Tipologia: CCLA
Data firma: 29 Dicembre 2010
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2012
Parti: Fiat spa e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici, Associazione Quadri e Capi FIAT
Settori: Metalmeccanici, Fiat, Pomigliano
Fonte: Il Sole 24 Ore

Sommario:

Titolo primo
Sistema di relazioni sindacali
Premessa
Commissione Paritetica di Conciliazione
• Competenze
• Composizione
Commissione Pari opportunità
• Composizione
Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro
• Composizione
• Competenze
• Permessi
Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione
• Competenze
• Composizione
Commissione Servizi Aziendali
• Competenze

• Composizione
Commissione verifica assenteismo
• Competenze

• Composizione
Diritti sindacali
Art. 1. Costituzione e tutela della Rappresentanza Sindacale Aziendale
Art. 2. Permessi sindacali
Art. 3. Assemblea
Art. 4. Diritto di affissione
Art. 5. Locali della Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 6. Strumenti informatici
Art. 7. Versamento dei contributi sindacali
Appendice tecnica - Strumenti informatici
Sistema di regole contrattuali
Art. 8. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
Art. 9. Decorrenza e durata
Art. 10. Distribuzione del contratto
Art. 11. Clausola di Responsabilità
Titolo secondo
Organizzazione del lavoro
Descrizione dei sistema Ergo-UAS
Sistema ERGO-UAS - parte I
Sistema ERGO-UAS - parte II
Sistema ERGO-UAS - parte III
Sistema ERGO-UAS - parte IV
Bilanciamenti produttivi
Ambiente di lavoro

Orario di lavoro
Art. 1. - Entrata e uscita in azienda.
Art. 2. - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.
Art. 3. - Recuperi produttivi
Art. 4. - Orario di lavoro.
• Permessi annui retribuiti (PAR)
• Permessi 3° turno
Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 6. - Ferie e festività.
Titolo terzo
Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Documenti, residenza e domicilio
Art. 4. - Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Classificazione del personale

Art. 5. - Classificazione dei lavoratori.
Normativa specifica per i lavoratori professional
• Professional
• Indennità Funzioni Direttive
• Quadri di legge
Art. 6. - Crescita professionale.
Art. 7. - Rapporto diretti-indiretti.
Retribuzione e altri istituti economici
Art. 8. - Paga base.
Art. 9. - Superminimo Individuale.
Art. 10. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 11.- Incentivo di rendimento.
Art. 12. - Indennità di prestazione collegata alla presenza.
Art. 13. - Premio di competitività.
Art. 14. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Ristorazione aziendale.
Art. 17. - Previdenza complementare.
Art. 18. - Assistenza Sanitaria.
Assenze, permessi e tutele
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 20. - Assenze a vario titolo.
Art. 21. - Diritto allo studio, formazione professionale, lavoratori studenti e congedi per la formazione.
Art. 22. - Permessi per eventi e cause particolari.
Art. 23. - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari.
Rapporti in azienda
Art. 24.- Rapporti in azienda.
Art. 25.- Divieti.
Art. 26. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 28. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 29. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro e altri connessi adempimenti.
Art. 30. - Trattamento di fine rapporto.
Titolo quarto
Normativa specifica per Fabbrica Italia Pomigliano

Assunzione del personale proveniente da Fiat Group Automobiles e PC&MA
Superminimo Individuale non assorbibile.
Aumenti periodici di anzianità
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Indennità speciale premio di fedeltà.
Ferie e festività
Assenteismo
Pause
Rapporto diretti-indiretti
Titolo quinto
Norma di chiusura

Addì 29 Dicembre 2010, a Roma, presso la sede Fiat tra Fiat spa e le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Napoli di Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e l'Associazione Quadri e Capi FIAT è stato sottoscritto il presente contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello, che sarà applicato ai lavoratori di Fabbrica Italia Pomigliano che, non aderendo al sistema confindustriale, non applica la contrattualistica definita nell'ambito dello stesso.
L'adesione al presente contratto di terze parti è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie.

Titolo primo
Sistema di relazioni sindacali


Premessa
Le Parti si riconoscono interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali teso a valorizzare le risorse umane, ampliare i momenti di dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.
Individuano il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di tutela e coinvolgimento dei lavoratori, miglioramento delle loro condizioni e tutela della competitività dell'Azienda.
Di conseguenza, assumono la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su cui si fonda il sistema partecipativo. In tale ambito si identificano nella Direzione Aziendale e nella Rappresentanza sindacale dei lavoratori i soggetti che hanno questo compito e che lo realizzeranno incontrandosi per valutare, ai fini della prevenzione, l'attività e i risultati del sistema partecipativo.
A questo scopo definiscono criteri, e contenuti del sistema di partecipazione da adottare, che si articola in vari Organismi congiunti (Commissioni) composti da rappresentanti della Direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo/ Rappresentanza sindacale dei lavoratori che operano secondo I' articolazione, le competenze e le modalità di seguito riportate.
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, al verificarsi di significative variazioni degli andamenti di mercato ed economici, nel corso di apposito incontro la Direzione aziendale fornirà alle suddette Organizzazioni Sindacali informazioni sulla situazione aziendale con particolare riferimento all'andamento economico, produttivo e occupazionale.

Commissione Paritetica di Conciliazione
Competenze
Le Parti riconoscono alla Commissione Paritetica di Conciliazione la qualità di sede preferenziale e privilegiata per esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto degli impegni assunti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nonché per esaminare l'operatività delle conseguenze che lo stesso prevede nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, fermo restando che, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente contratto collettivo.
Al verificarsi di tali specifiche situazioni, anche su richiesta di una sola delle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata dal segretario della stessa, anche mediante conferenza telefonica, entro 48 ore dalla richiesta di convocazione ed esprimerà la propria valutazione congiunta sulle vicende sottoposte al suo esame al fine delle conseguenze previste dal presente contratto collettivo, entro e non oltre quattro giorni dalla data di convocazione.
Le Parti stipulanti si danno atto che, nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni Sindacali non faranno ricorso all'azione diretta e che da parte aziendale non si procederà in via unilaterale. Al termine della procedura, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, o in caso di mancata riunione della commissione alla data di convocazione, l'Azienda sarà libera di procedere secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente contratto collettivo.

Composizione
La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà composta per parte sindacale da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle rispettive Segreterie nazionali, e per parte datoriale da un numero di rappresentanti pari al numero dei componenti sindacali.
Un componente di parte datoriale avrà il compito di Segretario della Commissione.

Commissione Pari opportunità
Le Parti nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle vigenti normative italiane convengono di istituire una Commissione Pari Opportunità con il compito di:
1. esaminare il Rapporto biennale sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui all'Art. 9, L 125/1991, ferma restando la presentazione dello stesso alla Rappresentanza sindacale dei lavoratori, in occasione di apposito incontro;
2. studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
3. proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
4. prevenire forme di molestie o comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
5. esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
In relazione a quest'ultimo punto, le Parti si impegnano ad affrontare in questa sede, anche su segnalazione della Rappresentanza sindacale dei lavoratori, eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.
6. presentare entro dicembre 2012 le risultanze di uno specifico esame relativo al lavoro a tempo parziale alle parti firmatarie, affinché le stesse possano valutare e definire un'eventuale specifica regolamentazione dello stesso.

Composizione
La Commissione è composta da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, designati dalle rispettive Segreterie Nazionali nell'ambito delle strutture sindacali di categoria e della Rappresentanza sindacale dei lavoratori e da componenti designati da parte aziendale.

Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro
Nel valutare positivamente l'attività fino ad ora svolta dalle "Commissioni di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro", operanti nel Gruppo Fiat a livello di unità produttiva, le Parti convengono di confermare questa struttura di partecipazione per ciascun stabilimento/unità produttiva, indicandone composizione e competenze, in conformità alla normativa in materia e con l'obiettivo condiviso di migliorare il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nelle iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, requisito fondamentale per garantire il rispetto delle regole e l'efficacia degli interventi realizzati.
Le parti si danno atto che presso ciascun stabilimento/unità produttiva opererà una Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, i cui componenti in rappresentanza dei lavoratori rivestono la qualifica di RLS ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Composizione
I componenti di suddetta Commissione, per la parte dei lavoratori, appartengono esclusivamente alla Rappresentanza sindacale dei lavoratori, e il loro numero è pari a 8. Tali componenti, saranno comunicati all'Azienda congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto collettivo, in quanto designati come gli RLS dello stabilimento/unità produttiva. Da parte aziendale la composizione della Commissione sarà articolata nella seguente maniera:
- Responsabile del Personale
- RSPP
Inoltre, in relazione alla complessità dei temi da affrontare, alle specifiche riunioni della Commissione potranno partecipare esperti tecnici che abbiano conoscenza/attinenza agli argomenti trattati nonché, ove necessario, il medico competente.

Competenze
Oltre alle attribuzioni spettanti al RLS in base a quanto stabilito dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, alla Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro sono conferite competenze specifiche d! consultazione e di proposta, quali:
- definizione congiunta di programmi di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori i materia di prevenzione, da realizzarsi operativamente a cura dell'Azienda;
- verifiche congiunte circa le modalità ed i programmi di formazione per i lavoratori in rapporto alle cautele da osservare a fronte dei rischi generali e specifici collegabili all'attività lavorativa, tenendo conto delle trasformazioni tecnologiche degli impianti.
Alla medesima Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro sarà data:
- comunicazione preventiva sugli strumenti informativi previsti per i lavoratori in ordine ai rischi suddetti;
- informazione, di norma mensile, sugli eventi infortunistici con particolare riferimento a:
• numero degli infortuni, ripartiti tra franchigie e denunce;
• statistiche per causale di accadimento, anche allo scopo di individuare e realizzare idonei interventi preventivi;
• numero degli interventi di pronto soccorso effettuati a cura del Servizio Sanitario Aziendale;
• valutazione circa la situazione del presidio sanitario e tipo di servizio previsto; consultazione della documentazione aziendale relativa ai DPI e verifica congiunta sul loro corretto utilizzo da parte dei lavoratori;
• illustrazione dei DPI, sia di carattere specifico che generale;
• situazione, in termini di sintesi statistica, delle visite periodiche di legge.
Sarà, infine, compito della Commissione promuovere la diffusione delle indicazioni emanate all'unanimità dalla Commissione Organizzazione e Sistemi d Produzione.
Gli argomenti trattati nell'ambito della Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro saranno oggetto di verbale, di volta in volta, redatto e conservato a cura dell'Azienda. È da intendersi che, in ordine ai dati forniti dall'Azienda ed alle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività della Commissione, i componenti della stessa sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni aziendali, rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali ed il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori, di cui dovessero venire a conoscenza.

Permessi
È riconosciuto all'RLS il diritto di avvalersi di permessi con le seguenti misure e modalità:
70 ore annue per ogni Rappresentante per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- le ore necessarie sono considerate, ai fini retributivi, ore lavorative a regime ordinario;
- utilizzazione, per l'espletamento delle attività previste dal presente paragrafo, ed ulteriori rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, del monte ore assegnato all'Organizzazione Sindacale di appartenenza firmataria del presente contratto collettivo.

Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione
La Commissione opera con la finalità di favorire l'implementazione di iniziative volte a raggiungere gli obbiettivi condivisi di:
• Ottimizzare il posto di lavoro, relativamente a:
1. aspetto ergonomico;
2. funzionalità delle attrezzature e degli impianti;
3. razionalizzazione delle attività lavorative.
• Migliorare l'efficienza dei macchinari relativamente a guasti, attrezzaggi, inattività, velocità di trasformazione;
• Identificare tutte le procedure suscettibili di miglioramento.

Competenze
• Monitoraggio dell'applicazione delle metodologie di WCM, con particolare riguardo agli obiettivi di miglioramento assegnati alla Unità Produttiva e alla verifica del livello di raggiungimento degli stessi;
Informazione/consultazione circa le conseguenze sull'organizzazione del lavoro delle iniziative di miglioramento della competitività della unità produttiva;
• Esame degli indicatori di produttività/qualità utilizzati per il calcolo del premio di competitività;
• Proposte di iniziative per favorire il coinvolgimento dei lavoratori (proposte miglioramento qualità, ecc.);
• Esame delle eventuali problematiche connesse all' avviamento dei nuovi prodotti, con riferimento agli interventi tecnologici e organizzativi, nonché alle iniziative di formazione ad essi col legate;
• Esame di soluzioni per migliorare gli indicatori gestionali (riduzione assenteismo, ecc.);
• Informazione e consultazione su iniziative formative da realizzare a fronte di trasformazioni tecnologiche e organizzative o di formate cambiamento di mansioni degli addetti;
• Esame dette proposte di interventi formativi, basati su fabbisogni condivisi.
Verifica su eventuali riassegnazione di mansioni richieste ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi.
• Valutazione, al sorgere di eventuali futuri fabbisogni di organico, delle specificità applicative dell'apprendistato professionalizzante.
La Commissione sarà anche la sede in cui si esamineranno le controversie eventualmente insorte, e non risolte, tra il lavoratore e l'azienda riguardanti le applicazioni dei tempi base e/o del tempo standard totale della postazione di lavoro secondo la procedura definita alla sezione seconda del presente contratto collettivo - Organizzazione del Lavoro.

Composizione
Per parte aziendale: Responsabile del Personale dell'Unità Produttiva, un Rappresentante della Direzione dell'Unità Produttiva e Responsabili di Aree interessate.
Per parte sindacale: 2 componenti della Rappresentanza Sindacale dei lavoratori per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, designati dalle rispettive Segreterie territoriali. In caso di lancio dei nuovi modelli è prevista la partecipazione di un ulteriore componente della Rappresentanza Sindacale dei lavoratori per ogni Organizzazione Sindacate firmataria.

Commissione Servizi Aziendali
Competenze

- Ristorazione aziendale
Espletare una specifica attività di controllo nei locali della cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge, in materia di igiene, relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti.
- Trasporti
Verifica della congruità del sistema di trasporto pubblico, in relazione agli orari dei turni dei lavoratori; qualora se ne ravvisi la necessità possibile delibera di iniziative comuni volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.
- Servizi di pubblica utilità
[…]

Composizione
La Commissione si compone, per parte aziendale di 4 rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale e per parte sindacale da 2 componenti della Rappresentanza sindacale dei lavoratori per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo nominati dalle rispettive Segreterie Territoriali.

Commissione verifica assenteismo
Competenze

La commissione è competente a monitorare l'andamento del tasso di assenteismo per malattia e ad esaminare casi specifici a cui non applicare quanto previsto dal presente contratto collettivo in relazione alla non copertura retributiva a carico dell'azienda di particolari casistiche di assenza giustificata come malattia.

Composizione
La Commissione si compone, per parte sindacale, di 1 componente della Rappresentanza sindacale dei lavoratori per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo e, per parte aziendale, di un pari numero di rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale.

Diritti sindacali
Art. 1. - Costituzione e tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo.
[…]

Art. 2. - Permessi sindacali.
[…]
Potranno fruire di permessi sindacali retribuiti interni anche componenti degli organi direttivi, non dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale, per l'accesso ai locali sindacali in casi particolari per lo svolgimento di servizi per i lavoratori.
[…]

Art. 3. - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) le assemblee possono essere indette dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e/o dalle rispettive Rappresentanze sindacali aziendali costituite nel limite complessivo di 10 ore annue;
[…]
5) lo svolgimento dell'assemblea dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
L'eventuale richiesta di avvalersi di materiati audiovisivi deve essere inoltrata dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali all'azienda nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e/o le Rappresentanze sindacali aziendali nonché i relativi dirigenti e rappresentanti dovranno:
- fornire gli strumenti operativi e tutto il necessario al corretto utilizzo dei mezzi audiovisivi stessi
- assicurare che gli stessi siano adeguati e compatibili con i locali/aree di svolgimento dell'assemblea
- rispettare le norme di sicurezza relative all'ambiente e all'utilizzo degli strumenti di proiezione
- assumersi la piena responsabilità civile e penale per tutto quanto viene proiettato e comunque attiene all'uso del mezzo audiovisivo, esonerandone completamente l'azienda
Qualora si proiettino filmati, questi dovranno avere stretta attinenza esclusivamente alle materie di interesse sindacale e del lavoro. Non sono consentite proiezioni di programmi in diretta o comunque registrati da canali televisivi senza il rispetto della normativa vigente in materia, né riprese filmate all'interno dell'azienda.
L'azienda, senza alcuna assunzione di responsabilità, potrà prendere visione dei mezzi di supporto tecnico che si intendono impiegare.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e le Rappresentanze aziendali sono tenute a riportare i mezzi audiovisivi utilizzati fuori dall’azienda al termine dell’assemblea

Art. 4. - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970

Art. 5. - Locali delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Alle Rappresentanze sindacali aziendali regolarmente costituite delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo sarà messo a disposizione un idoneo locale per l'esercizio delle loro funzioni all'interno detto stabilimento.
Ai locali delle Rappresentanze sindacali aziendali potranno accedere, per riunioni con le RSA, previa specifica comunicazione in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 24 ore, i dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali territoriali e nazionali firmatarie del presente contratto collettivo e delle rispettive Confederazioni.

Art. 6. - Strumenti informatici.
L'azienda metterà a disposizione della Rappresentanza Sindacale aziendale una postazione di lavoro, composta da personal computer con connessione a internet, le cui modalità di utilizzo e di gestione sono regolamentate nell'appendice tecnica - strumenti informatici - di seguito riportata.
[…]
Le Parti si danno atto che il personal computer messo a disposizione della Rappresentanza Sindacale aziendale attraverso le modalità operative della posta elettronica, si configura come strumento idoneo a trasmettere le comunicazioni previste da norme di legge o di contratto, sia da parte aziendale sia da parte sindacale, in quanto modalità di comunicazione tempestiva e efficace, nonché sicura qualora siano rispettate le norme atte a garantire le procedure di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Al riguardo le Parti si incontreranno per formalizzare gli indirizzi di PEC validi ai fini delle trasmissioni dei documenti e comunicazioni tra le parti oltreché ogni modalità utile per l'utilizzo dello strumento.
[…]
L'azienda si riserva il diritto, a fronte di palesi violazioni nell'utilizzo del personal computer, di suo utilizzo improprio, nonché eventualmente in danno dell'azienda stessa, oltre all'applicazione delle misure contrattuali anche alla revoca della concessione in uso.

Appendice tecnica - Strumenti informatici
L'azienda metterà a disposizione della Rappresentanza sindacale aziendale dei Lavoratori una Postazione di Lavoro, composta da personal computer fisso e relativi accessori, eventuali stampante e attrezzature idonee alla comunicazione o alla trasmissione di dati, con connessione a internet.
Ciascun componente della Rappresentanza sindacale dei Lavoratori potrà accedere con specifica password di identificazione personale, fornita dai sistemi informativi aziendali.
L'utilizzo del personal computer e l'accesso ad internet dovranno essere strettamente connessi con l'attività svolta da ciascun lavoratore o coerenti con l'espletamento delle funzioni previste da norma di legge o del presente contratto collettivo, ferme restando le responsabilità giuridiche personali degli utilizzatori conseguenti a eventuali usi impropri.
La Società potrà adottare le misure atte ad assicurare la corretta gestione operativa e amministrativa della Postazione di Lavoro, gestendone net tempo la configurazione: installazione della configurazione hardware e dei programmi software, assegnazione e aggiornamento delle licenze, esecuzione degli inventari dei componenti hardware e dei programmi software installati in ogni Postazione di Lavoro a supporto della gestione dei relativi contratti di licenza.
Le suddette attività potranno essere effettuate automaticamente da remoto, fermo restando che i risultati degli inventari potranno essere utilizzati da parte della Società esclusivamente ai fini di gestione delle licenze o per verifiche di aderenza alle Linee Guida aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici.
Fermo restando il divieto di predisporre o installare apparecchiature o sistemi con finalità specifica o precipua di controllo a distanza o occulto dell'attività dei lavoratori, la Società potrà adottare anche da remoto ai soli fini di predisporre idonee misure di sicurezza, soluzioni atte ad assicurare la disponibilità e l'integrità dei sistemi informativi, anche per cercare di prevenire utilizzi indebiti che possano essere fonte di responsabilità, quali, ad esempio, configurazioni di sistema per escludere operazioni vietate dalla legge, black-list, installazione e aggiornamento di componenti antivirus, installazione di pacchetti di sicurezza conformi con le licenze in atto, adozione di filtri etc.
La Società potrà effettuare da remoto, attraverso strumenti centralizzati di distribuzione del software, la prima installazione della Postazione di Lavoro, i successivi aggiornamenti di software e/o variazioni di programmi applicativi, di Sistemi Operativi e singoli Prodotti software e della configurazione della postazione stessa.
La Società potrà adottare modalità di diagnosi e esecuzione di interventi risolutivi di problemi da remoto sulla Postazione di Lavoro per fornire, su richiesta del lavoratore titolare della Postazione di Lavoro, tempestiva assistenza. A questo fine saranno adottate modalità di esecuzione delle operazioni effettuate da remoto atte a permettere al lavoratore di dare il consenso all'intervento, verificarne l'effettuazione e, eventualmente, revocare il consenso stesso, potendo così determinare l'interruzione dell'intervento in corso.
La Società, al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature messe a disposizione, si riserva di effettuare interventi di manutenzione utili per assicurare il corretto impiego dei mezzi messi a disposizione dei lavoratori.
La Società potrà rilevare i dati di utilizzo delle attrezzature fornite ai lavoratori, in forma aggregata per tipologia di utilizzo e per centro di costo / unità organizzativa e con te modalità previste dalla legge, utilizzando i sistemi di gestione e rendicontazione contabile predisposti con finalità di fatturazione dei costi o di archiviazione automatica. I dati saranno utilizzati, anche in adempimento di obblighi di legge, allo scopo di verificare i costi e la conformità degli utilizzi alle Linee Guida aziendali, e saranno conservati per i tempi strettamente necessari al perseguimento di finalità organizzativo - produttive o di sicurezza e che saranno esaminati periodicamente a livello locale con la Rappresentanza sindacale dei Lavoratori.
In caso di riscontro di utilizzo anomalo dei mezzi messi a disposizione, la Società potrà richiamare la generalità dei lavoratori all'osservanza delle regole.
Soltanto qualora perdurino anomalie che siano riconducibili a violazioni delle Linee Guida aziendali di cui al successivo capoverso, la Società potrà effettuare controlli su base individuale a seguito dell'accertamento di eventuali abusi, fermo restando che l'attivazione di controlli dovrà essere comunicata preventivamente a ciascun lavoratore o gruppo di lavoratori interessati, al fine di eventuali contestazioni e possibili conseguenti sanzioni.
La Società fornirà a ciascun lavoratore copia delle Linee guida aziendali per il corretto utilizzo degli strumenti informativi messi a disposizione dei lavoratori, nonché per le modalità di effettuazione dei controlli sul corretto uso degli strumenti stessi.

Sistema di regole contrattuali
Art. 11. - Clausola di responsabilità.
Il presente contratto collettivo costituisce un insieme integrato, sicché tutte le sue clausole sono correlate ed inscindibili tra loro, con la conseguenza che il mancato rispetto degli impegni ivi assunti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali ovvero comportamenti idonei a rendere inesigibili le condizioni stabilite con il presente contratto collettivo e i conseguenti diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti all'Azienda dal presente contratto collettivo, posti in essere dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali, anche a livello di singoli dirigenti, libera l'Azienda dagli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo in materia di:
- contributi sindacali
- permessi sindacali retribuiti per i componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali di ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto collettivo
ed esonera l'Azienda dal riconoscimento e conseguente applicazione delle condizioni di miglior favore rispetto alle norme di legge in materia di permessi sindacali aggiuntivi.
Le parti si danno altresì atto che comportamenti, individuali e/o collettivi, dei lavoratori idonei a violare, in tutto o in parte e in misura significativa, le clausole del presente contratto collettivo ovvero a rendere inesigibili i diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti da esso all'Azienda, facendo venir meno l'interesse aziendale alla permanenza dello scambio contrattuale ed inficiando lo spirito che lo anima, producono per l'Azienda gli stessi effetti liberatori di quanto indicato alla precedente parte del presente articolo.

Titolo secondo
Organizzazione del lavoro
Per assicurare al sistema produttivo le migliori condizioni degli standard internazionali di competitività, si opererà, da un lato, sulle tecnologie e sul prodotto e, dall'altro lato, sul miglioramento dei livelli di prestazione lavorativa con le modalità previste dal sistema WCM e dal sistema Ergo-UAS.

Descrizione del sistema ERGO-UAS
Il sistema ERGO-UAS comporta la valutazione ergonomica del sovraccarico biomeccanico relativo a tutto il corpo, valutando il carico statico, il carico dinamico, le applicazioni di forza, le vibrazioni e la movimentazione manuale dei carichi e, conseguentemente, le condizioni di lavoro in relazione alle operazioni/cicli di lavoro e alle posture degli addetti.
Nella ricerca di metodologie di valutazione è stato scelto EAWS (European Assembly Work-Sheet) quale metodo ergonomico di screening progettuale e preliminare.
Tale metodologia è integrabile alla metrica del lavoro denominata UAS (Universal Analyzing System).
In questa prospettiva si puntualizza:
• che la procedura di analisi del rischio di sovraccarico biomeccanico del corpo intero e degli arti superiori applicata alle attività lavorative si caratterizza per l'analisi di tutte le postazioni assoggettate all'assegnazione di tempi di lavoro;
• che su ogni postazione si individuano gli indici di rischio riferiti rispettivamente al corpo intero e agli arti superiori; questi valori si confrontano con una valutazione semaforica (VERDE-GIALLA-ROSSA) come richiesto dalla Direttiva Macchine (2006/42/CE);
• che il valore numerico più alto tra i due viene assunto quale Indice di Rischio EAWS: per un punteggio superiore a 50 (area rossa) si procede per la postazione in esame alla ulteriore e specifica valutazione ergonomica con un metodo di maggior dettaglio valutativo, riferito ai parametri dei vari fattori di Rischio regolati da precise Norme tecniche (vedi parte I).
Nel caso in cui la valutazione con il metodo di approfondimento risulti nell'area di rischio rossa si individueranno e si attueranno le misure correttive di prevenzione di carattere tecnico-organizzativo legate all'anomalia ergonomica rilevata dal metodo stesso, quali:
• la rivisitazione degli elementi costitutivi la singola postazione;
• la rotazione dei lavoratori sulle postazioni;
• la possibilità di scorporare, e quindi di ridistribuire tra più postazioni, le operazioni occorrenti all'esecuzione dell'attività;
• il riesame complessivo delle postazioni di lavoro dell'indice di rischio ergonomico.
I più recenti sviluppi nei campi dello studio del lavoro e dell'ergonomia rappresentano, quindi, un'opportunità per rivedere ed aggiornare i sistemi di misurazione del lavoro, utilizzando metodologie che correlino la metrica del lavoro e l'ergonomia.
In particolare, con l'approvazione delle normative CEN e delle corrispondenti norme ISO relative al controllo del carico biomeccanico. I fattori di maggiorazione nel sistema denominato ERGO-UAS sono calcolati in funzione dell'insieme di operazioni assegnate nell'arco del turno di lavoro ed al conseguente tempo correlato. In tal modo, è possibile misurare l'esposizione del lavoratore sia al carico biomeccanico statico, sia a quello dinamico relativamente ai seguenti fattori di rischio:
- caratteristiche delle posture
- azioni di forza
- movimentazione di carichi
- azioni dell'arto superiore ad alta frequenza e basso carico
- fattori complementari.
Nel documento di valutazione del rischio i dati progettuali (EAWS) saranno integrati con le schede di valutazione ergonomica relative alla movimentazione manuale dei carichi per le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, trasportare e dei movimenti ripetuti ad alta frequenza per bassi carichi (Lifting Index NIOSH e Tavole di Snook & Ciriello, OCRA), come indicato nell'art. 168. comma 2, D.Lgs. 81/08.
Oltre alla informazione/formazione dei valutatori, la metodologia sarà oggetto di specifica formazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché a tutti i capi Ute, ai relativi team leader e tecnologi. Saranno, altresì, formati tutti i lavoratori come previsto dalla normativa vigente.
I lavoratori hanno il diritto, sulla base delle osservazioni in riferimento a fattori obiettivi, di verificare, attraverso i rappresentanti per la sicurezza e nell'ambito della Commissione Prevenzione Sicurezza, le condizioni dei posti di lavoro che appaiono contestabili dal punto di vista degli indici di rischio riferiti rispettivamente al corpo intero e agli arti superiori.
Ogni segnalazione pervenuta comporterà da parte aziendale una sollecita verifica.
L'esito della verifica svolta consentirà, previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, l'adozione, ove necessario, di appropriate misure di carattere tecnico-organizzativo che verranno condivise nell'ambito della Commissione Prevenzione Sicurezza, nonché con il lavoratore interessato.
Il sistema ERGO-UAS utilizza il metodo di rilevamento dei tempi denominato MTM-UAS rispondente ai criteri ed agli standard internazionali fissati dal metodo MTM.
Tale metodo attribuisce a ciascun elemento componente l'operazione un valore predeterminato ricavato dalla tabella dei tempi standard (vedere cartella dati UAS nella parte II) e sarà utilizzato sia ai fini del rilievo diretto sia con riguardo alla preventivazione dei tempi ciclo di lavoro.
Per quanto concerne il coefficiente di maggiorazione si applica, per ciascuna stazione di lavoro e in funzione della combinazione delle operazioni assegnate, un fattore complessivo di maggiorazione direttamente collegato alla misurazione del carico biomeccanico come rappresentato nel grafico nell'allegato 3 denominato "curva ERGO-UAS".
La documentazione di seguito riportata, e tra essa quella inerente la determinazione dei tempi per i movimenti ' o operazioni aggreganti più movimenti (parte II), la determinazione del coefficiente di maggiorazione (parte III) e la determinazione del carico di lavoro (parte IV), costituisce parte integrante del presente paragrafo.

Sistema ERGO-UAS - parte I

NORME TECNICHE EAWS APPROFONDIMENTO

EN 1005-4
ISO 11226

POSTURE

OWAS

EN 1005-3

FORZE

RULA

EN 1005-2 ISO
11228-1/2

MMC

LIFTING INDEX NIOSH TAVOLE DI SNOOK & CIRIELLO

EN 1005-5
ISO 11228-3

ARTI SUPERIORI

OCRA

Tab. 1 schema confronto norme tecniche e metodi ergonomici

Ogni metodo di approfondimento (OWAS per le Posture; RULA per le Forze; Lifting Index NIOSH e Tavole di Snook & Ciriello per la Movimentazione Manuale dei Carichi; OCRA per gli Arti Superiori) prevede un valore dell'Indice di Rischio anch'esso semaforico.

Sistema ERGO-UAS - parte II

Metrica del lavoro

Lo scopo della metrica è quello di determinare il tempo necessario all'esecuzione di un dato lavoro. La rilevazione dei tempi di lavorazione viene effettuata mediante l'applicazione dei sistemi MTM (come MTM-UAS) oppure del sistema cronometrico.

Rendimento normale MTM
Il rendimento normale MTM è conosciuto nella letteratura scientifica come rendimento LMS (dai nomi dei tre ricercatori che lo hanno definito: Lowry, Maynard, Stegemerten).
Nel sistema LMS il rendimento normale del 100% è descritto come "Il rendimento di un uomo mediamente ben allenato, che conosce bene il lavoro e che dà un costante rendimento senza stancarsi".
Nel grado di giudizio del rendimento secondo il procedimento LMS vengono giudicate le seguenti quattro caratteristiche:
- Abilità
- Sforzo
- Velocità
- Condizioni di lavoro

Criteri generali del sistema
- Operazione Tempo base
- Modalità di rilevazione dei tempi base di lavorazione Tempo ciclo dell'operazione
- Ciclo di lavorazione
- Fattore di maggiorazione (vedere parte III)
- Tempo base totale della postazione (vedere parte III)
- Tempo standard totale della postazione (vedere parte III)

Definizioni di riferimento
Operazione
L'operazione è un insieme di fasi di lavoro necessarie alla trasformazione del prodotto, chiamate "elementi d'operazione", eseguite dall'operaio, dalla macchina o da entrambi in uno stesso posto di lavoro.

Tempo base
La determinazione dei tempi di lavorazione necessari per la corretta esecuzione dell'elemento di operazione è effettuata utilizzando metodologie basate su criteri e fattori obiettivi di misura del lavoro.
Il valore risultante dalla misurazione di un elemento d'operazione, ottenuto attraverso l'applicazione dei sistemi MTM Ufficiali, definisce il "tempo base" e l'attività di misurazione è detta "rilievo".

Modalità di rilevazione dei tempi base di lavorazione
La misura dei tempi base viene effettuata mediante:

Rilievo Diretto
I tempi rilevati sono ottenuti con la diretta osservazione del ciclo operativo e la valutazione degli elementi misurare attraverso le seguenti metodologie:

a) Rilievo con elementi normalizzati predeterminati
Il rilievo consiste nell'attribuire a ciascun elemento componente l'operazione un valore di tempo predeterminato, ricavato da tabelle di tempi standard contenute in sistemi di utilizzazione generale nell'industria, quali i metodi MTM Ufficiali.

b) Rilievo cronometrico
I rilievi vengono eseguiti sul posto di lavoro da personale tecnico specializzato mediante lettura su cronometro dei tempi impiegati dal lavoratore nei singoli elementi di operazione e rilevazione della velocità di esecuzione.
Il rilievo dei tempi viene ripetuto per un appropriato numero di osservazioni, necessarie alla corretta determinazione del tempo di lavoro a seconda de! tipo e delle esigenze di lavorazione.
Il giudizio di velocità viene contemporaneamente formulato dal cronotecnico sulla base di esperienze acquisite nell'osservazione di livelli "standard" di prestazione, ricavati secondo i principi della correlazione e di applicazione generalizzata nei vari settori industriali.
I risultati dei vari rilievi sono mediati con il sistema delta triangolazione, che riscontra la distribuzione dei singoli valori misurati secondo la normale "curva di Gauss".

Preventivazione
I Tempi preventivati sono ottenuti per confronto di identità operative, utilizzando tabelle precostituite che contengono dati standard per le diverse fasi di operazioni componenti le singole attività di lavoro.

Tempo ciclo dell'operazione
La sommatoria dei tempi base di una data operazione costituisce il "tempo ciclo dell'operazione".

Ciclo di lavorazione
Il razionale susseguirsi delle operazioni, necessarie alla trasformazione di un dato prodotto secondo un ordine prestabilito, costituisce il "ciclo di lavorazione".
Le operazioni necessarie per la sua esecuzione sono stabilite dall'Ingegneria di Produzione e non possono essere variate ad iniziativa di altri.

Comunicazione dei tempi di lavoro
Definizioni di Riferimento

Tempi nuovi

I tempi nuovi, da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di lavorazione e per esigenze che comunque ne richiedono la modifica, verranno rilevati con le metodologie del rilievo cronometrico oppure del rilievo con metodi ad elementi normalizzati come MTM-UAS, MTM-MEK, MTM1 o MTM2.

Avviamento nuove lavorazioni
Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui:
a) ha inizio una nuova lavorazione;
b) vengono introdotte nuove macchine o impianti di rilevante importanza;
c) intervengono sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di lavorazione;
in tali casi si procede alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi nuovi. In questo periodo gli operai interessati lavorano senza preventiva comunicazione dei tempi di esecuzione.
I singoli programmi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive.
I programmi possono essere variati nel corso del relativo periodo ove intervengano esigenze non previsteceli qualsiasi natura (necessità tecnico-produttive, tecnico organizzative, ecc.).

Comunicazione dei tempi ciclo
La comunicazione all'operaio dei tempi ciclo sarà effettuata a mezzo dei cicli di lavorazione depositati presso la UTE in modo che l'operaio interessato possa prenderne agevolmente visione.
Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linea o complessi meccanizzati, avverranno:
• a mezzo di comunicazione verbale da parte del superiore diretto ad ogni singolo operaio;
• tramite la "tabella descrizione attività" depositate presso la UTE in modo che l'operaio interessato possa prenderne agevolmente visione. La tabella descrizione attività conterrà:
- L'elenco delle attività assegnate alla postazione e relativi tempi ciclo dell'operazione
- Il tempo base totale della postazione
- L'indice EAWS della postazione
- Il Fattore di Maggiorazione applicato in funzione dell'indice EAWS espresso in percentuale
- Il tempo standard totale della postazione
- La saturazione media
Su lavorazioni non in linea, le comunicazioni saranno effettuate in ordine ai seguenti elementi:
a) tempo ciclo dell'operazione;
b) fattore di maggiorazione;
c) produzione oraria;
d) tempi macchina;
e) mezzi di lavoro impiegati;
f) tempo del ciclo nel caso di operazioni in abbinamento;
g) produzione oraria nel caso di operazioni in abbinamento.

Assestamento dei tempi
il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai interessati i tempi base provvisori.
L'assestamento ha la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione del lavoro; in detti periodi i tempi base sono suscettibili di variazioni in più od in meno.
Durante il periodo di assestamento, il Fattore di Maggiorazione assegnato sarà stimato per i gruppi definiti sulla base dell'omogeneità delle condizioni di lavoro.
Alfa fine del periodo di assestamento il Fattore di Maggiorazione è valutato applicando il metodo Ergo-UAS alle operazioni assegnate a ciascuna postazione di lavoro in relazione ai livelli produttivi adottati e ai tempi base rilevati.

Dettaglio Metodo MTM-UAS
Il metodo MTM-UAS (Universal Analyzing System) è il più diffuso dei sei sistemi MTM ufficiali nel mondo ed è progettato per la pianificazione, preventivazione e misurazione del lavoro manuale in ambienti di produzione di serie e a lotti in qualsiasi settore di produzione in cui siano verificate le seguenti condizioni:
• Compiti ripetitivi
• Posti di lavoro ben definiti
• Organizzazione del lavoro definita
• Istruzioni di lavoro esplicitate
• Personale addestrato



L'impiego del sistema UAS è particolarmente indicato quando risulta necessario il collegamento con l'analisi ergonomica della sequenza lavorativa fin dalle prime fasi di progettazione del prodotto-processo.
I movimenti elementari UAS sono definiti in modo da risultare facilmente analizzabili sulla base delle condizioni iniziali e finali in cui si trova l'oggetto e delle sue caratteristiche fisico-geometriche (es, peso, dimensioni, necessità di selezione, ecc.). Ciò rende UAS un sistema non-comportamentale, ovvero non influenzato da comportamenti peculiari dello specifico lavoratore e quindi più idoneo a definire processi di lavorazione standard fin dalle prime fasi di progettazione. I tempi UAS contengono tempi relativi ad attività ausiliarie proporzionati al livello di organizzazione del posto di lavoro e di addestramento del lavoratore, che sono tipiche della lavorazione a lotti.
Fatta eccezione per i movimenti ciclici e di azionamento, caratterizzati da un basso livello di variazione, gli elementi di tempo UAS integrano in sé i "movimenti ausiliari", cioè tutti quei micro movimenti di "aggiustamento" richiesti dalla torma e dalle condizioni in cui si trova l'oggetto; ad esempio: applicare pressione, disgiungere, aggiustare la presa, orientare.




I sette gruppi di attività di UAS (movimenti elementari) sono:
• Prendere e piazzare
• Piazzare
• Maneggiare mezzi ausiliari
• Azionare
• Cicli di movimento
• Movimenti del corpo
• Controllo visivo

Cartella dati UAS

Tempi espressi in TMU (Time Measurement Unit)

100.000 TMU =1ora = 60 min. = 3.600 sec. (1 TMU = 0.036 sec. ~ 0.0006 min.= 0.00001 ore)

1 sec. = 27.78 TMU; 1 cts = 16.67 TMU



Lunghezza del movimento
cm
≤ 20 > 20
to
≤ 50
> 50
to
≤ 80
Lunghezza del movimento
cm
≤ 20 > 20
to
≤ 50
> 50
to
≤ 80
settore di distanza 1 2 3 settore di distanza 1 2 3
Prendere e Piazzare Codice 1 2 3 Maneggiare Mezzi
Ausiliari
Codice 1 2 3
TMU TMU
S 1 kg facile circa AA 20 35 50 circa HA 25 45 65
libero AB 30 45 60 libero HB 40 60 75
stretto AC 40 55 70 stretto HC 50 70 85
difficile circa AD 20 45 60
libero AE 30 55 70 Azionare Codice 1 2 3
stretto AF 40 65 80 semplice BA 10 25 40
manciata circa AG 40 65 80 composto BB 30 45 60
> 1 kg
to
≤ 8 kg
circa AH 25 45 55
libero AJ 40 65 75 Cicli di Movimento Codice 1 2 3
stretto AK 50 75 85 singolo movimento ZA 5 15 20
> 8 kg
to
≤ 22 kg
circa AL 80 105 115 seguiti di movimenti ZB 10 30 40
libero AM 95 120 130 riprendere + 1 movimento ZC 30 45 55
stretto AN 120 145 160
Bloccare o sbloccare ZD 20
Piazzare Codice 1 2 3 Movimenti del Corpo Codice TMU
TMU camminare / m KA 25
circa PA 10 30 25 piegarsi, abbassarsi, inginocchiarsi (incl. rialzarsi) KB 60
libero PB 20 30 35 sedersi e rialzarsi KC 110
stretto PC 30 40 45 Controllo Visivo VA 15


I principali vantaggi di UAS sono:
• Collegamento diretto con ergonomia
• Rappresenta uno standard internazionale (sistema MTM più diffuso nel mondo)
• Sviluppato per progettare il metodo fin dalle prime fasi dello sviluppo
• Semplicità di apprendimento e utilizzo
• Sviluppato per il settore automobilistico

Sistema ERGO-UAS - parte III

Fattore di maggiorazione
Definizioni di riferimento

Fattore Ergonomico
Si definisce con Fattore Ergonomico la maggiorazione calcolata in funzione del carico biomeccanico misurato in modo conforme alle normative CEN (progettazione) e ISO (rilievo diretto).

Fattore Tecnico-Organizzativo
Si definisce con Fattore Tecnico-Organizzativo la maggiorazione pari a 1% a copertura di variazioni non assorbite dall'elasticità del sistema MTM-UAS e indipendenti dal carico biomeccanico.

Fattore di Maggiorazione
La somma del Fattore Tecnico-Organizzativo e del Fattore Ergonomico costituisce il Fattore di Maggiorazione.

Carico Biomeccanico
Misura del livello di sollecitazione fisica a cui viene sottoposto il sistema muscolo-scheletrico.

Metodo di valutazione EAWS

Il metodo di valutazione EAWS (European Assembly Work-Sheet) è un sistema di analisi ergonomica di screening progettuale e preliminare per la misurazione dei rischi associati al carico biomeccanico.

Indice EAWS
È il punteggio risultante dall'applicazione del metodo di valutazione EAWS.

Tempo base totale della postazione
La sommatoria dei tempi ciclo delle operazioni assegnate ad un addetto in una data postazione e per un dato livello produttivo costituisce il "tempo base totale della postazione".

Tempo standard totale della postazione
È il tempo totale risultante dall'applicazione del Fattore di Maggiorazione al tempo base totale della postazione.

Modello ERGO-UAS
Il tempo standard totale della postazione viene determinato a partire dal tempo base totale a cui viene applicato il Fattore di Maggiorazione (come rappresentato in figura)


Tstd = T base X (1+Tmagg)

Metodo EAWS
La misurazione del carico biomeccanico è eseguita attraverso l'applicazione del sistema EAWS (European Assembly Work-Sheet), che è un sistema di analisi di screening progettuale e preliminare conforme alle seguenti normative:

Fase di Progettazione: dalla Direttiva Macchine (2006/42/CE) per l'unificazione di tutti gli Stati membri per conformità ai requisiti massimi essenziali di sicurezza, con particolare riferimento a:
- raccomandazioni ergonomiche per la progettazione di macchinari che prevedono la movimentazione manuale dei carichi
- limiti di forza raccomandati in operazioni svolte su macchine in modo tale che le azioni possano essere svolte in modo ottimale rispetto alla postura
- criteri di valutazione delle posture e dei movimenti di lavoro in relazione all'uso delle macchine
- principi di valutazione dei rischi connessi a movimenti ripetitivi degli arti superiori eseguiti con frequenze elevate e con bassi carichi.

Fase Applicativa: dalla Direttiva Quadro (89/391/CEE) per l'attivazione di misure minime garantite volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori con particolare riferimento a:
- valutazione delle posture di lavoro, definendo in particolare i criteri di valutazione per le posture statiche
- movimentazione manuale dei carichi - sollevamento e trasporto, spingere e tirare, movimentazione di piccoli pesi ad elevata frequenza
Le modalità e le regole di applicazione del metodo EAWS sono predisposte alla ricezione di tutte le future modifiche rese necessarie da nuove norme CEN e ISO relative al carico biomeccanico o da modifiche sostanziali delle norme vigenti.
I sistemi di analisi ergonomica di screening progettuale e preliminare sono sistemi progettati per semplificare e velocizzare l'identificazione dei fattori di rischio e per una loro prevalutazione quantitativa. EAWS, grazie alla sua struttura molto analitica, supporta anche la riprogettazione del metodo di lavoro finalizzata alla riduzione del carico biomeccanico e conseguentemente del rischio da esso causato.
Rispetto ad altri sistemi di screening progettuale e preliminare, che si concentrano solo su una componente del carico biomeccanico, EAWS risulta essere completo rispetto a tutti i fattori di rischio descritti e regolati dalle nojprie sopra esposte.
La scelta del sistema EAWS rispetto ad altri disponibili è dettata dai seguenti motivi.
• Copertura di tutti i componenti di carico biomeccanico:
- congruità delle posture del corpo (collegamento con sistema di approfondimento: OWAS)
- azioni di forza con mano/dita e corpo (collegamento con sistema di approfondimento: RULA)
- movimentazione di carichi (collegamento con sistema di approfondimento: Lifting Index NIOSH e/o Tavole di Snook & Ciriello)
- frequenze dei movimenti degli arti superiori combinati con differenti livelli di forza e tipologia di presa; posture dell'arto superiore; organizzazione del lavoro e durata dei compiti ripetitivi (collegamento con sistema di approfondimento: OCRA)
- fattori supplementari
- vibrazioni e compressioni
- congruità delle posture del polso combinate con forza
- altre situazioni di lavoro disagevoli (es. linea in movimento)

• Copertura di tutte le parti del corpo rilevanti
• Conformità alle più recenti norme in materia di carico biomeccanico
• Livello di diffusione internazionale
• Collegamento con analisi lavoro (UAS)
• Collegamento con la progettazione del prodotto
• Collegamento con la progettazione processo

Struttura del sistema EAWS
Il foglio di analisi EAWS è formato dalle seguenti sezioni:
- Sezione 0: Intestazione, punti supplementari e informazioni generali sull'organizzazione del lavoro (es. durata del turno, numero e durata pause, ecc.)
- Sezione 1 : Posture di lavoro
- Sezione 2: Azioni di forza
- Sezione 3: Movimentazione manuale di carichi
- Sezione 4: Alte frequenze e bassi carichi degli arti superiori

L'output finale è rappresentato da due distinti indici sintetici:
• Indice "Corpo intero", dato dalla somma del risultato parziale relativo alle sezioni 0 (punti supplementari), 1 (posture del corpo), 2 (azioni di forza) e 3 (movimentazione carichi)
• Indice "Arti superiori", dato dalla compilazione della sezione 4

I due indici vengono tenuti separati poiché tra loro vi sono delle zone di sovrapposizione e poiché essi rappresentano due tipologie di rischio differenti:
- l'indice del corpo intero misura il rischio di breve termine a cui il sistema osteo-muscolare viene esposto sulla base di relazioni biomeccaniche e biofisiche;
- l'indice dell'arto superiore misura il rischio di medio-lungo termine a cui il sistema tendineo del sistema spalla-braccio-mano è esposto in base a dati epidemiologici.

In funzione del valore più elevato tra i due indici calcolati, viene fornita una valutazione semaforica (verde, giallo, rosso) della sequenza di lavoro, così come richiesto dalla Direttiva Macchine (2006/42/CE):

Da 0 a 25 punti: zona verde (Basso Rischio)
Da 26 a 50 punti: zona gialla (Medio Rischio)
Superiore a 50 punti: zona rossa (Elevato Rischio)

Calcolo del Fattore Ergonomico
Il fattore ergonomico, e conseguentemente il fattore complessivo di maggiorazione contenente anche il fattore tecnico-organizzativo, è determinato per ogni stazione di lavoro in funzione della combinazione delle operazioni assegnate (bilanciamento) e non calcolato per ogni singolo movimento elementare. Tale necessità è imposta dalle recenti normative in materia di controllo del carico biomeccanico, che è influenzato dalla sequenza di operazioni e dalla foro ripetitività o frequenza, oltre che dalle caratteristiche dei singoli movimenti.

Il fattore ergonomico è direttamente collegato alla misurazione del carico biomeccanico attraverso la curva ERGO-UAS, rappresentata nel seguente grafico:



Tale curva è stata definita dall'International MTM Directorate sulla base di una vasta sperimentazione che ha coinvolto i maggiori produttori di automobili ed elettrodomestici europei. La sperimentazione si è resa necessaria per il fatto che il nuovo modello, che determina i fattori di maggiorazione per compensare la fatica, è più rispondente a quanto previsto dalle più recenti norme assegnando maggiorazioni all'intera sequenza lavorativa. I valori della curva ERGO-UAS sono stati ricavati in modo da attenuare il carico biomeccanico in modo esponenziale al crescere del rischio da sovraccarico. La velocità della curva (o pendenza) e la sua posizione nei piano "indice EAWS - Fattore di Maggiorazione" sono stati calcolati in modo da:

- assegnare sufficiente recupero per uscire dalla zona a rischio elevato (zona rossa)
- assegnare sufficiente recupero per lavorare correttamente in aree a rischio medio /basso (zona gialla /verde)

Nel punto medio della zona a rischio medio (zona gialla) il fattore di maggiorazione è pari al 6 % .
In questa valutazione sono stati considerati sia il rischio a breve termine di sovraccarico del sistema osteo-muscolare sia quello a medio termine di sovraccarico del sistema tendineo.
Il valore minimo applicabile del fattore di maggiorazione è 1%, mentre il massimo è 13,5%. Resta comunque inteso che in caso di situazione a rischio (zona rossa, con indice EAWS >50 punti), nell'impossibilità di eseguire interventi tecnici immediati sul prodotto o sul processo, sarà applicata una maggiorazione tale da generare una riduzione del carico biomeccanico per riportare la valutazione del rischio almeno in zona media (area gialla, indice EAWS < 50 punti).



Reclami
I reclami e le controversie riguardanti le applicazioni dei tempi base e/o del tempo standard totale della postazione, che appaiono contestabili sulla base delle osservazioni dei lavoratori, in riferimento a fattori obiettivi, potranno essere esercitate dai lavoratori stessi, nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:
a) il lavoratore potrà presentare reclamo al proprio responsabile, il quale lo esaminerà e richiederà al competente Ente di stabilimento il controllo del tempo base e/o del tempo standard totale della postazione. Tale Ente controllerà il tempo, di norma entro sette giorni lavorativi, per ogni singola operazione, dalla data di presentazione del reclamo e farà pervenire al lavoratore, tramite il capo responsabile, la variazione o la conferma documentata del tempo;
b) il lavoratore, qualora non ritenga la risposta soddisfacente, potrà avanzare motivato reclamo scritto agli Enti preposti per il tramite di un componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale, che lo rappresenterà ed assisterà nella trattazione della controversia, il cui esame dovrà essere esaurito normalmente entro sette giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo scritto;
c) in ogni caso, qualora la controversia non trovi soluzioni tra le Parti, la questione potrà essere sottoposta alla Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione che la esaminerà entro i cinque giorni successivi. Durante tale periodo le Parti si asterranno da intraprendere iniziative unilaterali e comunque, sino alla definizione della controversia, il reclamo di cui sopra non sospenderà l'esecutività dei tempi assegnati.

Collegamento UAS-EAWS
Esiste un collegamento diretto tra i sistemi UAS ed EAWS rappresentato dalla definizione di azione reale EAWS, che ha una corrispondenza numerica predefinita con ciascun movimento base UAS:

UAS AZIONI REALI SIGNIFICATO
AXX 1

Prendere e piazzare

PXX 1

Piazzare (può includere azionare attrezzo)

HXX 2

Maneggiare mezzo ausiliario

ZA, ZB, ZD 1

Cicli di movimento semplici - es. un ciclo di avvitamento

ZCX 2

Cicli di movimento con riposizionamento - es. ripiazzare chiave aperta più un movimento

BXX 1

Azionamento (leva, pulsanti...)

KX 0

Movimenti del corpo

VA 0

Controllo visivo

Sistema ERGO-UAS - parte IV
Saturazione su linee a trazione meccanizzata
( determinazione del carico di lavoro)


Definizioni di riferimento

Definizione di linea a trazione meccanizzata
Si considerano linee a trazione meccanizzata le linee di produzione costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica, operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o con spostamenti a scatti con cadenza fissa, non influenzabile dal lavoratore nelle quali le quantità di produzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla "cadenza", cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad un'altra stazione successiva.

Tempo massimo di saturazione individuale
È il totale (minuti) di presenza al netto dell'intervallo per refezione e delle pause.

Carichi di lavoro sulle linee a trazione meccanizzata

Saturazione effettiva
Si definisce Saturazione effettiva la quantità di lavoro assegnata nell'arco del turno di lavoro rapportata ai minuti di presenza al netto della mensa.
Qualora vi fossero variazioni nella composizione della produzione rispetto a quanto già programmato, l'attività lavorativa, laddove le condizioni tecnico-impiantistiche lo consentano, sarà eseguita senza variazioni di velocità anche nelle postazioni a monte e a valle, e comunque per un totale di minuti individuali non superiore a quelli previsti nell'arco del turno di lavoro stesso.

Bilanciamenti produttivi
La quantità di produzione prevista da effettuare per ogni turno, su ciascuna linea, e il corretto rapporto produzione/organico saranno assicurati mediante la gestione della mobilità interna da area ad area nella prima ora del turno in relazione agli eventuali operai mancanti o, nell'arco del turno, per fronteggiare le perdite derivanti da eventuali fermate tecniche e produttive.

Ambiente di lavoro
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con questo obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.

Il datore di lavoro provvede a:
- consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei modi previsti dalle norme vigenti
- organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione
- effettuare la valutazione dei rischi
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui siano esposti;
in particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, etc), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.

In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sui lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, il gruppo professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa de! lavoro. Il registro è tenuto conformemente a! modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nei rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gii infortuni e le malattie professionali, Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
Sarà inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ogni altro registro/documento eventualmente necessario.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono designati, da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo, tra i componenti della Rappresentanza sindacale Aziendale in numero pari a 8.
Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Ai sensi di quanto previsto dagli art. 18 e 50 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2009 n. 106, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
Gli RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriate anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 50, lett. o) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2009 n. 106, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico dell'azienda.
I permessi retribuiti attribuiti ad ogni RLS sono pari a 70 ore annue.

Orario di lavoro
Art. 1. - Entrata e uscita in azienda.

L'entrata dei lavoratori in azienda è prevista nel corso della mezz'ora precedente l'inizio del turno di lavoro; tale periodo non ha alcun rilievo ai fini retributivi.
[…]
Terminato il turno di lavoro previsto, il lavoratore dovrà uscire dall'azienda entro la mezz'ora successiva alla fine del turno stesso.
Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si applica un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero che permette l'entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00, calcolandone la decorrenza dal primo dodicesimo di ora utile.

Art. 2. - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.
In caso di sospensioni dell'attività lavorativa, in via prioritaria rispetto al trattamento di integrazione salariale, potranno essere utilizzati in modo collettivo, previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, ferie e permessi annui retribuiti.

Art. 3. - Recuperi produttivi.
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario, entro i sei mesi successivi, oltre che nella mezzora di intervallo fra i turni, nel 18° turno (salvaguardando la copertura retributiva) o nei giorni di riposo individuale, previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale anche al fine di individuare soluzioni alternative di pari efficacia.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata media settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore.
La ripartizione dell'orario di lavoro a livello giornaliero e settimanale viene stabilita dalla Direzione aziendale previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Per i lavoratori turnisti addetti alla produzione e collegati la mezz'ora retribuita per la refezione è collocata a fine del turno.
La produzione di norma si realizzerà con l'utilizzo degli impianti di produzione per 24 ore giornaliere e per 6 giorni la settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali.
L'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario e ferma la durata media dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione, secondo i seguenti orari:
• primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 13.30 alle ore 14.00;
• secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 21.30 alle ore 22.00;
• terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 5.30 alle ore 6.00.
Lo schema di orario prevede, a livello individuale, una settimana a 6 giorni lavorativi e una a 4 giorni. L'articolazione dei turni avverrà secondo lo schema di turnazione settimanale di seguito indicata:
3° - 2° - 1°
Nella settimana a 4 giorni saranno fruiti 2 giorni consecutivi di riposo secondo il seguente schema:
- lunedì e martedì
ovvero
- mercoledì e giovedì
ovvero
- venerdì e sabato.
Il 13° turno, cadente tra le ore 22.00 del sabato e te ore 6.00 del giorno successivo, sarà coperto con la retribuzione afferente la festività del 4 Novembre e/o con una/due festività cadenti di domenica (sulla base del calendario annuo), con i permessi per i lavoratori operanti sul terzo turno maturati in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (mezz'ora lavorata sul terzo turno con la relativa retribuzione accantonata per 16 turni notturni effettivamente lavorati pari a 8 ore) e con la fruizione di permessi annui retribuiti (PAR previsti dal presente Contratto collettivo) sino a concorrenza.
Con il presente schema di turnazione le parti hanno inteso derogare a quanto previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.
Le attività di manutenzione e di conduzione centrale vernici saranno invece svolte per 24 ore giornaliere nell'arco di 7 giorni la settimana per 21 turni settimanali. L'attività lavorativa degli addetti (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario, sarà articolata su 3 turni strutturali di 8 ore ciascuno, con la mezz'ora retribuita per la refezione nell'arco del turno di lavoro, a rotazione e con riposi individuati settimanali a scorrimento.
L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori addetti al turno centrate (quadri, impiegati e operai) va dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con un'ora di intervallo non retribuito.
Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si applicherà un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero (orario in entrata dalle ore 8 alle ore 9 calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora utile).
In connessione con l'avviamento e la salita produttiva e a fronte del graduale incremento dei fabbisogni di organico la Direzione aziendale potrà organizzare la produzione su 2 o 3 turni alternati di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, con la mezz'ora per la refezione a fine turno per gli addetti alla produzione e collegati.

Permessi annui retribuiti (PAR)
Ferma restando la durata media dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 32 ore in sostituzione delle festività abolite dalle disposizioni legislative).
È inoltre riconosciuto un permesso retribuito di 8 ore in ragione d'anno per i lavoratori addetti alla produzione, manutenzione, conduzione centrale vernici e ai relativi servizi di supporto della produzione e, comunque, a tutti i lavoratori addetti ai turni avvicendati, con esclusione dei lavoratori che svolgono sul turno centrale attività nell'ambito degli enti di staff (segreteria, amministrazione, personale, organizzazione, servizi generali, servizi informatici e acquisti).
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
I suddetti permessi annui retribuiti potranno, sino a concorrenza, essere utilizzati a fruizione collettiva per la copertura del 18° turno nel caso degli schemi di orario a 18 turni. Negli schemi di orario a 10 e 15 turni, la Direzione aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei PAR per chiusure collettive, previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
I PAR, nel caso di fruizione individuale, potranno essere utilizzati dal singolo lavoratore su richiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente un tasso di assenza superiore al 9,5 per cento. Nell'ambito della percentuale massima di assenza del 9,5 per cento, sarà data priorità alle richieste motivate da lutti familiari, da improvvisi eventi morbosi di familiari debitamente certificati quando il lavoratore non abbia già titolo agli specifici permessi previsti dall'art. 4 della Legge n. 53/2000.
Nello schema di orario a 18 turni gli eventuali PAR residui a fruizione individuale potranno essere fruiti secondo le suddette modalità soltanto dopo la programmata utilizzazione dei permessi a fruizione collettiva.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.
I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale. Tali permessi saranno utilizzati in via prioritaria per la copertura del 18 turno settimanale, chiusure collettive o sospensione o contrazione temporanea dell'orario di lavoro.

Permessi 3° turno
I lavoratori maturano, ogni 16 turni notturni effettivamente lavorati, un permesso di 8 ore retribuite, costituite tramite l'accantonamento di mezz'ora della retribuzione (comprensiva della maggiorazione lavoro notturno) spettante per ciascun turno notturno effettivamente lavorato. Tali permessi saranno utilizzati, a maturazione avvenuta, tra le coperture del 18° turno.

Art. 5. Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro settimanale come sopra disciplinato.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Ai fini del rispetto del limite sopra indicato deve essere considerata la definizione che dello straordinario dà la legge.
Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di mercato, l'Azienda potrà far ricorso, senza preventivo accordo sindacale, a 120 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare a turni interi.
Nel caso dell'organizzazione dell'orario di lavoro sulla rotazione a 18 turni, il lavoro straordinario potrà essere effettuato a turni interi nel 18° turno, già coperto da retribuzione secondo le modalità indicate all'articolo orario di lavoro, o nelle giornate di riposo.
L'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite personale volontario.
Con accordo individuale tra azienda e lavoratore, l'attività lavorativa sul 18° turno potrà essere svolta a regime ordinario, con le maggiorazioni del lavoro notturno: in tal caso non si darà corso alla copertura retributiva collettiva del 18° turno.
Il lavoro straordinario, nell'ambito delle 200 ore annue pro capite, potrà essere effettuato per esigenze produttive, tenuto conto del sistema articolato di pause collettive nell'arco del turno, durante la mezz'ora di intervallo tra la fine dell'attività lavorativa di un turno e l'inizio dell'attività lavorativa del turno successivo. In questo caso l'informazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e la comunicazione ai lavoratori del lavoro straordinario per esigenze produttive saranno effettuate con un preavviso minimo di 48 ore.
Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo di lavoro straordinario è fissato in 260 ore pro capite.
Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino delle ore 6.00 per ciascun gruppo lavorativo.
[…]
Fermo restando quanto previsto dal sesto comma del presente articolo, nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
In connessione con l'avviamento e la salita produttiva, in caso di organizzazione del lavoro su 10 o 15 turni, il lavoro straordinario produttivo potrà essere prestato nella giornata di sabato a turni interi.

Titolo terzo
Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Art. 1. - Assunzione
L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
[…]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e suite misure di prevenzione e protezione adottate.

Classificazione del personale
Art. 6. - Crescita professionale

Si promuoverà al massimo la valorizzazione e l'utilizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, ai fine di favorirne la proattività e la propositività anche mediante l'individuazione di azioni formative e di sensibilizzazione al fine di contribuire al miglioramento dei processi tecnico organizzativi, degli aspetti ergonomici e del posto di lavoro in ottica di world class manufacturing (WCM).
Le parti si danno atto dell'opportunità che lo sviluppo della crescita professionale sia improntato a criteri meritocratici nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, escludendo pertanto ogni forma di automatismo ad eccezione di quelle previste dal presente contratto collettivo. In particolare per i lavoratori operai, ai fini di agevolare, in base alle esigenze tecniche organizzative uno sbocco professionale, saranno attuate le seguenti iniziative per la effettiva valorizzazione delle capacità professionali:
- ricomposizione delle mansioni, con arricchimento dei contenuti qualitativi di lavoro, ove ciò sia tecnicamente e organizzativamente possibile, inserendo nel lavoro stesso elementi qualificanti come effetto di innovazioni tecnico-operative;
- ricomposizione delle mansioni, in termini di polivalenza di lavoro, ove ciò sia tecnicamente ed organizzativamente possibile, favorendo la valorizzazione delle capacità di mestiere, come preparazione dell'operaio all'inserimento in mansioni maggiormente complesse e qualificate;
- partecipazione ad azioni formative interne o esterne all'azienda per inserimento in attività qualificate degli operai che abbiano frequentato con esito positivo i corsi di formazione stessi;
- subordinatamente alla disponibilità dei posti di lavoro qualificati che l'azienda renderà tempestivamente nota e compatibilmente con le esigenze di lavoro.

Art. 7. - Rapporto diretti-indiretti.
Nelle fasi di avvio e di crescita di nuove produzioni e in relazione a specifici programmi formativi saranno assegnate ai lavoratori le mansioni necessarie per assicurare un corretto equilibrio tra operai diretti e indiretti. Inoltre, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi, potrà essere richiesto ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, la successiva assegnazione ad altre postazioni di lavoro.

Retribuzione e altri istituti economici
Art. 12. - Indennità di prestazione collegata alla presenza.

Per gli addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo sarà riconosciuta una voce retributiva specifica denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza".
L'importo forfetario, da corrispondere solo per le ore di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione tra l'altro delle ore di inattività, della mezz'ora di mensa e delle assenze la cui copertura retributiva è per legge e/o contratto parificata alla prestazione lavorativa, è concordato, per tutti gli aventi diritto, in misura di 0,1813 euro lordi/ora. Tale importo è stato definito dalle Parti in senso onnicomprensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali e pertanto il suddetto importo forfetario orario è comprensivo di tutti gli istituti legali e/o contrattuali.
Con il presente contratto collettivo le Parti concordano espressamente ai sensi dei secondo comma dell'art. 2120 c.c., come modificato dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 che la suddetta voce retributiva denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza" è da escludere dalla base di calcolo per il Trattamento di Fine Rapporto.

Art. 16. - Ristorazione aziendale.
I lavoratori fruiranno di un servizio di ristorazione di tipo fresco tradizionale, in appositi locali attrezzati per la distribuzione e la consumazione dei pasti.
[…]

Assenza, permessi e tutele
Art. 20. - Assenze a vario titolo.

Per quanto riguarda le seguenti materie:
- congedo matrimoniale
- trattamento in caso di gravidanza e puerperio
- congedi parentali
- servizio militare
- conservatone del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
- assenze e permessi
si fa riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei metalmeccanici.

Art. 21. - Diritto allo studio, formazione professionale, lavoratori studenti e congedi per la formazione
Le parti firmatarie del presente contratto collettivo e la rappresentanza sindacale aziendale determineranno modalità di esercizio del diritto allo studio, con particolare riferimento ai lavoratori studenti, e della formazione professionale definendone quantità e modalità di fruizione compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Rapporti in azienda
Art. 24. - Rapporti in azienda.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio delta persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, l'azienda adotterà le iniziative proposte dalla specifica Commissione pari opportunità.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
[…]
Il lavoratore inoltre deve:
- svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza;
- osservare le disposizioni del presente Contratto collettivo, nonché quelle impartite dai superiori;
- rispettare le disposizioni del Codice di condotta del Gruppo Fiat vigente in azienda;
[…]
- avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a suo dolo, colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione. La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione o, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sulle competenze di fine rapporto, ferme restando le disposizioni e i limiti di legge);
[…]
- più in generale, rispettare tutte le disposizioni previste nella regolamentazione aziendale vigente.
Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere, fino al licenziamento per mancanze.

Art. 27 - Provvedimenti disciplinari
Per quanto riguarda la materia dei provvedimenti disciplinari e più in particolare quella relativa a:
- ammonizioni scritte, multe e sospensioni
- licenziamenti per mancanze
- sospensione cautelare non disciplinare
si fa riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei metalmeccanici.

Titolo quarto
Normativa specifica per Fabbrica Italia Pomigliano

La Parti, in applicazione del Contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello sopra definito e in attuazione dell'accordo del 15 Giugno 2010 hanno definito la seguente normativa specifica per Fabbrica Italia Pomigliano spa.

Assenteismo
Per contrastare forme anomale di assenteismo che si verifichino in occasione di particolari eventi non riconducibili a forme epidemiologiche, quali in via esemplificativa ma non esaustiva, astensioni collettive dal lavoro, manifestazioni esterne, messa in libertà per cause di forza maggiore o per mancanza di forniture, le Parti, net caso in cui la percentuale di assenteismo sia significativamente superiore alla media, individuano quale modalità efficace la non copertura retributiva a carico dell'azienda dei periodi di malattia correlati al periodo dell'evento. A tale proposito la Commissione verifica assenteismo esaminerà i casi di particolare criticità a cui non applicare quanto sopra previsto.
[…]

Pause
Le soluzioni ergonomiche derivanti dall'applicazione del sistema Ergo-UAS permettono, sulle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo, un regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo collettivo, nell'arco del turno di lavoro.
Sui tratti di linea meccanizzata denominati "passo - passo", in cui l'avanzamento è determinato dai lavoratori mediante il cosiddetto "pulsante di consenso", le soluzioni ergonomiche permettono un regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo collettivo o individuale a scorrimento sulla base delle condizioni tecnico-organizzative.
Per tutti i restanti lavoratori diretti e collegati al ciclo produttivo le soluzioni ergonomiche permettono una pausa di 20 minuti, da fruire anche in due pause di 10 minuti ciascuna in modo collettivo o individuale a scorrimento.
Per gli addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo e per gli addetti alle linee "passo-passo" a trazione meccanizzata con "pulsante di consenso", sarà erogata una voce retributiva specifica denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza" disciplinata nel capitolo retribuzione ed altri istituti economici del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello.

Rapporto diretti-indiretti.
Con l'avvio della produzione della futura Panda e in relazione al programma formativo saranno assegnate ai lavoratori le mansioni necessarie per assicurare un corretto equilibrio tra operai diretti e indiretti, garantendo ai lavoratori provenienti da Fiat Group Automobiles s.p.a. stabilimento Giambattista Vico e Plastic Components & Modules Automotive s.p.a. la retribuzione acquisita nonché il correlato inquadramento, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 11, L 223/91.
Inoltre, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi, potrà essere richiesto ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, la successiva assegnazione ad altre postazioni di lavoro.

Titolo quinto
Norma di chiusura

Le parti convengono sulla natura del presente contratto quale contratto collettivo di lavoro di primo livello, in quanto del tutto idoneo a sostituire, per le Società che intendano aderirvi, il CCNL dei Metalmeccanici, sia per l'estensione del campo normativo sia per il livello dei trattamenti previsti, complessivamente e individualmente equivalenti o migliorativi.
Le parti concordano, infine, di riconoscersi titolari del potere di disciplinare ogni singolo istituto la cui normativa sia stata definita nel presente contratto collettivo per relationem con riferimento agli analoghi istituti del CCNL dei Metalmeccanici.
Per eventuali istituti che non sono stati oggetto del presente contratto si farà riferimento alle leggi verificandone preventivamente tra le parti le modalità applicative.