Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 3 dicembre 2003
Validità: 01.05.2003 - 30.04.2007
Parti: Assofotolabo e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Fotolaboratori c/terzi
Fonte: CNEL

Sommario:

Dichiarazione delle parti stipulanti.
Art. 1 - Sistema di informazioni.
• Osservatorio nazionale
• Regolamento - Osservatorio
Art. 3 - Decorrenza e durata.
Art. 16 - Formazione e aggiornamento professionale.
Art. 17 - Assunzioni e documenti.
Art. 19 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo.
A) Contratto a tempo determinato.
B) Somministrazione di lavoro.
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 21 - Contratti formazione e lavoro.
Art. 28 - Flessibilità - Orario multiperiodale.
Art. 75 - Trattamento economico
• Tabella 1 Aumento dei minimi contrattuali
• Tabella 2
• Una tantum

Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei fotolaboratori italiani conto terzi

Addì 3 dicembre 2003 in Milano tra l'Associazione Fotolaboratori Italiani conto terzi e Slc/Cgil, Fistel/Cisl, Uilcom/Uil è stata stipulata la seguente ipotesi per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Fotolaboratori Italiani conto terzi.

Dichiarazione delle parti stipulanti.
Le parti si danno atto che è loro comune intenzione operare affinché il presente contratto nazionale trovi applicazione a tutte le aziende esercenti attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Sistema di informazioni.
Premesso che non sono poste in discussione l'autonomia degli imprenditori, dei lavoratori e delle loro rispettive OOSS, le parti, valutando l'attuale situazione del comparto, concordano sul sistema dei rapporti sindacali tramite esame congiunto sulle materie di seguito elencate, al fine di tendere a più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso il consolidamento delle strutture produttive per superare, possibilmente, aspetti di stagionalità che presenta il settore fotografico e in particolare quello di sviluppo e stampa.
Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle OOSS a livello nazionale, interregionale, regionale e comprensoriale informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle imprese del settore e, nell'ambito di esse, in particolare dei gruppi industriali individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale per realizzare un confronto.
L'informazione e il confronto sui temi e ai livelli sopra riportati, permetteranno alle parti di verificare, esaminare, discutere l'andamento della situazione occupazionale ordinaria, femminile, giovanile, l'organizzazione del lavoro, l'acquisizione di tecnologie più avanzate, ciò anche nel quadro di una prospettiva generale che si contrapponga al fenomeno di occupazione precaria e lavoro nero.
Nel corso di tali incontri le Associazioni imprenditoriali informeranno sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione.
Le informazioni di cui al comma precedente verranno fornite tramite le RSU.
Le imprese, nel rispetto di una corretta gestione del collocamento, s'impegnano a comunicate alle RSU le esigenze di nuove assunzioni.
Le aziende e i gruppi comunicheranno ogni 2 mesi alle RSU i nominativi delle ditte alle quali i lavori conto terzi sono stati affidati e il genere degli stessi lavori.
Le lavorazioni previste dal presente contratto dovranno essere affidate dalle aziende committenti soltanto a ditte esterne che s'impegnano ad applicare al personale dipendente il CCNL di loro pertinenza.
È vietata alle aziende l'assegnazione di lavoro a domicilio ai propri dipendenti.

Osservatorio nazionale
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusione adeguata di informazioni con la periodicità prevista dal Regolamento. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: mercati delle materie prime, flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli scarichi idrici, sulla base degli elementi complessivi disponibili. Assofotolabo s'impegna a fornire un quadro normativo di riferimento. Le Parti individueranno i macro fattori di rischio individuale e sociale da cui sottoscrivere un impegno comune per il loro controllo e relativi interventi che mirano alla riduzione dei fattori di rischio. Verranno valutate possibili iniziative comuni sul terreno della formazione e informazione.
L'Osservatorio costituirà sede di esame e approfondimento in merito all'andamento e alle prospettive della occupazione, anche sulla base di indagini da effettuare tra le imprese del settore a mezzo di apposito questionario. In questo ambito, con riferimento alla occupazione femminile, verrà effettuata un'attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della legge n. 125/91, al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di società di consulenza, comunemente indicate dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
Le Parti convengono di utilizzare tra l'altro i dati concernenti il mercato dei prodotti fotografici in Italia, che saranno acquisiti presso le relative Associazioni di rappresentanza.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le parti s'impegnano per sostenere gli adeguati processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo della occupazione, ad operare congiuntamente presso le Confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno. Si fa particolare riferimento ai finanziamenti a tasso agevolato finalizzati allo sviluppo, di cui anche alla legge n. 46/82 e successive modificazioni, sulla ricerca applicata e l'innovazione, che va riorganizzata e rifinanziata per consentire l'accesso effettivo della impresa minore ai relativi fondi.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sarà costituita, entro febbraio 2004, una Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l'obiettivo di formulare eventuali proposte per l'integrazione e/o modifica della struttura dell'attuale sistema di inquadramento, che terranno conto anche di esperienze verificatesi a livello aziendale, nonché dell'introduzione della tecnologia digitale.
I lavori inizieranno entro marzo 2004 e si concluderanno entro febbraio 2005. I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle Parti stipulanti, le quali ne valuteranno le condizioni di recepimento, nell'ambito del rinnovo della parte economica del vigente CCNL previsto per il 2° biennio.
Con gli stessi tempi e modalità sopra previsti opererà inoltre una Commissione tecnica paritetica, con l'incarico di procedere ad una rilettura del testo contrattuale, allo scopo di evidenziare eventuali imprecisioni e di fornire congiuntamente - con particolare riferimento al tema dell'orario di lavoro - ipotesi di riformulazione di articoli o parti di essi, che non comporti complessivamente oneri né vantaggi per ciascuna delle parti.

Regolamento - Osservatorio
Al fine di rendere operativo l'Osservatorio nazionale di cui al presente articolo, le Parti stipulanti il CCNL hanno concordato il seguente regolamento attuativo:
- verrà costituito dalle parti un gruppo di lavoro paritetico di 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OOSS congiuntamente stipulanti e 3 in rappresentanza dell'Associazione Fotolaboratori Italiani in conto terzi.
La partecipazione al gruppo deve intendersi a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro avrà il compito di verificare le esigenze informative, le modalità di reperimento dei dati e delle informazioni ritenute di reciproco interesse dalle parti stipulanti, tenuto conto dei vincoli di spesa.
Il gruppo di lavoro si avvarrà dei dati informativi che provengono da Assofotolaboratori e dalla AIF (Associazione Italiana Fotocine) eventualmente integrati con dati in altro modo acquisiti o elaborati da altra fonte imparziale.
Le parti stipulanti s'incontreranno a livello nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno per esaminare i risultati proposti dal gruppo di lavoro.
Il suddetto esame avrà lo scopo di ricercare valutazioni convergenti intorno alle situazioni evidenziate e ai loro riflessi, ferme restando le reciproche autonomie e le rispettive competenze e responsabilità.
Le riunioni del gruppo di lavoro verranno tenute presso l'Associazione Fotolaboratori o in altra sede stabilita di comune accordo.
Le riunioni del gruppo di lavoro avverranno con cadenze semestrali salvo diverse intese tra le parti.

Art. 16 - Formazione e aggiornamento professionale.
L'art. 16 è sostituito dal seguente:
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Le parti pertanto riconoscono:
- l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane;
- l'opportunità di iniziative formative finalizzate all'aggiornamento professionale dei lavoratori e delle loro rappresentanze;
- l'opportunità di porre i lavoratori, con particolare riferimento a quelli per i quali il rischio di inadeguatezza professionale è più alto in relazione all'attività svolta e alla fascia di età, in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese e dal mercato;
- l'opportunità di implementare attività formative che favoriscano un rapporto qualificato e dinamico con il mercato del lavoro.
Le parti pertanto demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli Organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori, nell'ambito degli strumenti a tale scopo definiti dalle parti sociali, con particolare riferimento a Fondimpresa e ad altri possibili istituti di competenza a livello locale o nazionale.

Art. 19 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo.
A) Contratto a tempo determinato.
Le Parti convengono, con riferimento alla vigente normativa di legge, di provvedere alla regolamentazione dell'istituto del tempo determinato entro il 30.4.04.

B) Somministrazione di lavoro.
Le Parti convengono, con riferimento alla vigente normativa di legge, di provvedere alla regolamentazione della somministrazione di lavoro entro il 30.4.04.

Art. 21 - Contratti formazione e lavoro.
L'art. 21 ("Contratti di formazione e lavoro") è soppresso.

Art. 28 - Flessibilità - Orario multiperiodale.
È aggiunto il seguente comma:
Tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'attività, le Parti convengono che la flessibilità della prestazione lavorativa possa essere disposta previo preavviso. In tal caso, il saldo positivo delle prestazioni su base mensile concorrerà alla formazione di un monte ore annuo, per il quale l'azienda provvederà a riconoscere, limitatamente alle ore che superano la franchigia di 70 ore, una maggiorazione pari al 5% di minimo tabellare e contingenza, trasformata, salvo diverse intese, in riposi compensativi.