REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione del lavoro

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, Luigi Pazienza, all'udienza del 7.07.2010, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

 

 

nella controversia individuale di lavoro tra C. N., rappresentato e difeso dall'Avv. M. Del Vecchio;

e

MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale della Stato di Lecce.

 

 

FattoDiritto

 

 

Con ricorso depositato il 13.04.2005 l'istante ha adito il Tribunale di Taranto - sezione lavoro, chiedendo

1) di "condannare il Ministero della Difesa al pagamento della somma di Euro 100.000,00, pari ad Euro 2.000,00 per punto di invalidità, a titolo di risarcimento del danno biologico patito, oltre interessi e rivalutazione die calamitatis;

2) condannare, inoltre, il convenuto al pagamento di una somma di Euro 50.000,00, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno morale ed alla ulteriore somma di Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale, con vittoria di spese da distrarsi".

Nel corpo del ricorso il ricorrente ha affermato di aver lavorato alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 29.01.1982 al 29.10.2000, con la qualifica di assistente tecnico per la chimica industriale e sede di lavoro presso l'Arsenale Marina Militare di Taranto, svolgendo la sua attività presso il laboratorio chimico; che dal 30.10.2000 è stato trasferito, per motivi di salute ed inidoneità alla mansione accertata dalla Commissione medica ospedaliera, presso la segreteria divisione servizi Arsenale; che è stato continuativamente esposto sino al 30.10.2000 ad amianto ed agenti patogeni; che ha provveduto al campionamento ed esami di coibenti e materiali vari di fibra di amianto e vetrose in generale, al campionamento di fibre aereodisperse minerali naturali ed artificiali con successive operazioni analitiche di laboratorio, tra le quali la fase di frammentazione ed esame microscopico dei campioni, esami su rifiuti a base di amianto; che ha utilizzato, in qualità di strumenti, microscopi ottici, spettrofotometri, pompe aspiranti per fibre di amianto, strumenti da taglio e frantumazione da laboratorio; che tali attività sono state svolte nel laboratorio ed, almeno per dieci giorni al mese, direttamente a bordo delle unita navali; che è stato quotidianamente esposto a sostanze cancerogene come l'amianto sia nel laboratorio chimico, ove era installata una sola cappa di aspirazione assolutamente inidonea all'abbattimento della diffusione di fibre, fumi e polveri che sulle navi.

Si costituiva in giudizio tardivamente parte resistente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la prescrizione del credito vantato e contestando nel merito la sussistenza del diritto.

 

La domanda di risarcimento del danno biologico permanente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

 

La richiesta di risarcimento del danno esistenziale e del danno morale, stante il difetto di allegazioni puntuali e circostanziate, deve essere rigettata.

 

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente.

 

La domanda in questione attiene ad un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

 

Per i ricorsi relativi ai rapporti di pubblico impiego era prevista, anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole di riparto della giurisdizione, attualmente trasfuse nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, l'attribuzione del contenzioso alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, comma 1, n. 1, e della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, comma 2), senza possibilità di operare una distinzione tra controversie inerenti all'esercizio di una attività autoritativa dell'amministrazione con il conseguente profilarsi di posizioni di interesse legittimo e controversie promosse a tutela di diritti soggettivi perfetti.

Nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo erano comprese non solo le domande di adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di impiego (retributive, contributive, di inquadramento, ecc.), ma anche quelle risarcitorie da inadempimento delle predette obbligazioni.

In particolare, rispetto ad una domanda di risarcimento dei danni per la lesione dell'integrità psico-fisica, proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, la questione del riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo presupponeva, in primo luogo, l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, poiché l'azione del risarcimento del danno di matrice extracontrattuale, fondata sul disposto dell'art. 2043 cod. civ., trovava nel rapporto di impiego una mera occasione di contatto tra le parti, e, non essendo inerente a tale rapporto, rientrava nella giurisdizione del Giudice ordinario già in epoca anteriore alla riforma della disciplina del lavoro pubblico, attuata con le norme ora raccolte nel D.Lgs. n. 165 del 2001.

Sulla base di queste premesse, pertanto, la regula iuris circa il riparto delle giurisdizioni deve essere desunta dalla norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, che recita: "Sono attribuite al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente Decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.06.1998

Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15.09.2000".

Con orientamento consolidato le Sezioni Unite della Corte hanno rifiutato di accogliere la tesi del termine di natura processuale stabilito per la sussistenza della giurisdizione amministrativa, scaduto il quale anche per le controversie attinenti al periodo anteriore alla suddetta data sussisterebbe la giurisdizione ordinaria.

Di conseguenza, ai fini della declaratoria della giurisdizione, non rileva l'avvenuto superamento della data del 15.09.2000, in quanta tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto, compresa quella concernente la operatività della translatio iudicii e la conseguente eventualità che la riassunzione, dopo la suddetta data, davanti al Giudice amministrativo della causa già introdotta davanti a quello ordinario prima della medesima data, impedisca il verificarsi della decadenza (cosi Cass. S.U. 9101/2005).

Con riguardo poi alla diversa formula usata dall'art. 69, comma 7 (... "qualora siano state proposte"...), rispetto a quella già presente nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17 (... "e debbono essere proposte"...), si è precisato che si tratta di una differenza semantica giustificata non da una nuova ratio della disciplina sopravvenuta, bensì soltanto dall'essere stata superata, al momento dell'emanazione del provvedimento normativo più recente, la data presa in considerazione (vedi, tra le numerose decisioni: Cass. S.U. 17633/2003, 1904/2004, 1237/2004, cit. 5184/2004).

Le riferite interpretazioni sono state ritenute conformi alla Costituzione, sia sotto il profilo del rispetto del criterio di delega da parte del Governo, rientrando la decadenza tra le misure processuali atte a "prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso", sia sotto quello della dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale (Corte Cost. n. 213 del 2005 e n. 382 del 2005, n. 197 del 2006).

Con orientamento altrettanto consolidato, le Sezioni unite precisano il discrimen temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata (tra le varie pronunce si segnalano in particolare le decisioni della Cassazione del 2 luglio 2004, n. 12137 e del 29 aprile 2004, n. 8213).

Con riferimento all'illecito permanente, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (es. dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30.06.1998 (Cfr. Cass. S.U. 23739/2004, 1622/2005, 6422/2005).

Nel caso di specie la difesa dell'istante ha formulato una domanda risarcitoria di matrice squisitamente contrattuale sulla base di un illecito permanente iniziato in data 29.01.1982, data di assunzione alle dipendenze del Ministero resistente e cessato in data 30.10.2000, ossia in data successiva al 30.06.1998 pertanto non sussistono dubbi sulla giurisdizione del giudice ordinario e sulla attribuzione della controversia in esame al giudice del lavoro.

Con riferimento alla eccezione di prescrizione, va rilevata la inammissibilità della stessa, stante la costituzione tardiva del Ministero resistente.

 

Venendo al merito del ricorso, occorre innanzitutto illustrare i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno biologico contrattuale in materia di malattia professionale ed infortuni sul lavoro.

Con riferimento alla fattispecie de qua l'onere probatorio si ripartisce secondo il regime particolare previsto dall'art. 1218 c.c., dovendo il datore di lavoro vincere la presunzione legale di colpa per l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza statuito dall'art. 2087 C.C., mentre a carico del lavoratore grava l'onere di provare il fatto dell'inadempimento e la sussistenza del nesso di causalità materiale tra tale fatto e il danno biologico (Cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 26.10.2002, n. 15133).

È pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione di specifici obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori; tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un'attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è in se idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore sui quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cfr. Cass., sez, lav., 19.04.2003, n. 6377, Cass., sez. lav., 6.07.2002, n. 9856).

Ai fini, pertanto, dell'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità, la condotta del dipendente deve presentare i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cfr. Cass., sez. lav., 21.05.2002, n. 7454).

 

Orbene, la documentazione allegata nel fascicolo di parte ricorrente e le prove orali assunte nel corso del procedimento hanno confermato le mansioni dedotte dall'istante nel ricorso e la continua esposizione dello stesso ad amianto.

I testi escussi B. C. e S. C. hanno pienamente confermato gli assunti attorei, ossia che l'istante ha lavorato alle dipendenze del Ministero della Difesa dal 29.01.1982 al 29.10.2000, con la qualifica di assistente tecnico per la chimica industriale e sede di lavoro presso l'Arsenale Marina Militare di Taranto, svolgendo la sua attività presso il laboratorio chimico; che dal 30.10.2000 è stato trasferito, per motivi di salute ed inidoneità alla mansione accertata dalla Commissione medica ospedaliera, presso la segreteria divisione servizi Arsenale; che l'istante ha provveduto al campionamento ed esami di coibenti e materiali vari di fibra di amianto e vetrose in generale, al campionamento di fibre aereodisperse minerali naturali ed artificiali con successive operazioni analitiche di laboratorio, tra le quali la fase di frammentazione ed esame microscopico dei campioni, esami su rifiuti a base di amianto; che ha utilizzato, in qualità di strumenti, microscopi ottici, spettrofotometri, pompe aspiranti per fibre di amianto, strumenti da taglio e frantumazione da laboratorio; che tali attività sono state svolto nel laboratorio ed, almeno per dieci giorni al mese, direttamente a bordo delle unita navali; che il C. è stato quotidianamente esposto a sostanze cancerogene come l'amianto sia nel laboratorio chimico, ove era installata una sola cappa di aspirazione assolutamente inidonea all'abbattimento della diffusione di fibre, fumi e polveri, che sulle navi.

Dalla documentazione allegata dall'istante e dalla attività istruttoria orale espletata appare evidente la responsabilità della azienda, in quanta il lavoratore, nel periodo lavorativo allegato, è stato esposto al rischio specifico e quotidiano rappresentato dalla presenza dell'amianto.

Il Ministero resistente ha consentito che il ricorrente fosse quotidianamente esposto al rischio per la salute derivante dalle condizioni ambientali di lavoro compromesse, senza rendere disponibili o comunque assicurare l'uso regolare e corretto delle cautele eventualmente apprestate, nonché senza adottare misure per evitare il danno derivante dalla continua esposizione ad amianto mediante la predisposizione di misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili sulla base delle conoscenze tecniche acquisite ed infine senza assicurare una adeguata informazione sui rischi derivanti dalla esposizione quotidiana al rischio predetto.

Non è revocabile in dubbio che il Ministero resistente, costituitosi, peraltro, tardivamente in giudizio incorrendo nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c., non abbia dimostrato di aver ottemperato all'obbligo contrattuale previsto dall'art. 2087 c.c. né ha dimostrato che l'inadempimento acclarato sia derivato da causa a se non imputabile.

Stante la sussistenza della responsabilità del Ministero resistente, occorre procedere all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dall'istante.

Sul punto il C.t.u. M. C. ha accertato che la stessa amministrazione della Marina Militare ha riconosciuto che il C. è stato esposto ad amianto per l'attività svolta dal 1994 al 2000; che l'istante è affetto da placche pleuriche bilaterali ed esiti di asportazione parziale del lobo del polmone di sinistra; che tali patologie, con particolare riferimento alle placche fibrotiche pleuriche, sono da ricondurre alla esposizione lavorativa ad amianto; che non vi sono elementi obiettivabili che possano consentire la diagnosi di asbestosi polmonare; che l'esame funzionale della capacita respiratoria residuata dalle citate patologie è indicativo per un deficit di lieve entità; che tali esiti nella loro globalità possono determinare un danno biologico nella misura dell'8%.

Questo Giudice ritiene di condividere pienamente le conclusioni espresse dal C.T.D. M. C. nell'elaborato peritale, essendo le stesse fondate su una corretta e completa elaborazione ed interpretazione delle indagini anamnestiche, cliniche e strumentali ed apparendo del tutto immuni da errori di metodo o vizi logici.

In definitiva, va riconosciuto al ricorrente il diritto al risarcimento del danno biologico permanente facendo applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al gennaio 2010 (Cfr. Cass. civ., sez. III, 11 agosto 2000, n. 10725).

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati.

È un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari.

Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione (Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998, n. 11532; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835, Cass. 30.5.1996, n. 5005, Cass. 14.5.1997, n. 4236).

 

L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di liquidazione del danno biologico è giunta ad un sistema di liquidazione che si articola in due fasi: il giudice dapprima, accertata la percentuale nella quale la lesione incide sulla condizione psico-fisica del soggetto leso, determina un ammontare di base, ricavandolo da un calcolo svolto secondo le regole proprie del modello equitativo predeterminato che si è inteso adottare; in un secondo momento, il giudice prende in considerazione le circostanze del caso concreto in cui la lesione si e verificata e decide se e come adeguare ad essa la somma in un primo momento individuata.

Attiene sempre alla prima fase l'elaborazione di criteri tendenzialmente uniformi, elaborati sulla base dell'esame di situazioni tipiche e privi di elementi peculiari in cui, partendo dall'esatta considerazione dell'esperienza e riflessione medico legale e giudiziaria ed osservando come ben diversa sia la compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta per l'integrità e l'efficienza psicofisica del soggetto, si è differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacita psicofisica ed alla età del soggetto (le cosiddette "Tabelle"), abbandonando il criterio del valore fisso del punto di invalidità.

Rimane fermo pero che l'utilizzabilità della "tabella" da parte del giudice trova fondamento pur sempre nel potere-dovere di procedere alla liquidazione con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., a cui è insito, anche il dove si pongano come punti di partenza criteri predeterminati e standardizzati, la valutazione del caso concreto e, specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravita delle lesioni, eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.

In altri termini, anche l'adozione della cosiddetta "tabella" non esonera il giudice dalla dovuta personalizzazione dei valori dei punti al caso concreto, nonostante che la tabella sia costruita in genere con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso, in quanta ciò attiene ad un'evoluzione e perfezionamento della prima fase operativa, e cioè l'individuazione di parametri il più possibile uniformi tra casi astrattamente simili, ma non incide sull'opera di personalizzazione del parametro al caso concreto (seconda fase).

L'adozione del valore del "punto", quale indicato nella tabella di riferimento, esime solo il giudice dal motivare sul perché al "punto" sia stato dato un certo valore di partenza (o astratto) nella liquidazione equitativa, ma non esaurisce la stessa, anche se all'esito della necessaria fase della "personalizzazione", il giudice può riscontrare che il valore indicato dalle tabelle relative ai punti di invalidità si attaglia perfettamente al caso concreto, secondo il suo equo apprezzamento. (Cfr., ex multis, Cass. n. 11039 del 12.05.2006).

Considerato che l'istante al momento della cessazione dell'illecito permanente denunciato (30.10.2000) aveva un'età di anni 43, occorre moltiplicare il punto di invalidità collegato alla percentuale di invalidità riconosciuta dal C.t.u. per il grado di invalidità (8%) e per il coefficiente moltiplicatore relativo all'età: si perviene in tal modo alla somma di Euro 10.378,05.

La voce di danno in esame costituisce debito di valore, per cui sulla somma capitale liquidata al momento del verificarsi del danno, debbono essere calcolati la rivalutazione dal giorno del verificarsi del danno al giorno della sentenza di condanna (che trasforma il debito di valore in debito di valuta) e gli interessi nella misura legale, calcolati anno per anno sulle somme risultanti dalla rivalutazione annuale (rivalutazione calcolata sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) delle somme capitali dalla data del verificarsi del danno (Cfr. Cass. Sez. Un., 17-2-1995, n. 1712).

In applicazione di tale criterio al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere preventivamente devalutata in base ai detti indici sino alla data del 30.10.2000 e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale sino alla data della presente sentenza.

Sviluppando il conseguente calcolo, si perviene alla somma devalutata alla data del 30.10.2000 di Euro 8.538,61.

Calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 1.11.2000 alla data odierna, si perviene alla somma liquidata all'attualità di Euro 12.905,31.

Atteso che il risultato ottenuto va comunque personalizzato in relazione al caso concreto, questa Giudicante ritiene equo, in ragione della gravità delle condizioni ambientali in cui il ricorrente ha lavorato, disporre l'aumento della somma ottenuta e liquidare a titolo di danno biologico permanente al ricorrente la somma di Euro 14.000,00.

Sulla questione delle modalità di quantificazione del danno biologico, non sembra affatto condivisibile l'assunto di parte resistente finalizzato ad ottenere una limitazione del quantum risarcibile sulla base del dato della percezione da parte dell'istante di una rendita da parte dell'Inail.

Secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreta legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di malattia professionale si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 319 del 1989), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale".

La capacità lavorativa generica appartiene alla sfera inviolabile della persona e la relativa perdita, intesa come menomazione potenziale, e inclusa nella lesione della salute, non potendo essere espunta dalla globalità della stessa, comprensiva di altre voci, come il danno alla vita di relazione, la perdita di concorrenzialità, di possibilità in campi non lavorativi ma socialmente rilevanti (cfr. Cass. 27 agosto 1999, n. 8998).

Ma, nella nozione che se ne è data, siccome appartenente alla sfera inviolabile della persona e la cui tutela spetta esclusivamente al danneggiato, la capacita lavorativa generica appare ontologicamente differente da quella che, per prassi, ha una denominazione analoga, ma nel significato di attitudine al lavoro, la cui menomazione si presume essere causa di perdita patrimoniale per mancato guadagno ed attribuisce al lavoratore il diritto alle prestazioni da parte dell'Inail.

In altri termini, non esiste un "danno biologico previdenziale patrimoniale" la cui liquidazione è posta a carico dell'Inail escludendo il diritto del lavoratore assicurato all'integrale risarcimento del danno garantito dagli art. 32 Cost. e 2043 c.c. (Cfr. Cass. 14 dicembre 1993, n. 12333; 11 giugno 1994, n. 5683; 14 novembre 1997, n. 11262; 24 aprile 1998, n. 4218, 10 novembre 1998, n. 11315; 3 dicembre 1998, n. 12247; 30 agosto 2000, n. 11428).

Non è possibile, quindi, ritenere che una parte del danno biologico sia stata coperta dalla rendita corrisposta dall'Inail per la riduzione della capacita di lavoro generica, rendita che, pur non avendo ad oggetto esclusivamente il danno patrimoniale in senso stretto, posta che la prestazione dell'Inail spetta a prescindere dalla sussistenza di un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato, non comprende il danno biologico, poiché le indennità previste dal D.P.R. n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento ad ambiti diversi da quelli riconducibili all'attitudine al lavoro, ancorché in questi ambiti resti compresa la stessa capacita di lavoro, ma all'interno di considerazioni ed effetti del tutto diversi.

In tal senso è orientata la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha così definito i limiti dei regresso e della surroga dell'istituto assicuratore, escludendo che possa comprendere una quota di danno non patrimoniale (Cass. 20 ottobre 1998, n. 10405; 15 dicembre 2000, n. 15859; 16 giugno 2001, n. 8182; 27 luglio 2001, n. 10289; 29 gennaio 2001, n. 1114; 21 marzo 2002, n. 4080).

 

Passando, infine, alla disamina della richiesta del ricorrente di risarcimento degli ulteriori danni non patrimoniali, con particolare riferimento al danno morale ed esistenziale, occorre prendere in considerazione per il caso che ci occupa i criteri di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 24.03.2006, valutabili, secondo questo Tribunale, come criteri generali di ripartizione dell'onere della prova in materia di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

 

"In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psico fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse da quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nella abitudine di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove...

Dall'inadempimento datoriale non deriva pero automaticamente l'esistenza del danno, ossia questa non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo... È noto poi che dall'inadempimento datoriale, può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno c.d. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra.

 

Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore..., che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno.

Non è quindi sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all "onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui trova supporto (tra le tante Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1998 n. 1099)... Quanto al danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione (cd. danno esistenziale) e in relazione a questa caso che si appunta maggiormente il contrasto tra l'orientamento che propugna la configurabilità del danno in re ipsa e quello che ne richiede la prova in concreto.

Invero, stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso.

Anche in relazione a questa tipo di danno il giudice e astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione.

Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare - al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell'indennità psico fisica - necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.

Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, e poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita.

Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva: se e cosi sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui "È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato".

Ciò considerate in terna di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, si osserva che il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore potrà ottenere pieno ristoro, in tutti i suoi profili, anche senza considerarlo scontato aprioristicamente.

Mentre il danno biologico non può prescindere dall'accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo "i concreti" cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti - se è vero che la stessa categoria del "danno esistenziale" si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso all'onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostanze di congiunti e colleghi di lavoro.

Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questa tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall'ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tre le tante Cass. n. 9834 del 6 luglio 2002) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di cui all'art. 2727 cod. civ. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano: durata, gravita, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazioni di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell'interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudine di vita del soggetto; da tutte queste circostanze, il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico (tra le tante Cass. n. 13819 del 18 settembre 2003), complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.

D'altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non e possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per non trasmodare nell'arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi." (Cosi argomenta in modo ineccepibile la sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 24.03.2006 n. 6572).

Orbene si evidenzia che il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio si è limitato a chiedere, oltre al ristoro del danno biologico, il risarcimento del danno morale ed esistenziale, senza fornire alcuna allegazione della tipologia degli stessi e senza allegare alcun elemento probatorio idoneo a corroborare la sussistenza di tali lesioni.

Si tratta di richieste del tutto generiche che rappresentano una sorta di formula standardizzata applicabile aprioristicamente ad ogni ipotesi di inadempimento contrattuale posta in essere dal datore di lavoro.

Il danno morale consiste nel patema d'animo dalla caratterizzazione meramente interiore che va adeguatamente delineato e provato.

Il danno esistenziale, essendo legato indissolubilmente alla persona, necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.

L'istante avrebbe dovuto specificare nel ricorso e provare nel corso del giudizio le varie ipotesi di alterazione delle attività aredittuali causate dalla malattia professionale denunciata.

Nel corpo del ricorso si e fatto ricorso ad una formula standardizzata applicabile impersonalmente in tutti i casi di risarcimento dei danni derivanti da malattia professionale, con il rischio conseguente di risolvere la controversia alla stregua di un formulario fisso che comporta una inevitabile elusione della specificità personalistica della fattispecie.

In sostanza parte ricorrente postula un mero automatismo tra esistenza della lesione ed esistenza del danno.

La mancata allegazione da parte della difesa dell'istante di elementi fattuali da cui dedurre la lesione della sfera più intima dell'istante ed una alterazione significativa delle abitudini di vita del ricorrente in uno alla assenza di materiale probatorio di matrice documentale o testimoniale impediscono ab imis la attivazione di qualsiasi ragionamento di carattere presuntivo secondo il disposto di cui all'art. 2729 C.C., in forza del quale il giudice "non deve ammettere che presunzioni gravi, precisi e concordanti".

Alla stregua di tutte le considerazioni esposte, viene accolta, per quanta di ragione, la richiesta di risarcimento del danno biologico permanente e, per l'effetto, il Ministero resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata all'attualità di Euro 14.000,00, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Stante la genericità delle allegazioni e la assenza di un adeguato sostrato probatorio, la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale va rigettata.

Si ritiene equo disporre una compensazione parziale delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento delle domande formulate dall'istante, mentre le spese della consulenza medico legale sono poste interamente a carico della società convenuta.

 

 

P.Q.M.

 

 


Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da C. N., con ricorso depositato il 13.04.2005, nei confronti del MINISTERO della DIFESA, così provvede:

1) accoglie, per quanta di ragione, la domanda finalizzata al risarcimento del danno biologico e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata all'attualità di Euro 14.000,00, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, a far tempo dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;

2) rigetta la domanda finalizzata al risarcimento del danno morale ed esistenziale;

3) condanna, altresì, parte resistente al pagamento di 2/3 delle spese processuali dell'istante, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari ed Euro 16,00 per esborsi, con compensazione del residuo 1/3, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e distrae in favore dell'Avv. M. Del Vecchio dichiaratosi anticipatario;

4) pone definitivamente a carico del Ministero resistente le spese della consulenza tecnica, così come liquidate in corso di causa.

Taranto, 7.07.2010