• Mobbing

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, Dr.ssa Simonetta Liscio, alla pubblica udienza del giorno 4 maggio 2010 pronuncia e pubblica mediante lettura in udienza al termine della discussione orale la seguente:

SENTENZA

 

AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella controversia iscritta al n. 1465 Ruolo Gen. Anno 2005

promossa da:

Ro.Pa. - Avv. Mo.Ni., Lu.Lu.

ricorrente

CONTRO

Azienda Usl n. 2 Perugia

Avv. Ma.Ra.

resistente
 

 

 
FattoDiritto

 


Con l'atto introduttivo del presente giudizio Pa.Ro. chiede la condanna della convenuta Azienda USL n. 2, della quale è dipendente, al risarcimento dei danni conseguiti all'infortunio sul lavoro subito in data 6 giugno 2001.

Lamenta una illegittima successiva dequalificazione professionale e denuncia comportamenti aziendali a suo dire qualificabili come mobbing.

Il risarcimento dunque viene esteso anche a tali condotte.

 

Nel costituirsi in giudizio la resistente contesta la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente.

Sono stati escussi i testimoni indicati dalle parti sui capitoli rilevanti ai fini del giudizio.

 

L'infortunio del 6 giugno 2001:

l'istruttoria orale compiuta consente di escludere una responsabilità dell'azienda USL ex art. 2087 C.C.
La ricorrente all'epoca svolgeva funzioni di infermiera professionale addetta al servizio 118.

In quella occasione durante un intervento notturno presso una paziente anziana che si era rotta un femore, la ricorrente insieme all'unico altro operatore presente nell'ambulanza dovette sollevare la paziente e trasportarla lungo le scale dell'abitazione sino all'ambulanza.

La ricorrente ad un certo momento lamentò un dolore, ma dopo una pausa riprese il trasporto con il collega.

Non vi è prova che la ricorrente non fosse idonea al sollevamento dei pazienti, come invece dalla medesima rappresentato.

Ella non si era infatti mai doluta di ciò, né aveva richiesto di essere esonerata dal servizio 118.

Non vi è prova che la paziente trasportata pesasse oltre 80 chilogrammi, come sostenuto dalla ricorrente.

Il cosiddetto "codice verde" non prevede personale medico in ambulanza, né la presenza di ulteriore personale, medico, avrebbe esonerato la ricorrente dal trasporto della paziente.

L'ambulanza era dotata di carrozzella, ma nel caso di specie la paziente non poteva essere trasportata in carrozzella perché si sospettava la frattura del femore.

La paziente dunque non poteva che essere trasportata in ambulanza con il telo tenuto sollevato dai due operatori, come infatti avvenne.

Tutti i testimoni hanno riferito che in caso di rilevata necessità il personale 118 avrebbe potuto chiamare i vigili del Fuoco ovvero i Vigili urbani per consentire l'accesso all'abitazione o la rimozione di ostacoli per intervenire sul paziente.

Tale richiesta non ritennero di attivare i due operatori, implicitamente ritenendo l'intervento autonomamente fattibile.

La azienda USL, offrendo tale possibilità di richiesta di intervento ha dunque offerto gli strumenti idonei non solo per la esecuzione efficace del soccorso, ma anche per la assicurazione della incolumità dei lavoratori addetti al servizio.

 

Non ravvisandosi alcuna condotta colpevole del datore di lavoro, la pretesa risarcitoria va respinta.

 

La dequalificazione professionale:

Secondo la prospettazione attorea la dequalificazione temporanea subita dalla Ro., adibita dal luglio 2002 al febbraio 2003 al servizio di segreteria e ricevimento dell'utenza, deriverebbe dalla ingiustificata inidoneità al servizio infermieristico ritenuta dal medico competente USL con giudizio espresso in data 1.7.2002 a modifica del precedente giudizio di parziale idoneità appena emesso in data 19.6.2002.

Non adduce la ricorrente alcun elemento dal quale possa emergere che il nuovo giudizio del luglio 2002, emesso sul dichiarato presupposto della erroneità di quello precedente, non fosse corretto, cioè non vi è alcun elemento che possa far ritenere che temporaneamente le condizioni della Ro. non fossero effettivamente tali da ingenerare una inabilità assoluta alle mansioni infermieristiche.

D'altra parte il giudizio di inidoneità venne emesso solo a carattere temporaneo con rivedibilità a sei mesi. Ed, infatti, allo scadere del semestre venne emesso un nuovo giudizio, questa volta di inidoneità parziale.

Non può dunque ritenersi sussistere alcuna dequalificazione per il solo fatto di non avere potuto esercitare funzioni prettamente infermieristiche proprio in ragione della valutata inidoneità fisica all'espletamento di queste.

Non può ritenersi, parimenti, che le funzioni di segreteria assegnate alla ricorrente nel frattempo siano solo perché diverse da quelle strettamente infermieristiche, di valenza professionale inferiore a quella posseduta.

Anche la pretesa risarcitoria conseguente la denunciata dequalificazione va pertanto respinta.

 

Il denunciato mobbing:

Si definisce mobbing una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in constante progressione in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravita. La vittima si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi.

Va qualificato mobbing esclusivamente una strategia, un attacco continuato, ripetuto, duraturo.

Proprio la ripetitività nel tempo delle condotte, e la loro riconducibilità ad un unico disegno, quello che ha per oggetto appunto l'esclusione del lavoratore, costituisce la caratteristica fondante del "mobbing".

Le diverse assegnazioni professionali che dopo l'infortunio del giugno 2001 la ricorrente denuncia come comportamenti "mobbizzanti" non solo sono numericamente insignificanti, ma non sono per nulla indicativi - in ragione delle esigenze organizzative datoriali - di una unitaria condotta intenzionalmente volta alla emarginazione della lavoratrice.

Ne consegue la reiezione anche di tale doglianza.

Ragioni di esclusiva equità sostanziale impongono la compensazione totale tra le parti delle spese di giudizio.

 

 

P.Q.M.

 

 Respinge il ricorso.

 

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Perugia, il 4 maggio 2010.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2010.