Il subappalto parziale di lavori implicanti la loro esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza dell'appaltante di essi, non comporta estromissione dei poteri, e quindi dei doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere;
Il comportamento anomalo del lavoratore atto all'esclusione di tali responsabilità deve integrare gli estremi della abnormità, della macroscopica imprudenza, o sostanziarsi in un comportamento del tutto esorbitante dal procedimento lavorativo o incompatibile con il sistema di lavorazione;


 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE  PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente
Dott.  Carmelo SCINTO Rel. Consigliere
Dott. Giovanni MONTERA Consigliere
Dott.  Vincenzo COLARUSSO Consigliere
Dott.  Luisa BIANCHI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) nato il 6.8.1957 a Siracusa;
2) nato il 24.12.1950 a Ragusa;

avverso la sentenza 17 marzo 1997 della Corte di appello di Catania

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Scinto

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Palombarini che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

uditi i difensori avv.ti e , che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

Fatto e Diritto

La sentenza in epigrafe indicata ha confermato quella pronunciata in data 2 aprile 1996 dal Pretore di Siracusa - Sezione distaccata di Augusta, con la quale e erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 113, 589 co. 1 e 2 c.p. e di alcune contravvenzioni al D.P.R. n. 164-1956 e al D.P.R. n. 547-1955 e condannati alle pene conseguenti.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
Il deduce l'illegittimità dell'assunzione della prova orale (con violazione degli artt. 498, 499 e 506 c.p.p.) e carenza di motivazione in ordine alla doglianza al riguardo proposta al giudice di secondo grado; lamenta l'assunzione di una testimonianza ex officio, dopo la rinuncia alla stessa, senza alcun richiamo all'art. 507 c.p.p.; si duole, altresì, delle carenze motivazionali circa l'obbligo di approntamento di rimedi antinfortunistici ritenuto sussistente a suo carico, circa l'anomalia operativa posta in essere dalla vittima nonché circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
La denuncia: a) manifesta illogicità della motivazione, in quanto è stata affermata la responsabilità del sub-appaltatore in ordine alle opere provvisionali e alla vigilanza, sulla base delle clausole contrattuali inter partes, senza escludere ogni obbligo dell'appaltatore al riguardo; b) inosservanza degli artt. 41 c.p. e 192 c.p.p., non essendo stato tenuto conto dell'anomala condotta della vittima quale causa o concausa del sinistro; c) inosservanza degli artt. 133, 62 bis e 175 c.p., posto che nelle determinazioni sanzionatorie non risultava considerato il concorso colposo della vittima; d) violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 74 e 606 lett. B c.p.p., in quanto dalla non addebitabilità del fatto colposo doveva discendere l'esclusione di ogni responsabilità per risarcimento danno e conseguente.
Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento e devono, come tali, essere rigettati, con le conseguenze di legge.
Quanto ai motivi d'ordine procedurale (formulati dal primo ricorrente), la sentenza impugnata ha correttamente osservato che nessuna nullità è configurabile in concreto - in forza del vigente sistema normativo - riguardo al censurato intervento del pretore, successivamente alla proporzione delle domande dalle parti ai testi, che (così come connotato dal giudice di merito) non si sostituisce all'iniziativa di parte ma rientra nel potere di vigilanza sull'acquisizione della prova orale, con finalità di garanzia, inquadrandosi nel più generale potere di direzione della istruzione dibattimentale riservato al magistrato.
Invero, solo ove un tale intervento si risolve nello impedire alla parte l'esercizio del diritto allo esame (o al controesame) è configurabile una nullità ex art. 178 co. 1 lett. c, c.p.p.
Del pari privo di pregio è il profilo della contestata ripresa ex officio dell'esame di un teste del quale si sia ritenuto necessario disporre l'audizione (come ritenuto dal giudice di merito). Pur non espressamente richiamato l'art. 507 c.p.p., è chiaro che l'ammissione del mezzo risponde, superando il principio dispositivo della prova, al criterio normativo de quo.
Per quanto concerne i motivi d'ordine sostanziale, si rileva che l'affermazione di responsabilità a carico di ciascuno degli imputati nonché l'esclusione di ogni concorso della vittima nella colpevole causazione dell'infausto evento, sono poste dalla sentenza impugnata in base a motivati apprezzamenti delle risultanze probatorie (come tali non censurabili in sede di legittimità) e sulla base di corretti principi logico giuridici. Ed invero, posta l'esistenza del sub-appalto, non è riscontrata, fra le disposizioni negoziali, alcuna previsione contrattuale concernente le norme antinfortunistiche, (essendo considerati solo oneri previdenziali e assicurativi, oltre ai carichi assistenziali e retributivi), di tal che l'individuazione dei destinatari delle norme di prevenzione degli infortuni correttamente è stata effettuata dal giudice di merito sulla base dei comuni principi in materia, rapportati alla concreta situazione.
Ritenuto che il sub-appalto parziale di lavori implicanti la loro esecuzione nello stesso cantiere di lavoro, senza che venga meno l'ingerenza dell'appaltante di essi, da un canto non comporta estromissione dei poteri, e quindi dai doveri, attinenti all'organizzazione generale del cantiere, la sentenza altrettanto esattamente rileva che la rigidità degli obblighi imposti per legge implica che il sub-appaltatore sia tenuto, a sua volta, a vigilare acché le misure di prevenzione siano rigorosamente adottate nell'ambito della attività di cui è responsabile. In tale contesto, quindi, qualora si verifichi un infortunio, ne rispondono sia l'appaltatore che il sub-appaltatore.
Quanto al punto concernente la pretesa interruzione del rapporto di causalità per effetto dv
anomalie operative poste in essere dal lavoratore, si deve prendere atto del fatto che la ricostruzione della dinamica dell'episodio operata dal giudice di merito ha escluso un "anomalo" comportamento del lavoratore, che trovasi, all'atto dell'incidente, sull'orlo della terrazza, per la realizzazione di un muretto perimetrale, rientrante nel piano lavorativo. Il giudice di merito ha considerato che i fattori causativi della caduta che sono stati ventilati, quali un improvviso colpo di vento ovvero il cedimento di una struttura di connessione, sarebbero comunque fatti non idonei a incidere sulla responsabilità soggettiva che qui interessa.
Sul punto, la sentenza non merita censure. Invero, il soggetto cui incombe l'obbligo di attuare le misure di prevenzione previste dalle norme antinfortunistiche, risponde del danno che dall'inosservanza di esse derivi ai terzi tutelati, a prescindere dall'eventuale comportamento colposo degli stessi. Il comportamento "anomalo" del lavoratore atto all'esclusione di tale responsabilità deve (per ripetuta giurisprudenza) integrare gli estremi della abnormità, della macroscopica imprudenza, o sostanziarsi in un comportamento del tutto esorbitante dal procedimento lavorativo o incompatibile con il sistema di lavorazione (e una siffatta connotazione della condotta della vittima è stata motivatamente esclusa dal giudice di merito).
Privi di pregio, infine, sono gli ultimi motivi di ricorso, posto che: a) la sentenza ha congruamente motivato circa l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., in particolare considerando l'insussistenza di alcun elemento utile al riguardo, utile comunque ad incidere sul piano sanzionatorio; b) posta la sussistenza del fatto colposo, non ha base alcuna la dedotta violazione dello art. 2043 c.c.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali.

Così deciso il 23 gennaio 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 3 MAR. 1998