Tipologia: CCNL
Data firma: 29 maggio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.12.2006
Parti: Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Dichiarazione delle parti stipulanti.
I) Premessa
II) Procedura di rinnovo del CCNL
• Norma transitoria.
III) Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali
• Norma concordata nel verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4 febbraio 1997.
IV) Verifica protocollo del 23 luglio 1993
V) Campo di applicazione del contratto
• Norma comune a tutti i settori.
VI) Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti
Disciplina generale
Art. 1 - Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica.
Premessa

A) Osservatorio nazionale
1) Commissione nazionale pari opportunità.
2) Gruppo di lavoro per l'inquadramento professionale.
3) Commissione paritetica nazionale di studio sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy.
B) Osservatorio regionale
• Informazione a livello regionale.
C) Osservatorio provinciale
• Commissione territoriale delle pari opportunità.
• Informazione a livello provinciale.
D) Informazione a livello aziendale
• Prospettive produttive e investimenti.

• Prospettive occupazionali.
• Andamento malattia e infortunio.
• Decentramento.
• Mobilità orizzontale nell'ambito dell'unità produttiva.
E) Innovazione tecnologica
F) Contrazioni temporanee orario di lavoro
G) Formazione professionale e apprendistato
• Commissione Nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato.
• Commissioni provinciali per la formazione professionale e l'apprendistato.
H) Organismo bilaterale nazionale per le piccole e medie industrie metalmeccaniche
Art. 2 - Assunzione.
• Norma generale

Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza.
Art. 4 - Consegna e restituzione dei documenti di lavoro.
Art. 5 - Periodo di prova.
Art. 6 - Classificazione dei lavoratori.
A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi
B) Indennità di contingenza
C) Mobilità professionale
• Norma transitoria.
Art. 7 - Orario di lavoro.
1) Norma generale.

2) Permessi annui retribuiti per riduzioni di orario e in sostituzione delle festività abolite.
3) Conto ore.
4) Orario di lavoro nel settore siderurgico.
5) Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.
6) Malattia: Cassa integrazione guadagni e contratti di solidarietà.
7) Assorbimenti.
Art. 8 - Flessibilità della prestazione, lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo, telelavoro.
A) Flessibilità della prestazione.
B) Lavoro a tempo parziale.
C) Lavoro a tempo determinato.
D) Lavoro temporaneo.
E) Telelavoro.
• Commissione paritetica di studio sul telelavoro.

Art. 8 bis - Reperibilità.
Art. 9 - Riposo settimanale.
Art. 10 - Anzianità dei lavoratori.
Art. 11 - Forme di retribuzione.
Art. 12 - Premio di risultato.
• Norma concordata nel verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4 febbraio 1997
Art. 13 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 14 - Mense aziendali.
Art. 15 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Art. 16 - Indennità per disagiata sede.
Art. 17 - Nuove assunzioni.
Art. 18 - Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni.
Art. 19 - Indumenti di lavoro.
Art. 20 - Trasferimenti.
Art. 21 - Reclami e controversie.
Art. 22 - Disciplina aziendale - Doveri delle parti.
A) Norme generali.
B) Norme particolari.
1) Formalità per l'accertamento della presenza e dell'orario di lavoro.
2) Assenze.
3) Permessi di entrata ed uscita.
4) Consegna e conservazione materiali e utensili - Danni alla lavorazione.
5) Visite di inventario e di controllo.
Art. 23 - Divieti.
Art. 24 - Provvedimenti disciplinari.
A) Rimprovero verbale.
B) Rimprovero scritto.
C) Multa.
D) Sospensione.
E) Licenziamento.
• Procedura di contestazione.
Art. 25 - Ambiente di lavoro.
Art. 26 - Appalti.
Art. 27 - Diritto allo studio e alla formazione professionale.
A) Diritto allo studio.
B) Formazione professionale.
Art. 28 - Patto formativo.
Art. 29 - Lavoratori studenti.
Art. 30 - Congedi per la formazione.
Art. 31 - Permessi per eventi e cause particolari.
Art. 32 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari.
Art. 33 - Congedi parentali.
Art. 34 - Trasferimento d'azienda.
Art. 35 - Indennità in caso di morte.
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 37 - Assemblea.
• Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali.
Art. 38 - Permessi per attività formative sindacali.
Art. 39 - Strumenti informatici.
Art. 40 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
• Dichiarazione comune.

Art. 41 - Permessi per cariche sindacali.
• Norma transitoria.
Art. 42 - Versamento dei contributi sindacali.
• Norma transitoria.
Art. 43 - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 44 - Affissione della stampa dei sindacati.
Art. 45 - Vendita di libri e riviste.
Art. 46 - Quota per servizio contrattuale.
Art. 47 - Locali delle RSU.
Art. 48 - Decorrenza e durata - Una tantum.
1) Decorrenza e durata.
2) Una tantum.
Art. 49 - Distribuzione del contratto.
Art. 50 - Previdenza complementare.
1) Iscrizione.
2) Contribuzione a carico dell'azienda.

 

3) Contribuzione a carico del lavoratore.
4) Quota del trattamento di fine rapporto.
5) Calcolo dei contributi.
6) Trasmissione delle domande di adesione.
7) Norma transitoria.
8) Norma di rinvio.
Art. 51 - Commissione paritetica nazionale di studio dell'assistenza sanitaria complementare.
Disciplina speciale
Parte I
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte I.
Art. 2 - Entrata e uscita.
Art. 3 - Sospensione, interruzione e riduzione del lavoro.
Art. 4 - Recuperi.
Art. 5 - Festività.
Art. 6 - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 7 - Cottimo.
Art. 8 - Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo.
Art. 9 - Mensilizzazione.
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 11 - Ferie.
Art. 12 - Gratifica natalizia.
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria.
Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
1) Visite di controllo.
2) Conservazione del posto.
3) Trattamento economico.
• Norma transitoria.
Art. 16 - Congedo matrimoniale.
Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 18 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto.
• Norma transitoria.
Art. 21 - Trasferte.
• Trattamento economico di trasferta.
• Trattamento per il tempo di viaggio.
• Malattia e infortunio.
• Rimborso spese viaggio.
• Permessi.
Art. 22 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 23 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria.
Disciplina speciale
Parte II
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte II.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore dalla Disciplina Speciale, Parte I alla Disciplina Speciale, Parte II.
Art. 3 -Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 4 - Recuperi.
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria.
Art. 6 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto.
• Norma transitoria.
Art. 7 - Clausola di rinvio.
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria.
Disciplina speciale
Parte III
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte III.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore dalla Disciplina Speciale, Parte I alla Disciplina Speciale, Parte III.
Art. 3 - Passaggio del lavoratore dalla Disciplina Speciale, Parte II alla Disciplina Speciale, Parte III.
Art. 4 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 5 - Festività.
Art. 6 - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie.
Art. 8 - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 9 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 10 - Ferie.
Art. 11 - Tredicesima mensilità.
Art. 12 - Trattamento di malattia e infortunio.
1) Visite di controllo.
2) Conservazione del posto.
3) Trattamento economico.
4) Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
• Norma transitoria.
Art. 13 - Congedo matrimoniale.
Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 15 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 16 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 17 - Indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto.
• Norma transitoria.
Art. 18 - Trasferte.
Art. 19 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria.
Disciplina speciale
Parte IV

Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte IV.
• Commissione di studio.
Art. 2 - Trattamento economico e normativo.
Art. 3 - Coperture assicurative.
Art. 4 - Responsabilità civile e penale legata alla prestazione.
Art. 5 - Formazione.
Art. 6 - Brevetti.
Art. 7 - Decorrenze
Tabella dei minimi contrattuali
Tabella della ex indennità di contingenza
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e installazione impianti
Allegati

Allegato 1 Classificazione dei lavoratori
Allegato 2 Categorie speciali
Allegato 3 Quota contribuzione 'Una tantum'
Allegato 4 Dichiarazione comune delle parti sul sistema di informazione nella piccola e media industria metalmeccanica
Allegato 5 Aumento salariale
Allegato 6 Lettera Animem-Confapi alla Flm
Allegato 7 Lettera Flm all'Animem-Confapi
Allegato 8 Dichiarazione comune
Allegato 9 Accordo per la costituzione delle RSU
Allegato 10 Permessi per cariche sindacali. - Lettera di Fim-Fiom-Uilm a Unionmeccanica.
Allegato 11 Accordo interconfederale Confapi-Cgil-Cisl-Uil su conciliazione e arbitrato 20 dicembre 2000
Allegato 12 Confapi-Cgil-Cisl-Uil Accordo interconfederale sul telelavoro
Allegato 13 Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo (23 luglio 1993)
Allegato 14 Protocollo sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
Allegato 15 Indennità sostitutiva premio di produzione settore metalmeccanico
Allegato 16 Lettera a Inail
Testo del protocollo d'intesa, sottoscritto il 7.7.99, per il rinnovo del CCNL 13.9.94, relativo all'anticipo delle spettanze a carico dell'Inail, allegato alla richiesta.
Legge 20.5.70 n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
Legge 29.5.82 n. 297 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica)
Legge 11.5.90 n. 108 (disciplina dei licenziamenti individuali)
Legge 10.4.91 n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro)
D.lgs. 6.9.01 n. 368 (attuazione della direttiva 1999/70/ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'Unice, dal Ceep e dal Ces), pubblicato nella GU n. 235 del 9.10.01
D.lgs. 8.4.03 n. 66 (attuazione delle direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti della organizzazione dell'orario di lavoro) pubblicato nella GU n. 87 del 14.4.03, suppl. ord. n. 61;
Statuto del fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende (Fondapi).


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 maggio 2003 per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica e alla installazione di impianti

Costituzione delle parti
In Roma, 29 maggio 2003 tra Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Metalmeccanica (Unionmeccanica) [...] e con la partecipazione di una delegazione di imprenditori metalmeccanici [...] e con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (Confapi) [...] e Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim-Cisl) [...], Unione italiana lavoratori metalmeccanici (Uilm-Uil) [...] assistite rispettivamente dalle Segreterie generali Cisl e Uil è stato stipulato il presente CCNL, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate a Unionmeccanica.

Dichiarazione delle parti stipulanti.
Il presente CCNL sostituisce il precedente CCNL 7.7.99 a tutti gli effetti e, dunque, anche ai fini del comma 3, art. 48, punto 1), Disciplina Generale.
I firmatari del presente CCNL convengono che i sindacati stipulanti il precedente CCNL 7.7.99 saranno destinatari di tutti i diritti ed istituti previsti nella Disciplina Generale e di ogni ulteriore diritto che il presente contratto attribuisca alle parti stipulanti.

I) Premessa
Il CCNL trova la sua definizione nello spirito del Protocollo 23.7.93, ed è finalizzato a relazioni industriali più partecipative e ad una regolazione dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai lavoratori di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche inflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata del costo del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
Gli assetti contrattuali sono quelli previsti dal Protocollo sottoscritto tra Governo, Confapi, Confindustria, Intersind e Asap e Cgil, Cisl, Uil il 23.7.93. Il presente CCNL è stipulato in applicazione e nel rispetto dei contenuti del citato Protocollo.
Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente, a nome proprio e delle rispettive strutture territoriali e delle RSU, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalle parti stesse per lo svolgimento e il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i livelli.
Le parti stipulanti si impegnano inoltre a rispettare ed a far rispettare alle aziende e ai lavoratori il presente contratto per il periodo della sua validità. A tal fine Unionmeccanica si impegna ad adoperarsi e ad intervenire per la completa osservanza, da parte delle aziende associate, delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
La contrattazione aziendale è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93 nello spirito dell'attuale prassi e dando attuazione al particolare riguardo per le piccole imprese, ivi previsto.
La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie definite in altre sedi negoziali. La stessa verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati.
Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.
La presente premessa è parte integrante del CCNL.
Dichiarazione comune delle parti stipulanti.
Le parti stipulanti si impegnano a promuovere sul territorio nazionale la più ampia applicazione dell'Accordo interconfederale Confapi-Cgil, Cisl, Uil del 20.12.00 sulla conciliazione e l'arbitrato.

V) Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
(a) agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
(b) agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati affini ai metalmeccanici;
(c) alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.
L'inquadramento settoriale delle aziende e il relativo campo di applicazione sono così definiti:
A) Siderurgico:
comprende gli stabilimenti per la produzione di:
(a) ghisa di 1a fusione
(b) acciaio anche se colato in getti
(c) ferro leghe
(d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati)
(e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
(f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
(g) latta
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica, quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza soluzione di continuità.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.
B) Navalmeccanico:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Elettromeccanico ed elettronico:
comprende gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente e prevalentemente prodotti che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale, quali:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell'energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, diffusione, registrazione ed amplificazione sonora, televisione;
- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l'utilizzazione dell'energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche;
- produzione, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici;
- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
- fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese.
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.
D) Auto-aviomotoristico:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili, missili e veicoli spaziali;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.
Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
E) Metallurgia non ferrosa:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento, ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.):
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati, estrusi, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati.
F) Fonderie di 2a fusione:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività diretta alla:
- fusione di ghisa in getti
- fusione di acciaio in getti
G) Meccanica generale:
comprende gli stabilimenti che svolgono attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore e a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la generazione ed utilizzazione della energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall'elettricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; apparecchi ed utensili per il trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi ed utensili per la lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento; macchine ed apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d'aria, lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione; macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in genere, orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia.
Costruzione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti industriali e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento ed ecologici, telefonici e di reti telefoniche, elettriche ed affini e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale.
H) L'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto
I) L'esercizio di attività di formazione professionale da parte di enti e soggetti che la eroghino anche a favore di imprese a cui si applica il presente CCNL

Norma comune a tutti i settori.
Quando l'attività è unica, l'inquadramento di una azienda in un settore è determinato dall'attività effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza.
Per l'attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:
(1) si intende per attività quella svolta da una unità produttiva;
(2) nell'ambito aziendale si considera autonoma una attività la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda o vi concorre in modo trascurabile;
(3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più di 2 attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
(4) nell'ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza.
Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l'inquadramento di una azienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive Organizzazioni provinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Qualora nell'ambito di una unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le parti si incontreranno per esaminare la situazione.
Dichiarazione a verbale.
L'attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche appartiene tradizionalmente al settore meccanico.
Le aziende di installazione di reti telefoniche ed elettriche sono quindi tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica.

VI) Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti
Le parti convengono di costituire entro il 30.9.03, un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per caratteristiche organizzative, tecnologiche e di mercato tali da giustificare la definizione di discipline specifiche nell'ambito del presente contratto.
La Commissione, determinati i comparti, individuerà le aree tematiche che necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti entro giugno 2006.

Disciplina generale
Art. 1 - Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica.
Premessa

Il CCNL vuole realizzare il contemperamento dell'interesse delle piccole e medie aziende con quello dei lavoratori, in un più vasto quadro di nuove relazioni industriali che le parti sono interessate a realizzare.
Le soluzioni normative colgono la specificità del settore che privilegia, nei rapporti sindacali, il metodo del confronto anziché quello del conflitto.
Le parti stipulanti ritengono che l'obiettivo del CCNL debba essere punto di riferimento dei rapporti di lavoro e dell'attività della impresa, mantenendo per esso una naturale e specifica competenza per le materie che vi sono disciplinate.
Rilevato che non sono in alcun modo messe in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità dell'imprenditore e del sindacato, le parti, al fine di favorire un sempre maggiore e corretto sviluppo delle relazioni industriali, hanno definito un sistema di informativa globale periodica relativamente alle materie e con le modalità specificate nei paragrafi che seguono.

A) Osservatorio nazionale
Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza nell'ambito di un Osservatorio nazionale composto da 6 rappresentanti degli imprenditori e 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti, le cui modalità costitutive saranno definite dalle parti entro 3 mesi.
L'Osservatorio nazionale è sede di analisi, verifica, confronto e proposta sistematici sui temi di rilevante interesse delle parti e in particolare:
- andamento e prospettive dei mercati;
- andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per i settori (siderurgia, fonderia di 2a fusione e metallurgia non ferrosa; mezzi di trasporto su gomma e rotaie; navalmeccanica, aeronautica; macchine utensili e produzione macchine in genere; impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria; meccanica generale; elettronica, apparecchiature elettromeccaniche, telecomunicazioni; elettrodomestici ed elettronica civile; macchine agricole e per l'industria alimentare, meccanica, agricola) ove esista una presenza significativa di aziende;
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
- tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo alla occupazione femminile e giovanile, all'apprendistato e al lavoro temporaneo;
- andamento dei contratti di formazione e lavoro nell'ambito dell'Accordo interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 31.3.95 e di quelli a tempo parziale e determinato previsti dal vigente CCNL;
[...]
- informazioni sui dati, ove disponibili, consuntivi sia qualitativi che quantitativi sulla occupazione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazioni delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della CIG;
- la formazione professionale, con l'indicazione disaggregata, ove possibile, per uomini, donne, lavoratori extracomunitari;
- tematiche della sicurezza e della ecologia, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni soprattutto per quanto attiene la qualità e la quantità dei rifiuti industriali;
- l'Osservatorio opererà affinché, la legislazione internazionale e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, preposte alla formazione professionale, siano coerenti con le esigenze del settore; potrà essere elaborato su queste materie un documento programmatico che dia indicazioni per lo sviluppo delle politiche formative del settore disaggregate per regioni e/o sottosettori.
Nell'Osservatorio, Unionmeccanica darà inoltre informazioni globali, riguardanti le aziende associate, su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e ai criteri generali della loro localizzazione;
[...]
- processi di ristrutturazione e riconversione in atto;
- utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877 e andamento del decentramento produttivo.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale verranno istituite le seguenti Commissioni:
- Commissione nazionale per le pari opportunità
- Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento
L'Osservatorio svolge altresì la funzione di garantire la realizzazione della corretta ed uniforme applicazione del CCNL.

1) Commissione nazionale pari opportunità.
È costituita una Commissione nazionale per le pari opportunità, formata da 6 rappresentanti degli imprenditori e 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903 nonché, alla legge 10.4.91 n. 125 e al programma di azione della Unione Europea e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché, le modalità per il loro superamento.
La Commissione ha il compito di:
(a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, favorire l'accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
(b) studiare interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la professionalità delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
(c) proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno e si terrà conto dei principi espressi dalla Unione Europea nella risoluzione del Consiglio del 29.5.90 e nella Raccomandazione della Commissione del 27.11.91 in materia;
(d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui segue le attività, significative iniziative di azioni positive adottate nelle aziende metalmeccaniche;
(e) individuare iniziative informative per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
(f) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile nei ruoli connessi alle nuove tecnologie;
(g) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali significative iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la flessibilità d'orario di cui all'art. 9, legge 8.3.00 n. 53, di cui al Decreto interministeriale 15.5.01 e di cui all'Accordo interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 5.12.01, adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a Unionmeccanica, con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti.
La Commissione si riunisce, di norma, trimestralmente o su richiesta di una delle parti ed è presieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera all'unanimità.
Essa potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di esperti/e nominati di comune accordo.
Annualmente fornisce all'Osservatorio nazionale un rapporto sulla attività propria e su quella delle Commissioni territoriali per le pari opportunità.
Tre mesi prima della scadenza del CCNL, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati. In quella sede verranno presentate sia le proposte sulle quali le valutazioni della Commissione siano state unanimi, quanto le valutazioni delle singole parti.

2) Gruppo di lavoro per l'inquadramento professionale.
Le parti stipulanti, nel convenire che l'attuale sistema di inquadramento professionale può essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i rilevanti cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi decenni nelle aziende metalmeccaniche che influiscono sulle modalità della prestazione dei lavoratori, concordano di istituire un Gruppo di lavoro paritetico che potrà essere integrato con esperti, cui è attribuito il compito di sottoporre alla decisione finale delle parti stipulanti una proposta modificativa dell'attuale disciplina contrattuale in materia.
Il Gruppo di lavoro sarà insediato entro settembre 2003 e dovrà presentare le proprie proposte in tempo utile per consentire alle parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 30.9.05, in modo tale da rendere operativo il reinquadramento concordato del personale in forza secondo la nuova disciplina entro gennaio 2007.
Una prima verifica sull'attività svolta dal Gruppo di lavoro sarà compiuta dalle parti stipulanti a dicembre 2004; in tale occasione, qualora le parti fossero nelle condizioni di valutare positivamente il lavoro svolto potranno consolidarne i risultati.
Si concorda sulla opportunità di effettuare un periodo di sperimentazione in 5 province, per l'individuazione delle quali il Gruppo di lavoro Istituito dalle parti stipulanti acquisirà preventivamente il parere delle proprie strutture territoriali.
Nel caso di parere favorevole di tutte le strutture delle singole province interessate, le parti concorderanno l'inizio e gli orientamenti generali della sperimentazione.
La sperimentazione potrà pertanto avere inizio l'1.10.05 e si dovrà concludere entro 9 mesi, salvo proroghe concordemente pattuite.
Le modalità esecutive della sperimentazione verranno concordate nella provincia interessata d'intesa con le parti stipulanti anche avvalendosi dell'apporto delle articolazioni territoriali dell'Organismo bilaterale nazionale.
Il Gruppo di lavoro dovrà, tra le altre ipotesi che potranno essere proposte e analizzate, valutare e dare consistenza tecnico/operativa ad una ipotesi di inquadramento fondata su un sistema articolato su "fasce professionali omogenee" a loro volta suddivise in "gradienti di professionalità".
Il Gruppo di lavoro dovrà formulare una proposta che, tenendo nella dovuta considerazione le attuali declaratorie, le modifichi e le integri, con nuovi e diversi criteri di valutazione della professionalità.
Le parti convengono fin d'ora che, quale che sia il nuovo sistema scelto, il reinquadramento dei dipendenti dovrà essere attuato senza perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori e, a tal fine, le parti si danno atto che in fase di prima applicazione ciascun lavoratore dovrà conservare il parametro retributivo precedente.

B) Osservatorio regionale
Sono costituiti Osservatori regionali, composti da rappresentanze degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, con le medesime competenze e funzioni dell'Osservatorio nazionale, ivi compresa quella di garantire la realizzazione della corretta e uniforme applicazione del CCNL.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.

Informazione a livello regionale.
A livello regionale le parti si incontreranno, di norma, con frequenza annuale, entro il 1° quadrimestre; in tale incontro le associazioni imprenditoriali daranno informazioni globali riguardanti le aziende associate su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e ai criteri generali della loro localizzazione.
Su richiesta di una delle parti, ove esista una presenza significativa di aziende, l'informazione predetta sarà suddivisa per i settori produttivi:
(a) siderurgia
(b) fonderia 2a fusione e metallurgia non ferrosa
(c) mezzi di trasporto su gomma e rotaia
(d) navalmeccanica
(e) aeronautica
(f) macchine utensili e produzione macchine in genere
(g) impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria
(h) meccanica generale
(i) elettronica, apparecchiature elettromeccaniche e telecomunicazioni
(l) installatori di reti elettriche e telefoniche

C) Osservatorio provinciale
Sono costituiti Osservatori provinciali, composti da 3 rappresentanti degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti. L'Osservatorio provinciale ha anche la funzione di garantire la realizzazione della corretta e uniforme applicazione del CCNL.
Gli Osservatori provinciali, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1 potranno predisporre specifiche iniziative, nonché, con periodicità annuale, rapporti congiunti sulle materie per le quali si siano compiute analisi e approfondimenti, anche per assumere funzione propositiva verso l'Osservatorio nazionale, nei confronti degli enti e delle amministrazioni locali. A tal fine può promuovere lo studio e l'esame della situazione economico-sociale nel settore della piccola e media impresa metalmeccanica, a partire dalle seguenti materie:
- situazione della industria metalmeccanica e mercato del lavoro, anche in riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
- possibilità di realizzare, a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei lavoratori tossicodipendenti, interventi, anche in collegamento con gli enti istituzionali a ciò preposti, compreso il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- formazione e riqualificazione professionale, anche con specifici programmi finalizzati ed utilizzando anche istituti o strumenti contrattuali vigenti, compresi corsi di alfabetizzazione per i lavoratori extracomunitari;
- tematiche delle disponibilità e del costo dell'energia;
- schede di qualità prodotto per mezzo delle quali le parti si impegnano ad affrontare il miglioramento della qualità del prodotto all'interno di una gestione efficace della produzione;
- l'andamento delle relazioni sindacali;
- l'andamento degli orari e salari di fatto e degli inquadramenti professionali;
- le questioni ambientali.
L'Osservatorio territoriale si riunirà, di norma, 2 volte l'anno: la 1a entro marzo e la 2a entro novembre, o su richiesta di una delle parti.

Commissione territoriale delle pari opportunità.
Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale viene costituita una Commissione paritetica per le pari opportunità composta allo stesso modo della Commissione nazionale e con le stesse finalità.
Opererà in stretto collegamento con la Commissione nazionale, e in particolare:
(a) analizzerà le specificità territoriali dell'andamento del lavoro femminile;
(b) proporrà alle parti specifiche iniziative in materia di formazione professionale per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, in collaborazione con la Regione;
(c) studierà interventi idonei per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
(d) valuterà la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive, in particolare quelle sulla flessibilità d'orario di cui all'art. 9, legge 8.3.00 n. 53 e al Decreto interministeriale 15.5.01 e dell'Accordo interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 5.12.01, anche su indicazione della Commissione paritetica nazionale;
(e) può considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale, studi o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Premesso che vengono fatti salvi gli accordi territoriali in materia, le Commissioni paritetiche territoriali si riuniranno di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.

Dichiarazione comune.
Le parti, riaffermando lo specifico ruolo delle piccole e medie imprese rappresentate da Unionmeccanica, intendono stabilire, con il presente contratto e con la costituzione dell'Osservatorio, nuove relazioni industriali per facilitare una ordinata e corretta gestione delle relazioni sindacali all'interno delle unità produttive.

Informazione a livello provinciale.
L'Organizzazione imprenditoriale territoriale nel 1° quadrimestre di ogni anno, nel corso di un apposito incontro, fornirà informazioni alle Organizzazioni sindacali stipulanti sulle prospettive produttive della globalità delle aziende associate, con particolare riguardo ai programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di significativa entità, ai criteri generali della loro localizzazione, alle implicazioni degli investimenti predetti sulla occupazione, alla mobilità e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro verranno inoltre fornite alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali riferite alle aziende associate sulla situazione che - in rapporto ai suddetti programmi - potrà eventualmente determinarsi a seguito della esecuzione di contratti di fornitura.
Inoltre, nel corso dello stesso incontro, verranno fornite informazioni globali sulle tendenze dei processi di ristrutturazione dei settori produttivi, sulle modificazioni significative delle tecnologie e degli indirizzi produttivi fino ad allora adottati nell'ambito degli stessi, sull'eventuale decentramento o scorporo delle attività produttive.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulla situazione generale della occupazione del settore metalmeccanico, con particolare riguardo alla assunzione dei lavoratori di primo impiego.
Nell'ambito di tale informativa l'associazione territoriale trasmetterà inoltre ai sindacati provinciali di categoria, ogni 6 mesi, un elenco delle aziende che si avvalgono di prestazioni di lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877.
L'incontro a livello provinciale per fornire le informazioni sulle materie di cui sopra (ristrutturazione, modifiche di tecnologia, indirizzi produttivi, decentramento, lavoro a domicilio) avverrà 1 volta l'anno, salvo diversa intesa tra le parti.
Le associazioni imprenditoriali aventi esclusivamente struttura regionale si faranno carico di effettuare gli incontri di cui al presente articolo.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l'intervento dell'Osservatorio nazionale.

D) Informazione a livello aziendale (oltre 300 dipendenti)
Prospettive produttive e investimenti.

Saranno fornite al sindacato e alle RSU, su richiesta dello stesso e nel corso di un apposito incontro annuale, da effettuarsi nella sede della associazione imprenditoriale territoriale nella cui zona di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, le seguenti informazioni:
(a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché, sui criteri di localizzazione;
(b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Prospettive occupazionali.
Fermo restando il rispetto delle leggi vigenti in tema di assunzioni:
(a) le aziende forniranno informazioni sui dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi della occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché, all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative promosse a livello provinciale dalla Commissione pari opportunità;
(b) le aziende forniranno informazioni in eventuali appositi incontri sui programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di enti esterni.

Andamento malattia e infortunio.
Le Direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alla RSU i dati relativi alle mancate prestazioni a causa di malattia e infortunio.

Decentramento.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti daranno ai sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi, nel corso di un apposito incontro convocato dalla associazione imprenditoriale, nella cui area di competenza si trovi la Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché, riguardo alle articolazioni per tipologie della attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le RSU e, per mezzo delle associazioni imprenditoriali di competenza, i sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sulla occupazione. In questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie della attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle RSU e tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai sindacati provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a processi di esternalizzazione comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.

Mobilità orizzontale nell'ambito dell'unità produttiva.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente, in apposito incontro, le RSU e, per mezzo dell'associazione imprenditoriale di competenza, i sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori nei casi in cui essi non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive delle attività aziendali, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggio nell'ambito della loro specifica attività.

E) Innovazione tecnologica
Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale, l'associazione imprenditoriale di competenza informerà preventivamente le rispettive Organizzazioni sindacali stipulanti su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sulla organizzazione del lavoro.
La presente funzione dell'Osservatorio sarà attivata dall'associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro 5 giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti.
In tale ambito l'esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto.
L'esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle condizioni di lavoro.
I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all'obbligo della riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali.
Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle Organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l'esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.

G) Formazione professionale e apprendistato
Le parti stipulanti confermano che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo della occupazione.
La valorizzazione delle potenzialità occupazionali presenti nel mercato del lavoro è un obiettivo condiviso dalle parti, con particolare riguardo al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, al personale femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti nei processi di mobilità; ciò allo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine le parti convengono di costituire le seguenti Commissioni paritetiche:

Commissione Nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato.
Verrà costituita una Commissione composta da 3 componenti nominati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti in rappresentanza dei lavoratori e 3 componenti Unionmeccanica per:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore, utilizzando anche i risultati forniti dagli Osservatori nazionali e provinciali e le province in cui attivare le Commissioni provinciali per la formazione professionale di cui al punto successivo;
- operare in stretto rapporto con l'Organismo paritetico nazionale, di cui all'Accordo interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil e con il Fondo Formazione PMI, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa e amministrativa risultino coerenti con l'esigenza del settore e finalizzate in modo che venga predisposto un documento di indirizzo per lo sviluppo delle politiche formative necessarie al settore, disaggregate per settori e/o per regioni, da trasmettere agli Organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi dell'accordo interconfederale suddetto;
- individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti nei processi di mobilità.
Ai compiti sopra indicati si aggiungono quelli previsti dall'art. 5 del contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e nella installazione di impianti del 29.5.03.
La Commissione cesserà ad ogni effetto dalla data di costituzione dell'Organismo bilaterale.

Commissioni provinciali per la formazione professionale e l'apprendistato.
Le associazioni territoriali delle Organizzazioni stipulanti, per le province individuate dalla Commissione di cui al punto precedente, promuoveranno entro giugno 2004 la costituzione di Commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato, formate da 3 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi rappresentati, con i seguenti compiti, a cui si aggiungono quelli previsti dall'art. 5 del contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e nella installazione di impianti del 29.5.03:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore in rapporto alla evoluzione tecnologica e organizzativa;
- promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli Organi pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità;
- promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
- promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli con particolare riferimento ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi della legge 12.3.99 n. 68. Questi vanno finalizzati alla formulazione di proposte, agli enti preposti, di corsi di qualificazione che consentono di agevolare il reinserimento lavorativo, tenendo anche conto dei fabbisogni professionali delle imprese;
- promuovere, d'intesa con le Commissioni pari opportunità, attività di formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 10.4.91 n. 125;
- facilitare una più efficace utilizzazione dei Fondi comunitari per la formazione professionale;
- promuovere attività di formazione a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità;
- assicurare un comune impegno di interlocuzione con le istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.
Le Commissioni territoriali paritetiche si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, deliberano all'unanimità e annualmente riferiscono sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale.

Nota a verbale.
I piani formativi aziendali e territoriali di formazione continua che richiedano l'intervento dell'Enfea di cui al punto 26 del Patto per lo sviluppo e l'occupazione 23.12.98 dovranno essere concordati tra le parti sociali.

H) Organismo bilaterale nazionale per le piccole e medie industrie metalmeccaniche
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la bilateralità - anche espressa in sede di categoria e in raccordo con quella già operante a livello confederale - rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un efficace sistema di gestione delle relazioni industriali, attento ai bisogni espressi dalle aziende e dai lavoratori operanti nel settore e capace pertanto di orientare opportunamente gli indirizzi operativi degli enti preposti alla erogazione delle risposte necessarie.
Le parti stipulanti, pertanto, concordano di istituire un Gruppo di lavoro che, tenendo conto delle specificità del comparto e della consolidata esperienza maturata in tema di bilateralità nell'intero sistema in cui opera Unionmeccanica, entro settembre 2004, presenti un progetto per l'individuazione di un Organismo bilaterale nazionale il cui obiettivo primario consisterà nell'essere interlocutore attivo e propositivo alle attività degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal presente contratto, nonché dell'Ente bilaterale confederale (Enfea).
Il Gruppo di lavoro, nell'elaborazione del suo progetto, si informerà ai seguenti ulteriori principi:
l'Organismo bilaterale nazionale potrà articolarsi, anche in funzione dei bisogni espressi dal settore, in sezioni tematiche e territoriali;
per ciò che attiene alla Formazione, l'Organismo bilaterale potrà, tra l'altro, esprimere orientamenti utili alla programmazione delle attività di Fondo Formazione PMI e di Enfea;
l'Organismo bilaterale nazionale collaborerà inoltre con le Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato, laddove queste ultime lo richiedano, al fine di coordinare iniziative sul territorio, anche sperimentali, in materia di formazione.
Misure e modalità di finanziamento dell'Organismo bilaterale nazionale, se necessario anche con il contributo delle imprese, saranno successivamente definite in funzione dei contenuti del progetto.

Art. 2 - Assunzione.
Norma generale

[...]
Confapi / Cgil, Cisl, Uil Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza.
L'ammissione e il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto alla assunzione obbligatoria sono regolati dalle disposizioni di legge.
Le associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno comuni iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche verranno date in sede di Osservatorio provinciale.
Vengono fatti salvi accordi territoriali in materia.
[...]

Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa categoria di invalidi, le parti stipulanti dichiarano che si adopereranno comunemente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai sistemi di lavoro protetto di cui all'art. 25, legge 3.3.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire comunemente presso i Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato e affrontato con maggiore sensibilità.

Art. 6 - Classificazione dei lavoratori.
C) Mobilità professionale

Premesso che:
1) il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse;
2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione. L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta di una di esse;
3) per il conseguimento di uno degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni
- rotazione su diverse posizioni di lavoro
4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive della azienda e pertanto non darà luogo a una dinamica automatica ed illimitata.
[...]

Art. 7 - Orario di lavoro.
1) Norma generale.

La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi secondo quanto previsto dalla lett. A), (Flessibilità della prestazione), art. 8, Disciplina Generale e dal comma 7 del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia.
Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le RSU.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma 12 del presente Capitolo I e quanto previsto dalla lett. A), (Flessibilità della prestazione), art. 8, Disciplina Generale.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione e al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno.
Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni.
Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
L'orario di lavoro per il personale addetto a:
(a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
(b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
(c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
(d) lavoro a turni
sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezzora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni alternative a livello aziendale.

4) Orario di lavoro nel settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono riconosciute - fino al 31.12.84 - 8 ore di riposo supplementare retribuite ogni 8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
A far data dall'1.1.85 cesserà tale regime che verrà sostituito con il riconoscimento di 6 gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o con altre modalità che le aziende potranno stabilire, previo esame comune con le RSU, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di armonizzazione definiti a livello aziendale.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti, hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica addetti al settore siderurgico, il permesso di 8 ore di cui al precedente punto 1, comma 1 del paragrafo "Permessi annui retribuiti per riduzioni di orario e in sostituzione delle festività abolite" viene monetizzato e riconosciuto a decorrere dall'1.1.00; la monetizzazione è corrisposta insieme alla gratifica natalizia al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Dichiarazione a verbale.
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le RSU si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra ricordato.

Art. 8 - Flessibilità della prestazione, lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo, telelavoro.
In considerazione di quanto stabilito dall'art. 86, comma 13, del D.lgs. 10.9.03 n. 276, le parti convengono di incontrarsi entro il 30.9.04, allo scopo di definire quanto rinviato dal medesimo decreto legislativo alla contrattazione collettiva in materia di occupazione e mercato del lavoro riconducibile al presente articolo. Fino a tale data mantengono, in via transitoria, la loro efficacia le clausole contrattuali di cui al punto 5), lett. B) sotto riportata e l'intera disciplina contrattuale di cui alla successiva lett. D).

A) Flessibilità della prestazione.
Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni.
Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro (*).
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali.
Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato.
Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente punto A) con le RSU e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra.
La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle RSU.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore, se impiegato, verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione e, se operaio, con un salario pari all'orario settimanale contrattuale.
La Direzione aziendale, le RSU e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.
(*) vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale."

C) Lavoro a tempo determinato.
In relazione all'entrata in vigore del D.lgs. 6.9.01 n. 368, le parti concordano di definire, entro dicembre 2004, i rinvii affidati dalla nuova disciplina legislativa alla contrattazione collettiva.

D) Lavoro temporaneo.
[...]
6) Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21, D.lgs. 19.9.94 n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli Organismi paritetici di cui all'Accordo interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 27.10.95 sono estese anche ai prestatori di lavoro nominati nella presente lettera.
7) La Direzione comunica preventivamente, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei lavoratori di cui alla presente lettera la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo e i motivi del ricorso al contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i termini di legge.
Inoltre, 1 volta all'anno, anche per il tramite della associazione imprenditoriale alla quale aderisca o conferisca mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto il numero e i motivi dei contratti di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
8) Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, D.lgs. 10.9.03 n. 276, ai lavoratori è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
9) Le parti, nel prendere atto delle disposizioni contenute nel D.lgs 10.9.03 n. 276, concordano, sin da ora, di adeguare la presente normativa contrattuale alle eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.

E) Telelavoro.
Commissione paritetica di studio sul telelavoro.

Le parti stipulanti convengono di costituire entro gennaio 2004 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti al fine di concordare il recepimento dell'Accordo interconfederale Confapi / Cgil, Cisl, Uil del 17.7.01.

Art. 8 bis - Reperibilità.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace e al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
[...]
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
(a) oraria
(b) giornaliera
(c) settimanale
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le 2 settimane continuative su 4 e non dovrà comunque coinvolgere più di 6 giorni continuativi.
[...]
Il personale direttivo è escluso dalla applicazione della presente normativa.
[...]
Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.

Art. 9 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per i lavoratori lavoranti in turni, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 15 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le associazioni territoriali Unionmeccanica e le organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferiti in alta montagna (oltre 1.500 m. di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.

Art. 19 - Indumenti di lavoro.
Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]

Art. 21 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione aziendale e le RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sulla applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e alla Unionmeccanica, e in caso di mancato accordo, dalle associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e dalla Unionmeccanica a livello nazionale.

Art. 22 - Disciplina aziendale - Doveri delle parti.
A) Norme generali.

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati: il lavoratore è subordinato ai propri superiori con i quali deve collaborare.
In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
(1) osservare le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti sindacali aziendali nonché quelle impartite dai superiori;
[...]
(3) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
(4) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall'espletamento delle mansioni affidategli;
(5) non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti, anche al di fuori dell'orario di lavoro, salvo in caso di sospensione dal lavoro non di carattere disciplinare;
(6) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumenti e quanto altro a lui affidato;
(7) osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
[...]
L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
Saranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti le aziende adotteranno le iniziative proposte dall'Osservatorio nazionale.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare equivoci circa le persone alle quali, oltreché al superiore diretto, è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore quanto occorrente all'espletamento delle sue mansioni.
L'azienda deve infine adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro e la tecnica richiesta per le lavorazioni, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore; a tale scopo l'azienda si impegna a portare a conoscenza dei lavoratori e a far rispettare le disposizioni di propria emanazione sulla prevenzione degli infortuni.

B) Norme particolari.
3) Permessi di entrata ed uscita.

Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
[...]
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro, il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

4) Consegna e conservazione materiali e utensili - Danni alla lavorazione.
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare le proprie responsabilità, informandone tempestivamente il suo superiore diretto e la Direzione dell'azienda.
[...]
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti a lui consegnati, sempre che ciò sia imputabile a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto; qualunque variante fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi dei danni subiti.
[...]

Art. 24 - Provvedimenti disciplinari.
Le inosservanze del lavoratore ai doveri di cui all'art. 22, Disciplina Generale, possono dare luogo, a seconda della loro gravità, all'adozione dei seguenti provvedimenti:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione globale (paga o stipendio base e contingenza);
(d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
(e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:

A) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazioni di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.

B) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Il lavoratore che è già incorso in 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulteriormente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.

C) Multa.
Vi si incorre per:
[...]
(3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricadono i casi previsti dai successivi commi d) ed e);
(4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;
[...]
(6) irregolarità e inosservanza analoghe a quelle sopra descritte.
[...]
Eccezione fatta per il punto 5), la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti, dà facoltà alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.

D) Sospensione.
Vi si incorre per:
[...]
(3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
(4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;
(5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3), comma e);
(6) esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;
(7) insubordinazione verso i superiori;
[...]
(9) mancanze di analoga gravità.
La recidiva per 2 volte in provvedimenti di sospensione non prescritti, può far incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.

E) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, e in particolare per:
[...]
(3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti o comunque che implichino gli stessi pregiudizi;
[...]
(5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
(6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;
(7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità o alla sicurezza degli impianti;
[...]
(9) alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;
[...]
(12) esecuzione di lavori nell'interno dell'azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
(13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte.
[...]

Art. 25 - Ambiente di lavoro.
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
B) Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i RLS, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione della emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito alla organizzazione della formazione il RLS;
- in relazione alla natura dell'attività della unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi ovvero alla insorgenza di nuovi rischi.
C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni e istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dalla impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri RLS;
- verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere una adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nella impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno: nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato. Le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'Organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 31.12.96 n. 675. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l'esposizione e il grado della stessa.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 27.10.95, in applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Ai RLS sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 19, lett. o), D.lgs. 19.9.94 n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'Accordo interconfederale 27.10.95.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, considerando che è in atto un'evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.

Art. 26 - Appalti.
Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza contrattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche.
A richiesta delle RSU detti casi potranno formare oggetto di verifica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali e infortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
Nota a verbale.
In considerazione della avvenuta abrogazione della legge 23.10.60 n. 1369, stante la necessità di adeguare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni di legge, le parti si incontreranno entro il 31.12.04, per definire quanto previsto dall'art. 84, D.lgs. 10.9.03 n. 276.

Art. 28 - Patto formativo.
Le parti riconoscono che la formazione costituisce un elemento indispensabile per la crescita professionale del lavoratore in considerazione dei mutamenti tecnico-organizzativi e produttivi delle imprese.
Convengono di incentivare la diffusione di interventi formativi programmati dalle imprese, volti anche ad accrescere le competenze e la qualificazione professionale dei lavoratori.
Per favorire la realizzazione di tali programmi, le aziende e i lavoratori direttamente interessati stipuleranno pertanto specifici accordi che prevedano reciproci impegni tra le parti per la miglior realizzazione delle finalità formative, in considerazione degli oneri sostenuti dall'impresa.
In ogni caso, qualora un lavoratore abbia fruito nei 24 mesi precedenti la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro di un intervento formativo, il cui onere sia stato sostenuto direttamente, in tutto o in parte, dall'impresa, il datore di lavoro potrà richiedere una prestazione aggiuntiva del preavviso di cui agli artt. 19, Disciplina Speciale, Parte I e 16, Disciplina Speciale, Parte III come di seguito specificato:

categorie formazione da 40 a 80 h formazione > 80 h
fino alla 4a 1 mese 1,5 mesi
5a e 6a 1,5 mesi 2 mesi
7a, 8a e 9a 2 mesi 2,5 mesi

Nel caso di formazione effettuata attraverso la fruizione di quanto previsto dall'art. 27, Disciplina Generale, il presente articolo non troverà applicazione.
L'attuazione delle norme contenute nel presente articolo sarà oggetto di verifica tra le parti nel dicembre 2004.

Art. 37 - Assemblea.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente CCNL, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20.5.70 n. 300 per gli stessi titoli.

Art. 40 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Dichiarazione comune.

Unionmeccanica e le parti stipulanti il presente contratto si danno atto che le funzioni delle RSA, definite dalla legge e/o dal contratto, sono esercitate dalle RSU. Queste ultime sono, di conseguenza, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
[...]

Art. 44 - Affissione della stampa dei sindacati.
Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25, legge 20.5.70 n. 300.

Disciplina speciale
Parte I
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte I.

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive parti della Disciplina Speciale.

Art. 4 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, Disciplina Speciale, Parte I, è ammesso il recupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra le Direzioni e le RSU o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 6 - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
1) È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale settimanale, ovvero oltre l'orario normale giornaliero concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario settimanale di cui all'art. 7, Disciplina Generale.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali, salvo per gli addetti ai reparti di produzione per i quali detto limite è di 2 ore giornaliere e 8 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, art. 5, D.lgs. 8.4.03 n. 66, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 250 ore annuali per ciascun lavoratore.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun lavoratore.
L'azienda potrà ricorrere a lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
(a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
(b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
(c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
(d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti;
(e) particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura tecnico-amministrativa.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di:
- 40 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista
- 32 ore annuali per ciascun lavoratore turnista
In tali casi l'azienda fornirà successivamente alle RSU, nei tempi tecnici possibili e comunque entro 2 settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la Direzione darà comunicazione preventiva, in apposito incontro, alle RSU.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore o di quanto risulti in applicazione dei commi 3 e 11, punto A) (Flessibilità della prestazione), art. 8, Disciplina Generale.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, fermo restando quanto previsto nella nota a verbale posta in calce al presente articolo.
[...]
I lavoratori non potranno esimersi dall'effettuazione del lavoro straordinario così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi precedenti, salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente articolo (*).
(*) Vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale."
2) A decorrere dall'1.1.00 sarà istituita la Banca ore utilizzabile da tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 60 ore nell'anno solare, a seconda delle volontà espresse.
A decorrere dall'1.6.03 le suddette 60 ore sono ridotte a 40.
A) Ai lavoratori che non dichiarano, entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la conversione in riposo, il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione sarà corrisposto nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre al valore della retribuzione in atto al momento della effettuazione dello straordinario.
B) Ai lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo al compimento della prestazione straordinaria di volere la conversione in riposo, sarà corrisposta, con la prima retribuzione utile, la sola maggiorazione onnicomprensiva pari a quelle indicate nella seguente tabella, da computarsi sulla retribuzione globale di fatto:
[...]
D) Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e, successivamente, al termine dei primi 6 mesi di attività.
E) Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario di cui all'art. 6, Disciplina Speciale, Parte I, effettuate extra franchigia.
F) Le ore convertite in riposi verranno accantonate in Banca ore e saranno fruite secondo le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti e relativo Conto ore di cui all'art. 7, Disciplina Generale, punto 3).
Le ore convertite in risposi restano accantonate in Banca ore fino a tutti i 24 mesi successivi all'anno solare di effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario a cui si riferiscono; al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto.
G) L'attivazione della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
H) A dicembre 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Dichiarazione comune.
Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese (eccedenti la franchigia annua);
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.
[...]

Art. 7 - Cottimo.
1) Nei casi in cui, allo scopo di consentire l'incremento della produzione, la valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle misurazioni, o di criteri sostitutivi a stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione di lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti, ecc.) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente applicabile.
[...]
4) L'azienda, tramite la sua associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori il sistema di cottimo in vigore in tutti i suoi elementi costitutivi. Le comunicazioni formeranno oggetto di esame da parte dei sindacati provinciali che potranno richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ed avanzare contestazioni di merito.
5) Nel caso di modifiche anche parziali dei cottimi di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto (es.: metodi di rilevazione dei tempi, coefficienti di maggiorazione, determinazione dell'utile di cottimo) oppure di introduzione di nuovi sistemi, l'azienda è tenuta a darne preventiva comunicazione ai sindacati provinciali dei lavoratori.
6) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[...]
21) I reclami relativi alla materia dei cottimi saranno presentati dal lavoratore ai capi incaricati dalla Direzione aziendale o direttamente agli Organismi sindacali aziendali, mentre in caso di contestazioni plurime o riguardanti operai collegati a cottimi collettivi e ad altre forme di incentivo, il reclamo dovrà essere presentato direttamente agli Organismi aziendali sindacali.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto immediato seguito o il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione aziendale tramite gli Organismi sindacali aziendali perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo, la controversia sarà esaminata, entro i 15 giorni successivi, tra l'azienda e il sindacato provinciale cui aderisce il lavoratore (o con i sindacati provinciali in caso di controversie plurime).
[...]

Art. 8 - Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo.
1) Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a flusso continuo, giostre e circuiti ecc.), e alle caratteristiche tecnico- organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali, in quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi;
- la cadenza di ciascuna linea:
- le interruzioni retribuite;
- l'ammontare di una indennità particolare.
2) Alla comunicazione farà seguito un esame comune di merito tra le parti su tutti i punti suaccennati e ogni altro aspetto tecnico e normativo.
3) In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto, o di introduzione per la prima volta di sistemi di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, ecc., alla prevista comunicazione delle modifiche o della introduzione seguirà, a richiesta, un esame comune tra le parti.
[...]
5) Per quanto concerne le controversie, si seguirà la procedura prevista al comma 21, art. 7, Disciplina Speciale, Parte I.

Art. 11 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
[...]

Art. 14 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure del pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]

Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]

Art. 22 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel RD 6.12.23 n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature e impianti (ad esempio di climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[...]
VII) In riferimento all'art. 19, Disciplina Generale, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
[...]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari, gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[...]

Disciplina speciale
Parte II
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte II.

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall'Accordo 28.11.73, intervenuto tra Animem-Confapi e le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil riunite nella Federazione lavoratori metalmeccanici.

Art. 4 - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 7 - Clausola di rinvio.
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della Disciplina Speciale, Parte III del presente contratto in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico del lavoratore di cui alla presente parte speciale.

Disciplina speciale
Parte III
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte III.

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 6 - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
1) È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale settimanale, ovvero oltre l'orario normale giornaliero concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario settimanale di cui all'art. 7, Disciplina Generale.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei limiti di 2 ore giornaliere e 10 settimanali, salvo per gli addetti ai reparti di produzione per i quali detto limite è di 2 ore giornaliere e 8 settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, art. 5, D.lgs. 8.4.03 n. 66, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 250 ore annuali per ciascun lavoratore di produzione.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun lavoratore.
L'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
(a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
(b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
(c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
(d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti;
(e) particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura tecnico-amministrativa.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di:
- 40 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista
- 32 ore annuali per ciascun lavoratore turnista
In tali casi l'azienda fornirà successivamente alle RSU, nei tempi tecnici possibili e comunque entro 2 settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la Direzione darà comunicazione preventiva, in apposito incontro, alle RSU.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore o di quanto risulti in applicazione dei commi 3 e 11, punto A) (Flessibilità della prestazione), art. 8, Disciplina Generale.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, fermo restando quanto previsto nella nota a verbale posta in calce al presente articolo.
Per i lavoratori ai quali si applica la Disciplina Speciale, Parte III, si considera lavoro notturno quello compreso tra le ore 21 e le 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 5, Disciplina Speciale, Parte III.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per il lavoro festivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa sono le seguenti:
[...]
I lavoratori non potranno esimersi dalla effettuazione del lavoro straordinario così come definito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi precedenti salvo casi di giustificati motivi di impedimenti individuali, aventi carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente articolo (*).
(*) Vedere allegato 8: "Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale."
[...]
2) A decorrere dall'1.1.00 sarà istituita la Banca ore utilizzabile da tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 60 ore nell'anno solare, a seconda delle volontà espresse.
A decorrere dall'1.6.03 le suddette 60 ore sono ridotte a 40.
A) Ai lavoratori che non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la conversione in riposo, il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione sarà corrisposto nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre al valore della retribuzione in atto al momento della effettuazione dello straordinario.
B) Ai lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo al compimento della prestazione straordinaria di volere la conversione in riposo, sarà corrisposta, con la prima retribuzione utile, la sola maggiorazione onnicomprensiva pari a quelle indicate nella seguente tabella da computarsi sulla retribuzione globale di fatto:
[...]
D) Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e, successivamente, al termine dei primi 6 mesi di attività.
E) Alle RSU saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario di cui all'art. 6, Disciplina Speciale, Parte III, effettuate extra franchigia.
F) Le ore convertite in riposi verranno accantonate in Banca ore e saranno fruite secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti e relativo Conto ore di cui all'art. 7, Disciplina Generale, punto 3).
Le ore convertite in riposi restano accantonate in Banca ore fino a tutti i 24 mesi successivi all'anno solare di effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario a cui si riferiscono; al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto.
G) L'attivazione della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
H) A dicembre 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Nota a verbale.
In adempimento di quanto previsto dall'art 19, D.lgs. 8.4.03 n. 66, le parti stipulanti concordano di incontrarsi, entro il 30.9.03, per definire, ove comunemente ritenuto necessario, entro il 31.12.03, la disciplina contrattuale di attuazione del citato D.lgs. 8.4.03 n. 66 che ha recepito la Direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro, come modificata dalla Direttiva n. 2000/34/CE.
Dichiarazione comune.
Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese (eccedenti la franchigia annua);
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.
[...]

Art. 10 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione e in via del tutto eccezionale, al lavoratore non sia consentito il godimento delle 4 settimane di ferie di cui al comma 1, si concorderà il rinvio ad altra epoca nel corso dell'anno del godimento delle ferie.
[...]

Art. 14 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]

Disciplina speciale
Parte IV
Art. 1 - Soggetti destinatari della Disciplina Speciale, Parte IV.

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 13.5.85 n. 190 e dalla legge 18.3.26 n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Commissione di studio.
Unionmeccanica e le Organizzazioni sindacali stipulanti convengono di costituire entro gennaio 2005 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per Unionmeccanica e 6 per le Organizzazioni sindacali stipulanti, al fine di approfondire le problematiche che coinvolgono i lavoratori con la qualifica di "Quadro".

Allegati
Allegato 4 Dichiarazione comune delle parti sul sistema di informazione nella piccola e media industria metalmeccanica

Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e casi esclusi, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica.
Pertanto iniziative e/o comportamenti posti in essere da Fim-Fiom-Uilm e dai sindacati territoriali di categoria o dalle istanze rappresentative aziendali riconosciute da Fim-Fiom-Uilm ed attuati in violazione degli impegni, così come definiti dall'art. 1, Disciplina Generale, daranno facoltà a Unionmeccanica di dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale fra le Organizzazioni stipulanti, sciolta dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulla materia presa in considerazione nel presente Capitolo, preesistenti condizioni di miglior favore.

Allegato 8 Dichiarazione comune
Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell'ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.
Roma, 24 dicembre 1986