Categoria: Normativa statale
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Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 - Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978).


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre 1980

 
Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 58/93; Corte Cost. 233/1992;


Preambolo
Il Presidente della Repubblica:


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;


Emana il seguente decreto:

Articolo 1
Costituzione.

é istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministro della sanità.
L'Istituto è dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica.

Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 233/1992;

Articolo 2
Attribuzioni del Ministro della sanità.

Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanità può sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto.

Articolo 3
Compiti e modalità di svolgimento.

Spettano all'Istituto:
a ) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;
b ) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonchè ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
A tal fine l'Istituto:
1) effettua le conseguenti attività di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;
2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a ) e b ) del presente articolo;
3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;
4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità:
le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocività negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;
le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);
le determinazioni di cui al precedente punto b );
5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;
6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici nei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
Nulla è innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumità ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

(Vedi  D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 e D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441)

Giurisprudenza Collegata:  Corte Cost. 233/1992;

Articolo 4
Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca.

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Articolo 5
Organi dell'Istituto.

Sono organi dell'Istituto;
il comitato amministrativo;
il comitato esecutivo;
il comitato tecnico-scientifico;
il direttore dell'Istituto.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 6
Composizione e funzionamento del comitato amministrativo.

Il comitato amministrativo è nominato dal Ministro della sanità che lo presiede ed è costituito:
a ) da un membro designato dal Ministro della sanità, con funzione di vice presidente;
b ) da un membro designato da ciascuno dei seguenti Ministri:
lavoro e previdenza sociale;
agricoltura e foreste;
industria, commercio e artigianato;
sanità;
ricerca scientifica e tecnologica;
interno;
c ) da dodici componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale di cui:
tre in rappresentanza delle regioni, scelti tra i propri membri;
sei in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti presenti nel CNEL;
tre in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi presenti nel CNEL;
d ) da tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
e ) dal direttore dell'Istituto.
Il Ministro procede alle nomine quando siano stati designati i due terzi dei componenti e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del comitato.
Il comitato amministrativo dura in carica tre anni e si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria o, in via straordinaria, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del comitato stesso.
Le deliberazioni del comitato amministrativo sono assunte a maggioranza e sono pubbliche.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)

Articolo 7
Funzioni del comitato amministrativo.

Il comitato amministrativo esercita le seguenti funzioni:
a ) predispone il piano di attività da approvarsi secondo le modalità di cui all'art. 23, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed il relativo bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Ministro;
b ) disciplina, su proposta del direttore dell'Istituto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e, per quanto non disposto dal presente decreto, dei suoi organi;
c ) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, la ripartizione fra i dipartimenti dei fondi assegnati all'Istituto;
d ) approva il conto consuntivo e delle attività svolte;
e ) adotta i provvedimenti in materia di personale e formula proposte per il relativo regolamento organico;
f ) delibera l'attribuzione di incarichi di ricerca ad istituti di riconosciuto valore scientifico per l'attuazione dei programmi di ricerca previsti dai piani sanitari nazionali;
g ) conferisce, su proposta del direttore dell'Istituto, gli incarichi di direttore di dipartimento;
h ) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti i casi in cui il Ministro della sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano.
Le deliberazioni di cui alle lettere a ), b ), c ), f ), g ) e h ) sono adottate sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)

Articolo 8
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo è composto:
a ) dal Ministro della sanità che lo presiede;
b ) dal vice-presidente;
c ) dai seguenti membri del comitato amministrativo dallo stesso designati:
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
tre rappresentanti delle regioni;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi;
d ) dal direttore dell'Istituto.
In caso di impedimento o di assenza del presidente, la presidenza del comitato esecutivo è assunta dal vice-presidente.
Il comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il comitato esecutivo:
delibera sulle materie che gli sono delegate dal comitato amministrativo;
esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del comitato amministrativo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima successiva riunione;
sovraintende alla gestione e decide sulle istanze e sui ricorsi del personale;
adempie a tutte le attribuzioni previste da leggi o regolamenti.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)

Articolo 9
Comitato tecnico-scientifico.

Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è costituito:
a ) dal direttore dell'Istituto, che lo presiede;
b ) da dodici esperti designati dal Consiglio sanitario nazionale, di cui:
sei tra quelli operanti nel settore della medicina e igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, scelti nell'ambito delle università o di istituti pubblici di ricerca;
sei scelti tra il personale operante nei servizi e presidi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali, appartenenti ai ruoli sanitario o professionale;
c ) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;
d ) da un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e da un esperto nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e ) da due esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente per i campi dell'organizzazione del lavoro e della tutela del lavoro delle donne e minorile;
f ) da due esperti designati uno dal C.N.R. e uno dal C.N.E.N.;
g ) da un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
h ) da un esperto designato dall'I.N.A.I.L.;
i ) dai direttori dei dipartimenti dell'Istituto;
l ) da un esperto designato dal Ministro dell'interno in materia di prevenzione incendi.
Il comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni, si riunisce due volte l'anno e può lavorare per commissioni.
I pareri vengono assunti a maggioranza.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 10
Compiti del comitato tecnico-scientifico.

Il comitato tecnico-scientifico esercita la consulenza scientifica in ordine alla individuazione dei programmi di attività e formula i pareri previsti dall'ultimo comma dell'art. 7.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)

Articolo 11
Attribuzioni del direttore dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto è responsabile dell'attuazione dei piani di attività e delle deliberazioni assunte dal comitato amministrativo.
In particolare, il direttore dell'Istituto;
sovraintende al funzionamento ed alle attività dell'Istituto;
emette e firma i mandati;
presenta al Ministro della sanità, entro il primo semestre di ogni anno, una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente e propone lo schema di relazione sui programmi dell'Istituto;
esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dal regolamento adottato dal comitato amministrativo.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 12
Commissione permanente del comitato amministrativo.

Ferme restando le modalità di collaborazione con le regioni, previste dal quinto comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ogni determinazione concernente l'accesso del personale dell'Istituto nei luoghi di lavoro è assunta dall'Istituto secondo le indicazioni di una commissione permanente del comitato amministrativo composta:
dal presidente del comitato amministrativo o, in caso di assenza, dal vice-presidente;
da cinque rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;
da tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;
da tre rappresentanti delle regioni.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 13
Nomina del direttore dell'Istituto.

L'ufficio del direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri previa proposta del Ministro della sanità, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto.
L'ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento.
L'incarico di direttore dell'Istituto non è compatibile con il mantenimento di responsabilità di direzione di dipartimento o di unità funzionale.
Al conferimento deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 14
Organizzazione dipartimentale.

L'Istituto è organizzato in dipartimenti operativi, tra loro coordinati, che devono svolgere le attività integrate di:
ricerca;
proposta normativa;
documentazione;
consulenza per gli impianti a rischio di incidente rilevante.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 233/1992;

Articolo 15
Gestione finanziaria.

Per la gestione finanziaria dell'Istituto si applicano le norme vigenti sulla contabilità di Stato, salvo quanto in deroga previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 519. Il finanziamento è assicurato mediante dotazione di capitoli iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
L'ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore di sanità svolge anche il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e gli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 16
Trattamento del personale dell'Istituto.

Il trattamento del personale dell'Istituto è regolato in conformità della disciplina concernente il personale dell'Istituto superiore di sanità con le seguenti integrazioni e modifiche:
a ) viene assicurata l'autonomia funzionale ed amministrativa dei dipartimenti e delle unità funzionali, nell'ambito dei programmi di attività dell'Istituto;
b ) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la mobilità del personale da e verso l'Istituto superiore di sanità e le strutture prevenzionali delle unità sanitarie locali;
c ) viene consentita, nell'ambito delle vacanze di organico, la possibilità di assunzione di personale scientifico che abbia svolto attività prevenzionale presso Istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri. Il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
d ) viene stabilito il divieto di esercizio delle attività di libera professione.
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite le tabelle di equiparazione per l'inquadramento del personale assegnato all'Istituto a norma del successivo art. 17. Fino al definitivo inquadramento nel ruolo organico dell'Istituto, tale personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'ente di provenienza.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 17
Assegnazione del personale alle attività dell'Istituto.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, sulla base dei compiti previsti dal precedente art. 3, i contingenti di personale della A.N.C.C. e dell'E.N.P.I. da comandare presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro o da iscrivere nei ruoli regionali per essere assegnati ai servizi delle unità sanitarie locali ed in particolare ai servizi di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il personale degli enti di cui al primo comma del presente articolo ed il personale tecnico e sanitario centrale e periferico degli ispettorati del lavoro può presentare domanda di comando all'Istituto o di iscrizione nei ruoli regionali.
I commissari liquidatori degli enti di cui al primo comma del presente articolo, seguendo criteri obiettivi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, provvedono entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto al comando del personale in relazione ai contingenti di cui al primo comma. Entro lo stesso periodo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al comando del personale di cui al secondo comma del presente articolo rispettivamente all'Istituto o alle unità sanitarie locali.
Entro lo stesso termine di cui al comma precedente all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono trasferite, con decreto del Ministro della sanità, le unità funzionali dell'Istituto superiore di sanità che operano nei campi di attività di cui all'art. 3 del presente decreto, fatti salvi i diritti di opzione del personale comandato, conservando lo stato giuridico ed economico fino alla definizione dell'inquadramento del personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 18
Conferimento degli incarichi per il primo triennio.

Il primo conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti e di coordinamento delle unità funzionali ha la durata di un triennio e viene effettuato dal comitato amministrativo sulla base di apposite graduatorie compilate secondo criteri definiti, che tengono conto dei requisiti di qualificazione professionale connessi con l'espletamento di tali incarichi e delle anzianità effettive di servizio nelle amministrazioni e negli enti di provenienza.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)
 

Articolo 19
Assegnazione di beni dei disciolti E.N.P.I. ed A.N.C.C.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sono assegnati all'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro, strutture scientifiche e i laboratori centrali dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C.
Con lo stesso decreto sono attribuite alla gestione di liquidazione di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme corrispondenti ai valori inventariali dei beni stessi, da stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero del bilancio, e della programmazione economica con espresso riferimento alla gestione dell'anno 1980 del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge stessa.

Articolo 20
Ordinamento dei servizi.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
proposta del comitato amministrativo, sentito il comitato tecnico-scientifico, viene definito l'ordinamento dei servizi che deve prevedere:
numero, denominazione e organizzazione interna dei dipartimenti;
organici di ciascun dipartimento;
unità funzionali nelle quali è articolato ogni dipartimento;
modi e forme per realizzare:
a ) il coordinamento tra i dipartimenti (comitato interdipartimentale);
b ) la interdisciplinarietà delle attività dell'Istituto;
c ) la partecipazione degli operatori alla programmazione dell'attività del dipartimento (assemblee di dipartimento) ed alla gestione funzionale del dipartimento (consigli di dipartimento);
d ) la partecipazione delle parti sociali e degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico alla predisposizione ed al periodico aggiornamento delle proposte di normativa ed alla determinazione delle specifiche tecniche;
e ) la temporaneità degli incarichi di direzione di dipartimento e di unità funzionale.
La dotazione complessiva dei ruoli organici dell'Istituto non potrà comunque superare quella dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità quale prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Articolo abrogato dall'D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, art. 5)

Giurisprudenza Collegata: Corte Cost. 233/1992;
 

Articolo 21
Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni.

In relazione a quanto disposto dall'art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito un comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N.
Il comitato è costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed è presieduto dal Ministro della sanità.
Sono compiti del comitato:
1) assicurare l'omogeneità di approccio e l'uniformità di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti;
2) coordinare le attività di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali e locali;
3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione.

(L'art. 4, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, ha disposto che il numero di componenti il comitato di cui al presente articolo è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente di categoria, non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo)
 

Articolo 22
Coordinamento delle attività degli istituti.

Il coordinamento delle attività dell'Istituto superiore della prevenzione e della sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanità viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanità e composta dai direttori dei due Istituti e dai sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, designati dal consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanità, e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore della prevenzione e sicurezza del lavoro.

Articolo 23
Regolamento organico del personale.

Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene definito, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il regolamento organico, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto.

Giurisprudenza CollegataCorte Cost. 233/1992;

Articolo 24
Attribuzioni delle attività e funzioni in campo nucleare.

All'Istituto sono attribuite le funzioni di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere i ) e k ), della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive.
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
All'Istituto sono attribuite le funzioni già svolte dall'A.N.C.C. ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.