• Coordinatore per la Sicurezza
  • Infortunio sul Lavoro
     
Responsabilità di un coordinatore per le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto di un capannone industriale, appaltati dall'"I. s.p.a." di P.D. a "La Nuova T.E. s.r.l.", di cui il S. era dipendente: per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè nella violazione della L. n. 494 del 1996, art. 4 e art. 5, comma 1 della stessa, aveva cagionato lesioni personali gravi al lavoratore S.A.. Costui, nel corso dell'esecuzione di lavori in quota, mentre si dirigeva dalla prima alla terza campata del capannone, nel camminare sopra una lastra non ancora fissata alla parete superiore della struttura dell'immobile, che non aveva resistito al peso del corpo del lavoratore, era precipitato al suolo da un'altezza di 12 metri, riportando gravi lesioni.
 

Dell'infortunio sono stati chiamati a rispondere anche il datore di lavoro dell'operaio infortunato ed il responsabile dei lavori per conto dell'impresa committente, i quali hanno definito le rispettive posizioni patteggiando la pena.

 

Condannato in primo e secondo grado, il coordinatore propone ricorso in Cassazione - Respinto.

 

La Corte afferma che: "al coordinatore la legge attribuisce il compito di assicurare che nei cantieri in cui operano più imprese, sia assicurato un efficace coordinamento, indispensabile per controbilanciare il rischio aggiuntivo per la sicurezza rappresentato dalla compresenza di più imprese e del relativo personale.


Al coordinatore per la progettazione viene, anzitutto attribuito dalla legge (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999) il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che "contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori" (art. 12 del predetto D.Lgs., che alla lett. l) che richiama "le misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto").

 
Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è affidato, tra l'altro, il compito:
a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere;
c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
d) di vigilare sul rispetto del piano stesso, di segnalarne al committente o al responsabile dei lavori eventuali violazioni, di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni (art. 5 del predetto D.Lgs.).

 

Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, quindi, assegnato, dalle norme sopra richiamate, non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle stesse, delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

La normativa dettata in materia di sicurezza sul lavoro attribuisce, dunque, al coordinatore per le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori una specifica posizione di garanzia, che non si sovrappone, bensì si aggiunge a quella assegnata ad altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, e ne individua gli obblighi nei termini sopra delineati.

Orbene, l'imputato non ha adempiuto ai compiti che il ruolo ricoperto gli assegnava..."

"Non v'è dubbio che proprio a causa dell'assenza di quei presidi di sicurezza il lavoratore è precipitato al suolo, oltre che a causa dei mancati interventi organizzativi, di controllo e di vigilanza da parte dell'imputato, che in nessun modo è intervenuto per contrastare la richiamata consuetudine dei lavoratori di spostarsi lungo il tetto del capannone e le pericolose modalità di esecuzione dei lavori, che prevedevano la presenza di insidiose aperture sul tetto; vere e proprie trappole che ponevano in costante pericolo chiunque si trovasse a transitare in quei luoghi."


 

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) B.P.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2153/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/01/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;

Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.sa DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

FattoDiritto


1- Con sentenza del Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, del 27 marzo 2006, B.P.A. è stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di S.A..
All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, alla pena di due mesi di reclusione - sostituita, L. n. 689 del 1981, ex art. 53, con la corrispondente pena pecuniaria - ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile cui è stata, altresì, assegnata una provvisionale di 200.000,00 Euro.

Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, l'imputato - quale coordinatore, per le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto di un capannone industriale, appaltati dall'"I. s.p.a." di P.D. a "La Nuova T.E. s.r.l.", di cui il S. era dipendente -, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè nella violazione della L. n. 494 del 1996, art. 4 e art. 5, comma 1 della stessa, aveva cagionato lesioni personali gravi al lavoratore S.A..
Costui, nel corso dell'esecuzione di lavori in quota, mentre si dirigeva dalla prima alla terza campata del capannone, nel camminare sopra una lastra non ancora fissata alla parete superiore della struttura dell'immobile, che non aveva resistito al peso del corpo del lavoratore, era precipitato al suolo da un'altezza di 12 metri, riportando gravi lesioni.

Dell'infortunio sono stati chiamati a rispondere anche il datore di lavoro dell'operaio infortunato ed il responsabile dei lavori per conto dell'impresa committente, i quali hanno definito le rispettive posizioni patteggiando la pena.

Nel ricostruire le modalità dell'incidente, secondo la versione dei fatti fornita dalla parte offesa, il giudice del merito ha ricordato che il giorno dell'infortunio erano presenti in cantiere 4 persone, di cui tre, tra cui lo stesso S., lavoravano sulla prima campata, il quarto, che poi era il datore di lavoro, Sa. F., sulla terza.
Durante i lavori di copertura, all'apice delle campate, venivano lasciate delle aperture, non segnalate, attraverso le quali si faceva passare il materiale; aperture che, completata la copertura, venivano successivamente chiuse.
Il giorno dell'incidente, il S., avendo ultimato il lavoro assegnatogli, si era diretto verso il Sa. per chiedergli se avesse bisogno di aiuto; nel compiere il tragitto, aveva appoggiato il piede su una delle lamiere poste come copertura che, non essendo stata ancora fissata alla struttura, aveva ceduto sotto il suo peso facendolo precipitare al suolo.

Ha ricordato, ancora, lo stesso giudice, che risultavano a disposizione dei lavoratori solo due cinture di sicurezza, dunque, in numero insufficiente per tutti gli addetti al cantiere; tali cinture, peraltro, non potevano essere utilizzate per tutta l'area di cantiere, non essendo possibile lavorare rimanendo costantemente agganciati poichè solo parte della superficie era munita dei punti di aggancio dei dispositivi anticaduta.
Ha, ancora, specificato che erano state posizionate delle impalcature perimetrali, ma solo nella parte in cui si operava, di guisa che esse non consentivano lo spostamento in sicurezza da una campata all'altra; mentre la rete anticaduta, semplice e rudimentale, era posizionata solo sotto la prima campata.

E' stata, poi, richiamata la testimonianza dell'ispettore dell'ASL M., intervenuto sul posto, il quale aveva sostenuto che il cantiere era fonte di pericolo per i lavoratori a causa dell'inosservanza di varie misure antinfortunistiche.
Era stata, del resto, accertata, nel corso dei sopralluoghi del 21 giugno e del 2 luglio, la tendenza dei lavoratori a spostarsi sulla copertura in amianto da sostituire, senza avere adottato alcuna precauzione per evitare cadute dall'alto e che la rete di sicurezza era stata posizionata in maniera inidonea; di guisa che l'infortunio occorso, più che prevedibile, era stato addirittura annunciato.

Alla stregua di tali emergenze processuali il tribunale ha, dunque, affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto contestatogli.

Su appello da questi proposto, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 21 gennaio 2008, ha confermato la decisione del primo giudice, tuttavia concedendo il beneficio della non menzione della condanna.

2- Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, il S., che deduce:

1) Violazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p. e vizio di motivazione in ordine al rapporto di causalità, al concorso di cause ed all'accertamento della colpa.

Accertato che l'infortunio non si è verificato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel corso della quale il S. non era esposto a rischio per la presenza, oltre che della cintura di sicurezza, correttamente utilizzata, anche della rete anticaduta posta sotto la zona di lavoro dell'operaio e dei suoi colleghi, nessun rilievo causale hanno, secondo il ricorrente, le precarie condizioni generali del cantiere e l'insufficienza delle misure di sicurezza, delle quali il S. era stato, comunque, dotato.
Le premesse causali dalle quali il giudice del gravame è partito per pervenire alla conferma della condanna dell'imputato (insufficienza del numero di sistemi di aggancio, impossibilità di muoversi in sicurezza tra una campata e l'altra, mancanza di rete di protezione nel luogo dell'infortunio), sarebbero smentite dalle emergenze processuali che hanno permesso di accertare:
a) che il lavoratore, durante l'esecuzione delle mansioni affidategli, era perfettamente agganciato, di guisa che la rilevata assenza di punti di aggancio sarebbe causalmente irrilevante;
b) che l'attraversamento delle tre campate del capannone poteva essere attuata senza rischio alcuno, essendo già stato applicato il primo strato della copertura, in materiale metallico;
c) che non è stata acquisita la prova che la rete di protezione, pur assente, al momento dell'incidente, nel luogo ove lavorava il Sa., non fosse stata utilizzata al momento della lavorazione. In realtà, l'infortunio doveva addebitarsi al datore di lavoro del S. che aveva agito in maniera imprevedibile, avendo lasciato aperta una lastra della copertura per portare in quota il materiale;

2) Violazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p., in relazione al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5.
Sostiene il ricorrente che i giudici del merito non avrebbero considerato che il richiamato art. 5 è stato modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999, che ha sostanzialmente mutato il ruolo del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori e della posizione di garanzia da questi ricoperta nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; ruolo che comporta obblighi di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, non anche di assicurarne l'osservanza;

3) Travisamento del fatto e vizio di motivazione laddove, contrariamente a quanto emerso in atti, il giudice del gravame ha sostenuto che non erano stati predisposti mezzi di tutela collettivi, mentre era emerso chiaramente che la rete protettiva era stata posta sotto la copertura a tutela dei luoghi ove si svolgevano le lavorazioni, come, peraltro, è stato sostenuto in sentenza dallo stesso giudice del gravame.

Conclude, quindi, il ricorrente, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3- Il ricorso è infondato.

Rileva, anzitutto, la Corte che il B., come emerge dalla lettura dello stesso capo di imputazione, e come è da tutti ammesso, ricopriva il ruolo di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto del capannone industriale di proprietà dell'"I. spa".
Ruolo certamente di grande rilievo, in materia di prevenzione infortuni, poichè al coordinatore la legge attribuisce il compito di assicurare che nei cantieri in cui operano più imprese, sia assicurato un efficace coordinamento, indispensabile per controbilanciare il rischio aggiuntivo per la sicurezza rappresentato dalla compresenza di più imprese e del relativo personale.

Al coordinatore per la progettazione viene, anzitutto attribuito dalla legge (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999) il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che "contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori" (art. 12 del predetto D.Lgs., che alla lett. l) che richiama "le misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto").

Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è affidato, tra l'altro, il compito:
a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere;
c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
d) di vigilare sul rispetto del piano stesso, di segnalarne al committente o al responsabile dei lavori eventuali violazioni, di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni (art. 5 del predetto D.Lgs.).
Al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, quindi, assegnato, dalle norme sopra richiamate, non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, ma anche quello di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle stesse, delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

La normativa dettata in materia di sicurezza sul lavoro attribuisce, dunque, al coordinatore per le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori una specifica posizione di garanzia, che non si sovrappone, bensì si aggiunge a quella assegnata ad altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, e ne individua gli obblighi nei termini sopra delineati.

Orbene, l'imputato non ha adempiuto ai compiti che il ruolo ricoperto gli assegnava poichè, secondo quanto accertato dai giudici del merito, anche attraverso la testimonianza dell'ispettore dell'ASL M., intervenuto sul luogo dell'infortunio, egli:
a) ha omesso di operare una programmazione analitica e dettagliata all'interno del piano di sicurezza, avendovi provveduto solo dopo l'infortunio, attraverso una sostanziale integrazione della prima versione del piano, fornendo le necessarie indicazioni ed eseguendo le opportune valutazioni di rischio,
b) non si è curato di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, redatto dall'impresa esecutrice dei lavori, ritenuto dallo stesso M. del tutto inadeguato ed insufficiente, privo di analisi specifiche sulle caratteristiche tecniche del luogo oggetto degli interventi, dello stabile, delle opere provvisionali;
c) ha omesso di vigilare perchè le previsioni del piano, pur carenti, fossero rispettate, nè è intervenuto per interrompere o almeno per segnalare l'accertata consuetudine dei lavoratori di spostarsi sui tetti; consuetudine estremamente rischiosa per l'impossibilità di utilizzare per tutta l'area di cantiere i presidi di sicurezza, in particolare le cinture di sicurezza, per l'assenza di punti di aggancio su tutta l'area, e per il parziale posizionamento delle impalcature perimetrali, poste solo nelle parti in cui si operava, e delle reti di sicurezza, poste solo in corrispondenza della prima campata;
d) ha omesso di segnalare al committente la violazione delle norme di sicurezza e non ha fatto ricorso ai poteri d'intervento che la legge gli riconosce in situazioni di pericolo grave e imminente, quali si verificavano costantemente nel cantiere, non solo per la consuetudine dei lavoratori di spostarsi da una campata all'altra, in assenza dei necessari presidi di sicurezza, ma anche per le rischiose modalità di lavoro, che prevedevano che all'apice delle campate rimanessero delle aperture, neanche segnalate, attraverso le quali si faceva passare il materiale e che venivano chiuse appena completata la copertura.

A fronte di così pesanti omissioni, neanche contestate, il ricorrente, continua a sostenere, nel vano tentativo di eludere le proprie responsabilità, che l'infortunio non è avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa assegnata al S. - fase nella quale costui non era esposto a rischi di sorta, essendo stato fornito della cintura di sicurezza, correttamente utilizzata, ed in vista della presenza della rete anticaduta posta al di sotto del luogo di lavoro - bensì al di fuori dell'attività lavorativa, donde l'irrilevanza causale delle precarie condizioni di sicurezza del cantiere.
Non considera, tuttavia, il ricorrente, non solo che il S. si stava recando verso la terza campata per assumere ulteriori incarichi lavorativi, e dunque egli si stava spostando sempre per ragioni connesse all'attività di lavoro espletata, ma neanche considera che il rispetto delle norme antinfortunistiche, gravemente ed abbondantemente violate nel caso in esame, prescinde dalle mansioni concretamente affidate al lavoratore e dal luogo ove egli, all'interno del cantiere, si sia pur occasionalmente trovato, anche in transito, come nel caso di specie, ed anche se lo spostamento sia dovuto ad imprudenza dello stesso lavoratore, come ben ha osservato il giudice del gravame. Non vale al ricorrente ricordare che sul posto ove il S. si era trovato ad operare erano attive ed efficaci le misure di protezione quando, poco distante, ma sempre all'interno dell'area di cantiere e sullo stesso manufatto sul quale si svolgevano i lavori, quelle misure diventavano, di fatto, inesistenti.

E non v'è dubbio che proprio a causa dell'assenza di quei presidi di sicurezza il lavoratore è precipitato al suolo, oltre che a causa dei mancati interventi organizzativi, di controllo e di vigilanza da parte dell'imputato, che in nessun modo è intervenuto per contrastare la richiamata consuetudine dei lavoratori di spostarsi lungo il tetto del capannone e le pericolose modalità di esecuzione dei lavori, che prevedevano la presenza di insidiose aperture sul tetto; vere e proprie trappole che ponevano in costante pericolo chiunque si trovasse a transitare in quei luoghi.

Consuetudini e modalità di lavoro di cui l'imputato, la cui presenza in cantiere è stata accertata almeno in un paio di occasioni, certamente era al corrente, o avrebbe dovuto esserlo, in ragione dei compiti di controllo e di vigilanza affidatigli dalla legge.

Chiaramente infondate, poi, alla luce di quanto sopra esposto, sono le censure relative all'interpretazione, da parte dei giudici del merito, del D.L. n. 494 del 1996, art. 5.
Quei giudici, in realtà, hanno fatto corretta applicazione della norma, attribuendo all'imputato la violazione degli obblighi che gli competevano in vista del ruolo ricoperto e della posizione di garanzia che ne derivava.

Altre considerazioni ed argomentazioni del ricorrente, attinenti alla valutazione delle prove acquisite ed al loro rilievo ai fini della decisione, non possono trovare ingresso nella sede di legittimità, in vista del congruo e coerente esame effettuato dai giudici del merito su ognuno dei punti posti in discussione.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
 
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010