REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
IL GIUDICE MONOCRATICO DI NAPOLI IV SEZ.
Dr.ssa Concetta CRISTIANO, nell'udienza del 07/07/10 ha emesso la seguente
SENTENZA

  

 

nei confronti di: F. P. N. NAPOLI *** ivi dom.to ex art. 161 c.p.p. in Via ***
LIBERO CONTUMACE

IMPUTATO
Del reato p. e p. dall'art. 24 D.P.R. 164/56 perché, in qualità di datore di lavoro e leg. rapp. della ditta appaltatrice di lavori edili "C. F. s.r.l.", con cantiere aperto in Napoli alla Via di Pozzuoli, ometteva di porre in essere condizioni necessarie relative alle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni sul lavoro, in particolare: mancanza di idonee tavole fermapiede sulle impalcature dei ponteggi, mancanza del P.O.S., registro infortuni e nomina ed accettazione del medico competente, mancanza progetto e calcolo dei ponteggi.

Accertato in Napoli il 17/10/06.

 

CONCLUSIONI

 

 

Il PM: non doversi procedere per oblazione.
La difesa: si associa alla richiesta del PM.

FattoDiritto

 

Con decreto di citazione a giudizio emesso dal PM presso il Tribunale di Napoli il nominato in oggetto veniva tratto innanzi a questo Giudice monocratico per rispondere del reato in rubrica riportato.
All'odierno dibattimento, dichiarata la contumacia dell'imputato, preliminarmente il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, chiedeva di essere ammesso all'oblazione.
Sentito il PM, il Giudice ammetteva l'imputato all'oblazione, determinava l'importo da versare e rinviava il processo all'udienza del 7/7/10.
In tale udienza, verificato l'effettivo versamento della somma determinata a titolo di oblazione e delle spese del procedimento, invitava le parti a concludere.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Giudice dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Motivi della decisione.
Si impone al Giudicante la formula dell'improcedibilità per estinzione del reato.
E invero ai sensi dell'art. 162 bis c.p. il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione estingue il reato.

P.Q.M.

 


Letto lart. 531 c.p.p. dichiara n. d. p. nei confronti di F. P. in ordine al reato a lui ascritto per essere il reato estinto per intervenuta oblazione.
Napoli 7/7/10
Depositata in cancelleria il 7 luglio 2010.