Tipologia: CCNL
Data firma: 28 novembre 1994
Validità: 01.10.1994 - 30.09.1998
Parti: Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Laterizi, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Parti stipulanti
Capitolo I Relazioni industriali
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
• Premessa

• Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
• Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Osservatorio
Commissione Paritetica
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 Assunzione
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Apprendistato
• Durata
• Minimi di paga base e contingenza
• Percentuali di paga base e contingenza
• Dichiarazione a verbale
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 Classificazione del Personale
• Declaratorie profili professionali
Art. 5 Commissione Paritetica per la classificazione del personale
Art. 6 Regolamentazione per i quadri
• Qualifica di Quadro
• Periodo di prova
• Passaggio alla qualifica di Quadro
• Preavviso di licenziamento e dimissioni
• Trattamento economico e normativo
• Iniziative di formazione
• Assistenza legale
• Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro
• Obbligo assicurativo
• Norma di coordinamento
Art. 7 Passaggi di mansioni
• Operai
• Impiegati
Art. 8 Mansioni promiscue
Art. 9 Contratto a tempo determinato
Art. 10 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 11 Azioni positive per le pari opportunità
Art. 12 Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'Art. 25, comma secondo, legge 23.7.1991, n. 223
Art. 13 Assistenza legale
Capitolo IV - Orario di lavoro, Riposi - Festività
Art. 14 Orario di lavoro
• Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi
• Dichiarazione comune delle parti stipulanti
• Dichiarazione programmatiche delle parti stipulanti
• Dichiarazione a verbale
Art. 15 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
• Operai

o Percentuali di maggiorazione:
• Impiegati
Art. 16 Riposo settimanale
Art. 17 Giorni festivi
Art. 18 Festività abolite
Art. 19 Ferie
• Operai
• Impiegati
Capitolo V - Trattamento economico
Art. 20 Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 21 Pagamento della retribuzione
• Operai
• Impiegati
Art. 22 Determinazione delle quote orarie
Art. 23 Trattamento economico in caso di festività
Art. 24 Minimi contrattuali
• Nuovi minimi tabellari
Art. 25 Una tantum
Art. 26 Indennità di contingenza - EDR
Art. 27 Tredicesima mensilità
Art. 28 Aumenti periodici di anzianità
Art. 29 Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali
• Norma particolare per il settore dei laterizi
Art. 30 Premio di risultato
Art. 31 Premio di fedeltà
• Norma particolare per il settore dei laterizi
Art. 32 Lavoro a cottimo
Art. 33 Lavoro a turni
Art. 34 Lavori speciali nell'industria dei laterizi
Art. 35 Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Art. 36 Indennità maneggio denaro
Art. 37 Indennità per uso di mezzi di trasporto
Art. 38 Mensa
Art. 39 Alloggio
Art. 40 Trasferimenti
Art. 41 Trasferta
• Operai
• Impiegati
Art. 42 Previdenza
Art. 43 Previdenza integrativa volontaria
Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 44 Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 45 Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Art. 46 Categorie dello svantaggio sociale
Art. 47 Lavoratori immigrati
Art. 48 Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 49 Volontariato
• Cooperazione internazionale
Art. 50 Diritto allo studio
Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro

Art. 51 Interruzioni di lavoro
Art. 52 Sospensione e riduzione di orario
Art. 53 Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 54 Permessi
Art. 55 Assenze
Art. 56 Aspettativa
Art. 57 Congedo matrimoniale
Art. 58 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 59 Trattamento in caso di maternità
Art. 60 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 61 Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
• Operai
• Impiegati
Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 Ambiente di lavoro - Visite mediche
Art. 63 Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Art. 64 Abiti da lavoro
Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 65 Inizio e cessazione del lavoro
Art. 66 Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
Art. 67 Risarcimento danni
Art. 68 Visite d'inventario e di controllo
Art. 69 Provvedimenti disciplinari
Art. 70 Regolamento interno di azienda
Art. 71 Multe e sospensioni
Art. 72 Licenziamento senza preavviso
Capitolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 73 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
• Operai
• Impiegati
Art. 74 Trattamento di fine rapporto
Art. 75 Certificato di lavoro
Art. 76 Indennità in caso di morte
Art. 77 Gestione delle crisi occupazionali
Art. 78 Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 79 Cessazione dell'attività aziendale
Capitolo XI - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 80 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 81 Assemblee
Art. 82 Relazioni sindacali
Art. 83 Affissioni
Art. 84 Permessi per cariche sindacali
Art. 85 Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 86 Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali
Art. 87 Patronati
Art. 88 Versamento contributi sindacali
Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 89 Reclami e controversie
Art. 90 Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 91 Abrogazione dei precedenti contratti
Art. 92 Accordi interconfederali
Art. 93 Appalti
Art. 94 Decorrenza e durata
Allegati
R.D.L. 15/03/23 n. 692
R.D. 10/09/23 n. 1955
L. 19/12/84 n. 863 (art. 5)
L. 23/07/93 n. 223
L. 20/05/70 n. 300
L. 13/05/85 n. 190
Protocollo 23/07/93

Parti stipulanti
Costituzione delle parti in Roma, il 28 novembre 1994 tra l'Aniem - Associazione Nazionale Imprese Edili aderente alla Confapi […], la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Feneal), aderente alla Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) aderente alla Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil […]

Capitolo I Relazioni industriali
Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermando l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, provvedono a costituire una Commissione paritetica con funzioni di Osservatorio dei settori.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa

1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine l'Aniem si impegna ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 5 Marzo 1991.
Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.
Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito dell'osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.

Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di II livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Osservatorio
L'Aniem-Confapi e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil Filca-Cisl e Fillea-Cgil in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore Manufatti in Cemento e Laterizi del 05.03.1991 costituiscono l'osservatorio Nazionale del settore che si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l'attività di Commissioni Paritetiche Referenti.
L'Osservatorio Nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti delle parti contraenti e da enti pubblici specializzati.
L'Osservatorio Nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in maniera paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabilita di norma quadrimestrale.
L'Osservatorio Nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale ed internazionale del settore con particolare riferimento a:
- tecnologie e innovazioni di prodotti;
- qualità dei prodotti;
- innovazioni organizzative;
- mercato e dinamiche occupazionali;
- costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alla necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- le previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
- l'andamento degli investimenti complessivi del settore;
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno dei settori, con particolare riferimento:
- all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro;
- all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative vigenti in tema di parità uomo-donna;
- alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
- l'evoluzione della legislazione concernente l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
[…]
L'Osservatorio Nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione.
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente dall'Aniem che fornirà all'osservatorio Nazionale risultati globali.
All'interno dell'osservatorio Nazionale verranno realizzate iniziative Atte alla sensibilizzazione degli organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro.
L'Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, dell'osservatorio Nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
L'Osservatorio Nazionale avrà sede in Via del Caucaso, 49 - Roma - c/o l'Aniem.
La partecipazione all'osservatorio Nazionale è gratuita.
L'attività delle Commissioni Paritetiche Referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare riferimento a:
- andamenti di produttività, competitività e qualità prodotti;
- ambiente di lavoro, sicurezza;
- formazione professionale.
La partecipazione alle Commissioni Paritetiche Referenti a livello territoriale è gratuita.
In attuazione del protocollo 23.07.1993 ed al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.
Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'osservatorio Nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni ed in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore.
Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento.

Commissione Paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli organismi legislativi e amministrativi.
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione Paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
1) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione legislativa e giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria eventualmente proponendo alle parti integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasione dei successivi rinnovi;
2) procedere ad una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale. A tal fine semestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione Paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali;
4) seguire l'evoluzione della legislazione sociale in materia di lavoro a livello nazionale ed internazionale con i seguenti obiettivi;
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di specifico interesse del settore.
È impegno delle Parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda, tenuto conto anche di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22.1.1983 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due Parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme in cui al presente CCNL, le stesse potranno essere sottoposte alla Commissione Paritetica.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 Apprendistato

Al fine anche di creare le premesse per favorire l'assunzione dei giovani si conviene di disciplinare la materia dell'apprendistato.

Durata
La durata dell'apprendistato è pari a 24 mesi.

Dichiarazione a verbale
L'Aniem e la Flc ci si impegnano a considerare quando verrà eventualmente definito in materia a livello interconfederale tra la Confapi e Cgil-Cisl-Uil, in modo tra trovare soluzioni omogenee.

Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 4 Classificazione del Personale

[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo della automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.

Art. 5 Commissione Paritetica per la classificazione del personale
Le parti concordano di costituire una Commissione tecnica paritetica che sarà insediata nel mese di febbraio 1995 con il compito di verificare le eventuali evoluzioni organizzative e/o tecnologiche intervenute nelle imprese cui si applica il presente contratto e di proporre conseguenti adeguamenti e/o interventi modificativi del vigente sistema di classificazione del personale.
In particolare la Commissione opererà tenuto conto:
a) dell'evoluzione intervenuta nell'organizzazione del lavoro e nella professionalità dei lavoratori con riferimento all'introduzione di nuove tecnologie a livello aziendale nonché della necessità di conseguire una maggiore aderenza della normativa di contratto che presiede all'inquadramento del personale a tali mutate situazioni organizzative e produttive;
b) della necessità di definire un sistema classificatorio che rafforzi il rapporto tra professionalità, disciplina contrattuale dell'inquadramento e organizzazione del lavoro;
c) dell'opportunità che le modificazioni da apportare al sistema classificatorio siano finalizzate a favorire l'efficienza dei sistemi organizzativi aziendali anche attraverso l'ampliamento delle ipotesi di accorpamento ed arricchimento di mansioni.
La Commissione, entro il mese di giugno 1996, presenterà il proprio rapporto conclusivo che sarà oggetto di valutazione delle parti stipulanti in apposito incontro nel corso del quale verranno individuati anche criteri e tempi di recepimento in contratto delle soluzioni proposte dalla Commissione e concordemente accolte dalle parti.

Art. 9 Contratto a tempo determinato
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 della Legge 56/87 le parti hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.04.1962 n. 230 e dall'art. 8 bis legge 25.03.1983 n. 79, nonché all'A.I. Confapi 13.05.93, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste.;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.
Le parti convengono che, nei casi aggiuntivi sopra indicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono essere superiori al:
- 12% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità;
- 8% per lo scaglione oltre i 100 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
[…]
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'Azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alle RSU relativamente al numero dei rapporti a tempo determinato, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Capitolo IV - Orario di lavoro, Riposi - Festività
Art. 14 Orario di lavoro

1) La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 del relativo regolamento.
2) La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali ferme restando le deroghe ed azioni di cui sopra nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la direzione aziendale e la RSU.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'Azienda e la RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
3) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
4) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al 1° comma.
5) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili ed occasionali.
6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e le RSU.
7) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare, straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
8) È ammesso, osservando, le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggioranza del 27% computato su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavoratori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su richiesta della RSU l'Azienda, a scopo informativo fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5, 6 e 11 del presente articolo.
10) Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo - per assenza dovute a malattie, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale nonché le ore non lavorate per ferie permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 13, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
11) Per la effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà dall'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro - entro i limiti dell'orario di legge - nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva. L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggioranza […]
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale.
Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
13) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno definite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.
[…]

Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi
1) Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorativa nell'arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
- addetti alla mattoniera;
- addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimplilatrici) di trasferimento del prodotto verde della mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU.
2) Per un periodo di 4 mesi all'anno per le aziende stagionali l'orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 51 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27% calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l'orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggioranza che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%).
Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.
Chiarimento a verbale
Per aziende stagionali si intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.

Dichiarazione programmatiche delle parti stipulanti
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell'occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
[…]

Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro semestrale per un esame dell'andamento dei regimi di orario.

Art. 15 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Operai

[…]
Nell'industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine dell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.

Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[…]

Art. 16 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana, che si chiamerà giorno di riposo compensativo e non avrà diritto per il lavoro domenicale ad alcuna maggiorazione.

Art. 19 Ferie
Operai

I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda a quattro settimane di ferie retribuite con la retribuzione globale di fatto.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.

Impiegati
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, ad un periodo di ferie […]
Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie. Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all'indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.
[…]

Capitolo V - Trattamento economico
Art. 32 Lavoro a cottimo

[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizione di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio, quelle relative:
[…]
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di valutazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la RSU anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 33 Lavoro a turni
La direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
Il lavoro eseguito nei giorni feriali, di domenica e/o nelle ore notturne, quando sia compreso di regolari turni periodici, gode delle percentuali di maggiorazione indicate nell’art. 15.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati nel turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.

Art. 34 Lavori speciali nell'industria dei laterizi
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quali lo spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti. Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 35 Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 38 Mensa
[…]
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l'Azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra Azienda e lavoratori, ecc.
[…]

Capitolo VI - Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 44 Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
[…]
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1973, n. 2657, e nei successivi procedimenti aggiuntivi o modificativi.
[…]

Art. 46 Categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l'inserimento dei disabili (104/92).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata alla donazione.

Art. 47 Lavoratori immigrati
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative.
Le aziende, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il ritorno in patria periodico e per gravi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso la concessione di permessi non retribuiti.

Art. 48 Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'assunzione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni delle leggi in vigore.

Capitolo VII - Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 53 Recupero delle ore di lavoro perdute

È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 51 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane susseguenti al periodo di cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 59 Trattamento in caso di maternità
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 60 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i procedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
[…] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Capitolo VIII - Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 62 Ambiente di lavoro - Visite mediche

Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto A) della parte generale (relazioni industriali) del CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settore dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell'ambio della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell'ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le istituzioni.
Le aziende forniranno altresì alle RSU informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma e dall'art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale". Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del testo Unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato.
In conformità ed in applicazione ai criteri di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la RSU ha diritto di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Per l'attuazione di quanto sopra, la Direzione aziendale e la RSU prenderanno gli opportuni accordi, secondo le procedure e modalità di cui ai commi successivi.
La RSU concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. Le eventuali spese, se dovute, e purché l'Ente sia congiuntamente designato, saranno a carico dell'Azienda.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza della RSU ai sensi dell'art. 9 della legge 300/1970 un rappresentante della RSU stesso può presenziare alle rilevazioni di cui al comma precedente, nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e di insalubrità, le successive eventuali saranno effettuate, in dipendenza di obiettive alterazioni dell'ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative dell'impianto che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell'Ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene sarà effettuata di comune accordo tra Direzione aziendale e RSU.
I risultati delle rilevazioni ambientali, come sopra concordate, fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 C.C., vengono annotate in un apposito registro dei dati ambientali conservato a cura dell'Azienda e tenuto a disposizione della RSU per la consultazione.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, nonché quanto trascritto sui registri aziendali degli infortuni e dei dati biostatici di cui ai commi seguenti, nonché i dati statistici evidenziabili dalle visite mediche, su richiesta della RSU formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di appositi incontri con la Direzione Aziendale. Il personale degli istituti che effettua le ricerche è tenuto al segreto professionale sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui viene a conoscenza.
In occasione dell'incontro di informativa di Gruppo a livello nazionale, le parti esamineranno i risultati degli accertamenti ambientali svolti nelle diverse unità produttive anche al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una armonizzazione dei criteri seguiti in detti accertamenti.
Le aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le cave, i lavoratori siano edotti dei rischi specifici cui sono esposti e siano informati con iniziative adeguate sulle norme di sicurezza e sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei procedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonché del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 728 recante norme di polizia delle miniere e delle cave.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l'impiego di nuove sostanze suscettibili d'esporre a rischio i lavoratori, le Aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando preventiva informazione alla RSU delle sostanze stesse dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'Azienda intende adottare.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, viene istituto il registro dei "dati biostatistici"; in tale registro a cura dell'Azienda, sono annotate per reparto e, in forma anonima per addetto, le assenze per malattia, per infortunio o malattia professionale e sarà conservato a cura della Direzione aziendale e tenuto a disposizione della RSU per la consultazione.
È istituto il "libretto personale sanitario e di rischio".
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche ed eventuali esami clinici richiesti dalla legge nonché i dati relativi alle malattie, agli infortuni ed alle malattie professionali.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle altre che si rendessero obiettivamente necessarie a seguito di risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo la procedura e le modalità previste dai commi 3 e 4 del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Le caratteristiche del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto sanitario e di rischio, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 29 aprile 1976, sono state definite dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, con accordo del 20 aprile 1978.
I medesimi saranno adeguati a quanto verrà stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale in attuazione dell'art. 27 della legge 833/1978.
Dichiarazione a verbale
Le parti, considerata l'imminenza del recepimento della direttiva 89/391/CEE del 22 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire, entro tre mesi, un Gruppo di Lavoro Paritetico, formato da 6 rappresentanti delle parti medesime con il compito di definire l'armonizzazione della disciplina contrattuale con il nuovo quadro normativo, con particolare riferimento al ruolo, funzione e prerogative dei rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza.
Anche prima di tale armonizzazione la RSU potrà nominare tra i propri componenti il Delegato alla Sicurezza, interlocutore della direzione aziendale nell'ambito di quanto previsto dal contratto.

Art. 63 Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al Regolamento Generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate. In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro (D.P.R. 19 marzo 1965, n. 303).
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
Le aziende compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, per documentate necessità di terapie da eseguire presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni, in particolare per quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le Aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità.

Art. 64 Abiti da lavoro
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di legge, verranno dati dall'azienda, gratuitamente, due indumenti da lavoro ogni anno. L'azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.

Capitolo IX - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 66 Doveri del lavoratore e disciplina aziendale

I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
- osservare l'orario stabilito e i turni di servizio […]
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed altre istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
[…]
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
[…]

Art. 70 Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza della RSU.

Art. 71 Multe e sospensioni
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
[…]
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
e) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione […];
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell'irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenza di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all'igiene e che non siano stati passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 72.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 72 Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 69 nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
3) rissa nell'interno dello stabilimento furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave, di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente da almeno due sospensioni del lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico;
[…]
7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso e per conto terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Capitolo XI - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 81 Assemblee

Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all'anno retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
[…]
Le riunioni avverranno nell'interno dell'azienda, nel luogo della stessa indicato, ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 82 Relazioni sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dall'Accordo 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché, l'informazione di cui alla parte generale del presente contratto, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle organizzazioni stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Art. 83 Affissioni
Le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.

Capitolo XII - Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 89 Reclami e controversie

Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione vengono deferite alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 90 Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
[…]
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Art. 92 Accordi interconfederali
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si è considerato parte integrante del presente contatto, sempreché questo non disponga diversamente.

Art. 93 Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del precedente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto, restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà comunicata alla RSU.
L'Azienda appaltante deve richiedere all'Azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'Azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, le Aziende comunicheranno alla RSU i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.