Tipologia: Accordo CCNL
Data firma: 24 dicembre 2003
Validità: 01.07.2003 - 30.06.2007
Parti:
Auil e Ugl Tessili
Settori: Tessili, Lavanderie, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
1) Sistema informativo 2) Codice di condotta 4) Quadri 6) Ex art. 34 - Orario di lavoro A) Parte generale B) Lavoro a turni 6x6 C) Lavoro a turni 1) Modulazione e rimodulazione degli orari di lavoro nell'ipotesi di lavoro a turni 7) Diritti individuali 7 bis) Previdenza complementare 8) Maternità Molestie sessuali e mobbing 9) Patto economico Rinnovo parte economica dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2005 Criteri generali 2) Una tantum |
10) Inquadramento 11) Art. 35 bis Flessibilità tempestiva 12) Articolo.. Sciopero nelle aziende esercenti attività di lavanderia industriale settore sanitario e ospedaliero. 13) Ex art. 26 Disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato Caratteristica del rapporto Informazione Limiti quantitativi nelle assunzioni a termine Divieti Esclusioni Assunzioni esenti da limitazioni Periodo di affiancamento Diritto di precedenza Formazione antinfortunistica Proroga e rinnovi 14) Dichiarazione a verbale legge n. 276/03. |
Verbale di accordo
In Roma il 24 dicembre 2003 tra Auil e Ugl Tessili è stato
stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i dipendenti delle aziende industriali esercenti l'attività di
lavanderia industriale e affini (applicato anche alle aziende industriali
esercenti l'attività di pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatura e
stireria in genere)
1) Sistema informativo
A livello aziendale (art. 9) e a livello territoriale (art. 11) la soglia di
accesso alle informazioni viene portata a 50 dipendenti.
A livello nazionale le aziende che sono articolate su più unità produttive che
operano nel settore forniranno tali informazioni anche a livello nazionale ai
sensi dell'art. 9.
In sede di stesura l'art. 11 dell'attuale CCNL troverà una riformulazione più
aderente alla categoria.
Inoltre verrà previsto un aggiornamento dell'informativa fornita sia a livello
aziendale che territoriale, in caso di modifica in corso d'anno, della
previsione di ricorso al lavoro esterno.
2) Codice di condotta
Al fine di rendere disponibile strumenti e indicazioni utili a consentire alle
imprese di adottare un Codice di condotta per il settore, come previsto
dall'art. 14, le parti affidano all'Ente bilaterale il compito di predisporre
tutti gli elementi utili per la predisposizione di un sistema di procedure di
controllo e di verifiche indipendenti finalizzati a garantire il rispetto dei
contenuti del Codice.
Le parti studieranno altresì l'individuazione di un sistema di certificazione
della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di condotta.
6) Ex art. 34 - Orario di lavoro
A) Parte generale
1) L'orario contrattuale di lavoro è di 40 settimanali e di 8 giornaliere.
2) Orario pluriperiodale.
Nel caso si adottino regimi di orario pluriperiodali (modalità ordinaria
giornaliera e a turni) l'orario normale settimanale sarà di 40 ore medie
calcolate su un periodo massimo di 12 mesi.
Tale diversa distribuzione/articolazione dell'orario settimanale di lavoro, sarà
concordata tra le parti a livello aziendale con le procedure di cui al
successivo p. 5 (ex art. 34, lett. b).
3) La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni
periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di straordinario, calcolate con
riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi (art. 4, comma 2, D.lgs n.
66/03).
4) Modulazione e rimodulazione degli orari di lavoro. p. 50, art. 34, b)
invariato
B) Lavoro a turni 6x6
p. 51, lett. C, art. 34 invariato
C) Lavoro a turni
Ex art. 39 = invariato
1) Modulazione e rimodulazione degli orari di lavoro nell'ipotesi di lavoro a
turni (di cui alla lett. B) e lett. C) precedenti).
Qualora per motivi organizzativi e/o tecnico produttivi si rendesse necessaria
una distribuzione dell'orario di lavoro con passaggio da un regime a turni 6x6
e/o turni avvicendati a orario giornaliero ordinario e viceversa, questa sarà
concordata tra la Direzione aziendale e la RSU e/o le OOSS.
La procedura sindacale, per la definizione di un nuovo regime orario, in assenza
di procedura di riduzione di personale, dovrà esaurirsi entro 30 giorni.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori, ai vari livelli, sono impegnate a
rimuovere gli ostacoli che si verificassero nella definizione dei nuovi regimi
di orario.
Su richiesta di una delle parti verranno chiamate a partecipare alla trattativa
le OOSS nazionali firmatarie del CCNL e le Associazioni imprenditoriali di
categoria.
Nell'ipotesi di parificazione-omologazione degli orari di singoli reparti
all'orario di lavoro prevalente dell'impresa, la procedura non dovrà comportare
oneri aggiuntivi per le aziende fatto salvo quanto previsto dalle norme
contrattuali riferite al nuovo regime orario applicato.
Dichiarazione a verbale.
Le parti in fase di stesura del nuovo CCNL procederanno alla ricomposizione in
un unico articolo di tutta la normativa che disciplina gli orari di lavoro.
Molestie sessuali e mobbing
Si conferma la validità dell'Accordo 26.7.01.
11) Art. 35 bis
Flessibilità tempestiva
In considerazione delle variazioni imprevedibili ed urgenti della domanda le
aziende di ogni settore merceologico (turistico, alberghiero, sanitario, abiti
da lavoro ecc.) che manifesteranno, in qualsiasi momento dell'anno, l'intenzione
di avvalersi della regolamentazione di cui al presente articolo per rispondere
alla necessità di assecondare variazioni di intensità dell'attività
dell'azienda, di parti di essa, o di gruppi di lavoratori, potranno superare, in
determinati periodi dell'anno, il normale orario contrattuale applicato.
Al verificarsi della necessità, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU,
illustrandone le ragioni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, il ricorso
alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei
periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore
necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di
supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente in sede
di esame tra Direzione e RSU.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda
anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento
dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Allo scadere del quinto giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la
flessibilità diventa operativa.
Analoga procedura verrà utilizzata in un momento successivo per individuare le
modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e
tecnico produttive aziendali.
La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe
individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A fronte del superamento del normale orario contrattuale corrisponderà, nei
periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La
compensazione tra ore in supero e ore in riduzione dovrà avvenire nell'arco di
12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità e quindi nell'anno solare
successivo. Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un
periodo di supero o con un periodo di riduzione. I lavoratori interessati alla
flessibilità percepiranno la retribuzione relativa al normale orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione d'orario.
Per le ore prestate oltre il normale orario contrattuale settimanale verrà
corrisposta la maggiorazione del 25%. Tale maggiorazione è da liquidare con la
retribuzione relativa al periodo di superamento.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali
salvo accordi tra le parti.
Chiarimento a verbale.
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva il monte ore complessivo
non potrà superare le 96 ore su base annua.
Le ore di flessibilità tempestiva saranno assorbite dal monte ore previsto per
la flessibilità dell'orario normale di lavoro (art. 35).
[
]
13) Ex art. 26 Disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato
Caratteristica del rapporto
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo
indeterminato.
Il contratto a termine è consentito, secondo quanto stabilisce il D.lgs. n. 368
del 6.9.01, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
e sostitutivo, e secondo quanto previsto dal presente articolo.
[
]
Informazione
Le Aziende procederanno alle assunzioni con contratto a termine secondo le
modalità previste dalla legge e dal vigente CCNL, dando contestuale informazione
alle RSU, in mancanza della RSU alle OOSS territoriali.
Divieti
Le assunzioni a tempo determinato sono vietate nelle seguenti ipotesi:
[
]
(d) aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 4, D.lgs. n. 626/94.
Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina dei contratti a termine:
- i contratti di lavoro di somministrazione di cui D.lgs. n. 276/03;
- i contratti di formazione lavoro e i contratti di inserimento previsti dal
D.lgs. n. 276/03;
- i rapporti di apprendistato e le tipologie contrattuali legate a fenomeni di
formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzato da un termine, non
costituiscono rapporto di lavoro.
Formazione antinfortunistica
Il lavoratore assunti con contratto a tempo determinato usufruiranno di adeguati
interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con
riferimento al processo lavorativo.
Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello
aziendale.