarie di cui al 6° comma del presente articolo si intende aggiuntiva ai limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti rispettivamente ai precedenti 4° e 5° comma.
Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al 9° comma del presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 144a ora di cui al 4° comma o oltre la 154a ora di cui al 5° comma.
[...]

Art. 13. - Ferie
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 17. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]

Parte speciale
Sezione Quadri

Si applica, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla declaratoria definita nell'ambito dell'8a categoria.

Art. 3. - Orario flessibile
Fermo restando il disposto dall'articolo 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e relative deroghe ed esclusioni, sarà sperimentata, a livello aziendale, per aree significative, l'introduzione di forme d'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di funzionamento dell'attività produttiva.

Art. 7. - Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente Sezione trova applicazione la disciplina contenuta nella precedente Sezione A) della Parte Speciale.

Parte speciale
Sezione B)

Si applica al lavoratori di cui all'accordo 23 ottobre 1973

Art. 4. - Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9. - Norme di rinvio.
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Sez. A) della presente Parte Speciale:
Festività Art. 5
Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 6
Cumulo di mansioni Art. 8
Corresponsione della retribuzione Art. 12
Ferie Art. 13
Tredicesima mensilità Art. 14
Congedo matrimoniale Art. 16
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 17
Servizio militare Art. 18
Assenze e permessi Art. 19
Trasferte Art. 22
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Sez. C) della presente Parte Speciale:
Passaggio temporaneo di mansioni Art. 9
Indumenti di lavoro Art. 17
Consegna e conservazione utensili e materiali Art. 26
Per quanto non contemplato nella presente Sez. B) si rinvia alle disposizioni normative della precedente Sez. A) della Parte Speciale, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente Sez. B).

Parte speciale
Sezione C)

Si applica ai lavoratori che non hanno né i requisiti di cui alla Sez. A) né le caratteristiche previste dall'accordo di cui è menzione alla Sez. B).

Art. 5. - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 (Sospensione ed interruzione del lavoro) della presente Sezione, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la direzione e la RSU o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario, fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge, quello eccedente l'orario normale giornaliero derivante dalla ripartizione dell'orario contrattuale settimanale nel'ambito della normativa di cui all'art. 5 (Orario di lavoro) della Parte Generale, Sez. 3).
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alla RSU del lavoro straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli non preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta di una delle stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole fattispecie.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite annuale, non superando comunque quello di 160 ore annue.
In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed impiantistiche, nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il limite massimo annuale di cui al comma precedente è fissato in 130 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite di 130 ore, non superando comunque quello di 200 ore annue.
Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad esempio: salvaguardia, a fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo produttivo, della funzionalità degli impianti; situazioni connesse a ritardi o esigenze non preventivate rispetto a importanti commesse e consegne; presentazione del prodotto al cliente), l'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all'anno. In tali casi l'azienda fornirà successivamente alla RSU nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative.
Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre l'orario normale con riposo compensativo programmato, nell'ambito di una media plurisettimanale concordata, in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell'azienda.
Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche non ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività navali, aeronautiche e di non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di eventi imprevisti, non saranno conteggiate nei limiti individuali di prestazione straordinaria di cui al presente contratto.
Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120a di cui al 4° comma o la 130a di cui al 50 comma del presente articolo.
Tali riposi saranno usufruiti entro l'anno in misura non inferiore a una giornata e tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell'azienda.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6,nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori.
Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile, potranno essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere il lavoro notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal 4°, 5° e 6° comma del presente articolo.
[…]

Nota a verbale al 6° comma
In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti dal contratto per le aziende aderenti all'Intersind rispetto agli altri contratti per l'industria metalmeccanica, la quantità di prestazioni straordinarie di cui al 6° comma del presente articolo si intende aggiuntiva ai limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti rispettivamente al precedenti 4° e 5° comma.
Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al 9° comma del presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 144a ora di cui al 4° comma o oltre la 154a ora di cui al 5° comma.
Nota a verbale al 15° comma
[…]

Art. 10. - Indennità per lavori che si svolgono in condizioni di particolare disagio
Le parti, considerata la varietà di situazioni esistenti in materia, convengono di far luogo alla costituzione di commissioni tecniche a livello di settore le quali provvedano all'accertamento e, avendo presente l'esigenza di non determinare ulteriori oneri, al coordinamento delle situazioni in atto nelle aziende per le lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio.
Nel caso in cui vengano poste in atto nuove attività, vale a dire nuovi stabilimenti o nuovi reparti di lavorazione, e che insorgano contestazioni in ordine alle condizioni di particolare disagio in cui ivi si svolgono le lavorazioni, le contestazioni stesse saranno portate all'esame di una commissione tecnica di settore per un accertamento e la conseguente formulazione di suggerimenti relativi.

Art. 11. - Regolamentazione del lavoro a cottimo
Nei casi in cui, allo scopo di conseguire l'incremento della produzione,la valutazione della prestazione del lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle misurazioni o della stima dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee a catena e di linee a flusso continuo) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, in quanto tecnicamente applicabile.
[…]
L'azienda, tramite la sua Associazione sindacale, porta a conoscenza dei Sindacati territoriali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore per quanto riguarda:
a) la determinazione dei tempi di lavorazione comunicando, ove tecnicamente possibile, come nel caso di sistemi analitici:
- metodi di rilevazione dei tempi;
- coefficienti di maggiorazione;
b) la determinazione degli utili di cottimo.
Per quanto concerne i sistemi di cottimo in atto, per i quali la comunicazione di cui al 4° comma ha finalità informativa, sono ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al 30° comma e seguenti.
Qualora si determinino situazioni di contestazione che in via del tutto particolare investano aspetti che possano far ritenere fondato un riferimento al sistema in atto, si potrà dar corso in sede nazionale ad un incontro tra le Organizzazioni stipulanti ai fini di un obiettivo esame delle contestazioni stesse.
In caso di introduzione di nuovi sistemi, invece, alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'azienda rappresentata o assistita dalla sua Associazione sindacale e i Sindacati territoriali dei lavoratori in ordine ai punti oggetto della comunicazione.
Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di modifica parziale del sistema di cottimo in atto, gli estremi della quale ricorrono quando almeno uno dei criteri di cui al precedente 4° comma sia stato modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti dimensioni.
I lavoratori che lavorano a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[…]
Qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione richiedessero modificazioni nei criteri di attribuzione delle misure di partecipazione al cottimo, le stesse saranno concordate in sede aziendale.
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in particolare quelli relativi:
[…]
h) alle tariffe in assestamento, anche in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
c) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al 20° comma;
[…]
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare reclamo scritto alla direzione tramite la RSU perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra la direzione ed il lavoratore entrambi assistiti dalle Organizzazioni sindacali territoriali cui appartengono o comunque conferiscono mandato.

Norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo
Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotta finale che si spostano lungo la linea a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti e nelle quali la quantità di produzione giornaliera e i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costante per tutto turno di lavoro ed uguale alla «cadenza» cioè al tempo di spostamento1 del prodotto da una stazione alla successiva.
Si considerano linee a flusso continuo le linee di produzione di serie, costituite da un insieme di posti di lavoro su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica secondo una successione prestabilita, e in ciascuno dei quali la quantità e il tipo di produzione giornalieri richiesti, individuali e di squadra, sono sempre costanti e non modificabili dall'attività del lavoratore.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro richiesto è fisso pur potendo variare da un posto all'altro, a seconda dell'operazione tecnologica da compiere; il prodotto si sposta lungo la linea con possibilità di formare depositi tra un posto e l'altro.
Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena o a flusso continuo) ed alle caratteristiche tecnico organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali, in quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentano per bisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi;
- le interruzioni retribuite;
- l'ammontare di un'indennità particolare.
La comunicazione di cui sopra verrà effettuata agli stessi fini e con le procedure previste al 5° comma e seguenti del presente articolo.
In caso di aziende che introducano per la prima volta il sistema di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, alla prevista comunicazione seguirà, a richiesta, un esame congiunto.
Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di modifica parziale del sistema in atto, gli estremi della quale ricorrono quando almeno uno degli elementi di cui al 5° comma del presente articolo sia stato modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti dimensioni.
La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena o a flusso continuo è commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato.
Nelle linee a catena o a flusso continuo le variazioni di cadenza che lascino inalterato il tempo globale assegnato non determinano variazioni retributive anche se implicano variazioni del livello medio di saturazione nei limiti previsti.
Per quanto concerne le controversie, ivi comprese quelle relative alle variazioni di ritmo, di cadenza e di saturazione, si seguirà la procedura prevista al 31° comma e seguenti del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento alle norme particolari previste per le linee a catena e a flusso continuo, le Organizzazioni sindacali stipulanti si danno atto che, in relazione alla situazione esistente tra le aziende rappresentate dall'Intersind, sistemi di lavorazione tipicamente a catena o a flusso continuo - al quali sono applicabili le presenti norme - ricorrono per le caratteristiche peculiari proprie di tali sistemi solo in aziende dei settori auto-aviomotoristico ed elettromeccanico ed elettronico.
Qualora anche in altri settori dovessero essere introdotti tali caratteristici sistemi di lavorazione le parti si incontreranno per accertarne la rispondenza ai fini dell'applicabilità delle presenti norme.
[…]

Art. 14. - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 17. - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]

Art. 18. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]

Art. 21. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 26. - Consegna e conservazione utensili e materiali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegna togli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione.
Al sabato, per i lavoratori non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell'ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla direzione al fine di permettere al lavoratore di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 30. - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici
Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra, il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, si seguirà la procedura stabilita alla lettera C) dell'art. 29 (Procedure generali di composizione e conciliazione, reclami e controversie) della Parte generale, Sez. 3).

Art. 31. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
1) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portieri, guardiani diurni e notturni.
2) I lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, 44 o 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
[…]
9) In riferimento all'art. 17 (Indumenti di lavoro) della presente Sezione, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
10) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate con accordi particolari: gii interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[…]

Art. 33. - Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio all'accordo che viene allegato al presente contratto.

Allegati
Allegato n. 6 Dichiarazione comune

Intersind e Fismic si danno atto che, in via transitoria e fermo restando quanto stabilito in tema di RSU dall'art. 5, Parte Generale, Sez. 2) dell'accordo di rinnovo 9 luglio 1994 per le aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind, Fismic manterrà, in via provvisoria e fino al prossimo rinnovo di dette RSU, le attuali rappresentanze (RSA) - limitatamente alle unità produttive dove si è già provveduto alla loro costituzione e nella composizione numerica in atto, così come comunicata alle aziende interessate - costituita ai sensi della vigente legislazione e che la dizione «Rappresentanze sindacali unitarie» contenuta nel testo dell'accordo di rinnovo si intende sostituita con «Rappresentanze sindacali aziendali».
Con riferimento a quanto stabilito dal punto C) «Articolazione della contrattazione collettiva - Norme Generali», nelle unità sopra indicate sono titolari della negoziazione in sede aziendale e dei diritti di informazione, esclusivamente le strutture territoriali e, per le realtà più complesse, l'Organizzazione nazionale Fismic.
Roma, 27 settembre 1994.

Allegato n. 7 Protocollo di adesione
Considerato che in data 22 dicembre 1994 l'Organizzazione sindacale Cisal ha formalmente aderito al Protocollo 23 luglio 1993 e, contemporaneamente, ha sottoscritto l'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, sulla disciplina delle Rappresentanze sindacali unitarie, la Failm - Federazione autonoma italiana metalmeccanici e metallurgici - aderente alla Confederazione Cisal […], aderisce al contratto collettivo nazionale di lavoro 9 luglio 1994 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind, nel testo qui di seguito riportato.
La suddetta Organizzazione sindacale, pertanto, rinuncia a costituire Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, e si impegna, nelle unità produttive in cui non si sono ancora svolte le consultazioni, a partecipare alle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie previste dall'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e secondo quanto stabilito dall'art. 5 - Rappresentanze sindacali unitarie, Parte Generale - Sez. 2) dell'Accordo 9 luglio 1994.
Roma, 7 febbraio 1995.