REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

ha pronunciato ai sensi del novellato disposto dell'art. 429, co. 1, c.p.c, all'esito della discussione, sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti trascritte, dandone lettura nell'odierna udienza, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 1354/2009 r.g.l.,

in punto a: idoneità alle mansioni

promossa da Coop A. S.c.r.l. rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - ATTORE

contro

F. G., rappresentato, difeso e domiciliato come in atti CONVENUTO

 

 

 

FattoDiritto

 

che sono infondate entrambe le eccezioni pregiudiziali del convenuto, ex art. 412-bis c.p.c. e di difetto di giurisdizione del Giudice adito, atteso che la causa rientra nel novero di quelle previste dall'art. 442 c.p.c, il cui ambito di efficacia si estende a qualsiasi controversia in materia di sicurezza sociale nella quale sia coinvolto un soggetto al quale l'ordinamento riconosce un diritto o fissa un obbligo: non va pertanto soggetta al tentativo pregiudiziale di conciliazione ed ha ad oggetto il rapporto e non fatto di accertamento presupposto delle reciproche pretese delle parti, donde, altresì, il carattere meramente formale della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, stante l'identità dell'oggetto della cognizione risultante dalle domande delle parti (il grado d'idoneità del F. alle mansioni);

che tra le due divergenti letture della normativa di cui al testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. n. 81/2008, proposte dalle parti va de plano recepita quella esposta dal convenuto mentre è manifestamente errata quella offerta dalla ricorrente: il Collegio medico dell'A.S.L. di Bologna, adito in sede di reclamo dal lavoratore ai sensi dell'art. 41, co. 9, legge cit., ha sicuramente agito nell'ambito delle proprie competenze nella specificazione dell'idoneità del lavoratore con limitazione dei compiti "che prevedono l'impiego gravoso della vista", già espressa dal Medico competente con giudizio in data 3.12.2008, precisando, con provvedimento in data 17.2.2009, che questi "non può essere adibito ad attività che comportino impegno visivo prolungato e continuativo (attività di cassa e vdt)" e fornendo successivamente, in data 20.4.2009, in risposta a quesito della Coop, "l'interpretazione autentica" del giudizio nel senso dell'esclusione assoluta della possibilità di adibizione del F. alle attività di cassa e vdt;

che le previsioni degli artt. 172 e ss del D.lgs. cit. impugnate dalla convenuta costituiscono mera specificazione - in un settore come quello dell'uso dei vdt che presenta caratteristiche di tipicità e diffusione tali da meritare e consentire la positivizzazione di linee guida di attenzione ed intervento preventivo alla stregua del principio dell'id quoti plerumque accidit - del più generale campo d'intervento della vigilanza sanitaria, che può e deve riguardare, come nella fattispecie in esame, anche le condizioni specializzanti proprie dei singoli lavoratori, come chiaramente evincibile dalle previsioni "aperte" e per clausole generali contenute nel titolo primo della legge e come reso manifesto dalla giustapposizione nel T.U. di prescrizione dettagliate per ambiti e settori e di strumenti generali di attuazione dei compiti di prevenzione e tutela sanitaria delle condizioni di lavoro, non volendo il legislatore ricadere nell'illusione dell'onnicomprensività ed autosufficienza del testo normativo del codice civile prussiano del 1794;

che nel merito la documentazione sanitaria versata in atti e vagliata dal Collegio medico competente appare univoca anche a questo Giudice, e non presenta margini di ambiguità che giustifichino la richiesta indagine peritale, ai fini del riconoscimento dell'incompatibilità del F. all'utilizzo anche temporaneo dei dispositivi a display della cassa e la grave patologia oculare da cui è affetto, aggravata dagli esiti dell'intervento di laser eccimeri, con opacità corneale ed effetti di visus sfuocato e ad aloni, fotofobia e fluttuazioni e con possibili annebbiamenti e calo repentino della vista, come in concreto già verificatosi nello svolgimento delle mansioni di cassiere (v. referto P.S. 1.12.2008);

che pertanto il ricorso proposto da Coop A. S.c.r.l. va respinto, con l'aggravio delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, assorbita e respinta, respinge il ricorso, integralmente confermando, per l'effetto, le limitazioni all'impiego del F. prescritte e come specificate dalla Commissione medica competente.

Condanna Coop A. S.c.r.l. al rimborso a favore del convenuto, e per esso del procuratore antistatario, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.600,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti, oltre accessorie come per legge.

Così deciso in Bologna, il 9.7.2010

Depositata in cancelleria il 9.7.2010