In tema di infortuni sul lavoro, l'esistenza sul cantiere di un preposto -  salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro;
Il datore di lavoro è destinatario dell'obbligo di attivarsi al meglio delle proprie possibilità onde garantire la sicurezza, nell'ambiente lavorativo, dei propri sottoposti; al riguardo è, de facto, da osservare che le piccole dimensioni dell'impresa, rendendone più facile l'osservanza, accrescono e, certo, non elidono la portata dell'obbligo in questione.


 

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
QUARTA SEZIONE PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.: 
Dott.  COCO  Giovanni Silvio - Presidente 
1. Dott.  BATTISTI  Mariano - Consigliere 
2. Dott.  BRUSCO  Carlo Giuseppe - Consigliere 
3. Dott.  VISCONTI  Sergio - Consigliere
4. Dott.  PICCIALLI  Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
1) C. E., N. IL ...omissis...;

avverso SENTENZA del 27/10/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VISCONTI
SERGIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. VITO  MONETTI  che
ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con sentenza in data 27.10.2003 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 10.12.2001, con la quale C. E. era stato dichiarato colpevole del delitto di lesioni colpose in danno di M. S., fatto verificatosi il 24.5.1996, e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, condannato alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di merito ha ritenuto non sussistere un problema di "delega di responsabilità", essendo l'infortunato sul lavoro la stessa persona alla quale sarebbe stata rilasciata la delega.
La stessa Corte ha poi ritenuto che il fatto colposo della vittima, sostenuto dall'appellante, può incidere sulla liquidazione del quantum, ma non vale giammai ad escludere od interrompere il nesso di causalità tra la condotta attiva od omissiva del colpevole ed il verificarsi dell'evento.
La responsabilità del C., quale datore di lavoro, è stata individuata nella circostanza che l'impalcatura dalla quale rovinò il M. era "molto approssimativa", ed era stata violata la disposizione di cui all'art. 51, 4° comma, D.P.R. 7.1.1956 n. 264, la quale prevede che "la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm. e le tavole che lo costituiscono, oltre ad essere bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 cm., devono essere fissate ai cavalletti di appoggio". Nella specie, come era risultato dalla testimonianza dell'ispettore della ASL 1 di Napoli, le tavole non erano più larghe di 30 cm., erano solo due, e non superavo quindi i 60 cm. di larghezza.
Il C., a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della suindicata sentenza per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente ha sostenuto che il giudice di secondo grado ha erroneamente valutato il concorso di responsabilità dell'imputato con la vittima, e le dimensioni del tavolato dell'impalcatura, mentre l'appello riguardava la valutazione dell'adempimento da parte del C. dell'obbligo impostogli e se tale obbligo fosse attribuibile a lui per il solo fatto di rivestire la qualifica di datore di lavoro.
Il ricorrente ha quindi precisato che il M. lavorava con il C. da oltre 15 anni, ed aveva la qualifica di preposto, che consente, anche a norma dell'art. 4 D.P.R. 27.4.1955 n. 547, di ritenerlo "responsabile della sicurezza sul lavoro", al di là di formali investiture.
Il ricorrente ha assunto, quindi, che la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto rilevante dell'appello, e cioè se la qualifica di preposto del M., con continua presenza sul posto di lavoro, e con notevole competenza, potesse egualmente comportare la corresponsabilità del datore di lavoro, tanto più che sul posto si trovavano numerose tavole, ed era quindi agevole costituire una piattaforma dell'impalcatura della larghezza di 90 cm.

Diritto

Il ricorso ha per oggetto un unico motivo, che può così riassumersi. Nella specie, la vittima aveva la qualifica di preposto, e quindi anche di "responsabile della sicurezza sul lavoro", ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 27.4.1955 n. 547. Pertanto, pur in assenza di formali investiture, il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile (o meglio corresponsabile) della condotta imprudente ed inosservante delle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte della persona, che, proprio per la sua esperienza e competenza, doveva ritenersi la più idonea a garantire l'ottemperanza alle leggi di garanzia.
I problemi da esaminare sono, quindi, due: il primo è di individuare la natura del rapporto tra datore di lavoro e preposto; il secondo è di valutare se in questo caso sia egualmente necessaria la "delega" per esonerare da responsabilità il datore di lavoro.
In ordine al primo punto non vi è dubbio che il preposto sia pur sempre un lavoratore subordinato alle dipendenze del datore di lavoro, il quale è tenuto a tutti gli obblighi previsti dalle leggi generali (art. 2097 c.c.) e da quelle speciali per garantirne l'incolumità, o quanto meno per assicurare quei mezzi, che - tranne comportamenti assolutamente imprevedibili del lavoratore - siano idonei a tutelare la sicurezza del lavoro da parte dei dipendenti.
In ordine al secondo punto, la giurisprudenza costante di legittimità ha ritenuto che "in tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare e che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri" .
Nella specie, lo stesso ricorrente ammette l'assenza di formali investiture (pag. 5 del ricorso), che risultano inesistenti anche dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata. Né sussiste prova alcuna che l'impresa della quale è titolare il C. sia di dimensioni tali da non consentire l'esercizio del dovere di controllo da parte del datore di lavoro, fermo restando che anche in tali casi sia necessaria l'esistenza di una delega per il preposto, come sancito dall'art. 4 D. L.vo n. 626/1994, che ha fissato norme specifiche nei rapporti tra datore di lavoro, dirigente e preposto. Non si evince quindi alcuna violazione di legge dal testo della sentenza impugnata.
In ordine, poi, all'eccepito difetto di motivazione, esso è del tutto insussistente, in quanto nella sentenza impugnata (pagg. 2 e 3) è stato preso adeguatamente in considerazione l'argomento proposto dall'appellante, e ribadito nel ricorso per cassazione, ben ritenendosi che la colpa del datore di lavoro possa concorrere con quella della vittima, in quanto il datore di lavoro "è destinatario dell'obbligo di attivarsi al meglio delle proprie possibilità onde garantire la sicurezza, nell'ambiente lavorativo, dei propri sottoposti; al riguardo è, de facto, da osservare che le piccole dimensioni dell'impresa, rendendone più facile l'osservanza, accrescono e, certo, non elidono la portata dell'obbligo in questione".
Si tratta, pertanto, di motivazione logica e congrua, non sindacabile in sede di legittimità.
Si osserva, poi, che alla data odierna il reato ascritto al ricorrente non è prescritto, in quanto, per effetto dei numerosi atti interruttivi il termine di cui all'art. 157 n. 4 c.p. sarebbe scaduto il 25.11.2003 (7 anni e 6 mesi), ma vanno aggiunti mesi 5 e giorni 8 per il rinvio in appello dell'udienza del 19.5.2003 al 27.10.2003 per astensione degli avvocati, di modo che il termine finale sarebbe stato quello del 2.5.2004, posteriore all'emissione della presente sentenza definitiva.
II ricorso va, pertanto, rigettato perché infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 1° aprile 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 MAG. 2004.