Tipologia: CCNL
Data firma: 14 dicembre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti:
Federorafi, Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici,
Orafi-argentieri, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa |
Art. 7 Festività |
Contratto nazionale per i dipendenti dalle aziende
industriali per la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria e
bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi dalle aziende industriali
argentiere e posatiere argentiere 14 dicembre 1994 Federorafi - Federargentieri
Fim - Fiom - Uilm
In Firenze lì 14 dicembre 1994 fra la Federazione Nazionale
Orafi Gioiellieri Fabbricanti [
] assistito da [
] Associazione Industriale
Lombarda, [
] Associazione Industriali di Arezzo, [
] Associazione Industriali
di Vicenza; la Federazione Nazionale Fabbricanti Argentieri [
] assistito da
[
]Unione Industriale di Alessandria e da [
] Associazione Industriali di
Padova; con l'assistenza della Confindustria [
], e la Fim - Federazione
Italiana Metalmeccanici la Fiom - Cgil [
] e la Uilm - Unione Italiana
Lavoratori Metalmeccanici [
] assistita dalla segreteria della Uil [
]
È stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere
per i dipendenti dalle aziende industriali che effettuano la lavorazione di
articoli di oreficeria, gioielleria e bigiotteria prevalentemente in metalli
preziosi, dalle aziende industriali argentiere e posatiere argentiere.
Premessa
[
]
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi
e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per
le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto
collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi
indicate.
6) La contrattazione aziendale é prevista, secondo quanto disposto dal
protocollo 23 luglio l993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con
particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono
titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e
con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture
territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai
sensi dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre l993. Le aziende sono
assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono
iscritte o conferiscono mandato.
8) Il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale
per i laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria,
gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in
metalli preziosi e per i lavoratori dagli stessi dipendenti, è stato stipulato
sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.
Campo di applicazione del
contratto
Il presente Contratto Nazionale ha valore per i dipendenti dalle aziende
industriali per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria,
argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli
preziosi.
Disciplina generale
Sezione prima - Sistema di Relazioni sindacali
Art. 1 Osservatorio congiunto in sede nazionale sulla situazione
economico-sociale della industria orafa-argentiera.
Entro un anno dalla sottoscrizione del presente contratto, la Federorafi-
Federargentieri ed i sindacati Fim - Fiom - Uilm promuoveranno la costituzione
di un osservatorio congiunto paritetico sulla situazione economico-sociale nel
settore orafo-argentiero, quale sede di analisi, verifica e confronto
sistematici su temi di rilevante interesse reciproco e, in particolare:
a) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore
orafo-argentiero con particolare riguardo all'andamento occupazionale;
b) l'andamento dell'occupazione nonché delle assunzioni e delle cessazioni del
rapporto di lavoro disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro (contratti
di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.) per sesso e livelli di
inquadramento;
c) gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel
settore;
d) gli andamenti del costo di lavoro e l'andamento dei principali parametri in
grado di misurare le tendenze in atto sulla competitività internazionale;
e) l'andamento degli orari di fatto, con indicazione delle ore di lavoro
prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è
stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni;
f) la qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi di legge per gli
investimenti industriali distinti per finalità;
g) l'andamento dei salari di fatto per livelli di inquadramento;
h) le ore di formazione professionale.
I dati di cui sopra, in particolare quelli relativi ai punti e) e g), laddove
possibile e qualora disponibili, verranno elaborati in termini disaggregati per
aree interregionali come identificate al punto A 2 dell'art. 2. Entro tre mesi
dalla stipula del presente CCNL le parti definiranno in apposito incontro le
modalità operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 2 Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria orafa e
argentiera livello nazionale
A1) Su richiesta di una delle parti entro la fine di ciascun anno le Federazioni
imprenditoriali firmatarie del presente contratto forniranno alla Fim, Fiom,
Uilm in sede nazionale dati informativi globali relativi a:
- gli andamenti e le prospettive economico-produttive suddivise fra i settori
orafo e argentiero;
- gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nei
settori orafo e argentiero;
- le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica di processo nei
settori orafo e argentiero con particolare riguardo all'andamento occupazionale;
- l'andamento dell'occupazione disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro
(contratti di formazione lavoro, contratti part-time ecc.), per uomini, donne e
livelli di inquadramento, con particolare riferimento ai lavoratori
extracomunitari e ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
- l'andamento dell'occupazione femminile in relazione alla legge n. 903/77 al
fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la
Raccomandazione
CEE 1984;
- le tendenze evolutive del mercato del lavoro anche in relazione ai contratti
di formazione e lavoro di cui all'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e
successive intese, e all'apprendistato;
- l'andamento del costo del lavoro, dei salari e degli orari di fatto, riferito
ai settori orafo e argentiero anche rispetto agli altri Paesi OCSE, nonché
comparazioni sui sistemi fiscali e parafiscali in atto negli stessi Paesi.
L'insieme dei suddetti dati potrà essere altresì oggetto di una verifica tesa a
individuare i motivi degli andamenti e a esprimere conseguenti valutazioni sui
riflessi occupazionali e sulle emergenti opportunità professionali.
A2) Di norma, annualmente entro il 1° quadrimestre, si terranno incontri in sede
nazionale nel corso dei quali le Federazioni imprenditoriali firmatarie del
presente contratto forniranno alla Fim, Fiom, Uilm informazioni globali riferite
alle linee generali dell'andamento economico produttivo e sulla evoluzione
qualitativa e quantitativa dell'occupazione e alle prevedibili relative
implicazioni nei settori orafo e argentiero. Inoltre nel corso degli stessi
incontri verranno fornite informazioni globali suddivise per le seguenti aree
geografiche interregionali e per settori produttivi:
1) Triveneto, Lombardia, Piemonte (orafi),
2) Piemonte, Liguria, Emilia,
3) Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Italia meridionale e insulare,
riferite alle previsioni di investimento e alle eventuali operazioni di
ristrutturazione, di scorporo e di decentramento permanente di importanti fasi
delle attività produttive in atto, qualora dette operazioni comportino
sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante
le tecnologie fino ad allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro
o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione.
Livello territoriale
B) Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le Associazioni territoriali
imprenditoriali forniranno al Sindacato provinciale di categoria, nel corso di
apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate e alle
Federazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto, riguardanti le
prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo della situazione,
con particolare riferimento all'occupazione e alle situazioni di crisi che
abbiano particolare rilevanza.
Nel corso di tale incontro le Associazioni territoriali imprenditoriali
forniranno informazioni globali ai Sindacati provinciali di categoria relative
ai dati sulla occupazione suddivisi per qualifiche e sesso degli addetti, con
particolare riguardo all'andamento dell'occupazione nelle categorie più deboli,
all'assunzione di lavoratori di 1° impiego, ivi compresi gli apprendisti, nonché
sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti
ampliamenti di quelli esistenti illustrando i criteri generali della loro
localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità
nel territorio, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle
condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulle
eventuali iniziative promosse per favorire le pari opportunità, sui programmi di
formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso
delle Associazioni degli imprenditori.
Nell'ambito dell'informativa di cui sopra l'Associazione territoriale provvederà
anche agli adempimenti previsti dal contratto in materia di lavoro a domicilio
(punto 6, allegato 3), nonché a fornire notizie sui criteri generali che
attengono al decentramento produttivo.
Per le province con ridotte concentrazioni di aziende nei settori interessati,
le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree
interprovinciali.
Analisi congiunta della situazione economico sociale dell'industria orafa e
argentiera
A livello territoriale, le parti si riuniranno di norma entro il 1° quadrimestre
dell'anno, con il fine di trarre valutazioni che consentano di apprezzare la
situazione riferita al settore orafo-argentiero, considerata globalmente nel
territorio interessato.
A tal fine le parti esamineranno le informazioni di cui ai punti A1 e B, fornite
per il territorio di competenza.
Potranno addivenire a valutazioni congiunte:
- sulla situazione dell'industria orafo-argentiera;
- sull'andamento dell'occupazione, anche con riferimento alle categorie più
deboli;
- sulla formazione professionale.
L'Associazione imprenditoriale renderà anche informazioni globali sulle
iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento
dell'ambiente interno ed esterno.
B 1) Le informazioni di cui al precedente punto B) potranno inoltre essere
fornite a livello regionale nel corso di un apposito incontro fra Fim, Fiom,
Uilm regionali e una delegazione degli imprenditori orafi e argentieri.
Livello aziendale
C) Annualmente, nel corso di specifici incontri, le aziende che occupano
complessivamente più di 200 dipendenti forniranno al Sindacato, su richiesta
dello stesso e nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione
territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione
generale dell'azienda interessata, informazioni sulle prospettive produttive e,
in questo quadro, sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o
rilevanti ampliamenti di quelli esistenti.
Nel corso di tale incontro il Sindacato verrà informato delle prevedibili
implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni
ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione.
Art. 3 Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive - Decentramento
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le
Rappresentanze sindacali aziendali e, tramite l'Associazione imprenditoriale di
competenza, i Sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche
del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino
allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di
produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai
Sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi nel corso di un
apposito incontro convocato dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di
competenza si trova la Direzione dell'azienda interessata informazioni intorno
alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere
permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie
dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree
territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di
cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende
esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore
merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in
apposito incontro le Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l'Associazione
territoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria sulle
operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello
stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse
influiscano complessivamente sull'occupazione: in questi casi l'informazione
riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la
localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la
consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
Art. 4
Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno
preventivamente, in apposito incontro, le Rappresentanze sindacali unitarie e,
tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di
categoria, sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che
interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali
spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze
tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, ivi comprese quelle delle
aziende di installazione e di montaggi nell'ambito della loro peculiare
attività.
Art. 6 Formazione professionale
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e
successive intese, la Federorafi - Federargentieri e i sindacati Fim, Fiom, Uilm
riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse
umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento
qualitativo dell'occupazione. E pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione
delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare
riguardo al personale femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in
processi di mobilità, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei
lavoratori. A tal fine le parti convengono di costituire la Commissione
paritetica disciplinata al successivo punto 1.
6.1
Commissione nazionale per la formazione professionale.
La Federorafi-Federargentieri e i sindacati Fim-Fiom-Uilm convengono di
costituire entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto,
un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno
dei due gruppi di sindacati stipulanti (Federorafi- Federargentieri e
Fim-Fiom-Uilm) con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore orafo- argentiero,
con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare, in collegamento con l'organismo paritetico nazionale di cui
all'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché le
politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino
coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a);
c) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a
favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità.
L'attività di cui alla lettera a) dovrà, salvi i successivi aggiornamenti,
essere completata entro e non oltre il 31/03/1996 in modo tale che le parti
possano predisporre un primo documento di indirizzo per lo sviluppo delle
politiche formative riferite al settore, da trasmettere agli organismi
paritetici bilaterali costituiti ai sensi dell'Accordo interconfederale 20
gennaio 1993 e successive intese.
Art. 7 Pari opportunità
Le parti affidano alla Commissione paritetica disciplinata al successivo punto
1, il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende
comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9 dicembre
1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e di pari opportunità
nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione
professionale.
7.1
Commissione nazionale per le pari opportunità
Per la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro viene
confermata la "Commissione paritetica per le pari opportunità" costituita in
sede nazionale e formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi
di sindacati stipulanti (Federorafi-Federargentieri e Fim-Fiom-Uilm) con lo
scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di
parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n.
125 e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono una effettiva
parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un
loro superamento.
La Commissione opera:
1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento
dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di
rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.)
e all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi, ristrutturazioni
riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio
nazionale;
2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di
pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione della
Comunità europea 1991-1995 e successivo e al programma di azione per
l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali.
Con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e
individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al
fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la
diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità,
con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di
ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'organismo paritetico
bilaterale di cui all'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive
intese, con la Commissione nazionale di cui al precedente art. 6 e con gli
organismi istituzionali operanti in materia;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici
dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli
connessi alle nuove tecnologie;
d) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti
con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi
di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del
fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di
tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà
conto dei principi espressi dalla Comunità europea nella
risoluzione del
Consiglio del 29 maggio 1990.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente o su richiesta di una delle
parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera
all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce
sulla propria attività alle delegazioni che hanno stipulato il presente
contratto.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto la Commissione concluderà i
lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed
elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia
stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni
che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
7.2 Informazioni
in materia di pari opportunità
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9 1egge 10 aprile 1991, n. 125,
il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile,
presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito incontro da
tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Disciplina generale
Sezione seconda - Diritti sindacali
Premessa
Federorafi-Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgl, Uilm-Uil si danno atto che le
rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU nel rispetto
dei principi e della disciplina stabiliti dal
protocollo
sulla politica dei
redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del
lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, e dall'Accordo
interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del
20 dicembre 1993.
Per l'applicazione dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 nel
settore orafo-argentiero si fa riferimento a quanto previsto nell'intesa tra
Federorafi-Federargentieri e Fim-Cisl, Fiom-Cgl, Uilm-Uil per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie del 22 giugno 1994 allegato al presente
contratto (allegato n. 9).
I diritti e le tutele stabilite dalla presente disciplina generale, sezione
seconda, per le rappresentanze sindacali aziendali costituite secondo l'art. 19,
legge 20 maggio 1970, n. 300, sono trasferite alle Rappresentanze sindacali
unitarie.
Federorafi-Federargentieri e Fim, Fiom e Uilm si incontreranno per armonizzare
ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in
materia.
Art. 1 Assemblea
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio
1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[
]
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo
comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza
delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di
attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
[
]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con
almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non
ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma, art. 35, della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime,
con le modalità di cui sopra, in quanto compatibili.
Art. 2 Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge n. 300 del
1970.
Disciplina generale
Sezione terza - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione
[
]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Art. 2 Documenti, residenza
e domicilio
[
]
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la
sezione del libretto personale sanitario e/o di rischio da compilarsi a cura
dell'azienda.
[
]
Art. 3 Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad
assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie
possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e
degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità
lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli
stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali
unitarie.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in
considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si
adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei
provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di
cui all'art. 25 della legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di
intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della
Sanità affinché il problema venga considerato e affrontato con la maggior
sensibilità.
Art. 4 Classificazione dei lavoratori
C) Mobilità professionale
Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori
nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse
di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della
produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le
esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di
nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi
di cui al punto 1). Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a
livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la
rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa
previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro
prestazione. L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di
un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi su indicati verranno adottate, anche al
fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado
di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali
specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle
capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi
saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali
aziendali.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà
luogo a una dinamica automatica e illimitata.
[
]
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Per la vigenza del CCNL 14 dicembre 1994 viene confermata la "Commissione
paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori" con il compito
di:
A) esaminare le eventuali evoluzioni dei profili professionali in relazione
all'introduzione di tecnologie di processo profondamente innovative;
B) proporre alle parti stipulanti il CCNL integrazioni o aggiornamenti, sulla
base delle risultanze degli esami e riguardanti fenomeni generalizzabili.
La Commissione, formata da 6 componenti: da 3 rappresentanti per gli
imprenditori (Federorafi, Federargentieri) e da 3 rappresentanti per i
lavoratori (Fim, Fiom, Uilm), esprimerà pareri e proposte all'unanimità entro 18
mesi dalla decorrenza del presente CCNL
Le eventuali modifiche concordate in sede di Commissione troveranno applicazione
dal 1° gennaio 1997.
Art. 5 Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
Ai soli fini legali, i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati
dalle vigenti disposizioni di legge.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene
stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le
Rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di
massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività
elencate nell'allegato.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella da affiggersi
secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche
se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Le parti convengono che con decorrenza dall'1 luglio 1978 tutti i lavoratori
addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la
refezione nelle ore di presenza in azienda.
Le parti si incontreranno l'1 maggio 1978 per esaminare le modalità di
attuazione che consentano il mantenimento dei livelli esistenti di attività e di
utilizzazione degli impianti.
In occasione di tale incontro saranno anche individuate soluzioni transitorie e
articolate nel tempo, quali recuperi, accantonamenti o altre forme concordate,
per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano alla data
dell'1 luglio 1978 l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a
concorrenza da eventuali trattamenti particolari vigenti nelle aziende in
materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già
usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano la consumazione dei
pasti, a eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro
titolo.
Dichiarazioni a verbale
I. Dalla normativa di cui al presente articolo non possono conseguire ai
lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
II. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca
un'innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento
sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Allegato all'art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando
tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana
senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia
saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio
del sabato.
Art.
5 ter Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono
avere esigenze di maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato
e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa
dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di
orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario
contrattuale di norma sino a 45 ore settimanali e fino a un massimo di 48 ore
settimanali per specifiche esigenze aziendali. A fronte del superamento
dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dell'anno e in periodi di
minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
La Direzione procederà, di norma annualmente, alla comunicazione programmatica
alle RSU e ai reparti interessati dei periodi previsti di supero e di riduzione
dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
supero e all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative
aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra
Direzione e RSU
Le parti concordano che, in caso di mancata definizione in sede aziendale delle
modalità applicative di cui sopra, su richiesta di una delle parti, venga
convocata una riunione tra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali
per l'esame della questione al fine di garantire l'effettiva attuazione della
presente norma contrattuale.
La procedura sindacale dovrà esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta
d'incontro.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori
interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in
regime di flessibilità, la retribuzione nel periodo di minor orario verrà
proporzionalmente ridotta, salvo diverse soluzioni che, compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive, possano intervenire tra l'azienda e il singolo
lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Le parti in relazione alla flessibilità confermano che esse sono dovute dal
lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
Art. 7 Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge n. 230/62, dall'art.
8 bis della legge n. 79/83, e dall'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988.
[
]
Art. 9 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide
con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe a disposizione di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto
godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
Art. 15 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per
eventuali reclami nell'applicazione e interpretazione del presente contratto, le
controversie tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima
istanza tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria.
In difetto di accordo le controversie per l'interpretazione e quelle collettive
per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro
natura per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti
associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si
darà corso ad azioni.
Art. 16 Rapporti in azienda
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi
superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed
educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti
con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili
equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è
tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le
disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le
mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa.
[
]
Egli [il lavoratore] inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta
diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle
impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui
affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo
delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o
negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in
questione.
[
]
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 21, 22 e 23
daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al
licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 20.
Art. 20 Norme speciali
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi,
nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere
stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o
limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto é dagli
accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 22
Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
L'azienda potrà infliggere l'ammonizione scritta, la multa o la sospensione di
cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza
giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua
con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda
o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti
del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del datore
di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o
del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla
disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa
o la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle
mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa. [
]
Art. 23 Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazione alla
disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di
quelle contemplate nell'art. 22, non siano così gravi da rendere applicabile la
sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano
specificamente affidate le mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori
dei casi previsti dal punto e) della seguente lettera B);
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
d) rissa nell'azienda fuori dai locali di lavorazione;
e) costruzione entro il laboratorio di oggetti per uso proprio;
[
]
g) recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 22 quando
siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art.
22, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 21.
B) Licenziamento senza
preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave
nocumento morale e materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione grave verso i superiori;
[
]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di
lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio
all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque
compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
i) rissa nei locali di lavorazione.
Art. 25 Ambiente di
lavoro - Igiene e sicurezza
A) In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata in comune
accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla
raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un ente specializzato.
A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale
territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le RSA
sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle
rilevazioni.
Le modalità di intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la
Rappresentanza sindacale unitaria e la Direzione.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le
RSU sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a
disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto
professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati
biostatistici (assenze per malattia e infortunio).
Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui
formulazione verrà definita tra la Rappresentanza sindacale unitaria dei
lavoratori e la Direzione.
In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti:
a) visite di assunzione;
b) visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
c) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, 3° comma,
della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
d) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ciascun lavoratore potrà visionare i risultati delle visite mediche su di lui
effettuate in applicazione dei punti b) e c) che precedono.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSU
di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando
queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige
l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla stipulazione del presente
CCNL e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in
caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta delle RSU, finalizzata alla difesa della salute, le aziende
forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze
che vengono impiegate nelle lavorazioni.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità e in
modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione,
l'illuminazione, la pulizia e il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei
termini di legge; così come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a
disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere,
zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili ecc.) e saranno
osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che
presentano le previste condizioni di nocività.
C) Durante la vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro opererà una
Commissione paritetica per studiare i possibili riflessi sull'ambiente esterno
delle attività orafo-argentiere con il compito di:
a) compiere attività di studio e di ricerca sulla legislazione italiana ed
estera e le normative comunitarie in materia;
b) individuare di comune accordo tematiche specifiche di particolare interesse
sotto il profilo dell'impatto sull'ambiente esterno, al fine di valutare le
possibili metodologie di studio e di intervento;
c) elaborare una relazione finale congiunta anche al fine di fornire opportuni
elementi di valutazione alle imprese.
Dichiarazione a verbale
Federorafi-Federargentieri e i sindacati Fim-Fiom-Uilm, in considerazione del
recepimento della
direttiva 89/391/ CEE
del 12 giugno 1989, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, un
gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei
due gruppi di sindacati stipulanti (Federorafi-Federargentieri e Fim- Fiom-Uilm)
con il compito di definire l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il
nuovo quadro normativo tenendo conto dei risultati raggiunti dall'Osservatorio
in materia ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro costituito tra
Confindustria e Cgil, Cisl, Uil con l'Accordo interconfederale del 5 marzo 1992,
con particolare riferimento al ruolo, funzioni e prerogative dei rappresentanti
dei lavoratori in materia di sicurezza.
Art. 26 Lavoro a domicilio
Per il lavoro a domicilio si applica la disciplina contenuta nel regolamento
allegato al presente contratto (vedi allegato n. 3), nonché le disposizioni di
legge vigenti in materia (allegato n. 2).
Disciplina speciale
Parte prima
Art. 1 Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i
requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano
le successive parti seconda e terza della Disciplina speciale e ai quali,
invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal D.L. Ltg. 9 novembre
1945 n. 788 sulla Cassa integrazione guadagni.
Art. 6 Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art.4, è ammesso il recupero a regime
normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le
interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche o
tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali o anche, per casi individuali,
tra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di
1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a
quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 8 Lavoro
straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione del 2° comma dell'art. 5 della Disciplina generale
sezione terza salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e
8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo
complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
A scopo informativo, la Direzione dell'azienda darà comunicazione del lavoro
straordinario alle Rappresentanze sindacali unitarie.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro
notturno le donne e i fanciulli.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'articolo
7.
[
]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere il
lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni dal lunedì al
venerdì, sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata
del sabato, nei limiti della misura massima settimanale oltre le 2 ore
giornaliere.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, a
esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le
Rappresentanze sindacali unitarie.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato, compresi i lavori di
riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da
calcolare sulla paga base di fatto più contingenza per tutte le ore lavorate
nella giornata del sabato, qualora queste superino le 2 ore.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono
dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata
del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le
parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tener conto
delle esigenze produttive.
[
]
Art. 10 Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.
Art. 11 Lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a
cottimo sia collettivo sia individuale secondo le possibilità tecniche.
Nel caso in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o a una
squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi
di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un
determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia
richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro
a economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato
superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro a economia, il lavoratore o
la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme
di retribuzione a rendimento, soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[
]
4) L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai
Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo
in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo
dell'utile di cottimo.
L'azienda comunica inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui
al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo
contestazioni a carattere applicativo.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, superato il necessario
periodo sperimentale, l'azienda procederà alla comunicazione di cui al punto 4).
Alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra
l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i Sindacati provinciali
dei lavoratori.
Nel caso di modificazioni rilevanti di taluni dei criteri generali dei sistemi
di cottimo in vigore, l'Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a
ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4)
potrà richiedere l'esame congiunto, di cui al 1° comma, al fine di accertare se
sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema.
6) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia
collettiva quando sorgano contestazioni circa la rispondenza del sistema in atto
e delle modificazioni di cui al punto 4) 3° comma, alle norme di cui al presente
articolo.
7) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all'inizio del
lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si
tratta di cottimi di squadra o collettivi del lavoro da eseguire e della
corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell'utile del cottimo stesso.
[
]
14) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in
particolare quelli relativi:
[
]
b) alle tariffe in assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione
del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni
di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[
]
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare
reclamo scritto alla Direzione tramite le Rappresentanze sindacali aziendali
perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non
oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni
successivi in sede sindacale tra le Organizzazioni sindacali territoriali
rispettive.
[
]
Art. 14 Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita sia esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
con un'indennità pari alla relativa retribuzione.
[
]
Art. 17 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve
essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione
presso lo stabilimento, mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio,
durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[
]
Art. 18
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga
attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente
del lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il
quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la
denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute
testimonianze.
[
]
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di
assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte
alla propria capacità lavorativa.
[
]
Art. 21
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Art. 27 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
I. Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione
dell'energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio
estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai,
guardiani diurni e notturni.
II. I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro
normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore,
l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della
pausa per la refezione.
[
]
VII. Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica
nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni
svolte, continueranno a essere regolate da accordi particolari; gli interessati
possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Disciplina speciale
Parte seconda
Art. 1 Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dall'Accordo 12 marzo 1974 intervenuto tra la Federazione
Nazionale Orafi Gioiellieri Fabbricanti, la Federazione Nazionale Fabbricanti
Argentieri, la Federazione Nazionale Fabbricanti Posatieri Argentieri da una
parte, e la Federazione Lavoratori Metalmeccanici che riunisce la Fim-Cisl,
Fiom-Cgil, Uilm-Uil, dall'altra.
Art. 4 Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e
per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra
le parti interessate, si conviene di non modificare la situazione in atto presso
le singole aziende.
Art. 9 Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle
disposizioni normative della Disciplina speciale, parte terza del presente
contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei
lavoratori di cui alla presente parte seconda.
Disciplina speciale
Parte terza
Art. 1 Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i
requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, che detta le disposizioni
relative al contratto di impiego privato.
Art. 7 Lavoro
straordinario notturno, festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione del 2° comma dell'art. 5 della Disciplina generale
sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e
8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, viene fissato un limite massimo
complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà
informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro,
alle Rappresentanze sindacali aziendali.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del
mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro
notturno le donne e i fanciulli.
[
]
Nessun lavoratore di cui alla presente parte terza può rifiutarsi, salvo
giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al
venerdì) è ammesso il prolungamento del lavoro straordinario nella giornata del
sabato nei limiti della misura massima settimanale oltre le 2 ore giornaliere.
Tale prolungamento di prestazione straordinaria nella giornata del sabato, a
esclusione dei lavori di riparazione e manutenzione, sarà concordato con le
Rappresentanze sindacali aziendali.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, compresi i lavori di
riparazione e manutenzione, verrà corrisposta una maggiorazione del 40% da
calcolare sulla paga base di fatto più contingenza per tutte le ore lavorate
nella giornata del sabato, qualora queste superino le 2 ore.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione alle prestazioni straordinarie, confermano che esse sono
dovute dal lavoratore nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, per quanto concerne le prestazioni straordinarie nella giornata
del sabato, escluse quelle relative ai lavori di riparazione e manutenzione, le
parti convengono che l'esame preventivo a livello aziendale dovrà tener conto
delle esigenze produttive.
[
]
Art. 12 Ferie
[
]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita sia esplicita, al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda
e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di
ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le
giornate di ferie non godute.
[
]
Art. 16
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[
]
Allegati
Allegato 6 Dichiarazione congiunta in relazione al "Sistema di informazioni
sulla situazione dell'industria orafo-argentiera"
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni così come
l'articolazione per sedi, materie e casi esclusivi, hanno costituito comuni
presupposti per la stipulazione delle norme relative al "Sistema di informazioni
sulla situazione dell'industria orafo-argentiera".
Pertanto iniziative e/o comportamenti in sede nazionale, territoriale,
aziendale, posti in essere dalla Fim, Fiom, Uilm, dai Sindacati territoriali di
categoria, dalle istanze dei Sindacati territoriali di categoria, dalle istanze
rappresentative aziendali riconosciute dalla Fim, Fiom, Uilm, e attuati in
violazione degli impegni così come definiti agli artt. 1, 2, 3, 4 della
Disciplina generale, sezione prima, daranno facoltà alle Associazioni
imprenditoriali firmatarie, anche disgiunte, di dichiararsi, previo esame della
situazione da compiersi in sede nazionale fra le Organizzazioni sindacali
stipulanti, sciolte dalie specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo, le
condizioni anche di fatto più favorevoli.
Allegato 10 Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato
nell'industria orafa e argentiera
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo
regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente
contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del 14 dicembre 1994.
Dichiarazioni a verbale
1) Qualora nuove disposizioni di legge dovessero intervenire in materia
successivamente alla data di stipula del presente contratto, le parti si
incontreranno a livello nazionale per verificare le implicazioni che potrebbero
derivare dall'introduzione della nuova disciplina.
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Art. 3 Tirocinio presso
diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di
lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di
apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché
si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare,
all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per
le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi
di tirocinio è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo di
tirocinio è stato interrotto.
Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli
di studio conseguiti dall'apprendista in scuole statali o parificate sono
stabilite nelle tabelle seguenti.
Per avere diritto a essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella
tabella, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento
del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà
presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente
autenticato.
Tabella della durata del periodo del tirocinio
Titolo di studio | Durata |
Scuola dell'obbligo + corso generico di formazione professionale ovvero corsi di studio riconosciuti non pertinenti la qualificazione prevista | 36 mesi |
Licenza di scuola media inferiore | 42 mesi |
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Art. 6 Lavoro a cottimo o a
incentivo
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o a
incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.
Art. 7 Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.
Art. 8 Ferie
A norma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, agli apprendisti di età
non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo
feriale retribuito di 30 giorni di calendario e agli apprendisti che abbiano
superato i 16 anni un periodo feriale retribuito di 20 giorni di calendario.
A partire dall'1 aprile 1974 gli apprendisti di età superiore ai 16 anni
compiuti matureranno un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori di cui
alla Disciplina speciale, parte prima.
All'apprendista che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto
all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di
almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetteranno tanti dodicesimi dei
periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento
delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti,
come mese intero.
Art. 10 Insegnamento
complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi
dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 -
dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 3 ore settimanali
retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.
Tali ore non fanno parte dell'orario di lavoro di cui all'art. 7, fermo restando
il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.
Art. 11 Attribuzione della
qualifica
All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in
servizio senza essere ammesso, entro 1 mese dalla fine del tirocinio stesso, per
motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità - che deve essere effettuata
solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista -
si intenderà attribuita la qualifica.
Art. 13 Decorrenza
Il presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale 14
dicembre 1994 di cui segue le sorti - entra in vigore dall'1 gennaio 1995 salvo
quanto specificamente previsto per la decorrenza dei singoli istituti.