Tipologia: CCNL
Data firma: 28 novembre 2003
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Cos, Sos, Alai-Cisl, Clacs-Cisl
Settori: Poligrafici e spettacolo, Spettacolo lavoratori intermittenti
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Verbale preliminare alla stipula del contratto.
Titolo I - Ambito di applicazione - Validità del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione.
Art. 2 - Normativa nazionale e legislativa.
Art. 3 - Decorrenza e durata.
Titolo II - Norme generali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti.
Art. 5 - Struttura dell'accordo.
Art. 6 - Pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 7 - Diritti sindacali - Rappresentanze sindacali.
Art. 8 - Assemblea sindacale.
Art. 9 - Contributi sindacali.
Titolo III - Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro dipendente
Art. 10 - Assunzione,
Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Art. 12 - Contratti di formazione e lavoro - Apprendistato.
Art. 13 - Periodo di prova.
Art. 14 - Preavviso di interruzione o sospensione di rapporti.
Art. 15 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 16 - Comportamento in servizio.
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari.
• Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 18 - Responsabilità civile dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza.
Art. 19 - Patrocinio legale dei lavoratori.
Art. 20 - Utilizzo del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio.
Art. 21 - Tutela della maternità.
Art. 22 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
Titolo IV - Inquadramento - Orario - Trattamento economico
Art. 23 - Inquadramento del personale.
Art. 24 - Orario - Giornate di lavoro - Ferie - Tredicesima - Accordi di gradualità
Art. 25 - Trattamento economico di malattia
Art. 26 - Infortuni sul lavoro.
Art. 27 - Elementi della retribuzione.
Art. 28 - Minimo contrattuale giornaliero.
Art. 29 - Rimborsi di trasferta o di missione.
Art. 30 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 31 - Rapporti diversi dal lavoro subordinato.
Art. 32 - Disposizione finale.
Art. 33 - Norma transitoria.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tra le cooperative e i soci lavoratori intermittenti dello spettacolo ad esse associati

Premessa
In data 24 giugno 2002 le controparti Coordinamento Operatori Spettacolo (COS) e Sindacato Operatori Spettacolo (SOS) sottoscrissero un accordo preliminare che fissava i vari aspetti del rapporto di lavoro dei soci delle cooperative dello spettacolo, in relazione alla peculiarità di tali lavoratori di tipo intermittente quando rivestono altresì il ruolo di associati.
Tale accordo, depositato e iscritto nell'Archivio dei contratti presso il CNEL, prevedeva che le parti si ritrovassero per verificare l'impatto e i risultati dell'applicazione dell'accordo.
In data di oggi, 28 novembre 2003, le parti procedono alla verifica in premessa per definire l'adeguamento dell'accordo sulla base, in particolare, della legislazione nazionale che ha introdotto novità nella disciplina che regola l'attività delle cooperative (D.lgs. 2.8.02 n. 220) e della nuova riforma del diritto societario (D.lgs. 17.1.03 n. 6).

Verbale preliminare alla stipula del contratto.
Le controparti riconfermano quanto a premessa riportato nel precedente Accordo 24.6.02 e - quali associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale - stipulano il presente contratto tenuto conto del consenso dei lavoratori interessati, data la carenza dei preesistenti contratti collettivi per la categoria dei lavoratori dello spettacolo a carattere intermittente, soci di cooperative di produzione e lavoro del settore.
Le parti ritengono, per comodità di lettura e d'interpretazione, di addivenire alla stesura di nuovo testo del contratto pur trattandosi per buona parte di adeguamento della normativa già definita nel precedente Accordo 24.6.03, onde evitare contenzioso nella interpretazione e applicazione del medesimo.

Titolo I - Ambito di applicazione - Validità del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione.

Il presente contratto si rivolge a figure professionali in ambito artistico associate in cooperative di produzione e lavoro.
Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio-lavoratore nel diritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare alla elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente contratto.
Le parti s'impegnano a recepire all'interno del presente contratto quanto eventuali innovazioni normative o accordi successivi dovessero stabilire in materia di socio-lavoratore.
Le disposizioni del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce quindi l'unico contratto in vigore fra le parti contraenti. Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

Art. 2 - Normativa nazionale e legislativa.
Il presente accordo regola i rapporti di lavoro instaurati, ai sensi della legge n. 142/01 e dell'art. 9, legge n. 30/03, all'interno delle cooperative operanti nel settore dello spettacolo dai lavoratori, professionisti, artisti, tecnici che svolgono prestazioni non continuative come definite nella premessa e assimilati a lavoro dipendente.
[…]

Titolo II - Norme generali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti.

Le parti s'impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore e a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale.

Art. 5 - Struttura dell'accordo.
Il presente contratto ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative dei lavoratori dello spettacolo, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]

Art. 7 - Diritti sindacali - Rappresentanze sindacali.
Le rappresentanze sindacali nelle Cooperative e nelle società collegate sono le OOSS dei lavoratori intermittenti dello spettacolo più rappresentative.
[…]

Art. 8 - Assemblea sindacale.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di essi, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle rappresentanze sindacali degli stessi.
È consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale.

Titolo III - Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro dipendente
Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.

Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle medesime.

Art. 12 - Contratti di formazione e lavoro - Apprendistato.
L'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato è definita nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 16 - Comportamento in servizio.
La lavoratrice e il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo d'intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza e dei clienti, agendo con criteri di responsabilità, in esecuzione delle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

Art. 21 - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 22 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
L'azienda cooperativa assicura l'applicazione dei contenuti del D.lgs. 19.9.94 n. 626 "Attuazione delle Direttive CEE nn. 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni. All'atto dell'iscrizione alla cooperativa ad ogni socio verrà consegnato un documento contenente le informazioni sugli adempimenti posti a suo carico per l'osservanza delle norme in questione.

Titolo IV - Inquadramento - Orario - Trattamento economico
Art. 24 - Orario - Giornate di lavoro - Ferie - Tredicesima - Accordi di gradualità

È tipico nel settore dello spettacolo addivenire a contratti con l'utenza che prevedono occasionale attività delle prestazioni, con orario e giornata di lavoro non predeterminabile; premesso questo, si indica comunque in 3 ore convenzionali - senza distinzione alcuna fra orario serale, diurno o festivo - la durata giornaliera della prestazione.
[…]

Art. 26 - Infortuni sul lavoro.
In caso d'infortunio sul lavoro il lavoratore deve comunicare quanto accaduto alla cooperativa immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile, avendo cura di farsi rilasciare idoneo certificato medico anch'esso da consegnare immediatamente.
[…]

Art. 31 - Rapporti diversi dal lavoro subordinato.
Qualora la Cooperativa instauri con i soci un rapporto di lavoro diverso dal subordinato tra quelli introdotti dal D.lgs. n. 276/03 o uno dei rapporti di collaborazione previsti dalla legge n. 142/01 diverso dal lavoro dipendente, ad essi sarà applicato il presente accordo limitatamente a quelle parti non strettamente e giuridicamente correlate al lavoro subordinato.
Nel caso del rapporto già individuato come collaborazione coordinata intermittente, seppure si instauri un rapporto di parasubordinazione, si garantisce al socio lavoratore il medesimo trattamento assistenziale, previdenziale e fiscale del socio dipendente, ad esso assimilandolo.

Art. 32 - Disposizione finale.
Indipendentemente dalla decorrenza e dalla durata del presente contratto fissate negli articoli precedenti, le parti s'impegnano altresì ad incontrarsi entro il 30.6.04 al fine di valutare l'impatto e i risultati della sua applicazione.