Tipologia: CCNL
Data firma: 9 luglio 1994
Validità: 09.07.1994 - 31.12.1997
Parti: Frt, Anica e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil e Rna
Settori: Poligrafici e spettacolo, Imprese radiotelevisive private
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Capitolo I - Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Decorrenza e durata.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema d'informazione.
A) Livello nazionale.
B) Livello regionale.
C) Livello aziendale e di gruppo.
Art. 5 - Contrattazione aziendale.
Art. 6 - Osservatorio nazionale.
1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale.
2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 7 - Gli appalti.
Art. 8 - Applicazione del contratto.
Art. 9 - Controversie.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 10 - Diritti sindacali.
A) Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

B) Esercizio dei diritti sindacali.
Art. 11 - Assemblea.
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 13 - Affissione.
Art. 14 - Contributi sindacali.
Capitolo IV - Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 15 - Natura dei contratti individuali.
Art. 16 - Assunzione.
Art. 17 - Documenti, residenza, domicilio.
Art. 18 - Periodo di prova.
Art. 19 - Disciplina di rapporto a tempo determinato.
Art. 20 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 22 - Diritto allo studio.
Art. 23 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Art. 24 - Portatori di handicap.
Art. 25 - Tutela tossicodipendenti.
Art. 26 - Permessi straordinari.
Art. 26 bis - Le pari opportunità.
Capitolo V - Classificazione
Art. 27 - Classificazione del personale.
• Classificazione per il settore televisivo
Capitolo VI - Quadri
A) Norme per i Quadri - Settore televisivo.
Art. 28 - Declaratoria.
Art. 29 - Formazione.
Art. 30 - Svolgimento temporaneo delle mansioni.
Art. 31 - Responsabilità civile e penale.
Art. 32 - Indennità di funzione.
B) Norme per i Quadri - Settore radiofonico.
Articolo 33.
Capitolo VII - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 34 - Orario di lavoro.
Art. 35 - Orario di lavoro e flessibilità.
Art. 36 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 37 - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 38 - Ferie.
Art. 38 bis - Ferie per i lavoratori extracomunitari.
Art. 39 - Festività.
Art. 40 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e a turni.
Capitolo VIII - Trattamento economico

Art. 41 - Elementi della retribuzione.
Art. 42 - Minimi tabellari e aumenti salariali.
• Settore televisivo
• Settore radiofonico
Art. 43 - Tredicesima mensilità.
Art. 44 - Aumenti periodici di anzianità.
• Settore televisivo
• Settore radiofonico
• Norme comuni.
Art. 45 - Indennità per maneggio denaro.
Art. 46 - Consegna e conservazione di utensili e materiali.
Art. 47 - Trattamento per risarcimento danni.
Art. 48 - Visite di inventari e di controllo.
Art. 49 - Trattamento di malattia.
Art. 50 - Assenze
Art. 51 - Aspettativa.
Art. 52 - Responsabilità per assenze non derivanti da attività lavorativa.
Art. 53 - Trasferimento.
Art. 54 - Trasferta.
Art. 55 - Lavoratrici.
Art. 56 - Servizio militare/Richiamo alle armi.
• Servizio militare.
• Richiamo alle armi.
Art. 57 - Congedo matrimoniale.
Capitolo IX - Norme disciplinari
Art. 58 - Rapporti in azienda.
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 60 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 61 - Licenziamenti.
Capitolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 62 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 63 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 64 - Cessione e trasformazione di azienda.
Capitolo XI - Norme finali e transitorie
Art. 65 - Condizioni di miglior favore.
Art. 66 - Una tantum.
• Settore televisivo.
• Settore radiofonico.
Art. 67 - Previdenza complementare.
Art. 68 - Norma di rinvio e coordinamento.
Art. 69 - Distribuzione del contratto.
Art. 70 - Emittenti radiofoniche comunitarie e/o organo di partito.
Dichiarazione a verbale.
Protocollo aggiuntivo - Quote di servizio sindacale Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil.
Allegati
Allegato A - Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Allegato B - Accordo quadro nazionale di disciplina del contratto di formazione e lavoro
Allegato C - Corrispondenza OO.DD. - OO.SS. indennità quadri
Appendice normativa

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese radio televisive private 9 luglio 1994

Addì 9 luglio 1994, in Roma tra Federazione Radio Televisioni (Frt) per la radio e la televisione, […] con Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive (Anica), per quanto di competenza [...] e Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo (Filis- Cgil) […], Federazione Informazione e Spettacolo (Fis-Cisl) [...], Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura (Uilsic-Uil) […] assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni di lavoratori delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, si è stipulato il presente CCNL, da valere su tutto il territorio nazionale, per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di edizione e messa in onda, produzione e commercializzazione dei programmi.
Si fa presente inoltre che il presente contratto è stato letto e sottoscritto anche dalla Radio Nazionali Associate (Rna) […]

Premessa
Il presente CCNL, nel recepire integralmente come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, ne realizza per quanto di competenza nel CCNL di categoria, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali:
- attribuendo all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria nella gestione delle relazioni di lavoro, mediante lo sviluppo di un sistema di rapporti finalizzato alla prevenzione dei conflitti;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in modo da consentire ai lavoratori di conseguire benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle aziende del settore radiotelevisivo privato una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di sviluppare e valorizzare al meglio le opportunità offerte dalle risorse umane;
- impegnandosi in nome proprio, per conto degli organismi territoriali nonché delle imprese aderenti e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) costituite o da costituirsi ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti definito si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate.
Le parti inoltre avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività e di redditività delle imprese del settore, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati con il Protocollo 23.7.93.
In particolare:
- la contrattazione nazionale di categoria si svolgerà con cadenza quadriennale per la parte normativa e biennale per le materie retributive, da adeguare all'inflazione programmata secondo le procedure e le modalità fissate nel Protocollo medesimo nonché al capitolo "Assetti contrattuali";
- la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli fissati nel CCNL e si svolgerà secondo le modalità, i tempi e le procedure indicate al capitolo apposito del presente contratto e alle clausole di rinvio nello stesso stabilite;
- il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale è stato stipulato sulla base di queste premesse che ne costituiscono parte integrante.

Capitolo I - Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione.

Il presente CCNL si applica a tutte le aziende private, ivi comprese le agenzie d'informazione radiofonica, esercenti servizi radiotelevisivi comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.
Le parti convengono di non stipulare intese con condizioni diverse o di miglior favore.

Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali e di informazione
Art. 4 - Sistema d'informazione.

Ferma restando l'autonomia delle parti, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore sia sotto l'aspetto economico-produttivo sia con riferimento all'occupazione, si conviene di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori.
A tal fine si concorda il seguente sistema di informazioni:

A) Livello nazionale.
Annualmente, di norma entro il 1° semestre, nel corso di un apposito incontro, le associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente contratto, forniranno alle OO.SS. nazionali dei lavoratori informazioni globali sul quadro economico-produttivo dei settori radiofonico e televisivo, sulle relative prospettive di sviluppo eventualmente anche a livello internazionale, nonché su eventuali problematiche emergenti.
Saranno fornite altresì informazioni su:
- i piani più significativi di investimenti per nuovi impianti e la relativa localizzazione;
- gli interventi più rilevanti per ampliamenti, ristrutturazioni e diversificazioni produttive. Quanto sopra anche per i riflessi sull'occupazione;
- la situazione del settore anche corredata di dati statistici circa gli interventi effettuati in tema di formazione professionale e di assunzioni con CFL;
- le pari opportunità e le azioni positive anche esaminando i risultati dell'attività svolta in seno all'Osservatorio nazionale.

B) Livello regionale.
Annualmente, di norma entro il 1° semestre, nel corso di un apposito incontro, le associazioni degli imprenditori firmatarie del presente contratto forniranno al sindacato regionale di categoria le informazioni di cui al precedente punto a) attinenti l'ambito regionale.

C) Livello aziendale e di gruppo.
Annualmente, di norma entro il 1° semestre, le imprese concessionarie di Reti Televisive Nazionali, le Imprese televisive che abbiano ottenuto 3 concessioni regionali per bacini di utenza diversi, i gruppi o le aziende che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle organizzazioni imprenditoriali, forniranno informazioni alle strutture sindacali interessate, assistite dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, sui seguenti temi:
- gli orientamenti economico-produttivi, commerciali ed editoriali;
- l'entità e il tipo di investimenti per nuove tecnologie, per nuovi insediamenti o significativi ampliamenti e/o trasformazioni di quelli esistenti, indicando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro, la mobilità, la qualificazione professionale dei lavoratori e le condizioni ambientali;
- la situazione degli appalti anche al fine di favorire la corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale di riferimento;
- le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale relative ai Quadri, con particolare riferimento anche alle opportunità in sede CEE, anche al fine di valutare suggerimenti o proposte in merito formulate dalle OO.SS. e dalle RSU.
Le aziende inoltre, sempre nell'ambito del diritto d'informazione di cui al presente titolo, forniranno con la necessaria tempestività alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto informazioni su:
- rilevanti mutamenti di proprietà;
- interventi di decentramento dell'attività produttiva, compatibilmente con le peculiarità del settore dello spettacolo e la possibilità di effettuare le relative rilevazioni.
Inoltre, sulla base di esigenze oggettive, la FRT s'impegna a favorire la realizzazione di incontri presso la sua sede tra le OO.SS. competenti e le aziende interessate, al fine di fornire idonee informazioni su questioni concernenti imprese televisive locali.

Art. 5 - Contrattazione aziendale.
In tema di contrattazione aziendale le parti riconfermano e fanno propri i principi fissati al punto 3) del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93. A tale riguardo si conferma che:
1) la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
2) la contrattazione aziendale dovrà svolgersi su materie diverse e non ripetitive rispetto a quelle già trattate a livello di CCNL, deve avere durata quadriennale e sarà avviata, nel rispetto dei criteri d'applicazione stabiliti, a decorrere dall'1.7.95;
[…]
Fermo restando quanto sopra e in premessa al presente accordo, le parti firmatarie convengono di istituire una Commissione paritetica, composta da 9 elementi per parte, che approfondirà e definirà compiutamente i temi del sistema contrattuale con particolare riferimento alla specificità delle piccole imprese oltre a modalità, ambito e condizioni d'applicazione compresi i criteri di accesso, materie, voci e parametri tecnici di riferimento per il calcolo dell'eventuale "premio di risultato".
I lavori della suddetta Commissione dovranno terminare entro il mese di giugno 1995 e le intese raggiunte faranno parte integrante del presente accordo.

Art. 6 - Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio nazionale, anche al fine di realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel CCNL e i principi di cui all'Accordo interconfederale 23.7.93 in tema di relazioni industriali, costituisce lo strumento per lo studio e la valutazione degli andamenti economico-produttivi del settore, anche in rapporto agli scenari macro-economici generali, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenze di riservatezza.
Fornisce inoltre il supporto tecnico alle parti per analizzare le varie opportunità in tema di occupazione, formazione e riqualificazione professionale, per interventi al fine di rendere concrete le azioni positive uomo-donna nel mondo del lavoro, nonché per formulare analisi e studi in materia di ambiente, igiene del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro.
L'Osservatorio è composto da 12 membri dei quali 6 designati dalle parti datoriali e 6 designati da Filis-Cgil, Fis-Cisl e Uilsic-Uil, eventualmente coadiuvati da esperti esterni.
I risultati degli studi e delle analisi effettuati al fine di favorire l'attuazione dei principi in tema di diritto d'informazione saranno forniti di norma ogni 6 mesi a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente.
Pertanto l'Osservatorio nazionale in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico, produttivo e bilancistico del comparto e le relative prospettive di sviluppo, nonché sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni al fine di fornire alle parti un eventuale supporto tecnico per la realizzazione degli incontri di cui all'art. 4 del presente CCNL;
[…]
c) elabora proposte ed iniziative concrete su problemi e aspetti di particolare rilevanza e significato sulle quali attiva sezioni specifiche per l'esame congiunto e la formulazione di studi e proposte operative. Le sezioni, alle quali possono essere invitati esperti esterni, saranno composte in modo paritetico da membri dell'Osservatorio nominati di volta in volta dall'Osservatorio stesso che ne fisserà obiettivi e tempi di lavoro;
d) effettua annualmente un monitoraggio sull'applicazione e il rispetto delle norme suggerendo proposte e interventi atti a favorire nel concreto le azioni positive e le parità uomo-donna nel settore.
Al fine della concreta applicazione del precedente punto c) vengono istituite 2 sezioni specialistiche sul tema della formazione e riqualificazione professionale e sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro che le parti convengono quali aspetti di particolare rilevanza per il settore radiotelevisivo sui quali appare necessario avviare iniziative concrete.

1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale.
Tale sezione dovrà:
- valutare in termini realistici i trend di modifica della struttura professionale del comparto anche in considerazione dell'impatto dell'innovazione tecnologica sull'organizzazione del lavoro e sui contenuti professionali delle diverse figure;
- elaborare piani di formazione e riqualificazione professionale, nonché definire percorsi formativi qualitativamente coerenti orientati anche ad un'opera informativa rivolta ai lavoratori e ai giovani in attesa di occupazione;
- elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- avviare iniziative concrete di formazione e riqualificazione professionale anche attraverso l'istituzione di corsi specifici gestiti congiuntamente, per l'introduzione di nuove figure professionali derivanti dall'innovazione tecnologica o da particolari esigenze derivanti dal mercato del lavoro del settore radiotelevisivo.

2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale sezione dovrà:
- elaborare una ricerca a livello tecnico giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi di lavoro nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e sulla sicurezza anche al fine di seguire costantemente l'evolversi della legislazione in materia nonché per eventuali armonizzazioni delle norme approvate a livello comunitario;
- elaborare un'indagine sui principali problemi derivanti dall'applicazione delle normative suddette sulla base della concreta esperienza maturata nelle aziende e tra i lavoratori anche al fine di redigere proposte innovative a livello attuativo e legislativo;
- avviare iniziative concrete per una diffusione periodica ed incisiva dei risultati dei predetti studi al fine di favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione nelle aziende e tra i lavoratori;
- svolgere funzioni consultive in caso di controversie in materia.
L'Osservatorio ogni semestre dovrà fare il punto dei risultati degli studi di monitoraggio nonché delle proposte operative, suggerite dalle varie sezioni.
Si concorda infine di istituire, all'interno dell'Osservatorio, anche una sezione per i problemi specifici della radiofonia.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e gli strumenti di cui all'Accordo 28.6.90 che le parti s'impegnano a rivedere.

Art. 7 - Gli appalti.
Le parti stipulanti il presente contratto confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione e ottimizzazione e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, comunque, l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, le aziende s'impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
Le aziende s'impegnano inoltre a fornire informazioni semestralmente nel quadro del sistema d'informazione di cui all'art. 4 del presente contratto.

Art. 8 - Applicazione del contratto.
Le parti, in coerenza con le previsioni e le finalità individuate con il sistema di relazioni sindacali di cui al presente titolo, concordano sulla necessità di svolgere presso tutte le aziende associate attività di diffusione dello strumento contrattuale e di controllo sull'applicazione dello stesso e delle leggi sul lavoro.
A tal fine le parti datoriali si adopereranno concretamente per l'eliminazione di eventuali inadempienze.

Art. 9 - Controversie.
Le OO.SS. confermano in materia di conflittualità gli orientamenti tenuti in questi anni, noti alle controparti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per scorrette operazioni di concorrenza o tanto meno per creare disagi all'utenza, al di fuori degli obiettivi che la lotta stessa si propone di ottenere.
Le parti pertanto s'impegnano ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualità attraverso le procedure indicate di seguito.
Le controversie individuali e collettive non riguardanti il rinnovo del CCNL saranno affrontate e, di regola, risolte attraverso incontri tra i rappresentanti delle aziende e le strutture sindacali aziendali ove esistenti o, in mancanza di queste, le OO.SS.LL. competenti.
In assenza di accordo la controversia sarà deferita alle rispettive organizzazioni firmatarie competenti per un esame congiunto al fine di definire le possibili soluzioni nel termine di 30 giorni.
Le OO.SS. nazionali possono convocare le parti in controversia presso la FRT per acquisire, in ogni momento, ogni informazione e osservazione utile.
In considerazione della specificità del settore si riconferma che il coinvolgimento delle strutture sindacali associative rappresenta l'interpretazione più autentica della volontà delle parti. Eventuali agitazioni saranno precedute da un preavviso di 12 ore.
Le parti firmatarie del presente contratto s'impegnano ad operare nei confronti degli associati e delle OO.SS. territoriali per la corretta applicazione delle procedure stabilite.

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 10 - Diritti sindacali.
A) Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Le parti nel riconfermare quanto definito in premessa nonché i principi concordati in materia con il Protocollo 23.7.93 convengono che per la costituzione e il funzionamento delle RSU nelle aziende del settore radiotelevisivo privato si faccia riferimento alle norme concordate nell'Accordo interconfederale (Confindustria-Cgil-Cisl-Uil) del 20.12.93, che pertanto costituisce parte integrante del presente accordo (allegato A).

B) Esercizio dei diritti sindacali.
L'esercizio dei diritti sindacali all'interno delle aziende viene disciplinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, legge 20.5.70 n. 300 nonché dal Protocollo 23.7.93 e dall'Accordo interconfederale 20.12.93 sulla costituzione e il funzionamento delle RSU.

Art. 11 - Assemblea.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione dei problemi sindacali fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Nelle aziende che occupano da 10 a 15 dipendenti i lavoratori potranno indire assemblee retribuite per complessive 2 ore annue.
[…]

Art. 13 - Affissione.
Le RSU hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV - Costituzione e disciplina generale del rapporto di lavoro
Art. 15 - Natura dei contratti individuali.

I contratti individuali di lavoro subordinato possono essere, nei limiti consentiti dalla legge:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato.

Art. 16 - Assunzione.
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 19 - Disciplina di rapporto a tempo determinato.
Fermo restando che il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, si richiama in particolare la legge 23.5.77 n. 266 che ha definito l'ambito d'applicazione dell'art. 1, lett. e), legge 18.4.62 n. 230, che è direttamente funzionale alle esigenze tecniche e produttive del settore. Tale settore infatti deve avvalersi in forma strutturale di tale tipo di assunzioni a tempo determinato, di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi. L'apposizione del termine o l'indicazione di singoli spettacoli o programmi è priva di effetti se non risulta da atto scritto.
Nota esplicativa.
Si dà atto che, in conformità anche alle disposizioni ministeriali, il termine potrà essere indicato non a data certa ma ad ultimazione dello spettacolo, programma o lavorazione.

Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Il ricorso all'assunzione di giovani lavoratori con CFL rientra tra gli obiettivi fissati dalle parti.
In tale contesto le parti hanno definito a questo livello il nuovo accordo- quadro allegato al presente contratto del quale fa parte integrante.
Detto accordo-quadro - che riporta, costituendone un unico testo normativo, i progetti standard validi per il settore radiotelevisivo - è stato approvato il 6.6.95 dal Ministero del lavoro, sentito in parere della Commissione centrale per l'impiego, in conformità alla legislazione vigente in tema di CFL.

Art. 23 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Le parti convengono che la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori deve costituire obiettivo primario e costante da parte delle aziende.
In questo contesto le parti firmatarie il presente contratto riconfermano il proprio impegno a promuovere studi e ricerche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale anche al fine di seguire costantemente l'evolversi della legislazione in materia nonché per eventuali armonizzazioni relative a norme CEE.
I risultati di detti studi, ove d'interesse, saranno diffusi presso le aziende a cura delle associazioni imprenditoriali firmatarie, anche al fine di facilitare, tramite opportuni strumenti operativi, la più corretta applicazione delle norme vigenti.

Art. 24 - Portatori di handicap.
Le parti convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori portatori di handicap riconosciuti tali e operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione.
Riconfermate le peculiarità dell'attività svolta nel settore che pone particolari condizioni all'accesso dei portatori di handicap, le aziende si attiveranno nel ricercare soluzioni idonee a facilitare l'inserimento degli interessati nelle strutture operative degli ambienti di lavoro.
[…]

Capitolo V - Classificazione
Art. 27 - Classificazione del personale.

[…]
Alla luce della particolare evoluzione tecnologica e dell'emergere di nuove figure professionali, sulla base di quanto scaturito dalle verifiche della sezione formazione e qualificazione dell'Osservatorio, le parti convengono d'incontrarsi per valutare eventuali integrazioni all'inquadramento professionale relativo alle nuove figure emerse. A tal fine le parti costituiranno entro 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto una Commissione paritetica 'ad hoc'.
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente, in apposito incontro, le RSU o i sindacati territoriali di categoria sui lavoratori interessati a una diversa programmazione dell'organizzazione del lavoro relativa alla interscambiabilità delle mansioni.

Capitolo VII - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 34 - Orario di lavoro.

Fermo restando che la durata massima dell'orario di lavoro è determinata dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni, si conviene che l'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere, per una distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, o di ore 6,40 giornaliere per una distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni lavorativi.
Ferma restando la normale durata della prestazione giornaliera, il turno notturno limitatamente alle emittenti TV, ha una durata di 39 ore settimanali a decorrere dall'1.1.85.
Fermo restando quanto precede, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, di semplice attesa e custodia*, l'orario normale contrattuale è fissato in 45 ore settimanali.
Le parti riconfermano che a decorrere dall'1.1.85, sia in applicazione del Protocollo d'intesa 22.1.83 sia per le successive intese, l'orario di lavoro è stato ridotto per tutti i lavoratori compresi i turnisti di cui al comma 2 del presente articolo, delle seguenti ore in ragione di anno:
- 40 ore in ragione di anno dal 1.1.85;
- 6 ore in ragione di anno dal 1.6.88;
- 6 ore in ragione di anno dal 1.6.89;
- 6 ore in ragione di anno dal 1.12.89;
- 2 ore in ragione di anno dal 1.9.90.
Pertanto il totale di ore di lavoro ridotte in ragione di anno per tutti i lavoratori è pari a 60 dall'1.9.90.
Inoltre le parti convengono che con decorrenza dall'1.1.92 l'orario di lavoro sarà ridotto di ulteriori 8 ore in ragione di anno.
Le modalità d'attuazione della riduzione d'orario, di cui al comma precedente, unitamente a quella di cui al Protocollo d'intesa 22.1.83, saranno precisate a livello aziendale.
[…]
Al lavoratore possono essere richieste, per esigenze tecnico-produttive eccezionali e non prevedibili per l'azienda, prestazioni individuali che eccedono l'orario di lavoro giornaliero e settimanale.
[…]
* Di cui alla tabella approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e succ. mod. e integr. (in allegato).

Art. 35 - Orario di lavoro e flessibilità.
Le parti anche alla luce dell'evoluzione tecnologica del settore e dei riflessi conseguenti le norme sull'emittenza radiotelevisiva, convengono che l'impiego dei lavoratori, pur nel rispetto delle vigenti norme di legge e della contrattazione collettiva, debba rispondere a criteri di flessibilità tali da permettere di far fronte alle variazioni programmabili e non della produzione.
Questi obiettivi comportano l'opportunità del ricorso al massimo utilizzo degli impianti (attività a ciclo continuo, turni differenziati, turni avvicendati ecc.) che, unitamente ai criteri di flessibilità di cui al punto precedente, rappresentano lo strumento più idoneo per il conseguimento dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'efficienza organizzativa e produttiva.
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e fino alle 48 ore a settimana con prestazioni lavorative inferiori alle 40 ore a conguaglio delle ore lavorate o da lavorare in più nel periodo.
Al fine di attuazione del regime di flessibilità che potrà anche articolarsi per singoli reparti, le aziende daranno di norma trimestralmente informazioni previsionali alle RSU dei periodi previsti di superamento o di riduzione dell'orario normale contrattuale.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento e di godimento dei relativi recuperi saranno esaminate tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative aziendali con le RSU e comunicate in tempo utile ai lavoratori.
I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nei turni avvicendati, dove è indispensabile la presenza continua dei lavoratori, l'orario di ciascun turno dovrà sovrapporsi di almeno 5 minuti all'inizio o alla fine.
Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Le aziende s'impegnano a trovare idonee soluzioni per ovviare al determinarsi di situazioni anomale.
La durata minima d'intervallo tra le prestazioni giornaliere di lavoro, di norma, non potrà essere inferiore a 9 ore.
Dichiarazione a verbale.
Le aziende s'impegnano a che la flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente lavoro eccedente l'orario medio settimanale, attuando giorni di riposo compensativo. Le parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative perché gradualmente l'orario medio settimanale effettivo su base annua sia tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi conseguenti alle riduzioni d'orario già previste.
Al fine di permettere una politica degli orari in grado di cogliere maggiore efficienza nelle fasi di produzione e un miglior utilizzo delle risorse professionali e occupazionali, le parti per seguire l'evoluzione dei regimi d'orario, regolare e indirizzare la contrattazione aziendale su tale materia, costituiranno una Commissione paritetica nazionale entro 3 mesi dalla data della stipula del presente accordo.

Art. 37 - Sospensione ed interruzione del lavoro.
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione o la sospensione.

Art. 38 - Ferie.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore per eccezionali ragioni di servizio interrompesse le ferie, resta fermo il diritto di completare il periodo in epoca successiva entro l'anno.
[…]

Capitolo VIII - Trattamento economico
Art. 46 - Consegna e conservazione di utensili e materiali.

Il lavoratore dovrà custodire con diligenza gli utensili e i materiali che gli vengono consegnati per l'espletamento della sua attività.

Art. 55 - Lavoratrici.
L'azienda applicherà per la gravidanza e il puerperio quanto previsto dalla legge n. 1204 del 30.12.71 (tutela delle lavoratrici madri) e successive modifiche e integrazioni […]

Capitolo IX - Norme disciplinari
Art. 58 - Rapporti in azienda.

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsti dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di azienda, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 60 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Il lavoratore incorre nei provvedimenti disciplinari di ammonizione scritta, multa o sospensione, a titolo indicativo nei seguenti casi:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[…]
i) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista o sia indicato con apposito cartello;
[…]
m) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Capitolo XI - Norme finali e transitorie
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono che, in presenza di problemi d'interpretazione o d'applicazione del presente contratto, si ricorrerà ai rispettivi livelli sindacali competenti.