INPS - Messaggio 06 settembre 2010, n. 22486

Legge n. 136 del 13 agosto 2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” - Adempimenti delle stazioni appaltanti

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”, in vigore dal 7 settembre 2010.

Con il presente messaggio si illustrano le principali disposizioni di interesse diretto dell’Istituto quale stazione appaltante per i lavori, i servizi e le forniture, al fine di dettare linee operative d’immediata applicazione ed a carattere precauzionale, nelle more di più puntuali indicazioni da parte delle Autorità competenti in materia, che si fa riserva di comunicare successivamente.
Le novità introdotte dalla legge, in vigore dal 7 settembre 2010, attengono a:
- tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti e finanziamenti pubblici;
- obbligo di richiedere il codice unico di progetto (CUP) in occasione delle transazioni finanziarie e della stipula di contratti di lavori servizi e forniture e di concessione di finanziamenti pubblici;
- l’inserimento di apposite clausole per la tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati ai sensi del d.lgs. 163 del 2006;
- le bolle di consegna per le autovetture destinate al trasporto materiali;
- la tessera di riconoscimento degli addetti nei cantieri;
- nuove sanzioni amministrative e penali.

a) Tracciabilità per liquidazioni e pagamenti per lavori, servizi e forniture e concessioni di finanziamenti
L’articolo 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010 prescrive che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei sono tenuti a utilizzare, per la gestione dei pagamenti relativi alle commesse pubbliche, unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati, anche non in via esclusiva, e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Detti conti correnti devono risultare accesi unicamente presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.
I relativi bonifici dovranno contenere nella causale il codice unico di progetto (CUP) di cui al punto b) del presente messaggio.

ADEMPIMENTI PER GLI UFFICI
In attuazione della presente disposizione, gli uffici provvedono ad acquisire dagli operatori economici di cui sopra, tempestiva comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, ed attivi, sui cui intendono ricevere o effettuare i pagamenti, nonché, allo stesso tempo, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare (si veda a tal fine allegato 1, contenente il modello di comunicazione utilizzabile da integrare con i necessari riferimenti).
Tale obbligo, tra l’altro, è previsto dalla legge stessa come direttamente a carico degli operatori, che devono provvedervi entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge citata).
Al riguardo, l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione di detti elementi informativi, comporta, ai sensi del comma 4 dell’art. 6, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Pertanto, dal 7 settembre 2010, i bonifici bancari o postali effettuati dovranno contenere, nella causale, il codice unico di progetto (CUP) richiesto dalla stazione appaltante al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, secondo quanto indicato dal successivo punto b); le stazioni appaltanti non potranno disporre pagamenti a favore degli operatori economici di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge citata, in mancanza degli elementi predetti per la tracciabilità dei flussi finanziari.
Si richiama, inoltre, la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 2, che, per tutte le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato, ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP di cui all’articolo 3, comma 5.
Gli stessi operatori sono obbligati a utilizzare, anche nella veste di debitori dell’Istituto, i conti dedicati e lo strumento del bonifico bancario o postale.
Al riguardo, la legge (art. 3, comma 3) prevede un’eccezione per “i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi”, i quali possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, “fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa”.
Anche per detti pagamenti, sussiste, tuttavia, l’obbligo di documentazione mediante sistemi equivalenti (es. ricevute, anche telematiche, e documenti a quietanza).

b) Modalità per la tracciabilità dei bonifici bancari o postali (CUP)
Il medesimo art. 3, prevede al comma 5, che, “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari”, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante.

ADEMPIMENTI PER GLI UFFICI
In attuazione del comma 6, articolo 3 citato, l’Istituto in quanto stazione appaltante, dovrà provvedere a richiedere il codice unico di progetto (CUP) alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sarà cura degli uffici, altresì, comunicare il CUP agli operatori di cui al comma 1 della legge citata ove richiesto anche per altri rapporti con dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi intrattenuti ai sensi del comma 2 dell’art. 3 citato, oltre ad utilizzarlo nella causale del pagamento per tutte le transazioni poste in essere con i soggetti e per le materie considerate dalla legge citata.

c) Clausole da inserire nei contratti di lavori servizi e forniture e di concessione di finanziamenti pubblici
Sarà cura degli uffici, inserire, inoltre, nei contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture che vengono sottoscritti a far data dal 7 settembre 2010, apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge (articolo 3, comma 8).
Si rammenta che l’adempimento è previsto a pena di nullità assoluta dall’art. 3, comma 8 legge citata.
Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 citato, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

d) Sanzioni
Si rimanda, per un completo quadro delle sanzioni e delle modalità di accertamento, all'art. 6, commi da 1 a 5, della legge 136.

d) Tracciabilità delle spese economali
Una disciplina specifica sull’obbligo di tracciabilità riguarda le spese economali rispetto alle quali trova applicazione l’art. 3, comma 3, il quale dispone che per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi per piccoli lavori, servizi e forniture varie, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

e) Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali (art. 4)
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, l’art. 4 della legge 136 del 2010, ha previsto che, dal 7 settembre 2010, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

f) Identificazione degli addetti nei cantieri (art. 5)
L’Istituto dovrà vigilare, altresì, sull’applicazione dell’art. 5 legge citata, che prevede l’integrazione del contenuto della tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18 comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81.
Sempre dal 7 settembre 2010, tale tessera dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 va integrata con l’indicazione del committente.

g) Sanzioni penali
Si rammenta che la legge 13 agosto 2010 n. 136 ha previsto, all’art. 9, una modifica che aumenta la pena prevista dall’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti.
Con l’art. 10 della legge citata viene, inoltre, introdotto un nuovo articolo 353-bis al codice penale “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" che prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Si invitano le Direzioni Regionali a dare la più ampia diffusione del presente messaggio, tenuto conto degli adempimenti richiesti alle stazioni appaltanti dalla normativa in esame in relazione alle finalità perseguite dal Legislatore.