In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro è articolato, comprendendo, tra l'altro, non solo la istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate; 

Giurisprudenza collegata:
Cass. pen. 4451/2005


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.:
1) Dott. Giovanni D'Urso - Presidente;
2) Dott. Francesco Marzano - Consigliere rel.;
3) Dott.ssa Silvana Iacopino - Consigliere;
4) Dott. Sergio Visconti - Consigliere;
5) Dott. Ruggero Galbiati - Consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da K. S., n. in Bologna il ..omissis..;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 17 novembre 2003.

Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Marzano;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso;

Udito il difensore delle parti civili, avv. Elena Passanti Scota, che ha concluso per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore del ricorrente, avv. Claudio Piccaglia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Fatto e Diritto

1.0 Il 17 novembre 2003 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza in data 16 maggio 2002 del Tribunale della stessa città, in composizione monocratica, con la quale S. K., quale legale rappresentante della s.r.l G., riconosciutegli le attenuanti generiche, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia (sostituita la pena detentiva con quella corrispondente pecuniaria), nonché, in solido col responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili (D. S., M. B. S. e A. C.), per imputazione di cui all'art. 590 c.p. (fatto del 21 maggio 1998).
Il sinistro si era verificato presso la sede della citata s.r.l. G., che produceva masse battenti per presse idrauliche. In un capannone venivano assemblati e depositati i pistoni - di grosse dimensioni e con peso dai 3 - 4 ai 20 quintali, con altezza da un metro e venti ad un metro e quaranta - che dovevano poi essere trasportati in un altro capannone per comporre le presse. D. S. da tre mesi era stato assunto presso quella azienda con contratto di formazione lavoro, e vi aveva lavorato per dieci settimane. Il giorno dell'incidente si trovava al lavoro unitamente all'operaio N. N., che gli aveva chiesto di aiutarlo a trasportare un pistone da un capannone all'altro; il trasporto era avvenuto per mezzo di un carrello, e, durante il tragitto, il pistone, del peso di circa quattro quintali, era caduto dal mezzo, investendo il lavoratore, che aveva riportato lesioni.
Si contestava all'imputato di aver mancato di esigere dai lavoratori l'osservanza delle norme di sicurezza, tollerando la prassi di utilizzare un carrello "sottodimensionato" per lo spostamento di quegli oggetti di notevole peso; di aver consentito l'utilizzazione di quel carrello non avente i necessari requisiti di resistenza ed idoneità; di non aver "garantito ai lavoratori dipendenti una formazione adeguata in ordine alla movimentazione corretta e rischi relativi dei lavoratori dipendenti" (le relative contravvenzioni, ex artt. 4 e 389 D.P.R. n. 547/1955 374.2, 389, lett. b), D.P.R. n. 547/1955, 49.2 e 389, lett. a), D. Lgs.vo n. 626/1994) venivano dichiarate estinte per sopravvenuta "speciale oblazione prevista in via amministrativa".

1.1 Nel pervenire alla resa statuizione i giudici del gravame rigettavano alcune (riproposte) eccezioni procedurali e confermativamente ritenevano la colpa dell'imputato secondo i profili contestati.

2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
a) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 552.1, 552.2, c.p.p., sotto il profilo che erroneamente la sentenza impugnata aveva disatteso la eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, nel quale era stato indicato il pretore, mentre già, a seguito del D. Lgs.vo n. 51/1998, tale ufficio era stato soppresso, sostituito da quello del giudice monocratico;
b) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 552.1, 552.2, 178, lett. c), c.p.p., per avere i giudici del merito erroneamente rigettato altra eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, che recava la indicazione che entro il termine di quindici giorni l'imputato avrebbe potuto formulare richiesta di giudizio abbreviato, laddove erano al riguardo intervenute modifiche legislative e, tra l'altro, "il termine per richiedere l'abbreviato non è più quello di 15 giorni dalla notifica, ma fino all'apertura del dibattimento";
c) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 552.3 c.p.p., sotto il profilo che erroneamente i giudici del merito avevano disatteso altra eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, relativamente alla omessa motivazione del decreto, con il quale il P.M. (con un provvedimento datato 10.1.2001), ha disposto la riduzione del termine della notificazione del decreto di citazione all'imputato (ridotti a 45 giorni)";
d) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 552.3 c.p.p., 111 Cost., per essere stata erroneamente ritenuta manifestamente infondata una eccezione di legittimità costituzionale del predetto art. 552.3, "nella misura in cui consente ad una sola parte processuale di stabilire univocamente un termine di comparizione diverso per legge stabilito per tutti";
e) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 552 c.p.p.: premesso che il decreto di citazione, datato 30 dicembre 1999, "'contiene' come parte integrante un provvedimento datato 5.10.2000, emesso dal presidente di sezione..., con il quale è stat(a) differit(a) la data di udienza al giorno 14.3.2001", deduce che illegittimamente era stata disattesa altra eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, giacché in tal guisa "il giudice si è arrogato un potere - emissione di un decreto di citazione... - a lui non concesso: quello della vocatio in iudicium";
f) il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 552 c.p.p., sotto il profilo che erroneamente era stata disattesa altra eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio "a causa della omessa 'notificazione' del decreto di citazione a giudizio (originario) da parte del P.M. e la successiva 'notificazione' del decreto di citazione a giudizio a seguito del decreto ex art. 465 c.p.p.";
g) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 590.3 c.p., 4, 374.2  D.P.R. n. 547/1955, 4.2 D. Lgs.vo n. 626/1994, 43 c.p... Posto che K. "era completamente ignaro della esistenza di un tal modo di procedere da parte degli operai più anziani...", rileva che "la colpa va accertata con riferimento alle nozioni conosciute all'epoca in cui la condotta è stata posta in essere e non a quelle acquisite successivamente al fatto". Soggiunge che "la condotta posta in essere dal K., pacificamente, è sempre stata diretta al rispetto della normativa antinfortunistica, e non era in alcun modo prevedibile l'utilizzo di un carriolino per la movimentazione di carichi pesanti...".

2.1 Il 24 giugno 2004 il difensore dell'imputato ha depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Bologna altro atto, col quale, premesso che "dichiarò di impugnare con ricorso per cassazione" la sentenza suindicata, deduce un "ulteriore unico motivo", col quale denunzia i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 129, 546, 530 c.p.p., 40, 590 c.p., e di motivazione. Assume che la stessa gravata sentenza aveva, tra l'altro, rilevato che K. non aveva mai saputo "che i suoi dipendenti (quando il muletto era occupato) spostavano i cilindri da una campata all'altra con il 'vecchio' sistema" e che, "in generale, fosse molto attento al rispetto della normativa antinfortunistica", contraddittoriamente pervenendo a riconoscere profili di colpa al riguardo. Soggiunge che "la Corte d'Appello non ha effettuato alcun tipo di accertamento in ordine alla ricostruzione del 'nesso causale secondo il modello integrato della sussunzione sotto leggi scientifiche'..." e "non è stato operato alcun giudizio controfattuale...".

2.2 Il difensore delle parti civili, dal canto suo, ha prodotto una memoria difensiva, con la quale analiticamente confuta le ragioni del ricorso, del quale chiede il rigetto o la declaratoria di inammissibilità.

3. Le proposte doglianze non sono condivisibili.
Quanto, invero, al primo motivo di censura, sub a), supra, hanno al riguardo ritenuto i giudici del merito che, in sostanza, ai sensi dell'art. 219 D. Lgs.vo n. 51/1998, l'udienza fissata davanti al pretore doveva intendersi fissata davanti al tribunale; vero è, hanno soggiunto, che, nella specie, il decreto di citazione a giudizio era stato emesso (nel dicembre 1999) in data successiva all'entrata in vigore del D. Lgs.vo n. 51/1998, fissata al 2 giugno 1999 dal suo art. 247.1, come modificato dall'art. 1.1 L. n. 188/1998; ma è da ritenere che, "in sostanza, detta norma... debba valere anche con riguardo a situazioni successive, operando essa una sorta di indicazione ex lege al giudice davanti a cui comparire".
Deve in proposito considerarsi che, ai sensi dell'art. 552.2 c.p.p., il decreto di citazione a giudizio è nullo se, tra l'altro, manca o è insufficiente l'indicazione del requisito di cui al primo comma, lett. d), ovvero l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché il luogo, il giorno e l'ora della comparizione. Ora, improntata la norma alla esigenza di salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato davanti al giudice competente, la intervenuta soppressione dell'ufficio del pretore ha contemporaneamente comportato, normativamente, la individuazione del giudice competente, in sostituzione dello stesso, sicché pertinente appare il rilievo che si sia così proceduto ad "una sorta di indicazione ex lege" del giudice competente, che di questo, così individuabile, rendeva cognito l'imputato: è del resto principio generale, codificato dall'art. 244.1 D. Lgs.vo n. 51/1998, che, "salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori del caso di abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o organi cui sono state trasferite le relative funzioni"; e reca il secondo comma di tale norma che "le funzioni di pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica...". E che il giudice competente davanti al quale comparire fosse, in tal guisa, del tutto agevolmente individuabile, è testimoniato anche dalla circostanza che la lista testi, venne depositata dal difensore, il 23 febbraio 2001, al "Tribunale di Bologna - Sezione IV". D'altra parte, hanno pure pertinentemente annotato i giudici del merito che era compiutamente indicato il luogo di celebrazione del giudizio, "l'aula IV di Pretura, cioè proprio quella in cui ha tenuto udienza il giudice monocratico che ha sostituito il pretore...", sicché, in sostanza, deve condividersi che la parte, al di là del mero percepibile errore evidenziato, era in grado di avere le indicazioni necessarie e sufficienti ad individuare il giudice davanti al quale doveva comparire.
Quanto al secondo motivo di censura, sub b), supra, ha rilevato la sentenza impugnata che il decreto di citazione a giudizio venne emesso sotto il vigore della precedente normativa, essendo solo successivamente intervenuta la modifica legislativa al riguardo; correttamente ha, quindi, ritenuto che, per il principio del tempus regit actum, il P.M. aveva osservato la disciplina processuale al tempo vigente. Deducendo il ricorrente che "il decreto di citazione a giudizio è un atto a formazione progressiva i cui effetti complessivi... non possono dirsi prodotti fino a che esso non sia stato notificato...", deve rilevarsi che non viene qui in discussione il verificarsi degli "effetti complessivi" a seguito della notifica dell'atto, ma solo il contenuto di quell'atto che, in ogni caso, deve essere notificato. Adempiuto all'incombente di sua pertinenza, come all'epoca previsto e dovuto, il P.M. non aveva nessun obbligo di reiterare l'atto, in mancanza di ogni normativa transitoria in tal senso; nondimeno, integro rimaneva il diritto dell'imputato, per sopravvenuta disposizione normativa, di accedere a riti alternativi anche oltre il termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto e fino all'apertura del dibattimento: facoltà di cui non si è affatto avvalso il ricorrente, né nel termine indicato nel decreto di citazione a giudizio, né in quello più ampio normativamente sopravvenuto, né ha dedotto di aversene comunque voluto avvalere in tale termine più ampio, sicché, ancora più radicalmente, neppure sembra ravvisarsi un interesse a far valere la dedotta nullità, ex art. 182.1 c.p.p..
Quanto al terzo e quarto motivo di gravame, sub c) e d), supra, il decreto di citazione a giudizio del P.M. con il provvedimento del presidente del tribunale è stato notificato all'imputato ed al difensore il 22 gennaio 2001, con indicazione della (nuova) udienza del 14 marzo 2001: il termine, quindi, è stato, in sostanza, inferiore di nove giorni a quello indicato in via generale, cioè di cinquantuno giorni anziché sessanta. Ma al riguardo era intervenuto il provvedimento del P.M. (che aveva emesso decreto di citazione a giudizio), in data 10 gennaio 2001, col quale il termine era stato ridotto a quarantacinque giorni "ritenute sussistenti le ragioni di urgenza di cui all'art. 552 comma 3 c.p.p.", sul presupposto che l'intervenuto trasloco di atti e la nuova sistemazione dell'ufficio aveva "inevitabilmente determinato un rallentamento dell'espletamento dei relativi adempimenti", commesso il reato contestato il 21 maggio 1998. Tale motivazione appare congrua, nella sua prospettazione, nè è dato al giudice di legittimità di sindacarne il merito, non potendo, per altro verso, ragguagliarsi, sovrapponendo i due istituti, il fondamento od i presupposti di tale riduzione del termine a quelli indicati dall'art. 2 della L. n. 742/1969, essendo evidente la diversità delle situazioni rispettivamente contemplate e normativamente disciplinate.
Sulla riprospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 552.3 c.p.p., la sentenza impugnata ha già reso congrua motivazione, che deve qui condividersi. Specificando il ricorrente che il profilo di illegittimità costituzionale risiederebbe "nel potere demandato ad una sola parte di abbreviare i termini", pure deve ulteriormente rilevarsi che tale "potere" è funzionale alle cadenze procedimentali delineato, ai compiti ed alle attività che nell'ambito di queste possono anche essere riservate alla parte pubblica, venendo reso il provvedimento in questione in una ipotesi ed in una fase in cui il giudice non è ancora investito di poteri dispositivi al riguardo, e non è affatto irragionevole, né violatrice del par condicio delle parti medesime, la possibilità di fissare un termine abbreviato da parte dell'organo che a quel momento può in tal senso valutare la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste e conseguentemente disporre; termine, poi, che vale per ambedue le parti ed è, in ogni caso, idoneo ad assicurare il diritto di difesa, siccome normativamente predeterminato.
Il quinto motivo di ricorso, sub e), supra, è destituito di fondamento.
Il presidente di sezione, difatti, nell'espletamento di mere attività organizzative e disciplinative dell'espletamento delle attività giurisdizionali in quell'ufficio, si è limitato a differire la data dell'udienza pregressamente fissata, senza che tanto abbia potuto in alcun modo incidere sulla titolarità in capo al P.M. del potere di esercizio dell'azione penale e di vocatio in iudicum, secondo le norme di rito.
Egualmente destituito di fondamento è il sesto motivo di censura, sub f), supra.
Non è dato, difatti, ravvisare alcuna nullità nella addotta circostanza che non sia stato notificato l'originario decreto di citazione a giudizio, una volta che, come pure si assume dal ricorrente medesimo, si sia proceduto alla "successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio a seguito del decreto ex art. 465 c.p.p."; né tanto ha di certo comportato "una mancata iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale", come assume il ricorrente, giacché il decreto di citazione giudizio faceva indubitabilmente capo al P.M. che lo aveva emesso.
Quanto all'ultimo profilo di doglianza, di cui al motivo sub g), supra, del ricorso ed a quelli successivamente rappresentati nell'atto depositato il 24 giugno 2004, in punto di responsabilità, deve innanzitutto rilevarsi che, ancorché si deducano vizi di violazione di legge, si censura, in effetti la resa decisione sotto il profilo delle esplicitate motivazioni, e che, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato. Deve, poi, premettersi che, in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro è articolato, comprendendo, tra l'altro, non solo la istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ma anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse per contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di lavorazione (cfr. Cass., Sez. IV, n. 6486/1995; id., Sez. IV, n. 1345/1993); egli, quindi, non esaurisce il proprio compito nell'approntare i mezzi occorrenti all'attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l'obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate, che quegli strumenti vengano utilizzati (cfr. Cass., Sez. IV, n. 3824/1984).
Nella specie, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, i giudici di merito hanno dato atto che il ricorrente, "pur a conoscenza di una pluriennale prassi operativa di grande pericolosità adottata dai dipendenti..., non provvide con la necessaria diligenza e fermezza ad estirpare totalmente tale pericolosissima prassi"; che tale risalente prassi "era ben nota a K., sia perché costui già operava in azienda da diversi anni..., sia perché la cennata condotta degli operai, attinente ad un momento topico della produzione delle presse,... era stata determinata dalla singolare struttura dello stabilimento (impeditiva della libera circolazione del carriponte)". Posto che della esistenza di quella prassi i giudici del merito hanno dato atto evocando le "sostanzialmente concordi deposizioni" di alcuni testi, e rilevandosi che l'imputato, "proprio in quanto a conoscenza di tutto ciò, avrebbe dovuto prevedere che quella prassi pluriennale, tanto anomala e pericolosa per gli operai (e soprattutto per un impacciato apprendista quale era S.) non sarebbe cessata d'incanto con l'ingresso in azienda del muletto da lui acquistato", pertinente è il consequenziale rilievo della sentenza impugnata, secondo cui egli "avrebbe dovuto esercitare, direttamente e tramite i preposti, una pressante azione di dissuasione..." ed avrebbe dovuto anche "curare che fosse svolta una specifica e non generica opera informativa...".
Tale argomentare dei giudici del merito, dunque, si sottrae a vizi, rinvenibili in questa sede di legittimità, di illogicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere "manifesta", cioè rilevabile immediatamente, ictu oculi, e si appalesa, invece, conforme ai principi reiteratamente espressi, in subiecta materia, da questa Suprema Corte. E d'altra parte - pur richiamati i limiti della deducibilità del vizio di motivazione, in sede di legittimità, alla stregua del testo del provvedimento impugnato, e la insindacabilità degli accertamenti di fatto svolti dal giudice del merito - pure giova conclusivamente, ancorché ultroneamente, rilevare che, assumendosi in ricorso che K. "era completamente ignaro della esistenza di un tal modo di procedere da parte degli operai più anziani", il ricorrente medesimo finisce in tal guisa, ex ore suo, col confermare che, in effetti, non ebbe a svolgere alcun congruo e penetrante controllo delle modalità con cui il lavoro veniva svolto, posto che quella "prassi operativa di grande pericolosità" era effettivamente praticata in quel luogo di lavoro, come accertato dai giudici del merito.
Né, infine, può dubitarsi della sussistenza del nesso causale tra tale condotta omissiva e l'evento prodottosi, atteso che, ove l'imputato avesse serbato la condotta richiesta, quelle condizioni di pericolosità nella esecuzione dei compiti lavorativi affidati ai dipendenti sarebbero state affrancate, quanto meno per quel che dipendeva dall'intervento del datore di lavoro, con conseguente eliminazione della causa determinativa dell'evento lesivo in questione.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore delle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente a rifondere alle parti civili le spese del presente giudizio, che si liquidano cumulativamente in . 2.882,50, di cui . 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Roma, 10 febbraio 2005

Depositata in cancelleria il 12 aprile 2005.