Tipologia: CCNL
Data firma: 11 novembre 1988
Validità: 01.11.1988 - 31.08.1991
Parti: Aial-Cgia, Antai, Fnala-Cna, Casa, Claai e Feneal-Uil, Fila-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Sfera di applicazione
Parte Prima - Parte Comune
Art. 1. Sistema d'informazione - Sviluppo economico e produttivo - Investimenti occupazione e decentramento
• Nota a verbale
• Decentramento produttivo
• Mobilità
• Informazioni lavoro a domicilio
Art. 2. Osservatori congiunturali
Art. 3. Livello regionale di trattativa
Art. 4. Assunzione
Art. 5. Certificato di lavoro
Art. 6. Donne e minori
Art. 7. Visita medica
Art. 8. Classificazione
• Categorie professionali

• Declaratorie e profili
Art. 9. Cumulo di mansioni
Art. 10. Orario di lavoro - Lavoro supplementare
Art. 11. Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 12. Festività abolite
Art. 13. Permessi retribuiti
Art. 14. Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 15. Festività nazionali e giorni festivi
Art. 16. Riposo settimanale
Art. 17. Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 18. Lavoro a turni
Art. 19. Lavoro a tempo parziale
Art. 20. Contratto a termine
Art. 21. Tirocinio
Art. 22. Ferie
Art. 23. Minimi retributivi
• Norma transitoria
Art. 24. Aumenti periodici di anzianità
• Norme applicative per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina
• Passaggio di qualifica (da operai a impiegato)
Art. 25. Corresponsione della retribuzione e reclami sulla retribuzione
Art. 26. Congedo matrimoniale
Art. 27. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 28. Gratifica natalizia
Art. 29. Previdenza Integrativa
Art. 30. Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 31. Assenze
Art. 32. Permessi di entrata e di uscita
Art. 33. Diritto di assemblea
Art. 34. Permessi retribuiti
Art. 35. Accordo Interconfederale
Art. 36. Delega sindacale
Art. 37. Quota diffusione contratto
Art. 38. Lavoratori studenti
Art. 39. Diritto allo studio
Art. 40. Ambiente di lavoro
Art. 41. Trasferte
Art. 42. Regolamento del lavoro a domicilio
1° Definizione del lavoro a domicilio

2° Libretto personale di controllo
3° Responsabilità del lavoratore a domicilio
4° Retribuzioni
5° Maggiorazione della retribuzione
6° Lavoro notturno e festivo
7° Pagamento della retribuzione
8° Fornitura materiale

Art. 43. Servizio militare
Art. 44. Cessione, trasformazione, trapasso di azienda
Art. 45. Indennità di preavviso e TFR in caso di morte
Art. 46. Reclami e controversie
Art. 47. Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 48. Enti bilaterali
Art. 49. Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Trattamento di miglior favore.
Art. 50. Decorrenza e durata
Parte Seconda - Ex Operai
Art. 51. Periodo di prova
Art. 52. Lavoro a cottimo
Art. 53. Lavori nocivi e pericolosi
Art. 54. Trattamento di malattia ed infortunio
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Art. 55. Consegna e conservazione degli utensili personali
Art. 56. Provvedimenti disciplinari
Art. 57. Ammonizioni, multe e sospensioni
Art. 58. Licenziamento per mancanze
Art. 59. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 60. Trattamento di fine rapporto - Operai
Disciplina apprendistato
Art. 61. Norme generali
Art. 62. Periodo di prova
Art. 63. Tirocinio presso diverse imprese
Art. 64. Durata dei tirocinio
Art. 65. Trattamento economico - Tabelle percentuali
Art. 66. Trattamento malattia ed infortunio
• Conservazione del posto:
• Trattamento economico
Art. 67. Ferie
Art. 68. Gratifica natalizia
Art. 69. Insegnamento complementare
Art. 70. Attribuzione della qualifica
Art. 71. Decorrenza e durata
• Norma transitoria
• Nota a verbale
Parte Terza - Ex Impiegati
Art. 72. Periodo di prova
Art. 73. Trattamento in caso di malattia ed infortunio
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Art. 74. Indennità maneggio denaro - cauzione
Art. 75. Doveri dell'impiegato
Art. 76. Provvedimenti disciplinari
Art. 77. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 78. Trattamento di fine rapporto
Art. 79. Passaggio di qualifica
Allegato
Tabella delle percentuali di retribuzione apprendisti da riferirsi alla retribuzione dell'operaio qualificato categoria «D» ai sensi dell'accordo interconfederale del 21/12/83 esclusi gli scatti di anzianità.
Fac-simile Allegato
• Cessione dell'azione
• Fac-simile Infortunio non sul lavoro a causa di terzi - Rivalsa
Accordo interconfederale del 27/2/1987 tra Cgil-Cisl-Uil e le organizzazioni artigiane.
Legge 1950/860
Legge 1953/4
Legge 1955/25
Legge 1970/300
Legge 1971/1204
Legge 1977/903
Legge 1982/297
Legge 1985/443
Legge 1987/56

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese artigiane del legno, arredamento e boschivi

Data di stipulazione e costituzione delle parti
Addì, 11 Novembre 1988 in Roma, tra l'Associazione Italiana Artigiani del Legno (Aial) - Cgia -, nell'ambito delle direttive Confederali […], l'Associazione Nazionale Tappezzieri Arredatori Italiani (Antai) […], la Federazione Nazionale Artigiani del Legno Arredamento Fnala-Cna […], la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa) […] e l'intervento della Federazione Nazionale di Categoria del Legno e arredamento […], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal - aderente alla Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - aderente alla Cisl […], dalla Federazione Italiana Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea) aderente alla Cgil […] è stato stipulato il presente: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le imprese artigiane, definite tali ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, del settore legno-arredamento.

Sfera di applicazione
Il presente contratto vale per tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane del legno e dell'arredamento e boschive considerate tali dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i mestieri artistici e tradizionali del settore. Esso si applica nei sottoindicati mestieri in cui si usa la materia prima legno o agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, etc.):
- bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
- carpentieri;
- carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
- cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai , cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
- corniciai;
- costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
- doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
- ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami, arredatori;
- produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;
- intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori dei mobile, scultori;
- fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
- addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;
- laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
- oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
- laboratori di pipe;
- laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardi e lucidatori in legno;
- modellisti in legno;
- sediai e fustai;
- articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico- sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti di legno in genere;
- bastoni, aste dorate e comuni, tornitori in legno, scope;
- case prefabbricate in legno;
- manici da frusta;
- infissi e serramenti, avvolgibili;
- oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante;
- sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
- segherie, segagione legna e taglialegna;
- cartelloni stradali, pittori letteristi;
- allestimenti in genere, allestitori di scene;
- mobili imbottiti in genere, mobili e arredamenti vari, mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
- nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini;
- paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari;
- pavimenti in legno e relativa posa in opera;
- trattamento e conservazione del legno.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane ai sensi della L. 443/85 del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.

Parte Prima - Parte Comune
Art. 1. Sistema d'informazione - Sviluppo economico e produttivo - Investimenti occupazione e decentramento

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo della imprenditoria artigiana e del settore del legno ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, avuto riguardo altresì all'attuale situazione del comparto, concordano di attivare ad ogni livello nel rispetto delle reciproca autonomia un sistema di rapporti sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato ed in particolare il settore del legno e dell'arredamento, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane mediante l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia. La funzione di questo settore, anche nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbisogna di una politica globale che colga gli elementi di peculiarità presenti nelle aziende del settore.

Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, entro il primo quadrimestre, le organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani forniranno alla FLC Nazionale le informazioni in loro possesso per comparto e per territorio in ordine allo stato e alle prospettive produttive e occupazionali delle imprese artigiane del settore, in relazione alla salvaguardia e sviluppo dell'occupazione ed alle linee di programmazione settoriali e generali.
Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno, ciascuno nella propria sfera di competenze, a favorire i progressi di consorziazione per lo sviluppo delle aziende artigiane e la ricerca nel settore nel quadro di un progetto complessivo nazionale regionale.

Livello regionale
A livello Regionale saranno attuati incontri periodici, a richiesta delle parti per una verifica e valutazione congiunta degli andamenti strutturali del settore.
Nell'ambito di tali incontri le Associazioni artigiane predisporranno informazioni relative a:
1) consistenza delle imprese artigiane di settore e di comparto nell'ambito regionale;
2) andamenti produttivi;
3) struttura della occupazione e sua evoluzione;
4) piani di sviluppo quantitativo del settore e modificazione tecnologica;
5) bisogni formativi relativi alla introduzione di tecnologia.
Le parti si impegnano a finalizzare il confronto sulle materie di cui sopra ad interventi specifici per il settore, realizzando anche iniziative, per gli argomenti su cui emerga una valutazione comune, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche competenti.
All'interno di tali iniziative assumono particolare valore interventi nei confronti della Regione sulle materie connesse agli investimenti agevolati e del credito, la creazione di adeguati strumenti per la formazione e qualificazione professionale, elementi di sostegno al sistema produttivo e ruolo dell'artigianato di settore nell'ambito della Regione, con particolare riguardo al problema delle materie prime, anche in relazione ai piani di forestazione demandati alle Regioni dal PFN.

Livello territoriale
A livello delle strutture organizzative imprenditoriali (provinciali e comprensoriali) le associazioni degli artigiani competenti per territorio, forniranno di norma annualmente alle organizzazioni sindacali elementi conoscitivi globali per settori e comparti produttivi riguardanti:
- la struttura dell'occupazione suddivisa per età e sesso;
- i volumi di investimenti effettuati nel corso dell'anno con particolare riferimento ai finanziamenti agevolati;
- le prospettive di espansione dei singoli comparti anche in relazione all'attuazione su scala territoriale delle scelte programmatiche regionali, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione;
- le eventuali ristrutturazioni, diversificazioni e riconversioni della produzione.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguiranno incontri allo scopo di effettuare un esame congiunto:
A) sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
B) sullo stato di applicazione della legge di parità uomo donna (903/77) e delle leggi sull'occupazione giovanile;
[…]

Nota a verbale
Fermi restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall'istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Viene esclusa l'applicazione di tali procedure a livello delle singole imprese. In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla Legge.

Decentramento produttivo
Le Associazioni Artigiani forniranno - nel quadro degli incontri previsti a livello regionale, informazioni in loro possesso sul lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazioni interessate ed alle aree territoriali.
Le Associazioni Artigiane assumeranno iniziative relative allo sviluppo imprenditoriale nelle imprese artigiane interessate ai processi di decentramento, nonché alle condizioni dei lavoratori in esse occupati e promuoveranno iniziative unitarie di ricerca su nuove tecnologie produttive per nuove forme di organizzazione del lavoro, per una efficace e dinamica commercializzazione dei prodotti, ciò al fine di dare un ruolo autonomo alle aziende artigiane, di favorire la pluricommittenza, di ridurre sensibilmente la loro subordinazione dalle grandi e medie imprese. In proposito le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto ai livelli territoriali indicati, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la continuità del flusso delle commesse per le aziende di lavorazione per conto terzi e ad attuare iniziative per lo sviluppo occupazionale nelle aziende artigiane.

Informazioni lavoro a domicilio
Le Associazioni Artigiane forniranno i dati in loro possesso relativi al lavoro a domicilio alle strutture a livello territoriale delle parti stipulanti il presente contratto.
Le informazioni ai vari livelli formeranno oggetto di confronto tra le parti, che ferma restando la reciproca autonomia, potranno determinare possibili iniziative convergenti nei confronti del Governo centrale Regionale o locale, nonché con Enti pubblici e privati.

Art. 2. Osservatori congiunturali
Le Associazioni artigiane e la Feneal-Filca-Fillea confermano l'intento comune di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di relazioni industriali a livello nazionale e regionale.
In questo ambito, anche con l'obiettivo di consentire una corretta attuazione di quanto previsto in materia di sistema di informazioni, le parti costituiscono un osservatorio congiunturale nazionale.
Compiti dell'Osservatorio sono:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica attinenti al comparto legno ed arredamento;
- l'acquisizione di dati sull'andamento del mercato del lavoro e sui flussi occupazionali;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale. In tema di formazione professionale, l'Osservatorio svolgerà compiti di coordinamento e di indirizzo delle esperienze territoriali;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.
Allo scopo di garantire la continuità e di ampliare il flusso delle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare adeguati rapporti nei confronti di Enti Pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, ecc., anche attraverso convenzioni.
L'Osservatorio congiunturale nazionale è composto da rappresentanti designati da ciascuna delle parti.
L'Osservatorio si riunisce periodicamente in relazione ai suoi programmi di attività o su richiesta di una delle parti.
Per le stesse finalità, con gli stessi compiti e la medesima composizione ed in raccordo con l'Osservatorio Nazionale, saranno costituiti Osservatori congiunturali regionali quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza e comunque nell'ambito delle indicazioni territoriali fornite dall'Osservatorio Nazionale.

Art. 3. Livello regionale di trattativa
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio.
In tale ambito potranno essere affrontate le problematiche connesse allo sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi di politica economica e finanziaria posti in essere dalle Regioni sulla base delle competenze ad esse attribuite in materia di artigianato, e dagli Enti pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare e cogliere tutte le opportunità e risorse del settore.
In particolare potranno essere oggetto di trattativa a livello regionale i seguenti argomenti:
- piani articolanti di utilizzo per la formazione professionale;
- gestione dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 87 nella parte relativa agli esuberi e mobilità, sulla base delle innovazioni legislative necessarie di cui all'accordo stesso;
- esame preventivo di situazioni temporanee di crisi produttive del settore;
- gestione dell'art. 7 dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 87 (contratti formazione lavoro, mobilità, ecc.);
- gestione di quanto esplicitamente demandato da accordi interconfederali e nazionali e dal CCNL di categoria a livello regionale o territoriale.
Gli accordi raggiunti a livello regionale escludono qualsiasi altro livello di trattativa territoriale. A qualunque altro livello territoriale non possono realizzarsi trattative se non dopo aver verificato l'impossibilità di trattative a livello regionale.
Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 27 febbraio 87 relativamente alla non ripetitività dei contenuti della contrattazione, non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello interconfederale e/o nazionale di categoria.
Le parti, nello stabilire tali procedure, individueranno regionalmente tempi e modalità degli incontri.
In presenza di aree ad alta concentrazione settoriale, le parti a livello regionale, di comune accordo, potranno demandare la trattativa sulle materie sopra indicate.
In nessun caso si potrà realizzare più di un livello di trattativa sub-nazionale.

Art. 6. Donne e minori
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

Art. 7. Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della Legge 20 Maggio 1970 n. 300 e successive integrazioni legislative.

Art. 8. Classificazione
Categorie professionali

[…]
Le parti costituiscono una commissione paritetica allo scopo di esaminare l'attuale inquadramento professionale contrattuale. Detta commissione si riunirà entro quattro mesi dalla data di stipula del presente contratto.
[…]

Art. 10. Orario di lavoro - Lavoro supplementare
La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative al l'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilità in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni il suddetto orario contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto.
Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale sopra indicato e sino a 44 ore settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale di fatto.
È fatto salvo quanto previsto all'art. 11 (flessibilità).

Art. 11. Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino ai limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di sessanta ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.

Art. 14. Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 16. Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera di domenica, godranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Art. 17. Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al 4° comma dell'art. 10.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale nel qual caso nessun lavoratore può rifiutarsi salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare verranno recuperate, nella misura di un terzo, con riposi compensativi di otto ore non retribuite, computate semestralmente, con godimento nel semestre successivo.

Art. 18. Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuano l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della Legge 23 aprile 1934 n. 653.

Art. 20. Contratto a termine
In attuazione dell'art. 23 della Legge 56/87, le parti individuano nelle ipotesi di lavoro sotto indicate la possibilità di apporre un termine alla durata del rapporto di lavoro.
Le parti stabiliscono inoltre che possono essere assunti con contratto a termine nei limiti di 1 lavoratore ogni 3 o frazione, assunti a tempo indeterminato. Sono esclusi dal computo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato gli assunti con contratto di formazione e gli apprendisti.
Tale rapporto non potrà comunque superare il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato ferma restando la possibilità di assunzione di una unità in aziende con un lavoratore occupato.
- Casi di incremento di attività di carattere non permanente e limitato nel tempo in dipendenza di commesse eccezionali con termini di consegna tassativi.
- Casi di più intense attività in relazione a maggiori richieste di mercato alle quali non sia possibile far fronte con il normale personale produttivo.

Art. 22. Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Art. 27. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]
Alla lavoratrice in stato di gravidanza, per malattie insorte in tale periodo e causate dallo stesso stato, è fatto obbligo di presentare domanda di prematernità all'Ispettorato di lavoro competente secondo le norme vigenti.

Art. 32. Permessi di entrata e di uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l'impresa se non debitamente autorizzato dal datore di lavoro.
Salvo permesso del datore di lavoro non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nell'impresa in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dall'impresa deve essere chiesto dal lavoratore al datore di lavoro nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.

Art. 33. Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'Assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno previ accordi tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 35. Accordo Interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
.... Omissis

Art. 40. Ambiente di lavoro
Le parti, anche in memoria con le vigenti disposizioni di legge in materia, rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva e concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro.
Convengono pertanto di dare una regolamentazione completa alla normativa stabilita dall'art. 9 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
In conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo la rappresentanza sindacale aziendale svolge in particolare i seguenti compiti:
A) 1° controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
2° propone la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
3° partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o nocività;
4° individua con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità l'intervento di un Ente pubblico specializzato in medicina del lavoro per particolari indagini ed accertamenti in ordine ai predetti fattori di rischio e/o nocività.
A tal fine le Associazioni territoriali degli Artigiani e della FLC concorderanno un elenco di Enti pubblici specializzati in medicina del lavoro fra i quali le RSA sceglieranno quello cui affidare il compito di procedere alle indagini e agli accertamenti.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta, sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi di cui al punto B) sopraindicati formeranno oggetto di accordo fra la direzione aziendale e la rappresentanza aziendale.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra la direzione aziendale e la RSA sono a carico dell'azienda e le loro risultanze saranno poste a disposizione delle due parti interessate che le esamineranno al fine di concordare l'adozione delle eventuali misure correttive, avuto riguardo anche ai tempi occorrenti.
È prevista l'istituzione:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura degli enti di cui sopra ed a disposizione della RSA nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti stessi;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura degli enti a disposizione della RSA nel quale saranno annotati i dati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio e malattie professionali;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, depositato presso l'azienda ed aggiornato dagli enti che eseguono le visite mediche con vincolo di segreto, in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate per obbligo di legge;
- visite di idoneità effettuate da enti pubblici ai sensi dell'art. 5 comma 3° della Legge 20 maggio 1970 n. 300;
- gli infortuni e le malattie professionali;
- visite mediche ed esami clinici eventualmente effettuati in relazione alle rilevazioni di cui al punto a).
In considerazione delle caratteristiche delle aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione completa ed uniforme della normativa prevista dal presente articolo, il registro dei dati ambientali biostatistici, il libretto sanitario di rischio, possono anche essere elaborati di comune accordo tra le parti a livello territoriale, preferibilmente se regionale.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle RSA l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni, quando queste siano relative a malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto e verrà aggiornato con criteri indicati nel precedente capoverso in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richieste della RSA, finalizzata alla tutela della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile, dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nella lavorazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo saranno coordinate oltre che con quelle di eventuali accordi aziendali in materia, con le norme di legge o di altra natura e comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituito servizio sanitario nazionale.
Nelle imprese in cui, date le dimensioni, non è prevista la RSA il Rappresentante sindacale come previsto dall'Accordo Interconfederale 21.7.88, ai sensi dell'art. 9 della Legge 300, si rende parte interessata all'attuazione delle norme di cui ai n. 1° - 2° - 3° del punto A) e in questo caso le rimanenti norme del presente articolo sono demandate alle organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori.
Negli incontri previsti ai livelli Regionale, Provinciale o comprensoriale, si procederà ad esami congiunti sui problemi dell'ambiente di lavoro in rapporto all'applicazione del dettato contrattuale, con particolare attenzione ai problemi della rumorosità, alla introduzione di nuove tecnologie e all'uso di nuove sostanze.

Art. 42. Regolamento del lavoro a domicilio
1° Definizione del lavoro a domicilio:

Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla Legge 18.12.1973 n. 877 ed integrazioni successive.

2° Libretto personale di controllo:
Il lavoratore a domicilio oltre al libretto di cui alla Legge 19.1.1935, n. 112, deve essere munito a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.

4° Retribuzioni:
[…]
La compilazione e l'approvazione delle tariffe e del loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni Provinciali Artigiane e dei Lavoratori; questi ultimi potranno avvalersi della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente le caratteristiche delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda e delle aziende interessate.
A tale fine, nelle provincie ove è presente il lavoro a domicilio una delle parti potrà richiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente a seconda delle necessità per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento, ed in questa sede si procederà anche ad un esame generale del fenomeno.
Le associazioni firmatarie al loro livello territoriale, determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali commissioni.
Le richieste di incontro e la loro effettuazione dovranno essere portate a conoscenza delle organizzazioni nazionali contraenti.

8° Fornitura materiale:
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]


Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applichino le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla Legge 18.12.1973 n. 877 ed integrazioni successive.

Art. 46. Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti Associazioni Sindacali Territoriali degli Artigiani e dei Lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del Contratto, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, la vertenza sarà demandata all'esame delle parti stipulanti il presente contratto.

Art. 48. Enti bilaterali
Sulla base dell'art. 4 dell'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, nonché ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.2.1987 le parti s'impegnano a promuovere ogni iniziativa affinché nei tempi più stretti vengano realizzati gli incontri di verifica a livello territoriale e nazionale necessari per la costituzione degli Enti bilaterali.
A tale fine le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di febbraio 1985 per esaminare le problematiche relative alla formazione professionale di settore.

Parte Seconda - Ex Operai
Art. 52. Lavoro a cottimo
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Art. 53. Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistemi a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sulla retribuzione tabellare con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperature superiori ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.

Art. 55. Consegna e conservazione degli utensili personali
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli utensili, gli attrezzi, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'Azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione dell'azienda.
[…]

Art. 57. Ammonizioni, multe e sospensioni
L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute e lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcoliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Art. 58. Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 7 (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo 7;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o ai materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali.

Disciplina apprendistato
Art. 61. Norme generali

La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato del legno e dell'arredamento è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente regolamentazione.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.

Art. 63. Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza ai corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista, un documento che attesti i periodi di tirocini già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati. […]
Nel caso di passaggio ad aziende con lavorazioni diverse nel settore, superato il periodo di prova verrà riconosciuto all'apprendista un periodo convenzionale di tirocinio pari al 50% di quello svolto precedentemente e non superiore al 50% di quello stabilito per il nuovo gruppo di appartenenza.

Art. 64. Durata dei tirocinio
La durata normale del periodo di apprendistato è la seguente:
1) Lavorazione manuale, artistica, tradizionale, ad alto contenuto tecnico e professionale, ad esempio:
Doratori; laccatori; arredatori di interni (mobilieri, tappezzieri, etc.), su progetto, in stile, e/o su misura; ebanisti; restauratori; liutai; intagliatori; intarsiatori; scultori; modellisti; costruttori e riparatori di barche e natanti; costruttori e riparatori di articoli sportivi;
1° Gruppo - fino a 20 anni - 5 anni
2-A) Lavorazioni di carattere tradizionale meccanizzate a medio contenuto professionale, ad esempio:
Lucidatori; traforisti; corniciai; tornitori; lavorazione del vimini e del giunco; addobbatori; tappezzieri; materassai; abbozzatori; lavorazione del mobile e serramenti e infissi non standardizzati; oggettistica ed articoli da regalo; lavorazione speciale del sughero;
2° Gruppo A - fino a 20 anni - 3 anni e 4 mesi
2-B) Impiegati in possesso del titolo di studio non superiore alla scuola d'obbligo: operatori contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative.
2° Gruppo B - fino a 20 anni - 2 anni
Tale normativa si applica in presenza delle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge sull'apprendistato.
3) Lavorazioni semplici a carattere ripetitivo meccanizzate e/o in serie, ad esempio:
produttori in imballaggi; contenitori; battiscopa; aste per cornici; pallets; manici; scope; segherie; sughero; mobili o infissi o parti di questi (pannelli, semilavorati e accessori); canestrai.
3° Gruppo - fino a 20 anni - 1 anno e 6 mesi
Le differenze nella composizione dei gruppi derivano dall'attività prevalente della singola impresa. L'individuazione dei mestieri nei vari gruppi è da intendersi quale esemplificazione riferita alla preminente attività degli stessi nel settore.
Nota a verbale.
Punto 1 Per le attività di cui ai gruppi 1 e 2 realizzate con lavorazioni meccanizzate ed esclusivamente in serie, si applicano le durata previste per il gruppo 3.
Punto 2 Le lavorazioni elencate ai fini della collocazione degli apprendisti nei gruppi, previsti dall'accordo interconfederale del 21 dicembre 1983, non esauriscono il numero delle lavorazioni esistenti. Gli apprendisti assunti in imprese le cui lavorazioni non sono citate saranno collocati nei vari gruppi secondo i criteri analogici
Punto 3 Le parti si danno atto di aver dato corretta applicazione all'accordo interconfederale del 21.12.83, sul trattamento economico degli apprendisti, fissando a livello nazionale il periodo iniziale in valori che, seppur scaglionati, sono nella media ponderale comprensivi delle percentuali previste dall'accordo stesso.
Si danno inoltre atto che la definizione di tale normativa resta di esclusiva competenza delle Organizzazioni Nazionali stipulanti ed ha validità per tutto il territorio nazionale.
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, in attuazione dell'art. 21, 5° comma della Legge 56/87 concordano di sperimentare l'attuazione del disposto sopra richiamato, convenendo sui seguenti criteri applicativi:
1) elevazione fino a 23 anni dell'età di assunzione degli apprendisti per qualifiche ad alto contenuto professionale indicate e riferibili al 1° gruppo della presente normativa;
2) ferma restando la durata del periodo di apprendistato individuata al 1° gruppo, la retribuzione andrà calcolata secondo quanto previsto al successivo art. 65.
Nell'intento di realizzare, attraverso l'attuazione e la sperimentazione di tutti gli strumenti previsti dalle leggi vigenti, una attenta gestione del mercato del lavoro che, anche con l'applicazione dell'art. 21, 5° comma L. 56/87 risulti coerente con le specifiche esigenze delle imprese artigiane, le parti concordano di procedere all'ingresso di lavoratori di cui al punto 1) esclusivamente facendo ricorso all'apprendistato e non anche attraverso CFL. L'esclusione del ricorso al CFL non sarà operante per i lavoratori per i quali non risulti ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato, ex L. 56/87 art. 21, 5° comma.

Art. 69. Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 4 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore fanno parte dell'orario di cui all'art. 10 fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Art. 71. Decorrenza e durata
Nota a verbale

In relazione alle particolari condizioni legislative esistenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di apprendistato, le parti firmatarie il presente contratto, concordano nel demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Parte Terza - Ex Impiegati
Art. 75. Doveri dell'impiegato

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.