Tipologia: CCNL
Data firma: 27 ottobre 2003
Validità: 01.07.2002 - 30.06.2006
Parti: Anec-Agis, Anem-Anica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Cinematografi
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I Sfera di applicazione e classificazione del personale
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Classificazione del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche
Art. 3 - Classificazione del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex
Art. 4 - Disciplina contrattuale applicabile
Titolo II Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Visita medica
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 9 - Lavoro dei minori
Art. 10 - Personale addetto ai turni
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
• Flessibilità degli orari di lavoro

• Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
• Situazioni di grave crisi
Art. 12 - Contratto a termine
Art. 13 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 14 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 15 - Apprendistato
Art. 16 - Contratto di inserimento
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Lavoro domenicale
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 21 - Premio annuale
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Tutela della maternità e paternità
Art. 25 - Divise
Art. 26 - Missioni temporanee
Art. 27 - Permessi
Art. 28 - Servizio militare
Art. 29 - Assenze
Art. 30 - Doveri del lavoratore
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 33 - Rappresentanze Sindacali
Art. 34 - Diritti sindacali
• Assemblea

• Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
• Contributi sindacali
Art. 35 - Relazioni sindacali
• Stagione cinematografica
Art. 36 - Osservatorio nazionale
Art. 37 - Formazione professionale
Art. 38 - Congedi per la formazione
Art. 39 - Previdenza complementare
Art. 40 - Disciplina dei licenziamenti
Art. 41 - Piccolo esercizio
Art. 42 - Preavviso
Art. 43 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Indennità in caso di morte
Art. 45 - Norme speciali
Art. 46 - Condizioni di miglior favore
Art. 47 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 48 - Decorrenza e durata del contratto
Titolo III Regolamentazione per i lavoratori con qualifica operaia
Art. 49 - Orario di lavoro
Art. 50 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 51 - Recuperi
Art. 52 - Chiusure stagionali
Art. 53 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 54 - Festività
Art. 55 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 56 - Malattia ed infortunio
Art. 57 - Trasferimenti
Titolo IV Regolamentazione per i lavoratori con qualifica impiegatizia
Art. 58 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 59 - Passaggio di livello
Art. 60 - Orario di lavoro
Art. 61 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 62 - Festività
Art. 63 - Indennità di cassa
Art. 64 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 65 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 66 -Trasferimenti
Titolo V Minimi retributivi e contrattazione integrativa
1) Tabella retributiva minima per i lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche
2) Tabella retributiva minima per i lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex
3) Contrattazione integrativa
• Premio di risultato
4) Stralcio della parte economica dell'accordo 27.10.2003
C) Una tantum
Appendice
Protocollo aggiuntivo 3.11.1999 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Scala parametrale CCNL 27.10.2003
Importi indennità di contingenza
Protocolli aggiuntivi
Accordo 10 dicembre 1977
Accordo 6 dicembre 1980 (stralcio)
Stralcio accordo 11.1.1972

Agis Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali


L'anno 2003 il giorno 27 del mese di ottobre in Roma tra l'Associazione nazionale esercenti cinema (Anec) […] con l'intervento dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) […], l'Associazione nazionale esercenti multiplex (Anem) […], con l'intervento dell'Associazione nazionale imprese cinematografiche, audiovisive e multimediali (Anica) […] e il Slc-Cgil […], la Fistel-Cisl [….] assistiti dalle Delegazioni di Lazio, Lombardia e Toscana, la Uilcom-Uil […] assistiti dalle Delegazioni di Lazio, Piemonte e Toscana

Premesso
che le Associazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell'esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
che, in relazione a ciò, le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi dello stesso per il periodo di relativa validità;
che le organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e di secondo livello;
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Titolo I Sfera di applicazione e classificazione del personale
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
-monosale cinematografiche
-multisale cinematografiche
-multiplex
-megaplex

Art. 4 - Disciplina contrattuale applicabile
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche è disciplinato dai Titoli I, II, III, IV e V del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex è disciplinato dai Titoli I, II, IV e V del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo II Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 6 - Visita medica

Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.

Art. 9 - Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Flessibilità degli orari di lavoro

Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare obiettivi di maggior produttività aziendale e di salvaguardia dei livelli retributivi ed occupazionali dei lavoratori, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 dalla legge 196/1997 e di cui all'art. 3 del d. lgs. 8-4-2003 n. 66 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori all'anno,- preferibilmente articolati nel periodo 1° settembre-31 agosto - intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
[…]
L'adozione della flessibilità e le modalità applicative dovranno essere concordate in tempo utile in sede di esame tra direzioni aziendali ed organismi rappresentativi aziendali con la partecipazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, delle rispettive organizzazioni territoriali. In assenza degli organismi rappresentativi aziendali, le predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti delle competenti organizzazioni territoriali dell'Anec e della Slc-Cgil, Fistel- Cisl e Uilcom-Uil, le direzioni aziendali ed i lavoratori.
Resta inteso che, qualora a seguito di verifica da effettuarsi alla scadenza del periodo di riferimento, come definito ai sensi del 1° comma del presente articolo, risulti a favore del 1avoratore una eccedenza di ore di lavoro prestate rispetto all'orario definito, l'azienda procederà, entro 30 giorni dalla conclusione della verifica, al pagamento con la maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti, salvo diverse intese intervenute tra le parti.

Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Le parti convengono sull'opportunità di perseguire il consolidamento e lo sviluppo delle strutture aziendali e, conseguentemente, dell'occupazione attraverso la migliore organizzazione del lavoro con una adeguata combinazione tra definizione, durata e distribuzione degli orari di lavoro, godimento di ferie, riposi e permessi, utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro e rispettive entità, articolazione e mobilità delle mansioni.
In questo modo, ad avviso delle parti, può darsi risposta oltreché alle esigenze di flessibilità delle aziende, alla necessità di precostituire le condizioni per il più funzionale utilizzo delle strutture cinematografiche anche con riferimento all'articolazione dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno.
In relazione a quanto sopra le parti convengono che le aziende o gruppi di aziende che intendessero avvalersi delle possibilità operative offerte dal presente articolo attiveranno una trattativa a livello aziendale con la RSA eventualmente assistita dalle OO.SS. territoriali od interaziendale con la RSA assistita dalle OO.SS. territoriali per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda od a settori di essa sulle materie concernenti le diverse tipologie di rapporti di lavoro nonché l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro annuo complessivamente definite per una media settimanale che potrà essere ridotta rispetto all'orario contrattuale. A tal fine, nell'intesa fra le parti, potranno essere assorbiti le riduzioni del monte ore annuo di cui alle Dichiarazioni a verbale degli articoli 49 e 60 ed i riposi compensativi previsti a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977.
Tali accordi potranno superare i limiti numerici e quantitativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le diverse materie.
Potranno altresì prevedere l'istituzione di una "banca ore" che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nelle quote e con le modalità che saranno concordate.

Art. 12 - Contratto a termine
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita nei seguenti casi:
a) esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
b) periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione cinematografica;
c) aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
d) ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività previste nell'elenco allegato al DPR 1525/1963 e successive modificazioni;
e) sostituzione di lavoratori assenti;
f) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
g) fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o tecniche;
h) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti.
Per le ipotesi di cui sopra è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari a:
-fino a 3 dipendenti a tempo indeterminato: 1 lavoratore a termine
-da 4 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 2 lavoratori a termine
-da 6 a 7 dipendenti a tempo indeterminato: 3 lavoratori a termine
-da 8 a 9 dipendenti a tempo indeterminato: 4 lavoratori a termine
-oltre i 9 dipendenti a tempo indeterminato: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato con arrotondamento all'unità superiore, con un minimo di 4 lavoratori a termine.
Per le ipotesi di cui ai punti b) e c) del comma 1 è consentita, in aggiunta alle assunzioni di cui al comma 2, l'assunzione, nel periodo ottobre-aprile, di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato con arrotondamento all'unità superiore.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato - previa comunicazione e confronto con la rappresentanza sindacale aziendale e/o territoriale - è consentita per quote percentuali aggiuntive rispetto a quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3 in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi cinematografici, rassegne, attività convegnistiche, etc.
È consentita senza limitazioni la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti per infortunio, malattia e maternità.
[…]

Art. 13 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 196/1997 può essere concluso nelle seguenti fattispecie:
-esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
-periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione cinematografica;
-aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
-temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
-sostituzione di lavoratori assenti;
-necessità connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o ripristino della funzionalità e della sicurezza degli impianti.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1° e 2° livello della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale - fatta eccezione per le maschere - ed al livello A della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e megaplex.
Possono essere utilizzati lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo per un numero di ore/anno pari al 5% del monte ore annuo complessivo dei lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
[…]
L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente alla rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite della competente Sezione territoriale dell'Anec, l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 15 - Apprendistato
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro nell'ambito delle aziende di esercizio cinematografico.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'azienda.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n.1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

Livello di inquadramento Durata in mesi

- Monosale e Multisale

Quadro, 5° super e 5°

36 mesi

4a, 3a, 3b, 3 super a

24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso di possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da conseguire

2° livello

18 mesi

 

 

 

- Multiplex e megaplex

Quadro A, Quadro B, F

36 mesi

E, D, C e B

24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso di possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da conseguire

[…]
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità.

Titolo di studio Ore di formazione
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100
Diploma universitario e diploma di laurea 80

La contrattazione integrativa territoriale può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
[…]
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.

Art. 16 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
[…]
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[…]
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantirne l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore - da computarsi nell'orario normale di lavoro - ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Il programma di formazione teorica sarà definito da una Commissione paritetica costituita dalle organizzazioni datoriali e sindacali.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
[…]

Art. 17 - Riposo settimanale
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile. I turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare ai lavoratori nell'ambito dell'anno la coincidenza di 9 giornate di riposo settimanale con la domenica o con una delle festività indicate negli articoli 54 e 60.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.

Art. 24 - Tutela della maternità e paternità
Ai sensi del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro:
a) durante due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante tre mesi dopo il parto;
d)durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al comma 1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1 del D.lgs citato, possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

Art. 25 - Divise
[…]
Al personale di pulizia l'azienda fornirà i necessari indumenti di lavoro.

Art. 30 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) che ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro affidatogli;
c) che rechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale addetto al locale;
d) che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla direzione;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) che fumi o introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le infrazioni indicate al l° comma del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3).
Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni cosi gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4).
[…]

Art. 33 - Rappresentanze Sindacali
Per quanto riguarda il riconoscimento, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni interne, nonché la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti in materia.
È recepito l'accordo interconfederale 1° dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.

Art. 34 - Diritti sindacali
Assemblea

In applicazione dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore cinematografico e delle difficoltà obiettive per l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee del personale saranno effettuate fuori di tale orario.
A tale personale, che dimostri l'effettiva partecipazione all'assemblea, sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata dell'assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all'anno.
In via eccezionale e senza che ciò possa costituire precedente altrimenti invocabile, ai lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dipendenti da esercizi cinematografici siti in città capoluogo di provincia - e, per quanto riguarda le multisale con almeno 3 schermi, anche per gli esercizi siti in Comuni non capoluogo di provincia - sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino di aver partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all'anno.
A richiesta dei lavoratori l'azienda provvederà a mettere a loro disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee del personale dell'azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. […]
Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale dipendente dagli esercizi cinematografici cittadini, le organizzazioni provinciali dei lavoratori si rivolgeranno direttamente alle Sezioni territoriali dell'Anec che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione un locale idoneo per lo svolgimento delle assemblee.

Art. 35 - Relazioni sindacali
L'Anec e le Organizzazioni sindacali nazionali concordano sull'opportunità di incontri periodici e, comunque, di regola annuali, per l'esame della situazione generale del settore e dei relativi problemi legislativi, economici e produttivi, anche in relazione alle trasformazioni strutturali nell'ambito della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva, per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e dell'occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di intervento in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria ed opportuna l'iniziativa autonoma dell'Anec e delle Organizzazioni sindacali. Nel corso dell'incontro saranno fornite indicazioni in merito all'andamento dell'occupazione femminile, in relazione a quanto previsto dalla legge 903/1977, dalla raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1985 e dalla legge 125/1991.
I temi di cui sopra costituiranno altresì oggetto di esame da parte delle Organizzazioni territoriali di categoria, con riferimento al comprensorio di competenza, nel corso di un incontro annuale da tenersi di norma entro il 1° quadrimestre. In tale sede le situazioni territoriali e le possibili linee di intervento saranno in particolare esaminate anche nella prospettiva di iniziative da parte degli enti locali a sostegno e rilancio del settore. Nel corso di tale incontro costituiranno oggetto di informazione e consultazione, con riferimento alle aziende presenti nel territorio di competenza, le questioni relative all'utilizzazione, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei lavoratori in rapporto agli sviluppi tecnologici ed all'organizzazione produttiva e del lavoro.
Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità delle imprese nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia di azione delle Organizzazioni sindacali nella sfera di propria competenza, oggetto di informazione, consultazione e confronto saranno, nel corso dello stesso incontro, lo stato applicativo delle forme di organizzazione del lavoro concordate nei termini di cui all'art. 11 con l'intento di contemperare le esigenze occupazionali e retributive dei lavoratori con le condizioni di produttività aziendale, gli eventuali processi di trasformazione e diversificazione delle strutture di pubblico spettacolo - anche in rapporto alle specificità economiche e socio- culturali delle diverse aree, alla introduzione di nuove tecnologie, alla formazione e aggiornamento dei lavoratori - nell'ipotesi in cui tali iniziative possano produrre alterazioni dei livelli occupazionali oppure avere implicazioni sulla qualificazione professionale dei lavoratori, i dati globali dell'occupazione disaggregati, per singole aziende. Nelle stesse sedi territoriali, su richiesta di una delle parti, oltre ai temi di cui sopra, potranno costituire oggetto di informazione, consultazione e confronto le questioni attinenti alla migliore qualificazione dell'offerta di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del servizio alla qualificazione professionale dei lavoratori, tenuto conto della specificità dei vari segmenti di esercizio dal punto di vista produttivo, economico, organizzativo e di dimensione occupazionale.

Art. 36 - Osservatorio nazionale
Le parti convengono sull'esigenza di rafforzare il sistema di relazioni sindacali in essere e di organizzare con regolarità e sistematicità l'esame ed il confronto su temi di interesse comune.
A tal fine viene costituito un Osservatorio nazionale, formato da 6 componenti, dei quali 3 designati dall'Anec e 3 designati dalla Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil.
L'Osservatorio, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, fornirà alle parti supporto tecnico e di conoscenza attraverso l'acquisizione, l'esame e l'elaborazione di tutti i dati che, non rivestendo carattere di riservatezza, possano risultare utili agli effetti del quadro informativo complessivo del settore.
Costituiranno in particolare oggetto di esame ed attenzione da parte dell'Osservatorio nazionale:
[…]
- gli effetti dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di offerta al pubblico sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità degli addetti e sull'assetto in genere dell'esercizio cinematografico anche in relazione alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori, a tal fine monitorando e valutando i lavori della Commissione di cui all'art. 37 del presente contratto;
[…]
- i temi concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro, secondo le linee operative di cui al protocollo 3.11.1999.

Art. 37 - Formazione professionale
Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta cinematografica in sala pubblica, anche in relazione alla definizione di regole per l'avvio dello studio di standard professionali in linea con gli orientamenti dell'Unione europea.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che territoriale per:
- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
- la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
- la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle risorse destinate alla formazione.
In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita commissione composta da 3 rappresentanti datoriali e 3 rappresentanti delle OO.SS. entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La commissione avrà compiti di studio, documentazione, acquisizione dati e individuazione congiunta di possibili percorsi atti a rendere possibili piani formativi aziendali o di settore.

Art. 45 - Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di 20 dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell'azienda stessa a ciascun lavoratore.

Titolo III Regolamentazione per i lavoratori con qualifica operaia
Art. 49 - Orario di lavoro

La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle norme di legge, è di 40 ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali e le 10 ore giornaliere. […]
Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Il personale di cabina cinematografica, qualora l'orario di lavoro superi le 6 ore consecutive giornaliere, avrà diritto, per la cena, ad una sosta della prestazione non inferiore ad 1 ora, da escludersi dal computo dell'orario di lavoro.
Se l'azienda, per esigenze di lavoro, richiederà all'operatore di rinunciare, col suo consenso, alla suddetta sosta, la prestazione effettuata in tale ora verrà retribuita con una quota oraria di retribuzione normale maggiorata del 30%.
[…]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1988, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1989, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1991, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1992, di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1995 e di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° luglio 1995.
La riduzione di cui sopra sarà attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.

Art. 51 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 53 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 56 - Malattia ed infortunio
[…]
L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Titolo IV Regolamentazione per i lavoratori con qualifica impiegatizia
Art. 60 - Orario di lavoro

La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle norme di legge, è di 40 ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali e le 10 ore giornaliere. […]
Salvo diverse esigenze aziendali l'orario lavorativo nel sabato degli impiegati addetti alle sedi amministrative al di fuori dei cinema terminerà di norma alle ore 13.
[…]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1988, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1989, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1991, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° giugno 1992, di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 1995 e di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1° luglio 1995. La riduzione di cui sopra sarà attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.

Art. 61 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 65 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Titolo V Minimi retributivi e contrattazione integrativa
3) Contrattazione integrativa

Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993 - come confermati dal Protocollo 22.12.1998 - secondo cui:
- la contrattazione di secondo livello è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria;
- il contratto nazionale di categoria stabilisce la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali si articola la contrattazione di secondo livello;
- le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ed il riferimento all'andamento generale ed alla redditività dell'esercizio cinematografico, concordano quanto segue:
A) Il secondo livello di contrattazione si esaurisce con la contrattazione integrativa aziendale/interaziendale o con la contrattazione integrativa territoriale, come di seguito disciplinate, restando inteso, ai sensi del comma 1 degli "Assetti contrattuali" del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993, che la contrattazione integrativa aziendale/interaziendale e la contrattazione integrativa territoriale devono intendersi tra loro alternative.
[…]
B) Il negoziato di secondo livello si svolge a livello aziendale o interaziendale per i multiplex, per i megaplex nonché per le imprese che gestiscono esercizi cinematografici per un numero complessivo di almeno 15 schermi, salvo che le imprese, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, optino per la contrattazione a livello territoriale di cui al punto C) in sostituzione del negoziato aziendale.
Non può avere per oggetto materie già definite a livello nazionale e può svolgersi sulla materia economica, secondo le linee del premio di risultato di cui appresso, nonché sulle materie per le quali nel contratto collettivo nazionale è previsto uno specifico rinvio in sede aziendale.
Non può pertanto avere per oggetto istituti di carattere normativo, salvo quanto previsto all'art. 11 del presente contratto con riferimento all'utilizzazione delle prestazioni lavorative secondo diversi e più articolati regimi di flessibilità.
Qualora gli esercizi cinematografici di cui sopra siano situati in un'unica regione, sono soggetti del negoziato di secondo livello, in rappresentanza rispettivamente delle imprese e dei lavoratori, da un lato, le direzioni aziendali assistite, ove richiesto, dalle strutture territoriali dell'Associazione imprenditoriale competente, dall'altro, le rappresentanze sindacali aziendali assistite, ove richiesto, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Qualora gli esercizi cinematografici di cui sopra siano situati in più regioni, sono soggetti del negoziato di secondo livello, in rappresentanza rispettivamente delle imprese e dei lavoratori, da un lato, le direzioni aziendali assistite, ove richiesto, dall'Associazione nazionale imprenditoriale competente, dall'altro, le rappresentanze sindacali aziendali assistite, ove richiesto, dalle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL.
C) Il negoziato di secondo livello si svolge a livello territoriale per le aziende diverse da quelle di cui al punto B). Non può avere per oggetto materie già definite a livello nazionale e, comunque, istituti di carattere normativo e può pertanto svolgersi solo sulla materia economica, nonché su eventuali materie per le quali nel contratto collettivo nazionale di lavoro è previsto uno specifico rinvio alla sede territoriale (es. Formazione e aggiornamento professionale).
Sono soggetti di tale negoziato le strutture territoriali dell'Associazione imprenditoriale competente e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.