N. 07391/2010 REG.SEN.

N. 01668/1999 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1668 del 1999, proposto da:
C. L., rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Pascucci, con domicilio eletto presso Segreteria del Consiglio di stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Elena Savasta e Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso Francesco Pirocchi in Roma, largo T. Solera 7/10;
Commissione Medica Ospedaliera Militare di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nucaro, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 02849/1998, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati l' avv. Pirocchi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da C.L. avverso il diniego opposto dal Comune intimato alla richiesta di riconoscimento dell’equo indennizzo spettante in ragione della malattie contratte a causa del servizio prestato quale vigile urbano.

Con l’atto di appello il C. ripropone e sviluppa le censure poste a fondamento del ricorso di prime cure.

Resistono le amministrazioni intimate.

All’udienza del 13 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

2. L’appello è infondato.

 

La Sezione reputa suscettibile di condivisione l’assunto centrale che sorregge la sentenza appellata, in ordine all’insussistenza di profili di illogicità e di travisamento idonei ad inficiare le valutazioni tecniche discrezionali condotte dal Comune di Milano, in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione medica ospedaliera, circa l’insussistenza di un apprezzabile nesso eziologo tra le patologie in rilievo (mielopatia spondilosi/ernia discale e coronopatia trivascolare) e il servizio prestato dal ricorrente quale vigile urbano.

Sulla scorta di un giudizio adeguatamente motivato e coerente con la documentazione in atti, l’amministrazione ha infatti ritenuto che le patologie in esame, di natura anche multifattoriale, siano caratterizzate da una significativa componente endogeno-costituzionale e che il servizio prestato dal ricorrente si sia sostanziato nello svolgimento delle normali attività istituzionali (controllo del traffico, gestione della viabilità, servizio di autopattuglia), senza essere stato connotato da profili ed eventi specifici apprezzabili quali fattori concausali efficienti.

Anche in sede di appello parte ricorrente non ha dimostrato, con particolare riguardo ai periodi di servizio non coperti da una puntuale documentazione amministrativa, la sussistenza di peculiari aspetti dell’attività lavorativa che possano avere inciso in modo apprezzabile sulla genesi e sul decorso delle patologie di che trattasi.

 

3. L’appello deve essere in definitiva respinto.

 

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Cesare Lamberti, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione