Tipologia: CCNL
Data firma: 19 ottobre 1994
Validità: 01.10.1994 - 30.09.1998
Parti: Fieg, Asig e Filis, Fis, Uilsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Az. Editrici, stampatrici ed ag. di stampa
Fonte: CNEL

Sommario:

Prefazione
Parte prima - Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Contratti di formazione e lavoro - Contratti a termine
Art. 4 Nomenclatura
Art. 5 Relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali
A) Sistema informativo
1 ) Livello nazionale
• Programmi globali di settore

2) Livello territoriale
3) Livello aziendale
B) Sistema consultivo
• Livello nazionale
o Osservatorio

o Commissione per le tecnologie
o Commissione per le pari opportunità
• Livello Aziendale
C) Sistema di contrattazione
1) Piani di ristrutturazione tecnologica

2) Contrattazione aziendale
Erogazioni economiche
Aspetti normativi
Titolo II - Rappresentanze Sindacali Unitarie
• Delegato di impresa
Art. 6 Regolamento interno
Art. 7 Diritti sindacali
• Assemblea

• Contributi sindacali
• Diffusione stampa sindacale
• Permessi sindacali per i dirigenti territoriali e nazionali
• Comunicati sindacali
Art. 8 Assunzioni
• Norme di attuazione
Art. 9 Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato
Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
Art. 11 Assicurazione infortuni
Art. 12 Lavoro a tempo parziale
Art. 13 Diritto allo studio
Art. 14 Norme per i licenziamenti
• Licenziamenti per riduzione di personale.
• Licenziamenti individuali
Art. 15 Investimenti e innovazioni tecnologiche
A) Piani di ristrutturazione tecnologica

B) Garanzie occupazionali
C) Utilizzo delle tecnologie
D) Disposizioni applicative
• Disciplina della trasmissione in fac-simile
Art. 16 Mutamenti di proprietà
• Trasferimento di testata
Art. 17 Appalti
Art. 18 Controversie
Art. 19 Quadri
• Classificazione
• Declaratoria
• Profili
Inquadramento e classificazione del personale
Norme tecniche
Art. 20 Norme complementari
Art. 21 Programmi di distribuzione
Art. 22 Portatori di handicap
Art. 23 Mobilità di manodopera femminile
Art. 24 Dichiarazione delle parti
Parte seconda - Norme operai
Art. 1 Visita medica
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Apprendistato
Art. 4 Orario di lavoro
• Organici lordi
• Turni
• Complementari e ausiliari
• Maggiorazioni
• Disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 Lavoro straordinario
Art. 7 Festività - Lavoro festivo
Art. 8 Interruzione di lavoro
Art. 9 Orario e retribuzioni garantiti
Art. 10 Ferie
Art. 11 Assenze

Art. 12 Permessi - Aspettativa
• Permessi retribuiti
• Permessi non retribuiti
• Permessi per lavoratori studenti
• Aspettativa
Art. 13 Giorni di riposo
Art. 14 Congedo matrimoniale
Art. 15 Gratifica natalizia
Art. 16 Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 Trasferte
Art. 18 Malattia ed infortunio
Art. 19 Tutela della maternità
Art. 20 Mutamento di mansioni
Art. 21 Corresponsione delle paghe
Art. 22 Conteggi perequativi
Art. 23 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 25 Trattamento di fine rapporto
Art. 26 Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 27 Cessione - Trapasso - Trasformazione - Cessazione di azienda
Art. 28 Disciplina del lavoro
Parte terza - Norme impiegati
Art. 1 Periodo di prova
Art. 2 Livelli professionali
Art. 3 Mutamento di mansioni
Art. 4 Orario di lavoro
• Impiegati amministrativi
• Impiegati tecnici
• Agenzie di stampa
• Disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
• Norma transitoria
Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 Sospensione e riduzione temporanea di lavoro
Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
Art. 8 Festività - Lavoro festivo
Art. 9 Ferie
Art. 10 Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale - Aspettativa
• Permessi retribuiti
• Permessi non retribuiti
• Permessi ai lavoratori studenti
• Congedo matrimoniale
• Aspettativa
Art. 11 Giorni di riposo
Art. 12 Tredicesima mensilità
Art. 13 Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 Corresponsione della retribuzione
Art. 15 Indennità di maneggio di denaro
Art. 16 Trasferte
Art. 17 Trattamento di malattia e infortunio
Art. 18 Tutela della maternità
Art. 19 Servizio militare
Art. 20 Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 21 Trattamento di fine rapporto
Art. 22 Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 23 Previdenza
Art. 24 Cessione - Trapasso - Trasformazione di azienda
Art. 25 Disciplina del lavoro
Parte quarta Condizioni di miglior favore
1) Condizioni di miglior favore concesse ad personam
2) Condizioni di miglior favore locali
Città di Trieste
1) Orario di lavoro

2) Ore straordinarie
Parte quinta Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali
Art. 1 (minimi di paga e di stipendio)
Art. 2 (indennità di contingenza)
Art. 3 (quote mensili dell'indennità di contingenza)
Art. 4 (Fondo Nazionale di Previdenza)
Art. 5 (indennità agenzie di informazione)
Art. 6 (mense e spacci aziendali)
Art. 7 (importo forfettario)
Allegati
Allegato A1
• Minimi tabellari
• Valori tabellari esclusi dagli effetti aziendali
Allegato A2 Procedura di conciliazione
Allegato B Regolamento per l'erogazione dell’indennità economica di malattia da parte delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani determinate secondo gli attuali criteri di denuncia alla Cassa mutua
Allegato P Norme tecniche - sistema a caldo
Allegato T Distribuzione del contratto


Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa Ottobre 1994

Prefazione
L'anno 1994 addì 19 ottobre in Roma tra la Federazione Italiana Editori Giornali […], l'Associazione Stampatori Italiana Giornali, […] [con la] delegazione degli editori, […], la Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo […] con l'intervento del Comitato Nazionale del Settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Perugia, Modena, Pescara, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari e Varese, la Federazione Informazione e Spettacolo [...], con l'intervento del Comitato Nazionale del Settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Perugia, Modena, Pescara, Sassari e Varese, la Unione Italiana Lavoratori della Stampa Spettacolo Informazione e Cultura[…] con l'intervento del Comitato Nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Perugia, Pescara, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari, Varese, Ascoli Piceno e Modena; è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro, per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

Parte prima - Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani.
Ai fini dell'applicazione del presente contratto si intendono per aziende editrici di quotidiani le aziende che editano testate a contenuto giornalistico per almeno 5 numeri settimanali.

Art. 3 Contratti di formazione e lavoro - Contratti a termine
Le assunzioni dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro saranno realizzate secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni. Il confronto con le RSU avrà per oggetto l'individuazione delle tipologie professionali interessate, l'inquadramento d'ingresso e quello finale, e ciò indipendentemente dalla eventuale trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.
I progetti presentati dalle aziende e conformi alle condizioni di cui al comma precedente soddisfano i requisiti richiesti per l'approvazione degli stessi da parte delle commissioni regionali per l'impiego.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- per sostituire lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale;
- per campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali fissati;
- per sostituire lavoratori assenti per congedo matrimoniale o per aspettativa concessa per riconosciute necessità personali e familiari.
Il numero dei lavoratori che per le ipotesi di cui sopra può essere assunto nel corso dell'anno con contratto di lavoro a termine sarà determinato tra le parti in sede aziendale in relazione alle esigenze specifiche ed in rapporto al numero dei lavoratori poligrafici impiegati a tempo indeterminato.

Art. 5 Relazioni sindacali
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro realizza le finalità ed i principi fissati per le relazioni sindacali dal «Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo» del 3 luglio 1993.
In tal senso:
- attribuisce all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro con uno spirito di reciproca responsabilità;
- disciplina il contenuto della contrattazione collettiva dei vari livelli idoneo a consentire ai lavoratori valorizzazioni professionali e benefici economici nei limiti di compatibilità previsti dal protocollo governativo 3 luglio 1993 ed alle aziende editoriali una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nella prospettiva di garantire il risanamento del settore, il suo sviluppo economico produttivo al fine di una più vasta diffusione del giornale anche attraverso nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l'occupazione.
A tal fine, la Fieg si impegna ad intervenire per l'osservanza da parte delle aziende editoriali e stampatrici delle condizioni pattuite, e le Organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere, ed a intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di intesa ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il sistema di relazioni sindacali del settore è basato su una coordinata modulazione ai vari livelli riconosciuti di fasi informative, di consultazione e di contrattazione, a ciascuna delle quali è riservata una specifica competenza nei limiti delle materie esplicitamente demandate.
La disciplina della costituzione e delle funzioni affidate alle RSU e la attivazione della procedura di conciliazione per i problemi relativi all'applicazione e all'interpretazione della disciplina collettiva nazionale, integrano il sistema di relazioni sindacali con l'intento di definire regole e comportamenti comuni per la migliore soluzione dei problemi generali ed aziendali in un ambito non conflittuale.

Titolo I - Relazioni sindacali
A) Sistema informativo
1 ) Livello nazionale
Programmi globali di settore

La Fieg e le Federazioni Nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a realizzare ogni anno un confronto sulla situazione del settore con particolare riferimento agli andamenti economici del settore, ai nuovi insediamenti produttivi al programma globale degli investimenti ed alle trasformazioni ipotizzate a breve ed a medio termine, alle possibili previsioni occupazionali, alle tendenze di mercato rispetto alle tipologie di prodotto, all'evoluzione delle imprese stampatrici.
Ai fini del predetto confronto la Fieg, sulla base delle informative trasmesse dalle aziende si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali nazionali entro il mese di novembre di ciascuno anno i seguenti dati:
- tasso di concentrazione: aziende, testate, produzione;
- teletrasmissione da ogni singola regione;
- teletrasmissione nelle singole regioni;
- impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell'arco delle 24 ore;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
- anzianità media di azienda (per sesso e qualifica);
- processi di riqualificazione con indicazione dei tempi utilizzati a tale scopo, delle specializzazioni acquisite, dell'entità della spesa sostenuta e della provenienza dei fondi;
- numero delle testate pubblicate (formato, dato medio, giorni di uscita numero di pagine pubblicità e testo, numero di edizioni per copia);
- consistenza della rete di distribuzione (numero dei punti vendita e sistemi utilizzati nelle singole regioni per la distribuzione).
Le aziende articolate in unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, anche con entità editoriale diversa da quella dello stampatore, forniranno alle OO.SS., con l'intervento della Fieg, una informativa annuale su:
- prospettive produttive in relazione al mercato;
- previsioni degli investimenti editoriali ed industriali di nuovi insediamenti o iniziative editoriali illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione e i presumibili effetti sull'occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei lavoratori.
La Fieg, pur riaffermando la sua autonomia rispetto ad altre associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente operano nel campo dell'informazione, si impegna a favorire ed a partecipare, per le competenze attinenti, ad una conferenza annuale che esamini nel suo complesso lo stato e i problemi dell'intero comparto della comunicazione di massa, con il proposito di individuare le soluzioni più razionali volte a garantire il ruolo e di promuovere lo sviluppo dell'informazione a mezzo stampa anche tramite iniziative congiunte.

2) Livello territoriale
La Fieg, sulla base delle informazioni trasmesse dalle aziende interessate, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali regionali competenti entro il 30 giugno di ciascun anno i seguenti dati:
- investimenti editoriali;
- tasso di concentrazione delle aziende e delle testate nell'ambito regionale;
- teletrasmissioni nelle singole regioni;
- impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell'arco delle 24 ore;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
- tipologia tecnologica;
- consistenza della rete di distribuzione.

3) Livello aziendale
A livello aziendale verranno forniti annualmente alle RSU informazioni riguardanti l'andamento economico, tecnico, produttivo e i programmi aziendali relativi alla commercializzazione del prodotto ed alle innovazioni organizzative del ciclo produttivo.
Ferma restando la successiva fase di consultazione per i problemi che assumono rilevanza strutturale formano oggetto di informativa urgente iniziative aziendali dirette a garantire la costante regolarità produttiva ed organizzativa.

B) Sistema consultivo
Livello nazionale
Osservatorio

Per consentire la migliore conoscenza dei dati è costituito all'interno del settore su base paritetica un osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione. La gestione operativa dell'osservatorio è affidata ad una Commissione paritetica di sei componenti.
L'osservatorio è sede di scambio e verifica di dati informativi globali e strumento per attivare ricerche su: andamento e prospettive del mercato dei quotidiani; andamento, tendenze e prospettive di investimenti ed occupazione; caratteristiche e tendenze dello sviluppo tecnologico; dati relativi al verificarsi di patologie connesse a particolari tipi di lavorazione; andamento del costo del lavoro con particolare riferimento alla normativa contributiva e assistenziale; consistenza, prospettive di sviluppo e diversificazione della rete di distribuzione e di vendita; tipi di professionalità emergenti; ambienti di lavoro; applicazione della legge n. 903/77 per quanto concerne l'accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore dei quotidiani delle quali verrà tenuto sotto controllo sia il numero che la collocazione nell'organizzazione del lavoro in riferimento anche alla «Raccomandazione» CEE/1984, problematiche ed iniziative relative a progetti di formazione e riqualificazione professionale ed utilizzo delle 150 ore per diritto allo studio (Art. 13 - Norme generali).
Nell'osservatorio oltre ai dati in possesso delle organizzazioni, confluiranno quelli acquisiti dalla Fieg e trasmessi alle organizzazioni sindacali, in base a quanto sopra previsto compresi i piani di ristrutturazione tecnologica aziendali definiti successivamente al confronto sindacale nonché l'informativa sulla consistenza della rete di distribuzione, sul numero e la tipologia dei punti di vendita e sulle scelte operate dalle aziende per ottimizzare la distribuzione del prodotto nelle singole regioni.
In tale sede ogni sei mesi le parti procederanno alla verifica del movimento delle forze occupazionali del settore conseguente all'utilizzazione della trasmissione in fac-simile e all'entità globale della produzione realizzata.
Il costo di funzionamento dell'osservatorio è coperto con contributi a carico delle aziende nella misura che sarà individuata annualmente dalle parti in base al programma operativo approvato e alle norme regolamentari definite.
All'interno dell'osservatorio verranno istituite sezioni dedicate all'ambiente e sicurezza ed alla formazione professionale per consentire approfondimenti specifici sulle materie in questione.
La sezione ambiente e sicurezza dovrà acquisire elementi sull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria e predisporre informativa sulle iniziative delle parti; individuare proposte comuni per facilitare gli adempimenti richiesti dalla legge; predisporre linee guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione e sicurezza dei lavoratori.
La sezione formazione professionale dovrà analizzare i problemi inerenti le esigenze formative delle risorse umane nelle aziende del settore con particolare riferimento all'aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire situazioni di inadeguatezza professionale, alla realizzazione di figure professionali più adeguate alla trasformazione e/o ai fabbisogni formativi delle aziende. La sezione in tal senso potrà elaborare modelli di base per lo svolgimento di corsi di formazione che verranno trasmessi alle aziende del settore per l'opportuno utilizzo.
All'interno dell'osservatorio sono costituite le seguenti commissioni:

Commissione per le tecnologie
La Commissione, costituita su base paritetica di sindacati ed editori di tre componenti per parte ha lo scopo di affiancare le organizzazioni stipulanti nell'approfondimento di tutte le tematiche connesse ai criteri di applicazione delle tecnologie, alla loro evoluzione e al loro pieno utilizzo con riferimento al ruolo dei poligrafici nei modelli di organizzazione del lavoro più evoluti che si potranno determinare, con particolare riferimento alle figure emergenti di nuova istituzione. Gli orientamenti della Commissione, anche sulla base delle sperimentazioni compiute, saranno oggetto di pareri e di proposte finalizzate alla razionale applicazione delle norme contrattuali anche in materia di classificazione e, ove necessario, al loro adeguamento in relazione al procedere del processo tecnologico nella sua dimensione globale.

Commissione per le pari opportunità
La Commissione, costituita anch'essa su base paritetica, è incaricata dello studio e della definizione di progetti di azioni positive per le donne al fine della realizzazione delle disposizioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. La Commissione funzionerà anche come organismo di collegamento e coordinamento per le Commissioni sulle «pari opportunità» costituite nell'ambito territoriale.
La struttura dell'osservatorio curerà la divulgazione a livello territoriale ed aziendale dei risultati della propria attività sui temi trattati.

Livello Aziendale
La fase consultiva del livello aziendale costituisce un momento di approfondimento ed esame propositivo su tematiche connesse all'organizzazione del lavoro.
La consultazione concerne questioni di carattere generale relative alle iniziative e programmi aziendali connessi con significative innovazioni e trasformazioni tecnologiche e/o produttive.
Programmi tecnologici delle aziende che comportino la predisposizione di piani rientranti nella sfera di contrattazione di cui al paragrafo seguente n. 1, formeranno oggetto di preventiva consultazione tra le parti aziendali al fine di individuare possibili convergenze rispetto agli obiettivi generali delineati dall'impresa e realizzare, anche sulla base delle proposte formulate dalle RSU, utili momenti di approfondimento tecnico specifico. Ciò al fine di consentire la sollecita realizzazione dei piani medesimi.

C) Sistema di contrattazione
1) Piani di ristrutturazione tecnologica

I piani definiti dalle imprese secondo le condizioni dell'art. 15 parte generale, saranno presentati dalle direzioni aziendali alle RSU e trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto ed alle rispettive organizzazioni territoriali. Il confronto per la loro realizzazione, esaurita la fase di consultazione, dovrà iniziarsi immediatamente nella sede aziendale ed esaurirsi nei 30 giorni dalla presentazione o nel diverso termine concordato dalle parti.
In casi di divergenze le parti trasferiranno l'esame del piano al livello nazionale in modo che la relativa procedura possa esaurirsi entro i 15 giorni successivi al mancato esito della sede aziendale. Le Segreterie nazionali saranno affiancate dalle RSU.
Qualora l'azienda editoriale sia diversa da quella di stampa il confronto sindacale si svilupperà con la partecipazione congiunta delle imprese interessate.
Gli accordi aziendali devono essere trasmessi alle Organizzazioni Nazionali a cura delle aziende.

2) Contrattazione aziendale
La materia della contrattazione aziendale è disciplinata dal presente articolo sulla base dei criteri fissati dal protocollo tra Parti Sociali e Governo del 3 luglio 1993 recepito nel settore dei quotidiani con l'accordo 13 ottobre 1993 (Allegato R).
[…]
La contrattazione aziendale deve riferirsi, secondo le previsioni di cui ai commi successivi, alle seguenti materie:

Aspetti normativi
1) Istituti richiamati dal CCNL
- contratti a termine (art. 3, ultimo comma - norme generali)
Il numero dei lavoratori che per le ipotesi di cui all'art. 3 può essere assunto nel corso dell'anno;
- lavoro a tempo parziale e contratti formazione lavoro
A livello aziendale possono essere stabilite le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 delle norme generali e dell'art. 5 n. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (art. 3, comma 1 ed art. 12 delle norme generali);
- diritto allo studio […]
- calendario giorni di riposo […]
- ulteriori cause giustificanti la richiesta di anticipazione del TFR […]
2) Piani di ristrutturazione tecnologica
In relazione a quanto previsto dal n. 1 ) paragrafo c) sistema di contrattazione del presente articolo.
3) Flessibilità dell'orario di lavoro
In relazione alle specifiche previste dall'Art. 4 delle norme operai ed impiegati.
4) Mobilità intersettoriale
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 lett. D) e 19 - norme generali - la mobilità collettiva intersettoriale (settori omogenei di produzione di cui all'art. 19 delle norme generali) costituirà oggetto di contrattazione in sede aziendale, in quanto materia esulante dalle previsioni dell'art. 19 medesimo.
5) Nuove professionalità
Nuove professionalità non previste dalla disciplina collettiva e derivanti da nuove configurazioni organizzative costituiranno oggetto di contrattazione in sede aziendale.
6) Riqualificazione professionale
I programmi inerenti la riqualificazione del personale dipendente in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e gestionali dell'azienda saranno da quest'ultima illustrati alle RSU. In sede aziendale, e sulla base delle indicazioni contenute nel programma, verranno definiti tempi e modalità della riqualificazione, risultando comunque garantita la normalità della produzione.

Titolo II - Rappresentanze Sindacali Unitarie
La Filis, la Fis, e la Uilsic riconoscono come Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nelle singole aziende quelle disciplinate dall'intesa quadro tra le Confederazioni Cgil, Cisl e Uil sulle RSU del 1° marzo 1991 secondo l'organizzazione risultante dal patto di unione sottoscritto in data 3 giugno 1992 dalle organizzazioni sindacali di settore.
[…]
Per quanto altro non previsto si compie rinvio agli accordi 13 ottobre 1993 e 2 febbraio 1994 relativi al recepimento delle intese confederali.

Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che abbiano meno di 16 dipendenti e per le quali non si applichi la disciplina di cui al precedente paragrafo, potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dalle Federazioni di categoria firmatarie del presente contratto cui i lavoratori aderiscono, tramite la Fieg.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti la sua attività.

Art. 6 Regolamento interno
È in facoltà della direzione dell'azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto o con le norme di legge ed in particolare con quelle a tutela della dignità dei lavoratori, con specifico riferimento alle lavoratrici.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della rappresentanza sindacale unitaria.

Art. 7 Diritti sindacali
Assemblea

Le assemblee previste dall'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, saranno fissate, previo adeguato preavviso, e si svolgeranno tenendo conto delle particolari esigenze di produzione dei giornali quotidiani. Ulteriori modalità per l'esercizio di assemblea, oltre a quelle fissate dalla richiamata legge, potranno essere concordate in sede aziendale salvaguardando l'esigenza di assicurare i servizi essenziali utilizzati anche dal pubblico esterno (centralino, portineria) e la salvaguardia degli impianti.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla direzione aziendale.

Diffusione stampa sindacale
È consentita la diffusione all'interno dello stabilimento della stampa sindacale purché tale diffusione avvenga fuori dall'orario di lavoro e ne sia tempestivamente inviata copia alla direzione dell'azienda.

Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
I lavoratori, mediante il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e nell'ambito delle attribuzioni previste per l'indicato rappresentante dall'art. 19 dell'indicato decreto legislativo, hanno diritto previo avviso alla direzione aziendale di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione ed attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica sul luogo di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori nell'ambito delle RSU così come individuate dal sesto comma del titolo II dell'art. 5 delle norme generali e secondo le seguenti modalità:
- un rappresentante nelle aziende da 16 a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 dipendenti;
- sei rappresentanti nelle aziende con più di 1.000 dipendenti.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ed allo stesso è altresì attribuita la funzione di rappresentanza prevista per il delegato di impresa e viceversa.
I lavoratori tramite il rappresentante per la sicurezza potranno procedere all'interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato - appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - scelto di comune accordo tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Le direzioni aziendali forniranno alle rappresentanze sindacali e renderanno edotti i lavoratori delle informazioni che, nel rispetto delle norme di legge e dei contenuti delle schede tecniche consegnate alle USL, attengono la qualità delle sostanze usate nel processo produttivo al fine di eliminare eventuali elementi di nocività.
Le direzioni aziendali provvederanno altresì ad informare periodicamente i lavoratori sulle misure adottate e sui mezzi di protezione attivati onde evitare rischi ai dipendenti anche in caso di emergenze.
Particolare attenzione sarà rivolta al problema della rumorosità anche in relazione alle direttive CEE emanate in materia.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sui dati di produzione dei quali viene a conoscenza.
Viene istituito un sistema di registrazione periodica (la periodicità verrà determinata di comune accordo fra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, salvo casi di particolare richiesta di una delle parti) attraverso un metodo di registrazione basato su:
a) un libretto di rischio individuale;
b) un registro dei dati ambientali;
c) un libretto sanitario individuale;
d) un registro dei dati biostatistici.
La gestione dei due libretti e dei due registri sarà a carico dei lavoratori. I due libretti individuali saranno conservati dal lavoratore stesso.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie delle lavorazioni eseguite nelle aziende che editano quotidiani e notiziari di agenzie e che comportano nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono per coloro che operano costantemente e per oltre quattro ore consecutive alle unità video, le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.
Qualora i risultati degli accertamenti sanitari ne evidenzino la necessità la direzione aziendale e le RSU, valutate le pause ed i cambiamenti di cui sopra, potranno stabilire temporaneamente a livello individuale le modalità e la durata delle interruzioni ritenute necessarie.
Il lavoratore giudicato non idoneo alla mansione svolta in seguito a malattia professionale od infortunio sul lavoro (comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate) sarà utilizzato, secondo le esigenze aziendali, in mansioni possibilmente corrispondenti al grado di professionalità acquisito, conservando in ogni caso la propria retribuzione.
A particolare tutela della salute nella maternità, all'inizio del periodo di gravidanza, è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) e fatta salva la sua professionalità, di essere adibita a mansioni prive di fonti di rischio.
Nota a verbale:
Il tempo di lavoro retribuito da riconoscere al rappresentante per la sicurezza, le relative attribuzioni nonché le modalità ed i contenuti della formazione risultano disciplinati dall'accordo 27 novembre 1995 (Allegato S).

Art. 11 Assicurazione infortuni
Le aziende assicureranno contro gli infortuni derivanti dall'impiego di automezzi gli autisti, gli ispettori e comunque tutti coloro che nell'espletamento delle loro funzioni e per necessità tecniche organizzative e produttive siano chiamati all'utilizzo dei suddetti mezzi di trasporto.
L'Assicurazione coprirà il rischio di morte e di invalidità permanente totale o parziale, nel limite del massimale di L. 120.000.000 per persona.

Art. 15 Investimenti e innovazioni tecnologiche
A) Piani di ristrutturazione tecnologica

I piani diretti alla realizzazione di processi di ristrutturazione tecnologica debbono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere nell'intero periodo della loro attuazione, con l'individuazione delle possibili modificazioni del modello organizzativo idonee ad utilizzare compiutamente il potenziale produttivo degli impianti.
I piani elaborati dalle singole imprese debbono indirizzarsi prioritariamente allo sviluppo aziendale, al miglioramento della qualità del prodotto e ad una più estesa articolazione dell'informazione, attraverso iniziative rivolte ad aumentare la diffusione del giornale.
Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi debbono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.
I piani debbono contenere:
- una informativa sui programmi editoriali dell'azienda e sulla loro eventuale evoluzione, anche in relazione ad iniziative di supporto quotidiano che si intendano attuare;
- l'esposizione delle scelte relative all'organizzazione del lavoro nell'intero ciclo produttivo (dalla lavorazione del materiale redazionale alla confezione delle copie nel reparto spedizione), negli uffici e negli altri settori di attività aziendale anche attraverso modelli organizzativi che consentano - nelle distinte situazioni - la valorizzazione delle professionalità ed il pieno utilizzo organizzativo produttivo e tecnologico in correlazione con il programma editoriale;
- indicazioni sui programmi diretti a dare impulso alla commercializzazione del prodotto, attraverso la migliore utilizzazione delle strutture aziendali preposte alla definizione dei piani diffusionali ed al coordinamento e controllo dei supporti esterni ritenuti più idonei.
In relazione alle finalità del piano, saranno specificate le linee e le caratteristiche della trasformazione tecnologica e delle modificazioni che si intendono introdurre nel processo produttivo nonché le fasi della sua attuazione. Particolare attenzione sarà rivolta, nella definizione dei programmi, ai problemi riguardanti l'occupazione e gli organici, la riqualificazione del personale e il decentramento delle fasi di lavorazione, allo scopo di ricercare - attraverso il confronto sindacale - un'equilibrata soluzione delle diverse problematiche delle parti.
In presenza di piani che - per quanto riguarda l'utilizzo del sistema editoriale - prevedano forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e delle RSU alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente giornalistica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
Nella definizione degli schemi di organizzazione di lavoro, sarà attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti e all'impiego di tutto il personale presente in azienda debitamente riqualificato, nonché all'attuazione della mobilità nell'ambito del profilo (livello retributivo) e alla utilizzazione delle professionalità acquisite con la riqualificazione.
I piani elaborati dalle imprese e finalizzati allo sviluppo produttivo, che prevedano modificazioni strutturali del sistema di produzione anche attraverso la integrazione di diverse funzioni debbono contenere indicazioni sull'organico lordo necessario per la loro attuazione, tenendo conto del personale che - nell'arco temporale di realizzazione dei piani - lascerà l'azienda per raggiunti limiti di età per dimissioni o utilizzando gli strumenti di legge per il prepensionamento. Qualora espletata tale procedura e dopo aver utilizzato gli strumenti di tutela occupazionale previsti al successivo punto B), risultassero, secondo le indicazioni contenute nel piano dell'impresa, eccedenze di personale non riassorbibili in azienda anche attraverso nuove iniziative, si procederà ad una proporzionale riduzione delle prestazioni annue dei dipendenti, fino al massimo di sette giorni di riposo retribuito.
Le modalità e i criteri di applicazione della norma precedente verranno definiti, a livello aziendale, dalla direzione e dalla RSU. In caso di mancato accordo le parti aziendali trasferiranno l'esame del problema alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

C) Utilizzo delle tecnologie
[…]
L'adozione di nuovi sistemi editoriali deve essere preceduta da una fase di sperimentazione.
[…]

Art. 17 Appalti
Richiamate le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e ferme restando le situazioni di fatto, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani non potranno appaltare o fare eseguire a terzi lavorazioni attinenti al ciclo produttivo industriale che si conclude con la confezione delle copie nel reparto spedizione.

Art. 18 Controversie
Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la direzione dell'azienda e le rappresentanze sindacali, saranno deferite all'esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando in ogni caso, la facoltà di ricorso all'autorità giudiziaria.
Le controversie collettive che insorgessero circa l'applicazione ed interpretazione della disciplina contrattuale, verranno deferite all'esame dei rispettivi livelli di competenza secondo le procedure ed i contenuti di cui all'allegato A2. La normativa di cui all'allegato A2 costituisce parte integrante della presente disciplina contrattuale.

Art. 20 Norme complementari
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.

Art. 21 Programmi di distribuzione
Nei casi in cui i programmi di distribuzione siano attuati su base zonale attraverso le agenzie specializzate, verrà fornita un'informativa delle aziende alle RSU anche allo scopo di valutare gli eventuali effetti sull'organizzazione aziendale.
Le aziende editoriali richiederanno alle società fornitrici dei predetti servizi di distribuzione il rispetto delle norme generali di tutela del lavoro nei confronti del personale da esse dipendenti.

Art. 22 Portatori di handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 24 Dichiarazione delle parti
1) Le parti firmatarie il presente contratto si danno atto che con le rilevanti modificazioni introdotte relativamente agli organici lordi, ai modelli di flessibilità dell'orario di lavoro, al regime del lavoro straordinario ed alla eliminazione delle duplicazioni, hanno inteso - nell'ambito del perfezionato sistema di relazioni sindacali attivato - perseguire con strumenti efficaci gli obiettivi della razionalizzazione dell'organizzazione produttiva delle aziende, del controllo dell'andamento del costo unitario del lavoro, della tutela dell'occupazione sia sotto il profilo del consolidamento che del possibile incremento della medesima.
I suddetti obiettivi devono essere conseguiti in un contesto globale di realizzazione che, contemperando equamente le esigenze dell'azienda e dei lavoratori, favorisca lo sviluppo del settore.
2) Le parti stipulanti il presente contratto, consapevoli che le esigenze di economicità della produzione hanno sviluppato per la lavorazione di prodotti di supporto al quotidiano il ricorso a servizi esterni non riconducibili nell'ambito di applicazione del presente contratto, ritengono di affidare all'osservatorio tecnico lo studio delle condizioni che possano favorire l'interesse delle aziende medesime ad effettuare al loro interno la lavorazione di prodotti di supporto e di integrazione dei quotidiani, altrimenti realizzata nonché l'esame delle prospettive connesse con le opportunità derivanti dalle tendenze dell'innovazione e sviluppo del prodotto e ciò sulla base di compatibilità tecniche ed economiche.
Lo studio di fallibilità dovrà essere presentato alle parti contraenti entro il 30/11/1995.

Parte seconda - Norme operai
Art. 1 Visita medica

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dall'azienda, prima dell'assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Allegato I).
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante l'orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche.

Art. 3 Apprendistato
L'apprendistato non è ammesso.

Art. 4 Orario di lavoro
L'orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 36 ore settimanali computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente contratto.
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli operai, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo gli operai interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13 - parte operai - disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell'orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell'orario di lavoro settimanale medio di fatto dell'operaio su base annuale.
La Fieg e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l'equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall'applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro ed uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero del lunedì.
Regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell'impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell'orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.
Tali modelli sono finalizzati:
- a facilitare i programmi produttivi dell'impresa attraverso la più efficiente organizzazione del lavoro che elimini il ricorso allo straordinario.
- a incentivare gli investimenti diretti a potenziare il prodotto, creare nuove iniziative editoriali, acquisire nuove commesse, anche al fine del pieno utilizzo del personale e degli impianti e nell'intento di favorire l'occupazione.

Organici lordi
Gli organici nei settori di produzione (preparazione, rotativa-spedizione) sono fissati, previa verifica tecnica degli organici netti, tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio di settore. Gli organici lordi nei reparti rotativa-spedizione sono fissati con un margine di tolleranza aggiuntivo rispetto ai criteri in precedenza indicati.
Gli organici così determinati devono garantire nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario la costante normalità della produzione anche in caso di assenze per qualsiasi causa determinatasi.
Per l'attuazione degli organici lordi si potranno utilizzare per i posti disponibili, e previa eventuale riqualificazione, lavoratori che risultassero eccedenti nel contesto aziendale. Una verifica sull'applicazione della norma verrà effettuata entro il mese di novembre 1995.

Turni
L'orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato orario notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. […]
Diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30.
Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle ore 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle ore 23. Nelle città di Roma e Napoli l'orario diurno si protrae sino alle ore 20, l'orario promiscuo terminerà alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l'orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
[…]
Per il turno diurno potrà essere effettuata un'interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e in quanto sia stato eseguito o resti da eseguire almeno un terzo dell'orario normale limitatamente agli addetti alla spedizione dei quotidiani e dei periodici.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell'azienda con carattere di continuità.
Dichiarazione a verbale
Il trattamento di miglior favore del quale usufruiscono i linotipisti delle città di Roma e di Palermo, in regime di turno notturno (5 ore giornaliere città di Roma, 5 ore e mezzo giornaliere città di Palermo), non è estensibile in alcun caso ai lavoratori di diversa qualifica anche se operanti nello stesso settore omogeneo di preparazione.
Di tale trattamento continueranno a beneficiare i linotipisti attualmente in servizio anche se riqualificati all'interno dell'azienda come tastieristi od operatori grafici nonché i lavoratori successivamente assunti quali linotipisti.
I lavoratori che verranno successivamente assunti ed immessi nel settore omogeneo della preparazione (tastierizzazione, titolazione, impaginazione) saranno assoggettati all'orario di lavoro normale previsto dal presente contratto.

Complementari e ausiliari
Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, l'orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (35-41 ore con cadenza su periodi ultrasettimanali).
Alla paga della settima ora dovrà essere aggiunto un sesto della indennità di contingenza.
La regolamentazione della normativa prevista dal presente paragrafo sarà definita previo accordo tra la direzione dell'azienda e le rappresentanze sindacali.

Disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli operai osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (secondo comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti lavoratori sarà attribuito, ai sensi dell'art. 5, primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]
Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione della disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, ove non sia composta in sede aziendale, sarà obbligatoriamente deferita alla competenza esclusiva delle Organizzazioni nazionali.

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L'orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30. Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 6 Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale giornaliero di lavoro di cui all'art. 4.
Nell'ambito della disciplina stabilita dall'art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l'occupazione procedendo alla definizione di organici lordi rispondenti alle effettive esigenze della lavorazione programmata, è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente.
Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui ai commi seguenti e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l'adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l'applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l'esame dei dati disaggregati per addetto forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l'intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
[…]
Quando il lavoro straordinario sia collegato con l'orario normale, la sua durata si computa di quarto d'ora in quarto d'ora, quando sia prestato per ultimare l'edizione in corso; di mezz'ora in mezz'ora negli altri casi.
Il lavoro straordinario non collegato con l'orario normale sarà calcolato di mezz'ora in mezz'ora con un minimo di tre ore.
[…]

Art. 10 Ferie
[…]
Il periodo delle ferie deve essere effettivamente goduto.
[…]

Art. 18 Malattia ed infortunio
[…]
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano le disposizioni di legge.
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con il trattamento economico a questa corrispondente.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 28 Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. I) la direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti procedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
[…]
All'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti o comunque nel caso le mancanze rivestano carattere di maggior gravità anche in relazione alle mansioni svolte.
Le sanzioni disciplinari, previste a titolo esemplificativo dal presente articolo, si applicano all'operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l'orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazioni bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
[…]

Parte terza - Norme impiegati
Art. 4 Orario di lavoro
Impiegati amministrativi

L'orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 156 ore mensili (36 ore settimanali) computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente contratto.
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli impiegati, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo gli impiegati interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 11 - parte impiegati - disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell'orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell'orario di lavoro settimanale medio di fatto dell'impiegato su base annuale.
Agli impiegati, che sulla base di prassi o accordi aziendali usufruiscono della prestazione lavorativa settimanale nell'arco di cinque giorni, non compete il godimento degli ulteriori giorni di riposo retribuiti. I suddetti impiegati osserveranno un orario settimanale di lavoro di 35 ore ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
In relazione alle esigenze del giornale potrà essere concordato aziendalmente, tra la direzione e le rappresentanze sindacali l'orario unico.
Gli addetti a mansioni discontinue, che per la loro qualifica possono lavorare di domenica godendo di riposo compensativo, avranno diritto, quando effettuino tale prestazione, ad una maggiorazione dell'80% della quota giornaliera di retribuzione per la domenica lavorata. A tali lavoratori, nelle aziende che stampano le edizioni del lunedì, sarà esteso il trattamento previsto dalla disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
[…]
Per la determinazione dell'orario promiscuo e notturno si terrà conto di quanto previsto dal primo e secondo comma del paragrafo "Turni" dell'art. 4 della Parte seconda - Norme operai.
[…]
L'interruzione per la refezione durante l'orario di lavoro non potrà superare le tre ore.
La Fieg e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l'equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall'applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro ed uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero del lunedì. Regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell'impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell'orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.
Tali modelli sono finalizzati:
- a facilitare i programmi produttivi dell'impresa attraverso la più efficiente organizzazione del lavoro che elimini il ricorso allo straordinario;
- a incentivare gli investimenti diretti a potenziare il prodotto, creare nuove iniziative editoriali, acquisire nuove commesse, anche al fine del pieno utilizzo del personale e degli impianti e nell'intento di favorire l'occupazione.

Impiegati tecnici
Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli artt. 4 e 22 della Parte seconda - Norme operai.

Agenzie di stampa
I lavoratori addetti alle agenzie di informazione per la stampa godranno del trattamento previsto per il lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.

Disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli impiegati osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (terzo e quarto comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti impiegati sarà attribuito, ai sensi dell'art. 5, primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]
Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione della disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, ove non sia composta in sede aziendale, sarà obbligatoriamente deferita alla competenza esclusiva delle Organizzazioni nazionali.

Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale giornaliero di cui all'art. 4.
Nell'ambito della disciplina stabilita dall'art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l'occupazione è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente.
Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui al comma seguente e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l'adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l'applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l'esame dei dati disaggregati per addetto forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l'intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell'art. 8.
[…]

Art. 9 Ferie
[…]
Il periodo di ferie deve essere effettivamente goduto.
[…]

Art. 18 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che procedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 25 Disciplina del lavoro
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
restando quanto disposto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. I) le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) una multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni. La sospensione si può applicare per quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione del disposto dei punti a), b) e c);
e) licenziamento.
[…]

Parte quarta Condizioni di miglior favore
2) Condizioni di miglior favore locali

In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente contratto rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui appresso.

Città di Trieste *
1) Orario di lavoro

L'orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. È considerato orario diurno quello che si effettua dalle 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.
Per il turno notturno potrà essere effettuata un'interruzione di mezz'ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
* Le condizioni di miglior favore riportate sono quelle riconosciute dall'Ufficio del Lavoro di Trieste in data 19 luglio 1954.

Allegati
Allegato A2 Procedura di conciliazione

I problemi relativi all'applicazione ed all'interpretazione della disciplina collettiva nazionale, salvo le diverse procedure specifiche previste dal contratto medesimo, formeranno oggetto di confronto in sede aziendale sulla base delle posizioni esposte da entrambe le parti. Il confronto dovrà essere avviato e concluso entro tre giorni lavorativi dalla presentazione delle reciproche posizioni o comunque entro il diverso termine concordato per la ricerca di una soluzione in sede locale.
Trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, integreranno le proprie rappresentanze con le rispettive istanze territoriali al fine di raggiungere l'accordo nei tre giorni lavorativi successivi.
In caso di mancato raggiungimento dell'accordo nei termini sopra previsti le parti trasferiranno la vertenza alla cognizione delle organizzazioni nazionali nell'intento di definire la vertenza nei tre giorni lavorativi successivi. Tale fase verrà svolta presso la sede della Fieg in Roma.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai livelli territoriale e nazionale.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
Esaurito senza esito il livello nazionale della procedura le parti aziendali sono tenute a fornire un preavviso di 12 ore rispetto all'attuazione delle azioni e dei provvedimenti che intendono realizzare.