• Cantiere Temporaneo e Mobile
  • Coordinatore per la Sicurezza
  • Infortunio sul Lavoro

Responsabilità per infortunio a lavoratore caduto da una soletta superiore di un locale situato a metri 6,40 dal suolo ove stava posizionando con altri colleghi dei pannelli a completamento delle pareti dell'edificio.

Venivano condannati: l'amministratore unico della MGE Montaggi incaricata della costruzione della struttura dell'edificio, il capocantiere e il responsabile per la realizzazione dell'impianto di produzione del mangime.

La soletta presentava un'apertura per il passaggio di un condotto e l'addebito ai tre suddetti riguardava l'omessa predisposizione di protezioni delle aperture con tavolati debitamente fissati e con idonei parapetti.
Al capo cantiere era addebitato anche di non avere dotato i dipendenti di cinture di sicurezza.
 
Venne infine condannato il coordinatore per la sicurezza del cantiere per avere omesso di verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinare i piani di sicurezza delle singole imprese.
 
Solo quest'ultimo ricorre in Cassazione -  Rigetto.
 
"Rivestendo il ruolo di coordinatore per la sicurezza, aveva assunto, a sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 un'autonoma posizione di garanzia che gli imponeva non solo un'accurata sorveglianza, ma anche il dovere di far rispettare le norme ed i piani di sicurezza, adottando in caso di inottemperanza provvedimenti di sospensione dei lavori.
Il ricorrente, invece, nonostante la pericolosità delle aperture non protette si era limitato a dei richiami, senza intervenire in modo più idoneo a disporre la sospensione dei lavori alla constatazione che i richiami erano rimasti privi di effetto.
Il R. in ricorso si è limitato a contestare la pretesa di un controllo così frequente da risultare inaccettabile non essendo nè direttore dei lavori, nè responsabile del cantiere, ma la sentenza non fonda l'affermazione di responsabilità sotto tale profilo, bensì nel non avere preteso durante i suoi controlli l'applicazione delle misure previste dal piano di sicurezza".

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIZZO Aldo - Presidente

Dott. CAMPANATO Graziana - rel. Consigliere

Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) R.U. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1001/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 21/04/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIANA CAMPANATO;

udito il P.G. in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito, per la parte civile, l'avv. Mittaresi in sostituzione avv. Petrucci che conclude come da atti scritti (rigetto).
 
FattoDiritto 
 
Con sentenza del Tribunale di Brescia in data 13.7.2007 E. S. veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, R.U., C.F. e G.L. alla pena di tre mesi di reclusione ciascuno e tutti i predetti imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita per il reato di lesioni colpose compiute con violazione di norme di sicurezza del lavoro in danno di L.F.C..
B. V. veniva condannato alla pena di mesi sette di reclusione per il reato di favoreggiamento personale.
Detta sentenza veniva confermata dalla Corte d'appello di Brescia in data 21.4. 2009 ad eccezione che nei confronti del G. che veniva assolto dall'imputazione per non aver commesso il fatto.

Il procedimento aveva ad oggetto fatti avvenuti presso il cantiere di realizzazione di una nuova unità produttiva nel mangimificio della s.coop.r.l. C. di (OMISSIS), ove erano impegnate varie imprese, fra le quali la s.r.l. MGE Montaggi incaricata della costruzione della struttura dell'edificio, di cui era amministratore unico l' E. e capo cantiere il C. e la G. che doveva realizzare l'impianto di produzione del mangime, di cui era responsabile G.L..

Il L., dipendente della PGE, il giorno (OMISSIS), era caduto da una soletta superiore di un locale situato a metri 6,40 dal suolo ove stava posizionando con altri colleghi ( F.M. e B. V.) dei pannelli a completamento delle pareti dell'edificio.

La soletta presentava un'apertura per il passaggio di un condotto e l'addebito all' E., al C. ed al G. riguardava l'omessa predisposizione di protezioni delle aperture con tavolati debitamente fissati e con idonei parapetti.
Al C. era addebitato anche di non avere dotato i dipendenti di cinture di sicurezza.
Al R., coordinatore per la sicurezza del cantiere, di avere omesso di verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinare i piani di sicurezza delle singole imprese.

In un primo momento l'infortunato aveva dichiarato di essere caduto da una scala con la quale aveva raggiunto la soletta, ma successivamente, all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, il L. aveva spiegato come erano andati i fatti ed aveva precisato che il giorno dopo l'accaduto il R. aveva dotato l'apertura della soletta delle opportune protezioni.

Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione il solo imputato R. che deduce erronea applicazione degli artt. 43 e 590 c.p. e D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), seconda parte ed inoltre per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente sostiene che la corte territoriale aveva travisato il fatto affermando che il lavoratore era salito sulla soletta non già con una scala appoggiata al muro interno della struttura in quanto l'unico attrezzo del genere trovato sul posto era una scala di quattro metri, insufficiente per pervenire all'altezza della soletta in oggetto. Questa si trovava all'esterno del fabbricato, mentre si sarebbe dovuto accertare se ve ne fosse una all'interno.

La difesa dell'imputato aveva rilevato sulla base di inequivoche testimonianze che all'interno del fabbricato, in prossimità del luogo di caduta del lavoratore, immediatamente dopo l'infortunio, vicino alla soletta che per altro presentava l'apertura chiusa, era appoggiata una scala.

Pertanto il L. non era caduto dalla botola, ma usando la scala.

Tale circostanza era facilmente deducibile dalle dichiarazioni della testimone M.C., capo equipaggio dell'autoambulanza intervenuta per i soccorsi, anche se la medesima, interrogata a dibattimento non ricordava più i particolari delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari con le quali aveva parlato di una scala appoggiata ad una botola a tre metri di distanza dal ferito; botola che appariva chiusa.

Altri testi avevano dichiarato in ordine alla chiusura di ogni apertura nel soffitto sovrastante.

Il giudice, invece, senza alcuna argomentazione in ordine alla non attendibilità di queste dichiarazioni, aveva dato rilevanza a quelle rese da altro teste, P.F., altro componente dell'equipaggio, che in forma dubitativa aveva rammentato la presenza dell'apertura al di sopra del punto di caduta.

Inoltre il giudice di appello aveva dato rilevanza ad una serie di fotografie prodotte dalla parte civile che rappresentavano aperture non protette, ma relative a periodi molto precedenti il verificarsi del fatto.

Per altro la difesa del R. aveva prodotto copia delle schede compilate nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati dall'imputato in cantiere che, allorchè rilevava mancanza di protezioni o parapetti, ne aveva prescritto l'immediata installazione.

Infine il giudice di appello aveva omesso di considerare la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria dell'ASL, Ba.Ma., che aveva escluso di avere mai trovato nel locale in oggetto aperture non protette ed aveva dedotto dallo stesso infortunio che l'apertura sulla soletta fosse priva di copertura, mentre avrebbe dovuto accertare se la copertura non fosse stata rimossa dallo stesso L. per accedere sulla soletta e non fosse stata richiusa prima di discendere.

Con il secondo motivo il R. contesta di avere avuto il compito di svolgere una presenza continuativa e quotidiana sul luogo dei lavori, attività tipica del responsabile di cantiere. Andava pertanto accertato che nei giorni precedenti il fatto vi fosse l'apertura non protetta e che egli ne fosse a conoscenza.

Con memoria depositata in data 15.2.2010 la difesa della parte civile contesta la ricostruzione del fatto operata dall'imputato e sottolinea che nel luogo di caduta non esisteva altra scala se non quella di lunghezza inferiore all'altezza della soletta; che a tale soletta si arrivava attraverso una scala in muratura, accesso molto più comodo di una scala a pioli.

Il R. aveva sostenuto che l'accesso alla soletta pervenendo dalla scala in muratura era impedito da assi di legno, ma da una parte occorreva osservare che si trattava di una protezione inidonea e dall'altra era illogico ritenere che tale accesso fosse stato sbarrato dal momento che la zona era interessata da lavori di edificazione.

Dalla deposizione del teste D. e del teste C. in spregio alle previsioni del piano di sicurezza in cantiere non vi erano protezioni di sicurezza perimetrali ed interne, ma solo parapetti consistenti in nastro rosso.

Le prescrizioni contenute nelle schede di controllo del R. non erano sufficienti ad esonerarlo di responsabilità perchè di fronte alle gravi mancanze andavano sospese le lavorazioni.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Con il primo motivo si ripropone una rilettura degli elementi di fatto che non è consentita in sede di controllo di legittimità, mentre il travisamento dedotto non emerge dal contenuto della sentenza la quale considera la linea difensiva relativa all'uso della scala per confutarla, avendo bene presente tutti gli elementi probatori sui quali la difesa fonda il proprio assunto.

La corte territoriale analizza le risultanze processuali e le apparenti disarmonie delle medesime, svolgendo un ragionamento che non risulta viziato da illogicità e considera anche le prime dichiarazioni della parte offesa che avvalorò la tesi della caduta dalla scala e non da una botola non protetta. La ricostruzione dell'accaduto si fonda sulla selezione delle prove ritenute più credibili:

Tale procedimento logico è consentito dal momento che il giudice di merito cui è demandata la valutazione delle risultanze processuali dimostra di avere attentamente valutato ognuna di esse e di averne scartate alcune, in particolare testimonianze, per la imprecisione dei ricordi del teste e la sommarietà delle dichiarazioni.

In ordine al secondo motivo la sentenza impugnata spiega chiaramente come nel cantiere mancassero le protezioni previste dal piano di sicurezza e come questa fosse una situazione perdurante nel tempo che non poteva sfuggire al R..

Rivestendo il ruolo di coordinatore per la sicurezza, aveva assunto, a sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 un'autonoma posizione di garanzia che gli imponeva non solo un'accurata sorveglianza, ma anche il dovere di far rispettare le norme ed i piani di sicurezza, adottando in caso di inottemperanza provvedimenti di sospensione dei lavori.

Il ricorrente, invece, nonostante la pericolosità delle aperture non protette si era limitato a dei richiami, senza intervenire in modo più idoneo a disporre la sospensione dei lavori alla constatazione che i richiami erano rimasti privi di effetto.

Il R. in ricorso si è limitato a contestare la pretesa di un controllo così frequente da risultare inaccettabile non essendo nè direttore dei lavori, nè responsabile del cantiere, ma la sentenza non fonda l'affermazione di responsabilità sotto tale profilo, bensì nel non avere preteso durante i suoi controlli l'applicazione delle misure previste dal piano di sicurezza, nonostante in plurime situazioni avesse constatato la violazione delle misure, con provvedimenti adeguati alla situazione di pericolo che si era venuta a creare.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.

 

P.Q.M.
 
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese a favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010