Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0010263

INTERPELLO N. 19/2010
Roma, 9 giugno 2010


All' ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili Via Guattani, 16-18 00161 Roma

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - verifica DURC nei confronti di Associazione Temporanea d'Imprese (ATI).

  L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per sapere di quale soggetto giuridico la stazione appaltante deve verificare il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in relazione ad un appalto pubblico cui partecipa una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), sottoscrittrice del contratto di appalto, che, per l'esecuzione dei lavori, costituisce una società consortile.
  Precisa l'interpellante che la società consortile, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, provvede ad aprire le posizioni previdenziali dei lavoratori assunti e occupati nel cantiere, mentre le singole imprese che compongono la ATI non hanno personale direttamente interessato nei lavori oggetto dell'appalto.
  Fa presente l'interpellante che nell'ipotesi in cui la stazione appaltante dovesse verificare il DURC delle singole imprese costituenti la ATI ed una (o alcune) di queste società risulti non in regola con i versamenti agli Enti previdenziali per omissioni afferenti i lavoratori occupati per l'esecuzione di altri appalti, ciò comporterebbe il blocco del pagamento dei SAL relativi all'appalto sottoscritto dalla stessa ATI ed eseguito dalla società consortile. A tal proposito si chiede se anche in caso di eventuale irregolarità contributiva relativa ad una delle imprese della ATI, per omissioni tra l'altro afferenti i lavori eseguiti in altro appalto, sia possibile escludere la sospensione del pagamento del SAL.
  Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INAIL, si rappresenta quanto segue.
  Si rappresenta anzitutto che il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 106/2009, all'articolo 90 comma 9 lettera a) ha previsto che il committente o il responsabile dei lavori verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. L'allegato XVII al punto 01 prevede che: "le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97"; al successivo punto 1 si prevede che: "ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno (...) c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007".
  Lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha poi definito:
  - l'impresa affidataria quale "impresa titolare del contratto del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (...)", specificando il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non il caso di una ATI (art. 89, comma 1, lett. i);
  - l'impresa esecutrice: "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali" (art. 89, comma 1, lett. i-bis).
  È evidente quindi che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell'appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l'impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l'assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97.
  La verifica del DURC delle imprese costituenti la ATI, prima dell'affidamento dei lavori, è quindi indispensabile per l'assolvimento dell'obbligo di accertamento dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.
  Nelle fasi successive la ATI è si impresa affidataria, in quanto titolare del contratto di appalto con il committente, ma l'intera esecuzione dell'opera risulta in capo alla società consortile all'uopo costituita. Per di più la stessa società consortile assume su di sé i rapporti che scaturiscono dalla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati.
  In pratica gli oneri che, in base all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, sono propri dell'impresa affidataria, nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla consortile.
  Si può quindi concludere che in tal caso, seppure all'atto dell'affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici.
  In tal senso va dunque evidenziata la necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la titolarità esclusiva della consortile - quale società autorizzata a ricorrere ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al subappalto - di tutta l'esecuzione dell'opera.
 

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

GP/CC