Responsabilità di un RSPP colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 e art. 389, lett. b) - per avere violato l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione a macchine ed impianti fermi ed in condizioni di sicurezza, capo B) della rubrica - nonchè dell'art. 113 c.p., art. 590 c.p., comma 3, art. 583 c.p., comma 2, n. 3 - per avere per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè nella violazione delle norme antinfortunistiche richiamate e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 (avendo omesso di installare adeguate apparecchiature idonee ad eseguire in sicurezza l'intervento di manutenzione al quale attendeva il lavoratore dipendente M. C.), cagionato allo stesso dipendente lesioni personali consistite nella amputazione traumatica della mano sinistra, così avendogli determinato la perdita dell'arto, capo D).

 

Era infatti accaduto che il M., addetto alla macchina denominata "trasportatore a coclea di polveri di zolfo", durante le operazioni di miscelazione dello zolfo aveva inavvertitamente fatto cadere nella tramoggia un sacchetto, contenente materiale plastico, di guisa che si era reso necessario intervenire per il recupero dello stesso, previo blocco del macchinario.  Le operazioni erano state eseguite dal M. e da G.F. che aveva arrestato la macchina, intervenendo sul quadro elettrico generale, ed aveva dato le direttive per eseguire la manovra di recupero, materialmente affidata al M.. Senonchè, non essendo riuscito il primo tentativo di recupero, lo stesso G. aveva azionato il macchinario con senso inverso di marcia per consentire al M. di individuare ed estrarre il sacchetto. Proprio nel corso di tale operazione si era verificato l'incidente.

 

Condannato in primo e secondo grado, l'imputato propone ricorso in Cassazione - Rigetto.

 

La Suprema Corte, in relazione alla sentenza impugnata, afferma che "la stessa Corte ha correttamente rilevato che tale responsabilità trae origine, non solo dalla posizione dell'imputato di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta "Z.V.M.", e quindi di soggetto che era stato deputato ad assicurare che l'attività d'impresa si svolgesse nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche poste a tutela dell'incolumità dei dipendenti, ma anche dall'essere stato lui stesso il coordinatore della operazione di recupero del sacchetto caduto dentro la tramoggia.

Operazione che lo ha visto, da un lato, dare incarico al M. del materiale recupero dell'oggetto, dall'altro, azionare inopportunamente la macchina mentre era ancora in corso l'azione di recupero.

Condotta certamente gravemente colpevole, anche in presenza di atteggiamenti imprudenti della vittima, poichè, come hanno esattamente osservato i giudici del merito, il riavvio della macchina non poteva prescindere, nel rispetto delle norme di sicurezza recepite dall'azienda, dall'assoluta certezza, da parte dell'imputato, che nè il M. nè altro lavoratore si trovasse in posizione di pericolo.

Nè l'imputato potrebbe eludere le proprie responsabilità richiamando pretese violazioni, da parte della vittima, di specifiche disposizioni dallo stesso impartite, essendo del tutto evidente che la posizione ricoperta dall'imputato gli imponeva non solo di dare disposizioni, ma anche di accertarsi che queste fossero da tutti rispettate."


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

 

sul ricorso proposto da:

1) G.F., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3295/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/06/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv. Vaccaro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. Randazzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

 

FattoDiritto

 

 

1 - Con sentenza dell'11 giugno 2007, il Tribunale monocratico di Sciacca ha ritenuto G.F., responsabile del servizio di protezione e prevenzione della ditta "Z.V.M.", colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 e art. 389, lett. b) - per avere violato l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione a macchine ed impianti fermi ed in condizioni di sicurezza, capo B) della rubrica - nonchè dell'art. 113 c.p., art. 590 c.p., comma 3, art. 583 c.p., comma 2, n. 3 - per avere per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè nella violazione delle norme antinfortunistiche richiamate e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 (avendo omesso di installare adeguate apparecchiature idonee ad eseguire in sicurezza l'intervento di manutenzione al quale attendeva il lavoratore dipendente M. C.), cagionato allo stesso dipendente lesioni personali consistite nella amputazione traumatica della mano sinistra, così avendogli determinato la perdita dell'arto, capo D)-.

 

All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata e ritenuto il concorso tra i reati, alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione, nonchè, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, alla quale è stata assegnata una provvisionale di Euro 10.000,00.

 

Secondo la ricostruzione dei fatti eseguita dai giudici del merito, era accaduto che il M., addetto alla macchina denominata "trasportatore a coclea di polveri di zolfo", durante le operazioni di miscelazione dello zolfo aveva inavvertitamente fatto cadere nella tramoggia un sacchetto, contenente materiale plastico, di guisa che si era reso necessario intervenire per il recupero dello stesso, previo blocco del macchinario.

 

Le operazioni erano state eseguite dal M. e da G.F. che aveva arrestato la macchina, intervenendo sul quadro elettrico generale, ed aveva dato le direttive per eseguire la manovra di recupero, materialmente affidata al M..

Senonchè, non essendo riuscito il primo tentativo di recupero, lo stesso G. aveva azionato il macchinario con senso inverso di marcia per consentire al M. di individuare ed estrarre il sacchetto.

 

Proprio nel corso di tale operazione si era verificato l'incidente.

 

Su impugnazione proposta dall'imputato, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 20 giugno 2008, dopo avere respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza con la quale il tribunale aveva respinto l'istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore, per contestuale impegno professionale avanti ad altro tribunale, ha dichiarato prescritto il reato descritto sub capo B) dell'imputazione ed ha confermato, la responsabilità dell'imputato quanto al delitto di lesioni colpose contestato sub capo D), riducendo a tre mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice.

 

 

Avverso tale decisione ricorre l'imputato, che deduce:

a) omessa o erronea applicazione dell'art. 420 ter c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva respinto l'istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore; istanza prontamente depositata in cancelleria, non appena profilatasi la concomitanza con altro impegno professionale;

b) violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, entrato in vigore prima della definizione del giudizio d'appello, che ha abrogato il D.P.R. n. 547 del 1955; si chiede, quindi, a questa Corte di emettere senza assolutoria, ex art. 129 c.p.p.;

c) vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, non avendo il giudice del gravame adeguatamente valutato la condotta dell'operaio infortunato che, nell'eseguire un'operazione esorbitante le proprie mansioni e disattendendo le direttive del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, aveva imprudentemente ed imprevedibilmente inserito la mano all'interno del trasportatore a coclea.

 

 

2 - Il ricorso è infondato.

 

 

a) Certamente infondato è il primo dei motivi proposti.

In realtà, in tema di impedimento del difensore dell'imputato a comparire in udienza per concomitante impegno professionale, questa Corte ha, con giurisprudenza costante, affermato che la relativa istanza di rinvio deve essere, non solo avanzata tempestivamente (come, per vero, è accaduto nel caso di specie), ma anche corredata dalla specifica indicazione delle ragioni della mancata nomina di un sostituto (Cass. nn. 48771/03, 25754/08, 44299/08, 6668/10).

A tali principi si è, nel caso di specie, adeguata la Corte territoriale, che ha legittimamente ritenuto di respingere la richiesta di rinvio, non avendo il difensore in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per le quali non gli era stato possibile nominare un sostituto.

Nè vale a mettere in dubbio la legittimità di tale decisione la sentenza di questa Corte n. 47753/08, richiamata nel ricorso, con la quale è stato ritenuto illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato.

Il detto caso, invero, le ragioni del rinvio riguardavano non concomitanti impegni professionali del difensore, bensì condizioni di malattia dello stesso, cioè una situazione del tutto diversa da quella prospettata dall'odierno ricorrente, che ampiamente giustifica la diversità del giudizio, essendo evidente, stante la condizione di malattia del difensore, la impossibilità per lo stesso di intervenire per la nomina del sostituto.

 

 

b) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

 

 

Invero, con la L. n. 81 del 2008 non è intervenuta alcuna "abolitio criminis" rispetto a quanto previsto dall'abrogato D.P.R. n. 547 del 1955, essendo state, al contrario, non solo ribadite, ma addirittura rese più rigorose le norme dirette a garantire la sicurezza dei lavoratori, più penetranti i doveri del datore di lavoro, più gravemente sanzionate - spesso - le relative responsabilità.

 

L'abrogazione del predetto D.P.R. non ha, quindi, abolito nessuno dei doveri di garanzia incombenti sul datore di lavoro e nessuna delle connesse responsabilità, essendosi solo verificata una successione di leggi che ha comunque garantito la continuità tra il vecchio ed il nuovo impianto normativo.

 

 

c) Inesistenti sono i vizi motivazionali dedotti con l'ultimo motivo di ricorso.

 

In proposito, occorre premettere che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata.

 

Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

Orbene, nel caso di specie pretestuosa si presenta la denuncia di pretese carenze di motivazione della sentenza impugnata che si presenta, viceversa, compiutamente e congruamente motivata in termini di assoluta coerenza logica rispetto agli elementi probatori acquisiti.

Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, la Corte territoriale ha congruamente esaminato ogni questione sottoposta al suo giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, ha ribadito la responsabilità del G., alla stregua degli elementi probatori acquisiti, in specie delle testimonianze e delle conclusioni rassegnate dai diversi tecnici incaricati di accertare le cause e le modalità dell'infortunio.

La stessa Corte ha correttamente rilevato che tale responsabilità trae origine, non solo dalla posizione dell'imputato di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta "Z.V.M.", e quindi di soggetto che era stato deputato ad assicurare che l'attività d'impresa si svolgesse nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche poste a tutela dell'incolumità dei dipendenti, ma anche dall'essere stato lui stesso il coordinatore della operazione di recupero del sacchetto caduto dentro la tramoggia.

Operazione che lo ha visto, da un lato, dare incarico al M. del materiale recupero dell'oggetto, dall'altro, azionare inopportunamente la macchina mentre era ancora in corso l'azione di recupero.

Condotta certamente gravemente colpevole, anche in presenza di atteggiamenti imprudenti della vittima, poichè, come hanno esattamente osservato i giudici del merito, il riavvio della macchina non poteva prescindere, nel rispetto delle norme di sicurezza recepite dall'azienda, dall'assoluta certezza, da parte dell'imputato, che nè il M. nè altro lavoratore si trovasse in posizione di pericolo.

Nè l'imputato potrebbe eludere le proprie responsabilità richiamando pretese violazioni, da parte della vittima, di specifiche disposizioni dallo stesso impartite, essendo del tutto evidente che la posizione ricoperta dall'imputato gli imponeva non solo di dare disposizioni, ma anche di accertarsi che queste fossero da tutti rispettate.

 

 

Non può essere neanche accolta la richiesta, formulata in udienza dal difensore dell'imputato, di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Invero, il termine prescrizionale massimo, di sette anni e sei mesi, non risulta ancora decorso in considerazione dei periodi di sospensione dello stesso dovuti a rinvii del procedimento determinati dalla astensione dall'attività di udienza da parte dei difensori o da altri legittimi impedimenti.

 

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.500,00, di cui Euro 490,00 per spese, oltre accessori come per legge.

 

 

P.Q.M.

 

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè a rifondere alla parte civile costituita le spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.500,00 (di cui Euro 490,00 per spese), oltre accessori come per legge.