N. 17271/2010 REG.SEN.
N. 01907/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2007, proposto da:
B.F., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lioi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza della Libertà, 20;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui elettivamente domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del titolare pro-tempore;

per l'annullamento

del provvedimento ministeriale n. 8001/2006, recante rigetto istanza di riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio, nonché di ogni atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. Giorgio Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe l’istante, giudice del Tribunale di Orvieto, impugna il provvedimento del Ministro della Giustizia 14 settembre 2006, n. 8001, nella parte recante rigetto della sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’aggravamento della patologia preesistente “artrite reumatoide”.

L’istante impugna, inoltre, ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, la nota 13643/2006 del 23 maggio 2006 ed il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio espresso in data 13 gennaio 2006, entrambi contrari al riconoscimento predetto.

Deduce i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 461 del 2001: contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere.

Il provvedimento del Ministro recepisce integralmente il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio che però, definendo l’infermità di natura costituzionale, è errato perché trascura di considerare che, dal punto di vista scientifico, anche simile infermità può aggravarsi per cause esterne. In particolare è da tempo noto nella letteratura medica che l’artrite reumatoide subisce l’influenza e si evolve per effetto dello stress e delle condizioni di vita e ambientali. D’altra parte è ampiamente comprovato che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente quale giudice della sezione fallimentare presso il Tribunale di Roma tra il novembre 1999 ed il settembre 2003, nel periodo di riacutizzazione della malattia, è stata particolarmente stressante per l’angustia dei luoghi, la sovraesposizione al pubblico, l’onerosità delle udienze e simili. Le difficili condizioni della situazione di lavoro sono state del resto confermate dalla stessa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura impugnata, là dove ha riconosciuto la dipendenza da causa di sevizio dell’infermità “positività anticorporale per il bacillo di Koch senza manifestazioni cliniche in atto”;

2) Violazione del d.P.R. n. 461 del 2001. Eccesso di potere: carente ed insufficiente istruttoria; erroneità dei presupposti; omessa considerazione degli elementi rilevanti; difetto di motivazione.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha trascurato di svolgere una adeguata istruttoria. Benché infatti la questione sottopostagli fosse particolarmente delicata e complessa, ha omesso di chiedere supplementi degli accertamenti sanitari alla commissione medica. Per sopperire a tale carenza viene pertanto richiesto l’esperimento di consulenza tecnica.

L’istante ha quindi concluso per l’annullamento degli atti impugnati e per il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo per l’aggravamento della patologia in questione, con tutti i diritto patrimoniali consequenziali, comprensivi di interessi e di rivalutazione monetaria.

Per il Ministero intimato si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla udienza del 12 maggio 2010 la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, essendo infondati entrambi i motivi dedotti, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente.

Invero va ricordato che secondo costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, le valutazioni mediche inerenti la dipendenza delle infermità da causa di servizio costituiscono tipiche espressioni di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sindacabili nella presente sede di legittimità soltanto per irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Cons. di Stato, sez. III, 9 marzo 2010, n. 3827/09; sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 35; sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6352; sez. IV, 16 marzo 2009, n. 1532; conf. nella giurisprudenza di questo Tribunale regionale, T.a.r. Lazio, sez. II, 6 ottobre 2009, n. 9767; sez. I, 9 febbraio 2009, n. 1324; sez. II, 24 novembre 2008, n. 10592).Va altresì ricordato che tradizionalmente l’ordinamento contempla in materia una complessa procedura, nell’ambito della quale è conferita ad un organo tecnico, costituito ora dal Comitato di verifica per le cause di servizio e in precedenza dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, una posizione di primazia nella determinazione delle valutazioni predette (v. Cons. di Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099; sez. VI, 6 aprile 2009, n. 2118; sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889; sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 481; conf. nella giurisprudenza di questo Tribunale regionale, T.a.r. Lazio, sez. I, 9 luglio 2009, n. 6713; sez. III, 28 gennaio 2009, n. 860; sez. I, 3 giugno 2009, n. 5398). Al parere da esso espresso viene infatti riconosciuta, anche in ragione della variegata sua composizione comprendente esperti ai massimi livelli nei settori giuridico e sanitario, particolare autorevolezza sia rispetto ai pareri delle commissioni mediche ospedaliere, sia rispetto alla stessa Amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale. Sotto tale profilo va rilevato che in passato, a norma dell’art. 8 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, era dato all’amministrazione discostarsi dal parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie soltanto con l’onere di fornire adeguata motivazione circa le ragioni a base della diversa determinazione assunta. Ora poi, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 461 del 2001, l’amministrazione, una volta richiesto il possibile riesame del parere già reso, deve vincolativamente attenersi al nuovo parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Alla luce di tali premesse, è da escludere che la fattispecie sia affetta da cause di invalidità.

Invero il parere 13 gennaio 2006 espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio appare ampiamente motivato in riferimento sia ai profili propriamente medici dell’infermità riscontrata, sia al suo rapporto con l’attività di servizio svolta dal ricorrente.

Al fine di negare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il Comitato ha infatti osservato, in parte qua, che l’artrite reumatoide giovanile è infermità “…caratterizzata da flogosi cronica della sinovia e delle capsule articolari, da cui derivano erosioni articolari e formazioni granulomatose. La forma ha andamento simmetrico e colpisce prevalentemente i polsi e le mani dove dà luogo a sublussazione delle articolazioni metacarpo-falangee con tipiche deformazioni (mani “a colpo di vento”, dita “a collo di cigno”). Sebbene la sua esatta eziologia sia tuttora sconosciuta, tuttavia l’ipotesi più accreditata è quella immunitaria con formazione di una macroglobulina denominata “fattore reumatoide”. Dato il carattere costituzionale viene esclusa ogni possibile influenza di cause esterne, ivi comprese quelle che si vorrebbero ricollegare agli eventi di servizio”.

Trattasi, come è evidente, di motivazione che dà esaustivamente conto delle ragioni poste dal Comitato a base della sua valutazione.

In contrario non possono d’altro canto valere i diversi scritti prodotti dal ricorrente in giudizio. In essi viene, infatti, dato conto di studi volti ad evidenziare l’incidenza dello stress sulle patologie autoimmuni, tra le quali, appunto, l’artrite reumatoide. Trattasi però di studi ancora in corso, nessuno dei quali conclude con certezza circa la sussistenza di detta incidenza ed è, pertanto, atto a smentire l’affermazione del Comitato di verifica secondo cui “prevalente” è allo stato l’ipotesi che l’artrite reumatoide sia infermità a carattere costituzionale non soggetta all’influenza di cause esterne.

Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale, sez. I, respinge il ricorso.

Dispone l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente, Estensore

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO