Formazione RLS
(Art. 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)


Quali sono gli obblighi di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?


Nel trattare la fattispecie in esame preme evidenziare che la materia della formazione attiene alla competenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Al riguardo sarà pertanto cura dello scrivente fornire indicazioni di carattere generale in ordine al quesito proposto.

Come è noto, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel valorizzare la formazione dei lavoratori come uno dei principali strumenti di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, detta come principio comune generale in materia di formazione dei vari soggetti, quello di adeguatezza e di efficacia in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

In materia di formazione dei RLS, si fa presente che gli stessi, ai sensi dell'art. 50 lettera g), hanno il diritto - a cui corrisponde l'obbligo del datore di lavoro, sanzionato ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. a), di provvedere alla stessa - a ricevere una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, senza alcun onere a carico del lavoratore, secondo quanto ivi previsto dai commi 11 e 12.

In particolare il citato comma 12 prevede che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dei RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi dettati dalla norma stessa, fra i quali si sottolinea in particolare la formazione sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

Giova peraltro sottolineare l'imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, e dalla sua commisurazione ai rischi specifici connessi ad ogni realtà produttiva e singola posizione lavorativa, principio che non può ritenersi inverato nel caso di una formazione interamente, o prevalentemente, a distanza, che perderebbe, pertanto, il suo stretto legame con l'ambiente di lavoro e la valutazione del rischio.


Fonte: Ministero del Lavoro