Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 - Disposizioni sul pronto soccorso aziendale

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
 
 
 
 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004


Fonte: Gazzetta Ufficiale Telematica

Vedi anche:

   
   
     
Note e commenti: Angelini Luciano, Pronto soccorso per gli operatori a bordo treno, 2007
  Deidda Beniamino, Innovazioni nel trasporto ferroviario e sicurezza, 2007
  Petrioli Giuseppe, Innovazioni nel trasporto ferroviario e sicurezza sul lavoro, 2007

 


 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE


Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanita', del lavoro  e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I)  Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2,  del  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche,  impianti  e  laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica  all'Azienda  Unita'  Sanitaria  Locale competente sul territorio  in  cui  si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita' lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato.

Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,  adeguatamente  custodito  e  facilmente  individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4.  Nelle  aziende  o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del
27 marzo 1992, e successive modifiche, si veda in note alle
premesse.

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 7318/2013; Cass. Civ. 8911/2019;

 

Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626,  sono  formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione  delle  misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica  della  formazione  il  medico  puo'  avvalersi  della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.

Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5 (1)
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 e' abrogato.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del presente articolo 5, a seguito della modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 4/5/2004, n. 103: "Il decreto ministeriale del 28  luglio 1958 e' abrogato.". La suddetta modifica entra in vigore il 4/5/2004.

Art. 6 (2)
Entrata in vigore
Il  presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con L. 27 luglio 2004, 186, ha disposto che "il termine indicato dal presente articolo 6, e' prorogato di sei mesi".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78

Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Allegato 3
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DEL GRUPPO A

Obiettivi didattici Programma Tempi

Prima giornata
MODULO A

 

Totale n. 6 ore

Allertare il sistema di soccorso a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
 
Riconoscere un'emergenza sanitaria 1) Scena dell'infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
b) stato di coscienza;
c) ipotermia e ipertermia;
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
 

Attuare gli interventi di primo soccorso

1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervieta' delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;

2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne posttraumatiche e tamponamento emorragico.

 

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

   

 

Seconda giornata
MODULO B

  Totale n. 4 ore

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranioencefalici e della colonna vertebrale.
4) Traumi e lesioni toraco-addominali.

 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni.
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne

 

Terza giornata
MODULO C

  Totale n. 6 ore

Acquisire capacita' di intervento pratico

1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Tecniche di tamponamento emorragico.
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

 

Allegato 4
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C

 

Obiettivi didattici Programma Tempi

Prima giornata
MODULO A

 

Totale n. 4 ore

Allertare il sistema di soccorso a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
 
Riconoscere un'emergenza sanitaria 1) Scena dell'infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
b) stato di coscienza;
c) ipotermia ed ipertemia.
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
 
Attuare gli interventi di primo soccorso 1) Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervieta' delle prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo Soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche;
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
 
Conoscere i rischi specifici dell'attivita' svolta    


Seconda giornata
MODULO B

 

Totale n. 4 ore

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) Traumi e lesioni toraco-addominali.
 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni.
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne.
 


Terza giornata
MODULO C

  Totale n. 4 ore
Acquisire capacita' di intervento pratico 1)Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta.
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.