• Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro

 

Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio sul lavoro: il lavoratore - manovale addetto, unitamente ad un muratore (PE. PA.), alla costruzione di un muro all'interno in uno scantinato operava su una struttura precaria costituita da un asse sistemato da un lato su un cavalletto e dall'altro lato sul piolo di una scala. Improvvisamente il muro che i due stavano costruendo crollava investendo TO. e cagionandogli lesioni gravi.

 

In particolare la Corte di merito ha ritenuto provato che il crollo fosse stato provocato dalla perdita di equilibrio del lavoratore che, aggrappandosi al muro, ne aveva provocato il crollo e ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni, della medesima persona offesa e di PE. i quali avevano riferito che il crollo era avvenuto mentre TO. si trovava sul pavimento dello scantinato per cui alcun rilievo causale sul verificarsi dell'evento avrebbe avuto la circostanza relativa all'irregolarità della struttura sulla quale operavano i dipendenti dell'imputato.

 

Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

Innanzitutto, afferma la Corte "Non è più in discussione, nel presente giudizio di legittimità, che la struttura approntata per l'esecuzione dei lavori (costruzione di un muro in un seminterrato) fosse inidonea perchè costituita da un solo asse appoggiato in modo precario da un lato al piolo della scala in legno e dall'altro ad un cavalletto. Infatti il ricorrente non contesta più (a differenza di quanto sostenuto con l'appello) questa circostanza ma sostiene che l'infortunio sarebbe avvenuto perchè la persona offesa - che si trovava sul pavimento e non sull'asse di legno in questione - si era appoggiata al muro in costruzione, per cui non esisterebbe alcun rapporto causale tra la violazione antinfortunistica e l'evento.

 
Ma i giudici di merito hanno ricostruito diversamente l'incidente.


È vero, secondo la sentenza impugnata, che il lavoratore si è appoggiato al muro in costruzione provocandone la caduta ma ciò è avvenuto perchè egli, mentre si trovava sull'asse instabile già descritta, aveva perso l'equilibrio. "


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. BRUSCO Carlo Giusep - rel. Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE. SA. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 1257/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del 31/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
udito il P.G. in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al capo b). Rigetto nel resto.
La Corte:

 
FattoDiritto
 
 
1) NE. SA. ha proposto ricorso avverso la sentenza 31 marzo 2008 della Corte d'Appello di Lecce che ha confermato la sentenza 22 febbraio 2007 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Maglie, che l'aveva condannato alla pena di giorni quaranta di reclusione per il delitto di lesioni colpose - conseguenti ad un infortunio sul lavoro - in danno di TO. AN. (capo a) e alla pena di euro 400,00 di ammenda per la contravvenzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 51 e 77 (capo b).  
I giudici di merito hanno accertato che il lavoratore - manovale addetto, unitamente ad un muratore (PE. PA.), alla costruzione di un muro all'interno in uno scantinato operava su una struttura precaria costituita da un asse sistemato da un lato su un cavalletto e dall'altro lato sul piolo di una scala.
Improvvisamente il muro che i due stavano costruendo crollava investendo TO. e cagionandogli lesioni gravi.
In particolare la Corte di merito ha ritenuto provato che il crollo fosse stato provocato dalla perdita di equilibrio del lavoratore che, aggrappandosi al muro, ne aveva provocato il crollo e ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni, della medesima persona offesa e di PE. i quali avevano riferito che il crollo era avvenuto mentre TO. si trovava sul pavimento dello scantinato per cui alcun rilievo causale sul verificarsi dell'evento avrebbe avuto la circostanza relativa all'irregolarità della struttura sulla quale operavano i dipendenti dell'imputato.
 
2) A fondamento del ricorso è stata dedotta, come primo motivo di censura, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
I giudici di merito avrebbero fondato la ricostruzione dell'infortunio, secondo il ricorrente, sulle sole dichiarazioni dell'ispettore della Asl (intervenuto sul luogo solo alcune ore dopo l'infortunio) le cui affermazioni sono state contraddette da quelle dei testimoni presenti; inoltre la situazione dei luoghi era stata modificata per l'intervento dei vigili del fuoco che erano intervenuti per la difficoltà di liberare TO. .
Nel motivo si lamenta inoltre che non si sia tenuto conto della circostanza che il maresciallo dei carabinieri, intervenuto dopo il fatto, aveva ricostruito diversamente l'infortunio ritenendo che il crollo del muro fosse stato provocato dalla persona offesa che vi si era appoggiata.
Ne consegue, secondo il ricorrente, che la violazione contestata (irregolarità del cavalletto), seppure esistente, alcuna efficienza causale aveva avuto sul verificarsi dell'infortunio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 51 e 71 in quanto quest'ultimo testo normativo sarebbe stato abrogato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il cui articolo 139 (che disciplina i "ponti su cavalletti") non riporta più le indicazioni contenute nella precedente normativa.
Normativa che, come risulta dalle deposizioni dei testimoni, era stata comunque rispettata.

3) Il ricorso, per quanto riguarda il reato di lesioni colpose, è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Le censure contenute nel primo motivo di ricorso sono anzi al limite dell'ammissibilità perchè dirette, per la gran parte, a proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dai giudici di merito.
Non è più in discussione, nel presente giudizio di legittimità, che la struttura approntata per l'esecuzione dei lavori (costruzione di un muro in un seminterrato) fosse inidonea perchè costituita da un solo asse appoggiato in modo precario da un lato al piolo della scala in legno e dall'altro ad un cavalletto.
Infatti il ricorrente non contesta più (a differenza di quanto sostenuto con l'appello) questa circostanza ma sostiene che l'infortunio sarebbe avvenuto perchè la persona offesa - che si trovava sul pavimento e non sull'asse di legno in questione - si era appoggiata al muro in costruzione, per cui non esisterebbe alcun rapporto causale tra la violazione antinfortunistica e l'evento.
 
Ma i giudici di merito hanno ricostruito diversamente l'incidente.
 
È vero, secondo la sentenza impugnata, che il lavoratore si è appoggiato al muro in costruzione provocandone la caduta ma ciò è avvenuto perchè egli, mentre si trovava sull'asse instabile già descritta, aveva perso l'equilibrio.
A questa ricostruzione i giudici di appello sono pervenuti non in modo apodittico ma esaminando le dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni TO. e PE. e tenendo conto delle contestazioni effettuate nel corso dell'esame a seguito delle rilevate divergenze rispetto a quelle rese alla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto.
Questa ricostruzione è esente da alcuna illogicità (peraltro neppure indicata dal ricorrente che si limita a chiedere di rivalutare il compendio probatorio)e si sottrae conseguentemente al vaglio di legittimità.  

4) È infondato anche il terzo motivo di ricorso sia per quanto si riferisce al reato di lesioni colpose (costituendo un elemento contestato di colpa specifica) sia per quanto attiene al reato contravvenzionale di cui al capo b.
Premesso che la funzione preventiva delle norme precauzionali esclude che le medesime, anche quando abbiano un concorrente natura sanzionatoria, possano essere soggette al regime delle norme incriminatici penali nel caso di successione di leggi nel tempo, va comunque osservato che la soluzione del problema teorico non rileva nel caso di specie.
È vero infatti che il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 51 prevedeva una serie di prescrizioni che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, corrispondente articolo 139 oggi non prevede ma quest'ultima norma fa riferimento alle previsioni del punto 2.2.2. dell'allegato 18 che ne prevede di analoghe e più rigorose che comunque non erano state all'epoca dall'imputato rispettate.
Ciò consente sia di confermare la violazione della norma specifica per quanto attiene al reato di lesioni colpose; sia di escludere che esistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 129 c.p.p., comma 2 in relazione alla violazione contravvenzionale indicata nelle premesse per la quale sono ormai ampiamente decorsi i termini di prescrizione.

5) Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per quanto riguarda la violazione di cui al capo b) con il rigetto del ricorso nel resto.

 
P.Q.M.
 
 
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo b) perchè il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di euro 400,00 di ammenda; rigetta nel resto il ricorso.